SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
DETERMINAZIONE E RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
2018
Determinazione del 16 dicembre 2019, n. 138
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
DETERMINAZIONE E RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
(CONI)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
Relatore: Consigliere Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Ha collaborato per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati: la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
Determinazione n. 138/2019
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
nell'adunanza del 16 dicembre 2019;
visto l’art 100, secondo comma, della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1958 n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;
visto il bilancio dell’Ente suddetto relativo all’esercizio finanziario 2018, nonché le annesse relazioni della Giunta nazionale e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2018;
ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possa, a norma dell'art. 7 della citata legge
n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze il bilancio d’esercizio, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, e la relazione come innanzi deliberata, quale parte integrante;
P. Q. M.
comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2018 - corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) per il suddetto esercizio.
XXXXXXXXX PRESIDENTE
Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Depositata in segreteria il 23 dicembre 2019
INDICE
PREMESSA 1
1 - L’ordinamento e le riforme in itinere 2
1.1 – Il Coni e l’organizzazione sportiva in Italia 2
1.2 – Le riforme recenti e le vicende successive 2
1.3 - L’organizzazione territoriale 7
2 - Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive 12
2.1 - L’ordinamento attuale 12
2.2 – La pronunzia della Corte di giustizia dell’Unione Europea 16
3 - La giustizia sportiva 21
4 - Gli organi 24
5 - Il personale 28
6 - L’attività 29
7 - Il bilancio 32
7.1 - Lo Stato patrimoniale 34
7.2 – Il Conto economico 40
8 - Conclusioni 46
INDICE DELLE TABELLE
Tabella 1 - Ricavi e costi delle strutture territoriali 9
Tabella 2 - Compensi organi 26
Tabella 3 - Stato patrimoniale – attività 35
Tabella 4 - Crediti verso altri soggetti 36
Tabella 5 - Disponibilità liquide 37
Tabella 6 - Stato patrimoniale – passività 38
Tabella 7 - Conto economico - valore della produzione 40
Tabella 8 - Conto economico 42
PREMESSA
Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, a norma dell’articolo 2 della legge medesima, sulla gestione finanziaria relativa all’esercizio 2018 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e sulle successive vicende di maggior rilievo, fino a data corrente.
Sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2017 questa Corte ha riferito al Parlamento con determinazione 15 aprile 2019, n. 36, pubblicata in Atti Parlamentari XVIII Legislatura, Documento XV, Numero 140.
1. L’ORDINAMENTO E LE RIFORME IN ITINERE
1.1 Il Coni e l’organizzazione sportiva in Italia
Il Comitato olimpico nazionale italiano (di seguito anche Coni) è un ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui sono affidati l'organizzazione e il potenziamento dello sport a livello nazionale.
Esso è stato istituito con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, con compiti di autogoverno dello sport italiano. Tale disciplina è stata profondamente innovata con l’approvazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in seguito novellato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.
15. Il Coni, secondo quanto dispone l’articolo 1 dello statuto, è “autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale”.
Per quanto riguarda l’evoluzione legislativa che ha portato alla nascita della Coni Servizi S.p.a., interamente partecipata dal Ministero dell’economia e finanze1 e le modifiche normative di cui al decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, si rinvia alle precedenti relazioni, con le quali questa Corte ha diffusamente riferito in proposito.
In particolare, Coni Servizi S.p.a., in base al contratto di servizio vigente nel corso dell’esercizio oggetto della presente relazione (art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178), fornisce servizi e prestazioni al Coni al fine dell’espletamento da parte dell’Ente dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attributi dalla legge. Inoltre, in base a specifici accordi, supporta le attività delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS), dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite (delle quali si dirà tra breve).
1.2 Le riforme recenti e le vicende successive
L’articolo 1, commi da 629 a 653 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha dato avvio ad un percorso di profonda revisione dell’ordinamento sportivo in Italia.
1 Ai sensi degli artt. 4 e 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n. 178.
In primo luogo, è previsto (art. 1, comma 629), che la società Coni Servizi S.p.a. prenda la denominazione di “Sport e Salute S.p.a.” e che alla stessa sia attribuito il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, finora assicurato dal Coni, stabilendo, tuttavia, che ciò avvenga sulla base degli indirizzi generali adottati dal Coni stesso2.
Come accennato nel precedente referto, la legge modifica anche le risorse a disposizione di Coni e Sport e Salute, garantendo al Coni risorse nella misura di 40 milioni di euro annui per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana. A Sport e Salute spettano risorse per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, che serviranno oltre che al proprio funzionamento anche al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui.
L’articolo 1, commi 630 e ss. della legge in esame con decorrenza dal 1° gennaio 2019 ha introdotto significativi cambiamenti anche per quel che riguarda il perimetro di attività demandato al Coni e lo stesso finanziamento statale riservato all’Ente che, come innanzi indicato, non dovrà più coprire la contribuzione alle federazioni ed agli altri enti finanziati, essendo passata la relativa gestione finanziaria direttamente a Sport e Salute3; in altri termini, per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, Sport e Salute deve istituire un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal Coni in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale. Per l’amministrazione della gestione separata il Consiglio di amministrazione della Sport e Salute è integrato da un membro
2 La società Sport e salute è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente - nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - che ha la rappresentanza legale della società, presiede il Consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di Amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3 Con riferimento al corrispettivo del contratto di servizio, la copertura assicurata dal contributo statale riguarda solo il primo semestre, mentre il secondo semestre il contributo sarà oggetto di rimodulazione successiva, nel momento in cui verrà predisposto con Sport e salute il nuovo contratto di servizio, una volta insediata la nuova governance della società e ridefinito quindi puntualmente il perimetro di attività ad essa demandato dal Coni.
designato dal Coni quale consigliere aggiunto. Resta fermo il principio di cui all’art. 7, co. 2, lett.
e) ed f), del d.lgs. n. 242 del 1999, secondo il quale la Giunta nazionale del Coni esercita il potere di controllo in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari.
Con riguardo alle ulteriori modifiche apportate dalla suddetta legge di bilancio, si rinvia a quanto ampiamente riferito nel precedente referto.
Il processo di riforma dello sport italiano è peraltro proseguito con la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.
Il Capo I della nuova normativa (“Disposizioni in materia di ordinamento sportivo”), con l’esplicita finalità di completare la precedente riforma di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1 delega l’esecutivo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano e delle discipline di settore, andando a ridefinire gli ambiti dell'attività del Coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, “coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del Coni di governo dell'attività olimpica” (art. 1, lett. d)). Viene confermata (lett. e)), “in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del Coni di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell’olimpismo” e si assegnano all’Ente medesimo poteri di vigilanza sulle attività sportive delle FSN, DSA, EPS e delle associazioni benemerite (lett. g)).
Le norme delegate da emanare sono, inoltre, chiamate (art. 1, lett. i)), a “sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al Coni, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici”; con l’ulteriore previsione (lett. l)) “che l'articolazione territoriale del Coni sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale”. I futuri decreti delegati, previsti da tale specifica parte della legge dovranno, peraltro, tenere conto di quanto stabilito dalla recentissima pronunzia della Corte di giustizia UE4 (e, soprattutto, di quel che sulla base di essa decideranno i giudici nazionali remittenti) in tema di natura giuridica delle federazioni sportive.
4 Della quale più diffusamente sarà trattato nel prossimo paragrafo 2.1.
I successivi articoli del Capo I prevedono nuove norme in materia di centri sportivi scolastici, disciplina del titolo sportivo e tutela degli interessi dei tifosi.
Il Capo II (articoli 5 e 6) si occupa delle professioni sportive. In particolare, l’articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi della delega: il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale; il riconoscimento dei principi di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo e delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità; l’individuazione della figura del lavoratore sportivo5.
Il Capo III della legge detta norme in tema di semplificazione e sicurezza in materia di sport. A tale scopo, l’articolo 8 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal Coni. Da ultimo, il Capo IV (art. 10) contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
Si tratta, come risulta chiaro dalla lettura delle disposizioni recentemente promulgate, di una riforma di amplissimo respiro, che potrà tuttavia essere valutata solo all’esito della definizione dei decreti delegati.
Sin da ora è comunque possibile rilevare come le nuove, recenti norme di delega tendano a prefigurare, in continuità con i principi dettati con il comma 630 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, le funzioni del Coni come limitate all’attività di coordinamento dello sport di natura olimpica (organizzazione delle olimpiadi estive e invernali), senza specifico riferimento alla preparazione degli atleti per gli eventi sportivi, che sembrerebbe dover essere gestita nel solo
5 Più in particolare, secondo i criteri di delega, i futuri provvedimenti delegati dovrebbero avere i seguenti esiti:
- riservare l’attività ai soli laureati in scienze motorie, diplomati ISEF o con altro titolo equipollente: salvo specifiche deroghe (es. responsabile dell’impianto sportivo), ogni istruttore sportivo, ogni allenatore o tecnico, dovrà essere dotato di un titolo abilitativo specifico;
- individuare la figura del lavoratore sportivo, senza alcuna distinzione di genere, con la “definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza”;
- ridefinire i “rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e Associazioni sportive dilettantistiche”, con la delimitazione dei soggetti che potranno stipulare queste collaborazioni, nonché dei relativi vantaggi di esenzione contributiva, di agevolazione fiscale.
rapporto tra la Sport e Salute S.p.a., i cui vertici sono nominati dall’Esecutivo, e le singole federazioni, non più con il controllo ed il coordinamento ad oggi operato dalla Giunta nazionale del Coni6.
Altra breve notazione può essere dedicata al tema della giustizia sportiva, oggetto peraltro di recenti norme di riordino7; il previsto ridimensionamento del ruolo del Coni - il quale attualmente costituisce il punto di riferimento ed il momento di snodo tra la giustizia sportiva federale e la giurisdizione statale - non potrebbe non comportare anche la necessità della riorganizzazione dell’attuale sistema di giustizia sportiva; va invece rilevato, a tale proposito, come alla giustizia sportiva non sia stato fatto riferimento nell’ambito delle recenti deleghe.
In definitiva, vanno confermate le notazioni già spese da questa Corte nel precedente referto sul Coni, secondo cui l’applicazione del nuovo ordinamento dovrà avvenire con opportuna gradualità e con particolare attenzione, in modo da garantire la funzionalità dell’intero sistema sportivo e, nel contempo, confermare l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO8.
6 Cfr. articolo 7, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 242 del 1999.
7 Si veda il successivo capitolo 3.
8 A tale ultimo proposito, va rilevato che il Comitato Olimpico Internazionale, con una nota inviata al Presidente del Coni il 6 agosto u.s., ha espresso “serie preoccupazioni” per alcune delle disposizioni contenute nel d.d.l. di riforma del sistema sportivo, poi approvato in via definitiva con la legge n. 86 del 2019, sopra citata. In particolare il CIO, nel ricordare che i rapporti che dovrebbero intercorrere tra le autorità di Governo e i Comitati olimpici nazionali sono basati sul principio fondamentale di “autonomia responsabile” dei Comitati olimpici nazionali, elenca poi in dettaglio le disposizioni del provvedimento, ritenute non in linea con detti princìpi; non senza precisare che “Oltre alle misure e alle sanzioni previste in caso di violazione della Carta Olimpica, il Comitato Esecutivo del CIO può adottare le decisioni più appropriate per la protezione del Movimento Olimpico nel paese di un NOC (vale a dire, un Comitato olimpico nazionale), compresa la sospensione o il ritiro del riconoscimento di tale NOC se la costituzione, la legge o altre norme in vigore nella nazione in questione, o qualsiasi atto da parte di organi di governo o altri organismi, sia di ostacolo all’attività o alla libera espressione del NOC stesso”.
Tra le norme specificamente richiamate dal CIO nella sua nota, si cita l’art. 1, comma 1, con riferimento al quale si evidenzia che “Il Coni non dovrebbe essere ‘riorganizzato’ mediante decisioni unilaterali da parte del Governo (…) La sua governance interna e le sue attività devono essere stabilite e decise nell’ambito del proprio statuto, e la legge non dovrebbe avere per obiettivo un ‘micromanaging’ della sua organizzazione interna e delle sue attività”. Ancora, con riferimento all’art. 1, lett. d, è fatto presente che “Le aree relative alle attività del Coni e delle Federazioni sportive nazionali dovrebbero essere congiuntamente determinate con essi, in conformità con la Carta Olimpica e gli statuti delle rispettive Organizzazioni Sportive Internazionali alle quali sono affiliate. Inoltre, il ruolo del Comitato Olimpico Nazionale non è strettamente limitato alle ‘attività olimpiche’ (…) La missione dei comitati olimpici è di sviluppare, promuovere e proteggere il Movimento Olimpico nei rispettivi paesi, in conformità con la Carta Olimpica (…) e altresì di promuovere i principi fondamentali ed i valori dell’Olimpismo nei rispettivi paesi”, nonché “di incoraggiare lo sviluppo dello sport d’alta prestazione così come pure dello sport per tutti”. Il CIO ritiene poi che la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. i, “dovrebbe essere discussa e concordata tra le autorità governative e il Coni (…) e le entità territoriali/decentrate del Coni potrebbero avere poteri specifici per sviluppare lo sport e l’Olimpismo a livello regionale e/o poter esercitare qualsiasi altra funzione cosi come delegato dal Coni”. Quanto infine alla successiva lett. m, il CIO scrive che “dovrebbe essere discussa o semplicemente rimossa perché questa è parte della governance interna del Coni e dovrebbe essere determinata dal Coni, prendendo in considerazione i principi della buona governance del Movimento Olimpico”.
Per quel che riguarda gli avvenimenti successivi, si evidenzia che in data 6 agosto 2019 Sport e Salute e Coni hanno sottoscritto un accordo, finalizzato all’adozione del contratto di servizio 2020. In particolare, l’accordo ha definito, in coerenza con la disponibilità di risorse prevista dalla legge di bilancio 2019 già ricordata, le prestazioni e la cornice finanziaria per il contratto 2020, all’interno della complessiva previsione di spesa.
Sempre in vista della conclusione del contratto di servizio l’Avvocatura generale dello Stato, con parere in data 18 ottobre 2019 nel ricostruire il quadro giuridico che governa i rapporti tra il Coni e la nuova società, ha precisato che: “le funzioni attribuite dalla legge restano prerogative proprie dell’ente Coni che si avvale degli uffici della società, che assume, dunque, una veste ausiliaria e resta soggetto, con riferimento alle funzioni svolte dal Coni, ai poteri di direzione e controllo di quest’ultimo. Nella specie, sarà proprio nel contratto di servizio che dovranno determinarsi, in termini concordati, i servizi per lo svolgimento delle attività strumentali ed esecutive necessari per il funzionamento del Coni, con individuazione delle unità di personale necessarie allo svolgimento delle attività stesse. Resta inteso che il rapporto di lavoro lega i dipendenti esclusivamente alla società Sport e Salute, ma l’ente avvalente (Coni) esercita, in ogni caso, sulla struttura organizzata, posta a propria disposizione, poteri di direzione e controllo, indispensabili per l’espletamento dei propri compiti istituzionali.”
Il “contratto di servizio” è stato sottoscritto il 4 novembre 2019. La sua efficacia, ai sensi dell’articolo 18, decorre dal 1° luglio 2019 (quindi, fino al 30 giugno ha avuto applicazione il precedente contratto sottoscritto il 19 giugno 2018) e termina il 31 dicembre 2019, senza possibilità di rinnovo tacito (articolo 2).
1.3 L’organizzazione territoriale
L’organizzazione territoriale del Coni, ridefinita dai vertici già a partire dagli esercizi precedenti, prevede un modello basato su comitati regionali e delegati provinciali, i cc.dd. Coni Point, presìdi operativi provinciali dell’Ente a disposizione delle istituzioni sportive, delle società e dei dirigenti volontari, nonché del pubblico, attraverso l’erogazione di servizi.
Tale organizzazione, come prevista nell’attuale statuto9, si articola in: a) Comitati regionali, i cui organi sono il Presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale; b) Delegati provinciali, di seguito chiamati Delegati; c) Fiduciari locali.
L’organizzazione territoriale, in armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del Coni, coopera per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuove e cura, nell’ambito delle proprie competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS), delle associazioni benemerite (AB), nonché i rapporti con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propone forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva; cura, nel rispetto delle competenze, l’organizzazione e il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva. Svolge, altresì, compiti di supporto operativo, informativo e di sviluppo della pratica sportiva in tutti i suoi aspetti, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, di promozione e collaborazione nei confronti delle società sportive.
Il Coni esercita il controllo delle proprie strutture territoriali, ivi incluso il controllo sulla gestione amministrativa contabile e sul funzionamento delle strutture territoriali stesse.
La tabella 1 riporta l’esito della gestione economica dei Comitati regionali nel 2018, il quale risulta negativo per euro 1.027.000.
Tale risultato negativo, va precisato, trova comunque ampia copertura nel patrimonio netto di pertinenza dei Comitati medesimi: il quale, al 31 dicembre 2018, ammonta a euro 9.677.00010, pur tenuto conto del suo decremento rispetto al valore di apertura (euro 10.704.000).
Ciò nonostante, non può non essere richiamata l’attenzione dell’Ente ad una gestione maggiormente attenta all’equilibrio di parte corrente, per evitare di erodere il pur ingente patrimonio a disposizione.
Nello specifico, va rilevato che i costi dei Comitati regionali sono stati pari a euro 23.152.000, ridotti di euro 2.374.000 rispetto all’esercizio precedente. In particolare, nella relazione al bilancio, la Giunta nazionale dichiara che tale riduzione è da considerare come conseguenza
9 Modificato dal Consiglio nazionale il 26 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615 e approvato con dpcm del 21 dicembre 2018.
10Tale patrimonio è fronteggiato prevalentemente da trasferimenti da ricevere dal Coni (euro 9.399.000), da disponibilità liquide (euro 2.803.000), da crediti verso terzi (euro 2.791.000), al netto di debiti verso terzi ed anticipazioni ricevute da terzi (euro 5.252.000).
della contrazione delle attività e dei costi sostenuti per i progetti “Sport di classe” e “Coni ragazzi” (diminuiti di euro 3.582.000) parzialmente compensati dall’incremento di quelli per le altre aree progettuali. Nella suddetta relazione si precisa sul punto che: “considerando un valore stimato di prestazioni in natura di euro 16.934.000, messo a disposizione nel 2018 da parte di Sport e Salute nell’ambito del contratto annuale di servizio, il totale dei trasferimenti verso i Comitati regionali e i Coni Point è stato di 40.086.000 pari ad oltre l’8 per cento del costo di produzione 2018 del Coni.”
Tabella 1 - Ricavi e costi delle strutture territoriali*
2017 | 2018 | Differenza in valore assoluto | |
Contributi Stato da Sede centrale (Coni) | 16.064.000 | 12.221.000 | -3.843.000 |
Ricavi | 8.757.000 | 9.904.000 | 1.147.000 |
Totale contributi e ricavi (A) | 24.821.000 | 22.125.000 | -2.696.000 |
Costi xxxxxx.xx tecnico sport dilettantistiche | 16.777.000 | 15.331.000 | -1.446.000 |
Costi riaddebitati da Sport e Salute (ex Coni Servizi) | 4.207.000 | 4.734.000 | 527.000 |
Costi dai comitati alle soc. sportive | 2.552.000 | 890.000 | -1.662.000 |
Altri costi | 1.990.000 | 2.197.000 | 207.000 |
Totale costi operativi (B) | 25.526.000 | 23.152.000 | -2.374.000 |
Risultato economico d'esercizio (A-B=C) | -705.000 | -1.027.000 | -322.000 |
Patrimonio iniziale | 11.409.000 | 10.704.000 | -705.000 |
Patrimonio al 31-12 | 10.704.000 | 9.677.000 | -1.027.000 |
Fonte: Bilancio Ente
*Il totale dei costi operativi corrisponde al totale “costi Comitati regionali”, di cui alla successiva tabella 8 (Conto economico).
I ricavi e contributi si riducono di euro 2.696.000 (passando da euro 24.821.000 a euro 22.125.000 del 2018). La riduzione è dovuta essenzialmente alla voce contributi Coni (in diminuzione di euro 3.843.000), a sua volta ascrivibile alla citata diminuzione della quota stanziata per il progetto “Sport di Classe” e per il progetto “Xxxx Xxxxxxx”.
Alla riduzione dei trasferimenti centrali si contrappone invece l’incremento dei ricavi che aumentano di euro 1.147.000 (da euro 8.757.000 a euro 9.904.000). Tali risorse sono composte principalmente dai contributi assegnati da regioni, provincie, comuni, altri enti per euro 7.727.000 (ossia il 35 per cento del valore della produzione).
Si registra una diminuzione dei costi (di euro 2.374.000) che passano da euro 25.526.000 a euro 23.152.000.
Tra le voci di costo le più significative risultano essere: quella relativa ai compensi per collaborazioni tecnico – sportive dilettantistiche; i costi per beni e servizi riaddebitati da Coni
Servizi; i contributi erogati dai Comitati alla società sportiva; i compensi per collaborazioni professionali, che uniti insieme rappresentano il 94 per cento del totale dei costi.
I compensi per collaborazioni tecnico – sportive dilettantistiche si riducono di euro 1.446.000, passando da euro 16.777.000 a euro 15.331.000.
I costi per beni e servizi riaddebitati da Coni Servizi (euro 4.734.000) aumentano di euro 527.000 rispetto al 2017.
I contributi alle società sportive sono invece diminuiti, di euro 1.662.000, rispetto all’esercizio precedente, passando da euro 2.552.000 del 2017 ad euro 890.000 del 2018.
Nella specie, si raccomanda all’Ente di rafforzare le misure e gli strumenti di monitoraggio e di controllo sull’utilizzo dei contributi annualmente posti a disposizione, in modo da assicurare un rigoroso ed efficiente uso delle risorse medesime e prevenire situazioni di disavanzo economico, in particolare con riferimento alla gestione delle strutture territoriali che per il 2018 hanno presentato un risultato economico nel complesso negativo (v. la tabella n. 1). Si invita infine, e più in generale, l’Ente ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l’attività di controllo nei confronti degli enti finanziati, affinché le risorse pubbliche trasferite siano gestite nel rispetto di rigorosi criteri di economicità e con specifica rendicontazione da parte dei beneficiari.
Da ultimo va evidenziato che, con deliberazione presidenziale del 15 gennaio 2018, assunta in ottemperanza all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 17511, il Coni, rilevando di non detenere partecipazioni societarie e che pertanto l’esito della ricognizione di cui alla suddetta norma è negativo, ha disposto di dar corso agli adempimenti previsti, comunicandone altresì gli esiti al Ministero dell’economia.
Le informazioni medesime sono state acquisite da questa Corte.
11 La norma in esame dispone al primo comma che “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto- legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Coni è stato inserito all’interno della categoria “Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali” nell’elenco delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, definito annualmente dall’Istat.
2. LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
2.1 L’ordinamento attuale
Al Coni fanno capo le federazioni sportive nazionali (FSN) e le discipline sportive associate (DSA), soggetti aventi “natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato”, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 36112; esse ricevono dal Coni dei contributi, la cui misura e finalità sono stabilite dalla Giunta nazionale, a cui è demandata anche l’approvazione dei bilanci e del programma delle attività.
Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, le federazioni sportive nazionali godono di autonomia tecnica, organizzativa e gestiscono la loro attività istituzionale sotto la vigilanza del Coni. Esse perseguono i propri obiettivi attraverso lo svolgimento dell’attività sportiva e delle attività di promozione correlate, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Alle FSN si possono affiliare società sportive, polisportive e associazioni sportive dilettantistiche. Tutta l’attività federale è disciplinata dalle norme del rispettivo statuto, dai regolamenti per la sua attuazione e dalle norme del Codice civile.
Le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni13 sono attualmente 44.
Nel 2018 le FSN hanno beneficiato di circa il 57 per cento del contributo versato dallo Stato al Coni. I contributi relativi alla parte sportiva sono assegnati alle FSN a inizio anno in considerazione di criteri e parametri definiti nel modello di allocazione e, in corso d’anno, attraverso integrazioni determinate da valutazioni specifiche della Giunta nazionale. Circa il 58 per cento delle risorse disponibili viene impegnato dalle federazioni per lo svolgimento dell’attività sportiva. Di questo ammontare, una parte – circa il 25 per cento – è destinata alle attività di PO/AL14 (partecipazione a gare, allenamenti e stages, etc.) e il 75 per cento per l’attività sportiva (manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, attività di base e
12 Si tratta del “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”.
13 Nel 2017 le FSN sono diventate 44 in virtù dell’attuazione del d.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017, che ha riconosciuto il Comitato italiano paralimpico (CIP) quale ente di diritto pubblico scisso dal Coni.
14 Preparazione Olimpica/Alto Livello.
promozione, etc.). La parte restante del contributo (42 per cento) viene invece destinata al funzionamento della struttura centrale e di quelle territoriali.
Il Coni vigila sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, attraverso l’Ufficio di vigilanza che, nello specifico, è chiamato a svolgere due differenti funzioni: valutazione ciclica del sistema di controllo interno federale (verifiche preventive); verifiche di dettaglio ed ispettive su aspetti amministrativo - contabili specifici.
Nel corso del 2018 l’Ufficio vigilanza ha effettuato una revisione complessiva dei documenti metodologici al fine di introdurre, una volta ogni quadriennio olimpico, una verifica sui sistemi di governance delle FSN; disporre verifiche preventive sul sistema di controllo interno degli enti di promozione sportiva (dei quali si dirà tra breve), analogamente a quanto già previsto per le FSN e le DSA; migliorare l’efficacia e l’efficienza delle verifiche. L’analisi dei sistemi di governance federali fa riferimento al principio di “good governance”, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) come principio fondamentale del movimento olimpico, e ad iniziative quali la piattaforma IPACS15. La piattaforma vede la partecipazione, insieme al Coni, di importanti organismi internazionali (per es. CIO, UK Sport, ASOIF, OECD) e di undici governi nazionali (tra cui Italia, Gran Bretagna).
Come previsto dallo statuto dell’Ente, i bilanci delle federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dal Consiglio federale e sono sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del Coni. Inoltre, il Coni vigila sugli aspetti di budget e di bilancio e supporta le FSN nell’implementazione delle procedure amministrativo - contabili.
Le discipline sportive associate (DSA) sono formate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e – nei singoli casi previsti dagli statuti, in relazione alla particolare attività – anche dai singoli tesserati. Le DSA costituiscono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato. Anche per il 2018 le discipline sportive associate riconosciute ai fini sportivi sono 19, di cui 17 associate al Coni e 2 associate a una Federazione sportiva nazionale16.
15 International Partnership Against Corruption in Sport, approvata alla seconda edizione del “IOC’s International Forum on Sport Integrity” (IFSI), con la seguente finalità: “to bring together international sports organisations, governments, inter-governmental organisations, and other relevant stakeholders, to strengthen and support efforts to eliminate corruption and promote a culture of good governance in and around sport”.
16 La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso - FICSF - è associata alla Federazione Italiana Canottaggio - FIC - e la Federazione Italiana Rafting - FIRaft - è associata alla Federazione Italiana Canoa Kayak - FICK).
Il 70 per cento del budget annuale a disposizione per le DSA viene attribuito come contributo ordinario mentre il restante 30 per cento quale contributo per l’attività di alto livello. Il contributo ordinario è formato da una parte fissa a beneficio di tutte le DSA e da una parte variabile, riferita alla consistenza organizzativa e all’attività svolta. Il “contributo di alto livello” considera l’attività di alto livello dichiarata per il tramite della scheda denominata Progetto GIDA (modello che la DSA è tenuta a depositare annualmente al Coni).
Il Coni svolge un’attività di controllo sulle DSA attraverso l’esame dei documenti contabili (in conformità alle disposizioni del proprio regolamento di amministrazione e contabilità) e la successiva approvazione da parte della Giunta nazionale dei bilanci di previsione e di esercizio e delle rimodulazioni del budget di ciascuna DSA. Controlli ulteriori possono essere disposti dalla Giunta nazionale, che ne affida l’esecuzione all’Ufficio vigilanza, a seguito di segnalazioni pervenute oppure per trasgressioni alle normative accertate d’ufficio.
Gli enti di promozione sportiva (EPS) hanno l’obiettivo di promuovere e organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative. Essi svolgono i loro compiti e le loro funzioni in ottemperanza ai principi, alle regole e alle competenze del Coni, delle FSN e delle DSA. Ciascun EPS persegue una propria mission pur mantenendo la comune vocazione ai valori dello sport. Gli EPS possono avere riconoscimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali Enti di promozione sociale. Nel 2018 il numero degli EPS è rimasto invariato a quota 15. Ogni anno, viene definito all’interno del budget del Coni l’ammontare da destinare agli EPS riconosciuti su base nazionale17. I controlli del Coni sugli EPS sono relativi alla corrispondenza degli statuti ai principi informatori deliberati dal Consiglio nazionale e all’utilizzo del contributo pubblico erogato18. Ulteriori controlli possono essere disposti dalla Giunta nazionale, affidandone l’esecuzione all’Ufficio vigilanza, a seguito di segnalazioni pervenute oppure per trasgressioni alle normative accertate d’ufficio.
17 In conformità alla deliberazione della Giunta nazionale, da tale somma viene decurtata la quota di contributo destinata al CUSI. La somma residua per altri EPS viene ripartita secondo le seguenti percentuali: 10 per cento quote uguali per tutti gli EPS; 10 per cento 1 progetto a tema scelto dagli EPS; 30 per cento attività svolta nell’anno (sportiva e formativa); 50 per cento consistenza organizzativa (stagione conclusa).
18 In particolare, il contributo annuale ricevuto dal Coni deve essere impiegato per il 60 per cento in spese per attività sportive e formative e per il 40 per cento in spese di funzionamento. Il Coni sottopone a verifica la documentazione amministrativo-contabile presentata da ciascun EPS con riferimento al 30 per cento circa del contributo percepito l’anno precedente.
Le associazioni benemerite (AB) hanno l’obiettivo di favorire iniziative di rilevanza sociale e diffondere i valori dello sport, attraverso attività a vocazione sportiva di ordine culturale e la realizzazione di iniziative promozionali a vari livelli, incluse quelle di natura scientifica o tecnica applicate allo sport. Ciascuna AB si caratterizza per differenti finalità specifiche e tipologie dei tesserati ma possono comunque essere raggruppate per affinità comuni. Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo “regolamento delle associazioni benemerite”. Nel 2018 il numero delle AB è rimasto invariato a quota 19. I contributi economici alle AB sono stati assegnati determinando le domande e i progetti meritevoli di contribuzione e l’entità del finanziamento19. Il contributo determinato in favore delle AB non può superare la misura massima del 70 per cento del preventivo tecnico finanziario di ciascun progetto che sia stato ritenuto congruo e pertinente. In alcuni casi, qualora un progetto sia ritenuto degno di maggior rilievo, possedendo un alto valore di cultura sportiva, il regolamento consente la determinazione del contributo fino alla totale copertura economica del progetto presentato.
I controlli riguardano la corrispondenza degli statuti ai principi informatori deliberati dal Consiglio nazionale e l’utilizzo del finanziamento di natura pubblica assegnato dal Coni per la realizzazione dei progetti presentati. Viene sottoposta a controllo la documentazione amministrativo-contabile presentata da ciascuna AB a sostegno di ciascun progetto, con riferimento al 30 per cento del finanziamento complessivo percepito l’anno precedente. Ulteriori controlli possono essere disposti dalla Giunta nazionale, affidandone l’esecuzione all’Ufficio vigilanza, a seguito di segnalazioni pervenute oppure per trasgressioni alle normative accertate d’ufficio.
Nel 2018 il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche rileva complessivamente 110.409 associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) e un totale di 139.917 iscrizioni in qualità di affiliate alle rispettive FSN, DSA, EPS. La forma giuridica prevalente tra gli iscritti al registro è quella di “associazione senza personalità giuridica” con 103.003 soggetti pari al 93 per cento della totalità degli iscritti.
19 L’assegnazione avviene secondo i seguenti criteri: dimensione delle attività, tenendo conto dell’ambito territoriale di riferimento, del numero stimato dei soggetti destinatari e della durata nel tempo della loro realizzazione; numero delle attività e iniziative proposte con il medesimo progetto; qualità delle attività e iniziative tenendo conto degli scopi che esse si prefiggono e del livello di impegno tecnico-organizzativo, culturale, sociale e scientifico richiesto; originalità e innovatività delle attività e iniziative; risultati scientifici e sociali previsti.
Risultano presenti anche le “associazioni con personalità giuridica”, le società di capitali senza scopo di lucro e le società cooperative.
Tra i requisiti richiesti affinché un’associazione privata entri a far parte del sistema Coni vi è quello secondo il quale le associazioni stesse si costituiscano senza scopo di lucro e che il loro fine istituzionale sia la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Coni.
Il modello di allocazione dei contributi, come già rilevato da questa Corte nelle proprie precedenti relazioni, è stato per la prima volta applicato in sede di assegnazione dei contributi 2008 ed è stato successivamente più volte aggiornato e migliorato, attraverso il lavoro di apposite commissioni, costituite da rappresentanti dei Presidenti delle FSN, coordinate dal Segretario generale del Coni.
2.2 La pronunzia della Corte di giustizia dell’Unione Europea
Come già riferito nella relazione sull’esercizio finanziario 2017 del Coni, le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, con ordinanza 10 ottobre 2017, n. 31, avevano rimesso alla Corte di Giustizia U.E., ex art. 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali attinenti al regolamento n. 549/2013/UE, istitutivo del nuovo sistema SEC 201020: 1. “Se il concetto di
«intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) xxxxx intendersi in senso ampio, come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft low) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le federazioni sportive nazionali italiane”; 2. “se l’indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) («la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale») debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo (…); 3. “se, in base al combinato disposto dei
20 Tale rimessione è avvenuta in relazione al ricorso proposto dalla Federazione italiana golf (FIG), ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, avverso l’inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
par. 20.15 e 4.125 e 4.126 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico (…)”21.
Sui quesiti proposti dalle SS.RR. di questa Corte dei conti la Corte di giustizia UE (Seconda Sezione) si è pronunciata con sentenza dell’11 settembre 201922.
21 Poco più tardi, come pure ricordato da questa Corte nella medesima relazione sull’esercizio finanziario 2017 del Coni, anche il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006, ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) la questione pregiudiziale sulla natura giuridica delle Federazioni sportive, in relazione al loro inquadramento quali organismi di diritto pubblico. Sono stati posti dal CdS i seguenti due gruppi di questioni pregiudiziale di diritto sovranazionale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “- se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all’ordinamento sportivo la Federazione calcistica italiana sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (…); - se sulla base dei rapporti giuridici tra il Coni e la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio il primo disponga verso la seconda di un’influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell’ente (…).
22 Xx ritiene utile riportare integralmente il dispositivo della sentenza:
“1)La nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui all’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico, che stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato;”
“2)La nozione di «capacità di determinare la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di tali attività. In controversie come quelle di cui ai procedimenti principali, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all’allegato A, punto 20.309, al medesimo regolamento, se un’amministrazione pubblica, come il comitato olimpico nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, eserciti un controllo pubblico su federazioni sportive nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all’allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all’ottava, e punto 20.310, a detto regolamento;”
“3)L’allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che le quote associative versate dagli aderenti ad un’istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell’ambito dell’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento un carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino l’autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Nel caso in cui detto xxxxxxx giungesse alla conclusione che le quote in parola devono essere considerate contributi pubblici, esso dovrà ancora verificare se, nonostante il finanziamento quasi completo delle federazioni sportive nazionali interessate da parte del settore pubblico, i controlli esercitati su tali flussi di finanziamento siano sufficientemente
In linea generale, il giudice europeo muove dall’assunto che una corretta analisi degli indicatori di controllo deve tenere conto dei punti 2.39, 20.15 e 20.309 dell’allegato A al Regolamento n. 549 del 2013, con particolare riguardo a tre criteri che occorre prendere in considerazione per determinare se una federazione sportiva, istituzione senza scopo di lucro, debba essere considerata soggetta a controllo pubblico e, come tale, rientrante nel settore delle amministrazioni pubbliche.
Quanto al primo dei tre criteri – l’esistenza di una normativa di settore talmente invasiva da dettare, di fatto, la politica generale o il programma di un’unità, o addirittura del complesso delle unità, di uno stesso settore di attività (punto 20.15 dell’all. A) – ritiene la CGUE che spetta al giudice del rinvio verificare se, nell’ambito del suo potere di riconoscere federazioni nazionali ai fini sportivi, quali la FIG e la FISE, e quello di adottare indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva dalle medesime disciplinata, il Coni stabilisca o applichi una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente tutte le federazioni sportive nazionali a regole globali, ampie ed astratte, o ad orientamenti generali, con conseguente esclusione di indizi di controllo ovvero se il Coni, all’opposto, intervenga con regolamentazione eccessiva, dettando, di fatto, la politica generale o il programma delle menzionate federazioni o di alcune di esse. In particolare, ad avviso della CGUE, spetta al giudice del rinvio sincerarsi che, tenuto conto del monopolio di fatto che sembrano detenere le federazioni sportive nazionali nelle discipline sportive di cui rispettivamente si occupano, il Coni non disponga in seguito, di un «forte coinvolgimento normativo» che gli consenta di dettare, in concreto, la politica generale o il programma di tali federazioni.
Con riferimento alla nozione di «capacità di determinare la politica generale o il programma» di un'istituzione senza scopo di lucro (All. A, punto 20.15, cit.) chiarisce la sentenza che tale nozione dovrebbe essere intesa come la capacità dell’amministrazione pubblica «di dirigere, vincolare e condizionare la complessiva gestione concreta dell’unità istituzionale. Il controllo esisterebbe, quindi, esclusivamente in presenza di una effettiva e concreta capacità intrusiva dell’ente pubblico (...) nella gestione dell’ente controllato»; tale capacità deve essere verificata, prosegue la CGUE, in ordine agli indicatori di controllo relativi alla «nomina dei funzionari»; alla «messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività» o alle «altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello
restrittivi per influenzare in modo reale e sostanziale la politica generale o il programma delle summenzionate federazioni, o se queste ultime rimangano in grado di determinare la suddetta politica o detto programma.”
statuto dell’istituzione senza scopo di lucro»; agli «accordi contrattuali»; al «grado di finanziamento»; al «grado di esposizione al rischio dell’amministrazione pubblica» o all’«esposizione al rischio» (All. A, punto 2.39). In ogni caso, viene precisato, spetta al giudice del rinvio verificare se, nonostante l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione riconosciuta alle federazioni sportive nazionali, quali la FIG e la FISE, richiamata nello statuto di queste ultime, il Coni sia in grado di esercitare un'influenza reale e sostanziale sulla politica generale o sul programma di dette federazioni, oppure se l’effetto di siffatti poteri si limiti ad una semplice vigilanza esterna e formale che, al pari di un’influenza meramente marginale, non avrebbe un'incidenza determinante su tale politica generale o su tale programma; l’analisi dei diversi indicatori di controllo deve inoltre essere compiuta in ragione di una valutazione complessiva.
Nel caso di specie, ad avviso della CGUE numerosi poteri di cui il Coni è dotato rientrano nell’indicatore di controllo relativo alla «messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività» e alle «altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro». Pertanto, nel caso in cui il giudice del rinvio considerasse, in esito alla valutazione complessiva che deve svolgere, che tali poteri o una gran parte di essi contribuiscano ad attestare l’esistenza di un controllo, esso dovrebbe ancora verificare se detto indicatore di controllo sia sufficiente, da solo, a dimostrare che l’amministrazione determina in concreto la politica generale o il programma dell’istituzione senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda infine il terzo profilo, precisa il giudice dell’Unione Europea che le quote associative, che gli aderenti devono versare alle federazioni sportive nazionali, potrebbero rivestire carattere pubblico, se si tratta di un contributo obbligatorio che, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, è percepito in relazione ad un interesse pubblico economico o sociale, a vantaggio, in particolare, di persone giuridiche di diritto privato, quali le federazioni sportive nazionali in discussione (punti 2.39, lettera d), 20.15, lettera d), e 20.309, lettera i), ultima frase).
In ogni caso, il fatto che un’unità istituzionale sia quasi completamente finanziata dal settore pubblico non è sufficiente, di per sé, a concludere per la sussistenza di un controllo pubblico nei suoi confronti, una volta verificato che i controlli effettuati sui flussi di finanziamento non sono sufficientemente restrittivi per influenzare la politica generale o il programma dell’unità di cui si tratti. Pertanto, nel caso in cui il giudice giungesse alla conclusione che le quote in parola devono essere considerate contributi pubblici, esso dovrà ancora verificare se,
nonostante il finanziamento quasi completo delle federazioni sportive nazionali interessate da parte del settore pubblico, i controlli esercitati dal Coni su tali flussi di finanziamento siano, o meno, “sufficientemente restrittivi da influenzare in modo reale e sostanziale la politica generale o il programma delle federazioni, o se queste ultime rimangano in grado di determinare la suddetta politica o detto programma”.
La questione, dunque, è rimessa dalla CGUE alle valutazioni del giudice nazionale remittente, che dovrà valutare la specifica situazione delle federazioni ricorrenti (ma evidentemente, più in generale, delle federazioni sportive tutte), tenendo presenti i criteri direttivi indicati dalla Corte europea. La soluzione adottata, come già precisato da questa Corte, non comporterà effetti marginali: dall’inquadramento della natura giuridica di tali enti e dall’attività svolta dagli stessi, dipende infatti l’applicazione di norme proprie del diritto amministrativo, anche di derivazione comunitaria (ad es. con obbligo di applicare le norme sull’evidenza pubblica nell’affidamento a terzi di ogni contratto di appalto), ovvero di diritto privato, e di conseguenza la definizione dell’ambito di autonomia delle federazioni stesse.
L’intera problematica, inoltre, dovrà nell’immediato futuro essere considerata anche alla luce della nuova struttura del Coni, quale nel concreto emergerà all’esito della riforma avviata con le recentissime ricordate leggi nn. 145 del 2018 e 86 del 2019 e che dovrà essere completata con i relativi provvedimenti delegati.
3. LA GIUSTIZIA SPORTIVA
Con la riforma della giustizia sportiva del 2014 sono state istituite la Procura generale dello sport e il Collegio di garanzia dello sport. Di tale riforma si è ampiamente riferito nei precedenti referti.
Nella presente sede è il caso di ricordare che la Procura generale dello sport, istituita presso il Coni in posizione di autonomia e indipendenza allo scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo, coordina e vigila le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure federali, coopera con esse per assicurare la piena osservanza dell’ordinamento sportivo, coopera con i Procuratori federali al fine di assicurare la completezza e la tempestività delle rispettive indagini. Inoltre, ha la facoltà di proporre ricorso dinanzi al Collegio di garanzia dello sport; di impugnare davanti al Collegio di garanzia dello sport la dichiarazione di estinzione del giudizio disciplinare; di intervenire, di depositare memoria ovvero di concludere oralmente nel corso dell’udienza fissata per la discussione dinanzi al Collegio di garanzia dello sport.
Il Collegio di garanzia dello sport è deputato a giudicare i ricorsi per l’impugnazione di tutte le decisioni non altrimenti appellabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, sia per le violazioni dirette delle norme di diritto sia per l’omessa o insufficiente motivazione in merito a punti decisivi della controversia stessa. Giudica, inoltre, le controversie che gli sono demandate direttamente da alcune disposizioni del codice di giustizia sportiva, da delibere della Giunta nazionale del Coni, dagli statuti e dai regolamenti federali; giudica, altresì, le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni e all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta nazionale del Coni. Svolge, infine, funzioni consultive per il Coni e per le singole federazioni sportive.
L’anno 2018 ha coinciso con la scadenza del primo quadriennio della Procura generale dello sport dalla sua costituzione e, quindi, con quella del mandato del Procuratore generale dello sport nonché di 8 (su 13 complessivi) Procuratori nazionali dello sport.
Sempre nel 2018 sono stati trattati dalla Procura generale dello sport, complessivamente 2.722 fascicoli di procedimenti: 2.518 relativi alle FSN; 126 relativi alle DSA; 78 per esposti, denunce, segnalazioni, provenienti da soggetti tesserati e affiliati.
In relazione alle FSN, la media dei fascicoli per mese dal 2015 al 2018 risulta la seguente: 93 nell’anno 2015; 193 nell’anno 2016; 211 nell’anno 2017 e 213 nell’anno 2018; per le DSA negli anni 2015 e 2016 il numero è rimasto invariato (5), per poi aumentare sia nel 2017 (8) che nel 2018 (11).
Il numero delle FSN/DSA – e, quindi, delle discipline sportive – interessate dai procedimenti è aumentato. Il numero degli interventi, sempre consistente, nei confronti delle Procure federali, evidenzia il ruolo della Procura generale nell’attività di coordinamento, vigilanza e cooperazione.
Tra le altre attività svolte dalla Procura generale dello sport, si richiamano quelle relative alla trasmissione a Commissioni federali di garanzia di segnalazioni riguardanti comportamenti di un Procuratore federale e di un Presidente di Tribunale federale; al ricorso al Collegio di garanzia per lo sport, sia nella sua funzione consultiva, sia giudicante, con partecipazione, inoltre, alle udienze del citato organismo; alle attività finalizzate all’apertura di procedimenti mirati nei confronti dei tesserati coinvolti nel fenomeno del matchfixing23; ai rapporti con l’autorità giudiziaria, nell’ambito delle indagini relative a tesserati coinvolti anche in procedimenti penali; al monitoraggio avente ad oggetto possibili nuove segnalazioni di modifica al codice della giustizia sportiva, nonché l’adozione delle linee guida ex art. 51, comma 5, del codice stesso; alle riunioni, con cadenza periodica, tra tutti i componenti della Procura generale dello sport e quelle con tutte le Procure federali.
Nel corso del 2018 sono stati presentati al Collegio di garanzia dello sport 112 ricorsi, molti dei quali aventi ad oggetto questioni di diritto complesse e rilevanti, suscettibili di produrre effetti anche sul piano dell’ordinamento sportivo nel suo complesso.
Dei 112 ricorsi, 31 sono stati decisi dalle Sezioni unite mentre gli altri hanno riguardato controversie tecnico-sportive (37); controversie disciplinari (4); controversie amministrative (7); controversie patrimoniali (24).
Nel corso del 2018 il Collegio di garanzia ha deciso anche 9 ricorsi presentati a fine 2017. Nel corso del 2018, il Collegio di garanzia ha, altresì, reso 7 pareri su 8 richieste presentate, su istanza del Segretario generale del Coni, ai sensi dell’art. 12-bis dello statuto del Coni e dell’art. 56, comma 3, del codice della giustizia sportiva.
23 Ovvero truccare le gare, predeterminandone illecitamente il risultato.
In data 5 ottobre 2018, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 115, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”, poi decaduto per mancata conversione in legge.
Le norme di tale decreto legge attribuivano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; era tuttavia fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del Coni e, conseguentemente, delle FSN prevedessero organi di giustizia dell’ordinamento sportivo volti a decidere tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni fossero rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all’organo di giustizia sportiva era da ritenersi respinto e i soggetti interessati avrebbero potuto proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Nonostante la mancata conversione del decreto il Coni, già in data 26 ottobre 2018, d’intesa con l’autorità vigilante, ha provveduto a modificare il proprio statuto24, istituendo un’apposita Sezione del Collegio di garanzia dello sport, per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, alla quale è infatti demandata, in via esclusiva, “la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche” (art. 12-ter, comma 2 dello statuto).
24 Lo statuto è stato modificato con deliberazione del Consiglio nazionale Coni del 26 ottobre 2018 n. 1615 ed approvato con dpcm 21 dicembre 2018. La delibera, in particolare, ha inserito il comma 4-bis all’art. 12-bis, nonché l’articolo 12-ter (intitolato appunto “Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”).
4. GLI ORGANI
Secondo il vigente statuto, modificato dal Consiglio nazionale il 26 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615 e approvato con dpcm del 21 dicembre 2018, sono organi del Coni:
a) il Consiglio nazionale;
b) la Giunta nazionale;
c) il Presidente;
d) il Segretario generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
Gli organi restano in carica quattro anni.
I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dei relativi organi. Il presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) dello statuto, non possono svolgere più di tre mandati. Tali previsioni si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del Coni.25
Il Consiglio nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell’idea olimpica, assicura l’attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale e armonizza l’azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Sono membri di diritto: il Presidente del Coni (che lo presiede); 44 Presidenti delle federazioni sportive nazionali; i membri italiani del CIO. I membri elettivi sono 28.
La Giunta nazionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del Coni; esercita il controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne e sugli enti di promozione sportiva. Sono membri di diritto: il Presidente del Coni (che la presiede); i membri italiani del CIO. I membri elettivi sono 13.
Alle sedute del Consiglio nazionale e della Giunta assistono i componenti del Collegio dei revisori dei conti ed è invitato il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip).
25 Legge 11 gennaio 2018, n. 8, recante “Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e delle Federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle Federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica”, in GU n.35 del 12 febbraio 2018.
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto dell’autorità vigilante, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze; uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro con delega allo sport, ove nominato, e uno indicato dal Coni.
Come riferito nella precedente relazione, gli attuali componenti del Consiglio nazionale sono stati eletti nelle sedute assembleari del 10, 11 e 12 aprile 2017. Il Consiglio, nella riunione dell’11 maggio 2017 ha poi eletto il Presidente (confermando quello già in carica) e la Giunta nazionale. Con d.p.r del 13 luglio 2017 è stata formalizzata per il quadriennio 2017-2020 la nomina del Presidente e con deliberazione della Giunta nazionale dell’11 maggio 2017, n. 206, è stata confermata, per il medesimo quadriennio, la nomina del Segretario generale. Il Collegio dei revisori dei conti è stato nominato per quattro anni con d.p.c.m. del 14 dicembre 2017.
È da evidenziare che con l’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 826 è stato modificato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Coni e delle federazioni sportive nazionali, nonché il decreto legislativo 27 febbraio 2017,
n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Cip. La legge in particolare sostituisce il secondo comma dell’articolo 3 del d.lgs. n.242 del 1999 con il seguente: “Gli organi del Coni restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del Coni”.
L’articolo 2 della legge n. 8 del 2018 reca un’altra importante modifica all’articolo 16 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nel quale il comma 2 è sostituito dal seguente: “Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nell’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, devono promuovere le pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza femminile in misura non inferiore al trenta per cento. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.”
26 Recante “Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e delle Federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle Federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica”.
Nella tabella che segue sono indicate le indennità percepite negli esercizi 2017 e 2018 dai titolari degli organi dell’Ente.
Tabella 2 - Compensi organi
2017 | 2018 | |||||||||
Organi e Commissioni | Numero componenti | Indennità | Importo gettoni | Altre spese | Totale | Numero componenti | Indennità | Importo gettoni | Altre spese | Totale |
Presidente | 1 | 176.000 | 3.000 | 43.000 | 222.000 | 1 | 176.000 | 2.000 | 49.000 | 227.000 |
Vicepresidente Giunta | 2 | 87.000 | 3.000 | 14.000 | 104.000 | 2 | 87.000 | 5.000 | 8.000 | 100.000 |
Segretario Gen. | 1 | 39.000 | 22.000 | 61.000 | 1 | 25.000 | 32.000 | 57.000 | ||
Vicario Segretario Gen. | 1 | 30.000 | 30.000 | 1 | 2.000 | 2.000 | ||||
Totale | 302.000 | 6.000 | 109.000 | 417.000 | 288.000 | 7.000 | 91.000 | 386.000 | ||
Giunta Naz. | 15 | 88.000 | 19.000 | 105.000 | 212.000 | 15 | 80.000 | 23.000 | 67.000 | 170.000 |
Consiglio Naz. | 75 | 356.000 | 72.000 | 67.000 | 495.000 | 75 | 338.000 | 77.000 | 73.000 | 488.000 |
Totale Giunta Naz. e Collegio Naz. | 444.000 | 91.000 | 172.000 | 707.000 | 417.000 | 100.000 | 140.000 | 657.000 | ||
Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 1 | 9.000 | 3.000 | 0 | 12.000 | 1 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | 14.000 |
Componente Collegio revisori | 2 | 13.000 | 3.000 | 0 | 16.000 | 2 | 11.000 | 6.000 | 1.000 | 18.000 |
Totale Collegio Revisori | 22.000 | 6.000 | 1.000 | 29.000 | 19.000 | 11.000 | 2.000 | 32.000 | ||
Totale Organi giustizia sport. | 572.000 | 7.000 | 48.000 | 627.000 | 574.000 | 10.000 | 52.000 | 636.000 | ||
Totale altre spese | 172.000 | 172.000 | 168.000 | 168.000 | ||||||
Totale Costi organi e commissioni | 1.340.000 | 110.000 | 502.000 | 1.952.000 | 1.298.000 | 128.000 | 453.000 | 1.879.000 |
Fonte: Ente
I costi oggetto di riduzione, come riportato nella tabella n. 2, comprendono: i costi di funzionamento degli organi dell’Ente e delle Commissioni, in termini di indennità (euro 1.298.000); i gettoni di presenza (euro 128.000); altre spese (euro 453.000); queste ultime, oltre alle spese di rappresentanza ed agli oneri previdenziali a carico del Coni, riguardano le spese di trasferta e soggiorno dei componenti degli organi principalmente per partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio nazionale che nel corso dell’esercizio si sono tenute a Roma e nelle diverse regioni del territorio.
Nel corso dell’anno la Giunta nazionale si è riunita 15 volte, con un gettone di presenza unitario giornaliero pari a 162 euro netti.
Le riunioni del Consiglio nazionale sono state 9, con un gettone di presenza di importo giornaliero pari a quello previsto per la Giunta.
L’Ente, in merito, specifica che le indennità lorde sono le medesime per i componenti di Giunta e Consiglio nazionale e Collegio dei revisori dal 1998, per i Vicepresidenti dal 2003 e per il Presidente dal 2005. L’importo lordo unitario dei gettoni di presenza risulta quello del 2005. Tutti gli importi sono erogati e valorizzati in bilancio al netto delle riduzioni (accantonamenti ed economie di spesa) effettuate in base alle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa pubblica.27
In particolare, il Collegio dei revisori nella propria relazione del 16 maggio 2019, ha fornito assicurazioni circa il rispetto da parte dell’Ente dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa. Infatti, il predetto organo di controllo ha fatto presente che il Coni ha provveduto al versamento dei risparmi di spesa realizzati per complessivi euro 2.987.000.
Inoltre, come si evince anche dalla relazione della Giunta nazionale, il contributo assegnato dallo Stato al Coni è stato ridotto di euro 2.449.000, in relazione ai risparmi da realizzare sulla spesa per consumi intermedi.
27 Art. 61 comma 1 della legge 133 del 2008; art. 6 comma 3 della legge 122 del 2010; art. 1 comma 58 della legge
266 del 2005.
5. IL PERSONALE
Come innanzi riferito, ai sensi dell’articolo 8 del d.l. n. 138 del 2002, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dall'8 luglio 2002 (data di entrata in vigore della suddetta normativa) il personale del Coni è passato alle dipendenze della Coni Servizi S.p.a. (ora, come già detto, Sport e Salute S.p.a), la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i finanziamenti con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo al Coni stesso.
A seguito di ciò, Xxxx Xxxxxxx assegna e gestisce il personale a supporto sia delle strutture centrali del Coni che di quelle periferiche, in base agli accordi previsti dal contratto di servizio stipulato tra le due parti.
Per una trattazione dettagliata sul personale Coni si rinvia, pertanto, alla relazione della Corte dei conti su Coni Servizi S.p.a.28.
28 Relazione esercizio 2017 – Det. del 2 luglio 2019 n. 80.
6. L’ATTIVITÀ
Al fine di garantire la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e la predisposizione di tutti i mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi olimpici, il Coni collabora con le federazioni sportive nazionali per la formazione e la preparazione delle squadre olimpiche.
Nel corso del 2018, le principali attività dell’area sport e preparazione olimpica hanno riguardato l’organizzazione della partecipazione della squadra italiana ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 e le attività di programmazione per i giochi estivi del 2020, con i sopralluoghi e le riunioni con il Comitato organizzatore presso la città di Tokyo, che ospiterà le predette Olimpiadi.
In sinergia con le federazioni interessate, il Coni si è occupato della pianificazione, formazione e preparazione delle squadre al fine di assicurare il massimo supporto alla partecipazione delle delegazioni italiane ai seguenti eventi: XXIII edizione dei giochi del mediterraneo di Tarragona (Spagna) e la III Edizione dei giochi olimpici giovanili (YOG) svoltasi a Buenos Aires (Argentina). Con riferimento a Tokyo 2020 è proseguita l’attività di ricerca logistica già avviata nel 2017 e sono state visionate ulteriori strutture alberghiere e sportive sia nella città di Tokyo che nelle aree limitrofe. Nel mese di ottobre 2018 è stato sottoscritto il contratto per l’affitto delle aree sportive e della foresteria all’interno dell’Università Waseda, presso il suo campus sportivo di Tokorozawa.
Oltre all’Università Waseda, in coordinamento con alcune federazioni sportive nazionali, sono state contattate altre strutture sportive e ricettive che potrebbero ospitare a Tokyo gli allenamenti degli sport di squadra e delle discipline che maggiormente necessitano di impianti di allenamento in esclusiva.
Nel 2018 è proseguita l’attività di formazione dei quadri tecnici attraverso la realizzazione di specifici corsi e la creazione di gruppi di lavoro; hanno avuto luogo, inoltre, workshop di approfondimento, in collaborazione con esperti italiani e stranieri e tecnici nazionali delle federazioni sportive.
Sono stati attivati e finanziati progetti di scholarship a favore di atleti per la qualificazione e la preparazione delle squadre nazionali in previsione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 in collaborazione con la solidarietà olimpica del CIO e sono stati organizzati due seminari, in collaborazione con l’Istituto di scienza dello sport.
La Giunta nazionale il 18 dicembre 2018 ha varato il regolamento e i criteri di accesso ai club
olimpici “Tokyo 2020” e “Xxxxxxx 0000” (sede dei prossimi XXIV Giochi olimpici invernali) 29. Sono stati erogati i premi per gli atleti vincitori di medaglia ai Giochi olimpici di Pyeongchang 2018, complessivamente 13 atleti. A tutti gli atleti appartenenti al club olimpico e agli ulteriori atleti segnalati dalle FSN di interesse olimpico è stato fornito supporto medico scientifico e di ricerca attraverso l’Istituto di medicina e scienza dello sport nonché supporto logistico presso i centri di preparazione olimpica e assistenza per lo sviluppo di specifici programmi tecnici.
Il Coni, attraverso l’area sport e preparazione olimpica, ha inoltre collaborato con i corpi sportivi civili e militari. In relazione ai protocolli d’intesa e alle convenzioni con i gruppi sportivi militari e civili, sulla base degli accordi siglati per il periodo 2017-2021, sono state allocate ai diversi gruppi sportivi le risorse per lo sviluppo delle attività sportive. La ripartizione è stata basata su criteri oggettivi condivisi con tutti i gruppi sportivi militari e civili e approvati dalla Giunta nazionale Coni e interessa anche le risorse per lo sviluppo delle infrastrutture sportive militari. Nel corso dell’anno sono state anche attivate le pratiche per la procedura di rinnovo dei protocolli d’intesa e delle convenzioni per l’impiantistica con i diversi ministeri competenti.
Nel 2018 Coni e Coni Servizi S.p.a. hanno adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza30 che definisce una serie di obiettivi, riducendo le possibilità di creazione di contesti favorevoli al fenomeno corruttivo. È stato sviluppato un applicativo per la pubblicazione dei dati relativi a consulenti e collaboratori informatizzando il processo di raccolta dei dati. Sono state emesse le “Indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33 del 13 riferibili alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate”. L’Ente ha pubblicato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 e 2019-2021 nonché il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018.
I responsabili per l’anticorruzione del Coni e di Coni Servizi riconoscono tra gli strumenti di controllo il “whistleblowing”, quale applicativo e procedura di gestione delle segnalazioni, che garantisce, nei limiti di legge, la riservatezza del segnalante. Il meccanismo prevede la ricezione delle segnalazioni attraverso un apposito sito istituzionale che permette il
29 Nel 2018 sono stati inseriti nel Club olimpico secondo le differenti categorie di appartenenza: oro, medagliati ed elite,
174 atleti, di cui 151 per gli sport estivi e 23 per gli sport invernali e del ghiaccio.
30 In osservanza legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
collegamento diretto con il responsabile della corruzione. Nel 2018 non sono pervenute segnalazioni.
In particolare, nell'ambito degli obblighi previsti dalle norme sulla trasparenza (art. 33 del d.lgs. 33 del 2013 e art. 10 del d.p.c.m. del 22 settembre 201431), il Coni ha pubblicato l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, che evidenzia a livello annuo un valore pari a – 9,17. Quest’ultimo risulta inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
In ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione previsti dall’articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, l’Ente nel corso dell’esercizio 2018 ha provveduto a pubblicare oltre alle relazioni del Collegio dei revisori dei conti anche quelle di questa Corte.
31 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”
7. IL BILANCIO
L’esercizio al 31 dicembre 2018 si è chiuso con un avanzo economico pari a euro 586.291 (in aumento di euro 378.772 rispetto al 2017), che ha determinato un lieve incremento (di 1,4 per cento) del patrimonio netto, passato da euro 41.384.564 ad euro 41.970.855.
Il bilancio di esercizio 2018 è stato approvato dal Consiglio nazionale del Coni con deliberazione n. 1640 del 16 maggio 2019 e redatto secondo i principi civilistici economico e patrimoniali, così come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, emanato in applicazione dell’art. 13, comma 1, lettera o), del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, nonché dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche32.
Il documento contabile è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione della Giunta nazionale e dalla relazione del Collegio dei revisori. Sono inoltre allegati il conto economico e il conto consuntivo in termini di cassa, la relazione riguardante l’attività di revisione volontaria a cura della società di revisione nonché la relazione di Coni Servizi sui risultati economico finanziari e sui servizi resi al Coni.
Sulla predetta deliberazione del Consiglio nazionale n. 1640 del 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. 209028 del 10 settembre 2019 ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'articolo 36-quater, comma 2, dello statuto Coni.
In particolare, il Mef ha preso atto di quanto dichiarato dal Collegio dei revisori nella propria relazione nonché di quanto asserito dalla società di revisione laddove evidenzia che: “il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Coni al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio d’esercizio”.
Come indicato nel precedente referto, il bilancio del Coni è sottoposto a revisione volontaria a partire dall'esercizio 2016 a cura di una società individuata sulla base di procedure di gara.
32 Legge n. 196 del 2009; D.lgs. n. 91 del 2011; decreto Mef del 27 marzo 2013; circolare Mef-Rgs n. 35 del 22 agosto
2013.
Nella nota integrativa viene precisato che all’interno del corrispettivo del contratto di servizio con Coni Servizi viene incluso anche il compenso spettante alla società di revisione per l’attività svolta. Tale compenso viene quantificato in euro 21.300.
L’esercizio 2018 rappresenta l’ultimo esercizio in cui il perimetro di attività demandato al Coni ed il livello di finanziamento statale è in continuità con gli esercizi precedenti, dal momento che, come già esposto, a partire dal 2019 la legge di bilancio dello Stato (legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 630 e 631) ha introdotto sostanziali cambiamenti, rideterminando il livello di finanziamento del Coni e prevedendo l’assegnazione di una parte sostanziale delle risorse finanziarie statali a Sport e Salute Spa, inclusive della quota destinata al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e degli altri organismi sportivi.
Si segnala che l’Ente non ha predisposto il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, per le motivazioni già riportate nel precedente referto, nonché nella nota del Coni alla Pcm del 17 ottobre 2014 n. 44033.
Nel corso dell’esercizio, in materia di trasmissione dei dati economico-finanziari, l’Ente ha ottemperato ai seguenti adempimenti:
- trasmissione telematica (mensile) al Mef dei movimenti in entrata e delle giacenze detenuti dall’Ente sui conti correnti bancari, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 78 del 1° luglio 2009;
- trasmissione a Mef - Rgs dei flussi mensili di cassa ai sensi dell'art. 14 comma 3, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- trasmissione telematica del bilancio consuntivo 2017 e del budget 2018 al Mef Rgs-Igf, in ottemperanza dell’art. 15 della legge n. 196 del 2009 e della determina del Ragioniere generale dello Stato del 26 aprile 2010;
- trasmissione telematica del bilancio consuntivo 2017 all’Istat, in ottemperanza dell’art. 7 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che dell’art. 1, comma 3 della citata legge n. 196 del 2009;
33 In particolare, a seguito della istituzione di Coni Servizi Spa con la legge 178 del 2002, il personale del Coni è passato alle dipendenze della società, la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico; in tal senso il Coni, rimasto del tutto sprovvisto di dipendenti, patrimonio, uffici e mezzi strumentali, non ha alcun elemento fattuale, gestionale ed operativo per definire indicatori e individuare performance. Inoltre, il carattere triennale della pianificazione mal si concilia con la programmazione delle attività dell’Ente che hanno carattere quadriennale (il cosiddetto “quadriennio olimpico”). Risultano, pertanto, sostanzialmente inapplicabili al Coni le disposizioni relative: a) alla definizione di obiettivi gestionali ed operativi, che con riguardo al Coni, sono definiti da altri soggetti dotati di autonomia decisionale, che operano secondo criteri privatistici (Federazioni Sportive Nazionali e Coni Servizi, etc.); b) alla realizzazione degli obiettivi di cui al punto precedente, tenuto conto dell’assenza di personale e di mezzi strumentali propri del Coni Ente; c) alla misurazione della performance ovvero del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
- trasmissione annuale al Mef (Servizio studi dipartimentale RGS) dei dati regionalizzati delle spese sostenute da Coni Servizi e dal Coni sul territorio a fronte dei trasferimenti erogati dallo Stato;
- trasmissione al Mef-Rgs dei dati relativi ai debiti del Coni, attraverso la Piattaforma per la certificazione dei crediti "PCC ", introdotta dall'art. 7 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64.
Per quanto attiene i vincoli di finanza pubblica, il Collegio dei revisori dei conti, nella relazione del 16 maggio 2019 al bilancio d’esercizio, attesta che il Coni si è attenuto alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, come già detto, l’applicazione delle suddette norme ha avuto per il 2018 un impatto economico pari a euro 2.987.999, così articolato:
- euro 2.885.000: accantonamenti e versamenti allo Stato dei risparmi di spesa derivanti dall’applicazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7834, relativamente a: spese per incarichi di studio e consulenza, spese di rappresentanza, spese per missioni, indennità; compensi, gettoni corrisposti a organi collegiali ed ai titolari di incarichi, spese sostenute da Coni Servizi. Tali somme sono state versate allo Stato in data 2 luglio 2018 (per euro 1.603.000) ed in data 15 ottobre 2018 (per euro 1.282.000);
- euro 102.000: accantonamenti e versamenti allo Stato dei risparmi di spesa derivanti dall’applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,35 e relativi alla spesa complessiva per organismi collegiali. Tali somme sono state versate allo Stato in data 16 marzo 2018.
7.1 Lo stato patrimoniale
Nella seguente tabella sono rappresentati i dati del conto patrimoniale nel 2018, posti a raffronto con l’esercizio precedente.
34 Convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.
35 Convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tabella 3 - Stato patrimoniale – attività
ATTIVITA' | 2017 | 2018 | % |
Immobilizzazioni: | |||
Immobilizzazioni immateriali | 5.788.332 | 5.145.174 | -11,1 |
Immobilizzazioni materiali | 800.339 | 611.822 | -23,6 |
Immobilizzazione finanziarie | |||
Totale Immobilizzazioni (B) | 6.588.671 | 5.756.996 | -12,6 |
Attivo circolante: | |||
Crediti | |||
verso lo Stato | 7.946.545 | 100,0 | |
verso Ministeri, Enti locali, altri Enti pubblici e privati | 3.705.310 | 2.697.284 | -27,2 |
verso Federazioni sportive nazionali | 293.541 | 280.793 | -4,3 |
verso Discipline sportive associate | |||
verso Enti Promozione sportiva | |||
verso Forze armate ed associazioni Benemerite | |||
verso Erario | 752.137 | 6.958 | -99,1 |
verso altri soggetti (*) | 1.220.489 | 2.072.104 | 69,8 |
Totale Crediti | 5.971.477 | 13.003.684 | 117,8 |
Acconti- Anticipazioni | |||
Enti finanziati | 24.543.968 | 24.385.081 | -0,6 |
Altri (**) | 26.163.930 | 17.157.829 | -34,4 |
Totale Acconti-Anticipazioni | 50.707.898 | 41.542.910 | -18,1 |
Disponibilità liquide | 110.917.049 | 102.354.433 | -7,7 |
Totale Attivo circolante (C) | 167.596.424 | 156.901.027 | -6,4 |
Ratei e Risconti: | |||
Ratei attivi | |||
Risconti attivi | 203.300 | 103.301 | -49,2 |
Totale Ratei e Risconti (D) | 203.300 | 103.301 | -49,2 |
TOTALE ATTIVO (B+C+D) | 174.388.395 | 162.761.324 | -6,7 |
Fonte: Bilancio Ente
(*) La composizione di questa voce viene dettagliata nella successiva tabella 4.
(**) La voce "Acconti/Anticipazioni vs. altri" (per un totale 17.157.829 euro nel 2018) comprende euro 475.000, spese anticipate dal Coni (previo riaddebito ricevuto da Coni Servizi) per conto dei Comuni di Milano e Cortina e delle Regioni Lombardia e Veneto, nell’ambito del progetto di candidatura alle Olimpiadi invernali nel 2026, che essendo di competenza dei suddetti, saranno da questi restituiti al Coni in sede di consultazione finale di progetto.
Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2018 ammontano a euro 5.145.174 e si riferiscono al valore dei marchi del Coni iscritti in bilancio al momento dell’acquisto avvenuto nel 2007. Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 611.822, si riferiscono quasi esclusivamente al valore del macchinario di risonanza magnetica nucleare, acquistato in proprietà dal Coni nel 2015.
Per quanto riguarda il “totale crediti” si evidenzia, invece, un incremento di circa euro
7.032.000 rispetto al 2017, sostanzialmente ascrivibile alla voce “crediti verso Stato” (pari nel 2018 a euro 7.946.545).
I “crediti verso ministeri, enti locali ed altri enti pubblici e privati” ammontano ad euro
2.697.284. La riduzione rispetto all’esercizio precedente (di circa euro 1.008.000) è dovuta principalmente alle posizioni ascrivibili alla gestione centrale per 917.000, le quali al 31 dicembre 2017 assumevano un valore maggiore dovuto alla presenza di alcuni crediti verso ministeri (Pcm, Miur, Min. Salute) per contributi su progetti istituzionali, poi incassati nell’esercizio successivo.
I crediti verso altri soggetti risultano pari a euro 2.072.104 (euro 3.800.000 come valore lordo dei crediti, al netto dei fondi svalutazione crediti per euro 1.728.000) e di cui si riporta di seguito una tabella di dettaglio.
Tabella 4 - Crediti verso altri soggetti
2017 | 2018 | Differenza | |
Sport e Salute (già Coni Servizi S.p.a.) | 30.000 | 9.000 | -21.000 |
Crediti verso soggetti privati (Comitati regionali) | 58.000 | 169.000 | 111.000 |
Crediti commerciali | 996.000 | 1.273.000 | 277.000 |
Crediti CIO e COE36 | 409.000 | 409.000 | |
Altri crediti | 487.000 | 1.940.000 | 1.453.000 |
Crediti vs/altri soggetti | 1.571.000 | 3.800.000 | 2.229.000 |
- Fondo Svalutazione Crediti vs/altri soggetti | -351.000 | -1.728.000 | -1.377.000 |
TOTALE | 1.220.000 | 2.072.000 | 852.000 |
Fonte: Bilancio Ente
La principale componente della voce, anche in termini di raffronto con il 2017, è data dagli “altri crediti” (pari a euro 1.940.000). Si tratta, prevalentemente, delle posizioni creditorie del Coni sorte a fronte di sentenze giudiziarie favorevoli (euro 1.370.000) in alcuni procedimenti giudiziari.37
L’incremento (pari a euro 277.000) rispetto al 2017 dei crediti commerciali è attribuibile al maggior volume di affari dell’esercizio in quanto anno olimpico.
Le disponibilità liquide dell’Ente, al 31 dicembre 2018, risultano pari a 102.354.000 come di seguito analizzate.
36 Comitati Olimpici Europei
37 Si tratta, nello specifico, di crediti pari ad euro 1.369.631 sorti a favore del Coni a seguito dell’esito, favorevole per l’Ente, di due giudizi di responsabilità innanzi a questa Corte dei conti (sentenze n. 597 del 2015 della Sezione III centrale d’appello, n.
246 del 2017 della Sezione II centrale d’appello), relative alle vicende note presso i mass-media con gli appellativi, rispettivamente, di “Totogol” e “Calciopoli”.
Tabella 5 - Disponibilità liquide
2017 | 2018 | Differenza | |
Disponibilità liquide: | |||
- presso il Centro (A) | 3.413.000 | 4.417.000 | 1.004.000 |
- presso i Comitati regionali (B) | 3.109.000 | 2.803.000 | -306.000 |
Totale Disponibilità liquide (A+B) | 6.522.000 | 7.220.000 | 698.000 |
Conto tesoreria centrale presso Banca d’Italia | 104.395.000 | 95.134.000 | -9.261.000 |
TOTALE | 110.917.000 | 102.354.000 | -8.563.000 |
Fonte: Bilancio Ente
In particolare, le disponibilità liquide risultano composte:
- per euro 7.220.000 dalle giacenze presenti sui conti correnti (sia a livello centrale, che a livello di comitati regionali);
- per euro 95.134.000 dalle giacenze presso la tesoreria centrale (Banca d’Italia).
Il decremento rispetto all’esercizio precedente (di 8.563.000) è essenzialmente ascrivibile agli utilizzi delle somme anticipate (negli esercizi precedenti) dalla Pcm a titolo di acconto per il progetto “Sport e Periferie”38 che il Coni detiene presso il proprio conto corrente di Tesoreria centrale, e che sta utilizzando progressivamente in ragione dei pagamenti dovuti in base all’avanzamento delle attività di progetto.
La seguente tabella illustra i dati relativi alle poste patrimoniali passive nonché, a fini comparativi, quelle relative all’esercizio 2017.
38 In particolare, il progetto “Sport e Periferie”, avviato dal Coni nel 2015, è finalizzato al potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale ed allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana.
Tabella 6 - Stato patrimoniale – passività
PASSIVITA' | 2017 | 2018 | % |
Patrimonio netto | |||
Riserve | 12.061.668 | 12.061.668 | 0,0 |
Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo | 29.115.377 | 29.322.896 | 0,7 |
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio | 207.519 | 586.291 | 182,5 |
Totale Patrimonio netto (A) | 41.384.564 | 41.970.855 | 1,4 |
Fondi per rischi ed oneri (B) | 4.549.103 | 5.106.659 | 12,3 |
Debiti | |||
verso banche | |||
verso altri finanziatori | |||
acconti | |||
verso fornitori | 22.068.956 | 9.707.680 | -56,0 |
verso Erario | 4.713.389 | 5.967.499 | 26,6 |
verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 62.956 | 45.278 | -28,1 |
verso altri soggetti | 7.826.885 | 11.686.541 | 49,3 |
Totale Debiti | 34.672.186 | 27.406.998 | -21,0 |
Acconti/Anticipazioni ricevute | 93.510.347 | 88.213.198 | -5,7 |
TOTALE Debiti e Acconti (C) | 128.182.533 | 115.620.196 | -9,8 |
Ratei e Risconti (D) | 272.195 | 63.614 | -76,6 |
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D) | 174.388.395 | 162.761.324 | -6,7 |
Fonte: Bilancio Ente
Il patrimonio netto, pari a euro 41.970.855, presenta un lieve incremento rispetto all’anno precedente, con un avanzo economico maturato nell’esercizio pari a euro 586.291.
Il fondo per rischi ed oneri nel 2018, pari a euro 5.106.659, aumenta di euro 557.556 (12,3 per cento) rispetto al 2017 (euro 4.549.103). L’Ente specifica che tale aumento è principalmente ascrivibile all’aumento della voce “oneri futuri” (euro 414.000), come conseguenza di nuovi accantonamenti per contributi alle FSN (relativamente a: benefici assistenziali, rinnovi contrattuali personale dirigente, etc.).
Il valore della voce “debiti” al 31 dicembre 2018 registra un decremento rispetto all’esercizio precedente di euro 7.265.188 (21 per cento), ascrivibile principalmente alla diminuzione (di euro 12.361.276) della voce “debiti verso fornitori”, solo parzialmente compensata dall’incremento delle voci “debiti verso altri soggetti” (aumentata di euro 3.859.656) e “debiti verso erario” (aumentata di euro 1.254.110).
I debiti verso fornitori pari ad euro 9.707.680, e che nel precedente esercizio ammontavano a euro 22.068.956, comprendono le fatture ricevute e da ricevere sia relative alle attività della struttura centrale che a quelle dei Comitati regionali.
I debiti verso l’erario (pari ad euro 5.967.499) comprendono, come componente principale, il debito per Iva oggetto di split payment (pari a euro 5.480.000), relativo alle fatture ricevute nel mese di dicembre e liquidato nel mese di gennaio dell’esercizio successivo, in ottemperanza alla normativa fiscale in materia e che rappresenta la principale causa dell’incremento della voce aggregata. Vanno poi menzionate le componenti dei debiti per ritenute d’acconto dei collaboratori della struttura centrale e dei Comitati territoriali, maturati nel mese di dicembre 2018 e poi saldati nel mese di gennaio 2019 (euro 108.000) e dei debiti Irap (euro 26.000), sempre collegati al pagamento delle suddette collaborazioni.
I “debiti verso Istituti di previdenza” sono riferiti ai contributi Inps maturati, relativi alle collaborazioni del mese di dicembre 2018, sostanzialmente a livello di sede centrale, poi saldati nel mese di gennaio 2019.
I “debiti verso altri soggetti” (pari ad euro 11.686.541) sono in misura preponderante composti dalle posizioni verso le federazioni sportive (pari ad euro 8.167.000) principalmente per contributi risorse umane assegnati nel 2018 (euro 3.171.000), per contributi per club olimpico assegnati nel 2018 (euro 572.000), per prestazioni di controllo antidoping fatturate a fine 2018 dalla FMS (euro 402.000). La maggior parte delle suddette posizioni debitorie sono state liquidate nei primi mesi del 2019.
La voce “acconti/anticipazioni ricevute” riguarda la quota delle somme anticipate da terzi al Coni per progetti istituzionali, a fronte, della quale non sono ancora state realizzate o completate alla data di chiusura del bilancio le relative attività progettuali da parte del Coni.39 Rispetto all’esercizio precedente, tale voce registra una riduzione complessiva di euro
5.297.149 dovuta agli utilizzi delle somme precedentemente incassate in acconto.
Sono iscritti risconti passivi pari a euro 63.614, riferiti sostanzialmente alla quota di contributi statali assegnati ai Comitati regionali Coni, ma inviati per competenza economica agli esercizi successivi, al fine di consentire la correlazione con i rispettivi costi e attività.
39 La quota principale del saldo in esame è data dall’anticipazione ricevuta dalla Pcm per il progetto “Sport e periferie”, pari a euro 86.767.000, data dalla risultante tra i versamenti (per euro 99.781.000) che la Pcm ha effettuato al Coni in diverse soluzioni dal 2016 alla data di chiusura del bilancio 2018 ed utilizzi (per euro 13.014.000) delle suddette somme, in relazione all’avanzamento delle attività di progetto. Il suddetto valore residuo dell’anticipazione verrà progressivamente utilizzato negli esercizi futuri, in ragione dell’avanzamento delle attività progettuali.
7.2 Il conto economico
Nella seguente tabella sono rappresentati i dati del conto economico nel 2018, posti a raffronto con l’esercizio precedente.
Tabella 7 - Conto economico - valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE | 2017 | 2018 | % |
Contributi dello Stato, Enti pubblici, CIO ed altri Enti: | |||
Contributi da parte dello Stato | 418.579.837 | 417.000.511 | -0,4 |
Contributi da parte di Ministeri, Regioni, Comuni, Province ed altri Enti pubblici e privati | 10.020.102 | 7.255.479 | -27,6 |
Contributi dal CIO, COE | 262.390 | 981.213 | 274,0 |
Altri contributi | |||
Totale | 428.862.329 | 425.237.203 | -0,8 |
Ricavi: | |||
Ricavi commerciali | 6.102.784 | 9.487.638 | 55,5 |
Ricavi per Organi di giustizia | 165.500 | 175.100 | 5,8 |
Ricavi diversi | 1.824.605 | 2.019.238 | 10,7 |
Totale | 8.092.889 | 11.681.976 | 44,3 |
Totale contributi e ricavi attività centrale | 436.955.218 | 436.919.179 | 0,0 |
Totale contributi e ricavi Comitati regionali | 8.756.530 | 9.904.477 | 13,1 |
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 445.711.748 | 446.823.656 | 0,2 |
Fonte: Bilancio Ente
Il valore complessivo della produzione, pari a euro 446.823.656, ha registrato un lieve aumento (0,2 per cento) rispetto all’anno precedente (euro 445.711.748), da attribuire interamente alla crescita (di euro 1.147.947) dei ricavi e contributi dei Comitati regionali, poiché l’aumento dei ricavi commerciali ha bilanciato la contrazione dei contributi pubblici (in diminuzione di euro 3.625.126)
I contributi assegnati dallo Stato nel 2018 ammontano complessivamente a euro 417.000.511, con un decremento (di euro 1.579.326) rispetto al 2017 (euro 418.579.837), ascrivibile principalmente alle diverse componenti del contributo statale.40
40 In particolare: a quella “ordinaria” (in diminuzione di euro 551.000), a quella dei contributi assegnati con vincolo di destinazione per progetti specifici da parte delle Federazioni sportive nazionali (in diminuzione di euro 400.000), al PREU (prelievo erariale unico ex. art. 30 bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2), in diminuzione di euro 629.000.
I contributi da ministeri ed altri enti pubblici e privati (euro 7.255.479) accolgono i trasferimenti assegnati al Coni per la realizzazione di progetti istituzionali, per la quota di competenza 2018 rendicontata e da rendicontare ai suddetti enti41.
I contributi del CIO e del COE (euro 981.213) al Coni sono costituiti principalmente dalle somme erogate al Coni a titolo di rimborsi e sussidi per l’attività istituzionale dell’Ente. Tali contributi risultano aumentanti rispetto all’esercizio precedente (di euro 718.823); in particolare nel 2018, in quanto anno olimpico, sono incrementati quelli CIO in virtù della partecipazione ai Giochi olimpici e paralimpici di Pyeongchang 2018.
I ricavi commerciali da sfruttamento del marchio Coni sono pari a euro 9.487.638 e sono così articolati:
- euro 6.389.000 dai corrispettivi fatturati in competenza 2018 in virtù delle attività di marketing sviluppate dalla apposita struttura messa a disposizione da Coni Servizi su richiesta dell’Ente;
- euro 3.099.000 dai corrispettivi fatturati in competenza 2018 riconosciuti dal CIO in relazione agli accordi aventi ad oggetto i programmi di marketing internazionale.
Rispetto all’esercizio precedente si registra un significativo incremento (euro 3.384.854) dei ricavi commerciali, associato al fatto che il 2018, anno delle Olimpiadi invernali, ha beneficiato di uno sfruttamento commerciale del marchio Coni particolarmente intenso.
Sono, inoltre, contabilizzati ricavi diversi per euro 2.019.238 e ricavi delle strutture territoriali pari a euro 9.904.477.
La tabella che segue espone i dati relativi al conto economico 2018 nonché, a fini comparativi, quelli relativi all’esercizio 2017.
41 Si fa riferimento, principalmente, al contributo di 6.495.000 euro maturato verso la Pcm per il progetto “Sport e Periferie” e a quello di euro 357.000 maturato verso la Pcm per il progetto “Sport e integrazione – anno 2018”.
Tabella 8 - Conto economico
COSTI DELLA PRODUZIONE | 2017 | 2018 | % |
Costi per gli organi dell'Ente e Commissioni | |||
Funzionamento Presidenza, Vice-Presidenza e Segreteria Generale | 416.603 | 385.449 | -7,5 |
Funzionamento Giunta e Consiglio Nazionale | 707.046 | 656.123 | -7,2 |
Funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti | 28.363 | 32.294 | 13,9 |
Funzionamento Organi di Giustizia ed altre Commissioni | 629.483 | 637.410 | 1,3 |
Spese di rappresentanza | 1.786 | 120 | -93,3 |
Oneri previdenziali | 170.433 | 167.762 | -1,6 |
TOTALE | 1.953.714 | 1.879.158 | -3,8 |
Contributi per attività istituzionali | |||
Contributi alle federazioni Sportive Nazionali per funzionamento ed attività sportiva | 249.188.105 | 243.369.684 | -2,3 |
Contributi discipline Sportive Associate | 4.052.734 | 3.639.500 | -10,2 |
Contributi Enti Promozione Sportiva | 15.187.674 | 15.477.002 | 1,9 |
Contributi Forze Armate ed associazioni Benemerite | 3.412.375 | 3.814.613 | 11,8 |
Contributi Vari | 9.768.684 | 10.730.952 | 9,9 |
TOTALE | 281.609.572 | 277.031.751 | -1,6 |
Acquisto di Beni e Servizi | |||
Corrispettivi a Coni Servizi S.p.a. | 121.779.042 | 122.264.246 | 0,4 |
Altri costi per beni e servizi resi da Coni Servizi (*) | 3.533.583 | 3.683.743 | 4,2 |
Altri costi per beni e servizi | 4.626.948 | 10.871.618 | 135,0 |
TOTALE | 129.939.573 | 136.819.607 | 5,3 |
Altri costi | |||
Contenzioso | 2.785 | 21.887 | 685,9 |
Collettività Italiane all'Estero | 120.899 | 129.359 | 7,0 |
Rimborsi Stato per riduzioni spese | 3.001.979 | 2.987.082 | -0,5 |
Altri costi | 1.387.917 | 355.617 | -74,4 |
TOTALE | 4.513.580 | 3.493.945 | -22,6 |
Ammortamenti e Svalutazioni | 951.157 | 2.286.659 | 140,4 |
Accantonamenti per rischi ed oneri | 615.697 | 958.712 | 55,7 |
Totale costi attività centrale | 419.583.293 | 422.469.832 | 0,7 |
Totale costi Comitati regionali | 25.525.996 | 23.151.857 | -9,3 |
Totale costi della produzione (B) | 445.109.289 | 445.621.689 | 0,1 |
Differenza tra valore e costi produzione (A-B) | 602.459 | 1.201.967 | |
Proventi ed oneri finanziari | |||
Proventi finanziari | 738 | 4.153 | 462,7 |
Oneri Finanziari | 24.708 | -13.105 | -153,0 |
TOTALE (C) | -23.970 | -8.952 | -62,7 |
Imposte sul reddito (E) | 370.970 | 606.724 | 63,6 |
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio | 207.519 | 586.291 | 182,5 |
Fonte: Bilancio Ente
(*) Tale voce comprende i costi (comprensivi di IVA) sostenuti da Coni Servizi e riaddebitati all'Ente per progetti di natura istituzionale, specificatamente commissionate di volta in volta, nel corso dell'esercizio, dal Coni.
Nel complesso, l’esercizio 2018 registra un andamento positivo della gestione, con un risultato economico pari a euro 586.291, in aumento (di euro 378.772) rispetto all’esercizio precedente. Il costo della produzione si attesta su un valore sostanzialmente equivalente a quello del precedente esercizio, registrando un lieve aumento di euro 512.400 (0,1 per cento).
Tra le voci di costo che hanno registrato una diminuzione, si evidenziano quelle relative a:
- “Funzionamento presidenza, Vice presidenza e Segreteria generale” (-7,5 per cento);
- “Funzionamento Giunta e Consiglio nazionale” (-7,2 per cento);
- “Spese di rappresentanza”, pressoché azzerate.
Le principali voci che compongono il costo della produzione sono rappresentate dal trasferimento di risorse in favore delle federazioni sportive (pari a euro 243.369.684), delle discipline sportive associate (euro 3.639.500), degli enti di promozione sportiva (euro 15.477.002) e di altre organizzazioni sportive (euro 3.814.613), nonché da altri contributi per attività istituzionali e realizzazione di interventi specifici di sviluppo e riqualificazione dell’impiantistica sportiva (euro 10.730.952).
In particolare, i “Contributi alle federazioni sportive nazionali per funzionamento ed attività sportiva” risultano in diminuzione per euro 5.818.421 (-2,3 per cento) rispetto all’esercizio precedente (euro 249.188.105). L’Ente chiarisce che tale diminuzione è principalmente da ascrivere ai seguenti fattori:
- decrementi per complessivi euro 8.794.000, di cui la principale componente è data dalla riduzione dei contributi integrativi assegnati in corso d’anno per le attività PO/AL (- euro 5.495.000), dai contributi per il Club Olimpico (- euro 2.322.000), dai contributi per l’informatizzazione delle FSN (-567.000), dai contributi per i premi agli atleti legati al Progetto Terna (-euro 185.000) e ai contributi per promesse olimpiche (- euro 150.000), nonché dalla riduzione dei contributi per l’indennità riconosciuta ai Presidenti federali (- euro 75.000);
- incrementi per complessivi euro 2.976.000, di cui : euro 1.448.000 per contributi per le risorse umane ; euro 1.225.000 per premi per le medaglie olimpiche e paralimpiche riconosciuti agli atleti nel 2018 in quanto anno olimpico; euro 250.000 per maggiori contributi assegnati dalla Pcm vincolati a specifici progetti delle FSN; euro 48.000 per altri contributi (revisione bilanci FSN e promozione sportiva); euro 5.000 per l’organizzazione in Italia di manifestazioni sportive internazionali, diverse da quelle finanziate dal Mef e dalla Pcm.
La voce “Altri costi per beni e servizi” registra un incremento di euro 6.244.670 rispetto all’esercizio precedente. La voce “Acquisto di beni e servizi”, in aumento (del 5,3 per cento) rispetto all’anno 2017, si riferisce: al corrispettivo del contratto annuale di servizio con Coni
Servizi42; ai costi per acquisto di beni e servizi da Coni Servizi al di fuori del perimetro del corrispettivo del contratto di servizio ma dimostratisi necessari; agli altri costi per beni e servizi resi da terzi.
In particolare, l’incremento della voce “Acquisto di beni e servizi” (di circa euro 6.880.000), come evidenziato nella nota integrativa, è ascrivibile ai costi connessi alla partecipazione ai Giochi di Pyeongchang 2018 (pari a euro 5.841.000), presenti nell’esercizio corrente in quanto anno olimpico ma non anche in quello precedente. L’Ente, inoltre, specifica che l’aumento è anche da imputare ai costi per acquisto di beni e servizi regolati in controprestazioni nell’ambito di accordi commerciali43, pari ad euro 1.365.000 nel 2018 rispetto ad euro 388.000 nel 2017.
La voce “Ammortamenti e svalutazioni”, in aumento di euro 1.335.502 (140,4 per cento) rispetto all’esercizio precedente, si riferisce principalmente:
- ad “ammortamenti” pari ad euro 910.00044;
- a “svalutazioni dei crediti” pari a euro 1.377.00045
Inoltre, il corrispettivo destinato a Coni Servizi S.p.a., per le prestazioni oggetto del contratto di servizio (euro 122.264.246), è lievemente incrementato (euro 485.204) rispetto al precedente esercizio.
Le imposte d’esercizio (Ires e Irap) ammontano a euro 606.724, in aumento (euro 235.754) rispetto a quelle del bilancio 2017 (euro 370.970), in quanto, come dichiarato dal Collegio dei revisori, riflette il maggior valore imponibile derivante dallo sfruttamento commerciale del marchio assicurato in occasione dei Giochi olimpici.
L’Ires per l’esercizio 2018 è riferita all’attività commerciale svolta dall’Ente. In particolare, i ricavi imponibili sono relativi alle sponsorizzazioni connesse allo sfruttamento dei marchi
42 Le prestazioni sono state erogate, secondo le richieste del Coni, in base ai criteri e parametri del contratto approvati dalla Giunta nazionale e poi riflessi nel contratto sottoscritto tra le parti in data 19 giugno 2018. L’Ente precisa che il suddetto corrispettivo include anche al proprio interno il compenso di competenza dell’esercizio spettante alla società di revisione per l’attività di revisione volontaria del bilancio Coni.
43 In particolare, ricomprendono parte dei servizi ricevuti da terzi (sponsor) in controprestazione, nell’ambito di accordi commerciali per lo sfruttamento del marchio Coni.
44 Suddivisi nel dettaglio: per euro 643.000 al marchio Coni acquistato nel 2007; per euro 267.000 al macchinario di risonanza magnetica acquistato in proprietà dal Coni nel 2015 ed in utilizzo presso l’Istituto di medicina e scienze dello Sport.
45 Principalmente dovuta a: accantonamenti rilevati in chiusura d’esercizio, in base alle valutazioni tecniche effettuate circa la recuperabilità o esigibilità effettiva, per alcune posizioni creditorie originate da sentenze giudiziarie favorevoli al Coni. A queste si contrappongono le posizioni di ricavo sempre iscritte nell’esercizio sostanzialmente di pari importo.
Coni (accordi con i partners commerciali ed accordi CIO), alle sponsorizzazioni contrattualizzate a livello locale dai Comitati regionali, ai ricavi relativi alle prestazioni diagnostiche effettuate mediante il macchinario di risonanza magnetica di proprietà del Coni. I costi deducibili sono relativi ai servizi di valorizzazione del marchio (costi riaddebitati da Coni Servizi all’interno del corrispettivo del contratto di servizio), all’ammortamento del marchio Coni, alla quota dei costi di natura commerciale per beni e prestazioni ricevuti dai partner commerciali, ai costi operativi ed ammortamenti legati alla gestione commerciale del macchinario di risonanza.
L’Irap per l’esercizio 2018 rappresenta l’imposta pagata mensilmente dal Coni e calcolata, come previsto per le amministrazioni pubbliche, sulle collaborazioni intrattenute nel corso dell’esercizio, sia dalle strutture centrali, che presso i Comitati regionali.
Nel corso del 2018, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono risultati pari a complessivi euro 958.712 (in aumento del 55,7 per cento rispetto al 2017).
Si riporta, da ultimo, quanto dichiarato dal Collegio dei revisori, nella relazione al bilancio d’esercizio, laddove si attesta che “nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuta verificare la corretta tenuta della contabilità. Sulla base dei controlli svolti è emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali”.
8. CONCLUSIONI
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) è un ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui sono affidati l'organizzazione e il potenziamento dello sport a livello nazionale.
La disciplina dell’organizzazione e delle attività dell’Ente, come definita a suo tempo dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, successivamente novellato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è stata di recente oggetto di profonde riforme, dapprima ad opera dell’articolo 1, commi da 629 a 653, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
– che, oltre ad avere rivisto l’ordinamento della Coni Servizi S.p.a., che ha assunto la nuova denominazione di “Sport e Salute S.p.a.”, ha delineato un nuovo sistema di finanziamento del Coni – e poi con la legge 8 agosto 2019, n. 86 (“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”). Quest’ultima normativa, con l’esplicita finalità di completare la precedente riforma di cui alla legge n. 145 del 2018, ha delegato il Governo ad adottare norme finalizzate a ridefinire gli ambiti dell'attività dell’Ente, “coerentemente (…) con il ruolo proprio del Coni di governo dell'attività olimpica” e a “sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al Coni, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici”; con l’ulteriore previsione “che l'articolazione territoriale del Coni sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale”.
Su tale normativa si è pronunciato il Comitato Olimpico Internazionale, con una nota inviata al Presidente del Coni il 6 agosto u.s., esprimendo “serie preoccupazioni” per alcune delle disposizioni contenute nella riforma ed osservando, in particolare, che “Il Coni non dovrebbe essere ‘riorganizzato’ mediante decisioni unilaterali da parte del Governo”.
2. Sempre con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente, si ricorda che il Consiglio di Stato (Sezione V, ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006) e le Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte dei conti (con ordinanza 10 ottobre 2017, n. 31), hanno rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale sulla natura giuridica delle federazioni sportive, in ordine al loro possibile inquadramento quali organismi di diritto pubblico.
Sui quesiti proposti dalle SS.RR. la Corte di giustizia UE (Seconda Sezione) si è pronunciata con sentenza dello scorso 11 settembre 2019 la quale, nel fissare i princìpi e i criteri direttivi atti a determinare se una federazione sportiva debba essere considerata soggetta a controllo pubblico – e quindi, come tale, rientrante nel settore delle amministrazioni pubbliche – ha peraltro dichiarato che spetta al giudice nazionale remittente, valutare la specifica situazione delle federazioni.
3. Per quel che riguarda le principali attività svolte dal Coni nel 2018 si segnala la preparazione dei Giochi Olimpici Invernali svoltisi a Pyeongchang ed altresì le attività di programmazione per i Giochi olimpici estivi del 2020, con i primi sopralluoghi presso la città di Tokyo. La Giunta nazionale il 18 dicembre 2018 ha poi varato il regolamento e i criteri di accesso ai club olimpici “Tokyo 2020” e “Xxxxxxx 0000” (sede dei prossimi XXIV Giochi olimpici invernali). Nel 2018 è inoltre proseguita l’attività di formazione dei quadri tecnici attraverso la realizzazione di specifici corsi e la creazione di gruppi di lavoro; hanno avuto luogo, inoltre, workshop di approfondimento, in collaborazione con esperti italiani e stranieri e tecnici nazionali delle federazioni sportive.
4. Con riferimento alla gestione economico-finanziaria, si evidenzia che l’esercizio al 31 dicembre 2018 si è chiuso con un avanzo economico pari a euro 586.291 e con un lieve incremento (di 1,4 per cento) del patrimonio netto, passato da euro 41.384.564 ad euro 41.970.855.
Il valore complessivo della produzione, pari a euro 446.823.656, ha registrato un lieve aumento (0,2 per cento) rispetto all’anno precedente (euro 445.711.748), da attribuire interamente alla crescita (di euro 1.147.947) dei ricavi e contributi dei Comitati regionali, poiché l’aumento dei ricavi commerciali è bilanciato dalla contrazione dei contributi pubblici (in diminuzione di euro 3.625.126)
Nel complesso, l’esercizio 2018 registra un andamento positivo della gestione, con un risultato economico pari a euro 586.291, in aumento (di euro 378.772) rispetto all’esercizio precedente.
5. Si raccomanda all’Ente di rafforzare le misure e gli strumenti di monitoraggio e di controllo sull’utilizzo dei contributi annualmente a disposizione, in modo da assicurare un rigoroso ed efficiente uso delle risorse medesime e prevenire situazioni di disavanzo economico, in particolare con riferimento alla gestione delle strutture territoriali, che per il 2018 hanno presentato un risultato economico nel complesso negativo.
Si invita infine, e più in generale, l’Ente ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l’attività di controllo nei confronti degli enti finanziati, affinché le risorse pubbliche trasferite siano gestite nel rispetto di rigorosi criteri di economicità e puntualmente rendicontate.
CORTE DEI CONTI – SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI