ACCORDO AGGIUNTIVO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
ACCORDO AGGIUNTIVO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
(DRG n. 1037/2021 – Risorse straordinarie) Anno 2022
L’anno 2022, il giorno del mese di in Udine
TRA
L’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, di seguito Azienda - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02801610300, in persona del Direttore Generale nonché legale rap- presentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giun- ta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx,
E
La Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus” per la Struttura sanitaria “Polimedica Centro Pasteur” – di seguito Strut- tura - con sede operativa in Pradamano (UD) Xxx Xxxxxxxxxx, 00/0 e sede legale della società Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus in Udine (UD) Viale Trieste 89, C.F./P.I. 02122950302, in persona del legale rappresentante p.t.;
PREMESSO
1. che con DGR n. 1037 del 02/07/2021 avente ad oggetto “Ac- cordo triennale per il periodo 2021-2023, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accredi- tati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie da parte delle
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strutture private accreditate” l’Amministrazione regionale approva due distinti accordi contrattuali (di seguito Accordi regionali), uno per le Case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l’altro per le strutture private accredita- te eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;
2. che negli Accordi regionali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative delle strutture private accredi- tate:
a. individuano l’obiettivo ovvero il concorso degli erogatori privati accreditati nel perseguimento dell’obiettivo della limitazione della mo- bilità extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa, sia sul versante dell’offerta di ricovero sia sul versante dell’offerta di presta- zioni ambulatoriali;
b. espongono gli elementi critici risultanti dall’analisi svolta dall’Amministrazione regionale in merito alle branche specialistiche maggiormente interessate dal fenomeno della mobilità extraregionale, rilevando nel contempo che le stesse sono anche quelle che registra- no tempi di attesa non in linea con gli standard nazionali e concluden- do che “un corretto approccio alla riduzione delle liste d’attesa possa contribuire a ridurre il fenomeno della mobilità regionale”
c. precisano che le branche specialistiche alle quali è destinato il finanziamento della progettualità sono quelle di specialistica ambula- toriale individuate nella DGR 1763/2019 e quelle di ricovero le cui cri- ticità emergono dalle rilevazioni regionali, specificando, per le sole
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strutture ambulatoriali private accreditate, che le prestazioni ambulato- riali erogabili nell’ambito della progettualità sono:
1) Diagnostica per immagini limitatamente a RMN e TC;
2) Oculistica chirurgica (cataratta);
3) Riabilitazione post intervento;
d. danno disposizione alle Aziende del SSR e ai privati accreditati di definire negli accordi aziendali le prestazioni connesse alla proget- tualità e al loro rendiconto al fine avere gli elementi conoscitivi per la relativa valutazione d’impatto;
e. si impegnano ad attivare tavoli di confronto per un’analisi con- giunta della reportistica prodotta dalle Aziende sanitarie e ARCS ai fini della valutazione dell’efficacia della progettualità e del permanere del- le condizioni necessarie alla sua prosecuzione e al suo finanziamento;
f. attribuiscono alla Regione – sulla base dei dati oggettivi rilevati e previo confronto con gli erogatori privati accreditati – la facoltà di adottare le azioni necessarie a rimodulare, limitare o sospendere la progettualità e il relativo finanziamento;
3. che in data 31/03/2022 - prot. n. 53761-P/GEN/ASUFC - è sta- to sottoscritto l’Accordo annuale 2022, in attuazione a quanto previsto dagli Accordi regionali approvati con DGR 1037/2021 e come da schema tipo adottato con decreto n. 260/2022 dell’Azienda;
4. che, con DGR n. 321 dell’11/03/2022, ai sensi dell’articolo 50, della l.r. 22/2019, sono state approvate in via definitiva le “Linee an- nuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2022”
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le quali prevedono per l’annualità 2022 specifiche e aggiuntive risorse finanziarie destinate a facilitare “due specifiche linee di attività finaliz- zate - cd. “sovraziendali”-, distinte per attività di ricovero e per l’attività ambulatoriale, da utilizzarsi per l’acquisto di prestazioni da Strutture private accreditate all’interno di accordi contrattuali stipulati in attua- zione della DGR n. 1037/2021 allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di fuga extraregionale” secondo gli indi- xxxxx e le direttive del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Re- gione autonoma Friuli Venezia Giulia;
5. che con decreto n. 580 del 19/05/2022 l’Azienda ha adottato lo schema tipo di Accordo aggiuntivo 2022 con le Case di cura e Struttu- re ambulatoriali private accreditate.
RICHIAMATO in quanto compatibile il contenuto e le specifiche clau- sole contrattuali presenti nell’Accordo annuale 2022.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente Accordo aggiuntivo 2022, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG sulla base delle disposizioni contenute nell’apposito paragrafo rubricato “Proget- tualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” dell’Accordo triennale 2021-2023 approvato con DGR 1037/2021 e per l’utilizzo del finanziamento finalizzato (DGR 321/2022 Linee per la gestione 2022 – Linee Sovraziendali n. 48 e 49).
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Articolo 1
Finalità dell’Accordo
1. In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogato- re privato negli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo è fi- nalizzato alla riduzione, con particolare riguardo ad alcune individuate branche specialistiche in base alle prestazioni analiticamente declina- te al successivo art. 3, dei tempi di attesa e della conseguente mobili- tà extraregionale (fuga) degli utenti residenti in FVG. Detta finalità vie- ne realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di spe- cialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al suc- cessivo art. 2.
Articolo 2
Oggetto dell’Accordo
1. La Struttura si impegna ad erogare, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cit- tadini regionali, a prescindere dall’Azienda di residenza degli stessi ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3.
2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento della pro- gettualità sono quelle di ricovero le cui criticità emergono dalle rileva- zioni regionali e di specialistica ambulatoriale individuate nella DGR 1763/2019 e, nell’ambito di queste, in particolare, le prestazioni ambu- latoriali erogabili sono:
a. Riabilitazione post intervento ortopedico.
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3. La Struttura si impegna a realizzare le prestazioni individuate e
a programmare la propria attività in modo da garantire | la continuità | |
nell’erogazione delle prestazioni. Per le prestazioni di | riabilitazione | |
post operatoria la Struttura si impegna a rispettare i | criteri definiti | |
dall’Azienda. | ||
Articolo 3 | ||
Risorse assegnate | ||
1. Le risorse assegnate alla Struttura per l’erogazion | e delle pre- | |
stazioni oggetto del presente Accordo aggiuntivo sono sp | ecificate nel- | |
la sotto riportata tabella: | ||
Tipologie di prestazioni | Anno 2022 | |
Riabilitazione post-intervento ortopedico: codice 93.11.2 “Rieducazione motoria individuale in mo- tuleso grave, semplice” codice 93.11.4 “Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice” codice 93.22 “Training deambulatori e del passo” | 20.000 € | |
2. La Struttura applica le tariffe del Nomenclatore ta | riffario regio- | |
nale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/20 | 18 e succes- | |
sive modifiche ed integrazioni, al netto del ticket. | ||
Articolo 4 | ||
Rendicontazione delle prestazioni | ||
1. In conformità all’Accordo regionale, le prestazioni di | cui all’art. 3 | |
sono oggetto di apposita separata e analitica rendiconta | zione rispetto | |
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all’utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle risorse individuate al medesimo art. 3.
2. La Struttura s’impegna a fornire all’Azienda apposita rendiconta- zione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 3.
3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda prov- vede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo aggiuntivo.
4. Al fine di monitorare l’andamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva della mobilità passiva extraregiona- le e dei tempi di attesa, di cui ai commi precedenti, l’Azienda, in rac- cordo con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e ARCS, definirà strumenti e metodi di verifica.
5. L’Azienda partecipa ai tavoli di confronto di cui all’Accordo regio- nale per ogni aspetto di competenza, al fine di contribuire alla valuta- zione dell’efficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo. Qualora sulla base dei dati oggettivi rilevati, come previsto nell’Accordo regionale, emerga una parziale o totale inefficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo, avendo partico- lare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva dei tempi di attesa e della connessa mobilità passiva ex- traregionale, la Regione, previo confronto con gli erogatori privati ac- creditati, potrà adottare le necessarie azioni e determinazioni volte a rimodulare, limitare e/o sospendere la medesima progettualità ed il re- lativo finanziamento.
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Articolo 5
Liquidazione del corrispettivo
1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti presta- zioni e, precisamente:
a. quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG;
b. quelle non ricomprese nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3;
c. quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3, superano per valore economico le risorse attribuite;
d. quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. 4.
2. L’attività oggetto del presente Accordo aggiuntivo deve essere oggetto di fatturazione separata con chiara evidenza della residenza dell’utente. La fattura deve riportare la seguente causale: “Progettuali- tà recupero fuga extraregionale 2022”.
3. Le fatture sono liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.
Articolo 6
Decorrenza e durata
1. Il presente Accordo aggiuntivo ha durata annuale e concerne il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022, producendo i suoi effetti anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.
2. La validità del presente Accordo aggiuntivo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della
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Struttura.
3. Il presente Accordo aggiuntivo è trasmesso in copia digitale alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.
Articolo 7
Modifiche contrattuali e condizione risolutiva
1. Ai sensi di quanto disposto dagli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo può essere modificato o risolversi nel caso in cui l’Amministrazione regionale si pronunci in merito alla parziale o totale inefficacia della progettualità finalizzata alla limitazione della mobilità extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conse- guente rimodulazione, limitazione o sospensione del relativo finan- ziamento.
2. Restano fermi gli effetti prodotti in merito alle prestazioni già eseguite.
3. Le clausole del presente Accordo aggiuntivo possono essere modificate, altresì, per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale nonché per effetto di eventuali specifici provvedimenti o indirizzi regionali aventi ad oggetto gli Accordi regio- nali.
Articolo 8
Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato in maniera specifica dal presente Ac- cordo aggiuntivo si applicano in quanto compatibili le clausole contrat- tuali contenute nell’Accordo annuale 2022.
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Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Il Direttore Generale | Per la Struttura Il legale rappresentante p.t. |
Le parti, letti e condivisi, accettan | o espressamente i contenuti dell’art. |
7. | |
Per l’Azienda Sanitaria | Per la Struttura |
Universitaria Friuli Centrale | Il legale rappresentante p.t. |
Il Direttore Generale | Documento |
firmato da: DE LOTTO XXXXXX 01.06.2022 | |
13:27:41 UTC | |
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