Danilo Papa
Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali
Il contratto di apprendistato
Contributo alla ricostruzione giuridica della fattispecie
di
Xxxxxx XxXx - Il contratto di apprendistato
Xxxxxx Xxxx
788814 154522
ISBN 88-14-15452-X
E 33,00
3767-51 9
Collana
Adapt-Centro Studi “Xxxxx Xxxxx”, n. 1
Collana ADAPT - Centro Studi “Xxxxx Xxxxx”
Scuola internazionale di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro (xxx.xxxxx.xx)
Xxxxxxx Editore
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Contributo alla ricostruzione giuridica della fattispecie
di
Xxxxxx Xxxx
INDICE-SOMMARIO
Prefazione di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. XI
Capitolo I
UNO SGUARDO AL PASSATO
1. Le tipologie contrattuali a contenuto formativo prima della legge n. 30/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Formazione nel “vecchio” apprendistato. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. I “numeri” del vecchio apprendistato 14
1.2.1. Monitoraggio Isfol: l’occupazione in apprendistato. 15
1.2.2. Monitoraggio Isfol: la formazione in apprendistato. 19
1.3. Conclusioni 24
2. Il “vecchio” contratto di apprendistato: disciplina fondamentale 25
2.1. Le principali fonti della disciplina. 25
2.2. Principali istituti. 27
2.2.1. Abrogazioni 28
2.2.2. Limiti di età 28
2.2.3. Durata dell’apprendistato. 32
2.2.4. Periodo di prova e tempi di lavoro 36
2.2.5. Doveri del datore di lavoro e del lavoratore 37
2.2.6. Retribuzione e contribuzione 38
2.2.7. Limiti quantitativi alle assunzioni 40
2.2.8. Apprendistato part-time e stagionale 44
3. Il contratto di formazione-lavoro: disciplina fondamentale e proble- matiche sugli aiuti di Stato 46
VI INDICE SOMMARIO
3.1. Disciplina fondamentale 47
3.2. Formazione e sanzioni. 51
3.3. La questione sugli aiuti di Stato. 53
3.3.1. Il regime contributivo dei CFL. 54
3.3.2. Le vicende comunitarie 55
Capitolo II
DALL’APPRENDISTATO AGLI APPRENDISTATI
1. I principi di riforma dettati dalla legge n. 30/2003. 65
2. Il decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche: tra “vec-
chio” e “nuovo” apprendistato 70
2.1. Disposizioni “comuni”. 71
2.1.1. Limiti quantitativi. 73
2.1.2. Crediti formativi e repertorio delle professioni 76
2.1.3. Sottoinquadramento e retribuzione 81
2.1.4. Cumulo di periodi di apprendistato 85
2.1.5. Trasformazione “vecchio”-“nuovo” apprendistato 88
2.1.6. Apprendistato e pregresse esperienze lavorative 88
2.1.7. Apprendistato e part-time. 92
2.1.8. Apprendistato stagionale 94
2.1.9. Regime previdenziale. 95
2.1.10.Trasformazione del rapporto e regime contributivo a- gevolato 99
2.2. Periodo transitorio 101
3. I nuovi apprendistati: il ruolo dello Stato, delle Regioni e della con- trattazione collettiva 106
3.1. Apprendistato qualificante: disciplina specifica 106
3.2. Apprendistato professionalizzante: disciplina specifica 115
3.3. Apprendistato specializzante: disciplina specifica. 117
3.3.1. Ambito di applicazione soggettivo. 119
3.3.2. Disciplina del rapporto. 121
3.3.3. Forma del contratto e durata. 122
4. Il punto nodale della formazione e sistema sanzionatorio 123
4.1. Formazione e previsioni costituzionali: le sentenze n. 50/2005
e n. 176/2010 124
INDICE SOMMARIO VII
4.1.1. Apprendistato professionalizzante: la disciplina forma- tiva di cui all’articolo 49, comma 5, del decreto legi-
slativo. n. 276/2003 125
4.1.2. Apprendistato professionalizzante: la disciplina forma- tiva di cui all’articolo 49, comma 5-bis, del decreto le-
gislativo n. 276/2003 131
4.1.3. L’intervento della Corte costituzionale: la sentenza n. 50/2005. 134
4.1.4. Apprendistato professionalizzante: la disciplina forma- tiva di cui all’articolo 49, comma 5-ter, del decreto le-
gislativo n. 276/2003 136
4.1.5. L’intervento della Corte costituzionale sulla formazio-
ne esclusivamente interna: la sentenza n. 176/2010 141
4.2. Formazione, responsabilità del datore di lavoro e attività di vigilanza 151
Capitolo III
L’APPRENDISTATO “REGIONALIZZATO”
1. Un quadro d’insieme. 159
1.1. Statistiche: diffusione del “nuovo” apprendistato 160
1.2. Segue: le caratteristiche degli occupati in apprendistato 166
1.3. Segue: l’offerta formativa 169
1.3.1. L’offerta formativa in apprendistato nel 2006 170
1.3.2. L’offerta formativa in apprendistato nel 2007 174
1.4. Apprendistato qualificante e specializzante nelle Regioni ita-
liane 180
1.4.1. Apprendistato qualificante 180
1.4.2. Apprendistato specializzante 183
1.4.3. Apprendistato professionalizzante 187
2. Discipline regionali: comparazione e profili di incostituzionalità 194
2.1. Procedure di attivazione dei contratti 195
2.2. La regolamentazione della formazione formale 197
2.3. L’organizzazione dell’offerta di formazione esterna. 201
2.4. Legislazioni regionali e profili di incostituzionalità 204
2.4.1. Disciplina Regione Toscana (sentenza n. 406/2006) 204
2.4.2. Segue: disciplina Regione Marche (sentenza n. 425/2006) 205
2.4.3. Segue: disciplina Regione Sardegna (sentenza n. 21/2007) 207
VIII INDICE SOMMARIO
2.4.4. Segue: disciplina Regione Puglia (sentenza n. 24/2007) 208
Capitolo IV
L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
LE STRADE DA PERCORRERE
1. Un quadro d’insieme. 214
1.1. Procedura di assunzione e Piano formativo individuale (PFI) 217
1.2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante. 221
1.3. Cumulabilità dei periodi di apprendistato 223
1.4. Apprendistato stagionale 224
1.5. La figura del tutor 225
1.6. Profili formativi. 229
1.6.1. Obiettivi e contenuti della formazione 229
1.6.2. Formazione formale: durata 233
1.6.3. Segue: modalità di svolgimento 236
1.6.4. Formazione formale in impresa 237
1.7. Ruolo degli enti bilaterali. 244
2. Le strade da percorrere 247
2.1. La riapertura delle deleghe. 247
2.1.1. I criteri di delega: a) il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamen-
to della disciplina legale della materia. 248
2.1.2. Segue: b) l’individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili profes- sionali e percorsi formativi, certificazione delle com- petenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle impre- se, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l’individuazione di requisiti
minimi per l’erogazione della formazione formale 251
2.1.3. Segue: c) con riferimento all’apprendistato professio- nalizzante, l’individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tut- to il territorio nazionale della relativa disciplina e d) l’adozione di misure volte ad assicurare il corretto uti-
xxxxx dei contratti di apprendistato 252
2.2. Esperimento di riforma 253
INDICE SOMMARIO IX
Capitolo V
BIBLIOGRAFIA RAGIONATA
1. “Vecchio” apprendistato e CFL 259
2. Il contratto di formazione-lavoro: disciplina fondamentale e proble- matiche sugli aiuti di Stato 264
3. I “nuovi” apprendistati 269
4. Il ruolo dello Stato, delle Regioni e della contrattazione collettiva 281
5. Formazione e sistema sanzionatorio. 286
6. L’apprendistato regionalizzato 295
7. Contrattazione collettiva e nuove riforme. 310
PREFAZIONE
C’è una vicenda tutta italiana che merita particolare attenzio- ne almeno tra quanti sono sinceramente preoccupati per il futuro e le prospettive occupazionali dei giovani. La vicenda – ora pun- tualmente ricostruita e analizzata da Xxxxxx Xxxx, in questo pre- zioso volume – è quella del contratto di apprendistato, una tipo- logia contrattuale che ben può aiutarci a comprendere molti degli equivoci che viziano l’attuale dibattito sul precariato, così come alcune delle ragioni più profonde della bassa produttività e quali- tà del lavoro nel nostro Paese. Vale a dire l’insufficiente investi- mento in formazione e capitale umano.
L’apprendistato è un contratto storico che richiama, nell’immaginario collettivo, la figura del garzone della bottega artigiana. In tempi relativamente recenti la legge Biagi ha tuttavia inteso rilanciarlo, invero con poco successo, in tutti i settori pro- duttivi alla stregua di una vera e propria leva di placement per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. L’obiettivo era quello di farne il canale privilegiato – e in taluni casi addirittura esclusivo – di ingresso dei giovani, anche laureati, nel mercato del lavoro, nell’ottica di un rinnovato e più moderno raccordo tra l’impresa, il mondo delle professioni e il sistema educativo di i- struzione e formazione compresa l’alta formazione universitaria.
Gli addetti ai lavori bene conoscono gli incentivi e le enormi potenzialità, ma anche gli attuali limiti di uno strumento penaliz- zato da una legislazione regionale lacunosa e a macchia di leo- pardo. Nonostante la legge Biagi sia in vigore da oltre sette anni, le Regioni che registrano i più alti tassi di disoccupazione giova- nile e dispersione scolastica non lo hanno neppure attivato o, se lo hanno fatto, hanno adottato una normativa poco duttile e per nulla gradita al sistema delle imprese. Ma anche alcune Regioni del
XII PREFAZIONE
nord, che faticano a soddisfare i fabbisogni professionali delle imprese e le sempre più pressanti esigenze di manodopera quali- ficata, sono rimaste sostanzialmente al palo. Per non parlare dell’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione
– completamente inoperativo in tutte le Regioni (eccetto Bolzano)
– e alle modeste sperimentazioni dell’apprendistato di alta forma- zione che conta numeri davvero irrisori rispetto alle sue enormi potenzialità nell’ottica della auspicata integrazione tra sistema educativo di istruzione e formazione e mondo del lavoro.
I numeri dell’apprendistato sono davvero emblematici. Come confermano da anni i preziosi rapporti di monitoraggio dell’Isfol, poco più di 95 mila degli apprendisti italiani riceve una forma- zione regionale, meno del 20 per cento degli apprendisti occupati come media nazionale. Senza voler qui discutere della bassa qua- lità e utilità di questa formazione pubblica, di cui spesso si lamen- tano tanto le imprese quanto gli stessi apprendisti, non si può pe- raltro non rilevare come alcune delle Regioni che hanno pronta- mente presentato ricorso alla Corte costituzionale, rispetto ai più recenti tentativi della legislazione nazionale di creare un canale parallelo di formazione esclusivamente aziendale (ex articolo 49, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003), non riesca- no neppure a realizzare una offerta formativa pari al 40 per cento del totale.
Le ragioni di tutto ciò sono imputabili a un inestricabile in- treccio di competenze tra Stato, Regioni e autonomia collettiva che viene ora puntualmente ricostruito nel libro di Xxxxxx Xxxx, anche alla luce della recente sentenza n. 176/2010 della Corte co- stituzionale, che tuttavia, pur avendo messo in discussione la di- sciplina dell’apprendistato con formazione esclusivamente inter- na introdotta nel 2008, non pare offrire un contributo esaustivo utile a fare chiarezza sulla reale ripartizione di competenze in ma- teria.
Sulla base del quadro giuridico che emerge a seguito dei più recenti interventi normativi – a livello nazionale e regionale – e degli orientamenti giurisprudenziali, soprattutto della Corte costi- tuzionale, il volume si pone come un prezioso contributo rico- struttivo-sistematico della materia, senza tuttavia trascurare un più ambizioso e condividibile obiettivo, sintetizzato in concrete proposte di modifica normativa, di chiarire gli assetti e le prospet- tive dell’apprendistato, nell’attesa che venga data attuazione ai
PREFAZIONE XIII
principi di delega della legge n. 247/2007, riesumati dall’approvando Collegato lavoro alla Finanziaria 2010. In tal senso è quindi posto l’accento sul necessario coinvolgimento del- le parti sociali e della bilateralità, il che, peraltro, potrebbe essere oggetto, già nei prossimi mesi, di una intesa istituzionale tra Go- verno, Regioni, Province autonome e parti sociali. Proprio il co- involgimento delle parti sociali è dunque l’aspetto su cui si vuole più puntare, addirittura auspicando un “rovesciamento” dei ruoli secondo cui l’attivazione, la gestione e finanche il controllo dei percorsi formativi siano attribuiti a queste ultime, consentendo alle Regioni di svolgere una attività meramente “suppletiva”, e- conomicamente ed organizzativamente più sostenibile.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx