SEGRETARIATO DEL GRUPPO PPE
NORME INTERNE RELATIVE AI TIROCINI PRESSO IL
SEGRETARIATO DEL GRUPPO PPE
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Indice
Articolo 1: Disposizioni generali 3
Articolo 2: Tipi di tirocinio 3
Articolo 3: Condizioni di ammissione 3
Articolo 4: Pari opportunità 4
Articolo 5: Protezione dei dati personali 4
Articolo 6: Procedura di ammissione 4
Articolo 7: Durata dei tirocini, date e scadenze per la presentazione delle domande 4
Articolo 8: Documenti giustificativi da fornire 5
Articolo 9: Supervisore di tirocinio 5
Articolo 10: Obblighi generali dei tirocinanti 6
Articolo 11: Contratto di tirocinio 6
Articolo 12: Trattamento economico 7
Articolo 13: Missioni durante un tirocinio 7
Articolo 14: Assicurazione infortunio e malattia 7
Articolo 15: Congedi 7
Articolo 16: Congedi di malattia 8
Articolo 17: Fine del tirocinio e sospensione del tirocinio 8
Articolo 18: Controversie 8
Articolo 19: Entrata in vigore 8
Articolo 1: Disposizioni generali1
Al fine di promuovere la diffusione di conoscenze sull'integrazione europea e di contribuire all'istruzione e alla formazione professionale dei giovani europei, il gruppo PPE offre tirocini presso il Segretariato.
I tirocini mirano altresì a offrire ai laureati un'esperienza di lavoro in un'organizzazione politica e una conoscenza pratica delle attività del gruppo PPE e del Parlamento europeo. I tirocini offrono la possibilità di acquisire esperienza in un ambiente internazionale, plurilingue e multiculturale.
L'importo necessario per coprire i tirocini è incluso in una linea specifica nel bilancio annuale del gruppo.
Articolo 2: Tipi di tirocinio
Il gruppo offre i seguenti tipi di tirocinio:
1) Xxxxxxxx retribuiti di 5 mesi per i cittadini dell'UE e i candidati di paesi associati e candidati2. Un numero limitato di cittadini di altri paesi può svolgere un tirocinio a titolo di deroga.
2) Un tirocinio non retribuito di 3 mesi al massimo se il tirocinio è richiesto nel quadro degli studi universitari.
3) Un tirocinio di formazione basato su un accordo tra il gruppo PPE e università, governi nazionali e organizzazioni esterne.
Articolo 3: Condizioni di ammissione
I candidati a tirocini retribuiti devono3:
1) possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione all'Unione europea;
2) essere in possesso di un diploma universitario o aver completato tre anni di studio (almeno sei semestri) presso un'università o un istituto di studi superiori equivalente O fornire un attestato dell'università che attesti che un tirocinio è richiesto nel quadro degli studi;
3) avere una buona conoscenza di due lingue ufficiali dell'Unione europea, una delle quali dovrebbe essere una delle lingue di lavoro dell'UE (inglese, francese o tedesco);
1 I tirocinanti selezionati dai deputati al Parlamento europeo e che lavorano nei loro uffici non possono essere considerati tirocinanti del gruppo e sono quindi soggetti alle norme adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 19 aprile 2010.
2 Il numero di tirocinanti provenienti da paesi terzi non può superare il 20% di tutti i tirocinanti retribuiti nell'anno di riferimento.
3 Le deroghe possono applicarsi ai candidati a tirocini non retribuiti o tirocini di formazione.
I candidati di paesi terzi devono avere un'ottima conoscenza di almeno una delle lingue di
lavoro dell’Unione;
4) non aver beneficiato di un tirocinio retribuito nelle istituzioni dell'UE o non aver già prestato un'attività lavorativa retribuita dopo il completamento degli studi.
Articolo 4: Pari opportunità
Il gruppo PPE promuove le pari opportunità e incoraggia le candidature di giovani qualificati con disabilità che soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 3, escludendo qualsiasi discriminazione.
Articolo 5: Protezione dei dati personali
Il gruppo PPE assicura che i dati personali dei candidati siano trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto attiene alla loro riservatezza e sicurezza.
Articolo 6: Procedura di ammissione
1) Le domande di tirocinio devono essere inviate all'unità Risorse umane del gruppo secondo la procedura descritta sul sito Internet del gruppo PPE nella sezione carriera.
L'ammissibilità delle domande sarà valutata sulla base delle condizioni di cui all'articolo 3.
Tutte le domande considerate ammissibili verranno esaminate sulla base delle qualifiche, delle capacità e delle necessità specifiche dei servizi del gruppo da parte del comitato di selezione dei tirocinanti.
I candidati sono informati dell'esito della loro domanda e/o della decisione del comitato di selezione dei tirocinanti per posta elettronica all'indirizzo indicato nel modulo di domanda.
2) L'ammissione a un tirocinio non conferisce al tirocinante lo status di membro del personale del gruppo e non costituisce un impegno da parte del gruppo di assumere il tirocinante in qualsivoglia funzione.
Articolo 7: Durata dei tirocini, date e scadenze per la presentazione delle domande
1) I tirocini retribuiti sono assegnati per una durata di cinque mesi e non sono possibili ulteriori proroghe. In casi debitamente giustificati, il tirocinio può essere accordato per un periodo inferiore a 5 mesi.
Date e termini per la presentazione delle candidature ai tirocini retribuiti:
Periodo di tirocinio: febbraio – giugno | Periodo di tirocinio: settembre – gennaio | |
Termine per la presentazione | delle | Termine per la presentazione delle |
candidature: 15 dicembre (mezzanotte) | candidature: 15 giugno (mezzanotte) |
2) La durata e la data di inizio dei tirocini non retribuiti e dei tirocini di formazione sono adattate alle esigenze del servizio e/o ad accordi bilaterali con le università, i governi nazionali e le organizzazioni esterne.
Articolo 8: Documenti giustificativi da fornire
Prima dell'inizio del tirocinio i candidati selezionati dovranno fornire i seguenti documenti giustificativi:
1) certificato di cittadinanza (carta d'identità o passaporto valido);
2) diploma (i) di studi universitari o un certificato attestante che il candidato ha completato almeno sei semestri presso un'università o un attestato dell'università che attesti che un tirocinio è obbligatorio nel quadro degli studi;
3) prova delle conoscenze linguistiche4;
4) una lettera di raccomandazione di una personalità politica europea a livello locale, regionale, nazionale che sia membro dei partiti della famiglia PPE o in caso di tirocini non retribuiti referenze di un'università o nel caso di un tirocinio di formazione un attestato di un'università o di autorità nazionali;
5) un estratto del casellario giudiziario o un certificato di buona condotta rilasciato nel corso dei sei mesi precedenti;
6) un certificato che attesti la copertura del tirocinante contro i rischi di malattia; prova dell'assicurazione malattia;
Articolo 9: Supervisore di tirocinio
1) Ciascun tirocinante opera sotto la responsabilità di un supervisore di tirocinio.
2) Il supervisore pianifica e sovrintende ai lavori del tirocinante per tutto il periodo di tirocinio.
3) Il supervisore, all’inizio del tirocinio, spiega al tirocinante il lavoro e/o i progetti che verranno svolti durante il tirocinio.
4 Le conoscenze linguistiche possono essere dimostrate con studi linguistici a livello secondario o universitario o con certificato ufficiale attestante che la conoscenza di una lingua corrisponde almeno al livello B 2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
4) Il supervisore deve guidare il tirocinante durante il tirocinio e agire come mentore.
5) Il supervisore informa senza indugio l'unità delle Risorse umane in merito a qualsiasi avvenimento significativo verificatosi durante il tirocinio, segnatamente assenze, malattie, ecc.
6) Il supervisore elabora una valutazione del tirocinio, compilando l'apposito modulo, e attesta che il tirocinio è stato debitamente completato e i compiti assegnati sono stati completati. La valutazione scritta dovrà essere archiviata nei fascicoli dell'unità delle Risorse umane.
Articolo 10: Obblighi generali dei tirocinanti
1) Con l’accettazione di un tirocinio in seno al gruppo PPE, i tirocinanti devono rispettare le norme interne del gruppo PPE, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro e le norme che disciplinano la sicurezza nei locali del Parlamento europeo.
2) I tirocinanti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite dal supervisore e dal servizio/ unità di assegnazione nonché alle direttive amministrative dell'autorità competente.
3) I tirocinanti devono contribuire ai lavori del servizio/unità al quale sono assegnati. I diritti derivanti da scritti o altri lavori eseguiti dal tirocinante nell'esercizio delle sue funzioni sono di proprietà del gruppo PPE.
4) Non hanno facoltà di agire o parlare a nome del gruppo. Xxxxxx utilizzare le apparecchiature per ufficio che sono loro fornite (telefono, e-mail e accesso Internet) solo per i lavori da svolgere nel quadro del loro tirocinio.
5) I tirocinanti sono tenuti a osservare la massima discrezione su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza durante il loro periodo di tirocinio. È fatto loro divieto di comunicare ad una persona non autorizzata qualsiasi documento o informazione che non sono state rese pubbliche senza l'autorizzazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati. Il gruppo si riserva il diritto di porre fine al tirocinio se l'obbligo di riservatezza qui incluso non è rispettato. I tirocinanti continuano ad essere vincolati da tale obbligo anche dopo la fine del tirocinio.
Articolo 11: Contratto di tirocinio
Tutti i candidati selezionati che convengono di effettuare un tirocinio all'interno del gruppo PPE devono sottoscrivere, prima dell'inizio del tirocinio, un contratto-tipo di tirocinio al fine di confermare che essi rispettano gli obblighi generali dei tirocinanti come previsto dall'articolo 10.
Articolo 12: Trattamento economico
1) I tirocinanti ricevono una borsa mensile di tirocinio per un importo di 1 300 euro al mese. Tale importo può essere modificato mediante decisione dell'autorità competente del gruppo.
2) La borsa versata dal gruppo PPE non è soggetta alle normative fiscali dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea. I tirocinanti sono responsabili del pagamento delle eventuali imposte dovute per la borsa di tirocinio ricevuta in conformità con la legislazione fiscale del loro paese di origine.
Articolo 13: Missioni durante un tirocinio
Nel corso del tirocinio, i tirocinanti possono essere inviati in missione a Strasburgo una volta o due volte in funzione della durata del loro tirocinio, delle esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio.
Le missioni dei tirocinanti sono programmate dall'unità Risorse umane tenendo conto delle esigenze dei servizi e sono autorizzate dal Segretario generale. I tirocinanti inviati in missione hanno diritto a un pagamento forfettario per coprire le spese di viaggio e le spese di pernottamento.
Articolo 14: Assicurazione infortunio e malattia
I tirocinanti devono disporre di un'assicurazione sanitaria valida per tutta la durata del tirocinio.
Prima dell'inizio del tirocinio, i tirocinanti devono provare che sono coperti da un regime di assicurazione malattia.
Il gruppo fornisce ai tirocinanti la copertura assicurativa contro i rischi di infortunio verificatosi durante il tirocinio.
Articolo 15: Congedi
I tirocinanti hanno diritto a due giorni di congedo per ogni mese di tirocinio effettuato. Tale diritto è acquisito proporzionalmente al numero di mesi interi effettuati. Le relative domande vengono autorizzate dal supervisore. I congedi non goduti non sono soggetti a rimborso. Qualsiasi assenza ingiustificata può determinare la sospensione del tirocinio.
Inoltre, i tirocinanti hanno diritto a ferie nei giorni festivi e nei giorni di chiusura degli uffici del Parlamento europeo che si verifichino durante il loro tirocinio.
Articolo 16: Congedi di malattia
In caso di malattia, i tirocinanti sono tenuti ad avvertire immediatamente il supervisore che
informa a sua volta l’unità delle Risorse umane.
Qualora l'assenza sia superiore a tre giorni consecutivi, il tirocinante deve inviare il certificato medico all'unità delle Risorse umane. In ogni caso, le assenze per malattia senza certificato medico sono limitate a un giorno per mese della durata complessiva del tirocinio.
Articolo 17: Fine del tirocinio e sospensione del tirocinio
Il tirocinio termina allo scadere del periodo per il quale è stato accordato.
Un tirocinio può essere sospeso con decisione del Segretario generale del gruppo su richiesta del tirocinante, del supervisore e di un'altra autorità competente in caso di motivi debitamente giustificati.
Articolo 18: Controversie
Le controversie risultanti dall'attuazione del presente regolamento sono di competenza del Segretario generale.
Articolo 19: Entrata in vigore
Le presenti norme entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
Bruxelles, 22 dicembre 0000
Xxxxxx XXXX Segretario Generale