COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore POZZOLO XXXXXXX XXXXXX
Nella seduta del 10/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, dopo aver chiesto ed ottenuto la sospensione dal pagamento delle rate del mutuo ipotecario di cui era titolare, prevista dall’Ordinanza n. 134 del 26.01.2013 (emergenza alluvione Toscana), contesta la modalità di calcolo degli interessi effettuata dall’intermediario con riferimento al periodo di sospensione. Chiede pertanto che venga riconosciuto un risarcimento per l’importo del saldo del conto di finanziamento accessorio, pari a € 11.587,33, in quanto tale debito le avrebbe impedito di concludere una surroga a condizioni per lei favorevoli.
La banca resistente chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
In base all’evidenza presentata dalla ricorrente e dall’intermediario resistente, è possibile ricostruire i seguenti eventi:
• nel 2005 la ricorrente accendeva un mutuo ipotecario;
• nel 2009 chiedeva e otteneva una rinegoziazione del tasso di interesse, da variabile a fisso, e sottoscriveva contestualmente un’assicurazione a tutela dell’intermediario;
• a febbraio del 2014, la banca resistente proponeva una sospensione dal pagamento delle rate del mutuo in base a quanto previsto dall’“Accordo tra le parti per la modifica al piano di ammortamento del contratto di mutuo ipotecario per effetto della sospensione temporanea del pagamento delle rate per un periodo determinato – emergenza alluvione 2013 Toscana”, che la ricorrente sottoscriveva;
• a decorrere dalla data di sospensione e fino al suo termine, venivano maturati interessi di sospensione, calcolati sul capitale residuo del finanziamento risultante alla data di inizio del periodo di sospensione, applicando il tasso contrattuale previsto nel contratto di mutuo;
• sia nella richiesta di sospensione firmata dalla ricorrente il 20.02.2014, sia nell’Accordo del 25.02.2014, è indicato che tali interessi di sospensione vengono addebitati su un conto di finanziamento accessorio e che il numero complessivo delle rate di rimborso del conto di finanziamento accessorio è pari al numero delle rate oggetto della sospensione, maggiorate degli interessi di sospensione;
• per effetto della sospensione in questione, in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo è stato acceso a nome del mutuatario un conto di finanziamento accessorio con saldo di euro 11.587,33, pari alla somma del valore delle rate sospese (euro 7.472,16) e degli interessi di sospensione (euro 4.115,17), che è previsto venga rimborsato dopo la scadenza originaria del mutuo;
• l’importo da rimborsare è inferiore in caso di estinzione anticipata del mutuo, per effetto del minore valore degli interessi maturati;
• nell’aprile del 2015, la ricorrente riceveva l’estratto conto del 31.12.2014 e si avvedeva dell’importo contabilizzato sul conto di finanziamento accessorio pari a euro 11.587,33;
• in data 02.07.2015 la ricorrente versava euro 8.000,00 al fine di ridurre il capitale finanziato e conseguentemente l’importo della rata mensile; tale operazione non aveva tuttavia effetti sul saldo del conto di finanziamento accessorio;
• successivamente, la ricorrente chiedeva un conteggio estintivo, in base al quale l’importo del saldo conto finanziamento accessorio era calcolata in euro 7.520,30.
In merito ai fatti così ricostruiti, il Collegio nota preliminarmente che la differenza tra l’importo del saldo del conto di finanziamento accessorio riportato nell’estratto conto del 21.12.2014 e quello quella indicata nel conteggio estintivo discende dalla mancata maturazione degli interessi sul debito derivante dalla sospensione nel caso di restituzione anticipata rispetto alla data di scadenza del contratto di mutuo.
Relativamente alle modalità di calcolo del debito derivante dalla sospensione prevista dall’”Accordo tra le parti per la modifica al piano di ammortamento del contratto di mutuo ipotecario per effetto della sospensione temporanea del pagamento delle rate per un periodo determinato – emergenza alluvione 2013 Toscana”, il Collegio nota che l’ordinanza n. 134 del 26 novembre 2013 non prevedeva le modalità di calcolo e pagamento degli interessi di sospensione, lasciando la loro determinazione alle parti. Nel merito, si rimanda anche alla Decisione in materia analoga del Collegio di Coordinamento decisione n. 2699 del 23 marzo 2016. Nota inoltre che tali modalità erano indicate nella richiesta di sospensione sottoscritta dalla ricorrente.
Infine, relativamente al presunto danno subito dalla ricorrente in merito all’impossibilità di accedere a una surroga, nota che questa non è dipesa dall’esistenza dell’Accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1