Accordo Di Programma-Quadro
Accordo Di Programma-Quadro
tra
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna-
-Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari Provincia Di Cagliari
Provincia Di Carbonia-Iglesias Provincia Del Medio Campidano ANCI
ASL di Cagliari ASL di Carbonia ASL di Sanluri
(per garantire il coordinamento dei servizi al fine di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità)
P R E M E S S O
• Che l’art. 13, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- Qua- dro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), individua nell’accordo di programma, di cui all’art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), lo strumento più efficace per ottenere il coordinamento dei servizi scolastici, socio- assistenziali e sanitari, necessari per una buona qualità dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità;
• che il miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica e sociale necessita della più ampia partecipazione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati con l’apporto non solo delle proprie risorse materiali e personali, ma anche delle rispet- tive capacità progettuali;
• che, al fine di realizzare un coordinamento dei servizi territoriali, occorre condivi- dere linee guida valide sull’intero territorio di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari;
• che l’art.1 comma 3 della legge 8 Novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la rea- lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e la successiva legge regionale 23 dicembre 2005, n.23 ( Sistema integrato dei servizi alla persona. A- brogazione della legge regionale n.4 del 1988. Riordino delle funzioni socio- assistenziali) attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, secondo il prin- cipio di sussidiarietà, la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi socio sanitari e servizi sociali;
• che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) attribuisce alle Regioni la competenza legislativa e- sclusiva in materia di servizi sociali e delle modalità del loro coordinamento con gli altri servizi e con gli interventi dei soggetti privati sul territorio;
• che l’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 febbraio 2006, n.185, prevede che tra gli Enti Locali, gli Uffici Scola- stici Regionali (USR) e le Direzioni delle Aziende Sanitarie, si adottino accordi fi- nalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza. Ciò al fine di
garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi e per l'organizzazione di sistematiche verifiche sia in ordine agli interventi realizzati che alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno con disabilità;
• che con la legge regionale 12 giugno 2006, n.9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), articolo 73, comma 1, lettera b) e comma 5, lettera c), la Regione Autonoma della Sardegna ha definito le funzioni di Comuni e Province in relazione agli interventi per favorire l’integrazione scolastica delle persone con disabilità ed al funzionamento dei relativi servizi di supporto organizzativo;
• che con la deliberazione del 9 settembre 2008 n.48/11, la Giunta Regionale della Sardegna ha introdotto una serie di semplificazioni degli adempimenti amministra- tivi per il riconoscimento della disabilità;
• che con la deliberazione del 16 dicembre 2008 n.71/10, la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato gli indirizzi per la riqualificazione degli interventi sociosa- nitari e sanitari per la salute neuropsichica in età evolutiva;
• che appare necessario che le Aziende Sanitarie Locali concordino criteri comuni per l’individuazione delle diverse tipologie di minorazione sulla base degli Interna- tional Classification Disease 10 (ICD10) dell’Organizzazione Mondiale della Sani- tà (OMS) e per la formulazione delle Diagnosi Funzionali (DF) secondo gli Interna- tional Classification Function (ICF) dell’OMS, anche con riguardo alla situazione di gravità, ai fini del riconoscimento della disabilità di cui all’art. 35, comma 7, della legge 27 Dicembre 2002 n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003);
• che appare indispensabile provvedere nel merito;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Individuazione e percorso valutativo dell’alunno con disabilità e conseguenti adem- pimenti
1. In base a quanto previsto negli artt. 3, 4,12 e 13 della L.104/92, nell’art.35, comma 7, della L.289/2002 e nell’art.2 del DPCM 185/2006, l’individuazione dell’alunno disabile ai fini dell’integrazione scolastica avviene esclusivamente ad opera di una idonea Commissione istituita dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza del medesimo. La Commissione redige il verbale di individuazione dell’alunno co- me persona in stato di handicap sulla base della visita medico-legale avvalendosi anche della certificazione clinica, redatta dagli specialisti competenti nella patolo- gia del paziente (Allegato B) e di ogni altro elemento utile alla valutazione sulla base della documentazione accertata.
2. Il verbale di individuazione dell’alunno come persona in stato di disabilità di cui al precedente comma 1, riporta l’indicazione della patologia stabilizzata o progressi- va, con l’eventuale previsione del termine di rivedibilità dell’accertamento effet- tuato. Tale verbale è rilasciato direttamente all’esercente la potestà/tutore che ne ha fatto richiesta ed è propedeutico alla diagnosi funzionale (DF).
3. La diagnosi funzionale (DF), redatta secondo lo schema di cui all’Allegato C del presente Accordo, e sottoscritta dai componenti l’Èquipe multidisciplinare dell’ASL (Servizi Territoriali di Neuropsichiatria Infantile-UONPIA o Servizi de- dicati per la fascia adulta) o dal Centro accreditato/convenzionato (di cui agli artt.5,6,7 e 8 della Legge Regionale n.10/2006), ai sensi della legislazione vigente, che ha in carico la persona con disabilità, è rilasciata direttamente all’esercente la
potestà/tutore che provvede a consegnarla – unitamente al verbale di accertamento dello stato di disabilità – all’Istituto scolastico frequentato (o che si intende fre- quentare) secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006, e comunque in tempo utile per consentire alla scuola la determinazione dell’organico necessario all’integrazione dell’alunno con disabilità.
4. La DF è aggiornata al passaggio di ordine e grado di scuola ovvero in qualsiasi momento intervengano cambiamenti significativi del quadro clinico, con conse- guente necessità di adeguamento delle esigenze di sostegno. Qualora l’alunno fosse in possesso di certificazione redatta in difformità dal disposto del DPCM 185/2006, in quanto ottenuta prima che il medesimo entrasse in vigore, è fatto obbligo allo stesso di dotarsi di certificazione, redatta secondo le procedure indicate nel presente Accordo, al primo passaggio di ordine e grado scolastico ovvero in qualsiasi altro momento vi siano cambiamenti significativi del quadro clinico.
5. Le Istituzioni Scolastiche autonome dopo l’iscrizione degli alunni con disabilità, si attivano, con gli Enti interessati e i Gruppi di Lavoro Operativi per l’Handicap (GLHO), sulla base della DF, per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto secondo lo schema di cui all’Allegato D, ai sensi dell’art 12, comma 5 L.104/1992.
6. Alla elaborazione del PEI, strumento complementare al più generale Progetto di vi- ta in cui vengono definiti i bisogni e le priorità di presa in carico della persona, forniscono elementi utili, ciascuno per le proprie competenze e sulla base della DF: le Istituzioni Scolastiche (insegnanti di sostegno e curricolari e i collaboratori sco- lastici), gli Enti Locali (Servizi Sociali Professionali o su loro delega i coordinatori dei servizi educativi scolastici ed extrascolastici e gli educatori), le Aziende Sanita- rie Locali o centri accreditati/convenzionati (specialisti e operatori che seguono l’alunno), l’esercente la potestà/tutore e le eventuali altre figure coinvolte a vario ti- tolo nel progetto di vita dell’alunno. In tale sede vengono concordate le richieste re- lative ai servizi di supporto organizzativo secondo le diverse competenze definite dall’art 13 comma 3, L.104/1992, e dall’art. 73, comma 1 lettera b) e comma 5 lett.
c) L.R. 9/2006. Nella stessa sede si individuano i casi che necessitano di assistenza di base, secondo quanto previsto dalla Nota MIUR prot. n. 3390/2001 e dal CCNL vigente.
Art. 2
Compiti delle Istituzioni coinvolte nel presente accordo
Alla presa in carico dell’alunno con disabilità e in particolare alla sua integrazione scolastica e formativa collaborano sinergicamente, con modalità e procedure condi- vise ed uniformi sul territorio, l’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari, le Istituzioni Scolastiche, gli Enti Locali e le Aziende Sani- tarie Locali secondo quanto definito nella L.104/1992 e nella L.R. 23/2005 che di- sciplina il sistema integrato dei servizi alla persona.
Art. 3
L’Ufficio Scolastico Regionale-Ufficio X Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx
0. L’USR- Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari, istituisce, sulla base dell’art 15 della L.104/1992, il Gruppo di Lavoro interistituzionale Provinciale (GLIP) con compiti di consulenza e proposta al dirigente dell’Ufficio. Il GLIP svolge inoltre at- tività di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali, di attivazione di procedure di concertazione finalizzate alla stipula e alla verifica degli accordi di programma. Avvia le procedure volte
all’impostazione e all’attuazione dei PEI, nonché qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni con disabilità.
2. Assegna alle Istituzioni Scolastiche pubbliche i posti in organico degli insegnanti di sostegno, nel limite delle risorse attribuite dal Direttore Generale, tenuto conto dei criteri e indicazioni definiti dal Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale (GLHP).
3. Promuove, sostiene e coordina le attività del Centro Territoriale di Supporto (CTS), così come previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; e dal Progetto Nuove Tecno- logie e Disabilità promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto del 4 novembre 2005, n. 41, finalizzato a sostenere l'uso efficace delle nuove tecnologie informatiche dagli alunni in situazione di handicap per potenziarne i processi di appren- dimento e di integrazione.
4. Attribuisce alle istituzioni scolastiche pubbliche e al CTS i finanziamenti previsti per la sperimentazione delle nuove tecnologie didattiche, l’acquisto delle attrezza- ture e la formazione dei docenti in base alle disponibilità e secondo i criteri stabiliti dal GLIP.
5. Attiva progetti di formazione, sperimentazione e ricerca-azione sulle problematiche relative alla disabilità anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e Univer- sità .
6. Coordina a livello provinciale le attività promosse dall’USR.
7. Promuove gli scambi e le relazioni interistituzionali tra i servizi e gli enti che inter- vengono nei processi di integrazione.
8. Demanda al GLIP il monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo di Programma at- traverso modalità condivise con i firmatari dello stesso.
Art.4
Le Istituzioni Scolastiche
1. Inseriscono nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto, secondo i tempi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 (Regolamento recante norme in materia di autonomie delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997 n. 59), criteri e indicazioni per programmare e realizzare i percorsi per l’integrazione, individuando le iniziative da attivare d'intesa con gli Enti Locali e le altre Istituzioni, al fine di garantire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.
2. Il consiglio di classe, sulla base della documentazione acquisita dal Gruppo di La- voro Handicap Operativo (GLHO) con la partecipazione degli operatori delle A- ziende Sanitarie Locali o dei centri accreditati/convenzionati (di cui agli artt.5,6,7 e 8 della Legge Regionale n.10/2006), degli operatori degli Enti Locali e/o degli edu- catori dell’assistenza qualificata, a ciò delegati, e dell’esercente la potestà/tutore, elabora il PEI, strumento necessario per la predisposizione del progetto annuale delle attività, secondo lo schema di cui all’Allegato C del presente accordo.
3. Trasmettono d’ufficio, al passaggio dei diversi ordini e gradi di scuola, la documen- tazione personale dell’alunno, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, alla scuola di nuova iscrizione, in particolare Certificazione, DF, PEI ed ogni altro documento utile.
4. Promuovono forme sistematiche di orientamento scolastico nonché, in collabora- zione con i servizi del territorio, e sulla base di protocolli appositamente stipulati, percorsi integrati tra scuola e formazione professionale e stage lavorativi per favori- re esperienze di alternanza scuola-lavoro.
5. Coinvolgono i collaboratori scolastici nel processo di integrazione come previsto dagli artt. 47 e 48 nonché dalla tabella A del CCNL del 23.11.2007.
6. Individuano docenti referenti per l’integrazione con compiti di:
a) Coordinamento del Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto(GLHI).
b) Coordinamento dei rapporti tra scuola e servizi per la corretta gestione della docu- mentazione e per garantire la continuità educativa tra diversi gradi di scuola, anche attraverso la compilazione del foglio informazioni, secondo lo schema di cui all’Allegato E, redatto dalla scuola dell’alunno in uscita e inviato, all’atto dell’i- scrizione, alla scuola che accoglie l’alunno.
c) Organizzazione e supporto degli interventi inerenti il Progetto di integrazione della scuola.
7. Redigono, nel caso in cui un alunno manifesti persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento durante il percorso di istruzione, d'intesa con l’esercente la pote- stà/tutore, una relazione descrittiva dei problemi rilevati secondo lo schema Allega- to A (scheda di segnalazione) utile per le valutazioni sanitarie, preliminari all’ e- ventuale attivazione delle procedure previste dall'art. 1, comma 1 del presente ac- cordo.
8. Per l’istruzione domiciliare si rimanda al Protocollo d’Intesa del 24 ottobre 2003 stipulato tra il MIUR e il Ministero della Salute.
Art.5
Le Aziende Sanitarie Locali
1. Le Aziende Sanitarie Locali garantiscono le condizioni per assicurare che i percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi, di sostegno alle autonomie, di collaborazione con la famiglia, con le Istituzioni Scolastiche, con gli Enti Locali e con il territorio siano adeguati a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonché appron- tati all’efficienza, all’efficacia e all’integrazione delle risorse nel quadro interistitu- zionale.
A tale scopo le Aziende Sanitarie Locali sulla base delle rispettive competenze:
a) operano reciprocamente con gli Enti Locali, con le Istituzioni Scola- stiche e con l’esercente la potestà/tutore in ordine agli impegni per l’integrazione scolastica, la socializzazione, l’orientamento, il rapporto scuola-lavoro;
b) prescrivono e forniscono gli ausili protesici e ogni altro strumento strettamente legato allo specifico deficit, secondo le modalità previste dal nomen- clatore tariffario del Sistema Sanitario Nazionale (SSN )
c) rendono disponibili competenze specialistiche per l’ individuazione di attrezzature tecniche, sussidi didattici ed ogni altro ausilio tecnico necessario per l’integrazione scolastica in base alla indicazione del PEI;
d) provvedono, quando richiesto, al rilascio del certificato di idoneità al- la frequenza negli istituti superiori Professionali, Tecnici e Artistici;
e) costituiscono le commissioni per l’individuazione e il riconoscimento dell’alunno in situazione di disabilità;
f) provvedono alla continuità di presa in carico per gli alunni che rag- giungono la maggiore età;
g) attivano le Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) in caso di biso- gno complesso.
2. Tramite i servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA), i servizi aziendali per la fascia adulta, i centri accreditati/convenzionati (di cui agli artt.5,6,7 e 8 della Legge Regionale n.10/2006) ognuno per le proprie competenze:
a) si impegnano nella realizzazione di interventi sanitari, riabilitativi e sociali, come previsto dalla L.104/92 e successive integrazioni, e secondo gli indirizzi della Re-
gione Sardegna di cui alla deliberazione del 16 dicembre 2008, n.71/10 della Giunta Regionale;
b) condividono criteri comuni, tra le diverse Aziende Sanitarie Locali per il rilascio delle certificazioni e per l'utilizzo della medesima modulistica;
c) prendono in carico le famiglie relativamente ai percorsi e alle opportunità previ- ste in favore dell’alunno con disabilità
d) formulano entro il mese di Gennaio, per gli alunni in carico, la prima DF e, per i passaggi di ordine e grado, la DF aggiornata contenente anche le indicazioni relati- ve alla eventuale necessità dell’educatore per l’assistenza qualificata;
e) collaborano, per quanto di competenza, con l'Ente Locale, con l’esercente la pote- stà/tutore e con l’ Istituzione Scolastica alla predisposizione e alla verifica in itinere del PEI nell’ambito del GLH operativo;
f) garantiscono la presenza di un proprio rappresentante nei gruppi di lavoro (GLH d’Istituto), di cui all'art. 15 L.104/92;
g)collaborano con gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche alla formazione degli operatori coinvolti nel percorso di integrazione, nell’ambito delle proprie competen- ze e professionalità
Art.6
Gli Enti Locali
1. Gli Enti Locali, nell’ambito delle loro rispettive competenze e limitatamente alle ri- sorse disponibili, attivano il servizio di assistenza qualificata rivolto ai minori fre- quentanti le scuole dell’infanzia, primarie e superiori di primo e secondo grado. Ta- le servizio è garantito mediante figure professionali qualificate nell’ambito della di- sabilità, come previsto dall’art.13 comma 3 della L.104/92, e secondo le norme contenute nei regolamenti approvati da ciascun Ente Locale. Gli interventi degli Enti Locali, definiti nel PEI e nel foglio informazioni di cui al precedente art.4 comma 6 lettera b, sono forniti su richiesta scritta dell’esercente la potestà/tutore all’atto dell’iscrizione a scuola. La richiesta è supportata dalla certificazione dello specialista dell'UONPIA o del centro accreditato/convenzionato, (di cui agli artt.5,6,7 e 8 della Legge Regionale n.10/2006), che ha in carico l’alunno e dalla documentazione prevista dalla normativa generale e/o dai regolamenti degli Enti Locali che disciplinano l’assistenza qualificata di propria competenza.
2. Gli Enti Locali nell’ambito delle loro rispettive competenze:
a) collaborano con le altre istituzioni per attuare percorsi di continuità orizzontale me- diante l’uso delle risorse presenti sul territorio, e attraverso la programmazione, realizzazione e verifica di azioni di informazione e orientamento con particolare at- tenzione ai progetti di alternanza scuola-lavoro;
b) garantiscono il servizio di trasporto gratuito per gli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa, ai sensi dell’art.73 della L.R. 9/2006;
c) adeguano gli edifici scolastici e abbattono le barriere architettoniche ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n.23 (Norme per l’edilizia scolastica) e del X.X.X. 00 xx- xxxx 0000, x.000 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx norme per l’eliminazione delle barriere ar- chitettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
d) forniscono gli arredi necessari per l’integrazione scolastica sulla base delle esigenze rilevate e indicate nel PEI;
e) garantiscono la presenza di un proprio rappresentante nei gruppi di lavoro (GLH d’istituto, GLH Operativo) di cui all’art. 15 L.104/92.
Art. 7 Attività formative
1. L’USR promuove e incentiva attività formative al fine di rendere protagonisti dell’integrazione scolastica tutti i docenti curriculari e il personale ATA (Xxxxxx- xxxxxxxx, Xxxxxxx, Ausiliari) evitando la delega al solo docente per il sostegno, se- condo quanto indicato nella Nota MIUR protocollo n. 4088/2002, e nella Circolare ministeriale n. 78 del 2 ottobre 2003 e secondo quanto previsto dal CCNL vigente.
2. Per la realizzazione di tali corsi potranno essere coinvolte, sulla base delle proprie competenze, le Aziende Sanitarie Locali, gli Enti Locali e l’Università anche con il concorso delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni. I corsi di forma- zione possono avere anche carattere interistituzionale.
3. Il Centro Territoriale di Supporto (C.T.S.), in collaborazione con le istituzioni sco- lastiche autonome, con gli Enti Locali e con l’Università, promuove attività di do- cumentazione e consulenza; predispone risorse ed ausili, finalizzati tra l’altro alla realizzazione delle stesse attività di documentazione e di formazione sull’integrazione scolastica.
Art. 8
Percorsi misti di istruzione e formazione negli Istituti di Istruzione di II grado
1. Le Istituzioni Scolastiche superiori, in sede di formulazione del PEI, impostano con gli operatori dei servizi del territorio e cioè Comuni, Province e Aziende Sani- tarie Locali e le organizzazioni private e del terzo settore, percorsi misti di istru- zione e formazione professionale anche sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 comma 1, lettera a) della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al governo per la de- finizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle presta- zioni in materia di istruzione e formazione professionale), dalle leggi regionali e dalle eventuali Intese stipulate fra Regioni ed Organi centrali e periferici del Mini- stero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) .
2. L’USR- Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari provvede ad effettuare un cen- simento delle buone pratiche in atto onde facilitarne e veicolarne la conoscenza a tutte le istituzioni scolastiche, con la finalità di diffondere pratiche di integrazione innovative.
Art.9 Collegio di Vigilanza
1. Per l’attuazione del presente Accordo è costituito un Collegio di Xxxxxxxxx, compo- sto da: un esperto nominato dalle Province , un esperto nominato dalle Aziende Sa- nitarie Locali, un esperto nominato dall’ANCI in rappresentanza dei comuni, un esperto nominato dalla Consulta Provinciale per la Disabilità (L.R. 7/2008), un rap- presentante designato dai componenti delle associazioni presenti nel GLIP e dal docente comandato ai sensi dell’art 8 della legge 448/98, con funzioni di segreteria tecnica.
Entro 30 giorni dalla data odierna, le parti tenute alla nomina dei membri del Col- legio di vigilanza, comunicano al Dirigente dell’USR Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari, i nominativi dei propri rappresentanti. Detto Dirigente provvederà ad emanare il relativo decreto di nomina e a convocare la prima riunione dell’organo. La sede del Collegio è stabilita presso Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio dura in carica tre anni. I nominativi dei componenti e sede del Collegio debbono essere immediatamente pubblicati nel sito istituzionale a cura del suo Presidente.
2. Il Collegio di Xxxxxxxxx riceve segnalazioni e reclami dai rappresentanti degli utenti dei servizi interessati dal presente Accordo e li inoltra, previa istruttoria, agli enti competenti, eventualmente corredandoli da proprio parere; formula proposte ai soggetti stipulanti il presente Accordo per il miglioramento della qualità dei servizi in esso previsti, e per modifiche di carattere normativo ritenute utili.
Art. 10
Accordi di Programma territoriali
1. Sulla base dei criteri e delle indicazioni concordate nel presente Accordo, le istitu- zioni scolastiche autonome concorrono alla stipula di Accordi di programma locali che possono avere ambito comunale o intercomunale.
2. I Comuni promuovono la stipula degli Accordi nell’ambito dello strumento di pro- grammazione del Piano Unitario Locale dei Servizi ai sensi dell’art. 20 della L.R. 23/ 2005, ed in conformità a quanto disposto nelle Linee Guida approvate con de- liberazione del 30 maggio 2006, n. 23/30 della Giunta Regionale della Sardegna. Ciascun Comune è altresì tenuto, limitatamente alle risorse disponibili, alla presa in carico del progetto globale di vita degli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 14 della L.328/2000.
3. Gli Accordi di programma territoriali individuano in modo dettagliato i flussi fi- nanziari erogabili dalle parti, le modalità di erogazione e di coordinamento dei ser- vizi alla persona, i criteri di affidamento degli stessi a soggetti pubblici e privati accreditati, gli strumenti e le modalità di verifica della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia degli stessi, sulla base di indicatori che debbono essere concordati fra le parti stipulanti con la partecipazione delle associazioni delle persone con disabi- lità e delle loro famiglie.
4. I medesimi Accordi devono prevedere la valutazione dell’efficacia ed efficienza delle azioni e dei programmi di intervento concordati per l’integrazione scolastica, anche con la partecipazione delle famiglie degli alunni e delle Associazioni di di- sabili del territorio e prevederne l’invio al Collegio di Vigilanza di cui al presente Accordo.
Art. 11 Durata
Il presente Accordo di Programma Quadro ha la durata di mesi 36 dalla data della sua stipulazione. Verrà aggiornato alla scadenza sulla base della normativa vigente o eventuali adeguamenti laddove necessari su istanza di uno o più dei soggetti fir- matari.