CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO E DEI SERVIZI DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA, IVI COMPRESA LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ. SUPPORTO LEGALE PER L’EVENTUALE CONTENZIOSO.
CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI
L’anno 2015, il giorno del mese di , presso la residenza Comunale, nell’ufficio di segreteria, avanti a me Dr.ssa Clara Cimino, Segretario del Comune di Solopaca (BN), autorizzato a rogare di atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti, d’accordo tra loro e con il mio consenso espressamente, dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
Il Comune di Solopaca (BN) domiciliato in Piazza Municipio, 1 – 82036 Solopaca (BN) avente P.Iva 00074320623 rappresentato dal Responsabile del Servizio Cap. Vitangelo D’Onofrio nato a Solopaca (BN) il 13.06.1957 di seguito chiamato “Ente” o “Comune” o “Ufficio di P.L.”.
e
la ditta con sede in ( ) in Via ,
, CAP partita IVA n. in persona del Legale Rappresentante Sig. , nato a ( ) il di
seguito chiamato “aggiudicatario”.
Premesso che:
- il Comune di Solopaca (BN) ha indetto procedura d’appalto per la fornitura in locazione di apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni ai limiti di velocità; fornitura del software di gestione dell’iter sanzionatorio e servizi sussidiari all’accertamento delle infrazioni comprensivo del servizio di stampa ed imbustamento dei verbali; supporto legale per l’eventuale contenzioso.
- la ditta ha presentato la propria offerta nei termini e nei modi previsti dai documenti di gara;
- il Comune di Solopaca (BN) in data 2015 dopo aver regolarmente esperito la gara
d’appalto, con determinazione nr° del . .2015 ha dichiarato vincitrice dell’appalto la ditta
Le parti di comune accordo ed in ottemperanza al bando di gara ed al relativo capitolato d’appalto nonché della determinazione n. del . .2015, convengono e stabiliscono quanto segue:
Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Forma oggetto del presente contratto la fornitura di nr° 1 strumento elettronico per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità in postazione mobile aventi le caratteristiche dichiarate in sede di offerta tecnica, n. 1 strumento elettronico per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità in postazione fissa aventi le caratteristiche dichiarate in sede di offerta tecnica, nonché la fornitura di un software per la gestione dell’iter sanzionatorio e l’erogazione dei servizi sussidiari all’accertamento descritti nel Capitolato tecnico e nel disciplinare di gara che, in allegato, formano parte integrante del presente contratto. E’ altresì oggetto del presente contratto la fornitura del servizio di recupero “bonario” delle sanzioni con particolare riferimento a quelle effettuate con strumenti di rilevazione compreso ogni attività propedeutica e complementare alla redazione dei relativi verbali sanzionatori. È inoltre oggetto dell’appalto il supporto per la gestione legale del contenzioso inerenti i ricorsi al Codice della Strada.
Art. 2 - L’aggiudicatario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente contratto, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia disciplinate dal Codice della Strada, dal relativo regolamento attuativo, e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Il contratto decorre dalla data del . . e terminerà 36 mesi dopo l’avvenuta firma del verbale di consegna.
Alla scadenza del contratto, l’affidamento potrà essere rinnovato o prorogato nel rispetto della legislazione vigente a condizioni che non siano più onerose per l’Amministrazione Comunale.
Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell’oggetto dell’affidamento, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno riviste in amichevole accordo.
Art. 4 - La remunerazione del servizio a favore della Ditta avverrà attraverso il computo di un corrispettivo in base alle seguenti voci:
1. € , + IVA quale corrispettivo giornaliero per l’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni locata in postazione fissa;
2. € , + IVA per ogni servizio svolto con l’apparecchiatura mobile;
3. € , + IVA per ogni verbale inserito nel registro cronologico delle sanzioni, quale corrispettivo per l’attività di stampa e per le attività sussidiarie all’accertamento (Data Entry, Archiviazione Ottica, ecc. ecc.);
4. € , + IVA quale corrispettivo per ogni ricorso gestito, per l’attività di predisposizione delle controdeduzioni per i ricorsi pendenti dinanzi la Prefettura e al Giudice di Pace;
5. € , + IVA per ogni pratica gestita in fase “bonaria” ed il , %
+ IVA quale aggio sull’ammontare dei soli incassi pervenuti a seguito di invio dei solleciti in fase “bonaria”, quali attività di normalizzazione e Info Collect, per l’attività di recupero credito “bonario”;
Le spese di notifica e quelle per i diritti delle lettere di sollecito, saranno imputate al trasgressore. Resta pertanto estranea a tutti gli effetti, a qualsiasi contenzioso inerente l’esistenza del credito quale a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la mancata o irregolare notifica del verbale, l’eventuale ricorso presentato al Prefetto e/o al Giudice di Pace, ecc… Eventuali spese sostenute o condanne subite a tale titolo, anche solo per la chiamata in causa del Comune di Solopaca (BN), resteranno a carico dell’Ente stesso.
L’aggiudicatario, entro il 5 di ogni mese, dovrà emettere le relative fatture che dovranno analiticamente dettagliare:
il numero di giorni in cui il dispositivo mobile è stato utilizzato nel mese precedente;
il numero di giorni in cui il dispositivo fisso è stato utilizzato nel mese precedente;
il numero di verbali stampati e consegnati, nel mese precedente, all’Ufficio di P.L. per la successiva notifica degli stessi;
il numero di ricorsi gestiti;
il numero di pratiche lavorate in fase “bonaria”;
l’importo totale incassato a seguito dell’invio dei solleciti in fase “bonaria”; L’Ufficio di P.L. provvederà ad emettere regolare determina di liquidazione entro 3 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Il Comune si obbliga al pagamento delle fatture entro 20 giorni dalla data di emissione della relative determine di liquidazione.
Art. 5 - L’aggiudicatario assicurerà l’effettuazione del servizio affidatogli con la necessaria organizzazione, mezzi e personale e con spese di impianto e di gestione a proprio carico, fatti salvi gli oneri postali, legali e simili di cui al precedente art. 4.
Art. 6 - L’aggiudicatario, nello svolgimento del servizio in oggetto, provvederà a propria cura e spese alla fornitura, di n. 1 (una) apparecchiatura mobile di rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità, regolarmente approvata.
L’aggiudicatario al fine di consentire l’utilizzo di apparecchiature tecnicamente più evolute, potrà sostituire, senza oneri per l’Ente, le apparecchiature con altre più moderne, aventi caratteristiche minimo equivalenti, purché sempre regolarmente approvate dal Min. LL.PP.
Nel caso in cui l’Ente ottenga tutte le necessarie autorizzazioni e/o pareri positivi in merito all’utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione delle infrazioni in postazione fissa, l’aggiudicatario provvederà a proprie cure e spese alla fornitura,
installazione e manutenzione di n. 1 (uno) apparecchiatura fissa di rilevazione infrazioni al Codice della Strada regolarmente approvata dal Min. LL.PP.
L’aggiudicatario dovrà altresì curare la fornitura e l’installazione degli apparati in campo e delle opere civili ed impiantistiche a corredo (strutture di sostegno, plinti e quant’altro si renda necessario alla corretta operatività del sistema), la realizzazione della rete telematica per la trasmissione delle immagini relative alle violazioni accertate in modalità remoto, verso la centrale installate all’Ufficio di P.L..
La fornitura dell’apparato mobile, pena la risoluzione del contratto, dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni naturali dalla data della stipula del presente contratto.
La fornitura, l’installazione ed il relativo collaudo dell’apparato fisso, pena la risoluzione del contratto, dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni naturali dalla data in cui l’Ente eventualmente riceva le necessarie autorizzazioni e/o pareri favorevoli all’installazione dei dispositivi fissi.
L’aggiudicatario dovrà altresì curare la fornitura e l’installazione degli apparati di centro necessari per la corretta operatività del sistema presso la centrale dell’Ufficio di Polizia (Server centrale e monitor di controllo), oltre a tutti i collegamenti elettrici previsti.
Durante il periodo contrattuale l’aggiudicatario dovrà fornire per i sistemi proposti le attività di: assistenza e manutenzione comprensiva di interventi on site di manutenzione ordinaria di tipo preventivo, ordinaria di tipo correttivo, interventi di manutenzione del software, interventi di manutenzione straordinaria, la sostituzione degli apparati guasti anche a seguito di atti vandalici o eventi naturali, nonché la sostituzione delle strutture di sostegno danneggiate anche a seguito di atti vandalici o eventi naturali.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati entro e non oltre 72 ore dalla richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione.
Art. 7 - L’aggiudicatario, nello svolgimento del servizio in oggetto, provvederà a fornire all’Ufficio di P.L. il software di gestione delle violazioni al Codice della Strada attraverso un sistema informatico sviluppato ed erogato in ambiente Web (generazione di pagine html) su piattaforma Internet che consenta, agli operatori dell’Ufficio di Polizia Locale che ne abbiano titolo, di potervi in ogni momento accedere da qualsiasi postazione di lavoro dotata unicamente di un personal computer connesso ad Internet.
Il software dovrà essere accessibile a mezzo del protocollo “http”. Il software dovrà consentire all’Ufficio di P.L. di:
raccogliere le informazioni provenienti dai fotogrammi relativi alle violazioni stradali accertate mediante l’utilizzo degli strumenti oggetto della fornitura in locazione da parte della stessa impresa aggiudicataria allo scopo di acconsentirne l’inserimento (data entry) nel sistema gestionale proposto dall’offerente. Tutti i dati, comunque raccolti, le immagini digitali dei verbali e dei documenti connessi dovranno essere necessariamente accedibili da parte dell’Organo di Polizia Locale tramite un sito WEB di lavoro appositamente predisposto;
individuazione dei dati anagrafici e fiscali del destinatario del procedimento sanzionatorio presso il Pubblico Registro Automobilistico, attraverso le convenzioni del Comune cha ha già in essere con gli stessi;
predisposizione degli atti per la notifica dei verbali ed eventuale rinotifica in caso di mancato recapito per assenza o irreperibilità del destinatario, previo aggiornamento o reperimento dati anagrafici;
verifica esito della notifica e registrazione estremi della stessa in banca dati;
gestione dei procedimenti, laddove dall’originario verbale scaturiscano ulteriori eventuali contestazioni di violazione del Codice della Strada (ad esempio: il mancato aggiornamento del titolo di proprietà o la mancata esibizione di documenti);
registrazione dei pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo messo a disposizione dell’utenza, con aggiornamento della banca dati con le notizie (data, importo, etc) relative anche ai pagamenti parziali effettuati. La
registrazione riguarderà anche le contravvenzioni contestate dal Pubblico Ufficiale all’atto dell’accertamento della violazione;
predisposizione della lista dei soggetti che non hanno assolto all’obbligo del pagamento della contravvenzione ai fini della riscossione coattiva, relativamente alle contravvenzioni elevate a decorrere dalla data di affidamento del servizio;
comunicazione al Responsabile del Servizio o suo incaricato dei casi di applicazioni di sanzioni accessorie, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
gestione dei dati inerenti eventuali ricorsi sia in Prefettura che presso il Giudice di Pace;
Solo dopo l’avvenuto accertamento e verbalizzazione – operazione non delegabile a terzi e che quindi potrà effettuare solo ed esclusivamente l’Ufficio di
P.L. – il sistema dovrà essere in grado di consentire all’aggiudicatario la stampa dei verbali (sia l’originale che la versione imbustata e pronta per la notifica) che comunque lo stesso aggiudicatario dovrà consegnare all’Ufficio di P.L. che ne curerà la notifica.
Art. 8 - Il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.
Art. 9 - Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ed in particolar modo dall’Ufficio di P.L. ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti l'organizzazione del servizio stesso.
Art. 10 - L’aggiudicatario è tenuto a:
Fornire al Comune gli strumenti per la visualizzazione, in tempo reale ed in qualsiasi momento, dei risultati dell’attività svolta;
Stampare i flussi di stampa inviati dall’Ufficio di P.L. e relativi ai verbali di contravvenzione, nel rispetto delle modalità e caratteristiche di cui alla normativa in materia, impegnandosi ad aggiornare quanto necessario in caso di modifiche legislative e/o giurisprudenziali;
Consegnare all’Ufficio di P.L. i verbali di contravvenzione stampati con l’indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n 39;
Analizzare costantemente e verificare le notifiche ed i pagamenti spontanei intervenuti;
Inviare gli avvisi bonari ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento spontaneo e successivo invio di sollecito a mezzo lettera di intimazione al pagamento;
Art. 11 - Il Comune, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 1206 del codice civile, si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività ed a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare il corretto adempimento di tutto quanto previsto a carico dell’aggiudicatario. In particolare, è tenuto ad assicurare la disponibilità degli organi di vigilanza, nonché la collaborazione degli Uffici Comunali ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni ovvero per il più spedito ed efficace espletamento dei servizi gestionali; resta fermo che l’aggiudicatario rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Comune ed i propri dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico del personale Comunale e/o di soggetti terzi connessa allo svolgimento delle attività inerenti il presente contratto. Nessuna responsabilità potrà essere fatta valere nei confronti dell’aggiudicatario per mancata o tardiva attività degli uffici o ufficiali di Polizia Locale relativamente agli adempimenti di loro specifica ed esclusiva competenza. Il Comune garantirà le informazioni, sia in forma elettronica che in forma cartacea, esistenti presso la anagrafe comunale, limitatamente ed esclusivamente ai dati concernenti luogo, data di nascita e residenza dei sanzionati.
Al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, il Comune, per il tramite del competente Servizio di Polizia Locale, si impegna a:
a) utilizzare gli apparecchi secondo le istruzioni tecniche che saranno fornite dall’aggiudicatario;
b) segnalare all’Impresa aggiudicataria gli eventuali guasti delle apparecchiature per una loro pronta riparazione;
c) predisporre congiuntamente con l’aggiudicatario, di un protocollo operativo in cui dovranno essere dettagliatamente descritte le modalità operative dell’intera gestione, ivi comprese le mansioni svolte esclusivamente dal personale dell’Ufficio di P.L. in relazione al servizio di gestione dell’intero iter sanzionatorio;
d) L’Ufficio di Polizia Locale in qualità di titolare del trattamento dei dati, si obbliga a nominare un Responsabile per il trattamento dei dati interno alla propria organizzazione e nominare un Responsabile esterno per il trattamento dei dati all’interno della struttura dell’aggiudicatario. Inoltre dovrà nominare tutti i soggetti facenti capo all’organizzazione interna all’Ufficio, Incaricati al trattamento dei dati, il tutto in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme in merito alla sicurezza dei dati ed alla privacy. Parimenti dovrà effettuare le stesse operazione il Responsabile del trattamento dati delle imprese dell’R.T.I.
In merito al supporto legale nella predisposizione delle controdeduzioni, i costi riferiti alle parcelle dell’avvocato saranno a completo carico dell’Aggiudicatario. Gli eventuali costi legali e/o di soccombenza resteranno invece a totale carico dell’Ente.
Art. 12 – Con decorrenza dall’inizio del contratto, l’aggiudicatario assumerà ogni garanzia a copertura dei rischi di “responsabilità civile” per il servizio svolto e terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare allo stesso e/o a terzi in conseguenza e/o in dipendenza dell’attività svolta.
Art. 13 - L’aggiudicatario metterà a disposizione del Comune il proprio software e la banca dati relativa al servizio di cui trattasi, per la verifica di qualunque situazione e/o pagamento in tempo reale.
Durante tutto il corso dell’affidamento, tale disponibilità sarà offerta al Comune a titolo gratuito.
Nel caso in cui il Comune fosse interessato all’utilizzo della procedura di cui sopra anche dopo la cessazione del presente affidamento, le parti concorderanno un canone di utilizzo delle procedure informatiche e delle banche dati di cui trattasi.
Il software resta comunque di proprietà dell’aggiudicatario, mentre i dati restano di proprietà dell’Ente.
Art. 14 – L’aggiudicatario, nel caso in cui l’Ente ottenga tutte le necessarie autorizzazioni e/o pareri da parte degli Enti preposti, si obbliga all’installazione delle apparecchiature rendendole perfettamente funzionali ai fini sanzionatori entro 20 giorni (consecutivi e quindi non lavorativi) dalla data in cui l’Ente riceva le autorizzazioni. Riguardo al dispositivo mobile, l’aggiudicatario si obbliga alla fornitura dello stesso entro 20 giorni (consecutivi e quindi non lavorativi) dalla data di stipula del presente contratto. Qualora nei termini di cui sopra l’aggiudicatario non abbia provveduto alla corretta fornitura dei dispositivi, il contratto s’intenderà risolto per grave inadempienza dell’aggiudicatario. A tal riguardo, l’Ente provvederà all’escussione della polizza definitiva oltreché ad adempiere a tutte le altri obblighi derivanti ivi compresa la segnalazione all’osservatorio informatico. Per quanto concerne la fase di supporto alla gestione del ciclo sanzionatorio, in caso di mancata, ritardata od irregolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto che comprometta il recupero delle sanzioni, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta al Comune il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere il Comune sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Comune.
L’aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ente potrà revocare l’affidamento del servizio in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1671 del Codice Civile oppure nei seguenti casi:
Fallimento o scioglimento della Società capogruppo;
In presenza di gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni del presente contratto;
In presenza di gravi e ripetute inadempienze e/o deficienze nella gestione dei servizi affidati.
In caso di mancata fornitura e/o installazione dei dispositivi nei termini e nei modi indicati nel precedente art. 14.
In caso di risoluzione del contratto, l’Ente dovrà riconoscere all’aggiudicatario il compenso spettante per le infrazioni accertate nonché quello relativo alla posizioni riscosse così come indicato all’art. 4 del presente contratto;
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, anche anticipatamente, nei seguenti casi:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
b) in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario.
c) in caso di eventuali modificazioni al quadro legislativo in materia, tali da non consentire la prosecuzione della prestazione.
d) In caso di mancata fornitura e/o installazione delle apparecchiature di rilevamento nei modi e nei termini indicati nel precedente Art. 14.
Ad esclusione di quanto definito nella precedente lettera d) per cui l’Ente procederà alla risoluzione contrattuale, l’aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di risoluzione. Ove l’aggiudicatario non provveda, l’Ente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all’incameramento del deposito cauzionale e all’esecuzione del servizio in danno dell’aggiudicatario inadempiente, a carico della quale resterà l’onere di eventuali maggiori costi sostenuti dall’Ente. Resta salvo per l’Ente l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti, nonché l’applicabilità delle penali previste.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di eventuali modificazioni al quadro legislativo in materia, tali da non consentire la prosecuzione della prestazione.
Art. 16 - Il Comune ha facoltà di ispezionare o di fare ispezionare in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, da propri incaricati gli strumenti, i processi ed i locali dell’aggiudicatario al fine di verificare il corretto funzionamento del servizio affidato.
Art. 17 - L’aggiudicatario elegge e mantiene il proprio domicilio per ogni effetto di legge presso la propria sede legale. Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed
esecuzione della presente affidamento –anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno deferite al giudizio dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Foro competente a giudicare sarà quello di Benevento.
Art. 18 - Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell’aggiudicatario. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
Art. 19 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento, oltre al capitolato di gara e relativo disciplinare, alle norme generali del Codice Civile nonché le norme specifiche in materia sia di legge che regolamentari del Comune.
Solopaca, / /2015
L’Ente L’aggiudicatario Il Segretario Comunale