Accordo di commercio
Traduzione1
Accordo di commercio
0.946.295.651
e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldavia
Concluso il 30 novembre 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962 Entrato in vigore con scambio di note il 1° settembre 1996
(Stato il 1° ottobre 1997)
La Confederazione Svizzera e
la Repubblica di Moldavia,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l’espansione degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Euro pa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della coope razione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen tali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3 e dell’Ac cordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
RU 1997 1670; FF 1996 I 581
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 14 mar. 1996 (RU 1996 2538).
3 RS 0.632.20/.21
consapevoli dello statuto della Confederazione Svizzera in quanto membro del- l’OMC e della partecipazione della Repubblica di Moldavia nell’ambito del GATT/OMC in qualità di osservatore;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi e le norme necessarie affin ché le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti possano essere condotte a buon fine. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 GATT/OMC
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti acconsentono al trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità nell’ambito degli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’articolo XXIV del GATT 19944;
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC e di altri accordi inter nazionali.
4 RS 0.632.21
Art. 4 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Art. 5 Trattamento nazionale
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regola menti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci pro venienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra le Parti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.
2. Le parti di transazioni individuali di entrambi gli Stati sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile e il suo trasferimento, in modo altrettanto favorevole che le parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mer cato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti di tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di compensazione.
Art. 8 Trasparenza
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziali e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commer ciali in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica nonché delle modificazioni della sua legislazione interna che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.
Art. 9 Misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti
1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci aumentino al punto tale o in condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudi care gravemente i produttori nazionali di merci simili o in diretta concorrenza.
2. Nel condurre le consultazioni di cui al paragrafo 1, le Parti si adoperano per tro vare soluzioni soddisfacenti per entrambi. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, le consultazioni si concludono al più tardi trenta giorni dopo la data della domanda presentata per iscritto dalla Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci oggetto della controversia nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In tal caso, e dopo che le Parti si sono consultate in seno al Comitato misto, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi scaturiti dal presente Accordo per scambi essenzialmente equivalenti.
4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti al paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelle che meno pregiudicano l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 10 Proprietà intellettuale
1. Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini della promozione degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore e dei diritti affini, dei marchi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i set- tori della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti si adoperano per procedere quanto prima agli adeguamenti necessari, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
a) Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) del 15 aprile 19945;
b) Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967)6;
c) Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere let terarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971)7;
5 RS 631.20 all. 1 c.
6 RS 0.232.04
7 RS 0.231.15
d) Convenzione internazionale del 26 ottobre 19618 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Inoltre, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della prote zione dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, leali ed equi. Tali provvedi menti non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente le ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedi menti cautelari.
3. Fatti salvi l’articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo e le eccezioni previste dall’Accordo TRIPS, ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.
4. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposi zioni in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Art. 11 Deroghe
1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della moralità pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale;
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 19949.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giu stificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT 1994.
Art. 12 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione eco nomica in settori di interesse comune.
8 RS 0.231.171
9 RS 0.632.21
2. Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– aprire l’accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
– agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze nonché altre forme di cooperazione;
– promuovere gli adeguamenti strutturali in campo economico e consolidare la posizione della Repubblica di Moldavia in materia di politica commerciale;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
– promuovere e rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellet tuale, segnatamente mediante l’istituzione di modalità appropriate di assi stenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti coordinano le loro iniziative con le competenti organizzazioni inter nazionali.
Art. 13 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia e in Sviz zera. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
– seguire l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo;
– esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
– offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
– valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e del la cooperazione fra le Parti contraenti;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza);
– offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti);
– offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti;
– sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12;
– formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Art. 14 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.
Art. 15 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale10.
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali ed applicabili all’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
Art. 17 Denuncia
Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla data in cui l’altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica.
10 RS 0631.112.514
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Chisinau, il 30 novembre 1995, in due esemplari originali in francese, mol davo e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpreta zione vale il testo inglese.
Per la Per la
Confederazione Svizzera: Repubblica di Moldavia:
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx