BDI BDI_RM
XXX XXX_XX
Xxx. Xxx. X
00000
Prot. N° 1571714/20 del 26/11/2020
SEDE DI TORINO (114)
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
DIVISIONE SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO
Rifer. a nota n. del
RACCOMANDATA
Trasmesso a:
- Ufficio Prevenzione e Gestione Contenzioso;
- Ufficio Reclami il 27/11/2020
Spett.le
Classificazione VII 4 5
Oggetto RICORSO ABF N° 0587049 DEL 07/05/2020
: COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE.
Con riferimento al ricorso in oggetto, si trasmette copia della decisione assunta dal Collegio ABF di Torino.
Nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso, l’intermediario è tenuto a comunicare alla scrivente Segreteria tecnica le iniziative assunte per adempiere alla decisione (1).
Rimane ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ovvero di attivare le altre forme di tutela previste dall’ordinamento.
Distinti saluti.
(1)In particolare, ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell’ABF (cfr. Sez. VI, par. 3 e 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, del 18/06/2009 e successive modificazioni), l’intermediario è tenuto ad adempiere alla decisione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia:
− assumendo a tal fine tutte le iniziative necessarie;
− rimborsando al cliente il contributo di euro 20,00 versato all’atto della proposizione del ricorso, qualora sia previsto nel dispositivo della decisione;
− corrispondendo un contributo alle spese della procedura pari a euro 200,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia - Segreteria tecnica ABF” IBAN XX00X0000000000000000000000 (TORINO) con indicazione, nella causale, del numero e della data della decisione del Collegio ABF di Torino.
Si avverte che, decorso il termine suddetto, qualora consti che l’intermediario non abbia adempiuto alla decisione, la notizia dell’inadempienza è sarà pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, per un periodo di cinque anni. La notizia dovrà inoltre essere pubblicata in evidenza sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di 6 mesi.
Si ricorda che i termini della procedura sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal
23 dicembre al 6 gennaio.
Capitale versato Euro 7.500.000.000,00 - Sede legale Roma - Part. IVA 00950501007 Sede di Torino - Via Arsenale, 8 - 10121 Torino - Tel. 000 00000 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
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907/14
COLLEGIO DI TORINO
BDI BDI_RM REG. ABF I
Prot. N° 0021202/20 del 26/11/2020
composto dai signori:
(TO) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXX XXXXXXXXX
Seduta del13/10/2020
Esame del ricorso n. 0587049/2020 del 07/05/2020 proposto da
nei confronti di
1/8
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXX XXXXXXXXX
Seduta del 13/10/2020
FATTO
Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo pervenuto all’intermediario in data 06/04/2020, presentava ricorso all’ABF competente al fine di ottenere la cancellazione/rettifica dei propri dati relativi a n. 2 prestiti finalizzati accordati dalla parte resistente, dati che sarebbero stati illegittimamente registrati presso le banche dati delle Centrali Rischi di tre società di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).
Il ricorrente riteneva le iscrizioni illegittime perché le linee di credito relativamente alle quali era stata effettuata la segnalazione risultavano estinte ed inoltre affermava che l’intermediario non aveva assolto all’obbligo di preavviso previsto dalla normativa di settore: sicché la condotta dell’intermediario sarebbe stata contraria al consolidato orientamento in materia dell’ABF e del Garante Privacy.
Eccepiva, poi, che a seguito della ricezione dell’istanza di cancellazione l’intermediario non aveva dato prova di aver adempiuto all’obbligo di preavviso e denunciava che la condotta dell’intermediario era stata contraria ai canoni di buona fede e correttezza, nonché ai parametri di diligenza qualificata che devono connotare il comportamento degli operatori finanziari.
Concludeva, quindi, chiedendo di ordinarsi all’intermediario di cancellare la segnalazione effettuata presso le banche dati delle Centrali Rischi delle società coinvolte di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), attesa l’illegittimità della
medesima.
Si costituiva - seppur tardivamente - con controdeduzioni l’intermediario resistente che riferiva come il ricorrente fosse a conoscenza – sottoscrivendo i relativi contratti in ragione di specifica clausola circa la finalità del trattamento - che i suoi dati personali sarebbero stati trattati per diverse finalità, tra cui la valutazione del merito creditizio e che gli stessi avrebbero potuto essere comunicati ai Sistemi di Informazione Creditizia.
Più specificatamente l’intermediario rilevava che il ricorrente aveva provveduto con gravi e reiterati ritardi al pagamento delle rate concordate per nr. 2 finanziamenti, costringendo così parte resistente ad avviare le opportune azioni a tutela del proprio credito.
Ancora, evidenziava che alle date del 4/01/2018 e 21/05/2018, a seguito del ritardo di n. 2 mesi nei versamenti, aveva inviato al ricorrente la nota relativa ai “prolungati ritardi nel pagamento delle rate”, avente ad oggetto il preavviso di imminente segnalazione.
Di più, a causa del prolungarsi della condotta omissiva posta in essere dal ricorrente, in data 5/02/2018 e 20/04/2019 veniva inviata una ulteriore comunicazione di preavviso denominata “ultimo avviso di pagamento: imminente decadenza dal beneficio del termine”, sottolineando che tale ulteriore evento negativo sarebbe stato riportato nei Sistemi di Informazione Creditizia cui l’intermediario partecipava.
Infine l’intermediario rappresentava che in data 29/09/2018 e 15/05/2019 il ricorrente era incorso nella decadenza del beneficio del termine, comunicata nelle medesime date con raccomandata e, per l’effetto, l’intermediario aveva comunicato ai Sistemi di Informazione Creditizia i dati relativi all’andamento dei pagamenti e dei ritardi, così come registrati. Dava contezza che uno dei due finanziamenti era stato oggetto di transazione “a saldo e stralcio”.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
In sede di repliche alle controdeduzioni, presentate in data 12/10/2020, parte ricorrente ha rappresentato che la società resistente non aveva fornito la prova della ricezione del preavviso di segnalazione; inoltre evidenziava che non era neppure stata indicata la data di iscrizione nei SIC dei dati negativi riferiti al ricorrente, pertanto non era possibile stabilire se vi era corrispondenza temporale tra la detta iscrizione e le comunicazioni prodotte.
DIRITTO
La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la pretesa illegittimità di una segnalazione a sofferenza presso Centrali Rischi di tre società di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), in quanto effettuata asseritamente in carenza dei presupposti per assenza dell’invio del preavviso.
Parte ricorrente è il debitore principale di n. 2 rapporti di finanziamento finalizzato conclusi con il resistente: circostanza che risulta non contestata, come altrettanto pacifica è l’intervenuta segnalazione alle banche dati di tre società di Sistemi di Informazione Creditizia.
Altresì è pacifica la circostanza che il ricorrente agisce come persona fisica. Occorre rilevare, al fine dell’esatto inquadramento della vicenda, che l'art. 4,
comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (applicabile alle SIC coinvolte) dispone che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno
0 più sistemi di informazioni creditizie", mentre l'art. 125, comma 3, del TUB prevede che "l finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa é resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"; infine la Circolare 139/1991 della Banca d'Italia (come aggiornata il 29/04/2011), prescrive che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza".
Rappresenta, quindi, presupposto indefettibile per la validità della segnalazione ai SIC l'invio del preavviso imposto dalla normativa di riferimento: tale segnalazione non ha però obbligo di formalità specificatamente prescritte.
In più, per quanto riguarda la legittimità della segnalazione alle società SIC coinvolte, il Collegio rileva che secondo l’orientamento consolidato dei Collegi (cfr. ABF Roma 937/13, 7180/2015, 9295/2016, 8818/16; ABF Milano 7873/2016; ABF
Napoli 8935/2017; 8572/2017), il preavviso di cui parte ricorrente eccepisce la formalizzazione non costituisce requisito di legittimità delle segnalazioni che rappresentino l’evoluzione di inadempimenti precedentemente segnalati, come il caso di segnalazione a sofferenza a seguito di reiterati ritardi o omessi pagamenti.
Dai documenti versati si rinviene la prova del reiterato ritardo da parte del ricorrente nel pagamento delle rate con riferimento ad entrambi i finanziamenti in discorso.
Per vero, risultano dalla lista movimenti depositata da parte resistente:
- Finanziamento A, scadenza insoluti 30.1.2017
30.6.2017
30.9.2017
- Finanziamento B, scadenza insoluti 15.7.2017
15.8.2017
15.10.2017
15.02.2018
15.04.2018
15.05.2019
Si rileva a tal proposito come lo stesso ricorrente, nelle controrepliche, non contesti il ritardo nei pagamenti ed il diritto da parte resistente a recuperare il
credito vantato, “ma unicamente il mancato assolvimento dell’obbligo di preavviso”.
Quanto alle comunicazioni inoltrate all’indirizzo del ricorrente, quale risulta identico anche sul documento di identità allegato all’odierno ricorso, risultano le seguenti note:
- Con riferimento al finanziamento sub. A
✓ nota in data 4.1.2018 rubricata “prolungati ritardi nel pagamento delle rate”, con indicazione, in aggiunta al sollecito riferito all’arretrato, che in difetto di immediato pagamento si sarebbe provveduto alle segnalazioni presso le SIC, come previsto nel contratto di finanziamento sottoscritto e che anche gli eventuali successivi ritardi sarebbero stati segnalati alle SIC senza ulteriore avviso;
✓ nota in data 5.2.2018 rubricata “ultimo avviso di pagamento imminente decadenza dal benefico del termine”, in cui si rinnovava l’avvertimento a saldare le rate scadute essendo stati vani i precedenti solleciti e si avvertiva che ciò sarebbe stato oggetto di segnalazione alle SIC.
- Con riferimento al finanziamento sub. B
✓ nota in data 21.5.2018 rubricata “prolungati ritardi nel pagamento delle rate”, con indicazione, in aggiunta al sollecito riferito all’arretrato, che in difetto di immediato pagamento si sarebbe provveduto alle segnalazioni presso le SIC, come previsto nel contratto di finanziamento sottoscritto e che anche gli eventuali successivi ritardi sarebbero stati segnalati alle SIC senza ulteriore avviso;
✓ nota 20.4.2019 rubricata “ultimo avviso di pagamento imminente decadenza dal benefico del termine”, in cui si rinnovava l’avvertimento a saldare le rate scadute essendo stati vani i precedenti solleciti e si avvertiva che ciò sarebbe stato oggetto di segnalazione alle SIC.
Risulta, di più ed oltre, che in riferimento al finanziamento sub A con raccomandata datata 29.9.2018 (nr.61472057739.6), inviata anch’essa all’indirizzo del ricorrente quale risulta anche dai documenti di identità versati in uno con il ricorso, si evidenziava sia la rata in sofferenza sia che in difetto di pagamento si sarebbe dato seguito alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Sempre con raccomandata datata 15.5.2019 (nr.61473255149.2), inviata all’indirizzo del ricorrente quale risulta anche dai documenti di identità versati in uno con il ricorso, con riferimento al finanziamento sub B si evidenziavano le sofferenze in corso e si avvertiva che in difetto di pagamento si sarebbe dato seguito alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Detto finanziamento sub B risulta estinto giusta accettazione della proposta transattiva a saldo e stralcio formulata da parte ricorrente, come da nota dell’intermediario 5.8.2019: il resistente con comunicazione di quietanza a saldo in data 15.10.2019 dava atto dell’intervenuto pagamento.
Quanto alla eccepita assenza di preavviso, il Collegio rileva che, oltre alle
plurime comunicazioni ordinarie cui si è dato contezza, le due raccomandate prodotte godono della presunzione di recapito atteso che la produzione di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017; Cass.12954/2007, 86492006, 758/2006, 22133/2004).
Ad abundantiam si rileva come la contezza della situazione della esposizione debitoria è altresì provata, con riferimento al contratto sub. B, dalla transazione “a saldo e stralcio” sottoscritta dal ricorrente nell’agosto 2019: tale transazione, dimostrata dalla nota di quietanza, richiama una precedente nota di inizio agosto in cui l’intermediario accoglieva la proposta transattiva formulata dal ricorrente, che non poteva formulare detta proposta ove non fosse stato a conoscenza della sofferenza accumulata e quindi della conseguente segnalazione alle SIC.
Se è, quindi, indispensabile, anche alla luce dei precedenti ABF citati da parte ricorrente, che siano rispettati i principi in materia di liceità del preavviso (cfr Collegio di Coordinamento decisione n. 3089 del 24.9.2012: (i) che il preavviso di segnalazione prescritto dall’art. 4, comma, del Codice deontologico sia (non solo inviato, ma altresì) pervenuto all’indirizzo della persona alla quale è destinato (artt. 1334, 1335 c.c.); (ii) che, nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso (come effettivamente il ricorrente ha recisamente negato, nella presente procedura e già in sede di reclamo), l’intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione; (iii) che, ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata la segnalazione è da ritenersi illegittima), è altresì vero che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso. Né si può dare ingresso ad una lettura eccessivamente formalistica della disposizione citata sull’obbligo di preavviso.
Pertanto, la valutazione di illiceità della segnalazione dipende dalla mancata dimostrazione da parte dell’intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente: dimostrazione che può offrirsi attraverso tutti gli elementi di prova comunque acquisiti.
Il Collegio di Roma a tal fine ha affermato (dec. 2369/2015) che “… nel caso in cui il ricorrente, che sia stato segnalato da un intermediario in una centrale rischi privata, chieda la cancellazione della segnalazione allegando di non aver avuto conoscenza del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice deontologico e dall’art. 125, comma 3, del t.u.b., l’onere di provare che il segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere l’intenzione del segnalatore incombe sull’intermediario. Da ciò consegue che si applicano i principî generali previsti dal codice civile per le dichiarazioni recettizie e le relative presunzioni. Posto però che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso, la soccombenza della parte onerata che consegue alla valutazione di illiceità della segnalazione, dipende non solo dalla mancata dimostrazione da parte dell’intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente segnalando, ma dall’impossibilità che il convincimento del Collegio
giudicante circa l’effettivo adempimento dell’obbligo di preavviso possa formarsi in base a tutti gli elementi di prova comunque acquisiti”.
Dall’esame complessivo e congiunto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, può trarsi il convincimento, anche a prescindere dalla prova dell’avvenuta ricezione delle lettere inviate dalla resistente, che la parte ricorrente abbia effettivamente ricevuto il menzionato preavviso dell’imminente iscrizione, poi intervenuta ed ascrivibile ai finanziamenti in discorso, dovendosi pertanto concludere per la legittimità dell’operato dell’intermediario resistente nella vicenda all’origine della presente controversia.
Corroborano la convinzione anche le varie comunicazioni ordinarie di sofferenza inviate al ricorrente. Infatti, richiamando il precedente della decisione 8874/2016 del Collegio di Roma, la molteplicità di comunicazioni inoltrate a titolo di preavviso e di sollecito di pagamento si possono ritenere circostanze idonee “a inferire che il ricorrente abbia ricevuto un’adeguata percezione della propria esposizione debitoria e delle conseguenze pregiudizievoli che da essa potevano scaturire. In definitiva, appare del tutto inverosimile, ad avviso del Collegio, ipotizzare che nessuna delle numerose comunicazioni spedite a controparte, sia pure per mezzo della posta ordinaria, abbia raggiunto il suo scopo, che era quello di giungere nella sfera di conoscibilità del cliente al fine di renderlo edotto dell’imminente segnalazione del suo nominativo nei sistemi privati di informazioni creditizie, in ragione della persistente esposizione debitoria (cfr., in tale prospettiva, Collegio ABF di Milano, decisione n. 4442/2012; e Collegio ABF di Roma, decisione n. 7180/2015)”.
Di più ed oltre, nel caso di specie è patente l’esistenza della sofferenza nel pagamento di alcune rate dei finanziamenti in essere, così come la precisa informativa resa al ricorrente nella fase pre-contrattuale che si sarebbe provveduto alla segnalazione del nominativo ai SIC competenti: questi ultimi risultano aver ricevuto e registrato dette segnalazioni.
Come è noto la nozione di sofferenza che legittima l’intermediario ad attivare la segnalazione alla banca dati delle SIC coinvolte si può ravvisare in quella situazione di «grave difficoltà economica» (Cassazione 21428/2007) che, pur non traducendosi in uno status di incapienza irreversibile, sia di carattere non transitorio e dagli sviluppi non prevedibili, tale da rendere serio, concreto ed attuale il pericolo di irrecuperabilità del credito da parte dell’intermediario.
In buona sostanza la segnalazione in sofferenza è dunque giustificata quando la valutazione condotta dall'intermediario riveli una stabile e consolidata incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ebbene, dalle allegazioni delle parti risulta pacifico che il ricorrente abbia incontrato difficoltà nel rimborso dei finanziamenti ed altresì che lo stesso abbia ricevuto plurime comunicazioni scritte in merito, da ultimo anche raccomandate, tutte inoltrate all’indirizzo corretto di residenza quale risulta dai documenti versati.
E’ quindi da ritenersi provato che il ricorrente è incorso in quelle situazioni che si possono definire “di sofferenza” non avendo provveduto a saldare nei tempi prescritti le rate dei finanziamenti in scadenza.
Lo stesso ricorrente ha avuto in più occasioni segnalazione dal resistente - tramite varie comunicazioni che fungono da preavviso- della imminenza della segnalazione alla banca dati delle SIC coinvolte proprio in ragione della morosità