in tema di contratti pubblici
Vademecum
in tema di contratti pubblici
di interesse provinciale
per l’applicazione
della legge provinciale
17 dicembre 2015, n. 16, recante “Disposizioni sugli appalti pubblici”
della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo”
della legge provinciale
29 gennaio 2002, n. 1, recante
“Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”
1
approvato con delibera della Giunta provinciale del … n. …
Sommario
Premesse 3
Fonti normative 5
Parte 1 – Legge provinciale 16/2015 6
Capo I Disposizioni generali (artt. 1 – 4/bis) 6
Capo II Soggetti, funzioni e strumenti (artt. 5 – 6/bis) 11
Capo III Programmazione e progettazione (artt. 7 – 15) 17
Capo IV Calcolo del valore degli appalti e soglie (artt. 16 – 17) 23
Capo V Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 18) 28
Capo VI Attività preparatorie (artt. 20 – 22) 30
Capo VII Svolgimento delle procedure (artt. 23 – 40) 34
Capo VIII Affidamenti in amministrazione diretta (art. 41) 55
Capo IX Esecuzione (artt. 47 – 54) 56
Capo X Servizi sociali e altri servizi specifici (artt. 55 – 59) 64
Capo XI Abrogazioni (artt. 60 – 61) 69
Parte 2 – Legge provinciale 17/1993 70
art. 6 70
art. 23/bis 71
Parte 3 – Legge provinciale 1/2002 73
art. 21/ter 73
Premesse
Contesto normativo
Il mercato degli appalti pubblici svolge un ruolo preminente nello scenario giuridico-economico europeo, nazionale e provinciale, con ricadute importantissime sulla sostenibilità e la crescita delle imprese, sul buon funzionamento della pubblica amministrazione, sulla soddisfazione delle esigenze della collettività.
Con la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riformato la disciplina del settore (direttiva 2004/18/CE) apportando novità di non poco conto. La spinta innovatrice impressa dal legislatore europeo è proseguita negli Stati membri chiamati al recepimento dei nuovi obiettivi e delle soluzioni poste da questa direttiva.
Nel panorama italiano, la Provincia autonoma di Bolzano ha dato attuazione alle regole europee con una specifica legge provinciale (legge provinciale 17 dicembre 2015 n. 16, Disposizioni sugli appalti pubblici) espressione della competenza primaria in questa materia attribuita dallo Statuto d’Autonomia. Il legislatore provinciale ha così fatto proprie le sollecitazioni europee e le buone pratiche presenti nel panorama internazionale, segnando una netta accelerazione al processo di modernizzazione ed efficientamento del settore. Nella legge provinciale il perseguimento di questi obiettivi si è tradotto in un attento processo di calibrazione basato sulle specificità altoatesine, condotto con spirito di leale collaborazione e confronto con lo Stato italiano e nel rispetto dei vincoli normativi della legislazione autonoma.
La norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di contratti pubblici, emanata con decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017, conferma e precisa la competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in questo settore.
Con il presente Vademecum la Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione degli operatori pubblici e privati uno strumento per facilitare la comprensione e migliorare l’applicazione del quadro normativo complessivo, risultante dalla interazione tra legislazione nazionale e provinciale. Al tal scopo per ogni articolo della legge provinciale vengono sinteticamente riportate finalità, correlazioni (con la normativa europea e nazionale) e note operative.
Disposizioni attuative, transitorie e soft law
Nel rinnovato contesto normativo assumono particolare rilievo le modifiche riguardanti la normativa secondaria di attuazione, rimessa ad una serie di atti costituiti, a livello nazionale, da decreti ministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, a livello provinciale da atti interpretativi e linee guida di competenza della Giunta provinciale. Al riguardo, l’innovazione principale, comune ai due fronti nazionale e provinciale, è rappresentata dalla previsione di specifiche linee guida, dotate di efficacia vincolante, dunque costituenti una nuova forma di regolamentazione.
Si tratta di strumenti giuridici denominati di soft law, da predisporre con forme e tecniche redazionali diverse da quelle tradizionali, in funzione anche degli obiettivi di omogeneità, speditezza e semplificazione del quadro normativo che con essi si vogliono perseguire
Rispetto alla precedente impostazione, dunque, il compito di definire aspetti attuativi della normazione primaria è stato attribuito ad atti, quali le linee guida, che progressivamente interverranno a sostituire, integrare e completare le norme di riferimento.
Nell’attuale fase di transizione dal vecchio al nuovo quadro regolatorio non è sempre agevole orientarsi. A livello nazionale occorre tener conto della coesistenza delle linee guida dell’ANAC, con alcune parti temporaneamente in vigore del ‘vecchio’ regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) del Codice appalti (D.lgs. 163/2006), ed altri decreti ministeriali; a livello provinciale il quadro normativo si completa con le linee guida vincolanti ed altri atti attuativi adottati dalla Giunta provinciale.
Il Vademecum tiene conto di questa natura poliforme delle regole applicabili e, rispondendo a obiettivi di certezza giuridica, a esigenze di operatività e di buon funzionamento del settore, offre una puntuale indicazione degli atti della Giunta provinciale, della relativa sfera di operatività, nonché degli atti che integrano il quadro normativo a livello nazionale.
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Xxxx Xxxxxxxxxxx Bolzano, gennaio 2018
Comitato di redazione:
Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx.
Si ringraziano il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (Università di Trento), i colleghi dell’Ufficio Questioni linguistiche dell’Avvocatura della Provincia nonché i colleghi dell’Audit dell’ACP per la preziosa collaborazione.
Fonti normative
Fonte provinciale:
Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”, di seguito denominata lp. 16/2015, e successive modifiche ed integrazioni
Linee guida della Giunta Provinciale e disposizioni di attuazione (disponibili al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/000.xxx)
Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni
Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, e successive modifiche ed integrazioni
Fonte comunitaria:
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, di seguito denominata Direttiva
Fonte nazionale:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato
Codice, e successive modifiche ed integrazioni
Linee guida ANAC e disposizioni di attuazione
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, di seguito denominato Regolamento
Parte 1 - Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
Disposizioni sugli appalti pubblici
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: Finalità
(1) La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:
1. semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione;
2. migliorare l’accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI);
3. favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro;
4. definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.
(2) Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.
(3) Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti
SCOPO DELLA NORMA
Delineare gli obiettivi della legge provinciale e sancirne i principi cardine.
CORRELAZIONI
Xxxxxxxxx, consideranda n 2, 5, 7, 16, 36, 37, 39, 42, 52, 59, 66, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 90, 97, 98,
101, 102, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124; art. 4
Legge n. 11/2016, recante “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Codice, art. 2.
OSSERVAZIONI
Il comma 1 riprende numerose indicazioni e finalità precisate nei consideranda della direttiva, particolarmente utili al fine di comprendere la ratio delle disposizioni e superare eventuali difficoltà interpretative.
Il comma 2 enuncia i principi ispiratori delle procedure ad evidenza pubblica.
Il comma 3 dispone l’adeguamento automatico degli importi relativi alle soglie di rilevanza comunitaria alle revisioni effettuate dalla Commissione europea.
Con riferimento al regime di diritto transitorio, occorre distinguere a seconda dell`oggetto delle disposizioni normative: le disposizioni che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione, anche con riferimento alle attività in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della legge (6 gennaio 2016); le disposizioni sul contenuto e sulle modalità di stipulazione si applicano ai contratti i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni stesse; le disposizioni sulle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore; infine, le disposizioni diverse da quelle sopra menzionate non si applicano alle procedure e ai contratti conclusi nella vigenza della normativa previgente.
Articolo 2: Ambito di applicazione soggettivo
(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.
(2) Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:
a. la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni;
b. gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale;
c. i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e alla presente lettera c);
d. in generale, gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti.
(3) Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:
a. i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
b. i soggetti privati che affidano lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;
c. i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei servizi o delle forniture.
(4) Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per “enti aggiudicatori” si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.
(5) Le disposizioni organizzative contenute nella presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.
SCOPO DELLA NORMA
Stabilire la sfera di applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale. A tal fine vengono delineati i due presupposti – l’uno soggettivo, l’altro oggettivo – che devono sussistere ai fini dell’applicabilità della legge a una determinata procedura ad evidenza pubblica.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; art. 1
Codice, artt. 1, 2, 3.
OSSERVAZIONI
Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione da un punto di vista oggettivo, stabilendo che una procedura ad evidenza pubblica soggiace alle prescrizioni della lp. 16/2015 qualora sussista un “interesse provinciale”.
Il secondo comma specifica il profilo soggettivo del campo di applicazione, elencando i soggetti sottoposti alla legge provinciale, in armonia con le indicazioni presenti nel codice nazionale. Nell’elenco non sono contemplati espressamente i consorzi di miglioramento fondiario (disciplinati dalla lp. 5/2009).
I commi 3 e 4 indicano ulteriori soggetti ai quali si applica la normativa provinciale (enti aggiudicanti ed enti aggiudicatori), anch’essi corrispondenti a quelli indicati nel codice.
Articolo 3: Definizione delle suddivisioni
(1) Ai fini della presente legge si intende per:
1. “lotto”: parte di un’opera costituita da un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di propria autonomia funzionale ossia non idonea ad essere utilizzata autonomamente senza il completamento delle restanti parti;
2. “lotto quantitativo”: quella parte di un’opera la cui progettazione e realizzazione siano tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
3. “lotto qualitativo”: prestazione attribuibile ad una categoria o una lavorazione in base al sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici.
SCOPO DELLA NORMA
La norma va letta in un contesto normativo di favore per la suddivisione degli appalti in lotti, al fine di promuovere la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese, PMI (su questo aspetto, si rinvia infra art. 28 lp. 16/2015). A tal fine, vengono delineate le diverse tipologie di lotti.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 78, 79
Codice, artt. 3, comma 1, lett. qq) e lett. ggggg), 51
Legge provinciale n. 16/2015, art. 28.
OSSERVAZIONI
Le definizioni non coincidono con quelle presenti nel codice; vi è però coincidenza dal punto di vista sostanziale (lotto quantitativo/lotto funzionale e lotto qualitativo/lotto prestazionale).
Si segnala come le lavorazioni omogenee, appartenenti ad una singola categoria SOA, possano formare oggetto di un lotto qualitativo.
Art. 4: Appalto di forniture con accessori
(1) Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di montaggio, posa in opera e di installazione.
SCOPO DELLA NORMA
La norma è volta a dettare la disciplina di un singolo, specifico aspetto degli appalti di forniture; in particolare, la disposizione ha lo scopo di sottrarre l’ipotesi contemplata dalla disciplina dei contratti misti di appalto e dirimere eventuali dubbi interpretativi che la fattispecie potrebbe porre.
CORRELAZIONI
Direttiva, art. 2 § 1 n. 8;
Codice, art. 3, comma 1, lett. tt); 28
OSSERVAZIONI
La norma presuppone la definizione di appalto di forniture, che, ai sensi del codice, è un contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici avente per oggetto l’acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti (art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice).
Art. 4-bis: Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni
(1) I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri.
SCOPO DELLA NORMA
La norma intende fornire le coordinate normative di riferimento per delineare la disciplina applicabile ai contratti di partenariato pubblico privato e alle concessioni. Questa va letta in combinato disposto con il comma 5 dell’art. 2. Ne discende che la legge provinciale non trova applicazione con riferimento ai contratti di partenariato pubblico privato, mentre risulta essere applicabile alle concessioni ed ai settori speciali relativamente alle diposizioni di natura organizzativa.
Per entrambe le tipologie di contratti pubblici sarà invece applicabile la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri, vale a dire della lp. n. 13/1997 in tema di urbanistica e della lp
n. 10/1991 in tema di espropriazioni per pubblica utilità. Tale ultima affermazione è la conseguenza, diretta e necessaria, dell’esercizio della competenza legislativa primaria della Provincia di Bolzano in tali materie ai sensi dell`art. 8 dello Statuto di autonomia.
CORRELAZIONI
Direttiva 2014/24/UE; Direttiva 2014/23/UE Legge provinciale n. 16/2015, art. 1, 2
Legge provinciale n. 10/1991 in tema di espropriazione per pubblica utilità
Legge provinciale n. 13/1997 in tema di urbanistica
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
OSSERVAZIONI
L’articolo è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della lp. 6 luglio 2017, n. 8.
CAPO II
SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI
Art. 5: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure
(1) L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:
1. “attività di centralizzazione delle committenze” e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
1. acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
2. aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
2. “attività di committenza ausiliarie”: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1. infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);
2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3. preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.
(2) Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l’Agenzia in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara.
(3) In ambito provinciale l’Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.
(4) Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all’articolo 2 e dagli operatori economici per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia in modalità telematica che in modalità tradizionale.
(5) I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall’articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale.
(6) La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all’articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei
bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l’ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all’articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:
1. per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
2. per adempiere agli obblighi di trasparenza nel caso di vantaggi economici di qualsiasi genere attribuiti ad enti pubblici e privati.
(7) Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.
SCOPO DELLA NORMA
L’articolo 5 può essere suddiviso in due parti: una parte (commi da 1 a 3; comma 7) si occupa di delineare il ruolo e i compiti dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici (d’ora in poi ACP). L’ACP effettua gare in delega per conto delle diverse Amministrazioni provinciali; inoltre, all’ACP è attribuito il ruolo di soggetto aggregatore provinciale, quello di organo di consulenza e di interlocutore privilegiato nei confronti delle istituzioni nazionali. A queste funzioni il comma 7 ne ha aggiunta una ulteriore: all`ACP compete il potere di effettuare controlli a campione, su base annua, secondo le modalità individuate dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1226/2016, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.
L’altra parte della norma si occupa del Sistema informativo contratti pubblici, vale a dire della piattaforma congegnata e messa a punto per la gestione delle procedure di gara relative all’affidamento degli appalti. Il comma 5 pone l’obbligo di utilizzare tale piattaforma e, quindi, di gestire in via telematica le procedure di gara. Dal tenore letterale della disposizione emerge infatti come il ricorso alla modalità tradizionale cartacea sia del tutto eccezionale; il successivo art. 38, 2 comma confina inoltre tale eccezione nell’ambito degli affidamenti sotto i 40.000 euro. Quanto ai soggetti obbligati a ricorrere alla piattaforma per gestire le gare d’appalto, il comma 4 rinvia all’elencazione contenuta nell`art. 2 della legge provinciale. In buona sostanza, chiunque sia soggetto alle prescrizioni della legge provinciale in tema di appalti è altresì obbligato a gestire le relative procedure in via telematica. Ulteriore funzione della piattaforma è quella di adempiere agli obblighi di pubblicità: la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale.
CORRELAZIONI
Direttiva, art. 2 § 1 nn. 14, 15, 16 art. 22 § 1 commi 2 e 4
Codice, artt. 29; 37, comma 7,8 e 9; 41, comma 2 bis
Legge provinciale n. 16/2015, art. 38, comma 2
Delibere della Giunta provinciale: 23 dicembre 2002, n. 4892; 22 dicembre 2015, n. 1475; 15
novembre 2016, n. 1226; 21 marzo 2017, n. 287.
OSSERVAZIONI
Il comma 1 riguarda i compiti dell’ACP quale centrale di committenza: questi corrispondono a quelli indicati dalla direttiva, tranne che per il riferimento al MEPAB.
L’obbligo di utilizzo della procedura telematica è stato generalizzato (prima era facoltativo per alcuni dei soggetti enumerati all’art. 2 della lp. 16/2015, e precisamente per quelli dell’art. 6/bis comma 4 della lp. 17/1993).
COLLEGAMENTI UTILI:
Si rinvia a:
- per le istruzioni operative derivanti da una lettura coordinata delle prescrizioni della legge provinciale sugli appalti con la legge provinciale n. 1/2002: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx_00000000.xxx
- tabella esplicativa sulla competenza all’esecuzione delle gare e strumenti per la definizione dell‘appalto:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxx_xxxxxxxx_00000000.xxx
- schema grafico per le procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxx_XXX00000000.xxx
- schema grafico per le procedure di acquisto di beni e servizi sopra soglia: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxx_XXX00000000.xxx
Circolari ACP:
- Circolare ACP n. 5 del 6 marzo 2017 - Risultanze dell’Audit dell’ACP in riferimento alla conclusione della fase di sperimentazione xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
- Circolare ACP n. 3/2016 del 29/12/2016 - Adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
- Circolare del 29.07.2016: Firma digitale dei progetti xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
- Circolare del 19.07.2016 in tema di sulle nuove disposizioni in materia di contratti pubblici nella Provincia Autonoma di Bolzano: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/Xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xx
=553276
Art. 6: Organizzazione per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(1) Il/La responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/La responsabile del procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3.
(2) Il/La responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi all’Agenzia o ad altra centrale appaltante l’incarico di indire la procedura di gara, l’amministrazione appaltante provvede alla
nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l’Agenzia ovvero la centrale di committenza nomina il/la responsabile della procedura di gara.
(3) Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della responsabile unico/unica del procedimento, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all’attività del/della responsabile unico/unica del procedimento possono essere affidati, con le procedure prescritte per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
(4) Il/La responsabile unico/unica del procedimento può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
(5) L’organizzazione deve essere garantita dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza.
(6) Xxxxx restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative e i compiti attribuiti al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della struttura committente svolge i seguenti compiti:
1. affidamenti in economia;
2. vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
3. propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
4. propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati;
5. accerta e certifica la sussistenza delle condizioni responsabili della carenza di personale tecnico in organico, le difficoltà a rispettare i tempi di programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ovvero la necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
6. motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione sull’opportunità di ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee, se la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;
7. g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne;
8. promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g) giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;
9. trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, la proposta del coordinatore/della coordinatrice per l’esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l’allontanamento del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto;
10. per opere di particolare complessità, di lunga durata e di notevole impegno finanziario, la Giunta provinciale può delegare al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento i compiti sopra elencati, comprese le procedure di affidamento per importi inferiori alla soglia europea e la stipula di tutti i contratti connessi all’esecuzione dell’opera. Per tale attività il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento si avvale delle risorse assegnategli dal direttore/dalla direttrice della ripartizione di appartenenza o del supporto esterno, qualora le risorse interne non siano sufficienti. Qualora il/la responsabile unico/a del procedimento delegato/a ricopra una posizione dirigenziale, lo stesso/la stessa mantiene detta posizione, anche nel caso in cui la direzione dell’ufficio di provenienza venga affidata, per la durata della delega, al/alla sostituto/a. 7)
(7) Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall’ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l’individuazione dell’operatore economico, la definizione della procedura, dell’autorità di gara e della commissione di valutazione. L’organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 8)
SCOPO DELLA NORMA
Il contenuto della norma è variegato: in primo luogo delinea puntualmente i compiti del responsabile unico del procedimento (RUP); ricostruisce i poteri-doveri del direttore della struttura committente; infine, nel rispetto dell’autonomia degli Enti locali, lascia libertà ai comuni e alle comunità comprensoriali di regolare specifici aspetti delle procedure ad evidenza pubblica.
CORRELAZIONI
Codice, art. 31
ANAC, Linea guida n. 3 “Responsabile Unico del Procedimento”
Delibere della Giunta provinciale: 21 marzo 2017, n. 287; 26 settembre 2017, n. 1008 (Linea guida concernente commissioni di valutazione)
Legge provinciale n. 16/2015, art. 6-bis, 42.
Legge provinciale n. 17/1993, art. 6 comma 6
OSSERVAZIONI
La legge provinciale ha compiuto una scelta funzionale alla massima semplificazione, affermando la compatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, aprendo pertanto a tale possibilità.
L’art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di soft law. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infatti, i nuovi strumenti normativi di soft law possono operare – stabilendo la disciplina di dettaglio – negli spazi contrassegnati dalla fonte primaria di rango legislativo (si estendono, quindi, entro i medesimi confini di competenza valevoli per la legge), l’esistenza di una norma, quale l’art. 6 lp. 16/2015, manifestazione dell’esercizio della potestà legislativa provinciale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale in materia di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la
sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provinciale. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.
COLLEGAMENTI UTILI
- linea guida provinciale in tema di RUP: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/0000_000_XxxxxxxxxxxxxXX(0).xxx
Art. 6-bis: Qualifica delle stazioni appaltanti
(1) Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.
SCOPO DELLA NORMA
La norma è volta ad attribuire alla Giunta provinciale il potere di definire, con propri atti, i requisiti necessari in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tenuto conto anche delle caratteristiche e peculiarità del territorio.
La definizione dei requisiti necessari deve avvenire sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.
Il raccordo con la normativa statale è garantito dall’ultima parte della disposizione.
CORRELAZIONI
Legge provinciale n. 16/2015 art. 38, 42
Codice, art. 38
Delibera della Giunta provinciale, 21 marzo 2017, n. 287
OSSERVAZIONI
Nel contesto dell’esercizio di tale potestà normativa verranno disciplinati anche i profili relativi alla figura del RUP cui si è fatto cenno supra commento art. 6.
COLLEGAMENTI UTILI:
- linea guida provinciale in tema di RUP: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/0000_000_XxxxxxxxxxxxxXX(0).xxx
CAPO III PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
SCOPO DELLE NORME
Il Capo III della legge provinciale si occupa, in maniera dettagliata, di due attività di grande importanza nel sistema dei contratti pubblici, vale a dire la programmazione e la progettazione. Nel contesto economico attuale si avverte più che mai l’importanza di un utilizzo attento delle risorse pubbliche. A tale scopo si è deciso di valorizzare queste due attività, nella consapevolezza che siano in grado di innescare – se svolte in maniera precisa e ponderata – una spirale virtuosa nell’acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di opere pubbliche. La formulazione precisa delle norme di questo capo rende superflua ogni spiegazione (non già eventuali osservazioni applicative e correlazioni che quindi accompagneranno il testo di legge).
Art. 7: Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
(2) Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i programmi devono consentire di rilevare il costo complessivo di realizzazione per mettere a disposizione l’opera, indipendentemente dal numero e dal tipo di contratti cui fanno riferimento.
(3) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità.
(4) Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
(5) Le amministrazioni pubbliche comunicano all’Agenzia ogni anno l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.
(6) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso dell’anno di riferimento.
(7) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma “Sistema informativo contratti pubblici” che provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali.
CORRELAZIONI
Codice, art. 21
OSSERVAZIONI
L’approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli stessi.
Art. 8: Progettazione in generale
(1) In caso di lavori, servizi e forniture l’amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell’opera o del progetto e indica l’importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all’affidamento delle prestazioni di progettazione.
(2) La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell’opera o della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.
(3) Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell’importo totale di spesa presunta, sono approvate dall’assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell’importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico.
(4) La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.
(5) Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:
1. rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
2. rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia;
3. correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.
CORRELAZIONI
Codice, artt. 22, 23, 24
Regolamento, artt. 14, 43
Legge provinciale n. 16/2015, art. 9, comma 1
OSSERVAZIONI
Il primo comma della disposizione impone all’amministrazione aggiudicatrice di fissare le caratteristiche dell’opera, separando, nella stima dei costi, le voci relative ai settori dei lavori, servizi e forniture.
In merito al 2 comma, la necessità della progettazione riguarda l’opera pubblica complessivamente intesa, comprensiva delle voci relative ai lavori e alle forniture necessarie all’esecuzione dell’opera.
Tale progettazione si articola su tre livelli. Con riferimento ai contenuti della progettazione si applica la normativa statale con relative norme di attuazione. Qualora l’importo dei lavori sia inferiore a un milione di euro e quello delle forniture sia inferiore alla soglia UE, si applica l’art. 9, comma 1. Diversamente, all’infuori di queste ipotesi, la progettazione degli appalti di forniture segue la disciplina degli appalti di servizi e forniture di cui all`art. 23, 14 e 15 comma del Codice.
Il comma 3 si occupa di individuare l’organo competente all’approvazione delle varianti incidenti sulle caratteristiche dell’opera, in ipotesi di appalti affidati dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 9: Progettazione di opere pubbliche
(1) Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d’importo fino alla soglia UE, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica.
(2) Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo.
CORRELAZIONI
Codice, art. 23 e 24
Delibera della Giunta provinciale, 27 giugno 2017, n. 695
OSSERVAZIONI
L’art. 9 stabilisce delle deroghe alla necessità - espressa dall`art. 8 lp. 16/2015 in tema di opere pubbliche, e dall`art. 23, comma 14 e 15 del Codice in tema di servizi e forniture - che la progettazione si articoli su tre livelli. Il primo comma ammette la possibilità che la progettazione avvenga in un unico livello per gli appalti di lavori fino a un milione di euro e forniture fino alla soglia comunitaria. Il 2 comma stabilisce un’ulteriore eccezione per gli appalti di lavori e forniture fino a 40.000 euro, per i quali è sufficiente che la richiesta di offerta sia corredata da una progettazione semplificata, consistente in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e in un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare, in maniera univoca, la prestazione e il corrispettivo.
Tale norma ha trovato una ulteriore specificazione nella delibera della Giunta provinciale del 27 giugno 2017, n. 695.
COLLEGAMENTI UTILI
Linea guida concernente appalti di lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni - Verifica di progetto e validazione (delibera della Giunta provinciale, n. 695 del 27 giugno 2017) xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
Art. 10: Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche
(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica.
(2) Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l’approvazione del progetto, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.
CORRELAZIONI
Codice, art. 21
Art. 11: Parere consultivo sul progetto
(1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all’esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.
(2) La richiesta di parere all’organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant’altro occorra perché l’opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.
(3) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.
(4) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d’importo inferiore a
500.000 euro, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia.
CORRELAZIONI
Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
Art. 12: Approvazione del progetto
(1) I progetti delle opere sono approvati dall’amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell’organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.
(2) Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l’acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.
(3) Quando l’opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, l’amministrazione pubblica determina l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
CORRELAZIONI
Codice, art. 27
Regolamento, art. 15
OSSERVAZIONI
Il rinvio alla legge n. 241/1990 contenuto nel 1 comma dell’art. 27 del Codice va inteso come riferito anche alla lp. 17/1993.
L'art. 12, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 33, comma 3, della lp. 6 luglio 2017, n. 8.
Art. 13: Abbellimento di opere pubbliche
(1) Le amministrazioni che provvedono all’esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell’opera pubblica e una quota non superiore all’uno per cento dell’importo residuo.
(2) Alla scelta dell’opera d’arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la responsabile unico/unica del procedimento.
(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.
CORRELAZIONI
Legge 29 luglio 1949, n. 717
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 marzo 2006 (Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 maggio 2014, n. 3728
Art. 14: Indagini geologiche
(1) Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche, ove previste per la realizzazione di un’opera pubblica, presso l’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.
(2) Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.
(3) L’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.
Art. 15: Verifica tecnica e controllo
(1) Il documento preliminare alla progettazione fornisce, oltre alle precisazioni di natura progettuale e procedurale, le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte, indica i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e tiene conto dell’obiettivo delle singole opere.
(2) La verifica tecnica del progetto deve assicurare la congruenza tra progettazione, procedura di scelta del contraente ed esecuzione.
(3) Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell’adempimento di quanto offerto in sede di gara.
CORRELAZIONI
Codice, art. 26
Delibera della Giunta provinciale, 27 giugno 2017, n. 695
OSSERVAZIONI
Il documento preliminare alla progettazione è un documento, precedente ai tre livelli progettuali, obbligatorio solamente in ambito altoatesino. Tale documento, di competenza del RUP, dovrà contenere: le precisazioni di natura progettuale e procedurale; le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte; i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, tenuto conto dell’obiettivo delle singole opere.
La verifica e validazione di progetto deve essere eseguita per tutti i lavori pubblici eccetto quelli contemplati dalla delibera 27 giugno 2017, n. 695. Per quanto riguarda il contenuto della verifica, si rinvia alla disciplina codicistica nazionale.
COLLEGAMENTI UTILI:
Linea guida concernente appalti di lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni - Verifica di progetto e validazione xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
CAPO IV
CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE
Art. 16: Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
(1) Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
(2) Se un’amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall’unità in questione.
(3) La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
(4) Il valore stimato dell’appalto è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto.
(5) Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.
(6) Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
(7) Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.
(8) Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
(9) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
(10) In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l’intero importo dell’opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.
(11) Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
1. il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,
2. oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.
(12) Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l’affitto o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
1. per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
2. per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
(13) Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
1. per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
2. per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
3. per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
(14) Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
1. nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;
2. nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
(15) Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l’altro:
1. delle risorse economiche effettivamente allocate dall’amministrazione aggiudicatrice al momento dell’indizione della procedura di aggiudicazione;
2. della disponibilità effettiva in capo all’amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto;
3. di ulteriori fattori di contesto connessi all’oggetto dell’appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice.
(16) Nessun progetto d’opera né appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.
SCOPO DELLA NORMA
La norma offre una serie di criteri e parametri per stabilire il valore complessivo dell’appalto, rilevante ai fini della scelta del tipo di procedura ad evidenza pubblica da impiegare.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 1, 2, 20, 78; artt. 4, 5
Codice, art. 35
OSSERVAZIONI
Molti dei commi di cui si compone l’articolo riprendono le disposizioni della direttiva, le quali, per il grado di dettaglio, hanno natura self executing.
Si segnala l`importanza della regola posta dal comma 10, a mente del quale, qualora l`importo complessivo dell`appalto sia superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Diversamente, per gli appalti il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria viene indicata una percentuale maggiorata (30%) per i lotti che possono essere aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l’importo complessivo dei lotti cumulati; tale misura ha l’obiettivo di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
In sede di calcolo del valore stimato dell’appalto occorre fare riferimento agli elenchi prezzi in vigore. A questo riguardo, il prezziario provinciale in vigore prevede alla POS.50 (premesse generali): “Una modifica dei prezzi e delle descrizioni di singole posizioni, se motivata dal progettista, può essere operata di caso in caso. Per quanto riguarda i prezzi, la variazione può essere giustificata in presenza di particolari situazioni legate al cantiere (ad es. quantità, logistica ideale, particolari difficoltà di esecuzione, prevedibile difficoltà nell’installazione del cantiere o nell’utilizzo di macchine, difficile raggiungibilità della località di lavoro, ecc.)". Ne discende che, con motivazione/giustificazione del progettista possono essere modificati singoli prezzi in un progetto, a condizione che la motivazione/giustificazione faccia riferimento ad una situazione
particolare e sia ben argomentata. Occorrerà quindi allegare l'analisi dei prezzi, che, in questo caso, si rende necessaria non già per aggiungere una voce nuova, non esistente nel prezziario, bensì per poter giustificare in modo esaustivo il discostamento dal prezzario. Tale analisi dei prezzi dovrà inoltre essere messa a disposizione degli operatori economici per garantire la massima trasparenza.
COLLEGAMENTI UTILI
Si rinvia al “Vademecum informativo sulla suddivisione dei lotti” pubblicato sul sito dell’ACP: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/XxxxxxxxxxxxXxXxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxXxxxxx_X E-IT.pdf
Art. 17: Soglie per prestazioni professionali
(1) Per l’affidamento degli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche si applicano le seguenti disposizioni:
1. affidamento diretto per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro;
2. per incarichi d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un’offerta;
3. per incarichi d’importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un’offerta.
(2) La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
SCOPO DELLA NORMA
La disposizione fissa delle soglie diverse per tali tipologie di appalti in considerazione delle particolarità delle prestazioni che ne formano oggetto. L’obiettivo del legislatore provinciale è quello di garantire un’ampia partecipazione dei professionisti alle procedure di gara, con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani professionisti.
CORRELAZIONI
Legge provinciale n. 16/2015. artt. 26, 27
Codice, artt. 24, 35, 36, 46
ANAC, Linea guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Delibere della Giunta provinciale: 1 marzo 2010 n. 365; 11 novembre 2014, n. 1308; 2 settembre
2014, n. 1041; 31 maggio 2016, n. 570
Decreto del Direttore ACP n. 36/2017
OSSERVAZIONI
In caso di procedura negoziata gli invitati devono possedere i requisiti di partecipazione alla gara. La disposizione deve essere letta congiuntamente all`art. 27, commi 6 e 7 della lp. 16/2015, che prescrive l’obbligo, in capo agli operatori economici, di iscrizione all’elenco telematico predisposto dal Sistema informativo contratti pubblici, al fine di poter partecipare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Tale obbligo di iscrizione vale quindi sia per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all’articolo 27, che per quelle previste all`art. 17 e 26 della lp. 16/2015.
Gli inviti devono essere effettuati dal RUP, tra il ventaglio di operatori economici iscritti nell’elenco, previa verifica del possesso dei criteri di selezione in capo ai soggetti da invitare. Qualora non vi fosse un numero di operatori economici iscritti sufficiente a soddisfare il numero minimo di inviti, sarà onere del RUP attivare la procedura di indagine di mercato finalizzata a individuare altri operatori economici. Si ricorda che possono essere invitati alla successiva procedura negoziata solo operatori economici iscritti nell’elenco telematico.
Ne discende che solo qualora nel mercato non operino soggetti economici in numero sufficiente a raggiungere il requisito numerico stabilito, il RUP potrà procedere anche con un numero inferiore di invitati; ciò non potrà quindi avvenire per la semplice mancanza di soggetti iscritti nell’elenco. Altrimenti detto, il RUP dovrà procedere a invitare operatori economici nel numero stabilito dalla legge “qualora esistenti nel settore merceologico di riferimento”.
COLLEGAMENTI UTILI
Linea guida per concorsi di progettazione xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
Catalogo dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
CAPO V
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
Art. 18: Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
(1) Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. Per la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria, è computato il valore complessivo della totalità delle prestazioni dello stesso tipo.
(2) Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.
(3) Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima.
(4) Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all’individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:
1. valutazione dell’offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;
2. invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);
3. redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell’esito del colloquio e della valutazione delle referenze;
4. apertura dell’offerta economica e attribuzione del punteggio totale.
(5) In sede di valutazione i punteggi per l’espletamento di servizi prestati oltre dieci anni vengono ridotti di un coefficiente minore di 1. Possono inoltre essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
(6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si compone di un numero massimo di 10 schede formato A4 o 5 schede formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.
(7) Il capitolato prestazionale per incarichi di progettazione, direzione lavori, attività di supporto al/alla responsabile unico/unica del procedimento, di coordinamento per la sicurezza nei cantieri e altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(8) L’utilizzo della procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro. Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
SCOPO DELLA NORMA
La norma detta disposizioni specifiche nell’ambito del concorso di progettazione.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 43, 120; art. 78, 80
Codice, artt. 46, 152, 153, 154, 155
ANAC, Linea guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Delibere della Giunta provinciale: 13 giugno 2017, n. 613 (Linea guida per gare di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria); 14 marzo 2017, n. 258 (Linea guida per i concorsi di progettazione); 31 maggio 2016, n. 570 (Criteri per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Criteri qualitativi per l'occupazione di personale apprendista nell'aggiudicazione degli appalti); 4 marzo 2002, n. 717 (Istituzione dell`Elenco dei professionisti di fiducia per l`affidamento di incarichi, di corrispettivo inferiore a 200.000 DSP, relativi a prestazioni professionali connesse alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici); 29 ottobre 2001, n. 3769 (Modifica del Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche).
OSSERVAZIONI
Nel comma 1, secondo periodo, è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (ad esempio, nel campo dell’edilizia, alla sola progettazione architettonica), con la conseguenza secondo cui, per l’affidamento delle prestazioni secondarie, (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento sicurezza, ecc.) sarà possibile indire una gara separata.
Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A questo riguardo occorre segnalare come, a seguito della novella legislativa che ha interessato il comma 8, circoscrivendo la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso unicamente per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, tale disposizione ha perduto di rilevanza pratica. Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare, nell’ordine, la valutazione dell’offerta tecnica anonima, l’invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell’offerta economica e determinazione del punteggio totale.
Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico- organizzativi, si possono considerare anche i servizi espletati oltre i tre anni precedenti.
COLLEGAMENTI UTILI
Linea guida per concorsi di progettazione xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
Catalogo dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
CAPO VI ATTIVITÀ PREPARATORIE
Art. 20: Consultazioni preliminari di mercato
(1) Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.
(2) A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
SCOPO DELLA NORMA
Le consultazioni preliminari di mercato sono uno strumento, a disposizione della stazione appaltante, per meglio preparare una procedura di appalto, informando altresì gli operatori economici dell’imminente avvio della stessa. La consultazione preliminare di mercato si distingue dall’indagine di mercato. Sono due istituti diversi, con funzioni diverse: per mezzo della consultazione preliminare di mercato le amministrazioni aggiudicatrici interagiscano, a fini consultivi, con esperti, autorità indipendenti o operatori economici per predisporre la procedura di appalto in programma; diversamente, l´indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate.
CORRELAZIONI
Direttiva, considerandum 42; artt. 40, 41
Codice, art. 66
OSSERVAZIONI
La norma conferma le indicazioni presenti nella Direttiva.
Art. 21: Partecipazione precedente di candidati o offerenti
(1) Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.
(2) Le misure di cui al comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.
(3) Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate in un’apposita relazione unica.
SCOPO DELLA NORMA
La norma mira a garantire che lo svolgimento delle procedure di gara avvenga nel rispetto della parità di trattamento tra i candidati e senza alcuna alterazione della concorrenza. A tal fine, l`art. 21 impone alle stazioni appaltanti di adottare misure adeguate per fronteggiare le ipotesi in cui un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto. Solamente qualora non sia in alcun modo possibile ristabilire la parità di trattamento tra i candidati, il candidato o l’offerente ritenuto avvantaggiato verrà escluso, previa instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
CORRELAZIONI
Direttiva, considerandum 42; artt. 40, 41
Codice, art. 67
COLLEGAMENTI UTILI
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/Xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx.xxx
Art. 22: Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.
(2) Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.
(3) Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.
(4) Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l’operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell’apertura delle offerte economiche è tenuto a dimostrare con riguardo all’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale definito con riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento verifica la congruità del costo del personale indicato dall’operatore economico ai fini della proposta di aggiudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.
(5) Gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, devono garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.
SCOPO DELLA NORMA
Dalla rubrica della norma emergono i tre obiettivi che la disposizione intende perseguire, vale a dire la lotta alla corruzione, la prevenzione di conflitti di interessi e la cura di istanze in senso lato sociali. Quanto al primo aspetto, è opportuno rinviare alle norme in materia anticorruzione (l. 190/2012) non senza ricordare come le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori debbano adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.
Le situazioni di conflitto d`interesse in tutte le declinazioni in cui simile fattispecie può presentarsi sono oggetto di grande attenzione sia da parte del legislatore provinciale che da parte di quello nazionale; ciò che si vuole evitare è il manifestarsi di situazioni nelle quali l`esistenza di rapporti o interessi di vario tipo vadano a minare la terzietà, l`imparzialità e l`obiettività dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara, cui competono funzioni amministrative o tecnico-valutative.
Infine, con riferimento al perseguimento di finalità in senso lato sociali, si segnala una particolare attenzione da parte del legislatore, tanto europeo, quanto provinciale e nazionale, ai profili relativi alla tutela dell’ambiente, alla salvaguardia di istanze sociali e alla tutela dei lavoratori.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 37, 99, 104; artt. 24, 70
Codice, artt. 42, 50, 77, 95
Delibere della Giunta provinciale: 29 dicembre 2006, n. 5072 (Approvazione dei Capitolati Speciali d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - Diposizioni tecnico-contrattuali (DTC): "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali senza leganti", "Opere con la tecnica spingitubo", "Costruzioni stradali - pavimentazioni con masselli, Cubetti e lastre - cordoli", "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali con conglomerato bituminoso", "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali con leganti idraulici", "Condotte in pressione interrate"); 10 aprile 2006, n. 1262 (Approvazione dei Capitolati Speciali d'appalto per Opere Pubbliche parte II - Disposizioni tecnico-contrattuali (DTC): “Collettori di fognatura e connessioni di scarico", “Opere da vetraio", “Lavori di intonaco ed opere da stuccatore", “Opere da tappezziere" ed integrazione delle Disposizioni tecnico contrattuali del testo italiano “Carpenteria in acciaio"); 18 aprile 2005, n. 1270 (Approvazione del Capitolato Speciale d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - disposizioni tecnico-contrattuale (DTC) "Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia" e del
Capitolato Speciale d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - Disposizioni tecnico-contrattuali &DTC) - "Opere da falegname")
Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione come modificata con decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97)
Codice di procedura civile, art. 51
DPR n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), artt. 6,7
Legge provinciale n. 17/1993, art. 30
Legge n. 241/1990, art. 6-bis
ANAC, Linea guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, punti 3.1, 3.2 e 3.3
OSSERVAZIONI
Per il coordinamento tra quanto disposto dal comma 4 e la disciplina codicistica nazionale in tema di indicazione dei costi della manodopera di cui agli articoli 95, comma 10 ed articolo 23, comma 16 si rinvia infra al commento dell’art. 33.
COLLEGAMENTI UTILI
Piano triennale anticorruzione ACP: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xx_xxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxx_x_xxxxx_xxxxxxxx nza.asp
CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 23: Procedura di scelta del contraente
(1) La scelta della procedura è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito.
SCOPO DELLA NORMA
La norma stabilisce quale atto procedimentale sia preordinato a contenere la formalizzazione della scelta relativa alla procedura da adottare e dunque a renderla nota all’esterno. Invece, dal punto di vista dell’organizzazione interna delle stazioni appaltanti, la decisione circa il tipo di procedura da utilizzare viene assunta con la determina a contrarre.
CORRELAZIONI
Codice, art. 59
COLLEGAMENTI UTILI
Al seguente indirizzo email è possibile consultare una tabella riepilogativa relativa alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/0000_Xxxxxxx_xxxxx_xxxx_xx_xxxx_xxx_xxxxxxx_XX.xxx
Art. 24: Verifica dei requisiti
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.
SCOPO DELLA NORMA
La norma persegue l’obiettivo di ridurre gli oneri documentali a carico dei partecipanti alle procedure, con conseguente snellimento del carico burocratico, e va letta congiuntamene all’art. 23- bis della lp. 17/1993, che circoscrive ulteriormente il perimetro dei controlli da effettuare, stabilendo che è facoltà della stazione appaltante effettuarli unicamente sull’aggiudicatario.
CORRELAZIONI
Xxxxxxxxx, consideranda 37, 40, 84, 85, 100, 101, 102; artt. 56, 57
Codice, artt. 80, 83, 84, 86
Legge provinciale n. 17/1993, art. 23-bis
Circolare ACP n. 1/2017 del 31.01.2017
OSSERVAZIONI
La modifica dell'art. 23-bis della lp. 17/1993, introdotta dall’articolo 3 comma 7 della lp. 8/2017, permette ora alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare al solo aggiudicatario la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di richiedere solamente a costui l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale. Ne discende che, in sede di offerta, gli operatori economici saranno tenuti ad indicare unicamente le prestazioni che intendono subappaltare; solo in un momento successivo e solo nei confronti dell’aggiudicatario verrà richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori (se necessaria ai sensi dell’art. 105, 6 comma del Codice).
Resta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di procedere al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale anche in capo ad altri concorrenti.
COLLEGAMENTI UTILI
Al seguente link è possibile consultare la tabella riepilogativa predisposta dall’ACP in tema di controlli ex art. 80 del Codice: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xx_xxx_00_xxxxxx_xxxxxxxxxx_00.00.0 017.pdf
Art. 25: Procedura negoziata senza previa pubblicazione
(1) Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:
1. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest’ultima; un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice;
2. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice.
(2) Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.
(3) Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:
1. qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
2. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
3. per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
4. per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga.
(4) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l’appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
(5) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata. Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
(6) La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione delle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.
SCOPO DELLA NORMA
Il sistema dei contratti pubblici conosce diverse possibili procedure ad evidenza pubblica, ognuna con caratteristiche sue proprie che la possono rendere più o meno idonea a regolare la procedura di scelta del contrante in uno specifico caso concreto. L’articolo in commento si occupa della procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione del bando di gara per appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, circoscrivendone la possibilità di impiego a ipotesi ben definite.
CORRELAZIONI
Direttiva, considerandum 50; art. 32
Codice, art. 63
OSSERVAZIONI
Si rinvia alla tabella di confronto pubblicata sul sito dell’ACP xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxxx_xxx.xxx.
COLLEGAMENTI UTILI
ANAC, Linea guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, particolarmente, punto 2.1., pagg. 9-11 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx%00Xxxxxx/xxxxxxxx/Xx tivita/Atti/determinazioni/2017/Linea%20guida8_Determina950.pdf
Art. 26: Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE
(1) Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara il/la responsabile unico/unica del procedimento, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un’offerta. Fino a un importo di lavori a base di gara pari a 500.000 euro l’invito è rivolto ad almeno 5 operatori economici; per importi fino a
1.000.000 di euro, l’invito è rivolto ad almeno 10 operatori economici. Salvo quanto previsto dall’Art. 17, per forniture e servizi con importo a base di gara compreso tra 40.000 euro e la soglia UE, l’invito è esteso ad almeno cinque operatori economici.
SCOPO DELLA NORMA
La norma disciplina le modalità di utilizzo della procedura in oggetto al fine di renderla compatibile con la realtà locale. In considerazione del mercato altoatesino, è stato calibrato diversamente il numero minimo dei soggetti da invitare, che quindi risulta inferiore a quello stabilito dal legislatore nazionale. Per completezza, si segnala che un’ulteriore disposizione in merito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione è contenuta all`art. 27, 4 comma lp 16/2015., dove si prevede
- fino al 6 gennaio 2020 - la possibilità di utilizzare tale procedura per gli appalti di lavori fino a due milioni di euro, con invito ad almeno dodici operatori economici.
CORRELAZIONI
Codice, art. 36
Legge provinciale n. 16/2015, artt. 17, 27 comma 4
OSSERVAZIONI
La disposizione deve essere letta congiuntamente all`art. 27, commi 6 e 7 della lp. 16/2015, che prescrive l’obbligo, in capo agli operatori economici, di iscrizione all’elenco telematico predisposto dal Sistema informativo contratti pubblici, al fine di poter partecipare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Tale obbligo di iscrizione vale quindi sia per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all’articolo 26 che per quelle previste all’art. 27 e 17 della lp. 16/2015.
Gli inviti devono essere effettuati dal RUP, tra il ventaglio di operatori economici iscritti nell’elenco, previa verifica del possesso dei criteri di selezione in capo ai soggetti da invitare. Qualora non vi fosse un numero di operatori economici iscritti sufficiente a soddisfare il numero minimo di inviti, sarà onere del RUP attivare la procedura di indagine di mercato finalizzata a individuare altri operatori economici. Si ricorda che possono essere invitati alla successiva procedura negoziata solo operatori economici iscritti nell’elenco telematico.
Ne discende che solo qualora nel mercato non operino soggetti economici in numero sufficiente a raggiungere il requisito numerico stabilito, il RUP potrà procedere anche con un numero inferiore di invitati; ciò non potrà quindi avvenire per la semplice mancanza di soggetti iscritti nell’elenco. Altrimenti detto, il RUP dovrà procedere a invitare operatori economici nel numero stabilito dalla legge “qualora esistenti nel settore merceologico di riferimento”.
Per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, siano essi di lavori, servizi o forniture, risulta applicabile l’art. 36, 2 comma, lett. a) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto.
COLLEGAMENTI UTILI
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/000.xxx
Art. 27: Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento
(1) Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applica l’articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31 della medesima direttiva e i termini della normativa statale di recepimento, se minori.
(2) Per facilitare l’accesso al mercato degli appalti pubblici e accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici della provincia di Bolzano possono procedere all’affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro.
(3) La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quattro anni dalla stessa data.
(4) Per gli appalti aventi a oggetto l’esecuzione di lavori di importo fino a due milioni di euro, l’amministrazione aggiudicatrice seleziona i soggetti da invitare sulla base dei criteri indicati al comma 5. L’amministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso garantire il principio della rotazione. Sulla base dell’elenco di cui al comma 5, il/la responsabile unico/unica del procedimento seleziona dodici operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall’amministrazione nei confronti dell’impresa, dell’operatività dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell’impresa, che devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell’appalto. La selezione in base al meccanismo di rotazione avviene in maniera trasparente.
(5) Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici hanno la possibilità di comunicare in ogni momento eventuali variazioni delle rispettive categorie e classificazioni.
(6) Gli operatori economici interessati si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.
(7) Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall’elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell’avvenuta cancellazione è data comunicazione all’operatore economico richiedente.
(8) Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell’offerta.
(9) Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici può essere fornita mediante un documento considerato idoneo dalla stazione appaltante o mediante dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.
(10) Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell’offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l’esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture.
(11) L’offerta è corredata da una garanzia, pari all’uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10.
(12) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.
(13) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell’appalto.
SCOPO DELLA NORMA
La rubrica della norma racchiude in sé il duplice scopo che le prescrizioni intendono perseguire: da un lato, l’accelerazione delle procedure, tramite un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; dall’altro lato, una peculiare disciplina della garanzia provvisoria, finalizzata a gravare il meno possibile gli operatori economici, favorendo così la massima partecipazione alle gare, anche da parte delle piccole e medie imprese.
In particolare, viene stabilito l’esonero dal prestare la garanzia provvisoria per le procedure nego- ziate fino a un importo di 2.000.000 Euro per i lavori e fino alla soglia UE per servizi e forniture, mentre, al di sopra, viene richiesta una cauzione provvisoria dell’1% dell’importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza).
Inoltre, la norma prevede l’obbligo per gli operatori economici di iscriversi all’elenco telematico predisposto dal Sistema informativo contratti pubblici, al fine di poter partecipare alle procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando. Tale obbligo di iscrizione vale anche per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all’articolo 17 e 26 della lp. 16/2015, quindi non solamente per gli appalti di lavori fino a due milioni di euro, bensì anche per gli appalti di lavori fino a un milione di euro e per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Qualora non vi fosse un numero di operatori economici iscritti sufficiente a soddisfare il numero minimo di inviti, sarà onere del RUP attivare la procedura di indagine di mercato. Si ricorda che possono essere invitati alla successiva procedura negoziata solo operatori economici iscritti nell’elenco telematico.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 46, 80, 83; artt. 27, 28, 29, 30, 31,47, 58
Codice, art. 79, 83, 93; Allegato XVII
Legge provinciale n. 16/2015, artt. 17, 26, 29
Delibera della Giunta provinciale, 11 luglio 2017, n. 744
OSSERVAZIONI
La possibilità di procedere all’affidamento di appalti di lavori fino a due milioni di euro con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando è prevista fino al 6 gennaio 2020.
COLLEGAMENTI UTILI
Al seguente link è possibile consultare la delibera della Giunta provinciale n. 744/2017 e la tabella riepilogativa predisposta dall`ACP in tema di garanzia provvisoria: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/XXXXXXX_XXXXXXXX_XXXXXXXXXXX.xxx
Per la consultazione dello schema relativo alla stima dei tempi per l`espletamento delle procedure di gara pubblicato sul sito ACP si rinvia a: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/XxxxxxXxxxxXxxxxxxxxxxx.xxx
Comunicazione riguardante l´elenco telematico degli operatori economici per il settore servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
Vademecum per la regolarizzazione ed integrazione documentale (soccorso istruttorio) ai sensi degli artt. 27, comma 8 e 29 lp. 16/2015 e dell’art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50/2016 online xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
Art. 28: Suddivisione degli appalti in lotti
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti. La suddivisione in lotti quantitativi deve in ogni caso garantire la funzionalità. Se il tipo di appalto lo consente, va effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione.
(2) Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica.
(3) Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
(4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
(5) Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.
SCOPO DELLA NORMA
Nel contesto di favore per la suddivisione degli appalti in lotti, il legislatore provinciale si è occupato di indicare il modus procedendi e di disciplinare alcune possibili eventualità.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 78, 79; art. 46
Codice, art. 51
Delibere della Giunta provinciale: 13 giugno 2017, n. 613 (Linea guida per gare di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria); 1° marzo 2010, n. 365 (Direttive in materia di frazionamento di opere pubbliche)
OSSERVAZIONI
Qualora il RUP decida di non suddividere l’appalto in lotti, deve indicare i motivi principali alla base della decisione. Questi motivi sono riportati e/o contenuti nei documenti di gara ovvero, in caso di appalto o accordo quadro di importo superiore alla soglia UE, nella relazione unica, che deve essere redatta ai sensi dell’art. 99 del Codice.
COLLEGAMENTI UTILI
Si rinvia al “Vademecum informativo sulla suddivisione dei lotti” pubblicato sul sito dell’ACP: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/XxxxxxxxxxxxXxXxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxXxxxxx_X E-IT.pdf
Al seguente link è reperibile un modulo esplicato per la compilazione della relazione unica: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxx_xxxxx.xxx
Art. 29: Soccorso istruttorio
(1) L’istituto del soccorso istruttorio viene disciplinato dalla normativa statale e in ogni caso non comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
SCOPO DELLA NORMA
La norma è preordinata a garantire certezza agli operatori economici in merito all’istituto del soccorso istruttorio.
CORRELAZIONI
Xxxxxxxxx, consideranda 101, 102; art. 57
Codice, art. 83, comma 9
Legge provinciale n. 16/2015, art. 27, comma 8
OSSERVAZIONI
A seguito della modifica apportata dalla lp. 8/2017, per la disciplina del soccorso istruttorio occorre fare riferimento alla normativa statale, ferma restando, in ogni caso, la gratuità dello stesso, come del resto stabilito anche dall`art. 27, comma 8 della lp. 16/2015.
COLLEGAMENTI UTILI
Al seguente link è possibile consultare il documento informativo predisposto dall’ACP “Vademecum per la regolarizzazione ed integrazione documentale ai sensi dell’art. 29 lp. 16/2015 e dell’art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50/2016”: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/00._XXXXXXXX_XXXXXXXXXXX_XXXXXXXXX_XX00 2015_Dlgs502016_18.07.2017(1).pdf
Per il modulo relativo alla corrispondenza in caso di soccorso istruttorio si consulti: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
Art. 30: Offerte anormalmente basse
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.
(2) Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Egli/Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.
SCOPO DELLA NORMA
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 legge provinciale n. 16/2015 e dell’art. 97 del Codice, il calcolo della soglia di anomalia deve avvenire secondo le modalità stabilite a livello nazionale, utilizzando i parametri matematici definiti a livello provinciale dalla Giunta. A quest’ultimo riguardo, l’art. 30, comma 1 lp. 16/2015 stabilisce che questi elementi di valutazione debbano possedere due caratteristiche: non essere predeterminabili; essere coerenti con uno dei criteri stabiliti a livello statale con linea guida. In attesa della linea guida provinciale il RUP dovrà valutare se assoggettare le offerte al subprocedimento di anomalia.
CORRELAZIONI
Direttiva, considerandum 103; art. 69
Codice, art. 97
Delibera della Giunta provinciale, 31 maggio 2016, n. 570
Art. 31: Riparametrazione a livello di criterio
(1) Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all’offerta economica e all’offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell’offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.
(2) Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all’offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.
SCOPO DELLA NORMA
La riparametrazione a livello di criterio è un’operazione matematica che permette di mantenere la proporzione tra i punteggi attribuiti e quelli massimi assegnabili. La riparametrazione opera a livello di criterio o di somma di criteri.
CORRELAZIONI
ANAC, Linea guida n. 2, “L’offerta economicamente più vantaggiosa”
Art. 32: Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
(1) Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e per l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.
SCOPO DELLA NORMA
Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la norma consente – per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 150.000 Euro e per l’autorizzazione al subappalto – di omettere i relativi controlli, con la riserva di effettuarli successivamente in caso di estrazione ai fini del controllo a campione. Si tratta di una facoltà riconosciuta alla stazione appaltante, che rimane sempre libera di procedere ai relativi controlli.
CORRELAZIONI
Direttiva consideranda 84, 85; art. 56
Codice, art. 80
OSSERVAZIONI
Qualora i controlli dovessero dare esito negativo, le conseguenze saranno diverse a seconda che si tratti del contratto di appalto oppure del contratto di subappalto: nel primo caso, in virtù della clausola risolutiva espressa, l’esito negativo delle verifiche comporterà l’avveramento della
condizione risolutiva del contratto di appalto. A tal fine è necessario che il contratto contenga la seguente clausola risolutiva espressa: “Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell’ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi ai sensi dell’articolo 32 della lp. 16/2015 che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione”.
Diversamente, qualora l’esito negativo dei controlli investa l’autorizzazione al subappalto, la conseguenza sarà la revoca dell’atto di autorizzazione, con efficacia ex nunc.
A titolo organizzativo, si consiglia di procedere alla verifica dei contratti stipulati nell´anno solare in corso con cadenza almeno trimestrale o bimestrale.
COLLEGAMENTI UTILI
Sul sito dell’ACP, al seguente link, è possibile consultare la tabella riepilogativa per la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xx_xxx_00_xxxxxx_xxxxxxxxxx_00.00. 2017.pdf
Art. 33: Criteri di aggiudicazione dell’appalto
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
(2) L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:
1. la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;
2. organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, o
3. servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
(3) L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.
(4) I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell’appalto, sono coinvolti:
1. nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o
2. in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.
(5) I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
(6) L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.
(7) Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
(8) Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
(9) Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell’offerta economica.
SCOPO DELLA NORMA
La norma stabilisce la regola secondo cui gli appalti devono essere aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa. All’interno del genus offerta economicamente più vantaggiosa si possono distinguere tre criteri di aggiudicazione diversi: quello del prezzo più basso, quello del miglior rapporto qualità/prezzo, quello basato unicamente sulla qualità (a prezzo fisso). L’articolo in commento esprime un certo sfavore nei confronti del primo criterio; dal terzo comma si evince infatti come il ricorso al criterio del prezzo più basso debba essere accompagnato da adeguata motivazione (in cui potranno venire in gioco considerazioni inerenti all’oggetto dell’appalto e al mercato di riferimento)
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 89-99; artt. 67, 68
Codice, art. 77, 95, 133
ANAC, Linea guida n. 2 “L’offerta economicamente più vantaggiosa”
OSSERVAZIONI
Le diverse disposizioni che compongono l’art. 33 devono essere lette e interpretate in raffronto con quelle racchiuse nell`art. 95 del Codice. Rispetto alla disciplina dettata a livello nazionale, il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia sulla scelta del metodo di aggiudicazione (1. secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo. Ciò non esime dal dover stabilire un corretto rapporto qualità/prezzo. Inoltre, il tetto massimo stabilito nel 30% non troverà applicazione per gli appalti soggetti alla legge provinciale.
I requisiti di partecipazione (artt. 83, 84 e 87 del Codice), funzionali a valutare l’idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione, devono essere tenuti distinti dai criteri di valutazione (art. 77,
95 Codice), che invece servono esclusivamente a valutare le offerte (e pertanto devono fare riferimento ad elementi specifici dell’offerta - e non degli offerenti - in relazione al progetto da realizzare). Negli appalti di forniture e servizi, profili quali l’esperienza, le referenze, le forniture/servizi già eseguiti possono essere utilizzati unicamente per la selezione dei concorrenti partecipanti alla gara. Tale regola conosce un’eccezione relativamente all'organizzazione, alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, 6 comma, lettera e del Codice).
Ai sensi dell`art. 33 della lp. 16/2015 possono essere valutati profili quali: la qualità dei prodotti e dei materiali richiesti in gara, l’organizzazione del cantiere o lo schema organizzativo di fornitura del servizio o fornitura, il cronoprogramma dei lavori o il programma temporale per forniture e servizi, la composizione del team che eseguirà i lavori/forniture/servizi, le modalità esecutive offerte, attrezzature, sicurezza e tipo di macchine. Si ritiene che l’elencazione di cui all’art. 33 non sia esaustiva, ragione per cui trovano applicazione altresì i criteri dal comma 13 dell’art. 95 del Codice.
Occorre ribadire come sia vietato valutare due volte il medesimo requisito, anche se verificato su documentazione o supporti differenti (ad esempio la scheda tecnica e il campione), così come non sia possibile valutare caratteristiche dell’impresa che prescindano dall’oggetto di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95, comma 6, lett. a) e b) del Codice riguardo alla possibilità di richiedere il possesso di specifiche certificazioni ed attestazioni in ambito sociale ed ambientale. Inoltre è vietato imporre requisiti essenziali a pena di esclusione che si riferiscono a un solo prodotto, fabbricato in esclusiva da una sola ditta (violazione del principio di massima partecipazione, par condicio ed effettiva concorrenza); richiedere la produzione di campioni o altri supporti eccessivamente gravosi per l’impresa in relazione alla natura dell’appalto (principio di proporzionalità delle prestazioni richieste); richiedere prodotti alternativi (pena indeterminatezza dell’offerta).
Ancora, trova applicazione il comma 12 dell’art. 95 del Codice in quanto espressione del principio generale di economicità e di tutela del mercato; dunque, le stazioni appaltanti potranno decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, a patto che tale facoltà sia espressamente contemplata nel bando di gara o nella lettera d’invito. Sempre in tema di principi generali, è applicabile anche agli appalti provinciali la regola racchiusa nel comma 14 dell’art. 95, così come quella contenuta nel neo introdotto comma 14-bis.
Una particolare attenzione merita il rapporto tra l’impianto della normativa provinciale e il combinato disposto degli articoli 95, 10 comma e 23, 16 comma del Codice, come novellati dal decreto correttivo. Una esatta delineazione dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera (tanto per la stazione appaltante, quanto per l`operatore economico) impone di anteporre alla lettura del comma 16 dell`art. 23 quella del 10 comma dell`art. 95, che dispone: “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”. Proprio tale eccezione all’obbligo di indicare i costi della manodopera è in grado di ripercuotersi, a monte, sull’ampiezza dell’altro obbligo – di natura speculare – posto in capo alle stazioni appaltanti dall`art. 23, comma 16, con la conseguenza per cui l’onere di individuare, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera andrebbe escluso per i servizi di natura intellettuale e per i servizi, di qualunque natura, il cui valore non ecceda i 40.000 euro.
Se questo è il quadro interpretativo di riferimento a livello nazionale, occorre ora conciliarlo con il disposto dell`art. 22 comma 4 della lp. 16/2015, per poi ricostruire l’agire corretto delle stazioni appaltanti nella fase di preparazione della procedura di gara ex art. 33 lp. 16/2015. Si è visto come il comma 4 dell`art. 22 oneri l’aggiudicatario di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera del compito di dimostrare la congruità tra l’entità del costo del personale da lui indicata e i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale e il contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Dunque, nel raffronto con l`art. 95, 10 del Codice emergono talune differenze: quanto al soggetto cui incombe l`onere (l´aggiudicatario, nel caso dell’art. 22 comma 4 lp. 16/2015, che è sempre tenuto a fornire la giustificazione; gli offerenti, nell’ipotesi di cui all’art. 95, comma 10, nel caso di richiesta da parte della stazione appaltante); natura dell’onere (motivazione di congruità riferita al costo orario e alla stima delle ore; onere indicativo nell’altro caso); parametro di riferimento (contratti collettivi nazionali e provinciali versus tabelle ministeriali); oggetto (costo del personale in un caso; costo della manodopera nell’altro). Emerge quindi la necessità di leggere in maniera armonica e coordinata queste due disposizioni. A questo riguardo, si ritiene che le due norme offrano due meccanismi di tutela del lavoratore complementari. Nel dettaglio, l`art. 95, 10 comma del Codice impone a ciascun offerente di indicare i costi della manodopera nella propria offerta economica; qualora si versi in un’ipotesi di servizio ad alta intensità di manodopera entrerà in gioco il disposto del comma 4 dell’art. 22 lp. 16/2015 che imporrà all’operatore economico all’operatore economico, oltre al citato obbligo di cui all´art. 95 comma 10, di motivare la congruità dei propri costi della manodopera con riferimento a un parametro maggiormente garantista rispetto a quello delle tabelle ministeriali, quale è il contratto collettivo nazionale e provinciale. Tendenzialmente, infatti, i due parametri numerici non corrispondono, in ragione di uno standard retributivo più elevato accordato dal contratto collettivo, per mezzo del quale, quindi, si potrà garantire un trattamento economico-retributivo di maggior favore per il personale impiegato.
Ne deriva un quadro ermeneutico complesso, che può essere così riassunto:
la stazione appaltante è tenuta ad indicare i costi della manodopera solamente per gli appalti di lavori e per gli appalti di servizi, superiori ai 40.000 euro, che non abbiano natura intellettuale. Nel caso in cui venga in gioco un servizio ad alta intensità di manodopera, l’operatore economico primo in graduatoria dovrà dimostrare la congruità tra l’entità del costo del personale da lui indicata e i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale e il contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Seguirà infine la verifica di congruità da parte del RUP.
Nel caso in cui ai sensi dell´art. 30 il RUP attivi il subprocedimento di anomalia dell´offerta, le verifiche inerenti il costo della manodopera vengono in esso assorbite.
COLLEGAMENTI UTILI
Si rinvia al vademecum di ausilio al RUP quanto alla predisposizione dei criteri di aggiudicazione e dei criteri motivazionali:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/XXX-XXX_Xxxxxxxxx_xxxxxxx_xx_xxxxxxxxxxxxxx_(0).xxx
Art. 34: Composizione delle commissioni di valutazione
(1) Ai fini della nomina dei membri di commissione il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell’elenco.
(2) Gli interessati si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 1, previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
(3) Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona dall’elenco di cui al comma 1 cinque potenziali membri di commissione, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze professionali registrate dall’amministrazione nei confronti dell’iscritto nell’elenco, dell’operatività del/della professionista rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e della congruità della sua idoneità professionale rispetto al contenuto dell’attività valutativa.
(4) Il/La responsabile unico/unica del procedimento di gara estrae a sorte dall’elenco dei cinque nominativi indicati, mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma del Sistema informativo contratti pubblici, i membri della commissione che verranno incaricati.
SCOPO DELLA NORMA
La norma intende garantire che la scelta dei membri della commissione tecnica avvenga nel rispetto di alcuni principi cardine, quali il principio di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
CORRELAZIONI
Direttiva, artt. 81, 82
Codice, art. 77
Legge provinciale n. 16/2015, art. 6, comma 4
Legge provinciale n. 17/1993, art. 6, comma 7
OSSERVAZIONI
Il numero di potenziali membri è fissato in 5 unità; tale soglia dovrà essere rispettata solamente qualora sussistano iscritti all’elenco telematico in numero sufficiente, risultando altrimenti legittima anche la nomina di numero inferiore.
Quanto al regime transitorio di operatività dell’elenco telematico, con la circolare del 21 luglio 2017, l’ACP ha stabilito un periodo di tempo utile, a disposizione dei soggetti interessati, per perfezionare la relativa registrazione e iscrizione, prima che l’elenco diventi il mezzo unico e obbligatorio per la composizione della commissione. A tal fine, si è stabilito che la selezione e la nomina dei commissari di valutazione dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente tramite l’Elenco Commissari per tutte le gare pubblicate a partire dal 1.10.2017. Per le procedure di gara pubblicate prima di tale data, il RUP potrà decidere discrezionalmente se avvalersi dell’Elenco Commissari ovvero se nominare i componenti della commissione secondo le modalità di scelta di cui all’art. 6 comma 7 della lp. 17/1993.
Quanto all’ambito di applicazione della disposizione, si precisa che l’utilizzo dell’Elenco Commissari ai fini della composizione della commissione di valutazione è obbligatorio per tutte le
stazioni appaltanti che rientrino nell’ambito di applicazione della lp. 16/2015, compresi i comuni e le comunità comprensoriali, giacché l’art. 6 comma 7 - che riconosce autonomia organizzativa a tale tipologia di stazioni appaltanti - non può esimerle dall’applicazione dell’art. 34.
COLLEGAMENTI UTILI
Al seguente link è possibile consultare il vademecum relativo alla commissione tecnica predisposto dall’ACP: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/XXX_X/XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxX.Xxx.000000.xxx
Circolare ACP: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxx000000
Art. 35: Sostenibilità e criteri sociali
(1) Nell’aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell’Unione europea, ulteriori condizioni per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto della sostenibilità.
(2) Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l’applicazione di criteri di sostenibilità.
(3) Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2.
(4) Xxxx’aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.
SCOPO DELLA NORMA
La norma è funzionale ad attribuire rilievo a istanze di sostenibilità sociale ed ambientale nella fase di aggiudicazione degli appalti pubblici. L’opzione di fondo è quella per cui, a determinate condizioni, è possibile sacrificare l’aspetto del possibile risparmio economico a fronte del perseguimento di obiettivi di protezione e promozione in ambito sociale e di tutela ambientale.
CORRELAZIONI
Xxxxxxxxx, consideranda 37, 88, 97, 98, 99, 104; art. 70
Codice, artt. 34, 69, 95, 100
Delibere della Giunta provinciale: 31 maggio 2016, n. 570 (personale apprendista); 15 novembre 2016, n. 1227 (cooperative sociali di tipo B)
OSSERVAZIONI
Relativamente alle istanze di sostenibilità sociale, si segnalano importanti interventi della Giunta provinciale in tema di personale apprendista e cooperative sociali di tipo b. Invece, con riferimento al profilo della sostenibilità ambientale, trova completa applicazione la disciplina predisposta a livello nazionale in tema di Criteri Ambientali Minimi (CAM). A questo proposito si precisa come ai sensi dell’art. 34 del Codice, anche a seguito del decreto correttivo n. 56/2017, sono di obbligatoria applicazione le sole specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei relativi
decreti ministeriali attuativi dei CAM, mentre tutti i restanti elementi eventualmente previsti, come per esempio, i criteri di selezione e i criteri premianti, sono elementi meramente facoltativi.
In tal senso l’art. 34, comma 1 del codice, definendo il contenuto minimo obbligatorio dei CAM, dispone che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le condizioni clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreto ministeriale. I criteri premianti non sono compresi nel contenuto minimo di cui al comma 1, ma sono menzionati solo al comma successivo, che li prevede come meri elementi facoltativi, il cui inserimento potrà formare oggetto di valutazione discrezionale, da evidenziare nella relazione unica.
Art. 36: Garanzie nella fase di esecuzione del contratto
(1) La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è determinata pari al due per cento dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’uno per cento ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del due per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un gruppo di operatori economici, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e tutti gli operatori associati al gruppo.
SCOPO DELLA NORMA
La norma stabilisce l’entità della garanzia nella misura del due per cento dell’importo contrattuale, aprendo alla possibilità di una rimodulazione della stessa in considerazione della natura delle prestazioni contrattuale e del grado di rischio connesso. Rispetto all’importo prescritto a livello nazionale la differenza è di tutta evidenza; il legislatore provinciale ha infatti inteso tutelare la posizione degli operatori economici stabilendo un importo che non finisca per gravare sul bilancio delle aziende.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 83, 84
Codice, art. 103
Delibere della Giunta provinciale: 11 luglio 2017, n. 744; 4 ottobre 2016, n. 1042
OSSERVAZIONI
Si è detto come la norma provinciale detti una disciplina di favore per gli operatori economici; tale previsione deve comunque essere ricondotta alla cornice nazionale al fine di ricostruire interamente la disciplina della garanzia c.d. definitiva. In particolare, la cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Non trova applicazione il primo periodo del comma 1 dell’art. 103 (laddove si prevede l’ammontare della cauzione definitiva); non trovano inoltre applicazione i periodi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’art. 103 del Codice. Per la cauzione definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all’art 93, comma 7 del Codice.
COLLEGAMENTI UTILI
Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d’appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto con tabella riepilogativa: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
Art. 37 Stipula dei contratti
(1) Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
SCOPO DELLA NORMA
La norma stabilisce la libertà di scelta tra le varie forme idonee alla stipula del contratto, purché ciò avvenga in modalità elettronica.
CORRELAZIONI
Codice, art. 32
Legge provinciale n. 16/2015, art. 39
Legge provinciale n. 17/1993, art. 6 comma 4
OSSERVAZIONI
I soggetti che, ai sensi dell’art.2, soggiacciono alle prescrizioni della legge provinciale sugli appalti possono scegliere quale delle forme alternativamente previste dall’art. 37 utilizzare per stipulare il contratto.
Art. 38: Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali
(1) I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.
(2) Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l’utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all’art. 2.
(3) I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:
1. alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;
2. all’Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
3. a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;
4. alle comunità comprensoriali.
(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica. Per “valore” di cui ai commi precedenti si intende l’importo a base d’asta.
SCOPO DELLA NORMA
In un’ottica di semplificazione ed ottimizzazione dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la norma detta specifiche modalità per la gestione degli appalti pubblici da parte degli enti locali.
CORRELAZIONI
Codice, art. 37
OSSERVAZIONI
Si rinvia alla circolare “Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della lp. 16/2015 e legge n. 1/2001” pubblicata sul sito ACP.
Art. 39: Termine dilatorio
(1) L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.
(2) Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
1. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
2. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 euro o per lavori in amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.
SCOPO DELLA NORMA
Il termine dilatorio, noto anche come termine di stand still, è un lasso temporale di 35 giorni liberi che deve intercorrere tra la data della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e la data di stipula del contratto al fine di consentire ai partecipanti non aggiudicatari di proporre ricorso al TAR in un momento in cui la situazione di diritto sostanziale non sia stata ancora pregiudicata.
L’art. 39 detta la puntuale disciplina del c.d. termine di stand still, con la possibilità di derogare all’osservanza del termine stesso in ipotesi eccezionali, come previsto anche a livello nazionale.
CORRELAZIONI
Codice, art. 32
OSSERVAZIONI
Il termine di stand still decorre dalla data di avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione (via PEC). La comunicazione dell’aggiudicazione effettuata tramite il portale non è idonea a far decorrere il termine. Il mancato coordinamento con l’art. 120 del codice del processo amministrativo fa sì che il termine di stand still non si sospenda – e quindi continui a decorrere - durante il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziali.
Art. 40: Linee guida
(1) Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell’ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.
SCOPO DELLA NORMA
La norma attribuisce alla Giunta provinciale la potestà di emanare atti di soft law al fine di attuare le disposizioni della legge provinciale sugli appalti. Si tratta quindi di un livello di successiva specificazione della norma primaria da attuare mediante linee guida. I limiti per materia di tale potestà non possono che coincidere con quelli che incontra la potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano.
CORRELAZIONI
Legge provinciale n. 16/2015, art. 6, comma 6-bis;
Codice, art. 213
OSSERVAZIONI
Le linee guida emanate dalla Giunta provinciale hanno sempre natura vincolante; diversamente, per le linee guida ANAC, la portata vincolante o meno delle stesse può essere indagata scorrendo i pareri del Consiglio di Stato emessi in relazione all’adozione delle linee guida stesse. A questo riguardo si rinvia alla tabella elaborata dall’ACP nella quale sono indicate le linee guida approvate, con i relativi estremi e l’indicazione circa la portata vincolante o meno delle stesse.
Con riferimento al rapporto tra le linee guida ANAC (e i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e le linee guida emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 40 della lp. 16/2015, occorre sottolineare come il giudizio di prevalenza tra fonti normative diverse vada effettuato in concreto, guardando al singolo istituto giuridico interessato. Di conseguenza, qualora
un istituto giuridico trovi la propria disciplina di dettaglio nella legge provinciale, a questo non risulteranno applicabili le linee guida ANAC, bensì la norma provinciale e le linee guida della Giunta provinciale, se presenti. Ulteriore conseguenza di tale criterio di riparto di competenza legislativa è che, anche nelle more dell’emanazione delle linee guida della Giunta provinciale, non potrà trovare applicazione suppletiva la disciplina nazionale di rango primario e secondario.
COLLEGAMENTI UTILI
All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/000.xxx è possibile consultare il testo delle singole linee guida.
Per la tabella riepilogativa delle linee guida ANAC si rinvia a: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
CAPO VIII
AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
La legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1 ha abrogato gli articoli 42, 43, 44, 45, 46 del presente capo relativi agli affidamenti in economia, ponendosi in linea con la tendenza alla semplificazione delle procedure nel sotto soglia e garantendo l’uniformità tra norma statale e provinciale. Permane, invece, l’istituto delle acquisizioni in amministrazione diretta, disciplinato all’art. 41.
Art. 41: Acquisizioni in amministrazione diretta
(1) I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.
(2) L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra per il completamento dei lavori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate.
(3) Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile.
SCOPO DELLA NORMA
La norma fornisce una definizione di acquisizioni in amministrazione diretta e pone un limite di importo all’utilizzo di tale procedura.
CORRELAZIONI
Codice, art. 36
CAPO IX ESECUZIONE
Art. 47: Appalti di lavori
(1) I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla responsabile unico/unica del procedimento.
SCOPO DELLA NORMA
La norma sancisce la libertà di scelta tra le differenti modalità di contabilizzazione del corrispettivo, che infatti può avvenire a misura, a corpo o in parte a misura e in parte a corpo. La differenza risiede nel fatto che negli appalti a corpo il prezzo di aggiudicazione è fisso ed invariabile, e cioè prescinde dalle quantità realmente impiegate, mentre negli appalti a misura il valore contrattuale può subire delle variazioni a seconda delle quantità impiegate, che possono risultare superiori o inferiori alla stima iniziale. La lp. 16/2015 equipara e rende egualmente ammissibili entrambi i metodi, senza prevedere particolari restrizioni. Di conseguenza, la scelta relativa al metodo da adottare è rimessa alla discrezionalità del responsabile unico di procedimento (RUP). La disciplina provinciale è in linea con la normativa statale attualmente in vigore, nella quale non si rinviene traccia delle restrizioni previste dall’abrogato art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 163/2006, che tendeva al risparmio e alla preventiva programmazione della spesa pubblica. Ai sensi di tale ultima disposizione, infatti, l’appalto a corpo era ammissibile solo nei casi tassativamente indicati proprio dall’art. 53, d.lgs. n. 163/2006.
OSSERVAZIONI
Sia la norma provinciale che quella nazionale non specificano quale metodo di presentazione delle offerte debba essere accompagnato alla scelta della contabilizzazione a corpo o a misura, a differenza dell’abrogato art. 82, 2 comma dl d.lgs. n. 163/2006. In assenza di vincoli normativi, si ritiene di consigliare, per gli appalti a misura, il metodo del prezzo unitario o quantomeno di dare la preferenza a tale modalità rispetto al metodo del ribasso sull’elenco prezzi, perché solo l’offerta per prezzi unitari assicura la corresponsione, a favore dell’operatore economico, di un importo congruo ed adeguato con riferimento ad ogni posizione.
COLLEGAMENTI UTILI
Per un approfondimento, si rinvia al seguente link, dove è possibile trovare il testo della Circolare ACP accompagnato da alcune esemplificazioni pratiche: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/Xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xx
=586758
Art. 48: Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità
(1) Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal responsabile unico/dalla responsabile unica del procedimento.
(2) I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d’opera senza una nuova procedura d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti:
1. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
2. per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi; tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;
3. ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
b. la modifica non altera la natura generale del contratto;
c. l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;
4. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
a. una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
b. all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della direttiva 2014/24/UE, o
c. nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
5. se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
(3) abrogato dall’art. 13 comma 1 lettera d) della lp. 15/2016
(4) Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova
procedura d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
1. le soglie fissate all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e
2. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
(5) Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
(6) Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 e al comma 2, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
(7) Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 2, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 2, 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
2. la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
3. la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
4. un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 2, lettera d).
(8) È richiesta una nuova procedura d’appalto in conformità della direttiva 2014/24/UE per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.
OSSERVAZIONI
Si rinvia alla tabella di raffronto pubblicata sul sito dell’ACP xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxxx_xx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 49: Contabilità dei lavori
(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.
(2) Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.
(3) Il/La responsabile unico/unica del procedimento determina se i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, che devono avere una frequenza bimestrale per contratti fino a due milioni di euro e trimestrale per contratti di importo superiore. In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.
SCOPO DELLA NORMA
Il contenuto della norma è molteplice: attua una semplificazione nella tenuta della contabilità per i lavori di importo fino a 200.000 euro (mentre per gli importi superiori trova applicazione la disciplina statale); in attuazione dell`art. 105, comma 21 del Codice, prevede l’applicazione generalizzata del pagamento diretto dei subappaltatori e subaffidatari.
CORRELAZIONI
Codice, artt. 105, 195
Regolamento, artt. da 178 a 210
OSSERVAZIONI
Ai sensi del 3 comma, il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori avviene senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto; a questo proposito ci si è chiesti se, nel corso dell’esecuzione dei lavori, i subappaltatori possano richiedere di essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione. In altri termini, ci si chiede se l’appaltatore possa procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la previsione di pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell’amministrazione, che, secondo l’impostazione consolidata di ANAC, integra un’ipotesi di delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12). La questione va risolta in senso affermativo, dunque anche in regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore. Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, si ritiene necessario che l'Amministrazione venga portata a conoscenza di tale circostanza. Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per conoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL. In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore.
Tale modalità operativa si reputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, comma 3, lp n. 16/2015, sia sotto l'abrogato d.lgs. n. 163/2006.
Quanto infine al regime applicativo, il combinato disposto degli articoli 105 comma 13 del Codice e art. 49 comma 3 ultimo periodo della lp. 16/2015 impone la seguente distinzione:
- per l’affidamento di lavori, applicazione generalizzata del pagamento diretto ed “automatico” dei subappaltori e subaffidatari ex art. 49 lp. 16/2015;
- per l´affidamento di servizi e forniture, applicazione della sola disciplina nazionale, con la conseguenza per cui si avrà pagamento diretto dei subappaltatori in tutti i casi di cui alle lettere
a), b), c) del comma 13 art. 105, mentre solamente al ricorrere della fattispecie di cui alla lettera
b) per i subaffidatari.
Art. 50: Modalità di esecuzione delle varianti
(1) Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall’assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino complessivamente il quinto dell'importo iniziale del contratto; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto, la perizia tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale.
SCOPO DELLA NORMA
La norma stabilisce le regole di competenze in tema di varianti nell’ambito dei lavori pubblici.
CORRELAZIONI
Codice, art. 106
Art. 51: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori
(1) Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
SCOPO DELLA NORMA
Al fine di consentire il completamento dei lavori già iniziati dalla ditta prima aggiudicataria, la norma prevede che, al ricorrere delle ipotesi contemplate in cui subentri una impossibilità per l`operatore economico di portare a termine l`esecuzione del contratto, la stazione appaltante possa procedere con lo scorrimento della graduatoria, interpellando i soggetti che avevano partecipato alla procedura e valutando se sia possibile portare a termine i lavori alle medesime condizioni contrattuali.
CORRELAZIONI
Codice, artt. 108, 109, 110
Art. 52: Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
(1) Qualora l’amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
1. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
2. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile unico del procedimento/della responsabile unica del procedimento, il certificato di abitabilità, il certificato di agibilità delle opere eseguite o la licenza d’uso;
3. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
4. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
5. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
(2) Il direttore/La direttrice dei lavori procede a verificare l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell’amministrazione committente e senza ledere il contratto.
(3) Il direttore/La direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.
(4) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
SCOPO DELLA NORMA
La norma intende disciplinare le modalità della consegna anticipata dei lavori.
CORRELAZIONI
Regolamento, Art. 230
Art. 53: Collaudo
(1) Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso di tempo.
SCOPO DELLA NORMA
Questo articolo innova quando sancito dall’art. 216, comma 10 del DPR n. 207/2010, laddove si prevede che tra un incarico e l’altro debbano trascorrere almeno sei mesi.
CORRELAZIONI
Codice, art. 102
Regolamento, art. 216
OSSERVAZIONI
L’art. 53 va letto congiuntamente alla disciplina legislativa del collaudo ex art. 102 del Codice, in cui è racchiuso anche il regime delle incompatibilità.
Art. 53-bis: Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche
(1) Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.
(2) La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall’assessore/assessora competente in materia di urbanistica.
SCOPO DELLA NORMA
La norma è preordinata a ristabilire e disciplinare lo status quo ante in materia edilizia. Nel dettaglio, la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici” aveva modificato la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla “Riforma del diritto di edificare”, inserendo l’articolo 9-ter, al fine di accelerare il rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche. Ora, con la lettera a) del comma 1 dell’articolo 60 della lp. 16/2015, è stata abrogata per intero la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, con la conseguente reviviscenza delle scelte legislative originarie.
CORRELAZIONI
Legge provinciale n. 16/2015, art. 60
Legge provinciale n. 6/1998 Legge provinciale n. 1/1978
Art. 54: Affidamento in house in casi particolari
(1) L’incarico di eseguire parte dei servizi connessi al servizio integrato di fognatura e depurazione può essere conferito direttamente a una società in house, se questa è incaricata della gestione del servizio in uno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) della provincia.
SCOPO DELLA NORMA
La norma contempla un’ipotesi specifica in cui l’Amministrazione, in virtù della propria libertà di auto-organizzazione, può decidere di non ricorrere al mercato e conferire l’incarico a una società in house.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 31, 32, 33, 34; art. 12
Codice, art. 192 codice
OSSERVAZIONI
Il 6 dicembre 2016 e quindi successivamente all’entrata in vigore della lp. 16/2015 è stata pubblicata la sentenza C-553/15 (Undis servizi) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Per la prima volta la Corte di Giustizia chiarisce (punto n. 34 della sentenza) che le regole in house valgono anche quando la società è attiva per altri enti pubblici. Finora la giurisprudenza europea includeva solo le attività rivolte ad operatori economici privati e non anche affidamenti per altri enti pubblici. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54 della lp. 16/2015 significa che se un ente pubblico vuole affidare direttamente alla società incaricata della gestione del servizio in uno degli ambiti territoriali ottimali (ATO), deve avere tutti i requisiti in house richiesti dalla normativa vigente.
CAPO X
SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI
Art. 55: Oggetto e ambito di applicazione
(1) Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del presente capo.
(2) Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e sono riportati nell’elenco di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.
(3) Per gli appalti di cui al presente capo, in considerazione del limitato interesse transfrontaliero che rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell’IVA.
(4) Qualora i servizi di cui al comma 1 siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell’ambito di applicazione della presente legge.
SCOPO DELLA NORMA
Quello dei servizi sociali rappresenta uno dei settori più innovativi della legge provinciale sugli appalti; si tratta di un mercato di servizi dove la cd. “concorrenzialità” non è così accentuata come nei settori normali e quindi sono presenti maggiori spazi per coinvolgere associazioni ed enti di volontariato.
La disciplina rappresenta il frutto del recepimento diretto, da parte della Provincia autonoma, delle disposizioni della Direttiva sul punto, il cui livello di dettaglio le ha rese, in molte parti, self executing.
L’art. 55 offre una definizione di “servizi sociali”; stabilisce un innalzamento della soglia di rilevanza europea (che, infatti, per tali appalti corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell’IVA) e afferma a chiare lettere che, nell`ipotesi in cui tali servizi siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, questi non ricadono nell’ambito di applicazione della legge provinciale sugli appalti poiché, non risulta necessario procedere ad alcun tipo di appalto.
CORRELAZIONI
Direttiva, considerandum 114, par. 2; artt. 74-77; Allegato XIV
Codice, artt. 140, 142, 143, 144; Allegato IX
Delibera della Giunta provinciale, 13 giugno 2017, n. 612
OSSERVAZIONI
Con riferimento all’ambito applicativo, si ritiene che la locuzione “e altri servizi specifici” contenuta nel 1 comma della disposizione vada riferita agli “appalti pubblici di servizi alla persona” di cui all’apertura del periodo, con la conseguenza di operare un rinvio all’Allegato IX del Codice (che peraltro coincide con l’Allegato XIV della Direttiva) e di definire quindi per relationem questa categoria aperta e residuale di servizi specifici.
Con riguardo invece alla tematica dei “servizi non economici di interesse generale” si rinvia alla delibera della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 612 al punto 5.1.
Art. 56: Principio di libera amministrazione
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all’art. 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l’espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.
SCOPO DELLA NORMA
La norma riconosce alle amministrazioni aggiudicatrici la libertà di organizzare l`erogazione e gestione dei servizi sociali di cui all`art. 55 anche con forme alternative alle procedure d’appalto, attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l’espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o ricorrendo a meri finanziamenti (non si organizza quindi il servizio in proprio, ma si erogano contributi a terzi) o a sistemi alternativi, quali i modelli di accreditamento (cd. “modelli open house”), nei quali la Pubblica Amministrazione si limita a determinare le caratteristiche dell’accreditamento, stabilendo i criteri qualitativi minimi per i servizi nonché i dettagli di finanziamento; saranno poi gli operatori economici accreditati a offrire i servizi alla cittadinanza, concorrendo tra loro per incontrare la scelta del cittadino.
CORRELAZIONI
Direttiva, consideranda 5, 7; art. 1
Delibera della Giunta provinciale, 13 giugno 2017, n. 612
ANAC, delibera 20 gennaio 2016, n. 32
Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
Art. 57: Aggiudicazione degli appalti sopra soglia
(1) Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell’articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell’articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
(2) Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidino per l’aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.
(3) La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità
le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.
(4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio. Le amministrazioni possono determinare l’elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.
SCOPO DELLA NORMA
La norma consente alle amministrazioni che non siano in grado o non ritengano di organizzare i servizi a mente dell’articolo 56 di procedere al loro affidamento attraverso procedure di appalto. Al ricorrere di tale eventualità, le procedure ad evidenza pubblica dovranno rispettare le specifiche disposizioni racchiuse nell`art. 57, le quali sono volte ad attribuire risalto a profili qualitativi e di sostenibilità delle offerte, circoscrivendo l’importanza del fattore relativo al vantaggio economico.
CORRELAZIONI
Direttiva, art. 75
Legge provinciale n. 16/2015, art. 56
OSSERVAZIONI
L’inciso posto in apertura della norma comporta un obbligo motivazionale relativamente alla impossibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di organizzare i servizi a norma dell`art. 56, il cui adempimento trova la propria collocazione e il proprio spazio nella determina a contrarre.
Art. 58: Aggiudicazione degli appalti sotto soglia
(1) Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:
a. alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro;
b. alla conclusione del contratto, previo confronto concorrenziale con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, scelti discrezionalmente, che offrono sufficienti garanzie per prestazioni di qualità e in grado di soddisfare le esigenze connesse all’oggetto dell’appalto, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia UE;
c. alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.
(2) A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia.
SCOPO DELLA NORMA
La norma detta specifiche modalità di aggiudicazione di contratti aventi un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria che tengano conto delle peculiarità della natura dei servizi sociali e delle peculiarità che ne caratterizzano il mercato.
CORRELAZIONI
Codice, artt. 35, 36; Allexxxx XXX
Xxxxx xxxxxxxxxxx x. 00/0000, xxtt. 26 e 27
OSSERVAZIONI
Quanto al comma 2, le informazioni che devono figurare nell’avviso di aggiudicazione sono elencate alla lettera F dell’Allegato XIV al Codice.
COLLEGAMENTI UTILI
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 Euro, si rinvia al Vademecum predisposto dall’ACP: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
Art. 59: Appalti riservati
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1. il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;
2. i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;
3. le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
4. l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.
(2) La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.
(3) L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.
(4) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l’occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.
SCOPO DELLA NORMA
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a soggetti che soddisfino le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 nonché del comma 2.
Anche al di fuori del perimetro di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di appalto a determinati operatori economici, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
CORRELAZIONI
Xxxxxxxxx, consideranda 36, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119; artt. 20, 77
Codice, art. 112
Delibera della Giunta provinciale, 15 novembre 2016, n. 1227 (Linea guida affidamento cooperative sociali)
COLLEGAMENTI UTILI
Schema di convenzione cooperative sociali xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxxxxxxx_xxxxxxx0&xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxx000000
CAPO XI ABROGAZIONI
Art. 60 Abrogazioni
(1) Le seguenti disposizioni sono abrogate:
a) la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;
b) gli articoli 6/bix, 0/xxx, 0/xxxxxx, 0/quinquies e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
c) l’articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.
Art. 61: Disposizione finanziaria
(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Parte 2 - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
Disciplina del procedimento amministrativo
Art. 6: Contratti
(omissis)
(4) Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi.
(6) Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore di ripartizione competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
(7) Per le commesse tecnicamente complesse da aggiudicarsi con le procedure aperta o ristretta, la valutazione può essere affidata a un'apposita commissione tecnica, nominata dall'autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da tre componenti esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto, scelti anche tra soggetti esterni all'amministrazione in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità. In casi particolari, la commissione tecnica predetta può essere formata da cinque esperti. Nei casi dell'appalto concorso la valutazione è effettuata da un'apposita commissione tecnica, con un numero dispari di componenti non superiore a nove.
(omissis)
CORRELAZIONI
Legge provinciale n. 16/2015, artt. 6, 34 e 37
Art. 23-bis: Controlli sul possesso dei requisiti
(1) Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito.
(2) Le verifiche di cui al comma 1 sono operate dalle amministrazioni aggiudicatrici attingendo alle informazioni disponibili presso banche dati pertinenti gestite da autorità pubbliche; di ogni ulteriore requisito l’aggiudicatario presenta la documentazione richiesta.
(3) Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, non applicano alcuna verifica a campione.
(4) Fermo restando che il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, l’aggiudicatario a completare o a fornire, entro un termine non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti richiesti. Qualora la prova non è fornita o i chiarimenti non confermano il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici escludono il suddetto concorrente, procedono all’escussione della relativa cauzione e alla segnalazione del fatto all’Autorità competente. Se necessario, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova applicazione.
SCOPO DELLA NORMA
La norma persegue obiettivi di snellimento burocratico e semplificazione procedurale, consentendo alle stazioni appaltanti di optare per un regime di controlli che limiti il proprio perimetro applicativo al solo aggiudicatario.
CORRELAZIONI
Xxxxxxxxx, consideranda 37, 40, 84, 85, 100, 101, 102; artt. 56, 57
Codice, art. 80, 83, 84, 86
Legge provinciale n. 16/2015, art. 24
Circolare ACP del 31.01.2017, n. 1
OSSERVAZIONI
La norma è stata modificata per opera dall’articolo 3 comma 7 della lp. 8/2017; nella sua attuale formulazione permette alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare al solo aggiudicatario la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di richiedere solamente a costui l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale. Ne discende che, in sede di offerta, gli operatori economici saranno tenuti ad indicare unicamente le prestazioni che intendono subappaltare; solo in un momento successivo e solo nei confronti dell’aggiudicatario verrà richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori (se necessaria ai sensi dell’art. 105, 6 comma del Codice).
Resta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di procedere al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale anche in capo ad altri concorrenti.
COLLEGAMENTI UTILI
Al seguente link è possibile consultare la tabella riepilogativa predisposta dall’ACP in tema di controlli ex art. 80 del Codice: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xx_xxx_00_xxxxxx_xxxxxxxxxx_00.00.0 017.pdf
Parte 3 - Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano
Art. 21/ter: Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.
(2) Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo- qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.
(3) Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.
(4) Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.
(5) L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
SCOPO DELLA NORMA
La norma contenuta nell’art. 21/ter rappresenta la spendig review nel settore degli affidamenti dell’amministrazione pubblica nella Provincia autonoma di Bolzano.
CORRELAZIONI
Legge provinciale n. 16/2015, artt. 2, 5, 38 Codice, artt. 3 comma 1 lett. cccc) e dddd), 37 Legge n. 135/2012, art. 1
Legge n. 296/2006, art. 1 comma 449 e 450
OSSERVAZIONI
Con riguardo alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 21/ter si specifica quanto segue:
- i soggetti di cui al art. 2 comma 2 lp. 16/2015 sono obbligati ad aderire alle convenzioni-quadro ACP per fabbisogni superiori alla soglia UE per servizi e forniture. Qualora si tratti di affidamenti sotto soglia, l´obbligo relativo al rispetto dei parametri prezzo-qualità (c.d. benchmarking) riguarda unicamente quello previsto dalla convenzioni-quadro ACP;
- nel rispetto di quanto evidenziato al precedente punto e fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 38 comma 2 lp. 16/2015, gli affidamenti devono essere svolti mediante il MEPAB nel caso in cui sia attivo il relativo bando di abilitazione. Unicamente in caso di assenza del relativo bando di abilitazione, la procedura potrà essere svolta mediante il sistema telematico provinciale.
Il regime sanzionatorio di cui al comma 3 dell’art. 21-ter trova applicazione solo con riferimento al mancato rispetto di quanto sopra evidenziato e, quindi, con riguardo alle sole convenzioni-quadro ACP e relativo benchmarking ovvero al mancato utilizzo del MEPAB/sistema telematico provinciale.
Qualora si versi in un’ipotesi di convenzione-quadro riservata solamente ad uno o determinati soggetti utilizzatori, il/i relativo/i prezzo/i di aggiudicazione non funge da parametro prezzo-qualità generalizzato per tutte le altre stazioni appaltanti.
Infine, non contribuiscono a definire i parametri prezzo-qualità (c.d. benchmarking) i prezzi di aggiudicazione delle convenzioni-quadro nel caso di acquisti da parte delle stazioni appaltanti inferiori alla minima unità di acquisto prevista nella specifica convezione-quadro.