INDICE
Schema di Contratto di assegnazione di spazi espositivi tra
Explora S.c.p.A. e
Evento fieristico “NavigaMI ed. 2018”
INDICE
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 5
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’ESPOSITORE 5
ARTICOLO 4 – ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI 7
ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ DI VENDITA 9
ARTICOLO 8 – RICHIESTA ARREDI AGGIUNTIVI 9
ARTICOLO 9 – FORNITURE ELETTRICHE 9
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL’ORGANIZZAZIONE 10
ARTICOLO 11 – DURATA DEL CONTRATTO 11
ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 11
ARTICOLO 13 – POLIZZE ASSICURATIVE 12
ARTICOLO 15 – CANCELLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA 15
ARTICOLO 17 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 16
ARTICOLO 18 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO – PATTO DI INTEGRITÀ 16
ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI 17
ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 18
ARTICOLO 21 – IMPOSTE E TASSE 18
ARTICOLO 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO 19
ARTICOLO 23 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 19
ARTICOLO 24 – COMUNICAZIONI 19
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI GENERALI 19
CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI
NELL’AMBITO DELLA FIERA REGIONALE “NAVIGAMI ED. 2018”
TRA
EXPLORA S.C.P.A. con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx 00, capitale sociale pari ad Euro 500.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2019417, C.F. e P.IVA 08344310969 rappresentata da , domiciliato per la carica presso la Società
(di seguito, anche, “Explora” o la “Società” o l’“Organizzazione”)
E
[•] con sede legale in con capitale sociale pari ad Euro
i.v. iscritta al Registro delle Imprese di al n.
, C.F. e P.IVA in persona di in qualità di
(di seguito l’“Espositore”).
Explora e l’Espositore di seguito, denominati congiuntamente “Parti” o singolarmente
“Parte”
PREMESSO CHE
1. NavigaMi è la Fiera Regionale dedicata all’esposizione nautica di imbarcazioni da diporto e al settore nautico in generale: nautici e importatori; produttori/importatori di accessori e attrezzature; società di servizi (charter, leasing, editoria); scuole nautiche e associazioni varie;
2. in considerazione delle proprie finalità statutarie e dell’opportunità strategica offerta dalla Fiera Regionale, Explora, soggetto attuatore delle politiche regionali in materia di turismo e di marketing territoriale con particolare riguardo alle attività finalizzate alla promozione turistica del territorio lombardo, ha interesse a svolgere attività di promozione turistica del territorio lombardo nell’ambito della Fiera Regionale;
3. in data 28 marzo 2018 Explora ha pubblicato sul proprio sito internet un Avviso pubblico aperto finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per
l’assegnazione ad operatori economici del settore nautico di spazi espositivi
nell’ambito della Fiera regionale “NavigaMI ed. 2018” (di seguito, anche l’“Avviso”);
4. in data [•] è pervenuta ad Explora manifestazione di interesse avente ad oggetto l’assegnazione di uno spazio espositivo del tipo “Pacchetto [•]” di cui al Capitolato tecnico sub Allegato 2 dell’Avviso pubblico (la “Manifestazione di interesse”);
5. Explora ha valutato la Manifestazione di interesse presentata dall’Espositore come conveniente, ammissibile, coerente con l’Avviso e con i relativi allegati;
6. Explora ha completato con esito positivo la verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso e autocertificati dall’Espositore;
7. a seguito della determina n. prot. [•] in data [•], il Direttore Generale ha approvato
la manifestazione di interesse formulata dall’Espositore;
8. l’Espositore partecipa dunque alla Fiera regionale “NavigaMi 2018” con la finalità di promuovere il proprio cantiere nautico, che gode di grande apprezzamento e visibilità presso il pubblico del settore aumentandone pertanto l’accessibilità;
9. l’Espositore accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso, nei relativi allegati e nel presente Contratto (di seguito, anche, il “Contratto”).
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali
1.1 La Fiera Regionale “NavigaMi 2018” è promossa ed organizzata da Explora e si terrà dal 04 al 06 maggio 2018 presso la Darsena di Milano. La Fiera Regionale è regolata dalle disposizioni di cui al decreto regionale n. 8322 del 10 luglio 2017 e da altre norme e disposizioni che l'Organizzazione si riserva di emanare per meglio regolarne lo svolgimento e i servizi inerenti.
1.2 La Fiera Regionale rispetterà i seguenti orari di apertura al pubblico: Venerdì 04 maggio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 23:00
Sabato 05 maggio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 23:00
Domenica 06 maggio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 20:00
1.3 Le Parti convengono che le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.4 Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale i documenti contrattuali costituiti dall’Avviso e dai suoi allegati, dalla manifestazione di interesse pervenuta dall’Espositore e dalla determina di approvazione della stessa di cui al n. 7 delle Premesse al presente Contratto, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare (di seguito, anche i “Documenti Contrattuali”).
Articolo 2 – Oggetto del Contratto
2.1. All’Espositore viene assegnato lo spazio espositivo del tipo “Pacchetto [•]” di cui al Capitolato tecnico sub Allegato 2 dell’Avviso pubblico identificato nella planimetria allegata (sub Allegato 1 al presente Contratto), e di seguito descritto:
[•]
2.2. Lo spazio espositivo viene assegnato dall'Organizzazione che si riserva comunque la facoltà di modificarne la posizione e la dimensione ove ciò si rendesse necessario per qualsiasi motivo. Nessun vincolo può essere imposto sulla posizione dello spazio espositivo che viene assegnato dall'Organizzazione all’Espositore.
Articolo 3 – Obblighi dell’Espositore
3.1. L’Espositore è tenuto a garantire la propria presenza all’interno dello spazio
espositivo assegnato negli orari di apertura della Manifestazione fieristica di cui all’art.
1.2 del presente Contratto; è tenuto inoltre ad aprire il proprio spazio espositivo in Darsena e a garantire l'accesso alle imbarcazioni mezz'ora prima dell’orario di apertura al pubblico e a chiuderlo non oltre mezz'ora dopo l'orario di chiusura della Manifestazione fieristica.
3.2. La circolazione con veicoli all'interno del complesso fieristico è assolutamente vietata durante l'orario di apertura della Manifestazione stessa.
3.3. L'Espositore manleva espressamente l'Organizzazione da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni o furti subiti nel corso della Manifestazione fieristica: in particolare l'Organizzazione non risponderà dei danni o dei furti aventi a oggetto i
materiali e le merci esposte o, comunque, giacenti all'interno del complesso fieristico ovvero dello spazio espositivo assegnato all’Espositore. La custodia e la sorveglianza dello spazio espositivo assegnato, nonché delle merci e dei materiali ivi contenuti, competono all’Espositore per tutta la durata della Manifestazione, ivi compresi i periodi di allestimento e disallestimento dello spazio espositivo.
3.4. L’Espositore può svolgere azione pubblicitaria all'interno del proprio spazio espositivo assegnato in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di pubblica sicurezza e senza arrecare danno e molestia agli altri Espositori. La pubblicità a mezzo cartelli, insegne e simili è soggetta all'imposta comunale. La pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori, così come l'esecuzione di musiche di sottofondo e il funzionamento di strumenti quali radio, TV, filo diffusione, magnetofoni e simili, è soggetta alla preventiva autorizzazione della SIAE di Milano ed al relativo pagamento dei diritti d'autore a carico dell’Espositore.
Qualora l’Espositore voglia esporre mezzi pubblicitari fuori e/o dentro il proprio spazio espositivo assegnato dovrà farne richiesta all'Organizzazione che definirà le modalità e i mezzi consentiti.
3.5. L’'Espositore è tenuto a riconsegnare lo spazio espositivo assegnato nelle identiche condizioni in cui gli è stato consegnato; eventuali danni e costi per la pulizia dello spazio assegnato saranno a lui addebitati. Le operazioni di smontaggio e rimozione dei materiali e delle merci esposte potranno essere effettuate solo dopo aver richiesto e ottenuto il relativo buono d'uscita che sarà rilasciato dall'Organizzazione unicamente a coloro che saranno in regola con i pagamenti di quanto dovuto. All'uscita dell'area espositiva il personale di servizio dell’Organizzazione è autorizzato al controllo dei materiali e all'ispezione dei mezzi dell’Espositore.
3.6. L'inosservanza da parte dell'Espositore delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dà luogo alla non assegnazione o alla chiusura dello spazio assegnato che deve essere sgombrato entro le 12 (dodici) ore successive all'emissione della comunicazione ufficiale dell'Organizzazione di cui al comma 3.5 che precede. Trascorso tale termine, il materiale già allestito o in via di allestimento e tutte le merci da esposizione che si trovano all'interno dello spazio espositivo assegnato saranno rimossi e immagazzinati da parte dell'Organizzazione, senza alcuna responsabilità invocabile da
parte dell’Espositore per eventuali danni e/o furti ai medesimi. L'Espositore inadempiente ha tempo 15 (quindici) giorni dal termine di chiusura della Manifestazione fieristica per richiedere la restituzione dei predetti materiali e merci rimossi ed immagazzinati, previo pagamento all'Organizzazione di ogni somma dalla stessa vantata, comprese le spese di rimozione e stoccaggio in magazzino, eventualmente sostenute dall’Organizzazione in conseguenza del comportamento dell’Espositore di cui si è detto sopra. Trascorso tale periodo, l'Organizzazione provvederà allo smaltimento dei materiali e delle merci senza dover corrispondere alcuna somma all'Espositore.
Articolo 4 – Allestimenti e disallestimenti
4.1. L’allestimento dello spazio espositivo assegnato sarà possibile dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di giovedì 03 maggio 2018.
4.2. Il disallestimento dello spazio espositivo assegnato sarà possibile a partire dalle ore 20.30 alle ore 23.00 di domenica 06 maggio 2018 e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di lunedì 07 maggio 2018.
4.3. Per le attività di allestimento e disallestimento dello spazio espositivo assegnato non vi è la possibilità di accedere con veicoli nell'area interna alla Manifestazione fieristica; le predette attività dovranno essere effettuate con carrelli all’uopo accedendo dal Mercato Comunale o da Piazzale Cantore (si veda la planimetria allegata sub Allegato 1 all’Avviso pubblicato).
4.4. L'allestimento dello spazio espositivo assegnato all’Espositore deve essere tassativamente contenuto entro la superficie assegnata. Qualora lo spazio venisse allestito in posizione diversa da quella assegnata o in modo da oltrepassare la superficie dell'area assegnata, l'Organizzazione potrà, con propri mezzi e senza assumersene alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento del materiale e delle merci da allestimento e da esposizione posizionate, addebitandone le spese all'Espositore.
Articolo 5 – Vari e alaggi
5.1. Le operazioni di varo e alaggio si svolgeranno a Milano presso la Darsena con accesso da viale Gorizia in corrispondenza del civico 9, utilizzando ove possibile lo
scivolo, e a Corsico con accesso in corrispondenza di xxx xxxxxx Xxxxxxx x. 00 (xx veda la
planimetria allegata sub Allegato 1 all’Avviso pubblicato).
5.2. I vari potranno essere effettuati giovedì 03 maggio 2018 dalle ore 07:00 alle ore 19.00.
5.3. Qualora l'Organizzazione lo ritenesse necessario, e comunque in casi eccezionali, le attività di varo potranno essere effettuate anche nella giornata di mercoledì 02 maggio 2018. Sarà cura della Segreteria della Manifestazione fieristica darne comunicazione all’Espositore.
5.4. Gli alaggi potranno essere effettuati lunedì 07 maggio 2018 dalle ore 07:00 alle ore 14:00 con estensione al pomeriggio, ed eventualmente al giorno successivo, nel caso in cui le operazioni non siano terminate.
5.5. L’Organizzazione contatterà l’Espositore per concordare orario e luogo delle operazioni di varo ed alaggio.
5.6. Le operazioni di varo e di alaggio avverranno utilizzando un mezzo gru messo a
disposizione dall’Organizzazione.
5.7. Gli ormeggi destinati alle imbarcazioni si trovano in Darsena: per raggiungerli è richiesta la movimentazione delle imbarcazioni dal punto del varo a cura dell’Espositore.
5.8. La navigazione sui Navigli è consentita nel rispetto dei limiti di velocità delle imbarcazioni disciplinati dall’art. 7 del Regolamento Regionale n. 3/2015, fermo restando la forte corrente dell’acqua, il basso fondale e la sezione ristretta del canale. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’Espositore all'Organizzazione per danni che si potranno verificare durante la navigazione e durante le operazioni di cui si è detto ai commi precedenti del presente articolo.
5.9. L’Espositore è tenuto a dotarsi di cime adeguate per l'ormeggio e di adeguati e parabordi in numero adeguato.
5.10. L'Espositore, prima di procedere con le operazioni di cui al presente articolo, dovrà preventivamente fornire all’Organizzazione le seguenti informazioni: numero delle proprie imbarcazioni, loro dimensioni “fuori tutto”, numero di targa e di polizza assicurativa di cui al successivo art. 13 relativa a ciascuna imbarcazione. In caso di mancata comunicazione delle predette informazioni non sarà concessa l'autorizzazione al varo della/delle imbarcazione/i.
Articolo 6 – Attività di vendita
6.1. Per effettuare attività di vendita di categorie merceologiche non attinenti al settore nautico e/o somministrazione di cibi e bevande è necessario darne comunicazione all’Organizzazione entro il 20 aprile 2018 che invierà all’Espositore interessato la relativa modulistica ai fini dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell’Amministrazione comunale.
6.2. La documentazione dovrà essere compilata e consegnata all’Ufficio competente del Comune di Milano a cura dell’Espositore.
6.3. Copia dell’autorizzazione rilasciata all’Espositore dovrà essere consegnata all’Organizzazione prima dell’inizio della Fiera Regionale e conservata dall’Espositore presso il proprio spazio espositivo assegnato durante tutto il corso della Manifestazione fieristica.
Articolo 7 – Pubblicità
7.1. Eventuali spazi pubblicitari potranno essere richiesti e concordati con l'Organizzazione entro il giorno 16 aprile 2018.
7.2. L'Espositore dovrà fornire la grafica dell’inserzione pubblicitaria richiesta in formato “JPG”, “PDF” o “AI” e gli spazi in cui la pubblicità sarà collocata all’interno e/o all’esterno del proprio spazio espositivo.
7.3. Nel caso in cui entro la data di cui al punto 7.1. non saranno forniti i dati richiesti l'Organizzazione non sarà in grado di produrre ed esporre la grafica e provvederà a inserire eventualmente solo il nome dell’Espositore in carattere istituzionale.
Articolo 8 – Xxxxxxxxx arredi aggiuntivi
L’Organizzazione non si rende disponibile a fornire arredi supplementari per eventuali necessità dell’Espositore, non inclusi nel presente Contratto.
Articolo 9 – Forniture elettriche
9.1. L'Organizzazione provvede, nei limiti dei propri impianti, a fornire all’Espositore energia elettrica nelle seguenti modalità:
- 3 kW per spazio espositivo “Pacchetto Excellence” modello “monoblocco” con quadro
elettrico adeguato;
- 1.5 kW per spazio espositivo “Pacchetti Light”, modello “monoblocco” o “pagoda” con
quadro elettrico adeguato;
- 1 kW per spazio espositivo “Pacchetto Basic”, modello “pagoda” con quadro elettrico
adeguato;
9.2. L'Organizzazione non si assume nessuna responsabilità per la continuità del servizio elettrico e/o per gli eventuali danni derivanti dall'interruzione del servizio di erogazione dell’energia elettrica da parte del gestore del servizio elettrico o derivanti da abbassamento di potenza per qualunque motivo verificatasi.
9.3. L’Espositore potrà richiedere all’Organizzazione la fornitura di una potenza maggiore entro il 24 aprile 2018 con un sovrapprezzo di €50 per kW da corrispondere all’Organizzazione entro e non oltre il giorno 02 maggio 2018.
Articolo 10 – Obblighi dell’Organizzazione
10.1 L'Organizzazione garantisce un servizio di sorveglianza durante gli orari di chiusura, allestimento e disallestimento dello spazio espositivo assegnato all’Espositore, senza comunque assumersi responsabilità per furti o azioni dolose che si potrebbero verificare.
10.2. L'Organizzazione può procedere, senza alcuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni, alla stampa e diffusione del flyer ufficiale della Manifestazione fieristica, in cui possono essere previste forme di promozione per l’Espositore secondo contenuti, tariffe e termini che saranno comunicati per tempo.
10.3. L'Organizzazione rivendica come sua proprietà esclusiva sia la denominazione sia il marchio della Manifestazione fieristica, con tutte le sue eventuali modifiche, abbreviazioni, semplificazioni e sigle, talché è inibito all’Espositore di farne comunque uso.
10.4. L'Organizzazione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, telematica, disegno e altro sia della Manifestazione fieristica che del singolo spazio espositivo assegnato all’Espositore. Eventuali
pubblicazioni a carattere informativo/pubblicitario realizzate da terzi non sono autorizzate e non coinvolgono in alcun modo l'Organizzazione.
Articolo 11 – Durata del Contratto
11.1. La validità e l’efficacia del presente Contratto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data dell’8 maggio 2018.
11.2. Nel caso in cui la Fiera Regionale fosse annullata per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà e/o responsabilità dell’Organizzazione, i diritti concessi all’Espositore sulla base del presente Contratto cesseranno immediatamente e l’Espositore interromperà tutte le eventuali attività promozionali e pubblicitarie intraprese, utilizzando i diritti concessi tramite il presente Contratto.
Articolo 12 – Corrispettivo e modalità di pagamento
12.1. Le Parti convengono che a fronte delle attività e dei diritti concessi all’Espositore ai sensi del precedente art. 2, lo stesso riconoscerà all’Organizzazione un importo complessivo pari a Euro [•] oltre ad IVA di legge ([•]/00), comprensivo di tutti i costi/oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad Euro [•].
12.2. L’Organizzazione dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente Contratto, secondo i tempi e le modalità in essi stabiliti, nonché ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione delle attività che, seppure non espressamente indicate nel presente Contratto, devono intendersi ricomprese nel suo oggetto e, conseguentemente, nell’esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.
12.3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 dovrà essere liquidato
all’Organizzazione, secondo le modalità di seguito indicate:
a) il 30% pari a € [•], alla sottoscrizione del presente Contratto,
b) il 70% pari a € [•], entro il 27 aprile 2018.
12.4. Il pagamento dell’importo di cui al comma 3 dovrà avvenire da parte dell’Espositore a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato di Explora utilizzando le seguenti coordinate: IBAN XX00X0000000000000000000X00 (Banca Popolare di Sondrio).
12.5. Explora in conseguenza del pagamento di cui al comma 4 provvederà ad emettere
regolare fattura all’Espositore nei modi e nei tempi di legge.
Articolo 13 – Polizze Assicurative
13.1. L'Espositore sarà responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, che nel corso della Manifestazione fieristica per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o al personale per suo conto operante.
13.2. E’ fatto obbligo all’Espositore di stipulare, a propria cura e spese, per tutto il periodo di permanenza alla Fiera Regionale adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), per tutti i danni che potrebbero occorrere a persone e/o cose durante lo svolgimento della Manifestazione fieristica, con clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia di assicurazioni nei confronti dell’Organizzazione. L’Espositore ha l'obbligo di consegnare all’Organizzazione entro il 27 aprile 2018, la predetta polizza assicurativa al fine di dimostrare l'esistenza e la validità delle coperture assicurative, per i seguenti massimali:
• € 1.000.000,00 per evento, indipendentemente dal numero di persone e/o cose danneggiate, qualora entro lo spazio espositivo assegnato avvenga unicamente un’esposizione statica di prodotti e/o servizi di vendita di cui all’art. 6 che precede;
• € 2.500.000,00 per evento, indipendentemente dal numero di persone e/o cose danneggiate, qualora entro lo spazio espositivo assegnato, oltre a quanto previsto al punto che precede, si svolgano anche attività di animazione e d'intrattenimento per il pubblico (es. spettacoli musicali, balletti, concerti, trasmissioni televisive e radiofoniche, lancio di gadget premio, e simili).
La copertura assicurativa di responsabilità civile di cui al presente comma deve includere specificamente la seguente estensione: clausola che prevede la qualifica di “terzi” e di “terzi” fra loro per tutti i soggetti partecipanti alle prestazioni dedotte nel presente Contratto (inclusi dipendenti, collaboratori, incaricati dell’Espositore) per danni tra loro stessi arrecati e con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi soggetti.
13.3 Per le imbarcazioni posizionate in acqua (c.d. dinamiche) esposte, l'Organizzazione non sottoscriverà alcuna polizza assicurativa, la quale è a carico esclusivo dell’Espositore
con riferimento a ciascuna imbarcazione e viene consegnata all’Organizzazione all’atto di stipula del presente Contratto (cfr. sub Allegato 3). La predetta polizza non sarà necessaria nel caso in cui le imbarcazioni siano esposte in maniera statica al di fuori dell'acqua e quindi considerate come “merci esposte”.
13.4. La polizza di cui al comma 13.3, afferente alle predette imbarcazioni c.d. dinamiche, dovrà prevedere un massimale parametrato al valore di ciascuna imbarcazione posizionata in acqua (c.d. dinamica) esposta da parte dell’Espositore e contenere una clausola che preveda la sua operatività durante la Manifestazione fieristica, ivi inclusa la giacenza, le operazioni di alaggio, varo e trasferimenti a terra dell’imbarcazione nell'ambito dell'area espositiva, nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore, intendendosi compresi i giorni antecedenti e successivi alla Manifestazione dedicati ad allestimenti/disallestimenti.
13.5. Una copia delle polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere sempre a disposizione dell’Espositore presso lo spazio espositivo assegnato.
13.6. Ogni imbarcazione dovrà rispettare le norme e le regole previste dalla/per la navigazione di cui al Regolamento Regionale n. 3/2015 ed essere condotta da personale in possesso dei necessari requisiti/autorizzazioni/licenze previsti dalla Legge.
Articolo 14 - Sicurezza
14.1. L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:
• sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
• sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza sul lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;
• in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare quanto previsto dal Testo Unico
n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
• in materia di tutela della salute dei non fumatori;
• in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
14.2. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) in relazione alla Manifestazione fieristica, con l'indicazione dei rischi delle attività, verrà consegnato all’Espositore successivamente alla stipula del presente Contratto. Qualora l’Espositore rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà provvedere ad integrarlo e a riconsegnarlo entro il [•] all’Organizzazione.
14.3. L'Espositore deve allestire e tenere il proprio spazio espositivo assegnato tenendo conto del livello qualitativo della Manifestazione fieristica, in modo da non nuocere all'estetica degli spazi espositivi contigui e da non arrecare danno agli altri Espositori e/o ai visitatori della Fiera.
L'Espositore e le persone dallo stesso incaricate sono comunque tenuti:
• ad utilizzare strutture di allestimento completamente smontabili, in quanto non è assolutamente consentita l'installazione di allestimenti fissi;
• a rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalle vigenti normative italiane, ed in particolare quanto previsto dal D.lgs n. 81/2008;
• ad usare materiali non infiammabili o completamente ignifughi secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi;
• a non deteriorare le pareti, i pilastri, le strutture e il pavimento del complesso fieristico con vernici, colla o altro materiale;
• a non utilizzare le strutture del complesso fieristico per ancorare o sostenere allestimenti, insegne, cartelli e simili;
• a non appoggiare pesi eccessivi alla struttura fornita dall'Organizzazione (stand modello “pagoda” o stand vetrato) e a non forare, manomettere o comunque danneggiare i pannelli, i montanti, i fascioni e gli arredi della struttura fornita;
• a non sovraccaricare il pavimento; nel caso di carichi concentrati, l'Espositore è tenuto a mettere in atto tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su una superficie più ampia, ma comunque tale da non superare il limite di superficie dello spazio espositivo assegnato;
• a non effettuare lavori, scavi, impianti o quant'altro possa alterare lo stato delle zone espositive;
• a non effettuare in proprio allacciamenti diretti ai punti di erogazione della fornitura di energia elettrica in quanto fornita dall’Organizzazione;
• a non impedire l'accesso ai punti di erogazione della fornitura di energia elettrica di cui sopra nonché alle cassette antincendio;
• a non introdurre nel complesso fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti e comunque pericolosi, nonché a non accendere fuochi od usare bombole di gas
G.P.L. o metano;
• a non esporre bandiere o altro materiale promozionale, oltre quello previsto, all'esterno dello spazio espositivo assegnato;
• a non introdurre e/o effettuare operazioni di trasbordo di idrocarburi nell’area fieristica, trasmettendo pertanto all’Organizzazione una dichiarazione all’uopo che ne esclude espressamente l’uso da parte dell’Espositore (cfr sub Allegato 4). In caso contrario l’Espositore è tenuto a presentare un’ulteriore polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati da riversamento di idrocarburi come previsto dal Regolamento vigente della Zona Portuale della Darsena di Milano (cfr Allegato 5).
14.4. L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall'inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutte le prescrizioni riportate nel presente Contratto, obbligandosi inoltre a sollevare l'Organizzazione da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.
14.5. L'Espositore dovrà informare il proprio personale operante nel quartiere fieristico e nel corso della Manifestazione fieristica circa le prescrizioni e i divieti riportati nel presente Contratto e circa le condizioni generali di partecipazione alla Manifestazione fieristica.
Articolo 15 – Cancellazione della Manifestazione Fieristica
15.1. L'Organizzazione si riserva la facoltà, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi e/o legati a qualsivoglia evento o calamità naturale, di annullare lo svolgimento della Manifestazione fieristica, così come di modificare le date della predetta Manifestazione e/o di ridurne la durata di cui all’art. 11, senza che questo possa dare adito a richieste di risarcimento danni da parte dell’Espositore.
15.2. Solo nel caso di annullamento della Manifestazione fieristica, l'Organizzazione provvederà a restituire le somme a qualsiasi titolo già versate dall’Espositore.
Articolo 16 – Recesso
16.1 E’ facoltà dell’Organizzazione recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, anche prima dell’inizio della Fiera Regionale, in quest’ultimo caso dandone un preavviso all’Espositore non inferiore a 3 (tre) giorni dall’inizio delle operazioni di cui all’art. 4.1., mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Espositore a mezzo PEC.
16.2 L’Organizzazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente Contratto anche per eventuali circostanze sopravvenute e/o non dipendenti dalla propria volontà e che non consentano la prosecuzione del rapporto contrattuale instauratosi.
16.3 Nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2, l'Organizzazione provvederà a restituire
le somme a qualsiasi titolo già versate dall’Espositore.
Articolo 17 – Rinuncia alla partecipazione e Risoluzione del Contratto
17.1. Nel caso in cui l'Espositore intenda rinunciare a partecipare alla Manifestazione, dovrà comunicare tale rinuncia per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui la rinuncia alla partecipazione venga comunicata entro e non oltre il 20 aprile 2018, sarà trattenuta una somma pari al 30% del corrispettivo complessivo dovuto e versato all’atto di sottoscrizione del presente Contratto ai sensi dell’art. 12.3 lett. a). Nel caso in cui la comunicazione sia inviata in data successiva al 20 aprile 2018, l'Espositore dovrà effettuare il pagamento dell’intero corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 12.1.
17.2 L’Organizzazione, in caso di inadempimento da parte dell’Espositore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, ha la facoltà di risolverlo ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In tal caso, l'Espositore dovrà effettuare il pagamento di una somma pari al 40% dell’importo complessivamente dovuto ai sensi dell‘art. 12.1. del presente Contratto, fatto salvo il maggior danno.
Articolo 18 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs.
231/2001 – Codice Etico – Patto di integrità
18.1 Explora, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello Organizzativo”), nonché un proprio Codice Etico.
18.2 L’Espositore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Patto di integrità adottato dalla Società e pubblicato sul suo sito web xxx.xxxxxxx.xx-xxxxxxxxx.xx nella sezione "Società Trasparente"/Disposizioni generali/Atti Generali”, e di impegnarsi, nell’esecuzione del presente Contratto, al rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti.
18.3 La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Società, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, darà luogo alle conseguenze di cui al precedente art. 17.2.
Articolo 19 - Riservatezza e protezione dei dati
19.1. L'Organizzazione informa che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/03 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm e ii., il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Espositore e i suoi diritti.
19.2. L'Organizzazione, titolare del trattamento, fornisce ai sensi dell'art.13 del predetto D.lgs. n. 196/2003 le seguenti informazioni:
- Finalità cui è destinato il trattamento dei dati
a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (ad es. contabilizzazione posizione clienti e fornitori, invio proposte e circolari informative sulle attività dell'Organizzazione etc.).
b) Finalità funzionali alla prosecuzione, sviluppo e promozione dell'attività dell'Organizzazione (ad es. indagini sul livello di soddisfazione e di interesse dell’Espositore, invio pubblicazioni edite dall'Organizzazione, etc.).
c) Espletamento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché ogni e qualsiasi disposizione impartita dalle Autorità a ciò legittimate.
d) Finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche del settore.
e) Finalità di indagine statistica e di produzione di risultati statistici.
Articolo 20 – Trattamento dei dati e consenso
20.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui al predetto art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. Explora tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei propri consumi ed al controllo della propria spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
20.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Espositore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale, affinché siano diffusi tramite il sito internet di Explora (xxx.xxxxxxx.xx-xxxxxxxxx.xx).
20.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
20.4 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 21 – Imposte e tasse
21.1 Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione
del presente Contratto sono da intendersi a carico dell’Espositore.
21.2 Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
Articolo 22 - Cessione del Contratto
In nessun caso l’Espositore potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.
Articolo 23 – Legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti, relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 24 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo PEC, agli indirizzi sotto riportati:
Per Explora:
Explora S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx pec: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
alla c.a. della dr.ssa Xxxxxxx Xx Xxxx
Per l’Espositore:
………………… - Via ………………….
pec: …………………
Articolo 25 – Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni normative vigenti.
Allegati:
1. Capitolato tecnico “Tipologie e costi degli spazi espositivi”;
2. Dettaglio planimetro con indicazione degli spazi assegnati;
3. Polizza assicurativa di cui all’art. 13.3 n. [•];
4. Dichiarazione esclusione idrocarburi;
5. Regolamento vigente della Zona Portuale della Darsena di Milano
Il presente atto consta di n. [•] ([•]) facciate. Letto, approvato e sottoscritto. Milano, [•] Explora X.x.x.X. Xxx. Giorgio Kindinis | L’Espositore [•] |
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Espositore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24. L’Espositore |