Convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.
CCT_CAL|REG_CCT|08/03/2018|0002819|P - Allegato Utente 1 (A01)
Convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.
tra le Parti
Comune di , rappresentato in quest’atto dal , Dirigente del Settore ;
e
Infratel Italia S.p.A. (di seguito “Infratel”), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in xxx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxx sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dall’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale della società Infratel.
PREMESSO
1. che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misura, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l’accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
4. che l’11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l’Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
5. che il 26 Luglio 2016 il MISE e la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO hanno siglato un accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga (di seguito, Accordo di Programma);
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6. che in data 02 Agosto 2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Provincia AUTONOMA di TRENTO, a valere sul FSC Patto per lo sviluppo della Regione 2014-2020 Delibera CIPE n°65/2015, sul PSR FEASR 2014-2020 e su Fonti Regionali.
7. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
8. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
9. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all’articolo 5, comma 1 che, “In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.”;
10. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all’art. 12, comma 2 che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”;
11. che l’articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”;
12. che l’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “Il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), stabilisce ed aggiorna periodicamente le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI””;
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13. che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l’obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
14. che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni […] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
15. che il Comune firmatario è interessato a favorire nell’ambito dell’accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch’esso interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
16. che ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 28 del Codice della Strada e l’Ente proprietario della Strada possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.
Tutto ciò premesso: Infratel Italia e il Comune firmatario definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel Comune di cui alla presente Convenzione tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.
1 Definizioni
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:
1. Strada Comunale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s’intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
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2. Infrastruttura:cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
3. Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
4. Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
5. Tubazioni: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
6. Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
7. Convenzione: presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l’uso, l’occupazione o l’attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
8. Infratel: Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari.
9. Concessionario/Impresa Concessionaria: operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associazione d’impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della Provincia Autonoma di TRENTO.
2 Finalità ed ambito di applicazione
La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.
3 Impegni dei soggetti sottoscrittori
Con la presente convenzione:
Infratel anche attraverso l’impresa concessionaria:
1) si impegna ad attuare sul territorio del Comune di cui alla presente convenzione l’intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;
2) si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 259/03 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
o istanza;
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o relazione tecnica redatta dal progettista;
o corografia con l’indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
o planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.
3) si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
4) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo nr 33/16, e dalle normative di settore applicabili;
5) si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d’arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l’Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino previste dal dlgs 33/16, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
7) si impegna a verificare e controllare che all’interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all’interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;
8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
9) si impegna a rispettare le procedure di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d’opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.
Il Comune firmatario
1) ai sensi dell’art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l’ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle
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vigenti norme in materia;
2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell’intervento autorizzato, al fine di semplificare l’attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
3) si impegna a lasciare indenne l’operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell’articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all’art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l’art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. A riguardo la Società Euler Hermes S.A. (N.V.) - Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia: xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, si costituisce garante nell’interesse di OpEn Fiber in favore di Infratel Italia S.p.A., e garantisce alla medesima Infratel Italia S.p.A. il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con la stipula del contratto, impegnandosi con garanzia n° 2293175, irrevocabilmente ed incondizionatamente ad effettuare il pagamento sino all’importo massimo di Euro 16.920.250,80 (Euro sedicimilioninovecentoventimiladuecentocinquanta/80=).
5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell’esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;
8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall’esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;
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9) si impegna a fornire ad Infratel attraverso il Concessionario infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n.33/2016;
10) si impegna ad individuare, preferibilmente nell’ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all’installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d’uso gratuito per 29 (ventinove) anni;
11) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.
4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni
Qualora intenda modificare l’assetto o l’allocazione della sua infrastruttura il Concessionaria dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.
5 Lavori di manutenzione
1) S’intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
2) Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel/Concessionario comunicherà al Comune 15 giorni prima dell’inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura; l’intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
3) Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel/Concessionario informerà via fax o email la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l’intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
6 Interventi a cura del Comune
Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questo, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile.
7 Durata della convenzione
Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento
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delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.
8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come
«confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
− le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
− le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte;
− saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza;
− saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
9 Ulteriori disposizioni
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.
Per il Comune Firma digitale
Per Infratel Firma digitale
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