COMUNE DI LAERRU
COMUNE DI LAERRU
PROVINCIA DI SASSARI
Via Xxxxxx Xxxxxxx n. 4 – 07030 Laerru (SS)
Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 000000000
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO |
01 APRILE 2021 – 31 MARZO 2024 |
CIG 8639298E3B. |
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto la gestione del Servizio Educativo comunale, così come definito dalle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2000 n.55/68 e successive integrazioni e modifiche, ai sensi della L.328/2000, della L.R. 23/2005 e della L. 104/1992.
Il S.E.T. comprende un complesso di azioni e attività personalizzate in favore di minori/adulti in stato di disagio connesso al sistema delle relazioni familiari, scolastiche ed extra-scolastiche e comunitarie. Tali azioni si realizzano attraverso l’apporto di professionalità idonee a garantire interventi di natura educativa, psico-pedagogica, socio-culturale, ludico-creativa e di animazione, intervenendo sul disagio con un approccio relazionale globale. Il S.E.T. si inserisce nella rete delle risorse territoriali, operando nei luoghi di vita dei minori o di eventuali adulti con problemi psicosociali, dove devono essere attivate le risorse per il superamento di problematiche che impediscono un’adeguata crescita (famiglia, gruppo dei pari, scuola, tempo libero). Il Servizio pur connotandosi in termini di sostegno e recupero alle situazioni di disagio psicosociale, mantiene una forte valenza preventiva e di promozione della qualità della vita dei minori e degli eventuali adulti necessitanti un intervento di tipo psicoeducativo.
ART .2 DURATA DELL’APPALTO
La durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre), dal 01 Aprile 2021 al 31 Marzo 2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dal verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del servizio, qualora sussistano le condizioni indicate all’art. 32
c.8 del D.Lgs 50/2016; Nelle more dell'espletamento di una nuova gara, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicazione dell'istituto della proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 3 IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo triennale presunto dell’appalto è di € 87.110,23 oltre l’Iva di Legge, con costi sulla sicurezza dovuto a rischio da interferenza pari a € 0,00 eventualmente rinnovabile per un massimo di tre anni.
L’importo comprensivo di eventuale rinnovo sarà pari ad €. 174.220,46 (oltre l’Iva di Legge). L'importo complessivo si intende comunque non impegnativo e non vincolante per l'amministrazione. L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Art. 4 REVISIONE DEI PREZZI
E’ consentita la revisione dei prezzi, dal secondo anno di durata dell’appalto e dal momento in cui viene formulata espressa richiesta, previa istruttoria da parte dell’Amministrazione al fine di verificare l’appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi di aggiudicazione. In particolare la revisione opererà sulla parte dell’offerta economica “costi del personale” riconoscendo gli eventuali adeguamenti intervenuti successivamente all’aggiudicazione e non previsti in sede di offerta, derivanti dal CCNL di settore, mentre sulla parte dell’offerta economica relativa ad altri costi si procederà tenendo conto dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità – prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.
ART. 5
OBIETTIVI E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio prevede la realizzazione di un complesso sistema di interventi socio-educativi che, attraverso una progettazione individualizzata, garantiscano la realizzazione di piani di lavoro (P.E.I) volti alla conquista, allo sviluppo o al recupero di competenze relazionali e sociali adeguate, al recupero di abilità scolastiche indispensabili, alla predisposizione di progetti e attività che offrano occasioni ed esperienze di crescita positive.
Le finalità che il Servizio Socio-Educativo Territoriale si prefigge, attraverso gli interventi di natura specialistica sono le seguenti:
• PREVENZIONE di stati di disagio, emarginazione e/o disadattamento socio-ambientale;
• SOSTEGNO psicologico, pedagogico e sociale alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
• CONSOLIDAMENTO dei legami familiari e apertura del nucleo verso l’esterno, mediante l’apporto di tutte le risorse esistenti nel territorio (scuola, associazioni, attività ludico ricreative comunali, parrocchia, etc.);
• SUPERAMENTO di condizioni di emarginazione e di manifestazioni di disagio attraverso la partecipazione ad attività educative, ricreative, sportive e di sostegno scolastico;
• SVILUPPO delle attitudini manuali, delle abilità critiche e delle potenzialità creative ed espressive dei minori, favorendone l’espressione positiva ed autonoma;
• PROMOZIONE di processi di socializzazione che favoriscano l’incontro, l’ascolto, la comunicazione e il confronto tra minori e tra essi e gli adulti, offrendo spazi per la realizzazione di azioni creative, propositive, costruttive;
• INSERIMENTO sociale dei portatori di handicap con particolare attenzione per i soggetti lontani dal circuito scolastico;
• POTENZIAMENTO della partecipazione attiva e responsabile degli utenti nelle varie fasi dell’intervento (progettazione, realizzazione, verifica);
• RACCORDO tra servizi territoriali, scolastici e sanitari, giudiziari, della formazione professionale e del tempo libero per la realizzazione di progetti specifici mediante strategie operative concordate e condivise;
• INTEGRAZIONE fra gli obiettivi e le azioni delle Istituzioni formali (scuola, famiglia, servizi sociali e sanitari) e le iniziative e le finalità delle organizzazioni informali (volontariato, associazionismo, aggregazioni spontanee), nell’ambito di un lavoro di rete che fornisca unicità e coerenza nell’intervento operativo e nell’azione educativa.
Gli obiettivi specifici del servizio di sostegno socio-educativo, che si riferiscono al minore, al nucleo familiare, ai servizi ed al territorio, sono:
a) in riferimento al minore:
promuovere l’autonomia e lo sviluppo mediante l’affiancamento dell’educatore che lo aiuti nel processo di crescita valorizzando le sue risorse e potenzialità;
costruire un progetto educativo individualizzato, cogliendo i bisogni prevalenti e individuando le risposte maggiormente adeguate mediante la presenza dell’educatore nel contesto domiciliare;
favorire l’inserimento sociale dei ragazzi mediante il supporto emotivo, informativo ed esperienziale, facendo maturare la capacità di partecipare attivamente nelle reti sociali;
accompagnare il minore nel percorso di un eventuale allontanamento dalla famiglia d’origine e/o del rientro in essa.
b) in riferimento al nucleo familiare:
coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore;
migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare, aiutando i genitori a riscoprire e ad attivare le potenzialità latenti ma temporaneamente inespresse o inutilizzate, al fine di promuovere una crescita psicologica ed intellettiva armonica dei propri figli;
accompagnare la famiglia a riconoscere e a svolgere i propri compiti e responsabilità genitoriali, favorendo anche la positiva collaborazione con tutte le istituzioni e le realtà territoriali che si occupano di minori;
c) in riferimento ai servizi e al territorio:
potenziare la rete dei servizi esistenti aumentando le opportunità di sinergia tra pubblico, privato sociale e cittadinanza;
sviluppare percorsi di presa in carico congiunta per garantire un intervento globale sul minore in difficoltà;
attivare, nella valorizzazione della realtà socio-culturale della comunità di appartenenza, una rete di supporto per il minore ed il suo nucleo familiare;
operare in équipe con le figure professionali dei Servizi Sociali comunali e dei servizi specialistici della locale Azienda Sanitaria, dei servizi di riabilitazione convenzionati, etc.;
attivare una riflessione sulle problematiche minorili del territorio, al fine di promuovere la realizzazione di ulteriori iniziative e progettualità
ART.6
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio viene effettuato sulla base del progetto Educativo Individualizzato (P.E.I. di cui al successivo articolo) e prevede interventi di natura socio educativa a carattere individuale prestati di norma presso il domicilio del/della minore nonché in ambito esterno, al fine di favorire la socializzazione attraverso una regolare vita di relazione, in collaborazione con altre agenzie educative presenti nel territorio (scuola, centri di aggregazione, sportivi, ricreativi, culturali).
Il progetto Educativo Individualizzato può prevedere tuttavia che il servizio si svolga al di fuori dall’ambiente familiare, presso altre sedi individuate dall’Amministrazione Comunale, quando sia opportuno operare in un contesto “neutro”, o comunque, quando lo si ritenga utile per il miglior perseguimento degli obiettivi di autonomia e sviluppo delle capacità relazionali del/della minore o dell’adulto preso in carico. Laddove lo si riconosca come necessario, per la maggiore efficacia dell’intervento educativo, l’attività, che si esplichi in spazi diversi da quello domiciliare, può coinvolgere contestualmente piccoli gruppi di minori che abbiano necessità di maggiori opportunità di confronto quale modalità per agevolare il loro difficile percorso di crescita.
ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’intervento educativo domiciliare, extradomiciliare e territoriale per i minori e gli adulti con disagio psicoeducativo e le loro famiglie.
Il coordinatore responsabile dell’appalto individuato dal soggetto affidatario avrà il compito di coordinare le attività degli educatori e di incontrarsi periodicamente e in ogni caso, quando necessario, con il referente comunale.
Il servizio dovrà essere svolto dall’affidatario esclusivamente con proprio personale: in particolare l’affidatario assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente il rispetto degli orari degli educatori individuando le forme più opportune a tale scopo. Il Comune non fornirà né il materiale né le attrezzature né gli automezzi necessari al regolare andamento del servizio.
L’affidatario provvede all’organizzazione complessiva del Servizio e alle concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività, articolazione degli interventi, individuazione dei percorsi, valutazione e organizzazione della mobilità e degli spostamenti degli operatori, abbinamento Educatore/utente beneficiario dell’intervento, sulla base delle finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale.
L’organizzazione complessiva del servizio deve mantenere comunque tutte le caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità tenendo conto in particolare: della specificità dei Progetti Educativi Individuali, degli obiettivi da perseguire, delle modalità di svolgimento, delle risorse da valorizzare, della durata prevista dell’intervento, delle indicazioni di massima dell’operatore sociale referente comunale e informare tempestivamente lo stesso su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del Servizio.
L’affidatario è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto eventuali elementi di criticità che dovessero intervenire nel servizio, al fine di una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti.
Il S.E.T. si avvale di un’équipe composta dall’operatore/assistente sociale del Comune, da uno Psicologo, Pedagogista Educatore/ Assistente Sociale in qualità di Coordinatore e dagli Educatori Professionali che opereranno con un approccio di tipo sistemico-relazionale, coinvolgendo l’intero nucleo familiare nel progetto personalizzato programmato per ciascun minore in carico (o altro destinatario).
L’operatore /assistente sociale comunale che ha in carico il minore e/o il soggetto adulto con particolari fragilità, stabilisce il “Progetto quadro” e lo condivide con gli esercenti la patria potestà, nonché con le eventuali figure sanitarie di riferimento o comunque a vario titolo chiamate a favorire la crescita equilibrata ed il recupero delle capacità e competenze del/della minore. Il progetto nasce dalla valutazione del contesto familiare, relazionale e ambientale del/della minore/persona da prendere in carico e delle sue problematiche specifiche, effettuata dall’operatore/assistente sociale del Comune e può prevedere un lavoro di rete con servizi pubblici e privati. In seguito al periodo di osservazione e sulla base degli obiettivi del Progetto Quadro, l’équipe SET dovrà predisporre il progetto Educativo Individualizzato contenente i seguenti elementi: obiettivi, descrizione e tempistica delle singole azioni coerenti con le finalità del Progetto stesso, previsione di durata complessiva dell’intervento, monte ore settimanali e sua articolazione; individuazione dell’area di intervento specifica che dovrà essere particolarmente curata dall’educatore e relative prestazioni nonché figure professionali e non, con le quali l’educatore dovrà collaborare; modalità di coinvolgimento della famiglia, per quanto attuabile, nella condivisione del Progetto Educativo Individualizzato e nel concreto perseguimento degli obiettivi prefissati, al fine di garantire la maggiore efficacia dell’intervento; indicazione delle risorse territoriali potenzialmente attivabili nel lavoro di rete e modalità di coinvolgimento (Scuola, Agenzie educative, o luoghi di socializzazione presenti sul territorio, rete parentale, amicale, etc…); modalità, tempistica e indicatori per il monitoraggio periodico e la verifica in itinere del progetto; raggiungimento degli obiettivi del Progetto Educativo Individualizzato.
Le figure professionali del S.E.T., dopo aver concordato con l’operatore/assistente sociale del
Comune le modalità dell’intervento, assumono la titolarità dei casi e procedono, in collaborazione con il Servizio Sociale comunale, alla predisposizione del Progetto Educativo Individuale (P.E.I.), secondo la metodologia indicata dal referente del servizio sociale a cui l’équipe si dovrà attenere.
Nella formulazione del P.E.I. il SET si avvale delle informazioni fornite dal Servizio Sociale del Comune, integrate da approfondimenti, conoscenze, verifiche sul caso, nonché dall’osservazione diretta e dalle informazioni assunte presso i servizi coinvolti.
Il Progetto Educativo (P.E.I.), predisposto per ogni beneficiario in raccordo con tutte le figure professionali sopradescritte, è finalizzato alla prevenzione, al recupero e sostegno del minore/adulto con disagio e della famiglia.
Il P.E.I., predisposto dopo la valutazione del caso da parte dell’intera équipe, sarà analiticamente dettagliato con specifica delle modalità e dei tempi di svolgimento e di quelli di verifica, nonché dei compiti di ciascun operatore.
Il servizio a livello di équipe dovrà articolarsi come di seguito descritto:
1) due incontri mensili di coordinamento congiunto, secondo la seguente modalità:
Una volta al mese e/o quando se ne ravvisi la necessità, dietro autorizzazione del referente comunale: tutti gli Educatori incontreranno il Coordinatore;
Una volta al mese: tutti gli Educatori incontreranno il Coordinatore ed il Referente Comunale.
Art. 8 TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Il SET nello specifico si sviluppa attraverso le seguenti tipologie di intervento:
A) Sostegno educativo individuale: rivolto ai minori, che presentano specifiche problematiche evolutive e personali per le quali si reputa efficace un intervento educativo personalizzato;
B) Sostegno educativo familiare: rivolto alle figure parentali di riferimento dei minori che presentano difficoltà di tipo relazionale e/o nella gestione educativa della prole per le quali si prevede una evoluzione positiva sulla base del grado di consapevolezza del disagio e della disponibilità a collaborare;
C) Sostegno educativo di gruppo: rivolto a minori che necessitano di supporto nello svolgimento dell’attività didattica a causa di contesti familiari carenti o non in grado di supportare adeguatamente la vita scolastica dei figli oppure conseguenti a deficit e/o disturbi dell’apprendimento certificati. Tali attività si svolgeranno, previo accordo tra le parti, all’interno di plessi didattici in orario extrascolastico o di locali messi a disposizione dal Comune;
D) gestione di tutti gli interventi del servizio di educativa, finanziati con ulteriori progettualità (es. legge regionale n. 20/97, in favore di adulti e minori con problemi psicoeducativi).
ART.9 DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del servizio educativo sono minori e rispettivi nuclei familiari, che vivono in situazioni di rischio tali da favorire l’insorgenza di problematiche relazionali, emarginazione, e/o devianza.
Tra i destinatari del servizio sono compresi i minori diversamente abili che presentino problematiche educative e non siano sufficientemente supportati da altri interventi educativi e socio-assistenziali. Il SET può essere altresì erogato a favore di maggiorenni che presentino ritardo cognitivo, difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia personale, che non siano già beneficiari di interventi educativi e in altri casi particolari nei quali se ne ravvisi la necessità e l’efficacia, (es. particolari situazioni di disagio di persone che abbiano necessità di essere reintegrati nella società per permanenza in carcere, per aver commesso reato, etc.)
Il SET può integrarsi con altri servizi e soggetti coinvolti.
ART.10
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto d’appalto e a sostenerne i relativi oneri così come di seguito specificati:
A) FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO:
Il SET dovrà essere assicurato:
tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, di norma nella fascia oraria compresa tra le 8,00 e le 20,00 su 48 settimane annue; è prevista la sospensione per n. 30 giorni annuali complessivi così distribuiti: n. 5/10 gg in corrispondenza delle festività natalizie; n. 5 gg. in corrispondenza delle festività pasquali e n. 15/20 gg nel mese di luglio/agosto includendo la settimana di ferragosto. Naturalmente verranno valutate le situazioni e i casi particolari per i quali si renda necessario non interrompere il servizio, prevedendo delle sostituzioni e il calendario delle ferie dovrà essere concordato annualmente tra le parti, previa presentazione di piano ferie.
mediante la reperibilità telefonica dell’addetto al Coordinamento del servizio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 20,00, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00, e di una casella e- mail deputata alle comunicazioni di carattere organizzativo. L'appaltatore fornirà il coordinatore di n. 1 telefono cellulare con numero appositamente dedicato per garantire la massima reperibilità e tempestività nella comunicazione tra gli operatori e i Servizi Sociali comunali.
Il servizio è organizzato in attività frontali, svolte dagli educatori direttamente con l’utenza, ed in attività complementari così come previste dalla programmazione individualizzata predisposta dall’équipe educativa congiuntamente alla famiglia ed all’operatore sociale inviante. La durata degli interventi può variare a seconda della complessità della situazione e del mandato del servizio.
L’ora di servizio prestata si intende di 60 minuti, al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere il domicilio dell’utente o i luoghi in cui verranno attivati gli interventi.
In caso di assenza dell’utente le ore di servizio previste resteranno a disposizione per successive necessità, preventivamente autorizzate dal Servizio Sociale comunale, e verrà ammesso al pagamento solo l’importo corrispondente alla metà delle ore previste in turno, per un massimo di due ore al mese: in tale ipotesi si dovrà valutare l’interruzione dell’intervento fino a nuova rivalutazione del caso da parte dell’operatore sociale inviante.
Tutte le azioni poste in essere dal servizio educativo devono essere finalizzate a:
Sollecitare l’autonomia del minore previa valorizzazione delle competenze e risorse personali;
Attuare un progressivo lavoro di recupero/sviluppo delle competenze familiari;
Gli interventi propri del servizio educativo si articolano secondo modalità e prassi differenziate per tipologia di intervento, ma nel rispetto delle seguenti fasi:
1) Xxxxx in carico e proposta di intervento a cura del Servizio sociale titolare della casistica;
2) Invio formale al Coordinatore del servizio che si attiverà per le fasi propedeutiche all’avvio dell’intervento (conoscenza del caso, individuazione educatore, presentazione del progetto di intervento, ecc.)
3) Fase di osservazione a cura dell’educatore a cui viene assegnato il caso;
4) Predisposizione del progetto educativo individualizzato a cura dell’équipe educativa integrata dall’operatore sociale referente del caso e condiviso con i beneficiari;
5) Contratto con l’utente/famiglia mediante condivisione e sottoscrizione degli impegni reciproci contenuti nel Pei;
6) Svolgimento e documentazione degli interventi;
7) Effettuazione delle azioni educative come da Pei e valutazioni in itinere;
8) Variazioni al Pei e/o integrazioni alle azioni e agli obiettivi;
9) Chiusura dell’intervento al raggiungimento degli obiettivi fissati.
10) Lavoro di rete con altri servizi territoriali (a solo titolo di esempio: centro famiglia, servizi ludici, ecc).
B) PERSONALE
L’appaltatore aggiudicatario dovrà fornire all’Ufficio Servizio Sociale prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale da impiegare nei servizi in oggetto. Il personale in possesso di specifica qualifica della normativa vigente non potrà essere immesso nel servizio senza previa comunicazione al Comune delle sue generalità e dei dati relativi al possesso dei requisiti del presente capitolato.
Tutto il personale addetto al servizio deve possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative all’esercizio della rispettiva professione, le disposizioni del presente Capitolato, il contratto d’appalto ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati sensibili.
Il personale impiegato nel servizio, sotto la responsabilità dell’appaltatore, è tenuto:
a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
a mantenere un contegno irreprensibile e decoroso durante l’espletamento delle prestazioni;
a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
a rifiutare qualsiasi tipo di compenso dagli utenti del servizio, relativamente alle prestazioni di cui al presente Capitolato d’appalto;
ad osservare quanto previsto dal presente Capitolato d’appalto e relativo contratto;
ad esporre l’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità dell’operatore e l’indicazione dell’appaltatore ai sensi della normativa vigente;
a segnalare tempestivamente agli organi competenti e al Servizio Sociale fatti e/o notizie di reato di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del proprio servizio.
I dipendenti della Ditta appaltatrice del S.E.T. sono soggetti al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal codice disciplinare dei dipendenti del Comune di Laerru, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori di servizi. Gli operatori rappresentano, nello svolgimento delle mansioni, l’Amministrazione Comunale e, come tali, sono vincolati al rispetto delle norme dettate dall’Amministrazione anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.
L’appaltatore deve esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato ed è tenuto a segnalare ogni problema sorto nell’espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa impedire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio stesso e/o specifici del progetto educativo individualizzato.
L’équipe del S.E.T, al fine di documentare l’attività svolta dovrà predisporre:
Piano Educativo Individualizzato per ogni minore (o altro destinatario così come definito nell’art. 9) preso in carico;
Relazione trimestrale per ogni utente sugli interventi effettuati, i risultati conseguiti, e le attività in programmazione, da firmare con firma elettronica e da inviare al servizio mediante il Coordinatore;
Scheda mensile di rendicontazione delle ore lavorative prestate da ogni Operatore e controfirmate dagli utenti, dall’operatore e dal coordinatore;
Relazione annuale di sintesi predisposta dal coordinatore con indicazione sui risultati e sulle problematiche emerse.
Relazioni sugli utenti da inviare al Tribunale (Ordinario, per i Minorenni, Giudice Tutelare), relativamente ai casi seguiti per i quali se ne ravvisi la necessità, previa esplicita richiesta da parte dell’operatore sociale del Comune.
Il pagamento delle ore prestate avverrà nel limite di quelle effettivamente svolte e risultanti dalla scheda oraria.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti i costi amministrativi e di gestione necessari per l’ottimale funzionamento del servizio, a mero titolo esemplificativo:
Spese di personale;
Spese per l’assicurazione a favore degli utenti in carico per danni da responsabilità civile, la cui documentazione dovrà prodursi in copia conforme al momento della stipula del contratto;
Ogni altra spesa urgente non prevista nel progetto, ma ritenuta necessaria per un miglior funzionamento del servizio, potrà essere previamente concordata e/o autorizzata dall’Amministrazione Comunale interessata, dando atto che il materiale che l’Appaltatore intenderà acquistare con i fondi messi a disposizione dell’Amministrazione rimarrà, alla scadenza del Contratto di proprietà del Comune.
B.1) QUALIFICHE DEL PERSONALE E RISPETTIVI COMPITI:
La Ditta aggiudicataria dovrà, come stabilito nel disciplinare di gara, avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) Coordinatore Responsabile dell’Appalto: Laurea in Pedagogia o Laurea specialistica in Scienze dell’educazione, Psicologia o Servizio Sociale, con almeno cinque anni di esperienza lavorativa certificabile come coordinatore nell’ambito dei servizi socio-educativi per minori svolti a favore di Enti pubblici.
Il Coordinatore Responsabile dell’Appalto è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
- organizzare i piani orari di ogni educatore secondo le indicazioni fornite dal referente comunale. Il progetto educativo individuale e il piano di lavoro devono contenere il piano orario dell’operatore;
- verificare la puntualità e la presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti e l’attività svolta nel territorio;
- informare tempestivamente il referente comunale, in forma verbale (a mezzo telefono) e scritta (invio di nota a mezzo mail), nonché l’utente a mezzo telefono delle eventuali improvvise e temporanee assenze dell’operatore preposto;
- realizzare il monitoraggio dei vari progetti individuali di educativa domiciliare, attraverso incontri periodici con ogni singolo educatore e/o con l’intero gruppo operativo;
- predisporre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione dell’anno solare precedente che contenga i dati numerici (n. casi seguiti, durata media, ore complessive, n. educatori impiegati) dell’attività nel corso dell’anno;
- verificare che, in caso di spostamento degli utenti con autovetture dell’affidatario o dell’operatore, la stessa autovettura sia adeguatamente assicurata.
- provvedere all’organizzazione della formazione continua degli educatori.
Nota bene: l’Ente potrà decidere di svolgere direttamente il coordinamento in seno all’équipe; in tal caso, le ore previste di coordinatore, verranno convertite in ore di educatore/psicologo.
N.B. Non sarà ammissibile al contrario che il ruolo di Coordinatore coincida con quello di altra figura in seno alla ditta esecutrice dell’appalto.
b) Educatore professionale: in possesso di Laurea in Pedagogia (V.O.) o Laurea in Scienze dell’Educazione (classe L19) o LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche,
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, con almeno tre anni di esperienza lavorativa certificabile come educatore nell’ambito dei servizi socio-educativi per minori svolti a favore di Enti pubblici. Nell’organizzazione del servizio, di competenza del servizio sociale comunale, l’educatore ha i seguenti compiti:
- svolgere attività educativa qualificata, funzionale al sostegno e all’accompagnamento del nucleo familiare in difficoltà in un’ottica di stimolazione e promozione delle risorse del nucleo stesso;
- realizzare il progetto educativo individuale, in costante collaborazione con il CRA e, se richiesto, con gli altri servizi/soggetti coinvolti sul caso e proporne tempestivamente eventuali modifiche ritenute importanti;
- collaborare attivamente alle valutazioni in itinere e finali, anche attraverso la produzione di documentazione concordata con il proprio coordinatore;
- agire da osservatore dell’ambiente di vita del/della minore (o dell’adulto fragile in carico) fornendo le informazioni di ritorno e proponendo all’operatore professionale di riferimento le conseguenti modifiche o aggiornamenti in itinere, da apportare al Progetto Educativo Individualizzato per la maggiore efficacia dell’intervento;
- curare la propria formazione professionale permanente.
C) SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito, temporaneamente o definitivamente, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione all’Amministrazione con un preavviso di 15 giorni, impegnandosi a reintegrare il personale necessario al Servizio con altro personale regolarmente assunto ed in possesso di professionalità e requisiti equipollenti agli operatori sostituiti.
L’Appaltatore comunicherà, prima dell’inizio dell’attività, l’elenco nominativo del personale impiegato all’interno del servizio ed il possesso, da parte di ognuno, degli attestati professionali così come richiesti. Si impegnerà altresì a sostituire, laddove necessario e richiesto, il proprio personale assente per ferie, malattia, permessi, ecc. con personale idoneo ed in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato e deve sempre e comunque garantire il servizio con i medesimi livelli di efficienza.
L’Appaltatore si impegnerà ad assicurare la continuità dell’intervento per l’intera durata dell’appalto mantenendo il più possibile stabile il gruppo di operatori addetti.
L’Ente appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere, in qualsiasi momento, l’allontanamento di operatori che non svolgano in modo corretto i compiti assegnati per motivate e documentate mancanze. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall’appaltatore.
D) OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
L’Appaltatore si impegna, per tutti gli operatori impiegati nel servizio, ad assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente ed a provvedere alla predisposizione ed all’organizzazione di tutto quanto necessario a garantire la sicurezza specifica ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e a rendicontarne annualmente le spese al Comune. Si impegna altresì all’osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di sicurezza, di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
L’Appaltatore è unico responsabile dei danni che dovessero occorrere all’utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività appaltata ed imputabili a colpa dei propri operatori, come previsto dall’art. 2049 del C.C., e derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni.
ART. 11
ONERI A CARICO DELL’APPALTANTE
L’Amministrazione ha l’onere di:
fornire la disponibilità di idonei locali, laddove non sia possibile effettuare il servizio a domicilio dell’utente;
Il Servizio Sociale del Comune, svolge le funzioni di:
recepimento delle istanze ed effettuazione delle opportune verifiche;
stabilire il primo approccio con la famiglia;
raccolta dei dati relativi al minore e al suo nucleo coinvolgendo tutte le agenzie interessate;
valutazione sull’opportunità di un intervento educativo ed eventuale proposta del caso all’équipe;
coordinamento dell’attività dell’équipe;
collaborazione con l’intera équipe nella definizione del P.E.I., nelle verifiche in itinere e nella conclusione del percorso educativo;
programmazione riunioni singole con gli educatori o collegiali per la programmazione delle attività finalizzate all’ottimizzazione del Servizio;
Il Comune di Laerru verificherà, tramite il referente comunale, lo stato di attuazione degli interventi e il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Art.12
CESSAZIONE, SOSPENSIONE, RIDUZIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.
Comunque l’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per l’appaltatore se comunicata tempestivamente alla controparte.
In caso di sciopero del personale della ditta appaltatrice tale da impedire l’effettuazione del servizio, la controparte dovrà essere avvisata almeno quarantotto ore prima dell’inizio dello sciopero. Qualora invece la comunicazione fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità prescritte dall’Articolo 13.
A tal fine, qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi che non possono altrimenti essere evitati o cause di forza maggiore che impediscono lo svolgimento del servizio, l’Amministrazione Comunale provvederà a detrarre gli importi relativi ai servizi non forniti.
In ogni caso la ditta appaltatrice non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.
La ditta appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione ed a garantire, comunque, un servizio di emergenza in quei settori ritenuti essenziali e comunicati dall’Amministrazione comunale.
Art. 13 PENALI
L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare le prescrizioni contrattuali e le dichiarazioni del progetto presentato per il presente appalto. È facoltà dell’Amministrazione effettuare, in qualsiasi momento, tramite il personale degli uffici di competenza, controlli e sopralluoghi, per verificare la rispondenza del servizio fornito.
L’aggiudicatario è obbligato a fornire agli incaricati al controllo tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il potere di controllo della stazione Appaltante.
Per ogni violazione agli obblighi contrattuali riscontrata che non dia luogo a più grave ipotesi di risoluzione, verrà applicata una penale variabile da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 2.000,00 da stabilire in base alla gravità del disservizio arrecato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
€. 100,00 (euro cento/00) per ogni giornata di sostituzione degli operatori non tempestivamente trasmessa con comunicazione scritta;
€. 100,00 (euro cento/00) per ogni giornata di servizio di ciascun operatore privo della tessera di riconoscimento di cui all’art.10;
€. 200,00 (euro duecento/00) al giorno, per la mancata presa in carico secondo i tempi previsti all’art. 10 del presente capitolato;
€. 200,00 (euro duecento/00) per ogni turno di mancato svolgimento da parte di ciascun operatore del servizio, senza previa comunicazione scritta;
€. 300,00 (euro trecento/00) per ogni turno di lavoro in cui venga impiegato nello svolgimento del servizio personale non in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato;
€. 100,00 (euro cento/00) moltiplicato per il numero degli operatori che non effettueranno la formazione annuale (di almeno 8 ore) di cui all’art.10 punto E del presente capitolato;
€. 400,00 (euro quattrocento/00) per ogni comportamento del personale professionale che violi la dovuta riservatezza di quanto viene a conoscenza, che rechi disagio o pregiudizio, che esprime mancanza di rispetto e correttezza verso l’utente.
€. 2.000,00 (euro duemila/00) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara e/o di quelli contenuti nel progetto tecnico di gestione del servizio, nei casi in cui dovessero emergere gravi disservizi imputabili all’Appaltatore, e in tutte le ipotesi di mancato rispetto delle metodologie e degli orientamenti impartiti dal referente comunale dei servizi.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione di inadempienza inviata a mezzo PEC verso la quale l’appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Le riserve pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.
Per l’incameramento delle penali l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’appaltatore o sulla garanzia fideiussoria che dovrà, in tal caso, essere reintegrata entro tre giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
Art.14 GARANZIA DEFINITIVA
La cauzione definitiva è stabilita nella misura che verrà determinata secondo le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e verrà costituita come di seguito indicato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
La garanzia deve essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n.49.
La fideiussione bancaria/ la polizza assicurativa dovrà prevedere le seguenti clausole:
a) di aver preso visione del capitolo speciale, degli atti di gara e conseguentemente di tutti gli obblighi facenti carico alla ditta aggiudicataria;
b) di rinunciare al termine semestrale previsto nell’art. 1957, primo comma, del codice civile;
c) di obbligarsi a versare all’Amministrazione, senza eccezioni o ritardi, le somme garantite nella misura richiesta;
d) di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e comunque fino a dichiarazione liberatoria dell’Amministrazione;
e) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
f) di garantire l’operatività della fideiussione o della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della ditta aggiudicataria, degli stati di attestazione relativa all’avvenuta esecuzione del servizio.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo con l’esito positivo del certificato di regolare esecuzione del servizio.
La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione si sia rivalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese della ditta aggiudicataria, prelevandone l’importo dal corrispettivo ancora dovuto alla stessa ditta.
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e fino all’esito positivo della verifica di conformità e conseguente emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 15
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il RUP, prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione del contratto con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto come previsto dal D.lgs. n. 50/2016. Le attività di verifica di conformità dei servizi in capo al DEC sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Art.16 VARIANTI
Le varianti del contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP e possono aversi esclusivamente nel caso in cui non abbiano l’effetto di alterare la natura generale del contratto e tassativamente nei seguenti casi:
o Per servizi supplementari perché l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 5% del valore del contratto iniziale e il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
a) Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità dei servizi nell’ambito dell’applicazione iniziale;
b) Comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una costituente duplicazione di costi;
o La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Per la valutazione della sostanziale modifica o variante del contratto si rimanda all’art.106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 17 MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati mensilmente, in base alle effettive ore svolte e delle spese autorizzate e sostenute, previa presentazione da parte della Ditta appaltatrice della documentazione di
rendicontazione (foglio firma controfirmato da ciascun operatore e dal beneficiario o esercente la potestà e prospetto riassuntivo mensile del servizio svolto).
A seguito della controverifica da parte del Responsabile comunale, l’appaltatore potrà procedere all’emissione della fattura per l’importo indicato nello stato di avanzamento del servizio in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), il Codice Univoco Ufficio (CUU) nonché il riferimento alla determinazione di impegno di spesa che verranno comunicati dall’Amministrazione.
La Stazione Appaltante, emesso il certificato di pagamento provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva dell’appaltatore.
Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni.
La sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali.
Ai fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.
Art. 18
RITARDO NEI PAGAMENTI DEI DIPENDENTI
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel servizio, il Responsabile del Procedimento avvierà l’iter di rivalsa ex art. 30, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 procedendo alla retribuzione diretta a favore dei dipendenti stabilita nella misura minima di euro 10,00 per ogni ora lavorata accertata dai fogli firma dell’operatore. L’importo è calcolato al netto degli oneri previdenziali e accessori.
Eventuali ulteriori oneri saranno erogati direttamente dalla ditta aggiudicataria che in tale fattispecie non resta esonerata dalle sue responsabilità in sede civile e penale in caso di mancato pagamento delle spettanze e delle ulteriori azioni di rivalsa previste per legge in caso di comunicazione DURC irregolare.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere nel corso dell’esecuzione del contratto, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuati per il personale e di tutte le altre spese previste, e/o di svolgere opportuni accertamenti anche presso gli uffici competenti.
ART. 19
CONTRATTI DI LAVORO E CLAUSOLA SOCIALE
Gli operatori impiegati dalla Ditta avranno rapporti di lavoro con l’Appaltatore, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà,
sotto tale profilo, con la Stazione Appaltante. Restano, quindi, ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale. Il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di gestione previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera. A tal fine l’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le norme previste dalla Contrattazione Collettiva di categoria in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. L’Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta. Tali obblighi permangono anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.
Art.20
RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE
Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio.
L’appaltatore si obbliga, a sua cura e spese, a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell’affidamento, presso primaria compagnia assicurativa, idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:
- responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione,00) per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 (cinquecentomila,00) per ogni persona e di € 500.00,00 (cinquecentomila,00) per danni a cose;
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione,00) per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 (cinquecentomila,00) per ogni persona e di € 500.00,00 (cinquecentomila,00) per danni a cose.
La stipula dei relativi contratti d’assicurazione ed i relativi massimali d’assicurazione dovranno essere comprovati dall’aggiudicatario, a mezzo di copia fotostatica, da prodursi all’ufficio di riferimento del Comune prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dall'affidamento.
Art.21 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto del presente appalto con le modalità e i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore.
All’appaltatore inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati all’Ente.
Per il risarcimento dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro trenta giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
Art. 22 RECESSO CONTRATTO
In conformità alle disposizioni normative, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o della centrale di Committenza Regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al contratto, l’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento
dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso di almeno 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite e del 10% di quelle non ancora eseguite.
In particolare l’Amministrazione esercita il diritto di recesso decorsi 15 giorni senza che l’Appaltatore abbia acconsentito alla modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. 488/1999.
Per quanto qui non espressamente disciplinato si rimanda all’art. 109 del D.lgs 50/2016.
Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi disciplinate dall’art. 108, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto pubblico qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al codice dei contratti.
In ogni caso si procederà alla risoluzione di diritto del contratto quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, come ad esempio nei seguenti casi:
- comportamenti colposi o dolosi nell’esecuzione del servizio;
- interruzione del servizio senza giustificati motivi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché delle norme previdenziali;
- non rispondenza del servizio fornito rispetto alle specifiche di contratto;
- inosservanza reiterata, e comunque non oltre la terza contestazione, degli obblighi per i quali sono previste le penali di cui all’art. 13 del presente capitolato;
- l’applicazione di penali pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- perdita dei requisiti previsti per l’affidamento del servizio;
- non osservanza di quanto previsto relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In tali ipotesi il responsabile dell'esecuzione invia al responsabile del procedimento, (qualora le due figure non coincidano) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni regolarmente eseguite, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori dell’ipotesi appena prevista, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni nonché il diritto per l’Amministrazione all’esecuzione in danno.
Art.24
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBBAPPALTO
Alla Ditta affidataria è vietata la possibilità di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio.
In caso di violazione di quanto sancito nel presente articolo, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del committente.
Art. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’appaltatore sarà nominato, dalla stazione appaltante, Responsabile esterno del trattamento dei dati e risulterà pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del rapporto contrattuale.
Nell’effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, l’appaltatore dovrà osservare le norme del codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ed attenersi alle decisioni dell’autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad assolverne le richieste.
L’appaltatore indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare l’Amministrazione in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l’appaltatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Amministrazione senza preventivo consenso della stessa.
Art.26
RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
L’appaltatore è esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’esecuzione dell’appalto di cui al presente capitolato.
L’appaltatore dovrà, altresì, osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale assunto degli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
L’appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall’amministrazione.
Art.27
DOMICILIO LEGALE
Per gli effetti del contratto l’appaltatore dovrà eleggere domicilio legale nel comune di Laerru ai sensi delle disposizioni vigenti.
ART.28
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti la stipula del contratto compresa la registrazione, imposte e bolli.
Art. 29 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione appaltante e l’appaltatore, in ordine all’esecuzione del servizio ed all’applicazione delle norme contrattuali, saranno devolute al Giudice competente del foro di Sassari.
Art.30 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme emanate dalla Comunità Europea e recepite nell’ordinamento italiano nonché a disposizioni regolamentari dell’Ente appaltante