ALLEGATO 5 D.U.V.R.I.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFERMIERISTICI E OSTETRICA PER L’ASL ROMA 1
ALLEGATO 5 D.U.V.R.I.
1. INTRODUZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell’ambito del posto di lavoro. Anche l’esternalizzazione di attività e servizi può determinare l’incremento di occasioni d’infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all’interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è la struttura o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.
Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione dell’art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.
2. SCOPO
Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi, l’esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici. Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell’art.26 D. Lgs. 81/08 s.m.i., il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso l’ASL Roma 1 che potenzialmente potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara.
In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso l’ASL Roma 1.
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1) l'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale
data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico
più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
(nota 1) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE" S.MI.
4. INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO
RAGIONE SOCIALE
4.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE
ASL Roma 1
INDIRIZZO SEDE LEGALE
Vedere Bando di Gara
RECAPITO TELEFONICO
Vedere Bando di Gara
LEGALE RAPPRESENTANTE/DATORE DI LAVORO
Vedere Bando di Gara
RECAPITO POSTA ELETTRONICA
Vedere Bando di Gara
RAGIONE SOCIALE
4.2 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
_
INDIRIZZO SEDE LEGALE
_
RECAPITO TELEFONICO
_
LEGALE RAPPRESENTANTE/DATORE DI LAVORO
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DELEGATO DEL D.L. IN MATERIA DI SICUREZZA
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RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RECAPITO POSTA ELETTRONICA
_
_
4.3 ANAGRAFICA APPALTATORE
AZIENDA APPALTATRICE 1
INDIRIZZO
RESP. PER I LAVORI IN APPALTO
RECAPITO TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA
DATORE DI LAVORO
AZIENDA APPALTATRICE 2
INDIRIZZO
RESP. PER I LAVORI IN APPALTO
RECAPITO TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA
DATORE DI LAVORO
ALTRO
AZIENDA APPALTATRICE 3
INDIRIZZO
RESP. PER I LAVORI IN APPALTO
RECAPITO TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA
DATORE DI LAVORO
Oggetto dell’appalto
ALTRO
ALTRO
4.4 CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Servizi di assistenza infermieristica e ostetrica
Durata dell’appalto
(vedere la documentazione di gara) _
Area lavori/servizio
REPARTO
(vedere la documentazione di gara)
Numero lavoratori impiegati
PIANO
AREA SPECIFICA
Individuazione
LAVORATORI
DEI
Addetti alla
EMERGENZE
GESTIONE
(APPALTATORE)
Periodicità dei lavori
QUOTIDIANA, SETTIMANALE
MENSILE, VARIABILE
Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007)
Orario di lavoro
Interferenza
APPALTATORI
CON ALTRI
Inizio dei lavori/servizio
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei luoghi di lavoro dell’Azienda Sanitaria Contraente, da parte dell’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dall’Azienda Sanitaria Contraente, dell’apposito Piano degli Interventi.
Interruzione straordinaria dei lavori/xxxxxxx
Si stabilisce che il rappresentante dell’Azienda Sanitaria Contraente ed il rappresentante incaricato della ditta, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
In tale evenienza, si provvederà all’aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all’implementazione del presente documento.
5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA DITTA
5.1 ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE
AGENTI CHIMICI | Uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici. I reparti dove sono presenti queste sostanze sono prevalentemente i Laboratori, le Sale Operatorie, l’Anatomia Patologica, i Reparti e Day Hospital di Oncoematologia, i locali tecnologici, officine, la Centrale di Sterilizzazione e gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. |
AGENTI BIOLOGICI | E’ un rischio ubiquitario; gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, , le Sale Operatorie, l’Anatomia Patologica e la Sala Autoptica, i Laboratori ed il Centro trasfusionale. Le aree sono ad accesso controllato e limitato secondo le indicazioni della Direzione. I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati in attesa dello smaltimento. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. |
RADIAZIONI IONIZZANTI | Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate). L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi – in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (radiodiagnostica e TAC). L’accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica. |
RADIAZIONI NON IONIZZANTI | Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all’uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. |
CAMPI MAGNETICI | Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: non possono essere introdotti elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete, in quanto possono verificarsi seri danni alle apparecchiature di gravi incidenti qualora all’interno sia presente il paziente od il personale. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. |
RADIAZIONI LASER | Impiego di apparecchi laser, pericolosi particolarmente per l’occhio: emettono un particolare tipo di luce, in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori (oculistica, dermatologia) e per usi fisioterapici. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. |
ENERGIA ELETTRICA | In ogni ambiente esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici. Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile della suddette strutture. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. |
MOVIMENTAZI ONE CARICHI | Movimento delle merci all’interno della Struttura sanitaria. Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di traspallets, i reparti sono dotati di carrelli. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi L’utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche. |
CADUTE | Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. |
RISCHIO DI INCENDIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE | I luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi. Sono presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta, idonei a garantire l’esodo ordinato e sicuro delle persone presenti. Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono opportunamente individuati da segnaletica conforme ed illuminate in condizioni ordinarie e di emergenza. Nell’attività è presente la squadra per la gestione delle emergenze, formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti. |
STRUTTURE E FABBRICATI | Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. Sono presenti all’interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l’igiene della persona. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. |
LUOGHI DI LAVORO | L’organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro. I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere. Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto |
IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO | Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti. L’accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi |
LOCALI A RISCHIO SPECIFICO (DEPOSITI DI MATERIALI, DEPOSITI BOMBOLE, ARCHIVI, ECC.) | Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L’accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi |
5.2 ATTIVITÀ DELLA DITTA
ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA 1
RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA 1
ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA 2
XXXXXX INTRODOTTI DALLA DITTA 2
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
La valutazione dei rischi coordinata tra Azienda Sanitaria Contraente e Ditta, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.
Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dall’Azienda Sanitaria Contraente in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.
Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:
FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
In fase di richiesta di lavori o servizi, l’Azienda Sanitaria Contraente fornisce all’appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:
le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;
le misure di prevenzione adottate;
le misure stabilite per la gestione delle emergenze;
le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.
FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.
La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che l’Azienda Sanitaria Contraente è obbligata ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l’iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. 163/06 s.m.i., ecc.
FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.
Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, la Ditta fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l’esecuzione delle lavorazioni presso il sito dell’Azienda Sanitaria Contraente specifico per l’oggetto dell’appalto.
Prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la Ditta e l’Azienda Sanitaria Contraente potranno effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un’opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
L’esito di tale incontro è riportato nel Piano degli Interventi, all’interno del quale è tra l’altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall’impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.
Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato nella Documentazione di gara.
FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d’ interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.
Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l’Azienda Sanitaria Contraente integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell’appalto:
luoghi ed attività svolte dal committente
attività svolte dall’appaltatore
rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l’eliminazione dei rischi da interferenza per l’oggetto dell’appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.
Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l’Appaltatore.
Atteso il carattere “dinamico” il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
6.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI
Premesso che il comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d’interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica dell’Azienda Sanitaria Contraente, si evidenzia quanto segue:
le attività oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate secondo il Piano Dettagliato degli Interventi, così come previsto dalla Documentazione di gara;
i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell’ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio.
L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori dell’Azienda Sanitaria Contraente e della Ditta; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.
Si riporta di seguito l’analisi dei rischi da possibili interferenze
Interferenza | Cause/effetti | Misure di prevenzione e protezione adottate | Fattor e di rischio (PxD) | Misure di prevenzione e protezione da adottare |
Rischio elettrico | Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuiti Elettrocuzioni Incendio Black out | Gli impianti dell’A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme vigenti | basso | Si dispone l’utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici dell’A.S. |
Rischio meccanico | uso di macchine con relative parti in movimento inadeguate blocco di ascensori e montacarichi | Macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE. Costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all’utilizzo. Procedura di emergenza per sblocco ascensore. | trascura bile | Si dispone l’utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica |
Interferenza | cause/effetti | Misure di prevenzione e protezione adottate | Fattor e di rischio (PxD) | Misure di prevenzione e protezione da adottare |
Incidenti e/o | utilizzo dei mezzi di trasporto (Automezzi, carrelli, transpallets) | Utilizzo di idonei mezzi | basso | Si dispone il rispetto di |
investimenti di | rispondenti alle vigenti | bassissima velocità di | ||
persone e | normative, sottoposti a | movimento, attivazione di | ||
mezzi | regolare manutenzione | segnalazione sonora e | ||
come previsto dal | luminosa di presenza e | |||
costruttore nel manuale | transito. | |||
d’uso e manutenzione, | Definizione con le strutture | |||
utilizzato da personale | preposte degli idonei percorsi | |||
adeguatamente istruito e | di transito e di carico/scarico. | |||
formato. | Divieto di manovrare | |||
Delimitazione delle aree | contemporaneamente ad altri | |||
di carico e scarico. | automezzi nelle aree di carico | |||
e scarico |
Caduta di | Errato posizionamento di confezioni da scaffali, contenitori trasportati su carrelli, ecc.) infortuni | Utilizzo | di idonee | basso | Si dispone il corretto |
oggetti dall’alto | scaffalature | ancorate a | posizionamento dei | ||
punti fissi. | contenitori, l’utilizzo idonei | ||||
bidoni e carrelli per il | |||||
trasporto. | |||||
Definizione con le strutture | |||||
preposte degli idonei percorsi | |||||
di transito e movimentazione. | |||||
Caduta per | Sversamento accidentale di liquidi Abbandonare ostacoli sui percorsi | Pavimentazione | basso | Si dispone l’eliminazione degli | |
ostacoli e/o | ostacoli; uso di idonei DPI | ||||
pavimenti resi | (calzature antiscivolo); | ||||
scivolosi | apporre segnaletica mobile. | ||||
Definizione con le strutture | |||||
preposte degli idonei percorsi | |||||
di transito. | |||||
Caduta di | Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri Concomitanza di personale ditta e personale A.S. e/o personale altre ditte | Utilizzo di idonee scale | basso | Prestare massima attenzione | |
persone | marcate CE che | alle lavorazioni che espongono | |||
dall’alto | consentano all’operatore | l’operatore al rischio di caduta | |||
di accedere alle cisterne | dall’alto | ||||
Organizzazione del lavoro | |||||
evitando concomitanze di | |||||
personale A.S. |
7. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
Premesso che l’art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, l’Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall’applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.
In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e secondo quanto all’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.
Sulla base dei rischi interferenti analizzati, le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative e con misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi.
8. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale della Ditta è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni di ogni singola Azienda Sanitaria Contraente.
In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:
a) L’impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà dell’Azienda Sanitaria Contraente è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione del servizio o dell’opera, all’interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell’appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
c) La sosta di autoveicoli o mezzi dell’impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. L’Appaltatore deve istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.
d) L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc. ), dovrà essere preventivamente autorizzata.
e) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto.
f) L’orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con l’Azienda Sanitaria Contraente, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
g) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della Ditta secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
È compito del Datore di Lavoro della Ditta rendere noto al proprio personale e a fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:
a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all’art.6 della L.123/2007;
b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.
e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
f) Obbligo di recintare eventuali zone di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifori nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
k) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
l) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
m) Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti l’Azienda Sanitaria Contraente.
8.1 DIVIETO DI FUMO
Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all’interno dei locali pubblici:
E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE
IN TUTTE LE AREE DELL’AMMINISTRAZIONE
E’ compito del Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.
8.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L’accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.
8.3 RISPETTO DELL’UTENZA
Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell’utenza riportate negli accordi generali.
La Società e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dall’Azienda Sanitaria Contraente durante l’espletamento del servizio.
Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.
8.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell’allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:
Vietare comportamenti pericolosi;
Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.
In conformità al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:
CARTELLO | SIGNIFICAT O | CARATTERISTICHE |
Cartelli di divieto | forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un’Inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). |
Cartelli antincendio | forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso. | |
Cartelli di avvertimento | forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). | |
Cartelli di prescrizione | forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). | |
Cartelli di salvataggio | forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). |
9. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO
9.1 RISCHI STRUTTURALI
Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
I luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica, tuttavia:
potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano;
si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale può esserci presenza di neve o ghiaccio;
può essere presente controsoffittatura a pannelli rimovibili, con passaggio di cavi elettrici e canalizzazioni varie;
possono essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.
9.2 RISCHIO ELETTRICO
I rischi principali connessi all’utilizzo dell’elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.
Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.
9.2.1 NORME PRECAUZIONALI
Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente.
Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.
Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.
Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.
Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l’uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione.
Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).
Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.
Al fine di evitare rischi connessi all’utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L’uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:
cavi o attrezzature non isolati
linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.
Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:
essere protette contro i contatti diretti
essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
essere smontabili solo con l’uso di un utensile (es.: cacciavite)
gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina Le prese non devono permettere l’inserzione unipolare della spina.
Per la probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di incendio.
9.3 RISCHIO DI INCENDIO
Ogni singola Azienda Sanitaria Contraente è dotata di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le situazioni di emergenza.
9.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D’EMERGENZA
In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crolli strutturali, pericoli per l’incolumità fisica (rissa, minaccia folle, ecc.) si possono attivare i soccorsi tramite un’apposita numerazione interna specifica per ogni Azienda Sanitaria Contraente.
Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:
rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;
controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
informazione e formazione dei lavoratori.
Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):
accumulo di materiali combustibili;
ostruzione delle vie di esodo;
bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.
Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere).
Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
Xxxxxxx informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.
Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.
Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.
Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.
9.4 RISCHIO BIOLOGICO
Il X.Xxx. 81/08 s.mi. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.
I locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.
9.4.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI
Prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.
Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l’accesso.
Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.
Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.
Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.
Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee. Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infetti o potenzialmente tali).
Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:
In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio medico competente.
9.5 RISCHIO RADIOLOGICO
I locali all’interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:
In ambiente sanitario le fonti pericolose di radiazioni ionizzanti sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti “isotopi radioattivi”, utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici o anche di ricerca biomedica. Il maggior contributo deriva senza dubbio dall’uso delle macchine a raggi X
per radiodiagnostica.
In Radiologia i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare o in quei settori nei quali si manipolano sostanze radioattive non sigillate, il pericolo maggiore sta nella possibilità di contaminazione ed assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea delle sostanze radioattive impiegate.
E', tuttavia, sempre possibile ottenere un'efficace protezione dalle radiazioni, purché siano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un'importanza determinante e che siano rigorosamente osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.
Nel caso dell'irradiazione esterna, in cui un organismo viene irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione. In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un'opportuna combinazione di questi tre fattori:
TEMPO
DISTANZA
SCHERMATURE
Preme sottolineare che in radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l’apparecchio non eroga radiazioni.
Anche nei locali all’interno dei quali vengono effettuante manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura entra quando tutte le sorgenti sono state riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni. Comunque, in quest’ultimo caso, le modalità di esposizione più frequenti sono:
contatto (pelle, occhi),
inalazione.
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.
9.5.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI
Prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.
Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l’accesso.
Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative
Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.
Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.
Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.
Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti) e comunque senza l’autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)
Alcune note particolari
Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale. Se vi è spandimento di sostanze radioattive o in caso di incidenti, contattare immediatamente il Numero di Emergenza secondo le procedure definite dall’Asl Roma 1.
9.6 RISCHIO LASER
L’utilizzo dei laser comporta a seconda del tipo di sorgente usata, l’osservanza di alcune norme operative per garantire sicurezza a tutto il personale potenzialmente esposto.
Le zone in cui sono in uso apparecchiature laser sono segnalate da cartelli indicanti il segnale di pericolo di emissione laser e la dicitura: PERICOLO RADIAZIONE LASER Attualmente i laser sono stati divisi in 4 classi:
Classe I : laser sicuri; l’osservazione diretta del fascio non risulta pericolosa.
Classe II : nell’osservazione diretta del fascio la protezione dell’occhio è generalmente assicurata dai riflessi di difesa (riflesso palpebrale); danni possono essere provocati con deliberata e prolungata visione del fascio o quando i riflessi sono compromessi.
Classe IIIA : l’osservazione diretta del fascio con strumenti ottici è pericolosa (oculari, microscopi, ecc.).
Classe IIIB : l’osservazione diretta del fascio è sempre pericolosa.
Classe IV : è pericolosa l’osservazione anche della radiazione diffusa da uno schermo. Possono causare danni a carico della cute e possono essere causa d’incendio. E’ necessario evitare l’esposizione dell’occhio e della pelle alla radiazione diretta o diffusa.
Nella tabella seguente sono indicate le precauzioni generali che devono essere adottate nell’utilizzo delle sorgenti laser a seconda della classe di appartenenza:
Laser di Classe I: nessuna precauzione |
Laser di Classe II: non osservare direttamente il fascio laser |
Laser di Classe III: non fissare il fascio né ad occhio nudo né utilizzando strumenti ottici |
Laser di Classe IV: evitare l’esposizione dell’occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa; usare particolare cautela in quanto probabile fonte di incendio. |
9.6.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI
Prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.
Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l’accesso.
Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
L’accesso alla zona delimitata deve essere consentito solo alle persone autorizzate. Le pulizie dei locali devono avvenire a laser spento.
Sono da evitare le riflessioni non controllate ed accidentali (non indossare orologi o gioielli, qualora gli apparecchi siano in funzione).
Quando è in funzione tutti devono indossare occhiali di protezione. In caso di incidente comunicare al Responsabile l’accaduto.
9.7 RISCHIO CHIMICO
Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all’accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.
Le modalità di esposizione più frequenti sono:
contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.
9.7.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI
Prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.
Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l’accesso.
Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio.
Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.
Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.
Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.
Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti) e comunque senza l’autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.).
Alcune note particolari
se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prev. e Protezione;
è vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti c/o reparti/servizi/divisioni dell’Azienda;
se vi è spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici;
segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento contattare il numero di emergenza ed attivare le procedure previste per la bonifica.
se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o stracci;
è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente.
9.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi posso essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l’accesso ad ambienti particolari, questi saranno oggetto di valutazione con l’ASL Roma 1 e nella integrazione nel DUVRI che verrà allegato al contratto.
10. VALIDAZIONE E FIRMA AMMINISTRAZIONE
DATA | |
DATORE DI LAVORO (Direttore Generale) | |
Firma per Delega del Datore di Lavoro | |
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Firma |
11. VALIDAZIONE E FIRMA IMPRESA APPALTATRICE
DATA | |
DATORE DI LAVORO | |
Firma | |
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IMPRESA APPALTATRICE | |
Firma |