PREMESSA
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (EX ART. 54 COMMI 1 E 3 D. LGS. N. 50/2016), DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA FAMIGLIA PER DISABILI GRAVI ADULTI “DOPO DI NOI” NEL COMUNE DI XXXXXX.
PREMESSA
La procedura è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
La procedura sarà espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, in deroga alle disposizioni di cui all’36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/16, come vigente.
Il contratto di accordo quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Il servizio oggetto di appalto sarà affidato senza avviare un nuovo confronto competitivo al prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’ambito dell’accordo.
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione della Casa Famiglia per disabili gravi adulti per il “Dopo di Noi”. Per quanto attiene gli obiettivi e le finalità del servizio, nonché le modalità di espletamento dello stesso, i destinatari e le attività si fa riferimento a quanto previsto da:
a) Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, artt. 8 – comma i) e 10;
b) DPCM 21 maggio 2001 n. 308, art. 5;
c) Legge n. 328/2000;
d) Piano socio assistenziale regionale attualmente vigente (D.C.R. 1280/’99);
e) Delibere G.M. n. 8 e n. 83 del 2007, recanti approvazione del Progetto sperimentale “Casa Famiglia” per il Dopo di Noi e relativo Regolamento;
f) D.G.R. n. 1005 del 18/06/2008;
g) D.G.R. n. 194/2017.
La costruzione abitativa da adibire a sede della Casa Famiglia deve essere messa a disposizione dall’operatore economico affidatario del servizio.
I requisiti della struttura ospitante devono essere conformi alle disposizioni normative nazionali e regionali innanzi riportate.
La localizzazione deve essere funzionale alle necessità di raccordo con l’organizzazione dei servizi socio–sanitari di zona quali:
- i servizi sanitari di base;
- i servizi scolastici;
- tutti quei servizi rientranti nell’area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).
La struttura deve preferibilmente trovarsi all’interno di una rete di trasporti pubblici, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.
La Casa Famiglia è un servizio residenziale di tipo socio-assistenziale a carattere temporaneo o permanente a favore di disabili gravi adulti.
La Casa Famiglia è un servizio sociale del Comune di Xxxxxx, che armonizzandosi con gli altri interventi e servizi territoriali in favore della non autosufficienza, risponde ad una specifica e qualificata domanda degli utenti dell’ambito Socio Territoriale “Lagonegrese Pollino”.
Essa si pone i seguenti obiettivi:
• offrire ai disabili un servizio di accoglienza, anche per brevi periodi qualora la famiglia sia temporaneamente impossibilitata a fornire assistenza adeguata o necessita di un periodo di sollievo;
• mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi;
• consentire una qualità di vita accettabile e condivisa;
• svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell'autonomia favorendo l'esercizio delle capacità della vita quotidiana;
• prevenire l'isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare;
• consentire ai disabili di cominciare a sperimentare anche il distacco dalla dipendenza familiare in vista di un definitivo abbandono da parte di esso.
I servizi dovranno svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
Art. 2
VALORE DEL CONTRATTO
Il valore complessivo del contratto è pari ad € 570.000,00 (di cui € 6.000,00 quali oneri per la sicurezza).
Importo annuo €. 142.500,00 (oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso).
Art. 3
DURATA DEL CONTRATTO
L'accordo quadro ha una dimensione temporale di N. 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto tra le parti, con proroga per un ulteriore anno, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. 50/2016 come vigente. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
Art. 4
MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà erogare l’attività di carattere assistenziale, educativa, ricreativa, assicurare la preparazione e somministrazione dei pasti giornalieri, la pulizia accurata degli ambienti della struttura con proprio personale qualificato e dotato di esperienza specifica, vigilanza 24 ore su 24.
Lo svolgimento del servizio deve comprendere le seguenti attività:
1. innalzamento dello standard qualitativo della vita degli ospiti;
2. approntamento di una idonea progettualità individuale e di gruppo;
3. socializzazione individuale e di gruppo e integrale nel contesto sociale;
4. organizzazione della vita interna della struttura;
5. gestione di attività esterne a carattere socio-ricreativo con eventuali istituzioni culturali, ricreative e del tempo libero presenti sul territorio, al fine di agevolare la socializzazione ed integrazione sociale degli ospiti, prevedendo per tale attività l’utilizzo di apposito ed adeguato automezzo di trasporto per gli ospiti della casa famiglia;
6. preparazione e somministrazione dei pasti giornalieri (colazione, pranzo, cena e spuntini);
7. pulizia di tutti i locali e servizi della struttura, compresa la cura degli eventuali spazi esterni.
Art. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente capitolato viene così sintetizzato:
- Destinatari – cittadini maggiorenni, residenti nel Comune di Xxxxxx e in ogni altro Comune dell’ambito Socio Territoriale “Lagonegrese Pollino”, in possesso di invalidità civile e riconosciuti in situazioni di disabilità di cui alla Legge 104/92 (art. 3 comma 3) - ovvero persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, privi (anche temporaneamente) di un'adeguata assistenza familiare o per i quali è richiesto un periodo di sollievo della famiglia e non in grado di provvedere autonomamente a sé stessi. Possono essere ammessi alla struttura, in via eccezionale e previa verifica dei requisiti di ammissibilità, soggetti di età compresa tra i 15 e 18 anni.
- Requisiti – data la natura socio–assistenziale degli interventi che la struttura è abilitata a fornire, pur prevedendo l’accoglienza di persone riconosciute in situazioni di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/’92 (non autosufficienti nell’esercizio degli atti quotidiani della vita e bisognosi di assistenza), sono escluse quelle disabilità che, pur essendo state riconosciute come gravi ai sensi del sopra citato articolo, rientrano in tipologie quali:
a) Disabilità di natura psichiatrica;
b) Disabilità psichica o comunque quelle disabilità in cui è presente una elevata compromissione della capacità relazionale tale da richiedere un rapporto 1/1 e non compatibili con la vita di una comunità di tipo familiare;
c) Disabilità che necessitano di prestazioni infermieristiche specifiche tali da caratterizzarsi come interventi ad alta qualificazione terapeutica.
Nella Casa Famiglia di Xxxxxx sono ammessi utenti di entrambi i sessi, nel numero massimo di 6 (SEI). Deve essere sempre disponibile almeno un posto per eventuali e documentate situazioni di urgenza ed emergenza sociale.
Coloro che sono ammessi in via temporanea alla casa famiglia potranno usufruire del servizio di norma per periodi non superiori a 3 (tre) mesi all’anno.
- Funzionamento – La Casa Famiglia, funzionante 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, deve integrarsi con la rete dei servizi territoriali anche per eventuali richieste di intervento sanitario medico–specialistico e psicoterapeutico. La struttura deve rispondere al meglio alle esigenze individuali di vita e ai bisogni degli utenti e consentire loro di condividere con altri le esperienze quotidiane. Il progetto socio educativo riabilitativo individualizzato elaborato per ciascun utente deve indicare specificamente gli ambiti di intervento.
- Risorse professionali – La Casa Famiglia deve garantire nell’organico necessariamente le figure professionali di cui al Piano socio assistenziale regionale attualmente vigente (D.C.R. 1280/’99) ed alla normativa nazionale e regionale vigente.
Deve comunque essere garantita la presenza di personale per 24 ore, con un rapporto che può variare in funzione all'età e alle caratteristiche degli utenti.
Il servizio può avvalersi dell’opera aggiuntiva e complementare di:
1. organizzazioni di volontariato;
2. volontari del servizio civile;
3. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria.
Per ogni ospite deve essere elaborato apposito progetto socio–educativo riabilitativo individualizzato che deve indicare i seguenti ambiti di intervento:
1. Attività per l’autonomia personale; personalizzazione delle proposte/richieste e dell’impegno del tempo e degli spazi, tenendo conto delle differenze e delle capacità di ognuno nell’organizzazione dei ritmi della vita e di alcuni campi operativi;
2. Attività espressive ed occupazioni soprattutto di tipo funzionale miranti allo sviluppo e al mantenimento delle competenze acquisite per rallentare i processi involutivi e di isolamento;
3. Attività per lo sviluppo delle abilità relazionali; particolare attenzione deve essere posta per attività educative, di sostegno, di socializzazione, animazione, ricreative e culturali, svolte anche all’esterno del centro, attraverso le quali attuare un programma di integrazione con il territorio.
ART. 6
REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
La struttura adibita al servizio, messa a disposizione dall’operatore economico, deve possedere i requisiti prescritti dal Piano socio assistenziale regionale attualmente vigente (D.C.R. 1280/’99) e dalla vigente normativa nazionale e regionale.
La struttura edilizia in cui viene inserita la Casa Famiglia deve essere conforme agli standard di sicurezza e di accessibilità previsti dalla legge nazionale e regionale;
La struttura deve rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di Igiene.
Art. 7
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Per le modalità di accesso al servizio, la documentazione richiesta per l’ammissione, la gestione delle ammissioni e delle dimissioni dal servizio e la compartecipazione degli utenti al costo del servizio si richiamano integralmente gli artt. 4 - 5 – 6 – 7 e 8 del Regolamento comunale per il funzionamento della Casa famiglia per disabili gravi adulti “Dopo di Noi” di Xxxxxx.
Art. 8 PASTI
L’operatore economico affidatario del servizio deve garantire la preparazione e la somministrazione dei pasti (prima colazione, pranzo, cena e spuntini) in favore degli utenti della struttura.
L’operatore economico è tenuto svolgere a proprie cure e spese controlli sanitari sui generi alimentari e sulla preparazione dei pasti, nonché a quanto previsto dal Piano Regionale socio-assistenziale 2000-2002 e dalla normativa vigente.
Il pasto dovrà essere così composto:
- primo piatto;
- secondo piatto con contorno;
- pane;
- frutta.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione ogni utile informazione sui prodotti alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti forniti.
Dovranno essere rispettate le diete speciali prescritte da medici specialisti (quali dietologo, diabetologo, allergologo ecc.) per utenti con particolari esigenze.
Non dovranno esser presi in considerazione certificati medici generici senza la descrizione dettagliata degli alimenti da consumare, né certificati che pervengano al centro cottura per altre vie che non siano quelle comunali.
Le diete dovranno essere rigorosamente rispettate e dovranno esser predisposte cercando di discostarsi il meno possibile dal menù generale e mantenendo comunque la varietà e l’alternarsi di preparati diversificati.
In caso di problemi di masticazione, certificati dal medico curante, dovrà essere predisposta una dieta semiliquida da concordare con l’ASP competente territorialmente.
La ditta incaricata dovrà conservare, al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione alimentare, quotidianamente almeno 100 gr. di ciascun prodotto consegnato, riporlo in sacchetti sterili con indicata la data di confezionamento, la data e l’ora del prelievo e conservarli in frigorifero a temperatura tra 0° e 6° C per le 72 ore successive al prelievo dello stesso.
Art. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
È fatto obbligo all’appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e deve garantire l’adozione delle misure a garantire l’incolumità e l’indennità delle persone addette ai lavori e dei terzi; inoltre l’appaltatore deve provvedere all’istruzione e all’addestramento necessari per l’utilizzo delle strutture e degli impianti in cui verrà svolto il servizio. La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza ed essere in possesso di tutte le certificazioni di conformità per la struttura e gli impianti, previste dalla vigente normativa.
Art. 10 GARANZIA DEFINITIVA
“Garanzia definitiva” – a garanzia degli obblighi contrattuali, l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 come vigente, interamente richiamato in ogni sua voce.
Art. 11
GARANZIE E RESPONSABILITA’
L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni a cose e a persone arrecati a terzi ed alla Stazione Appaltante stessa durante l’esecuzione dell’appalto.
L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza per la copertura delle responsabilità civili verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e qualsiasi altra persona si trovi nella struttura, per danni a cose, a chiunque appartenenti, e a persone per l’intera durata dell’Accordo Quadro.
Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:
- € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose;
- € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per danni a persone.
L’assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati dal servizio erogato.
L’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Resta ferma l’intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali.
Copia della polizza verrà presentata alla Stazione Appaltante almeno 10 gg. prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto.
Art. 12
FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICI
Divenuta efficace il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del codice, il contratto di accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica contratto in forma pubblica amministrativa. La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella comunicazione di aggiudicazione. Qualora l’aggiudicataria, nel termine assegnato, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale, scorrere la graduatoria o riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
I singoli contratti di appalto derivanti dall’accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del codice.
Art. 13
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
I dati forniti dall’operatore economico saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara.
La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La ditta appaltatrice si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Patto di Integrità del Comune di Xxxxxx, approvato con DGC n. 7 del 30/01/2017. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del
D.P.R. 62/2013, infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte della ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 14 CLAUSOLA SOCIALE
L’aggiudicatario si impegna ad assorbire ed utilizzare gli operatori già impegnati nel precedente appalto, alle medesime condizioni economico/contrattuali, compatibilmente con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del contratto.
Art. 15 CONTROLLI E VERIFICHE
I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di questa Amministrazione dagli Operatori Sociali. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
Resta facoltà dell’Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.
Art. 16 PENALITA’
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di sorta, se comunicate tempestivamente alle parti. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore e da questo non giustificato in via preventiva sia al Comune che all’utenza, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme al presente capitolato, l’Amministrazione appaltante applicherà all’impresa una penale pari a:
- €. 300,00 al giorno in caso di mancato espletamento del servizio;
- €. 2.000,00 in caso di non attuazione di quanto inserito nell’offerta tecnica;
- €. 500,00 per assenza superiore ai cinque giorni del coordinatore senza sostituzione;
- €. 500,00 per ogni infrazione in caso di mancata comunicazione scritta dell’assenza del coordinatore.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Settore competente.
L’applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune.
Si provvederà al recupero delle penalità, da parte della Stazione Appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del Dirigente.
Se l’impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali, il contratto si intenderà rescisso. L’Amministrazione appaltante riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l’applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile.
Art. 17
PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
Il corrispettivo offerto resterà invariato per la durata dell’appalto. Il corrispettivo annuo dovuto all’appaltatore verrà corrisposto con cadenza mensile posticipata, previa emissione di fattura elettronica. Il pagamento della fattura (ai sensi del DPR n. 633/72 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse previa verifica della regolarità del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 02.04.2013 n. 55 e dell’art. 25 del
D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, saranno accettate solo fatture trasmesse in forma elettronica. Le fatture dovranno contenere: gli estremi del contratto – il codice CIG (negli appositi campi dei dati del contratto o ordine); la scelta del bonifico bancario/postale e il Cod. IBAN del C/C, che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (nei campi dei dati del pagamento).
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.
L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.
Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.
L’appaltatore a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 relativi al presente appalto.
Art. 18
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario esegue in proprio i servizi oggetto dell’appalto. È consentito il subappalto limitatamente al servizio di pulizia della struttura e preparazione pasti. Nel caso l’appaltatore si avvalga del subappalto si applicano le disposizioni di cui al sopracitato art. 105.
Art. 19
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’appaltatore delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
ART. 20
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nell’offerta, nel contratto di accordo quadro e in quello specifico, costituente un grave inadempimento, può costituire valida causa di risoluzione del vincolo contrattuale, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.
Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- nel caso vengano applicata almeno tre penali entro il primo anno dalla data di stipulazione del contratto;
- nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo totale del contratto esecutivo;
- in caso di mancanza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso tersi di cui all’art. 11;
- nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante;
- in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di un ritardo superiore a cinque giorni per la sottoscrizione del contratto esecutivo derivante dall’Accordo Quadro.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.
Art. 21
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese conseguenziali alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa restano a carico dell’appaltatore.
Art. 22 CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero sorgere tra l'appaltatore ed il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è competente il Tribunale di Lagonegro.
Art. 23 SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
L'appaltatore nella sottoscrizione del contratto di appalto dovrà dichiarare di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi ad oggetto:
• art. 11 GARANZIE E RESPONSABILITA’;
• art. 16 PENALITA’;
• art. 17 PAGAMENTI E OBBLIGHI TRACCIABILTIA’;
• art. 19 RECESSO UNILATERALE;
• art. 20 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA;
• art. 21 SPESE CONTRATTUALI;
• art. 22 CONTROVERSIE;
ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono espressamente qui richiamate le leggi e le disposizioni vigenti in materia.