Contract
ConĒraĒĒo pgr l*affidamgnĒo dgl sgrvizio di consulgnza pgr il proggĒĒo di sĒraĒggico di advocacD g assgssmgnĒ ai sgnsi dgll*arĒ. 1, comma 2, lgĒĒ. a) Lgggg n. 12O/2O2O, comg inĒggraĒo dall*arĒ. 51 dglla Lgggg n. 1O8/2O21
CIG: 9438942D56
tra
PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, in persona del Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito “Società” o “Committente”)
e
Utopia Lab s.r.l. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxx 00, 00000, Xxxx (XXXX 10154231004)
in persona del suo legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxx (di seguito “Operatore economico” o “Appaltatore”);
La Societm e l’Appaltatore, di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
1. la Societm ha esigenza di acquisire un servizio di consulenza per la realizzazione del progetto strategico di advocacy e assessment;
2. per il fine di cui sopra, la Societm ha richiesto n. 2 preventivi ad operatori economici specializzati nel settore dei servizi di cui sopra;
3. in data 4 ottobre 2022, l’Operatore Economico Utopia Lab s.r.l. (PIVA 10154231004)
- di seguito anche Operatore Economico o Appaltatore) ha offerto la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze della Societm come sopra descritte (di seguito “Offerta”- sub Allegato 1);
4. data l’urgenza legata all’attivazione dei servizi richiesti, in data 23.10.2022 è stata approvata la Determina a contrarre che ha previsto l’esecuzione dei servizi in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;
5. sono stati effettuati i controlli dell'Operatore economico aggiudicatario ai sensi dell’art. 80, D.lgs. 50/2016 s.m.i.
ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse e gli Allegati nella medesima richiamati costituiscono parte integrante del presente contratto di affidamento (di seguito “Contratto”).
1 di 18
2. Le Parti convengono che in nessun caso trovano applicazione le Condizioni contrattuali dell’Appaltatore eventualmente incluse nell’Offerta, che si intendono integralmente superate dalle previsioni del presente Contratto.
3. In caso di contrasto tra le previsioni di cui al presente Contratto e l’Offerta, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni di cui al Contratto.
4. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche“Regolamento UE”);
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs. n. 81/2008;
c. L. n. 136/2010;
d. D.Lgs. n. 159/2011;
e. D.Lgs. n. 50/2016;
f. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 o dal Contratto.
ART. 2 - OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI
1. Il Contratto ha ad oggetto il servizio di consulenza professionale per il progetto strategico di advocacy e assessment (di seguito anche “Sgrvizi)”.
2. I Servizi, come meglio dettagliati in Offerta (sub Allegato n. 1), si articolano nelle attivitm:
- sviluppo e attuazione di un progetto di strategico di Advocacy e assessment;
- opinion makers map;
- diffusione messaggi chiave ed engagement;
- organizzazione momenti di dibattito – UTOPIA Studios/Talks
3. Il valore massimale dell’affidamento è pari ad € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA, (di seguito “Massimale”) come di seguito definito:
a. € 40.000 oltre IVA, per le attivitm di cui all’art. 2, comma 2, di cui:
- C 30.000,00 per le attivitm di consulenza;
- C 10.000,00 per la programmazione di due talk istituzionali del palinsesto degli UTOPIA Studios, da concordare congiuntamente.
b. € 40.000 oltre IVA, quale plafond per eventuali ulteriori servizi, previa richiesta di specifici preventivi e accettazione degli stessi da parte della Societm, senza alcun
2 di 18
vincolo o impegno verso l'Appaltatore in termini di garanzia di minimi prestazionali ovvero di raggiungimento del Massimale;
4. I Servizi saranno remunerati solo a seguito di espressa approvazione da parte della Committente del report di cui al successivo art. 5, comma 2, tramite redazione di apposita Attestazione di regolare esecuzione. Il Corrispettivo non è dovuto nel caso di mancata o parziale consegna del report, di cui all’art. 5 comma 2 del presente Contratto, da parte dell’Appaltatore.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dall’avvio delle attivitm del 23.10.2022.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrm essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
3. La Committente si riserva la facoltm di estendere la durata del Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), D.lgs. 50/2016, laddove vi sia ancora disponibilitm del Massimale di cui all’art. 2, comma 3.
4. La Committente si riserva la facoltm di aumentare le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 12 X.x.xx. 50/2016.
5. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
6. In caso di invaliditm di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.
3. Referente per la Committente (REC) è Xxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
3 di 18
1. Le modalitm e i tempi di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere previamente concordate dal RCA con il REC, in coerenza con quanto indicato nell’Offerta.
2. Al termine del corretto e completo svolgimento dei Servizi di cui all’art. 2, comma 2, l’Appaltatore produrrm un report descrittivo delle attivitm svolte in approvazione del quale la Committente produrrm apposita Attestazione di regolare esecuzione.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i Servizi oggetto del Contratto a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attivitm esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili, ivi compresa la legge sul diritto d’autore. Con particolare riferimento ad alcuni Servizi oggetto del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo del ritratto/immagine degli eventuali soggetti appartenenti alla Societm coinvolti nell’ esecuzione di detti Servizi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a realizzare i Servizi di cui al presente Contratto e in conformitm con quanto riportato nel presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilitm o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilitm o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attivitm, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori, dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 11.
5. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attivitm contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumitm dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati e/o al personale in forza alla Committente ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, fermo restando quanto previsto all’art. 11 del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a stipulare le necessarie polizze assicurative,
4 di 18
con primarie compagnie, per garantire la copertura di danni eventualmente causati da esso, suoi dipendenti o collaboratori, occorsi nell’esecuzione dei Servizi al personale della Committente e/o a cose o beni ad essa pertinenti, manlevando a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. L’Appaltatore si impegna altresì a fornire, su richiesta della Committente, adeguata evidenza della stipula delle citate polizze.
6. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
7. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche dei Servizi offerti senza previa autorizzazione scritta della Committente.
8. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino ad avvenuta regolarizzazione.
9. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Committente, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
10. L’Appaltatore non è autorizzato a, e gli è fatto divieto assoluto di, spendere il nome della Committente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o presentarsi come soggetto autorizzato dalla Committente.
11. Alla cessazione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a:
a. provvedere, nelle modalitm indicate dalla Committente, al passaggio di consegne e alla migrazione di tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei Servizi oggetto del Contratto o verso la Committente medesima;
b. al termine del compimento delle attivitm di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutte i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, e a fornirne adeguata evidenza su richiesta della Committente.
5 di 18
12. Anche a seguito della cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto a beneficio di eventuali imprese in concorrenza della Committente.
13. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia contestazione proveniente da terzi, direttamente o indirettamente coinvolti nell’esecuzione del presente Contratto.
14. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore, ha prodotto una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo corrispondente al 10% dell’importo di cui al precedente articolo 2, comma 3, lett. a), fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nella medesima disposizione normativa.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
6 di 18
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operativitm della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrm richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarm effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE
1. L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e 5 del presente Contratto.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’art. 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e all’articolo 16?, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederm, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
7 di 18
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltm di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a) il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilitm dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano gim indicati nel sub-contratto);
b) tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
4. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
8 di 18
5. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltm di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherm tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI E CIG
1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto è dettagliato all’art. 2, comma 3, che precede.
2. L’Appaltatore ferma restando la corretta e completa esecuzione delle attivitm oggetto del Contratto, potrm fatturare i corrispettivi secondo le seguenti modalitm:
a. l’importo di C 30.000, oltre IVA, verrm fatturato mensilmente a seguito dell’invio di apposita Attestazione di regolare esecuzione da parte della Committente in approvazione del report trasmesso dall’Appaltatore;
b. l’importo di C 10.000, oltre IVA, verrm fatturato alla conclusione dei due talk istituzionali del palinsesto degli UTOPIA Studios, a seguito dell’invio di apposita Attestazione di regolare esecuzione da parte della Committente in approvazione del report trasmesso dall’Appaltatore;
c. il plafond di C 40.000, oltre IVA, nel caso di attivazione di ulteriori servizi, verrm fatturato al completamento delle attivitm richieste, previa redazione di Attestazione di regolare esecuzione da parte della Committente in approvazione del report trasmesso dall’Appaltatore.
3. Solo a seguito di approvazione del report di cui all’art. 5, comma 2, e conseguente Attestazione di regolare esecuzione della Committente, l’Appaltatore potrm emettere fattura elettronica.
4. La fattura elettronica dovrm essere completa delle modalitm di pagamento, del CIG 9438942D56, e dovrm essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
9 di 18
b. Codice Fiscale: 15376371009
c. Partita Iva: 15376371009
d. Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e. Codice Destinatario: M5UXCR1
5. La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, da indicare in fattura.
6. Il pagamento sarm effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che i conti correnti bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, sono i seguenti: IBAN XX00X0000000000000000000000
7. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Societm, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitm assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitm finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Societm, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
8. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Societm ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitm finanziaria.
9. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrm essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Societm in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilitm previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Societm provvederm a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autoritm competenti.
ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 13.10.2022 (sub Allegato n. 2), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.
10 di 18
2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrm a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietm intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autoritm antitrust nonchè danni sostanziali all'attivitm e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherm per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11 di 18
1. Ai fini del presente Contratto, le Parti dichiarano che trattano i dati personali in qualitm di titolari autonomi del trattamento. In particolare, l’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti della Committente sarm effettuato nel rispetto della normativa privacy applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Ue n. 679/2016 , a tal riguardo impegnandosi all’adozione di adeguate misure di sicurezza sulla base di quanto previsto dall’art. 32 del suddetto Regolamento, con l’impegno dell’Appaltatore a cancellare i dati superflui, o comunque non utili all’esecuzione del Contratto, e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.
2. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilitm, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autoritm Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (ivi inclusi gli Allegati).
3. Al termine del presente Contratto, l’Appaltatore su richiesta della Societm, si impegna a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
4. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualitm di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, l’Appaltatore si impegna a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
5. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente verrm effettuato nel rispetto del Regolamento UE.
6. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Contratto (sub Allegato n. 3).
ART. 13 - DIRITTI SUI PRODOTTI
1. La Committente acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietm intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto realizzato dall’Appaltatore e/o dai sub-contraenti in esecuzione del presente Contratto e, nello specifico, su qualsiasi documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo, dai suoi sub-contraenti e/o collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto. I prodotti eventualmente elaborati
12 di 18
o sviluppati dall’Appaltatore e/o dai suoi sub-contraenti in esecuzione del Contratto resteranno di proprietm esclusiva della Committente, che li utilizzerm per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo. Resta inteso che la Committente potrm apportare a tali prodotti ogni minima modifica necessaria per l’adattamento alle proprie esigenze di utilizzo.
2. In particolare, con riferimento a tutte le tipologie di opere creative di terzi eventualmente impiegate ai fini della realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara e garantisce di aver ottenuto, da ciascuno dei titolari dei diritti patrimoniali e morali, la necessaria autorizzazione ad utilizzarle, in tutti i modi in cui sono impiegate, e di aver altresì provveduto al pagamento di tutti i compensi eventualmente dovuti a qualsiasi societm di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi. Resta inteso che, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsiasi utilizzo non autorizzato di qualsivoglia opera creativa impiegata nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. E’ fatto divieto all’Appaltatore e/o ai suoi sub-contraenti di utilizzare, divulgare e/o cedere, anche a titolo gratuito, tutti i prodotti eventualmente realizzati o sviluppati nell’ambito dell’esecuzione di cui al presente Contratto.
4. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i dati personali e i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
5. L’Appaltatore assume ogni responsabilitm conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in favore della Committente qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto e il diritto della Committente di utilizzare, commercializzare, vendere, concedere in licenza e sfruttare in qualsiasi altro modo i Servizi.
6. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior
13 di 18
danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrm diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
ART. 14 - RECESSO
1. La Committente potrm recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.
2. In tal caso la Committente sarm tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 15 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrm diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a. in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 11 del presente Contratto;
b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge in capo l’Appaltatore per l’esercizio della propria attivitm;
c. nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
x. xxxxxxx nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
g. qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
14 di 18
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, e ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attivitm oggetto del medesimo, la Committente formulerm la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerm un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per produrre le proprie controdeduzioni. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrm diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia definitiva, ove costituita, ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il maggior danno subito dalla Committente.
3. In ogni caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore avrm diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrm diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalitm esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto, o comunque, in via generale, ai seguenti indirizzi:
- per la Committente, tramite email xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o pec xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx , o tramite telefono al numero x00- 0000000000;
- per l’Appaltatore, tramite email x.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o pec xx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
15 di 18
2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 19- CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le clausole di cui all’art. all’art. 6, commi 12, 13, 15, 16 e 17, all’art. 11, all’art. 12, all’art. 13, all’art. 13, all’art. 18 e all’art. 20 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
ART. 20 - MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestm ed osservanza della legge, pluralismo, professionalitm, imparzialitm, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtm e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, congiuntamente, “Modello”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”) della Committente adottati ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito “Decreto”) ed ex lege 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione nella sezione “Trasparenza” del sito ai seguenti link: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxxxxxx-xxxxx-x orruzione.html e
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente Contratto sarm realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Modello e nel PTPCT e, per l’effetto, si impegna a far conoscere gli stessi, nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderm parte alla realizzazione delle attivitm oggetto del presente Contratto.
3. In particolare, e senza limitare la generalitm di quanto sopra, l’Appaltatore garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del Contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrm comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Modello, del PTPCT e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Committente si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attivitm, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
4. L’effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticitm e dei rischi evidenziati dal Modello e dal PTPCT sono considerati parte essenziale, nell’interesse della Committente, anche ai sensi e per gli
16 di 18
effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente Contratto.
5. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltm della Committente di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Contratto.
6. L’Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto nel suo rapporto con la Committente, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformitm alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.
7. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, l’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto previsto nel presente Contratto costituisce esclusivamente il corrispettivo per la regolare esecuzione degli impegni contrattuali e che non porrm in essere atti omissivi e/o commissivi tra cui trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Contratto.
8. L’Appaltatore assume le garanzie di cui sopra ai sensi dell’art. 1381 c.c., per ogni proprio subappaltatore e subcontraente individuato ai sensi del presente Contratto.
Allegati:
All. 1 - Offerta;
All. 2 - Accordo di riservatezza;
All. 3 - Informativa privacy della Committente.
PagoPA S.p.A. DIRETTORE GENERALE
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxx Xxxxx Data: 01/12/2022 16:31:13
17 di 18
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Data: 30/11/2022 18:53:05
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 9438942D56 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO, VALORE MASSIMALE E
CORRISPETTIVI); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5
(MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI E RISOLUZIONE); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 11 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA); art. 13 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art. 14 (RECESSO); art. 15 (ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE); art. 16 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 18 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); art. 20 (MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxx Xxxxx Data: 01/12/2022 16:40:50
18 di 18