Contratto di assicurazione di tutela legale
TUTELA LEGALE SPA
Contratto di assicurazione di tutela legale
Protection Impresa
Convenzione ad adesione a favore delle imprese associate a
CONFINDUSTRIA VENEZIA – ROVIGO
Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Xxxx – Associazioni consumatori –
Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.
Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Xxxxx e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Assicurazione Tutela Legale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Società: Tutela Legale S.p.A. . - Italia – iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.
Prodotto: Protection Impresa
aggiornamento 05/2020
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Garanzia DIFESA PENALE
✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali per:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e dolosi;
Moduli opzionali e aggiuntivi:
Garanzia CIVILE EXTRACONTRATTUALE, Garanzia CIVILE CONTRATTUALE, CIRCOLAZIONE.
In abbinamento prossono essere selezionate le seguenti garanzie:
Garanzia SPECIAL PROTECTION
✓ L’assistenza finalizzata alla risoluzione bonaria delle controversie inerenti alla gestione dell’impresa;
✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali per:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e dolosi;
2. l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nelle leggi speciali (Sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/08, Sicurezza alimentare – D. Lgs.193/07, Tutela dell’ambiente – D. Lgs. 152/06, Privacy Reg. UE 2016/679, Responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/01, Riforma fiscale e tributaria – D.Lgs. 472/97);
3. La difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi.
Garanzia QUADRI E DIRIGENTI
✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera:
🗶 per i fatti dolosi dell’Assicurato;
🗶 per le controversie e i procedimenti relativi a beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza;
🗶 per le controversie conseguenti ad eventi catastrofali;
🗶 per le controversie di diritto pubblico;
🗶 per le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
🗶 per le controversie in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
🗶 per le controversie derivanti contratti o contratti
per:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e dolosi;
2. difesa dell’assicurato in sede civile da richieste di risarcimento danni da reponsabilità extracontrattuale avanzati da terzi.
Garanzia AMMINISTRATORI E SINDACI
✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali per:
1. la difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni avanzate da terzi, in caso di responsbilità verso la società e intentate dalla società stessa, dai soci e dai creditori
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e dolosi.
La compagnia rimborsa le spese fino a un importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).
Protection Impresa è un contratto di assicurazione di tutela legale che prevede il rimborso delle spese legali e peritali o la fornitura delle prestazioni di altra natura, che si rendono necessarie per la difesa degli interessi e dei diritti dell’assicurato in sede giudiziale o stragiudiziale. Il contratto opera per fatti inerenti all’attività dell’impresa, secondo i limiti di copertura definiti in polizza. Il contratto prevede una copertura base (Difesa Penale) a cui possono essere abbinate le opzioni Civile extracontrattuale, Civile contrattuale e Circolazione. La garanzia Special Protection può essere acquisita anche singolarmente, mentre le garanzie Amministratori e Sindaci e Dirigenti e Quadri riguardano specifici ambiti di copertura e devono essere acquisite singolarmente.
Dove vale la copertura?
V Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Che obblighi ho?
- Hai il dovere di pagare il premio previsto dal contratto;
- quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- hai il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato;
- in caso di sinistro sei tenuto ad avvisare per iscritto l’agenzia cui è assegnata la Polizza oppure la Società.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al rilascio della Polizza. Il premio di Polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all’anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (divieto di denaro contante per i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui).
preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall’edificazione di nuovi immobili;
🗶 per le controversie riguardanti azioni di sfratto;
🗶 per le controversie conseguenti a richieste di risarcimento per danni a persone e per danneggiamenti a cose, compresi lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di titoli di credito o di titoli al portatore
🗶 per le controversie aventi ad oggetto
comportamenti
collettivi;
antisindacali
o licenziamenti
🗶 per le controversie derivanti da licenziamento, o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
🗶 controversie derivanti da fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie;
🗶 derivanti da richieste di risarcimento di responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, di regole dettate dallo
statuto sociale, dall’assemblea dei
dall’organo amministrativo
controllante;
della
soci o
società
🗶
derivanti da contratti d’agenzia con
mandato di esclusiva;
o senza
🗶 derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso
di aeromobili;
🗶 contro Società;
🗶 quando la controversia ha per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove
🗶 procedimenti penali derivanti dalla violazione
dell’Art. 186 C.d.S;
Ci sono limiti di copertura?
La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto
all’Assicurato per le controversie:
! aventi un valore in lite inferiore ad € 350,00;
! contro la Società.
🗶 quando il veicolo non è assicurato per la RC Auto;
🗶 qualora l’assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate (Artt. 187 e 189 C.d.S.);
🗶 quando il conducente non è abilitato alla guida, quando il veicolo viene utilizzato in difformità agli usi previsti.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione dura un anno dalla data della sottoscrizione della Polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione e termina alla scadenza indicata in Polizza. La Polizza si rinnova tacitamente: in mancanza di disdetta di una delle due Parti tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la Polizza 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata o via PEC da inviare alla Compagnia ai seguenti indirizzi: Tutela Legale Spa - Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx000.xx.
Puoi recedere dalla Polizza, anche in corso d’anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dopo il
pagamento o il rifiuto della copertura formulato per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni.
Assicurazione Tutela Legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Tutela Legale S.p.A. - Italia - iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.
Prodotto: Protection Impresa Ed. 05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Tutela Legale Spa, Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; telefono: 00.00.000.000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx000.xx.
Tutela Legale Spa, con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx; telefono: 00.00.000.000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx000.xx. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 17 “tutela legale” (Provvedimento ISVAP n° 2656 del 1 dicembre 2008) e nel ramo 16 “perdite pecuniarie di vario genere” (Provvedimento ISVAP n° 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione al n.1.00169.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa: In base all’ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 5,363 milioni di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 2,863 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati. Il valore dell’indice di solvibilità SCR è pari al 167,7%, il valore dell’indice di solvibilità MCR è pari al 186,1%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2019). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 3.047.228, il requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura MCR (requisito minimo) è pari a € 2.500.000; il valore dei fondi propri ammissibili alla copertura del MCR è pari a € 4.653.130. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale Spa è riportata al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Garanzia DIFESA PENALE Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. La copertura prevede un massimale minimo di € 10.000 per sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti accettando di pagare un premio più alto. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in Polizza. Garanzia SPECIAL PROTECTION Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. La copertura prevede un massimale minimo di € 10.000 per sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti accettando di pagare un premio più alto. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in Polizza. Garanzia DIRIGENTI E QUADRI sono considerati assicurati i dipendenti dell’Azienda contraente con qualifica dirigenziale o di quadro (o altra definizione equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore), nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle mansioni attribuite dall’azienda contraente. La copertura prevede un massimale minimo di € 10.000 per sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti accettando di pagare un premio più alto. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in Polizza. Garanzia AMMINISTRATORI E SINDACI sono considerati assicurati i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, nello svolgimento delle loro attività istituzionali per conto della Contraente. La copertura prevede un massimale minimo di € 10.000 per sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti accettando di pagare un premio più alto. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in Polizza. |
QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI E’ POSSIBILE ATTIVARE? |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
CIRCOLAZIONE | Puoi concordare con la Compagnia l’aggiunta della garanzia CIRCOLAZIONE che prevede Per l’assicurato: ✓ l’assistenza finalizzata alla risoluzione bonaria delle controversie ✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali nei seguenti casi inerenti la circolazione stradale: 1. azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’assicurato; 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 3. il ricorso avverso il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale; 4. controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati; 5. dissequestro del veicolo sequestrato a seguito di incidente stradale. |
CIVILE EXTRACONTRATTUALE | Puoi concordare con la Compagnia l’aggiunta della garanzia CIVILE EXTRACONTRATTUALE che prevede per l’assicurato: ✓ l’assistenza finalizzata alla risoluzione bonaria delle controversie ✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali nei seguenti casi: 1. azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’assicurato; 2. difesa dell’assicurato in sede civile da richieste di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale avanzati da terzi. |
CIVILE CONTRATTUALE | Puoi concordare con la Compagnia l’aggiunta della garanzia CIVILE CONTRATTUALE che prevede per l’assicurato: ✓ l’assistenza finalizzata alla risoluzione bonaria delle controversie ✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali nei casi indicati in polizza: 1. controversie relativa alla proprietà e locazione degli immobili; 2. controversie individuali di lavoro; 3. controversie con altre imprese assicurative; 4. controversie con Enti e Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; 5. controversie contrattuali con fornitori relative all’acquisto di beni e servizi; 6. controversie contrattuali con i clienti relative a forniture di bene e di servizi; 7. recupero crediti. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Gli eventi catastrofali, per cui si intendono: tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP base, le coperture prevedono le seguenti limitazioni ed esclusioni: in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per le controversie originate da contratti che siano stati risolti, rescissi o disdettati al momento della decorrenza della garanzia della presente polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei Contraenti |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L’Assicurato deve denunciare il sinistro all’intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro che sia in possesso dell’Assicurato. In particolare, l’Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro. L’Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro. |
Assistenza diretta/in convenzione: non previsto. |
Gestione da parte di altre imprese: non previsto. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | L’Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare l’annullamento del contratto o il recesso da parte della Compagnia. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I premi indicati in Polizza sono comprensivi delle imposte previste dalla legge. Qualora in fase di emissione della Polizza il Contraente avesse scelto l’opzione indicizzazione ad ogni scadenza annuale le somme assicurate e/o i massimali e i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione degli indici ISTAT. |
Rimborso | In caso di recesso, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - L’assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali iniziati durante il periodo di validità della Polizza e conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della Polizza stessa. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è o sarebbe stato posto in essere il primo atto. - Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. In tale ipotesi, la carenza opera solo per le prestazioni previste dalla presente Xxxxxxx e non prestate da quella sostituita. In caso di sinistro, l’Assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di Xxxxxxx stipulato con il precedente Assicuratore. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la Polizza. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il ripensamento dopo la stipula. |
Recesso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto dalla Compagnia, ciascuna delle parti (la Compagnia o l’Assicurato) può recedere dal Contratto con un preavviso di 30 giorni. La Compagnia, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Risoluzione | Il contratto si risolve di diritto qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Persone giuridiche che abbiano interesse a tutelare la propria attività e/o il proprio personale dal rischio di controversie legali inerenti all’esercizio dell’attività di impresa. |
Quali costi devo sostenere? |
Rispetto all’ammontare del premio pagato dal Contraente, la quota parte riconosciuta in media dalla Compagnia agli intermediari per la distribuzione di questo prodotto, è pari al 29,2%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti di Tutela Legale Spa o dai loro collaboratori/dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a: Funzione Reclami Tutela Legale S.p.A. Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. I reclami saranno trattati dalla funzione aziendale suindicata, contattabile ai recapiti sopraindicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, Tutela Legale Spa provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Xxxxxx) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a Tutela Legale Spa, la stessa provvederà a trasmetterli all’Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | La mediazione risulta obbligatoria prima di rivolgersi alla Autorità giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Prevista della Legge n. 162/2014, finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti per la risoluzione bonaria della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati incaricati dalle Parti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro, salva la possibilità di rivolgersi comunque all’Autorità giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
OGGETTO DEL CONTRATTO 3
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto 3
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto 3
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate 3
SOGGETTI E CASI ASSICURATI 3
Art. 4 Chi è assicurato 3
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso 3
ESCLUSIONI E LIMITI 3
Art. 6 Massimali 3
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto 4
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia 4
Art. 9 Dove vale l’assicurazione 4
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 4
Art. 10 Denuncia del sinistro 4
Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro 5
Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale 5
Art. 13 Incarico ad altri professionisti 5
Art. 14 Rimborso delle spese 5
Art. 15 Revoca e rinuncia del legale 5
Art. 16 Disaccordo tra assicurato e Società - Arbitrato 5
Art. 17 Termine del rimborso 6
Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico 6
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO 6
Art. 19 Pagamento dell’assicurazione 6
Art. 20 Regolazione del premio 6
Art. 21 Altre assicurazioni 6
Art. 22 Rinnovo tacito 6
Art. 23 Recesso 6
Art. 24 Risoluzione anticipata 6
Art. 25 Prescrizione 6
Art. 26 Indicizzazione ISTAT 6
Art. 27 Oneri fiscali 7
Art. 28 Modifiche dell’assicurazione 7
Art. 29 Rinvio alle norme di legge 7
GLOSSARIO
ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.
CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione.
CONTRIBUTO UNIFICATO: costo che deve sostenere la parte che vuole avviare un giudizio. È una tassa obbligatoria stabilita e quantificata dal legislatore in relazione al valore della causa ed all’organo competente a giudicare.
CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia. CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dal Dominus (l'avvocato incaricato per la gestione della pratica, responsabile della redazione degli atti e dell'individuazione della linea difensiva) per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza, laddove richiesto dal Dominus per esigenze di celerità o economicità.
MASSIMALE: xxxxxxx xxxxxxx fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.
ONERI FISCALI: spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc..
PARTI: il Contraente e la Società.
POLIZZA: documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.
REATO: comportamento antigiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “reato colposo” e “reato doloso”). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.
REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.
REATO CONTINUATO: istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
REGOLAZIONE PREMIO: forma di conguaglio prevista da un’apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (soggetti, veicoli assicurati, fatturato etc.). Il premio viene regolato ogni anno in base alla variazione di tali elementi.
RISCHI NOMINATI: i singoli rischi assunti da parte dell'assicuratore. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'Assicurato.
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, per intervenuta scadenza dei termini per l’impugnazione, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi sugli stessi fatti.
SET INFORMATIVO: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: documento informativo precontrattuale (DIP), documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo) e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
SINISTRO: evento per il quale è prestata l’assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l’Assicurato.
SPESE DI GIUSTIZIA: sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.
STRAGIUDIZIALE: tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.
SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.
SPESE DI SOCCOMBENZA: spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti. TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.
VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.
Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto
Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute fino all’importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto
Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase stragiudiziale e si impegna ad ottenere una risoluzione della controversia amichevole evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 Quali spese vengono rimborsate.
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate
Sono oggetto di rimborso:
1. le spese legali relative all’attività svolta dall’avvocato in favore dell’Assicurato, comprese quelle del legale domiciliatario e quelle in favore della controparte in caso di soccombenza o di transazione;
2. le spese processuali, vale a dire il contributo unificato, la registrazione di atti giudiziari, e le spese di giustizia nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all’attività svolta da consulenti o periti nominati dall’Assicurato o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, arbitrato).
I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “Soggetti e casi assicurati”, “Cosa fare in caso di sinistro” ed “Esclusioni e limitazioni”.
SOGGETTI E CASI ASSICURATI
Art. 4 Chi è Assicurato
Attività aziendale
- l’Azienda contraente, nelle persone dei legali rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell’Azienda e i lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (Art. 230 bis del Codice Civile), i familiari se collaborano con il titolare dell’Impresa;
- i legali rappresentanti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro preposti e/o responsabili per l’attuazione delle attività previste dal D. Lgs. 81/08, e normativa pregressa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso
Il presente contratto è a rischi nominati e opera, nell’ambito dell’attività dell’impresa, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi relativi alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus riferibili ai casi di seguito indicati:
Attività aziendale
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per il reato di lesioni personali colpose e omicidio colposo, come conseguenze delle violazioni delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al D.L. 6/2020;
2. la difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile.
Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa.
Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.
Garanzie aggiuntive
SPECIAL PROTECTION
Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)
Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, operano, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, limitatamente alle seguenti fattispecie:
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
5. l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell’attività indicata in Polizza;
6. la difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.
Responsabilità amministrativa (D. Lgs. 231/01)
Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, operano, nell’ambito del D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa, limitatamente alle seguenti fattispecie:
7. la difesa in sede penale dei soggetti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/01. In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
8. la difesa del Contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/01. Xxxxx restando l’obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui hanno notizia dell’avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l’assenza di responsabilità del Contraente. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato.
ESCLUSIONI E LIMITI
Art. 6 Massimali
In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese indicate all’Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, fino all’importo del massimale indicato in Polizza, dedotte eventuali franchigie.
Le spese del legale domiciliatario sono rimborsate, nei limiti del massimale per sinistro, solo per l’attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (duemila).
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto
L’assicurazione non è prestata per le controversie:
- derivanti da fatto doloso dell’Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso);
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa;
- derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore;
- derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;
- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall’art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- aventi ad oggetto rapporti tra soci ed amministratori;
- di natura contrattuale ed il recupero crediti;
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall’edificazione di nuovi immobili;
- riguardanti azioni di sfratto;
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge ed, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- derivanti da affitto d’azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare;
- aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta);
- relative agli immobili non identificati in Polizza;
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili;
- contro la Società.
Si precisa inoltre che:
- è previsto il rimborso delle spese relative all’intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente;
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia
Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.
Se il fatto che origina il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.
Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l’inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione
di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. In caso di sinistro, l’Assicurato si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della polizza stipulata con il precedente assicuratore.
Art. 9 Dove vale l’assicurazione
Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi in Europa.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 10 Denuncia del sinistro
L’Assicurato deve denunciare il sinistro all’intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro che sia in possesso dell’Assicurato. In particolare, l’Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro.
L’Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.
Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, Xxxxxx Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.
Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale
Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase stragiudiziale, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del sinistro nella fase giudiziale. La scelta deve essere svolta tra i legali che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a norma di legge. Se l’Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d’Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la Società rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati all’Art. 6 Massimali. La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:
- a tutti i casi nei quali possa sussistere un’ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l’Assicurato;
- ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.
Se l’Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L’Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso. La Società conferma al legale, a norma del presente contratto, l’incarico professionale in tal modo conferito dall’Assicurato.
Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società.
Anche nella fase giudiziale, l’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.
Art. 13 Incarico ad altri professionisti
Qualora si renda necessario (anche nella fase stragiudiziale) l’intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la Società deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all’incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all’Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale.
Art. 14 Rimborso delle spese
Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l’Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.
La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all’Art. 6 Massimali) e di un solo perito/consulente per area di competenza.
Art. 15 Revoca e rinuncia del legale
Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e la Società in merito all’interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le Parti, ad un arbitro. L’arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro decide secondo equità.
L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
Art. 17 Termine del rimborso
Tutela Legale si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.
Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
a) le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
c) le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO
Art. 19 Pagamento dell’assicurazione
Il Contraente ha l’obbligo di pagare il premio previsto dal presente contratto.
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Art. 20 Regolazione del premio
Il premio annuo lordo viene anticipato in via provvisoria all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio, nell’importo risultante dalle dichiarazioni dell’Assicurato riguardo gli elementi di rischio variabili, ed è regolato alla scadenza annua indicata in Polizza, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Il premio annuo lordo di Polizza è determinato in base ad elementi di rischio variabili che sono:
a. il numero degli addetti;
b. il fatturato;
c. il numero delle sedi.
Entro 60 giorni dalla scadenza annua l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l’indicazione delle variazioni intervenute relative agli elementi di rischio variabili utilizzati in sede di stipulazione del presente contratto. La Società provvederà a regolare il premio mediante appendice con accredito o addebito pari al 50% della differenza fra l’acconto di premio indicato in Polizza e quello derivante dalle variazioni intervenute.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte della Società.
Le differenze passive verranno conteggiate al netto delle imposte.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti al precedente punto la comunicazione delle variazioni o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di mora non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio lordo anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi di pagamento, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell’ultimo consuntivo denunciato.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 21 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 22 Rinnovo tacito
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
I contratti di durata inferiore all’anno non sono soggetti a proroga.
Art. 23 Recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 24 Risoluzione anticipata
Il contratto si risolve di diritto qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.
La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri.
Art. 25 Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 26 Indicizzazione ISTAT
Il premio e il massimale di Polizza sono basati sull’“indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” (FOI), pubblicato dall’ISTAT, secondo quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all’indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell’ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.
Art. 27 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 28 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 29 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE
CONTRAENTE | |||||||||||||||
Il cliente vuole rispondere al questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente? | x | SI | NO | ||||||||||||
COSA INTENDE ASSICURARE | |||||||||||||||
La propria vita | La responsabilità nei confronti di terzi | Assistenza e oneri derivanti da vertenze legali | x | ||||||||||||
LA SUA ESIGENZA ASSICURATIVA DERIVA | |||||||||||||||
Da un obbligo di legge | Da un’obbligazione contrattuale | Da u | na scelta soggettiva | x | |||||||||||
E’ INFORMATO DELLA POSSIBILE PRESENZA NEL CONTRATTO ASSICURATIVO DI | |||||||||||||||
Scoperti / Franchigie | x | SI | NO | Esclusioni / Limitazioni | x | SI | NO | ||||||||
HA IN CORSO ALTRE POLIZZE, ANCHE CON ALTRE COMPAGNIE, CHE COPRANO IL MEDESIMO BISOGNO ASSICURATIVO? | |||||||||||||||
SI | x | NO |
INFORMATIVA PRIVACY (ex Regolamento Ue 2016/679)
Informativa resa aisensi del Regolamento Ue 2016/679 relativa al trattamento dei datipersonalie redatta conformemente agli artt. 12 - 13 GDPR ecomunicazioniexartt. 15-22 GDPR. In osservanzacon quantoprevistodal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéallaliberacircolazioneditali dati, Tutela Legale Spa con sedein Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, fax.00.00.000.000,in qualità di Titolaredeltrattamentodei datipersonali(il“Titolare”), informa diquantosegue.
1 UTILIZZODEIDATIPERSONALIPERSCOPIASSICURATIVI
Tutela Legale Spadeve acquisirealcunidati personali(i “Dati”) che La riguardanoquale interessato (l’ “Interessato”) e chesonotrattati nelquadrodellefinalitàassicurative in basealle condizioni di liceità previste exart. 6 GDPR; i DatifornitidaLeistessoodaaltrisoggettisonoutilizzatidaTutelaLegale Spaedaterziacuiessiverrannocomunicatinelcontestodellagestionedel rapportoin essere,alfinedidareesecuzionealservizioassicurativoe/ofornirLe il prodottoassicurativo, nonchéservizi oprodotti connessi oaccessori che ciharichiesto, oridistribuire il rischiomediante coassicurazione e/oriassicurazione, anche mediantel’usodelfax, deltelefonoanche cellulare, dellaposta elettronica odi altre tecniche di comunicazione a distanza. La base giuridica peril trattamentodi tali Dati trova pertantogiustificazione primaria nell’esecuzione diun contrattodi cui l’Interessato è parte oall’esecuzione di misure precontrattualiadottatesurichiestadellostesso.IltrattamentoattieneaiDatistrettamentenecessariperlafinalitàdifornituradiservizieprodottiassicuratividaLeirichiesti,iviinclusiquellinecessariallavalutazionedell’adeguatezza dei prodotti e servizi al Suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati considerati appartenenti a categorie “particolari” ovvero relativi a condanne penali e reati ex artt. 9-10 GDPR; il trattamento ditali Datièstrettamentestrumentaleall’erogazionedeiservizistessi,peresempionelcasodiperiziemediche, oinformazionirelativeaprocedimentipenaliperlagestioneelaliquidazionedeisinistri; ancheinquesto casoil trattamento è resonecessarioperla proposta, stipula e gestione del contratto di assicurazione nel Suo interesse, ed il rifiuto di conferire tali dati pregiudica automaticamente la possibilità di concludere il contrattostessoe l’erogazione dei relativi servizi. Pertanto nel caso di prosecuzione del rapporto da parte Sua il trattamento si riterrà comunque legittimato da manifestazione di volontà libera, specifica, informata che si esprime tramite azione positivainequivocabilea chei Datiche Lariguardanosianooggettoditrattamento dapartedel Titolare.
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali peruna finalità diversa da quella percui essi sonostati raccolti, prima ditale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito atalediversafinalitàedogniulterioreinformazionepertinente, raccogliendose delcasospecificoconsenso. Perlefinalitàsopraindicateeneirelativilimiti, i Suoidatipossonoesseremessiadisposizionemediantecomunicazione ad altri soggetti che operano quali contitolari del trattamento quali agenti, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker assicurativi, nonché ad ulteriori soggetti propri del settore assicurativo quali autorità di vigilanza e controllo, banche, organismi associativi e consortili, il tutto qualora questo si renda necessario per la corretta gestione del rapporto in essere con Lei ovvero per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
L’elenco aggiornatodeisoggetticui possonoesserecomunicatii Suoi Dati, èdisponibile arichiestapressolasededi Tutela Legale Spa Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
2 TRATTAMENTODEIDATIPERRICERCHEDIMERCATOE/OFINALITÀPROMOZIONALI
In considerazione dell’utilità per l’interessato ad essere informato su eventuali nuove offerte di prodotti del Titolare, potrà essere effettuata un’attività di comunicazione relativamente alle stesse tramite attività di soft spam per venire incontro alla tutela assicurativa del destinatario e comunque nel prevalente legittimo interesse del Titolare ex art. 6.1(f) GDPR nel rendere conoscibili alcuni propri prodotti, salvo il diritto dell’interessato a richiedere espressamente dinonessereulteriormenteinformatoinmerito.
Soloaseguitodi Suoespressoconsenso,i Suoi Datipotrannoesseretrattatiancherelativamente afinalitàulteriori,espressamenteindicate.Inparticolare,iltrattamentodei Suoi DatipotràessereeffettuatodaTutela Legale Spa:
(i) al finedirilevarela qualità deiservizioi bisogni della clientelae dieffettuarericerche dimercatoeindaginistatistiche,
(ii) svolgereattivitàpromozionalidiservizie/oprodotti.
(iii) idatipossonoesserecomunicatiadaltrisoggetti, in Italia oall’estero, che operano comeautonomititolari echepotrannocontattarLaindipendentemente dal Suorapportocon Tutela Legale Spa.
Sulpuntovienerichiestospecificoe separatoconsenso, sia perquantoriguardadettitrattamentie comunicazionidellanostra Società, sia peritrattamenti elecomunicazionieffettuatidai soggettipredetti. Precisiamocheilconsensoè, inquestocaso, deltuttofacoltativoecheil Suoeventualerifiutononprodurràalcuneffettocircalafornituradeiservizirichiesti.
3 MODALITÀD’USODEIDATI
Nell’ottica delle finalità indicate, il trattamento sui Dati conferiti al Titolarecomprenderà, tral’altro, lagestione, l’organizzazione, l’utilizzo interritorio UEedeventualmenteextra UElimitatamentea Paesipercuivièunadecisionedi adeguatezza e laddove necessarioallosvolgimento dell’attività assicurativa e riassicurativa del Titolare, la conservazione, la creazione del database, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la realizzazione di statistiche, l'utilizzo, la distruzione e la modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell’interessato. I Suoi Dati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anchequandocomunichiamopertalifinialcunidiquestiDatiadaltrisoggettipercomesopraindicato.Pertaluniservizi,utilizziamosoggettidinostrafiduciachesvolgonopernostrocontocompitidinaturatecnicaodorganizzativa. Questi soggetti sononostri Responsabili del Trattamento. Si tratta, in particolare, di consulenti tecnici e altri soggetti che possono svolgere attività ausiliarie perconto del Titolare quali legali, periti e medici; Società di servizi peril quietanzamento; Societàdiserviziinformaticietelematiciodiarchiviazione; Societàdiservizipostaliindicatenelplicopostale,Societàdiserviziperilcontrollodellefrodi;Societàdirecuperocrediti.IDatipossonoesserecomunicati inoltreasoggettiterziqualilegaliesterniesocietàdi revisione odi consulenzanelcontestodellosvolgimentodegliobblighilegali xxxxx’esercizioe difesadei diritti del Titolare. Inconsiderazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, che si intendono comunque come persone autorizzate al trattamento. La informiamo inoltre che i Suoi Dati non verranno diffusi. Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartaceaed/odelettronica. Il Titolarenoneffettuaalcuntrattamento in baseaprocessidecisionali automatizzati. In osservanzadellanormativacivilisticae disettore, i Xxxx Xxxx saranno conservati per 10 anni.
4 DIRITTIDELL’INTERESSATO
Il Titolare inoltra Lainforma chelesonogarantiti idiritti espressinell’art 13 c. 2 GDPRequindi:
• dirittod’accessoai datipersonalied alle informazionicollegateelencate subart. 15 Reg. UE;
• dirittoalla rettifica oallacancellazionedei daticonferiti, oallalimitazione deltrattamento;
• dirittodi opporsialtrattamento;
• dirittoallaportabilitàdei dati;
• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consensoprestatoprimadellarevoca;
• dirittoa proporrereclamoaun'autoritàdi controllo;
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c GDPR, laddove il trattamentosia basatosul consenso, Lei potrà revocare il consensoprestatoin qualsiasi momentosenza pregiudicare la liceità del trattamento finoad allora svoltoe basato sulconsensoprestatoprimadella revoca.
Perl’eserciziodeiSuoidirittioaveremaggioriinformazionipuòrivolgersiaTutelaLegale SpaViaPodgora,1520122Milano,fax.00.00.000.000,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx,indicandonell’oggetto:“esercizio deidiritti ex GDPR”edinserendonel corpodellamailildirittochesivuoleesercitare,nonchénome, cognomeeindirizzoemaildovesivuolericeverelarispostadapartedel Xxxxxxxx.Xx Titolareunavoltaprocessatoquantoricevuto invieràrelativo riscontroneiterminiindicatidall'art. 12 punto 3 GDPR.
5 DATAPROTECTIONOFFICER
Tutela Legale Spa Sede sociale e Direzione generale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Tel. x00 00 00.000.000 Fax x00 00 00.000.000 | Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06222570969. REA di Milano n. 1890489. Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008. Iscritta all’Albo delle imprese assicurative n. 1.00169. |