Contract
Condizioni generali di assicurazione della AWP P&C S.A., filiale olandese, della polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec
di seguito AWP Avvertenza:
Tutte le denunce e dichiarazioni dirette all‘assicuratore (p. es. denunce
di danno) devono essere rivolte esclusivamente alla simplesurance GmbH tramite il portale web xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Per informazioni rivolgersi al servizio assistenza clienti di simplesurance: telefono: 800 / 189 681 (gratis)
Assicuratore:
AWP P&C S.A., filiale olandese
Registrata presso la competente autorità dei Mercati Finanziari dei Paesi Bassi (AFM), con numero 12000535, con numero di cedola giuridica 33094603 con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 XX Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxx e iscritta al registro delle Imprese Assi- curative con il n. II.01061
Intermediario:
simplesurance GmbH, Xx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx
Registro delle imprese:
Pretura di Xxxxxx-Xxxxxxxxxxxxxx XXX 000000 X Codice fiscale: 37/104/45657
P.IVA: DE283131437
simplesurance GmbH è iscritta nel registro degli intermediari in qualità di agente assicurativo con l‘autorizzazione ai sensi del § 34 d comma 1 del GewO (regolamento in materia di professioni e me- stieri) con il numero di registrazione: D-KE16-N09NS-41. L‘iscrizione al registro degli intermediari può essere verificata presso il segu- ente organismo: L‘autorità di vigilanza competente per l‘attività della simplesurance GmbH in qualità di intermediario assicurativo è la Camera tedesca per l‘Industria e il Commercio (DIHK) e.V., Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, telefono: 0000 000 00 00 (20 cent/ min da rete fissa tedesca, prezzo da cellulare max. 60 cent/min), sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx. L‘autorizzazione è stata conferita dalla Camera per l‘Industria e il Commercio di Berlino, Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Simplesurance GmbH è iscritta nell‘Elenco degli Intermediari dell‘Unione Europea con il numero UE00009551 tenuto dall‘IVASS ed è autorizzata a svolgere l‘attività di intermediazione assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
L’intermediario è autorizzato a ricevere denunce, dichiarazioni di volontà e pagamenti dell‘assicurato ed è tenuto a inoltrarli immedi- atamente all‘assicuratore.
Dal punto di vista legale, il recapito presso ’l‘Intermediario ha pari valore rispetto al recapito presso l‘assicuratore.
Persona assicurata / Assicurato:
Il cliente per la cui apparecchiatura elettronica è stato emesso un certificato valido di assicurazione.
Condizioni generali di assicurazione della polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec
AVB FRS B2C 16
§1 Quali apparecchiature sono assicurate?
Chi è la persona assicurata?
1. La persona assicurata con la polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec può assicurare i veicoli, fino a un massimo di 3 mesi dalla data di acquisto, siano essi nuovi o usati (incl. le parti collegate in modo fisso al veicolo) che al momento della conclusione del contratto assicurativo non sono danneggiati:
a) biciclette;
b) pedelecs: si tratta di veicoli a due ruote con assistenza elettro- nica alla pedalata che non devono essere immatricolati
2. Un veicolo si considera usato qualora non sia stato assicurato entro 14 giorni dalla data di acquisto a nuovo. Se la polizza di assistenza Cliccasicuro è sottoscritta per veicoli usati (con età non superiore a 3 mesi) la copertura assicurativa ha inizio allo scadere di un tempo di attesa, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa:
Età del veicolo al momento della sottoscrizione della polizza dal suo
acqusito da parte del primo proprietario Tempo di attesa
oltre 14 giorni 1 mese
oltre 1 mese 2 mesi
oltre 2 mesi 3 mesi
a massimo 3 mesi 4 mesi
3. Non sono assicurate tutte le parti che non sono collegate in modo fisso al veicolo così come accessori aggiuntivi successivamente acquistati, quali sedili per bambini, dispositivi GPS, tachimetri, cestelli per bici, borse, rimorchi, dispositivi di illuminazione che si possono attaccare, utensili di tutti i tipi, veicoli forniti già difettosi ed e-bike, che non rientrano nella definizione di pedelec poiché funzionano a comando anche senza assistenza alla pedalata e/o devono essere immatricolate.
4. Viene assicurato l‘interesse della persona assicurata. Se la persona assicurata non è il proprietario, viene assicurato anche l‘interesse del proprietario. Sono fatte salve le disposizioni relative ai danni assicurati e ai pericoli. La persona assicurata è il proprietario del certificato di assicurazione. La polizza di assistenza per biciclette e pedelec è trasmissibile ad un‘altra persona assicurata solamente da simplesurance GmbH.
5. Unico responsabile della correttezza dei dati stampati di identifi- cazione relativi al veicolo (p. es. il numero di telaio) è la persona assicurata. Questi deve controllarli immediatamente dopo la ricezione del certificato assicurativo e indicare subito eventuali imprecisioni via e-mail a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Se non esegue quanto sopra specificato e i dati di identificazione del veicolo non concordano con quelli stampati nel certificato, la copertura assicurativa non sussiste.
6. Alla polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec si applicano esclusivamente le condizioni di assicurazione qua regolamentate.
AVVERTENZA
§2 Pericoli e danni assicurati e non assicurati
1. L‘assicuratore (AWP) risarcisce, a seconda della tariffa scelta e indicata nel certificato di assicurazione, per danni o distruzioni del veicolo assicurato sopraggiunte in modo imprevedibile (danni materiali) e per perdite avvenute a seguito di fatto assicurato. Per i pedelec, inoltre, è offerta la possibilità di coprire l‘impianto elettronico e il motore contro i danni materiali.
Sono imprevisti i danni che né l‘assicurato né simplesurance GmbH o i suoi rappresentanti hanno potuto prevedere per tem- po né avrebbero potuto prevedere con la competenza necessaria all‘esercizio dell‘attività.
L‘assicurato potrà leggere gli eventi coperti nelle disposizioni rela- tive alla tariffa scelta ai sensi della seguente panoramica generale Xxxxxxx di assistenza per biciclette:
a) Polizza Classic per biciclette
La copertura assicurativa sussiste in caso di
• perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;
• danni a seguito di vandalismo.
b) Polizza Plus per biciclette
La copertura assicurativa sussiste in caso di
• perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;
• danni a seguito di vandalismo, da caduta e incidente, errato utilizzo ed usura (non di freni e pneumatici).
Polizza di assistenza per pedelec:
a) Polizza Classic per pedelec
La copertura assicurativa sussiste in caso di
• perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;
• danni a seguito di vandalismo.
b) Polizza Plus per pedelec
La copertura assicurativa sussiste in caso di
• perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;
• danni al veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di vanda- lismo;
• danni al motore o all‘impianto elettronico a seguito di
- danni causati da liquidi;
- errato utilizzo;
- cortocircuito / sovratensione;
- usura;
- errori di materiali, di produzione e di costruzione allasca- denza del periodo di garanzia di legge di 24 mesi.
• L‘assunzione dei costi per la sostituzione della batteria ha luogo quando essa è in grado di fornire solamente ancora il 50 % o meno delle capacità indicate dal produttore.
c) Polizza Premium per pedelec
La copertura assicurativa sussiste in caso di
• perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto,
furto con scasso o rapina;
• danni a seguito di vandalismo, da caduta e incidente, errato utilizzo ed usura (non di freni e pneumatici);
• danni al motore o all‘impianto elettronico a seguito di
- danni causati da liquidi;
- errato utilizzo;
- cortocircuito / sovratensione;
- usura;
- errori di materiali, di produzione e di costruzione alla scadenza del periodo di garanzia di legge di 24 mesi.
• L‘assunzione dei costi per la sostituzione della batteria ha luogo quando essa è in grado di fornire solamente ancora il 50 % o meno delle capacità indicate dal produttore.
2. Limitazioni della copertura assicurativa
a) Nel caso in cui la persona assicurata determini l‘evento assicu- rativo con colpa grave, AWP ha il diritto di ridurre la prestazio- ne in rapporto corrispondente alla gravità della colpa.
b) Se il veicolo assicurato è perduto a seguito di furto, la copertu- ra assicurativa sussiste solamente se lo stesso era stato legato con un lucchetto autorizzato ad un oggetto fisso, come ad esempio al palo di un lampione. Per autorizzati si intendono lucchetti a prova di spray freddo (i lucchetti approvati dalla VdS di classe A+ o B+, quali ad es. ABUS dalla classe di protezi- one 6, TRELOCK dalla classe di protezione 3 soddisfano questa necessità). Per i veicoli aventi un prezzo di vendita fino a € 1.000,00 si considerano autorizzati, diversamente da quanto scritto sopra, anche i lucchetti aventi un prezzo minimo di vendita pari a € 19,50.
ESCLUSIONI
3. L‘assicuratore non garantisce, senza tenere conto di cause con- correnti per
a) danni che subentrano nel periodo di validità della garanzia del produttore per quanto sia dimostrato che il produttore deve intervenire in caso di danno;
b) danni dovuti a sottrazione, smarrimento, dimenticanza e per- dita;
c) spese per danni per i quali deve rispondere il produttore o il commerciante nell‘ambito della garanzia di legge;
d) prestazioni eseguite al fine di eliminare difetti estetici (in particolare graffi, scalfitture, abrasioni, ammaccature, danni a vernice o a dotazioni decorative ecc.) che non pregiudicano il funzionamento del veicolo;
e) danni per i quali debba rispondere un terzo in qualità di pro- duttore o di commerciante ovvero di esercizio specializzato in riparazioni;
f) difetti di serie e azioni di richiamo da parte del produttore;
g) danni dovuti a eventi bellici o analoghi a conflitti civili, sub- bugli, agitazioni intestine, atti di violenza a sfondo politico, attentati o atti terroristici, scioperi, barricate o agitazioni di lavoratori, atti di esproprio o simili, confisca, evizione, dispo- sizione o altri interventi di forza maggiore nonché catastrofi naturali elementari o causati da energia nucleare;
h) danni dovuti a installazioni non effettuate a regola d‘arte, ri- parazioni/interventi impropri effettuati da terzi non autoriz- zati dall‘assicuratore, uso o pulizia del veicolo impropri, diversi dagli scopi previsti o inconsueti e in particolare non conformi alle indicazioni del produttore;
i) usura di pneumatici e pastiglie dei freni,
j) danni per i quali debba rispondere un terzo in base a disposi- zioni di assicurazione o garanzia oppure di altre disposizioni di legge o contrattuali, tranne qualora si tratti di danni provocati da atti di sabotaggio e vandalismo;
k) danni provocati da azioni dolose o negligenze dell‘assicurato o di un utente autorizzato del veicolo;
l) danni conseguenti materiali e patrimoniali, diretti o indiretti;
m) prestazioni di assistenza, calibrazione o pulizia che si rendano necessarie;
n) furto, quando il veicolo non era stato opportunamente protet- to per evitarlo;
o) danni alla batteria nel caso in cui essa non sia stata caricata in modo conforme alle informazioni nelle istruzioni per l‘uso del produttore;
p) danni già esistenti al momento della conclusione della polizza;
q) danni che insorgono in occasione della partecipazione a gare competitive o degli allenamenti a ciò relativi.
4. Qualora sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero- embarghi dell‘Unione Europea direttamente applicabili alle parti contrattuali ostino alla tutela assicurativa, questa non sussiste. Ciò si applica anche per sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero embarghi che sono emanati dagli Stati Uniti d‘America, nella misura in cui ad essi non sono contrarie dispo- sizioni di legge europee o tedesche. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni contrattuali.
simplesurance GmbH | Xx Xxxxxxxx 00 x 00000 Xxxxxxx x Xxxxxxxx | Tel: x00-(0)00 000 000 000 | xxxx@xxxxxxxxxxxxx-xxxxx.xxx | xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxxxx.xxx Tribunale distrettuale di Berlino-Charlottenburg: HRB 142163 B | Amministratori: Xxxxx von Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
§3 Prestazioni assicurate
1. Prestazione assicurativa in caso di possibili riparazioni: L‘assicuratore, in caso di evento assicurato, risarcisce tutti i costi necessari per il ripristino del veicolo danneggiato (inclusi costi per materiale, lavoro e trasporto). Per la constatazione del danno l‘assicurato dovrà presentare un preventivo di spesa per le riparazi- oni. L‘assicurato, in questo caso, avrà il diritto di trovare un‘officina di riparazioni a propria scelta. La società, ovvero il nostro incaricato, ha tuttavia la possibilità, nel caso singolo, di indirizzare l‘assicurato in un‘officina specializzata di sua fiducia. Ciò potrà accadere, in particolare, quando l‘officina di riparazioni scelta dall‘assicurato è priva del sigillo di qualità „Meisterbetrieb“.
I costi per la predisposizione di un preventivo per le riparazioni saranno a nostro carico.
Nei confronti dell‘assicuratore non sussistono altri diritti. I maggiori costi che insorgono a seguito di modificazioni o miglioramenti costruttivi al momento della riparazione su richiesta della persona assicurata sono a carico di quest‘ultima.
2. Prestazione assicurativa in caso di danno totale e di perdita: qualora i costi di riparazione superino il valore corrente del veicolo assicura- to al momento in cui si verifica il danno ovvero se questo è andato perduto a seguito di un evento assicurato, l‘assicurato ottiene a discrezione dell‘assicuratore un veicolo sostitutivo (eventualmente) usato ovvero il valore corrispondente in qualità di risarcimento; la prestazione assicurativa è limitata al valore corrente. In caso di danno, l‘assicurato non ha alcun diritto al risarcimento in denaro.
3. Il veicolo guasto, in caso di danno totale, diviene proprietà dell‘assicuratore.
4. La prestazione assicurativa per evento dannoso è, in ogni caso, limitata al valore corrente del veicolo al momento del xxxxx.Xx valore corrente si calcola in base ai seguenti scaglioni di valore corrente (il valore di acquisto è il prezzo d‘acquisto del veicolo assicurato incl. IVA):
Età del veicolo assicurato al momento del danno dal suo acquisto
da parte del primo proprietario Valore corrente
fino a 12 mesi 90 %
da 12 a 24 mesi 80 %
da 24 a 39 mesi 70 %
5. La prestazione assicurativa, in caso di contratto di leasing, è limitata al valore di riscatto del veicolo ed è tuttavia al massimo pari al valore corrente.
Nel caso in cui il prezzo di acquisto dell‘apparecchio sostitutivo superi il valore corrente dell‘apparecchio da sostituire e l‘assicurato si decida per l‘apparecchio sostitutivo, lo stesso dovrà versare la differenza di valore. Il valore della differenza da pagare a carico dell‘assicurato si origina dalla differenza tra il prezzo di acquisto del nuovo apparecchio e il valore corrente dell‘apparecchio distrutto.
6. L‘assicurato è il responsabile assoluto, al momento dell‘invio dell‘apparecchio per la riparazione, della precedente messa in sicurezza dei propri dati.
§4 Come si deve comportare l‘assicurato al momento della conclusione del contratto o durante la sua durata e cosa deve assolutamente fare in caso di evento dannoso (obblighi)? Quali sono le conseguenze delle violazioni degli obblighi?
1. Die L‘assicurato deve fornire tutte le informazioni importanti per la conclusione del contratto assicurativo che sono espressamente richieste in modo completo e conforme alla verità.
2. L‘assicurato, nel periodo di validità dell‘assicurazione, dovrà man- tenere il veicolo assicurato pronto per l‘uso e in condizioni normali e rispettare tutti i doveri di diligenza per escludere o quanto meno ridurre il pericolo di danni o perdite.
3. La persona assicurata è obbligata a comunicare online alla società di assicurazione l‘accadimento di un evento assicurativo imme- diatamente, al più tardi entro 7 giorni da quando ne è venuta a conoscenza.
4. In caso di danni o distruzione la persona assicurata è obbliga- ta a custodire il veicolo ed, eventualmente, a mostrarlo per un controllo. La persona assicurata è inoltre obbligata a trasmettere all‘assicuratore le foto dei danni subiti dal veicolo. La persona assicurata è obbligata, a seguito di richiesta da parte dei nostri incaricati, a presentare un preventivo di spesa per la riparazione del danno. L‘assicurato, in questo caso, avrà il diritto di trovare un‘officina di riparazioni a propria scelta. La società, ovvero il nostro incaricato, ha tuttavia la possibilità, nel caso singolo, di indirizzare l‘assicurato in un‘officina specializzata di sua fiducia. Ciò potrà accadere, in particolare, quando l‘officina di riparazioni scelta dall‘assicurato è priva del sigillo di qualità „Meisterbetrieb“. Una volta effettuate le riparazioni la relativa fattura deve essere presentata.
5. In caso di contratto di leasing per il veicolo deve essere messa a disposizione della società, al verificarsi di un evento assicurativo, la conferma di accettazione del bene in leasing.
6. La persona assicurata, se il veicolo è assicurato, deve comunicare
online i danni causati da furto, furto con xxxxxx, rapina o sac- cheggio, vandalismo e sabotaggio immediatamente dopo avere constatato l‘evento e presentare subito denuncia al posto di polizia competente. In tale occasione nella denuncia devono essere fornite informazioni dettagliate in merito al veicolo perduto, distrutto o danneggiato e devono essere comunicati alla polizia il numero del telaio così come l‘esistenza di assicurazioni quali quella per la bicicletta e le suppellettili domestiche. Una copia della denuncia alla polizia dovrà essere inviata a noi o al nostro incaricato.
7. In caso di perdita del veicolo assicurato la persona assicurata deve farci pervenire la fattura d‘acquisto del lucchetto della bicie, qualora non si trattasse di un lucchetto a combinazione, le chiavi originali dello stesso (se disponibili).
8. L‘assicurato deve impegnarsi affinché ogni danno sia limitato per quanto possibile ed aiutare la nostra società e il nostro incaricato nella determinazione e regolazione del danno, predisporre relazioni su danni complete e veritiere e comunicarci tutte le circostanze che sono collegate con l‘evento assicurato (su richiesta in forma di testo). I documenti richiesti devono essere immediatamente inoltrati. Nel caso in cui si originassero dei costi a causa di infor- mazioni false o non veritiere, che in caso di informazioni vere non sarebbero insorti, AWP si riserva il diritto di richiederli.
9. Se l‘assicurato viola dolosamente uno degli obblighi indicati dal
n. 1 al n. 8, l‘assicuratore è esonerato dall‘obbligo di effettuare la prestazione.
In caso di violazione con colpa grave degli obblighi l‘assicuratore ha il diritto di ridurre la prestazione in rapporto corrispondente alla gravità della colpa. L‘assicurato dovrà provare l‘assenza di colpa grave.
Ad esclusione del caso di violazione dolosa degli obblighi l‘assicuratore è comunque tenuto a fornire la prestazione nella misura in cui la persona assicurata dimostri che la violazione dell‘obbligo non è stata causa del verificarsi o della constatazi- one dell‘evento assicurato, né della constatazione o dell‘entità dell‘obbligo di prestazione dell‘assicuratore.
Se l‘assicurato, a seguito del verificarsi dell‘evento assicurativo, viola gli obblighi di informazione o chiarimento esistenti, l‘assicuratore sarà completamente o parzialmente esonerato dalla prestazione qualora egli o suoi incaricati avranno richiamato con apposita comunicazione scritta l‘attenzione dell‘assicurato su questa regola.
§5 Esigibilità; conseguenze del pagamento ritardato o del mancato pagament
1. Il premio unico è immediatamente esigibile e viene prelevato da simplesurance GmbH per conto di AWP. Il premio assicurativo comprende l‘imposta di legge sui contratti di assicurativi. Base del premio assicurativo è il prezzo dell‘apparecchio (prezzo d‘acquisto non sovvenzionato). Conseguenze del ritardato o mancato paga- mento del premio unico:
• Qualora il primo o unico premio non sia corrisposto in modo puntuale, simplesurance GmbHè autorizzata , per conto di AWP, fino a quando il pagamento non è effettuato, a comunicare il recesso dal contratto salvo il caso in cui la responsabilità del mancato pagamento non sia da attribuire all‘assicurato.
• Se il primo od unico premio non è stato pagato al momento dell‘evento assicurativo, AWP non è obbligata ad eseguire la prestazione, salvo il caso in cui la responsabilità del mancato pagamento non sia da attribuire al contraente.
2. Conseguenze del ritardato o mancato pagamento dei premi suc- cessivi:
Se l‘assicurato non paga il premio successivo, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901 c.c.AWP solleciterà il pagamento fissando in forma scritta un termine di pagamento di almeno due settimane., ai sensi dell’art. 1454 c.c, decorso il quale, in assenza di pagamento, il contratto si intenderà risolto di diritto. .Nel caso in cui, alla scadenza di questo termine, si verificasse un danno e l‘assicurato sia ancora in ritardo nel pagamento del premio successivo, AWP è esonerata dall‘obbligo della prestazione. Se il pagamento viene effettuato entro la scadenza intimatacontratto rimarrà operante . Per gli eventi che si originano alla scadenza del termine di pagamento non sussiste tuttavia alcuna copertura.
§6 Inizio e fine dell‘assicurazione
1. Il contratto è posto in essere contestualmente all‘acquisto tramite il portale (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o di negozi online partner). La copertu- ra assicurativa ha inizio al momento indicato nella documentazione assicurativa trasmessa per e-mail da simplesurance GmbH se il premio assicurativo è stato pagato.
2. In caso di acquisto dell‘assicurazione oltre 14 giorni dalla data di acquisto del veicolo nuovo, la copertura assicurativa ha inizio solamente allo scadere di un tempo di attesa, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simplesurance GmbH. L‘assicurato potrà leggere il tempo di attesa nel § 1 n. 2 delle Condizioni di assicu- razione della polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec.
3. La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza della decorrenza selezionata senza recesso separato, salvo il caso
in cui già in precedenza si sia verificato l‘evento assicurativo di cui al § 3 n. 2 (danno totale o perdita). Il termine dell‘assicurazione è indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simplesurance GmbH.
4. È possibile prolungare la copertura assicurativa di un contratto esistente fino a una durata complessiva massima di 36 mesi at- tivandola per tempo entro la scadenza della copertura assicura- tiva originale. Prima della scadenza della copertura assicurativa, simplesurance GmbH informerà l‘assicurato per tempo in merito alla possibilità di un prolungamento.
5. La polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec termina anche nel caso di erogazione di un risarcimento ai sensi del § 3 n. 2 (in caso di danno totale o perdita).
6. Ciascun contraente può recedere dal rapporto di assicurazione in caso di evento assicurativo, per quanto il recesso è consentito solo entro un mese dalla conclusione delle trattative sul risarcimento. L‘assicuratore deve rispettare il termine di recesso di un mese. L‘assicurato non può recedere in un momento successivo rispetto alla conclusione del periodo assicurativo in corso. All‘assicuratore, in questi casi, spetta il premio proporzionale per il periodo della copertura assicurativa.
§7 Valore assicurato
La somma assicurata corrisponde al prezzo di acquisto non sov- ven-zionato (incl. IVA) dell‘apparecchio indicato nel certificato assicurativo. Se l‘assicuratore in fase di controllo della document- azione o dell‘apparecchio, per esempio. in caso di danno, accerta che l‘apparecchio assicurato è stato dichiarato al momento della conclusione del contratto con una somma assicurata errata, la sua classificazione sarà corretta con effetto retroattivo e sarà addebitato un importo di 10 euro. I premi, in questo caso, saranno adeguati con effetto retroattivo dall‘inizio del contratto.
Se, a seguito della verifica, si accerta che l‘apparecchio non possa essere assicurato tramite la Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia, il contratto sarà revocato con effetto retroattivo. I premi corrisposti fino a quel momento saranno restituiti.
§8 Strumenti di comunicazione
La comunicazione con simplesurance GmbH ha luogo esclusivamente per via elettronica, per e-mail o tramite il portale www.cliccasicuro. it. Il trasferimento dei dati per e-mail non criptata può comportare notevoli rischi per la sicurezza, come p. es. l‘esposizione di dati tramite accesso non autorizzato di terzi, perdita di dati, trasmissione di virus, errori di trasferimento, ecc. Il cliente è esclusivamente responsabile dell‘impeccabilità della propria casella di posta elettronica. In partico- lare la casella di posta elettronica deve essere sempre pronta a ricevere documenti con allegati del peso di 5 MB e le e-mail di simplesurance GmbH non devono essere bloccate dal filtro antispam.
§9 Restituzione, scambio, trasferimento o vendita della cosa assicurata
1. Qualora, nell‘ambito della garanzia di legge, l‘assicurato desideri annullare il contratto di compravendita del veicolo, la polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec può essere disdetta con restituzione della porzione di premio non usufruito (fa fede il recapito postale presso di noi o i nostri incaricati). In alternativa l‘assicurato può far richiedere, in accordo con simplesurance GmbH, la computazione del periodo di assicurazione non usufruito su un nuovo contratto di assicurazione.
2. Qualora nell‘ambito del termine di garanzia di legge il veicolo sia sostituito con un nuovo veicolo, la polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec è trasferita al nuovo apparecchio. Per il reclamo di una prestazione è necessario presentare anche le relative attestazioni (bolla di consegna, ricevuta di scambio, ecc).
3. Poiché la polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pe- delec è legata al veicolo, nell‘ambito della durata del contratto di assicurazione esso può essere trasmesso o venduto mantenendo la copertura assicurativa, a condizione che l‘acquirente accetti i diritti e gli obblighi legati alla polizza di assistenza Cliccasicuro e simplesurance GmbH sia informata per iscritto della sostituzione della persona assicurata. Il venditore e l‘acquirente rispondono in solido del premio per il periodo di assicurazione in corso al momento in cui subentra l‘acquirente.L‘acquirente è autorizzato a disdire il rapporto di assicurazione con effetto immediato entro un mese dall‘acquisto del veicolo assicurato. Il diritto di recesso, successivamente, si estingue.
§10 A cosa fare attenzione quando il veicolo assicurato viene ritrovato a seguito di furto o perdita (se assicurati)?
1. Obbligo di denuncia
Qualora venga identificato il luogo in cui si trova la cosa perduta, l‘assicurato è tenuto a informarne l‘assicuratore per iscritto im- mediatamente dopo averne preso conoscenza.
2. Qualora l‘assicurato recuperi il possesso del veicolo assicurato perduto dopo che gli è stato versato l‘intero risarcimento per il suo valore assicurato, egli è tenuto a restituire il risarcimento o a mettere a disposizione dell‘assicuratore il veicolo assicurato. L‘assicurato è tenuto a esercitare questo diritto discrezionale
simplesurance GmbH | Xx Xxxxxxxx 00 x 00000 Xxxxxxx x Xxxxxxxx | Tel: x00-(0)00 000 000 000 | xxxx@xxxxxxxxxxxxx-xxxxx.xxx | xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxxxx.xxx Tribunale distrettuale di Berlino-Charlottenburg: HRB 142163 B | Amministratori: Xxxxx von Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
entro due settimane dal ricevimento di una richiesta scritta da parte dell‘assicuratore; trascorso tale termine senza riscontro, il diritto discrezionale passa all‘assicuratore.
3. Cose danneggiate
Qualora i veicoli recuperati siano stati danneggiati, l‘assicurato ha facoltà di pretendere o mantenere il risarcimento previsto dalle condizioni contrattuali per l‘ammontare delle spese di riparazione anche se i veicoli rimangono a sua disposizione.
4. Equiparazione
L‘effettivo possesso di una cosa recuperata ha pari valore della possibilità, da parte dell‘assicurato, di recuperarne il possesso.
5. Trasferimento dei diritti
Se l‘assicurato mette a disposizione dell‘assicuratore il veicolo recuperato, egli è contestualmente tenuto a trasferirne il possesso, la proprietà e tutti gli altri diritti legati a tale veicolo.
§11 Validità territoriale dell‘assicurazione
L‘assicurazione è valida in tutta Europa.
§12 Normativa applicabile quando all‘assicurato spetta un diritto al risarcimento nei confronti di un terzo
1. I diritti al risarcimento nei confronti del terzo passano, in modo corrispondente alle norme di legge, ad AWP fino all‘importo to- tale del pagamento effettuato, nella misura in cui per la persona assicurata non emerge alcuno svantaggio.
2. L‘assicurato è obbligato, in questo contesto, a confermare per iscritto, su richiesta di AWP, il trasferimento del diritto.
3. Gli obblighi di prestazione derivanti da altri contratti assicurativi precedono il dovere di intervento di AWP.
§13 Particolari motivi di decadenza
1. Tutti i diritti derivanti dal presente contratto decadono allorché l‘assicurato fornisce spiegazioni o causi danni con dolo o a fini di frode. Se l‘inganno è stato constatato con sentenza penale passata in giudicato per frode o tentata frode, si intendono comprovati i presupposti di cui sopra.
2. Se l‘assicurato determina intenzionalmente l‘evento assicurativo, non sussiste alcuna copertura. Qualora l‘evento assicurativo sia
causato per colpa grave, AWP è autorizzata a ridurre la prestazione assicurativa. Tale riduzione varia in base alla gravità della colpa. Potrà, eventualmente, determinare la perdita completa del diritto.
§14 Modificazioni del contratto
Le modificazioni delle condizioni assicurative così come del certificato assicurativo necessitano la fondamentale conferma scritta di AWP o simplesurance GmbH. Non sussistono promesse orali o patti accessori di qualsiasi tipo e, in ogni caso, non sono validi.
§15 Diritto applicabile e foro competente
1. A questo contratto si applica il diritto italiano nella misura in cui a ciò non si contrappone il diritto internazionale.
2. Il foro competente è quello del consumatore.
simplesurance GmbH | Xx Xxxxxxxx 00 x 00000 Xxxxxxx x Xxxxxxxx | Tel: x00-(0)00 000 000 000 | xxxx@xxxxxxxxxxxxx-xxxxx.xxx | xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxxxx.xxx Tribunale distrettuale di Berlino-Charlottenburg: HRB 142163 B | Amministratori: Xxxxx von Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx