DISCIPLINARE D’INCARICO
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Provincia di Milano
SETTORE 5°- Lavori Pubblici Servizio OO.UU.
DISCIPLINARE D’INCARICO
Disciplinare d’incarico per l’esecuzione: ……………………………………………………………......
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per i lavori di: ………………………………………………………………………………………………..
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Tra la sottoscritta Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, e
………………….…………………………………………………………….………………………… con P.I. ……………………………………….………………………..……………., con sede in
…………………………..……………………………………………………………….…………..…. via
…………………..………………….……………….….., che accetta l’incarico alle condizioni successivamente specificate.
Tra la sottoscritta Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, e l’Arch./Ing./Geom.………………………………………………………..……. inscritto all’Ordine di
……………….......................... n°………… …..… con P.I. …………………………………………., con sede in …………………………………………..…………. via ……………………………………………..
nella sua qualità di (libero professionista in proprio;
rappresentante del gruppo professionale composto da ,
.............................................................................................................................................................
......................................................), che accetta l’incarico alle condizioni successivamente specificate.
PREMESSO
che l’importo presunto dell’intervento è preventivamente individuato dal progetto preliminare approvato con Deliberazione di Giunta comunale del …………… n° è di
euro ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Oggetto del presente disciplinare è l’affidamento dell’incarico di:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………, per lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse allo svolgimento di tali incarichi professionali.
Art. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico prevede da parte dell’ Geom./Arch./Ing
………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...…………………………. le prestazioni di seguito elencate tenendo conto di quanto disposto in merito dal D.lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, D.P.R.554/99, D.M. 145/00, D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto da queste non previsto, dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modificazioni, aggiornamenti ed integrazioni.
PROGETTO DEFINITIVO
Gli elaborati da presentare sono quelli di cui all’art.93 del D.lgs 000/00 x x.x.x , X.X.X. 000/00, xx particolare quelli necessari all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni o concessioni comunali come previsto dal Regolamento Edilizio e dalle norme vigenti e dei prescritti pareri/autorizzazioni da parte degli Enti coinvolti (Vigili del fuoco, A.S.L., Regione, etc.).
Gli elaborati facenti parte del progetto definitivo sono:
- relazione descrittiva;
- relazione geologica, geotecnica e indagine geognostica;
- relazione tecnica;
- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti normative);
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- piano particellare di esproprio e stima delle espropiazioni (ove previsto);
- computo metrico estimativo;
- quadro economico.
Gli elaborati di cui al presente saranno integrati dalle relazioni previste, per ogni tipo di impianto, dalla legge n.46/90 e s.m.i nonché dei relativi regolamenti e contenenti la descrizione esaustiva delle scelte tecniche e normative previste.
L'Ente provvederà alla sola firma, in qualità di proprietario, degli elaborati di progetto per consentire il loro successivo inoltro al Comune ed agli altri Enti competenti.
PROGETTO ESECUTIVO
Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo saranno redatti in conformità dell’art. 93 del D.lgs 163/06 e s.m.i , D.P.R. 554/99 , ed in particolare:
- relazione generale;
- relazioni tecniche specialistiche;
- elaborati grafici: architettonici, impiantistici e strutturali;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- calcoli e relazione L.10/91, D.gls 192/95 e s.m.i e D.G.R. VIII-5773/07
- conformità del progetto alle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche e impiantistiche;
- quadro d’incidenza della manodopera
- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- elenco xxxxxx xxxxxxxx;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
DIREZIONE LAVORI
A titolo non esaustivo, vengono tracciate le attività operative che costituiscono le procedure seguite dal ruolo assunto quale direttore dei lavori:
- controllo tecnico delle modalità esecutive dell’opera e la loro rispondenza al progetto originario;
- verifica amministrativo contabile dello svolgimento dei lavori;
- interventi e disposizioni necessari per l’ottenimento del risultato finale.
Le istruzioni impartite durante l’esecuzione dell’opera avverrà per mezzo degli ordini di servizio.
La verifica contabile avverrà di fatto contemporaneamente allo svolgimento dei lavori al fine di determinare gli importi da liquidare all’appaltatore nella forma degli stati d’avanzamento dei lavori.
Tale verifica o raccolta dei dati per la contabilizzazione avverrà sempre in contraddittorio con l’appaltatore.
Per risolvere aspetti tecnici di dettaglio, la direzione dei lavori provvederà ad impartire le necessarie variazioni dell’opera sempre all’interno della fascia consentita dal D.lgs 163/06 e s.m.i.,
D.P.R. 554/99 e D.M. 145/00 al fine di raggiungere il risultato finale dell’opera. Qualsiasi atto verrà trasmesso in copia all’Amministrazione.
La responsabilità di direzione dei lavori sarà assunta attraverso le visite periodiche al cantiere, gli ordini di servizio, e quant'altro necessario a giudizio del direttore dei lavori o dettato dalle leggi e normative vigenti.
Le visite periodiche in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute.
Nel caso risultasse necessario o utile, nel corso dei lavori, apportare varianti al progetto approvato, queste saranno redatte dal professionista in accordo con il committente secondo i criteri stabiliti per il progetto generale e nel rispetto delle norme.
In Conformità all’art. 124 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 rientrano tra i compiti del direttore dei lavori:
1. che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al controllo, provvedendo a curare la redazione del giornale dei lavori di cui all’art. 157 del D.P.R. 554/99;
2. interloquire, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e delle attività di subappalto e a tutte le incombenze di cui all’art.118 del D.gls 163/06;
3. l’accettazione dei materiali usati in cantiere, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi casi come previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’articolo 21 della predetta Xxxxx.
4. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle Leggi vigenti nei confronti degli operai in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata e le ulteriori incombenze di cui all’art. 118 del D.lgs 163/06, procedendo a rilasciare apposita certificazione liberatoria in corrispondenza delle emissione degli stati di avanzamento ed almeno ogni quattro mesi nel corso dei lavori;
5. di verificare la corrispondenza tra l’andamento dei lavori e quanto indicato nel programma dei lavori e/o cronoprogramma approvato, e nel caso di riscontro di ritardi l’immediata comunicazione alla stazione appaltante ed accompagnati dai provvedimenti previsti per competenza.
6. curare la verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente articolo l’Amministrazione aggiudicatrice, fermo restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede nei casi di particolare gravità, alla revoca dell’incarico.
Inoltre, il Professionista incaricato per la direzione dei lavori, fermo restando quanto precisato ai precedenti punti ed alle prescrizioni normative in materia, dovrà in particolare:
a) presentare al Responsabile del Procedimento la necessaria assistenza onde provvedere, prima della stipula del contratto d’appalto e comunque prima della consegna dei lavori all’impresa appaltatrice, a vistare gli elaborati di progetto ed a redigere il verbale relativo alla verificazione prescritta dall'articolo 71 comma 3 del Regolamento per i LL.PP. emanato con D.P.R. 554/995, al fine di certificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla situazione dei luoghi e l'assenza di impedimenti alla regolare esecuzione dei lavori;
b) presentare al Committente, contestualmente al verbale di consegna dei lavori all'Impresa aggiudicataria, un elenco dei nominativi e delle qualifiche professionali dei soggetti che, previo gradimento del Committente e sotto la diretta responsabilità dei Professionista provvederanno:
1. alla tenuta del Giornale dei Lavori;
2. all'assistenza dei lavori;
3. all'esecuzione di controlli e prove sulle strutture;
4. all'esecuzione di controlli e prove sui vari impianti;
5. alla misura e contabilità dei lavori e alla tenuta dei relativi documenti contabili.
c) assicurare il rispetto, da parte dell'Impresa o delle Imprese esecutrici, dei disposti di cui all'articolo 118 della D.lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) curare un costante rapporto con il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
e) eseguire gli eventuali subappalti esclusivamente per le opere e attraverso le Imprese che il Committente avrà autorizzato, previa verifica della regolarità della documentazione antimafia e di idoneità tecnica presentate, per le categorie e nella misura conformi a quanto dichiarato dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara;
f) verificare la rispondenza alle autorizzazioni suddette del contenuto dei relativi contratti di subappalto, copia dei quali deve essere consegnata dall'Impresa aggiudicataria nei termini previsti dall'articolo 118 del richiamato D.lgs 163/06 e successive modificazioni;
g) curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali onde evitare qualsiasi variante o supero di spesa rispetto alle indicazioni progettuali;
h) redigere la contabilità dei lavori: il registro di contabilità dovrà essere vidimato dall’ufficio del registro su ogni pagina e sottoposto al visto del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 183 comma 4 del DPR 554/99;
i) compilare e trasmettere al Committente, assieme ad ogni stato d'avanzamento dei lavori da consegnare al Responsabile del procedimento per la redazione del relativo certificato di pagamento, un rapporto sull'andamento dei lavori, dal quale il Committente stesso potrà trarre tempestive indicazioni circa il rispetto, da parte dell'Impresa, dei tempi e dei principali impegni contrattuali, con particolare riguardo alle campionature, alle verifiche prestazionali per l'accertamento della qualità di materiali, componenti ed impianti nonché agli eventuali impedimenti o contestazioni che dovessero costituire motivo di contenzioso o di ritardo.
j) impegnarsi a trasmettere al Committente, entro 5 giorni dalla data di emissione, tutti quegli atti sottoposti al controllo dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (verbale di consegna dei lavori, certificati di pagamento, varianti, certificato di ultimazione dei lavori, conto finale, ecc.…), in modo tale da permettere al Responsabile del Procedimento di verificarli e, quindi, inviarli all’Osservatorio entro i termini prestabiliti dalla legge, assumendosi la responsabilità di eventuali ritardi ad esso imputabili.
k) impegnarsi a riscontrare tutte le comunicazioni del Committente entro sette giorni lavorativi dalla data della richiesta, nonché a fornire al Committente e per esso al responsabile del procedimento delle relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori.
Al completamento dei lavori il DIRETTORE DEI LAVORI dovrà verificare tutte le certificazioni e attestazioni previste da vigenti disposizioni a carico della ditta esecutrice e, se richiesto, ottenere certificato di conformità.
La contabilità, libretto delle misure compreso, dovrà essere consegnata, al termine dei lavori, regolarmente tenuta e ordinata in un unico fascicolo, salvo diversa richiesta del Responsabile del procedimento.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Il professionista incaricato fornirà tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in adempimento degli obblighi di cui al DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e provvederà a:
- svolgere i compiti e gli adempimenti come previsto agli art. 90 e 99 del D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81:
- redigere il piano di sicurezza e coordinamento. di cui all'art. 100 del DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81, definendo le fasi di lavoro e la loro durata, in base alle caratteristiche del progetto dell'opera da realizzare. Il piano di sicurezza e coordinamento conterrà l'individuazione e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salate dei lavoratori.
Il piano conterrà altresì l'analisi e la stima dei costi relativi alle opere necessarie a garantire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;
Il piano terrà conto anche delle misure di prevenzione dei rischi eventualmente connesse alla presenza simultanea e/o successiva delle varie imprese e lavoratori autonomi che prenderanno parte alla realizzazione delle opere, valutando anche gli eventuali rischi connessi all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
II piano sarà costituito da una relazione tecnica contenente anche tutte le prescrizioni operative necessarie al corretto svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ed approfondimento per le eventuali fasi critiche di lavorazione individuate.
Il piano di sicurezza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81 conterrà le necessarie valutazioni e le relative precauzioni da adottare al fine della tutela della salute dei lavoratori in relazione alla valutazione del rumore.
Del piano di sicurezza faranno parte anche:
1) idonei schemi ed elaborati grafici, redatti in appropriate scale metriche, atti a chiarire la fasi di organizzazione dei lavori e di allestimento del cantiere;
2) fascicolo tecnico contenente te informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori (allegato XVI DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81), tale fascicolo, che sarà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, conterrà le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione de rischi a cui tono esposti i lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE (ai sensi del D. Lgs.
DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81).
Durante la realizzazione dell’opera il Professionista incaricato dovrà provvedere a:
a) verificare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza e di demolizione predisposti dalle ditte esecutrici, dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
b) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento avanzate dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
d) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;
e) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
f) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
g) verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi siano messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli stessi rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione di significative modifiche da apportare;
h) verificare che l’impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
i) acquisire, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio piano operativo di sicurezza;
l) verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul contenuto del piano;
m) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze al DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e al piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
n) segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, senza fornirne motivazione, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro le inadempienze riscontrate alle imprese;
o) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
p) chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal Responsabile dei lavori, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
q) verificare l’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare e dei successivi aggiornamenti, accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza.
Per quanto riguarda le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute o delle lavorazioni in atto.
Art. 3 - SUBAPPALTO
Gli affidatari possono avvalersi del subappalto nei modi e nei termini previsti dal D.lgs 163/06 e
s.m.i. e dalla normativa in materia
Art. 4 - PROPRIETA' DEL PROGETTO
Gli elaborati tecnici, grafici, relazione di calcolo, verranno consegnati in cinque copie complete su carta, munite di firma autografa del professionista.
Il professionista, inoltre dovrà consegnare nei tempi previsti nel presente disciplinare:
• una copia dei disegni su poliestere o supporto trasparente riproducibile;
• una copia del progetto elaborato con strumenti informatici, su supporto magnetico (floppy disk da 1, 44 Mb o CD rom) in files formato *.DWG o DXF per gli eleborati grafici e *.DOC o TXT per i documenti e *.XLS o WK1 per i computi metrici e gli elenchi prezzi, nonché una copia (da mettere in consultazione in fase di gara d’appalto dei lavori) di tutti i documenti ed elaborati grafici di progetto in formato .PDF.
Il contenuto dei documenti informatici dovrà essere concordato con l’Amministrazione;
Il progetto resterà di piena e assoluta proprietà dell'Amministrazione committente (fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti).
Consegna elaborati progettuali
Il Professionista accompagnerà la consegna degli elaborati del progetto con una dichiarazione nella quale certifica, senza eccezione alcuna, la completezza del progetto, la conformità alle norme e la congruità dei prezzi.
Gli elaborati grafici saranno redatti su fogli nei formati UNI A0, Al, A2, A3, A4, e su supporti informatici software ed in conformità alla specifica procedura che verrà consegnata dagli Uffici.
Sugli elaborati stessi andrà apposto apposito cartiglio dell’Ente se richiesto.
Art. 5 - TEMPI DI CONSEGNA - PENALI PER RITARDI - PROROGA
Il professionista dovrà presentare gli elaborati di progetto nel termine previsto nel bando di gara o dichiarato in fase d’offerta, per ogni livello progettuale a partire dalla comunicazione di
aggiudicazione dell’incarico o dell’avvenuta esecutività del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Qualora la consegna del progetto venisse ritardata oltre il periodo di cui sopra per causa o responsabilità del Professionista, verrà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo complessivo di parcella con un minimo di euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
Per mancata indicazione di fatti o condizioni problematiche incontrate nell’organizzazione dei cantieri e nei rapporti con le ditte, le autorità civiche preposte all’edificio, l’Azienda A.S.L. verrà applicata una penale pari a euro 50,00;
per mancata verifica dei piani di sicurezza e, in generale, delle condizioni di cantiere che possono causare pericolo all’incolumità dei lavori e degli utenti dell’edificio verrà applicata una penale pari a euro 50,00;
Per mancata informazione e/o coordinamento alle autorità titolari delle strutture tali da causare comprovati disagi all’utenza dei luoghi in cui si svolgono i lavori verrà applicata una penale pari a euro 50,00 per gli episodi verificati.
Il ripetersi di fatti come sopra può comportare la rescissione dell’incarico di cui al presente disciplinare anche nel corso dei lavori.
In tal caso l'Amministrazione Comunale resterà libera da ogni impegno verso il Professionista senza che da questo possano essere pretesi compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.
Inoltre il professionista, all’atto della sottoscrizione del presente diciplinare d’incarico, si obbliga alla comunicazione delle informazioni previste al fine del rispetto da parte dell’Amministrazione delle scadenze per l’invio delle comunicazioni previste dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici all’Osservatorio dei lavori pubblici, con le seguenti modalità:
- invio di tempestiva comunicazione, anche via e-mail o via fax, completa dei dati di propria competenza, alla segreteria del settore LL.PP. in concomitanza del verificarsi degli eventi per i quali è prevista la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui LL.PP.
Qualora il mancato adempimento di quanto sopra richiesto comportasse irrogazione di sanzioni da parte dell’Autorità nei confronti della stazione appaltante, la stessa si riserva la facoltà di verificare eventuali azioni di rivalsa nei confronti del professionista.
Art. 6 - COMPENSO
Il compenso spettante al professionista è calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti previste per ciascun ordine professionale.
Il predetto compenso sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare avviso di fattura, ai sensi di legge, secondo i seguenti termini:
• 100% dell’importo previsto nel disciplinare d’incarico e nello schema di parcella approvato relativo alla progettazione definitiva, alla consegna del progetto definitivo;
• 100% dell’importo previsto nel disciplinare d’incarico e nello schema di parcella approvato relativo alla progettazione esecutiva, alla validazione con esito positivo del progetto, che dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data di consegna;
• il compenso per le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare avviso di fattura, ai sensi di legge, secondo i seguenti termini:
- il 90% dell’onorario come presuntivamente determinato dalla presentazione degli stati di avanzamento lavori, in proporzione agli stessi;
- il rimanente 10%, a conguaglio e saldo sugli effettivi dati di costo e di prestazioni effettivamente rese alla data di rilascio del collaudo provvisorio o Certificato di regolare esecuzione e ottenimento e consegna di tutti i certificati e documenti di competenza del Professionista incaricato previsti dalla presente convenzione.
Art. 7 - VARIANTI
Qualora su richiesta della Committenza o a fronte di sopravvenute esigenze si rendesse necessaria la predisposizione di varianti o perizie di varianti in corso d’opera, il Direttore dei lavori deve predisporre i necessari documenti occorrenti all’approvazione di tale atto (in numero minimo di 4 copie), nonché l’aggiornamento e la modifica degli elaborati del progetto originario, consegnandone copia dei documenti, relazioni e tavole grafiche in formato cartaceo e informatico (file *.DWG o *.DXF ) alla Committenza (in numero minimo di 4 copie).
Il professionista si obbliga a introdurre nel progetto esecutivo tutte le modifiche che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute necessarie al fine di perfezionare l'elaborato, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.
In questo caso dovrà essere concessa una proroga proporzionata alle modifiche richieste.
Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti di impostazione progettuale rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, determinati da nuove e diverse esigenze ed autorizzati o richiesti dall'Amministrazione committente, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti della tariffa professionale che viene qui richiamata per intero.
Qualora dopo l'approvazione del progetto esecutivo l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso, il progettista si impegna a redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'Amministrazione committente e per le quali avrà diritto ai compensi stabiliti dalla tariffa professionale.
Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'INCARICO
Nel caso in cui il professionista incaricato non si attenga al progetto preliminare ed alle indicazioni formulate o sorgano divergenze con l'Amministrazione committente, la stessa può procedere alla sospensione dell'incarico.
In caso di sospensione, nessun compenso è dovuto al professionista, salvo quanto già approvato. Saranno, inoltre, a suo carico le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altro professionista.
Art. 9 - INCOMPATIBILITA’
Il Professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.
Al Professionista incaricato, relativamente alla fase di direzione lavori, è precluso, dal momento della aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall’appaltatore.
Il Professionista incaricato, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, qualora abbia in essere rapporti professionali con questo, ne deve segnalare l’esistenza al Comune, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l’esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sulla fase di direzione lavori.
Art. 10 - ULTERIORI IMPEGNI
Il PROFESSIONISTA INCARICATO si impegna a partecipare e far partecipare i collaboratori a conferenze, convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per il Comune.
Il PROFESSIONISTA INCARICATO fornirà, con la dovuta tempestività, tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la compilazione delle schede a base delle comunicazioni da effettuare
all’Osservatorio per i Lavori pubblici ai sensi del D.lgs 163/07e successive modificazioni. Altresì sarà tenuto a fornire le informazioni necessarie per la predisposizione della relazione da inviare, a fine lavori, al medesimo Osservatorio, per la tenuta del Casellario informatico delle imprese qualificate ai sensi del 27, comma 4, del D.P.R. 25.1.2000 n. 34.
Art. 11 - GARANZIE
Il professionista svolgerà l'incarico in osservanza delle norme del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con Decreto Ministeriale 29.5.1895, e del regolamento per il servizio del Genio Civile approvato con Regio Decreto 2.3.1931 n.287.
In conformità a quanto stabilito dal D.lgs 163/06 e del D.P.R. 554/99 il progettista allegherà alla documentazione relativa al progetto esecutivo anche la polizza di responsabilità civile e professionale, previsto dalla normativa in materia, stipulata con primario istituto assicurativo.
Art. 12 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che insorgessero, relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via amministrativa, sentiti, se del caso, gli ordini professionali competenti.
Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite al tribunale del foro competente.
Art. 13 - RINVIO A LEGGI
Per quanto non previsto nel presente disciplinare d'incarico si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in materia.
CALCOLO DELLA PARCELLA
Si rimanda allo schema allegato.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti
Per L’Amministrazione Il Professionista
.................................... ……………………