Contract
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA “XXX XXXXXXXXX XXXXXX”
FRA
il Comune di Carpineti, rappresentato dal Segretario Comunale Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di Responsabile del Settore Sicurezza Sociale Scuola Cultura Sport e Tempo Libero;
E
--------------, Società cooperativa sociale, codice fiscale e partita X.XX -----------------, con sede in Via ------------------
--- a---------------, rappresentata da ---------------nato a --------------il --/---/------ e residente a -------------in via
---------------n. --/-, di seguito denominata anche "Cooperativa";
premesso
- Che la L. 381/91 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 12/14 e successive modifiche ed integrazioni riconoscono alle Cooperative Sociali un ruolo importante come soggetti in grado di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx riconosce le stesse cooperative sociali come soggetti in grado, tra l’altro, di sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
- che la L. 381/91 affida alle cooperative sociali di tipo b) il compito di inserire al lavoro persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse;
- che l'ente pubblico può in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, concedere direttamente, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 alla cooperativa sociale la
fornitura di servizi descritti nel successivo art. 1;
- che il Comune di Carpineti riconoscendo il valore sociale delle suddette cooperative, intende affidare alla cooperativa sociale la fornitura di servizi descritti nel successivo art. 1 allo scopo di favorire
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91, e di persone in situazione di disagio sociale;
- che cooperativa sociale è regolarmente iscritta all'albo delle cooperative sociali della regione
Xxxxxx Xxxxxxx con decreto n. 889 del 21/09/1994;
- che cooperativa sociale ----------------opera nel pieno rispetto dei parametri previsti dall'art. 4 comma 2 della L. 381/91 e si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art.4 della Legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione;
VISTA la X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 xxxxxxx "Xxxxx per la promozione e lo sviluppo per la cooperazione sociale. Abrogazione della L.R. 4/02/1994 n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo per la cooperazione sociale. Attuazione della L. 8/11/1991 n. 381";
VISTA la delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016 ad oggetto: "Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle Cooperative Sociali";
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 969/2016 ad oggetto: "Adozione delle linee guida regionale sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale";
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. del con la quale veniva disposto l'affidamento alla cooperativa --------------per la gestione del servizio bibliotecario per il periodo ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 - OGGETTO
L’ oggetto dell’appalto consiste nel servizio di gestione della biblioteca comunale.
Nell’ambito della gestione del servizio sono previste anche attività di ludoteca e di informazioni turistiche.
CPV 92500000-6 classe merceologica “servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali”.
ART.2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio verrà espletato con le modalità previste nel capitolato allegato.
ART.3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
l Comune di CARPINETI concede alla Cooperativa l'uso dei locali e delle attrezzature della Biblioteca comunale,
se e nella misura in cui risulti necessario per il servizio affidato con la presente convenzione nonché compatibile con quest'ultima e con le attività della Biblioteca comunale.
ART.4 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
Il personale dipendente della Cooperativa addetto al Servizio oggetto della presente convenzione, dovrà tenere nell'espletamento delle proprie mansioni un comportamento serio, corretto e dignitoso.
In caso di violazione delle citate norme comportamentali, il Comune di Carpineti contesterà alla Cooperativa ogni
singola mancanza, esigendo la tutela e il . rispetto della propria immagine mediante l'adozione di atti o provvedimenti che possano porre termine al problema verificatosi.
ART.5 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO E TUTELA DEI LAVORATORI
La cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nell'art. 2 tramite la propria organizzazione aziendale secondo quanto previsto nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
Si impegna inoltre a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate elo in situazioni di disagio sociale attraverso contratti o accordi previsti dalle norme di legge o tirocini.
A tutti i lavoratori la cooperativa dovrà applicare il contratto di lavoro di settore CCNL Cooperative Sociali e gli accordi locali integrativi dello stesso vigenti nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio. La cooperativa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
La cooperativa si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante il contratto in materia di assunzione della mano d'opera in genere La cooperativa si impegna ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91, per prestazioni complementari;
Con il personale della Cooperativa, il Comune di CARPINETI non instaura alcun vincolo di dipendenza.
ART.6 - DURATA
La durata della convenzione è stabilita a decorrere dal --------------fino al ;
AI termine del periodo di validità della convenzione le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.
La Convenzione può essere revocata o modificata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Dell'eventuale revoca dovrà essere data comunicazione scritta alla Cooperativa con 3 mesi di anticipo, o più breve periodo, qualora lo richiedano tali motivi.
ART.7 - CONFORMITÀ DEL SERVIZIO
Il Comune di Carpineti si riserva, durante la validità contrattuale, di verificare la rispondenza e/o la qualità del Servizio. Qualora il Comune di CARPINETI constati la non rispondenza delle prestazioni fornite, ha facoltà di chiedere l'adempimento preciso delle prestazioni senza oneri aggiuntivi.
Inoltre il Comune di CARPINETI nomina quale suo referente il Responsabile del Servizio V, cui la cooperativa si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.
Il Comune di CARPINETI ha inoltre la facoltà di eseguire verifiche periodiche sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.
La Cooperativa redige e trasmette al Comune di CARPINETI una relazione finale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.
ART.8 - PAGAMENTI
Il corrispettivo per il Servizio oggetto della presente convenzione è € ---------------IVA esente pari ad Euro
-----------mensili per il periodo dal-------------al-----------e pari ad Euro --.
Il corrispettivo per il Servizio effettuato sarà erogato mensilmente a seguito di presentazione di regolari fatture previa verifica del regolare svolgimento delle prestazioni previste dalla presente convenzione per il periodo di riferimento e accertamento della regolarità contributiva.
ART.9 - RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Il Comune di CARPINETI favorisce e concorda con la cooperativa iniziative di riqualificazione e aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.
ART.10 - VARIAZIONI
Ogni eventuale variazione alla presente convenzione dovrà essere concordata fra le parti in forma scritta.
ART.11 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Cooperativa.
ART.12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto divieto di subappaltare il Servizio senza previa autorizzazione da parte del Comune di CARPINETI.
ART.13 -INADEMPIENZE
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:
• per inosservanza della vigente normativa;
• a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione. Qualora per cause di forza maggiore la Cooperativa non sia in grado, per un periodo di breve durata, di garantire il servizio, il Comune autorizza sin d'ora la Cooperativa a garantire il servizio attraverso altri in
possesso dei requisiti utili alla somministrazione. In caso contrario sarà il Comune stesso a provvedere all'espletamento del servizio trovando la soluzione più adeguata. La Cooperativa in tal caso risponderà degli oneri relativi.
ART.14 - PENALI
Qualora si verificassero da parte della Cooperativa, inadempimenti e/o ritardi rispetto agli obblighi assunti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale di € per ogni inadempimento, fatti comunque salvi
il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto. Il Comune si riserva di far eseguire a spese della Cooperativa le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio.
ART. 15 - RESPONSABILITA'
Poiché la Cooperativa assume ogni responsabilità per infortunio o danni procurati a cose o persone nello svolgimento del Servizio e delle relative prestazioni oggetto della presente convenzione, resta ad esclusivo carico della stessa qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di CARPINETI. A tale proposito la Cooperativa, pertanto, dichiara di essere in possesso di apposita polizza assicurativa con massimale minimo di € da presentarsi alla sottoscrizione della presente convenzione.
ART. 16 -TRATTAMENTO DEI DATI
Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy la Cooperativa sociale …………………….
unitamente all'affidamento del servizio è nominata, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016., Responsabile del Trattamento dei dati di qualsiasi natura per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del presente contratto.
In qualità di responsabile del trattamento dei dati, l'impresa aggiudicata ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente ed in particolare quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e successive modificazioni.
ART. 17 - PRIVACY
In relazione alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, I dati personali della Cooperativa Sociale
……………………….saranno conservati nelle bacheche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per finalità istituzionali, per il
quale si assicura il rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, della dignità personale e delle riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distribuzione ed accessi non autorizzati
ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORME DI CONDOTTA
La Cooperativa è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della risoluzione della convenzione.
La Cooperativa dovrà attenersi per tutta la durata della convenzione, agli obblighi di condotta per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente nonché dai precetti ex DPR 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare.
La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione della convenzione. ART. 19 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione la Cooperativa Sociale è
tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti contraenti è competente il Foro di Reggio Emilia. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
CARPINETI _
Per la Cooperativa --------- Per il Comune di Carpineti
" Presidente Il Responsabile del Servizio
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx