CONVENZIONE PER LA PERMANENZA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ EX ART. 7 “REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI SPIN-OFF E START-UP” - SPIN OFF PARTECIPATO -
CONVENZIONE PER LA PERMANENZA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ EX ART. 7 “REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI SPIN-OFF E START-UP”
- SPIN OFF PARTECIPATO -
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (di seguito denominata Università), con sede in Parma, via Università n. 12 (Codice Fiscale/Partita IVA 00308780345), P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ateneo, o da suo delegato, autorizzato alla stipula della presente convenzione
e
LO SPIN - OFF PARTECIPATO ................................................ (di seguito denominata anche Società), con sede legale in......................., via ................................., Codice Fiscale/Partita IVA ................................., P.E.C.: ..............................., in persona del rappresentante legale pro-tempore............................................
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
il vigente Regolamento di Ateneo “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di Spin-off e Start-up” emanato con DRD n. 2834/2019, Prot. n. 231696 in data 12.11.2019 (più oltre denominato Regolamento), prevede che l’Università possa ospitare nei propri locali, alle condizioni indicate dallo stesso, società con qualifica di Spin – off “Partecipati o Patrocinati” per le specifiche finalità;
con delibera consiliare dell’Università CDA/___________ recante l’approvazione del riconoscimento della Società _______________ quale Spin-Off Partecipato si è autorizzata, tra l’altro: “la stipula con il richiamato Spin - off partecipato di una convenzione a titolo oneroso per l'utilizzo di spazi, attrezzature, strumentazioni, software e altri servizi, la cui individuazione deve essere definita di concerto con il Dipartimento ospitante, per una durata di 3 anni e il cui onere a carico della società, da versarsi a scadenza annuale, è da quantificarsi in base in misura del 5% del fatturato annuo della società, fino al limite massimo di 70.000 Euro di fatturato, per utilizzo di locali con metratura massima di 60 mq, da versarsi entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo. Nei casi di un fatturato annuo superiore a 70.000 Euro o di richiesta di spazi eccedenti i 60 mq, l’onere, da versarsi a scadenza annuale, è quantificato in base alle quotazioni locatizie per metro quadro OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate, oltreché sulla base di una valutazione degli oneri per i servizi da parte degli uffici dell’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture dell’Ateneo;
la Società, nel quadro degli obiettivi e nei limiti definiti nella regolamentazione di Ateneo che la medesima società dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente e senza riserve con la sottoscrizione del presente atto, ha interesse all’utilizzo temporaneo e non esclusivo di spazi, attrezzature, strumentazioni, e altri servizi, come più sotto meglio specificato; (lo Spin Off nell’ambito di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, indicherà le proprie necessità di utilizzo che possono essere anche limitate ai soli spazi).
Il Dipartimento/Centro di .............................. (più oltre denominato Struttura ospitante) con Deliberazione n. ................... del .................ha deliberato di porre, in via non esclusiva, a disposizione della Società gli spazi, le attrezzature, le strumentazioni e gli altri servizi, come segnatamente individuati in allegato alla presente convenzione, per lo svolgimento delle attività definite nell’Oggetto sociale dallo Statuto della Società nel quadro degli obiettivi propri dell’Ateneo;
l’Università e la Società, con il presente atto non intendono dare luogo ad un contratto di locazione, risultando la concessione non esclusiva dei beni e servizi funzionale al raggiungimento di obiettivi di reciproco interesse istituzionale che trovano intersecazione nell’utilizzo condiviso dei suddetti spazi e dotazioni.
Tutto ciò premesso e considerato, costituente patti fra le parti come sopra costituite e rappresentate
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento e della deliberazione Consiliare richiamata in premessa, della permanenza della Società all’interno delle strutture universitarie, nonché dell’utilizzo, non esclusivo, da parte della stessa degli spazi, attrezzature, strumentazioni e altri servizi, per lo svolgimento delle attività sociali, la cui ubicazione è individuata presso la Struttura ospitante dell’Ateneo.
L’Università concede alla società, che accetta, il diritto non esclusivo di godimento di quanto innanzi specificatamente individuato, ai patti e alle condizioni di cui alla presente convenzione ed all’innanzi richiamato Regolamento di Ateneo.
(lo Spin Off nell’ambito di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del Regolamento indicherà le proprie necessità che possono essere anche limitate esclusivamente agli spazi).
Art. 2 – Durata, recesso e risoluzione anticipata
La presente Convenzione ha durata di .................. (si rammenta che la durata massima è di tre anni dalla costituzione ex art. 7 comma 1 del Regolamento) a decorrere dalla data di sottoscrizione. La durata e le eventuali estensioni temporali sono disciplinate dall’art. 7 del Regolamento.
E’ fatta salva la facoltà delle parti di recesso anticipato con preavviso di due mesi tramite comunicazione via PEC alla controparte. In relazione a quanto previsto dal Regolamento, l’Università ha inoltre facoltà di recesso ad nutum.
La Convenzione può essere risolta consensualmente in relazione alle vicende societarie, fermo restando che la stessa si risolve di diritto in caso di mancato versamento da parte della società di una annualità dell’onere previsto dall’art. 5.
In caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto la società resta obbligata a corrispondere quanto dovuto fino alla data di liberazione dei locali e restituzione dell’uso esclusivo dei beni e dotazioni all’Università che dovrà avvenire entro 30 giorni.
Art. 3 – Responsabili della Convenzione
Per la gestione e attuazione della presente Convenzione vengono nominati i seguenti Responsabili: per l’Università il Direttore della Struttura ospitante; per la Società il Rappresentante legale pro tempore.
Art. 4 – Obblighi dello Spin-Off
L’Università, per il periodo più sopra indicato, nelle giornate lavorative di apertura della Struttura ospitante e nel rispetto della disciplina di accesso stabilito dalla stessa, concede in uso non esclusivo alla Società, che accetta:
- i locali identificati nella planimetria allegata per mq.................... (All. 1);
- le attrezzature, le strumentazioni e gli altri servizi, indicati nell’inventario allegato (All. 2);
e consente l’accesso del personale della Società indicato in allegato (All. 3) nonché, in relazione alle attività di impresa, sotto la responsabilità della Società, ai soggetti esterni con cui la stessa Società intrattiene rapporti.
La Società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, si impegna ad utilizzare e mantenere locali e attrezzature, strumentazioni, e gli altri servizi dell’Università, identificati negli allegati, con la massima diligenza richiesta in relazione alla natura dell’attività esercitata e a liberare i locali e restituire l’uso esclusivo degli stessi con i relativi beni e pertinenze, all’Università alla scadenza del contratto o nei termini previsti dall’art. 2.
Previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità, anche in relazione alla normativa inerente la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e previa deliberazione di approvazione della Struttura ospitante, la Società può essere autorizzata dal Rettore a dislocare nei locali di cui alla presente convenzione proprie attrezzature analiticamente individuate in uno specifico elenco che dovrà essere allegato al presente contratto assumendo a proprio carico eventuali ulteriori oneri, anche assicurativi, necessari a garantire la sicurezza e la tutela di luoghi beni e persone e a manlevare da ogni responsabilità l’Università.
La Società dichiara di avere preso visione e di conoscere le caratteristiche tecniche dei locali e attrezzature, strumentazioni indicati negli allegati e che gli stessi sono idonei all’utilizzo non esclusivo di cui al presente atto.
La Società si obbliga, per l’intera durata della presente Convenzione e anche nei confronti dell’università, ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi e le correlate responsabilità derivanti dalla normativa di cui al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, obbligandosi altresì a porre in essere tutte quelle misure volte a garantire la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
La Società, per l’utilizzo di quanto sopra si obbliga a pagare l’onere di cui all’art. 5 del presente atto.
La Società provvede e garantisce le coperture assicurative del proprio personale nonché ad altre eventuali coperture che derivassero nello specifico dall’utilizzo e dalla presenza di proprie attrezzature e dotazioni negli spazi della struttura ospitante oggetto del presente contratto.
La Società è responsabile ed esonera, tenendo indenne l’Università per qualsiasi danno/responsabilità verso persone e/o cose che a qualsiasi titolo possa derivare in relazione alla permanenza nei locali dell’Ateneo in esecuzione della presente Convenzione.
Art. 5 – Onere per la permanenza all’interno delle strutture e l’utilizzo dei beni e servizi
Per la permanenza della Società all’interno delle strutture universitarie e l’utilizzo di locali e attrezzature, strumentazioni e altri servizi dell’Università, in via non esclusiva, secondo quanto disposto dall’art. 7 co 1 e 3 del Regolamento e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università più sopra richiamata, l’onere, avente carattere di corrispettivo, a carico della Società è quantificato dall’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture dell’Ateneo in misura del 5% del fatturato annuo della società, fino al limite massimo di 70.000 Euro di fatturato, per utilizzo di locali con metratura massima di 60 mq, da versarsi entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo. Nei casi di un fatturato annuo della società superiore a 70.000 Euro o di richiesta di utilizzo non esclusivo di spazi eccedenti i 60 mq, l’onere, da versarsi a scadenza annuale, è quantificato in base alle quotazioni locatizie per metro quadro OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate, oltreché sulla base di una valutazione degli oneri per i servizi da parte degli uffici dell’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture dell’Ateneo.
L’onere annuale è pertanto determinato come più sopra indicato, oltre I.V.A. nella misura ordinaria di legge, da versarsi dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Università entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo, andando a coprire una controprestazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del Dpr. 633/1972.
Art. 6 – Codice di comportamento
Trovano applicazione per la Società le norme di previste dai Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università, nonché dal Codice Etico di Ateneo.
Art. 7 – Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo amichevolmente, per ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti si farà ricorso all’arbitrio rituale, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di Procedura Civile ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati così come di seguito definito:
uno dall’Università che fungerà da Presidente;
uno dalla Società;
uno che verrà nominato di comune accordo fra le parti e, in caso di disaccordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Parma.
Art. 8 – Foro competente
Le parti stabiliscono fin d’ora che per le controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione che non sia possibile comporre in via amichevole o tramite collegio Arbitrale, sarà competente in via esclusiva del Foro di Parma.
Art. 9 – Registrazione ed imposta di bollo
La presente Convenzione, in forma di scrittura privata, viene sottoscritta in modalità digitale e, risultando relativa a prestazioni soggette ad IVA, sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della tariffa parte seconda allegato A al D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.
La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo fino dall’origine ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista di legge, verrà assolta con modalità virtuale in relazione all’autorizzazione rilasciata all’Università dall’Agenzia delle entrate e sarà carico della Società che la rimborserà all’università entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Art. 10 – Clausole di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, trova applicazione il Regolamento.
Parma, Parma,
Per l’Università di Parma Per la Società Spin off.................
Il Rettore o suo delegato Il rappresentante legale
(X.xx digitalmente) (X.xx digitalmente)
Per il Dipartimento ospitante
Il Direttore
(X.xx digitalmente)
Si approvano espressamente gli Artt. 2 e 4
Per la Società Spin off.................
Il rappresentante legale
(X.xx digitalmente)
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