Contract
Accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti comparto Funzioni Centrali stanziati nel bilancio 2021.
I rappresentanti dell’amministrazione, i rappresentanti della RSU e i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria si incontrano da remoto il giorno 12/07/ 2022 alle ore 11.30 per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo in materia di welfare integrativo per gli anni 2021 – 2022 – 2023.
Sono presenti per l’Amministrazione xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Sono presenti per le XX.XX. Territoriali Rappresentanti sindacali
UIL PA FP CGIL CISL FP
Sono presenti per la RSU
Rappresentanti sindacali USB
Svolge compiti di segreteria Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI
Il tema welfare all’interno della pubblica amministrazione trova nuova linfa con gli artt. n. 80 del CCNL 2016 – 2018 del 12 febbraio 2018 e n. 55
del CCNL 2019 – 2021 del 9 maggio 2022 del comparto Funzioni Centrali, che definisce, ampliandole, le macro aree delle prestazioni integrative in favore del dipendente e prevede che, in sede di contrattazione integrativa ex art. 7, comma 6, sia definita la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
1. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (xxxxxxx e rimborsi), artt. 80 e 55, co. 1, lett. a);
2. supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli (borse di studio) artt. 80 e 55, co. 1, lett. b);
3. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale (buoni/voucher per l’acquisto di beni o servizi), artt. 80 e 55, co. 1, lett. c);
4. prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili, artt. 80 e 55, co. 1, lett. d).
L’accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro in corso all’Anpal alla data (che è individuata nel periodo 1-31 luglio di ogni anno) di presentazione della domanda e a valere sulle spese sostenute nell’anno precedente.
Il nuovo contratto prevede che per il welfare vanno utilizzate le risorse già disponibili per quest’anno , per gli anni futuri sarà applicato quanto previsto in relazione all’art. 27 co. 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14.2. 2001 a fronte che nell’ultimo accordo quadro delle funzioni centrali. tali enti appartengono comunque come i Ministeri alle funzioni centrali e le disposizione di cui all’art. 55 sono collocate all’interno degli atti generali che attengono a tutto il nuovo comparto costituito con CCNL del 3 agosto 2021.
ART. 2
RISORSE BILANCIO ANPAL DESTINATE AL WELFARE INTEGRATIVO
Preliminarmente l’Amministrazione informa le XX.XX. che nel bilancio dell’ANPAL 2021, adottato dal C.d.A. con deliberazione n. 19 nella seduta del 21.12.2020 ed approvato dal MLPS (cfr. nota prot. n. 3219 del 26.02.2021), lo stanziamento sul conto n. U.1.01.01.02.999.001 “Borse di studio e sussidi” è pari a € 12.500,00.
Negli anni successivi l’ammontare delle somme stanziate a tale scopo sarà oggetto di analoga informativa da parte dell’Amministrazione, fermo restando i criteri di assegnazione adottati con il presente accordo.
ART. 3
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI E BORSE DI STUDIO
I contributi cui all’art. 2 saranno erogati tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti come risultante dalla certificazione ISEE.
Il limite massimo della quota individuale erogata ogni anno per sussidi non può superare € 1.200,00.
Il limite massimo della quota familiare erogata per borse di studio non può superare € 500,00.
Se lo stesso nucleo familiare riceve sia sussidi che borse di studio, la somma complessiva erogata non può superare € 1.500,00.
ART. 4 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Per il 2021 l’ammontare di € 9.000,00 è destinato a sussidi e € 3.500,00 per borse di studio. Per il 2022 ed il 2023 l’ammontare verrà ripartito tra sussidi e borse di studio nelle medesime proporzioni (72% e 28%).
In esito alla conclusione della procedura, le eventuali risorse residue dalle borse di studio saranno destinate ai sussidi e viceversa.
ART. 5
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER SUSSIDI
Nel rispetto dei limiti massimi indicati nell’art. 3 e compatibilmente con le risorse stanziate, ogni richiesta verrà considerata nella sua interezza.
Qualora le risorse stanziate siano insufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, l’importo erogato a ciascun richiedente sarà riproporzionato secondo la situazione economica familiare risultante dalla certificazione ISEE come da tabella seguente:
Fino ad € 18.000,00 | Intero importo richiesto |
Da € 18.000,01 a 25.000,00 | 90% |
Da € 25.000,01 a 35.000,00 | 80% |
Da € 35.000,01 a 45.000,00 | 70% |
Da € 45.000,01 a 55.000,00 | 60% |
Da € 55.000,01 a 65.000,00 | 50% |
Resta fermo che nell’eventualità in cui, in esito a tale distribuzione, il fondo risulti incapiente, i contributi saranno erogati fino ad esaurimento a partire dalla situazione economica familiare ISEE più bassa.
ART. 6
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER BORSE DI STUDIO
Nel rispetto del limite massimo familiare di € 500,00 e compatibilmente con le risorse stanziate, ogni borsa di studio richiesta verrà considerata nella sua interezza.
Per figlio a carico iscritto alla scuola secondaria di primo grado l’importo è di € 100,00, di secondo grado l’importo è di € 200,00 ed in caso di facoltà universitaria è di € 350,00.
Per richiedere la borsa di studio occorre una media dei voti almeno di 8,00 a conclusione dell’anno scolastico per lo studente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, mentre è necessario aver superato
tutti gli esami previsti nell’anno accademico di riferimento e con una media almeno di 24/30 per lo studente universitario.
Qualora le risorse stanziate siano insufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, gli importi verranno erogati ad esaurimento ai richiedenti secondo la graduatoria risultante dalle tabelle seguenti:
Fasce ISEE situazione economica familiare e punteggio - tabella A
fino a 18.000,00 | 12 |
da 18.000,01 a 25.000,00 | 11 |
da 25.000,01 a 35.000,00 | 10 |
da 35.000,01 a 45.000,00 | 9 |
da 45.000,01 a 55.000,00 | 8 |
da 55.000,01 a 65.000,00 | 7 |
Fasce di media dei voti scuole secondarie di primo e secondo grado e punteggio - tabella B
da 10,00 a 9,51 12
da 9,50 a 9,01 11
da 9,00 a 8,51 10
da 8,50 a 8,00 9
Fasce di media dei voti università e punteggio - tabella C
30 e lode | 12 |
da 28 a 30 | 11 |
da 26 a 27 | 10 |
da 24 a 25 | 9 |
Resta fermo che nell’eventualità in cui, in esito a tale distribuzione, il fondo risulti incapiente, i contributi saranno erogati fino ad esaurimento a partire dalla fascia ISEE più bassa.
Per la concessione delle borse di studio per gli studenti delle scuole di primo e secondo grado, le domande sono inserite in un’apposita graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione sommando i punteggi relativi alle fasce ISEE di situazione economica familiare (tabella A) con quelli relativi alle fasce delle medie dei voti (tabella B).
Per la concessione delle borse di studio per gli studenti universitari, le domande sono inserite in un’apposita graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione sommando i punteggi relativi alle fasce di reddito familiare (tabella A) con quelli relativi alle fasce delle medie dei voti (tabella C).
EVENTI E TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE PER SUSSIDI
nascita o adozione di un figlio
indicare nascita o adozione di un figlio registrata tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente;
spese sanitarie
indicare la somma delle spese sanitarie familiari come riportata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, sostenute dal dipendente, dal coniuge/convivente (anche non a carico), dai figli/altri familiari a carico;
spese funebri
indicare la somma delle spese funebri come riportata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente:
- per decesso del dipendente con rapporto di lavoro in corso all’Anpal alla data di presentazione della domanda, in favore del coniuge/convivente (anche non a carico), dei figli o altri familiari a carico;
- per decesso del coniuge/convivente (anche non a carico), dei figli/altri familiari a carico, in favore del dipendente con rapporto di lavoro in corso all’Anpal alla data di presentazione della domanda;
situazioni di grave disagio economico
I dipendenti con rapporto di lavoro in corso all’Anpal alla data di presentazione della domanda possono presentare istanza di sussidio per:
- spese straordinarie ed impreviste,
- grave disagio economico (CU e stipendio netto mensile esiguo),
- spese che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare,
- spese relative a particolari ed eccezionali circostanze debitamente documentate quali, ad esempio, calamità naturali, cause accidentali (furti, rapine, incendi, danni a beni e cose, ecc.), separazione coniugale o divorzio.
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a mantenere anche per le annualità 2022 e 2023 i criteri di attribuzione specificati per il 2021, salvo modifiche e integrazioni normative successivamente intervenute.
Si precisa inoltre che, a partire dall’annualità 2022, dovrà essere previsto un ulteriore stanziamento destinato all’erogazione al personale di buoni/voucher per l’acquisto di beni e servizi.