CIG 62589622D6
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie
Servizio gestione patrimonio immobiliare
Accordo quadro per l’affidamento del servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, presso gli auditorium delle sedi regionali di Udine, Gorizia e Pordenone.
CIG 62589622D6
Capitolato Tecnico
INDICE ARTICOLI
INDICE ARTICOLI 2
Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto 3
Art. 2 - Servizio principale: prevenzione e gestione emergenze 3
Art. 3 - Servizio accessorio: gestione di sala 4
Art. 4 - Altri oneri e prestazioni a carico dell'appaltatore 4
Art. 5- Responsabile del servizio 5
Art. 6 - Controlli 6
Art. 7 - Garanzie 6
Art. 8 - Responsabilità dell'Appaltatore 6
Art. 9 - Cessione e subappalto 7
Art. 10 - Fatturazione, pagamento e tracciabilità 7
Art. 11 - Penali 7
Art. 12 - Riservatezza 8
Art. 13 - Obblighi nei confronti dei dipendenti 8
Art. 14 - Adempimenti relativi alla sicurezza 8
Art. 15 - Risoluzione del contratto 9
Art. 16 - Controversie 9
Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali 9
Art. 18 - Contratto 9
Art. 19 - Clausule vessatorie 10
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Il contratto ha per oggetto il servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze ed il servizio secondario ed accessorio di gestione della sala auditorium delle seguenti sedi regionali:
1) Auditorium della xxxx xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxx x. 00 x Xxxxx;
2) Auditorium della sede regionale di Via Roma 5 a Gorizia;
3) Auditorium della sede regionale di piazza Ospedale Vacchio 11 a Pordenone.
Il Servizio dovrà essere svolto attraverso una squadra formata da quattro soggetti per l’auditorium di Udine, due soggetti per l’ Auditorium di Pordenone, ed un soggetto per quello di Gorizia in possesso dei requisiti descritti all’articolo 4.
Tutte le prestazioni relative al presente appalto dovranno essere eseguite in conformità al D.lgs. 163/2006 e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i., ed alla normativa di settore in vigore con particolare riferimento al D.M 10 marzo 1998 – Criteri generali per la sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, D.M. 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché alle specifiche prescrizioni, anche future, del competente comando provinciale dei Vigili del fuoco sul servizio di cui trattasi, del piano di emergenza ed evacuazione del locale specifico e di quanto previsto dal certificato di Agibilità rilasciato dal comando della Polizia municipale di riferimento.
La durata prevista è di anni due (2), decorrenti presumibilmente dal 01/01/2016. L’Amministrazione regionale ha la facoltà di rinnovare il contratto di ulteriori due (2) anni, con un preavviso minimo, da parte della stessa, di 60 giorni rispetto la data di scadenza, agli stessi patti e condizioni.
L’Amministrazione regionale si riserva comunque la facoltà di chiedere all’affidatario del servizio in essere una proroga tecnica del contratto, finalizzata:
1) al completamento delle procedure di selezione del nuovo affidatario del servizio,
2) all’espletamento di una procedura negoziata di selezione del nuovo affidatario a seguito di mancata aggiudicazione della prima gara.
In entrambi i casi la proroga può essere richiesta, con un preavviso non inferiore a 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto, per un massimo di 180 giorni e comunque solamente per il tempo strettamente necessario per giungere alla conclusione della stipulazione del nuovo contratto.
Pertanto, i concorrenti si impegnano, sin dalla partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione, a prorogare il servizio per il tempo suddetto, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
ART. 2 – SERVIZIO PRINCIPALE: PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE
Ai fini della prevenzione e gestione delle emergenze che si possano presentare presso le sale auditorium delle sedi regionali oggetto della presente procedura, si specifica che sarà onere dell’affidatario del servizio ogni e qualsivoglia intervento necessario a evitare l’insorgere di rischi interferenziali e a garantire la sicurezza in termini di:
- verifica antecedente e successiva all’accesso del pubblico della funzionalità e praticabilità delle vie di esodo e della presenza ed avvenuta manutenzione dei presidi antincendio in dotazione (a tale scopo vengono compilate delle specifiche check list fornite dalla struttura regionale che gestisce le sale Auditorium);
- gestione dei flussi in entrata ed uscita del pubblico in sala;
- primo intervento in caso di incendio (la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuali - D.P.I.- dovrà essere garantita dall’appaltatore);
- primo soccorso in presenza di malori in sala (la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuali -D.P.I.- dovrà essere garantita dall’appaltatore);
- attivazione e gestione delle procedure di evacuazione che prevedono: la gestione dei flussi attraverso le vie di esodo dei presenti, supporto ai portatori di handicap o soggetti con difficoltà motorie o di altro genere, bonifica dei locali ai fini dell’ accertamento dell’avvenuta evacuazione totale degli stessi come previsto dal piano d’emergenza;
- attivazione tramite le guardie giurate (per l’Auditorium di Udine) o autonomamente (per gli altri Auditorium) dei soggetti istituzionalmente deputati allo specifico soccorso o intervento tecnico;
- controllo del rispetto delle norme e prescrizioni di sicurezza in sala da parte degli intervenuti (divieto di fumo, capienza massima d’affollamento, uso di fiamme libere, allestimenti inappropriati, ostruzione delle vie di esodo, disposizioni fornite in seno alla dichiarazione di agibilità del locale etc.)
- attivazione delle forze di polizia nel caso di eventi, fatti o atti illeciti rilevati all’interno della sala.
Di fatto la ditta aggiudicatrice ricoprirà la funzione di delegata per le attività di gestione della sicurezza prevista dal D.M. 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - Titolo XVIII art. 18.1 commi a), b) e g) e art. 18.2.
ART. 3 – SERVIZIO ACCESSORIO: GESTIONE DI SALA
Costituisce oggetto del presente appalto anche il servizio accessorio e secondario di gestione di sala che si concretizza nelle seguenti attività:
- gestione ordinaria degli impianti audio, video, luci e supporti informatici (anche al fine di gestire eventuali emergenze) che si sostanzia in termini pratici nell’accensione e spegnimento degli stessi in funzione delle necessità;
- supporto al pubblico intervenuto in termini di assistenza ai disabili o indicazioni generiche sulla sala (ad esempio ubicazione dei servizi igienici, accoglimento ed accompagnamento negli spazi appositamente adibiti di soggetti disabili con limiti motori etc.)
- supporto agli organizzatori in attività generiche quali ad esempio: registrazione audio o video dell’evento, apposizione cavalieri e gestione dei radiomicrofoni, consegna o distribuzione materiali, predisposizione posti riservati;
- compilazione di un report sull’evento gestito sulla base di un modulo fornito dalla struttura regionale che si occupa della gestione dell’auditorium;
- apertura, chiusura e custodia della sala e delle attrezzature presenti, durante lo svolgimento di attività nell’auditorium. Per il solo Auditorium di Udine apertura e chiusura saranno effettuate con l’ausilio delle guardie giurate a servizio dell’intero complesso.
ART. 4 – ALTRI ONERI E PRESTAZIONI A CARICO DELL’ APPALTATORE
L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente capitolato tecnico a regola d’arte, nel rispetto degli obblighi imposti dalle norme vigenti in materia oltre che nelle modalità e nei termini indicati nel Capitolato ed in tutti gli atti di gara.
L'appaltatore si impegna a fornire sempre tutto il personale in possesso di attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” conseguito a seguito di frequenza del corso specifico per attività a rischio di incendio elevato (16 ore) come disciplinato dal DM. del Ministero degli Interni 10/3/1998 e s.m.i..
La squadra degli addetti dovrà essere formata in modo da garantire inoltre almeno due componenti in possesso del corso di primo soccorso di 12 ore per l’Auditorium di Udine ed almeno 1 per quelli di Gorizia e Pordenone.
Il numero degli addetti richiesti potrà variare, qualora il competente comando provinciale dei vigili del fuoco fornisse in futuro prescrizioni in tal senso.
La stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dall’accordo quadro ai sensi dell’articolo 29 del disciplinare.
Tutto il personale dovrà avere un abbigliamento consono ed uniforme con esposto un tesserino di riconoscimento ed essere dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I) per espletare la propria attività in caso di necessità forniti a cura dell’appaltatore. Lo stesso dovrà essere anche dotato di giubbino/pettorina con la scritta identificativa “Addetto all’emergenza” che dovrà indossare nel caso di emergenza/evacuazione al fine di consentire l’immediata individuazione da parte degli spettatori.
Prima della sottoscrizione del contratto l’appaltatore dovrà confermare all’Amministrazione regionale l’elenco del personale che svolgerà il servizio , presentato in sede di gara, corredandolo di tutti gli attestati conseguiti dai soggetti indicati con individuazione puntuale di coloro che avranno il compito di caposquadra per ciascun Auditorium.
Di questi ultimi, almeno uno dovrà sempre garantire la sua presenza e rappresenterà l’interlocutore operativo dell’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione regionale.
Nell’arco della durata del contratto l’appaltatore potrà variare gli addetti per esigenze interne, ma il nominativo dei nuovi addetti dovrà essere comunicato con almeno 15 giorni di anticipo ed il nuovo addetto dovrà essere adeguatamente formato ed informato sul servizio oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dello stesso (capoverso 2 e 3 del presente articolo).
L’appaltatore garantisce che, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore. L’appaltatore garantisce, altresì, che sarà osservata in particolare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, come definito al successivo art. 14.
L’appaltatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di legge. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle citate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione regionale.
L'appaltatore dovrà altresì assicurare che, al termine di ogni evento gestito, la sala sia completamente vuota e con gli impianti spenti ed in sicurezza provvedendo, dove presente, all’attivazione della guardia giurata in servizio per la chiusura dei locali. In caso di non presenza della guardia giurata, sarà onere del caposquadra provvedere all’apertura e chiusura dei locali.
ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il responsabile del servizio dell’appaltatore sarà un caposquadra per ciascuna sede indicato nell’elenco fornito dall’appaltatore ed avrà anche il compito, al termine dell’attività, di consegnare al personale regionale di riferimento il report e le check list in busta chiusa. Lo stesso avrà l’onere di coordinare la squadra nell’espletamento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, interfacciarsi con eventuali soggetti istituzionalmente preposti al soccorso ed informare immediatamente i referenti dell’Amministrazione regionale in caso di gravi problematiche riscontrate durante il servizio.
Il direttore dell’esecuzione del servizio per l’Amministrazione regionale è il Responsabile del procedimento.
Lo stesso o suo incaricato, prima dell’avvio dell’attività, terrà una riunione informativa nella quale spiegherà il corretto utilizzo degli impianti e procederà ad un sopralluogo congiunto a scopo conoscitivo degli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività ed in particolare dei presidi antincendio, vie di esodo, localizzazione cassette primo soccorso etc..
A seguito dello stesso sarà redatto apposito verbale ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010.
ART. 6 - CONTROLLI
L'Amministrazione regionale si riserva il più ampio diritto di controllo su ogni fase operativa e sull’andamento generale del servizio senza che ciò possa limitare in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore derivanti dal presente capitolato, e dalle norme di legge e/o regolamentari vigenti nel corso dell'appalto.
L'Amministrazione Regionale potrà verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, attraverso personale dalla stessa individuato.
L’Appaltatore garantirà la più ampia assistenza e collaborazione al citato personale al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di verifica.
Anche in caso di eventi fuori dall’orario di ufficio, l’amministrazione regionale si riserva la facoltà di fare verifiche a campione, con modalità comunque idonee a consentire la verifica prevista dall’articolo 312 del DPR 207/2010.
ART. 7 - GARANZIE
L’Appaltatore è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, con una primaria compagnia di Assicurazione una polizza a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi, ricomprendendo tra i terzi anche l’Amministrazione regionale ed i suoi dipendenti, per un massimale unico di almeno € 5.000.000,00, per l’intero periodo contrattuale.
In caso di polizza con validità annuale l’appaltatore si impegna a fornire all’atto della stipula del contratto, un atto integrativo da parte del soggetto assicuratore dal quale risulti l’impegno ad estendere la copertura assicurativa R.C.T. per l’intera durata del servizio.
L’Appaltatore dà atto che, in ogni caso, detto massimale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.
A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a costituire idonea cauzione definitiva, nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, al netto d’iva, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tale importo è ridotto del 50% se l’aggiudicatario comproverà il possesso di certificato, rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 attestante il riconoscimento del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. La cauzione dovrà essere presentata entro 15 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante.
In caso di fideiussione, l’appaltatore dovrà allegare anche copia degli atti dai quali derivano i poteri del sottoscrittore della banca o assicurazione.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento fino alla regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto (verifica di conformità).
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni a impianti, apparecchiature e cose, in qualunque momento l'Amministrazione regionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, può trattenere dalla garanzia prestata i crediti derivanti a suo favore.
ART. 8- RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione Regionale e i terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti dell'Amministrazione Regionale, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
L’appaltatore è responsabile della gestione della sicurezza presso le sale Auditorium prevista dal D.M. 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - Titolo XVIII art. 18.1 commi a), b) e g) e art. 18.2
L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che il proprio personale, le attrezzature e gli impianti consegnati , potranno comunque arrecare all'Amministrazione regionale o a terzi, intendendosi quindi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato.
L’Appaltatore è responsabile della custodia della sala, delle attrezzature e degli impianti consegnati.
Di conseguenza, in caso di danno, l'Appaltatore è obbligato a sostituire a proprie spese i materiali, le attrezzature ed i macchinari sottratti o danneggiati ed a rimettere in pristino le opere già eseguite nella sala auditorium ed eventualmente danneggiate.
ART. 9 – CESSIONE E SUBAPPALTO
Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si richiama l’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., mentre per quanto riguarda il subappalto si applica l’ art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i. e l’articolo 3 della legge 136/2010.
Il contratto è subappaltabile nel limite massimo del 30%, previa autorizzazione della stazione appaltante.
ART. 10 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ
Le fatture andranno caricate in modalità elettronica, come previsto dal D.M 55 del 3 aprile 2013, mensilmente in via posticipata (riferite ai servizi prestati nel mese precedente) indirizzate al seguente codice univoco ufficio 858NAJ e dovranno essere distinte per ciascun Auditorium.
La fattura dovrà riportare, relativamente alla gestione I.V.A., la dicitura “ scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972”).
Il compenso spettante all'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto verrà corrisposto, a seguito dell’ottenimento del parere di conformità che ne attesta la regolare esecuzione, su conto dedicato, mediante bonifico riportante il CIG 62589622D6, nel totale rispetto delle norme in materia di tracciabilità, entro i termini previsti dalla normativa vigente, 30 giorni dall’inserimento della fattura nel sistema di fatturazione elettronica.
Sulle stesse dovrà essere indicato anche il nominativo del funzionario regionale cui sono indirizzate ed allegato il prospetto con la specificazione degli orari di servizio prestati, suddivisi per giornata.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, che sarà liquidata, nulla ostando, in sede di liquidazione dell’ultima fattura.
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto e delle apposite clausole ivi contenute, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG della presente gara.
ART. 11 - PENALI
Nel caso di inadempienze o ritardo delle prestazioni, ad esclusione di cause derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, potrà essere applicata una penale per ogni singolo evento da euro 75,00 ad euro 125,00.
L’applicazione di penali potrà essere valutata dall’Amministrazione regionale, caso per caso, come grave negligenza ai fini di un’eventuale risoluzione del contratto e di un’eventuale esclusione dell’appaltatore dalla partecipazione alle successive gare che dovessero attivarsi nell’anno successivo alla scadenza del contratto.
In caso di revoca del contratto d’appalto l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che viene incamerata dall’A.R. salvo il risarcimento del danno ulteriore.
ART. 12 - RISERVATEZZA
L’appaltatore si impegna a mantenere strettamente riservati, e a dare istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti tali, tutti i dati, notizie ed informazioni relativi all'Amministrazione regionale ed ai terzi utilizzatori dell’auditorium di cui l’appaltatore venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
L’appaltatore si impegna altresì a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti o note di qualsiasi atto o documento dell'Amministrazione Regionale o dei terzi utilizzatori dell’auditorium di cui sia eventualmente venuto in possesso e ne garantisce la più stretta riservatezza.
ART. 13 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
L’appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente, impegnandosi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi . Si impegna, fin d’ora, al rispetto dei predetti obblighi per l’intero periodo di efficacia del presente Capitolato ed all’esibizione, su richiesta dell'Amministrazione regionale, della documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi. L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi applicati alla Categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la Categoria.
L’appaltatore si obbliga, altresì, a protrarre l'applicazione dei suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
Su richiesta da parte dell'Amministrazione regionale, l’appaltatore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo.
Resta inteso che è esplicitamente esclusa l’esistenza di un rapporto di impiego tra l'Amministrazione regionale ed il personale dell’Appaltatore, così che non potrà essere invocato il relativo trattamento con riferimento all’espletamento di dette attività.
L'Amministrazione regionale, in qualsiasi momento, potrà richiedere all’Appaltatore documenti e informazioni relativi a:
• iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
• iscrizione e tassi INAIL;
• posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
• estremi del CCNL applicato ai dipendenti;
• informazioni sulla propria organizzazione per la sicurezza e l’igiene del lavoro;
• DVR dell’appaltatore.
ART. 14 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’Appaltatore si obbliga al rispetto della normativa sulla sicurezza (D.LGS 81/2008) .
In considerazione della tipologia di attività finalizzata all’evitare del verificarsi di situazioni in cui possano esserci rischi interferenziali ed alla prevenzione di situazioni di rischio/pericolo, non si evidenziano ulteriori costi per la sicurezza per i rischi interferenziali ne la necessità di redigere DUVRI.
Le parti, in ogni caso, si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti nell’ambito delle attività oggetto dell'appalto. Le parti, all’atto della stipulazione del contratto, si impegnano inoltre a coordinare gli interventi di protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, anche informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze imprevedibili con i lavori di altre imprese eventualmente impegnate nell’esecuzione di altri lavori o diverse attività.
ART. 15 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone l’esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno nei casi espressamente previsti dalla legge (D.lgs. 163/2006) e dal presente Capitolato, ed al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- inadempienze gravi e/o ripetute da parte dell’Appaltatore, anche in relazione ad una soltanto delle obbligazioni previste dal Contratto;
- perdita dei requisiti per contrarre con la P.A. e dei requisiti generali di partecipazione;
- inadempienze in ordine agli adempimenti di cui ai precedenti artt. 13 e 14;
- carenze del servizio, reso nelle forme e limiti sin qui specificati, tali da pregiudicare il normale e regolare utilizzo dell’auditorium da parte dell’utente finale quando siano esse direttamente dipendenti da negligenze dell’appaltatore.
- ripetersi di situazioni soggette a penale per più di 3 volte in un anno;
- nel caso in cui il totale delle penali sia superiore al 10% dell’importo appaltato (I.V.A. esclusa).
Ai sensi del codice di comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR 62/2013), il contratto potrà essere risolto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti.
Revoca per sopravvenuta convenzione Consip SpA: la Stazione appaltante si riserva di revocare l’aggiudicazione definitiva e, per l’effetto, di non procedere alla stipula dell’Accordo quadro qualora venga attivata, anteriormente alla stipula del predetto Accordo, una convenzione Consip che preveda dei parametri prezzo/qualità migliorativi rispetto all’offerta del concorrente primo in graduatoria e lo stesso non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999.
ART.16 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si applicano le norme della parte IV del D.lgs 163/2006 e s.m.i..
Il Foro competente è quello di Trieste.
ART.17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese ed oneri eventualmente conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, quali imposta di bollo, imposta di registro, ecc. sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
ART. 18 - CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa, alla presenza dell’Ufficiale rogante della Regione, ed in applicazione dell’art. 11, comma 13, del D.Lg.vo. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, (testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) in modalità elettronica. La “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del D.Lg.vo. 7 marzo 2005, n. 82. (AVCP Determinazione n. 1/2013 “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il contratto avrà ad oggetto le previsioni contenute nel presente capitolato, negli atti di gara e nei relativi allegati.
ART. 19 -CLAUSULE VESSATORIE
Il sottoscritto elenco delle clausole particolarmente onerose dovrà specificatamente essere approvato per iscritto dal concorrente apponendo la propria seconda firma ai sensi dell’articolo 1341 c.c..
Firma del concorrente per accettazione del presente capitolato tecnico
Firma del concorrente per accettazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17 ai sensi del 1341 c.c.