Contract
N. di Rep. Caserta, _
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
PER LA LOCAZIONE DI LOCALE ADIBITO A PALESTRA - INDIVIDUATA COME PALESTRA “ ”,SITO AL PIAN TERRENO DELLO STADIO PROVINCIALE DEL NUOTO DI VIA GALLICOLA – CASERTA. DURATA ANNI SEI.
CIG: .
Con la presente scrittura privata valida tra le parti a tutti gli effetti di legge
TRA
• l' A.G.I.S.-Agenzia Gestione Impianti Sportivi di Caserta (Istituzione Autonoma-Provincia di Caserta), in persona del Direttore dott. , nato
a il e domiciliato per la carica a
Xxxxxxx -Xxx Xxxxxxxxx, 00 presso la sede la sede A..G.I.S., ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento di gestione dell'A.G.I.S., approvato con deliberazione esecutiva del Commissario Straordinario n. del , parzialmente modificata
con deliberazione dello Stesso Commissario n. del ,
anch'essa esecutiva per legge; a ciò abilitato con deliberazione di G.P. n. del
(di seguito Concedente o Amministrazione concedente);
E
• la Ditta , con sede in -
, in persona del Presidente/Legale Rappresentante
, munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale (di seguito Concessionario):ovvero il Sig , nato a Cod. Fisc e residente in alla Via .
Premesso che:
- L'A.G.I.S.-Agenzia Gestione Impianti Sportivi di Caserta, a seguito della determinazione
67 / AGIS del 30.07.2014 ha stabilito di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la
concessione in locazione di locali adibiti a palestra siti al piano terra dello Stadio Provinciale del Nuoto di Via Gallicola, per la durata di anni sei;
- detta selezione si è tenuta in data e che l’A.G.I.S., con determinazione direttoriale n. del , ha proceduto all’assegnazione in locazione della suddetta unità immobiliare, identificata come Palestra “ ” a
;
- con il presente atto il locatore A.G.I.S. ed il conduttore intendono regolare i propri rapporti connessi e/o derivanti dalla locazione, dando atto che il contenuto della presente scrittura privata è conforme allo schema di locazione approvato.
Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si stipula e si conviene quanto appresso:
Art. 1 - OGGETTO
L’A.G.I.S di Caserta concede in locazione alla , che accetta, i locali siti al pian terreno dello Stadio Provinciale del Nuoto di Via Gallicola
– denominato PALESTRA “ ”, angolo Nord- _ , composti da un locale di mq. 130, oltre a servizi,disimpegno, deposito ed ufficio, come indicato nella planimetria allegata alla presente scrittura privata per formarne parte integrante e sostanziale.
I locali vengono locati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione dettagliatamente indicati nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti, rimanendo a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso attuale e per quelli consentiti, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte dell’Amministrazione Provinciale o di altri Enti Pubblici.
I locali risultano liberi da persone e da cose.
Art. 2 – DURATA
La locazione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal giorno e scadenza al , rinnovabile ai sensi della L. 392/1978 e s.m.i. Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della citata Legge,con le modalità ed i termini ivi
previsti.
Art. 3 – CANONE DELLA LOCAZIONE
Il canone della locazione viene pattuito in € annui, da pagarsi con rate mensili uguali e anticipate, entro i primi 5 giorni del mese di riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere Provinciale su apposito conto corrente dedicato o tramite bonifico bancario. Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto, a decorrere dal 6° giorno del mese di riferimento, l’ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali.
Art. 4 – AGGIORNAMENTO DEL CANONE
Ai sensi dell’art. 32 della L. 392/1978, così come modificato dall’art. 1 della L. 118/1985, per gli anni successivi al primo, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. Il conduttore pertanto, rinuncia all’invio della raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l’aggiornamento del canone.
La parti convengono, altresì, che qualunque modifica legislativa relativa alla determinazione dell’ammontare del canone, nonché all’aggiornamento dello stesso intervenuta nel corso d’esecuzione del presente contratto, modificherà, nel senso indicato dalla legge,il contenuto del presente contratto, senza che alcuna delle parti debba espletare alcuna formalità, salvo che questa sia espressamente richiesta dalla legge.
ART 5 - DESTINAZIONE ED USO DELLA COSA LOCATA
I locali sono dati ed accettati in locazione per essere adibiti a palestra.
Ne è vietato ogni altro e diverso uso, anche parziale e temporaneo, a pena di risoluzione immediata del contratto, con danni e spese a norma dell’art. 1459 Cod.Civ.
Il conduttore, previa comunicazione sulle ragioni, dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore nonchè ad altri dallo stesso incaricati. La violazione della presente clausola determinerà ipso jure la risoluzione del contratto.
Art. 6 – SUBLOCAZIONE – CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte,il contratto sia a titolo oneroso che gratuito, pena la risoluzione jpso jure del contratto stesso per fatto o colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 cod. civ. E’ fatto altresì divieto di sub-cedere i locali senza autorizzazione del locatore.
Art. 7 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Il conduttore si impegna a ad eseguire direttamente , a proprie cure e spese, ma sotto la sorveglianza e direzione dell’U.T.C. della Provincia di Caserta, proprietaria dei locali, i lavori di ristrutturazione necessari all’adeguamento dei servizi igienici, quantificati dall’Ente appaltante in € 16.848,20 oltre IVA , giusto computo metrico allegato, che è parte integrale e sostanziale del presente contratto. L’importo dei lavori di ristrutturazione sarà scomputato dal canone di locazione che verrà offerto dal concorrente, in aumento su quello posto a base d’asta, determinato sulla base del valore di mercato.
Il conduttore si impegna, altresì, a mantenere l’immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria ed inoltre tutti gli eventuali adeguamenti, aggiunte od innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività cui è destinata la presente locazione. e che si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
Il locatore potrà eseguire le riparazioni necessarie, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore anche se questi, per effetto di esse subisca disagi e fastidi per oltre 20 gg.,derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 cod. civ.
Art. 8 – STATO DELL’IMMOBILE – MIGLIORIE ED INNOVAZIONI
Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali oggetto della locazione e di averli trovati conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate ed idoneo al proprio uso impegnandosi a riconsegnalo alla scadenza del contratto in buon stato locativo, fatto salvo il normale logorio d’uso. Inoltre dichiara che i locali sono esenti da vizi che possono
pregiudicare la salute di coloro che svolgono attività negli stessi. Ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo del bene dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice. Quand’anche non autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità e miglioramenti o addizioni apportate.
Art. 9 – SPESE, ONERI, ACCESSORI, UTENZE E TASSA SUI RIFIUTI
Sono a carico del conduttore, oltre alle spese proprie, le spese relative alle parti comuni per la quota di competenza.
E’ inoltre a carico del conduttore la tassa sui rifiuti solidi urbani, che sarà intestata direttamente al conduttore.
Il pagamento degli oneri accessori è sottoposto alle stesse modalità e condizioni previste per il canone di locazione. Il conduttore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l’uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono. I consumi così segnati sono a carico del conduttore medesimo.
Art. 10 – AUTORIZZAZIONI
Il conduttore dovrà a propria cura e spese chiedere ed ottenere dalle competenti autorità tutti i permessi necessari per lo svolgimento delle attività svolte nei locali. E’ fatto salvo il diritto del locatore, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi d’adeguamento degli impianti alle vigenti normative.
Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’utilizzo dei locali dovranno essere richieste ed ottenute a cure e spese dell’aggiudicatario, senza che l’assegnazione costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti.
L’eventualità che, nel corso della locazione, venga dichiarata l’inabilità o l’inidoneità all’uso di tutti o parte dei locali, produrrà esclusivamente la consensuale risoluzione del presente contratto, decorsi 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del locatore al conduttore; in questo caso il conduttore rinunzia fin da ora a qualsiasi diritto, pretesa ed azione, anche a titolo di risarcimento del danno, nei confronti del locatore.
Art. 11 – ISPEZIONE DA PARTE DEL LOCATORE
Il locatore si riserva il diritto di ispezionare l’immobile, tramite persona di sua fiducia e con congruo preavviso, per motivata ragione.
In caso di messa in vendita dell’immobile all’interno del quale i locali sono ubicati, la parte conduttrice si impegna ed obbliga a consentire la visita dei locali agli incaricati dell’Amministrazione Provinciale ed a terzi interessati, in giorni ed orari da concordarsi per non meno di due ore per ciascun accesso.
Art. 12 – IMPIANTI
Il conduttore s’impegna a mantenere gli impianti, ancorché da lui stesso realizzati, in buono stato manutentivo, ad utilizzarli ed eventualmente adeguarli secondo la normativa vigente o futura, esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità al riguardo.
Il conduttore si impegna a consegnare al locatore copia delle dichiarazioni di conformità e dei relativi allegati così come prescritti dalla L. 46/90 e ss.mm.ii. sulla sicurezza degli impianti, ivi compresi anche gli impianti antincendio laddove presenti.
Art. 13 – ESONERO DI RESPONSABILITA’
Il conduttore, costituito custode della cosa locata, esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione di terzi in genere, nonché per interruzioni colpevoli dei servizi.
Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore ed i terzi dei danni causati per sua colpa derivanti da spandimento di acque,ecc.. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata.
Art. 14 – RESTITUZIONE DEL BENE
Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e vacui da persone e cose, in stato locativo normale, fatto salvo il deperimento d’uso. In caso di consegna irregolare o di deperimento non giustificato da un normale uso, il conduttore è ritenuto responsabile dei danni.
Art. 16 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Il conduttore, a garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, consegna al locatore il deposito cauzionale, a mezzo , del complessivo importo di € , pari a due mensilità.
Il locatore è autorizzato a rivalersi a prima domanda sul deposito cauzionale in caso di danni riscontrati nei locali e di ogni suo eventuale credito, fatto salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. Le spese di fideiussione sono a carico del conduttore.
Detta cauzione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per uso normale della cosa.
Il conduttore, a copertura di eventuali danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti e temporanei verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio sarà tenuto alla stipulazione di una polizza assicurativa con un massimale pari all’importo contrattuale maggiorato dell’Iva e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale; La polizza, infine, deve assicurare la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose nel corso dell’esecuzione dell’attività con un massimale, pari a € 500.000,00 e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.
Art. 17 – ONERI CONTRATTUALI E DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE
Sono a carico del conduttore l’imposta di bollo per il contratto; le spese di registrazione sono ripartite in parti uguali tra locatore e conduttore il quale ultimo deve rimborsarle a semplice richiesta del locatore, che si assume l’obbligo delle registrazione.
Art. 18 – FALLIMENTO
Nel caso di fallimento del conduttore che esercita l’attività nei locali locati, il contratto si intende ipso jure automaticamente risolto e quindi i locali dovranno essere immediatamente consegnati.
Art. 19 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica al presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata.
Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolverà automaticamente prima della scadenza prevista, senza alcun onere a carico della Provincia,qualora si verifichi una delle condizioni di risoluzione indicate nel disciplinare, nonché:
❖ per mancato pagamento di un trimestre del canone di locazione;
❖ intervento di fallimento o altra procedura a carico del gestore o del titolare;
❖ venissero a mancare le licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
❖ la cessione o qualsiasi forma di subcontratto totale o parziale del servizio,
❖ in caso di interdittiva antimafia rilasciata dalla competente Prefettura .
Art. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il conduttore elegge domicilio a in Via n_e, per il caso che in seguito si trasferisca altrove, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di .
Il locatore presso la propria sede legale in xxx Xxxxxxxxx 00 , Xxxxxxx Competente è il foro di S. Xxxxx C.V.
Art. 22– RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile, la vigente normativa in materia di locazione di immobili urbani ad uso commerciale ed in particolare la L. 392/78 con tali disposizioni, gli usi locali.
Art. 23 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali vengono trattati in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione. I medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei che informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato.
I dati personale possono essere oggetto di comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, al personale dell’Amministrazione provinciale e dell’A.G.I.S., nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall’Ente per scopi amministrativi e fiscali.
Il conduttore è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del codice Privacy.
Titolare del trattamento: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx