OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO CON LA CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO.
COMUNE DI CANALE D’AGORDO PROVINCIA DI BELLUNO
N. 50 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO CON LA CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO.
Trasmessa alla Prefettura di Belluno il , prot. n.
Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il , prot. n.
L’anno DUEMILASEDICI il giorno TREDICI mese di LUGLIO alle ore 18.00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PRESENTI | ||
1) DE XXXXX Xxxxxxx | SINDACO | SI |
2) XXXXXXX Xxxxx | VICE SINDACO | XX |
3) GANZ Alice | ASSESSORE | SI |
Partecipa il Segretario Comunale xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX.
Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000 --- FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO
della regolarità tecnica | data | 13.07.2016 | X.xx | xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX |
della regolarità contabile | data | 13.07.2016 | X.xx | xxxx.xxx Xxxxxx XXXXXXX |
N. 50 DEL 13 LUGLIO 2016
OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO CON LA CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- questo Comune è proprietario di un immobile sito a Canale d’Agordo, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx 0, catastalmente censito al N.C.E.U. Foglio 13, mappale 274, subalterno 4, costituente porzione dell’edificio adibito a sede municipale;
- tale unità immobiliare è stata concessa in locazione sin dal 1994 alla Cassa Rurale Val Fassa e Agordino per l’esercizio dell’attività bancaria, da ultimo in forza di contratto stipulato il 20/11/2012 in forma pubblica amministrativa, rep. n.815, della durata di anni sei, con decorrenza dalla data di stipula del rogito;
CONSIDERATO che le parti contraenti, previa risoluzione consensuale del rapporto locativo in essere e in attuazione di quanto previsto nel cit. contratto rep. n. 815, intendono trasferire la locazione su un’altra porzione dello stesso immobile e iniziare un nuovo rapporto contrattuale, una volta che saranno stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dei relativi locali, facenti parte dell’attigua unità immobiliare identificata al N.C.E.U, Foglio 13, mappale 274, subalterno 3;
RILEVATO che i suddetti lavori di manutenzione straordinaria risultano di fatto alla data del 08.06.2016 e che pertanto si può dar corso alla stipula del nuovo contratto di locazione secondo lo schema negoziale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, e che qui si approva in quanto conforme alla normativa vigente;
DATO ATTO che lo schema di contratto di che trattasi risulta essere particolarmente conveniente sotto il profili economico per l’Amministrazione in quanto da un lato prevede un incremento del canone da € 11.000,00 a 12.000,00, dall’altro la corresponsione anticipata, in un’unica soluzione, del corrispettivo per l’intera durata del contratto, fissata in anni sei;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 27 luglio 1978, n. 392 e in particolare gli artt. 27 e ss;
ACQUISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi compenti, attestanti rispettivamente la regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) DI approvare tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato.
2) DI sciogliere anticipatamente ex art. 1372 del Codice Civile, e senza corrispettivo a carico né dell’una né dell’altra parte, il rapporto negoziale discendente dal contratto di locazione stipulato
in data 20/11/2012 a rogito del Segretario Comunale, Rep. n.815, registrato all’Agenzia delle Entrate di Belluno in data 29/11/2012 al n. 235, serie 1, con decorrenza dal 20/11/2012 e termine al 19/11/2018 a far tempo dalla data di firma del nuovo contratto di locazione di cui al successivo punto 3);.
3) DI concedere in locazione alla Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino - con sede legale a Xxxxx (XX), Xxxx xx Xxxxxxxxx 0, Partita Iva 00135870228 - l’immobile sito a Canale d’Agordo in Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx 0/X, come meglio descritto nello schema di contratto di locazione e relativa planimetria, che si approva e si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
4) DI fissare la durata del contratto di locazione in 6 (sei) anni a decorrere dalla data della sua stipulazione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo dei sei anni, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo comunale competente.
5) DI fissare il canone annuo di locazione in Euro 12.000,00, da corrispondersi in unica soluzione, in via anticipata, per l’intera durata del contratto pari ad anni sei, entro il 30/09/2016;
6) DI demandare agli uffici competenti quanto necessario per l’attuazione della presente delibera, che viene trasmessa in copia alla Cassa Rurale Val di Xxxxx e Xxxxxxxx e viene dichiarata immediatamente eseguibile, avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito avuto esito unanime favorevole.
ALLEGATI:
a) Schema contratto di locazione
b) Planimetria
CONTRATTO DI LOCAZIONE
A D USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE
A I SENSI DELL’ART. 27 LEGGE 27 LUGLIO 0000 X. 000
tra
C OMUNE DI CANALE D’AGORDO, con sede legale in Canale d’Agordo, via Xxxxxx Xxxx
Xxxxxxx x. 0, X. XXX 00000000000, in persona del Responsabile dell’Area Tecnica, p.i. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Belluno (BL) il 5 novembre 1960, C.F. <TFFMCL60S05A757J>, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Canale d’Agordo, a ciò autorizzato in forza del combinato operare del decreto sindacale n. 3 del 5 giugno 2013 e dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000,
- d’ora innanzi denominata Locatore o Comune -
e
CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO, con sede legale in Moena, Xxxx xx Xxxxxxxxx
x. 0, X. XXX 00000000000, in persona del suo legale rappresentante, signor XXXXXXXXX XXXXX, nato a Moena il 24.04.1954, C.F. VDGCRL54D24F263D, residente in Moena, Xxxxxx xx Xxxx xx. 00,
- x’xxx innanzi denominata Conduttrice -
premesso che
- il Comune è proprietario di un immobile sito a Canale d’Agordo, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx 0, catastalmente censito al N.C.E.U. Foglio 13, mappale 274, subalterno 4; il conduttore meglio sopra identificato ha in locazione sin dal 1994 alcuni locali posti al piano terra del suddetto immobile in forza del contratto stipulato in data 6 maggio 1994, Rep. n. 607 a rogito del Segretario Comunale;
- dopo la scadenza del sopra citato contratto si è proceduto in data 20/11/2012 alla stipula di un nuovo contratto di locazione in forma pubblica amministrativa, rep. n.815, della durata di anni sei, con decorrenza dalla data di stipula del rogito;
- le parti contraenti, previa risoluzione consensuale del rapporto locativo in essere e in attuazione di quanto previsto nel cit. contratto rep. n.815, stabiliscono di trasferire la locazione su un’altra porzione dello stesso immobile, una volta che saranno stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dei relativi locali;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE - Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto da ritenersi presupposto essenziale, nonché motivi di fatto e di diritto comuni alle parti, determinanti della volontà delle stesse ai fini della stipulazione.
ART.2 – RISOLUZIONE CONSENSUALE
Il Locatore e la Conduttrice stabiliscono concordemente di sciogliere anticipatamente ex art. 1372 del Codice Civile, e senza corrispettivo a carico né dell’una né dell’altra parte, il rapporto negoziale discendente dal contratto di locazione stipulato in data 20/11/2012 a rogito del Segretario Comunale, Rep. n.815, registrato all’Agenzia delle Entrate di Belluno in data 29/11/2012 al n. 235, serie 1, con decorrenza dal 20/11/2012 e termine al 19/11/2018 a far tempo dalla data di firma della presente scrittura.
ART. 3 - IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE - Il Locatore concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, una porzione dell’immobile sito a Canale d’Agordo in Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxx x. 0/X, P.T. individuata al NCEU al Fg. 13, mapp. 274 sub. 3, cat. B/4, cl. U, cons. 120, rendita € 185,92 come evidenziata in colore verde nella planimetria allegata sub A) al presente contratto che, sottoscritta dalle parti, ne forma parte integrante.
L’unità immobiliare oggetto della presente locazione è composta da un vano principale e da due vani accessori (anti bagno e bagno) aventi la superficie complessiva di circa mq. 47. La locazione viene pattuita per uso diverso dall’abitativo ed in particolare per l’esercizio della Filiale di Canale d’Agordo della conduttrice.
ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA LOCAZIONE - La durata della presente locazione viene stabilita in anni 6 (sei), dalla data di stipulazione del presente contratto. Le parti
concordano sulla possibilità di rinnovo della presente locazione per ulteriori sei anni, previa adozione dei necessari atti da parte dei rispettivi organi competenti.
ART. 5 - CANONE DI LOCAZIONE - Il canone annuo di locazione viene fissato in Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00), da corrispondersi in via anticipata con riferimento alle prime cinque annualità per l’importo complessivo di euro 72.000,00, entro il 30/09/2016 sul conto di tesoreria intestato al Comune di Canale d’Agordo, al netto della quota di canone, già versata dalla parte conduttrice, relativamente al periodo non goduto dell’annualità in corso ricompreso nel contratto locativo risolto anticipatamente ai sensi del precedente art. 2.
ART. 6 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE - E’ fatto divieto assoluto alla conduttrice di sublocare l’immobile o di cederlo o di conferirlo in società, in tutto o in parte, di modificarne la destinazione, nonché di cedere o trasferire a qualunque titolo il presente contratto.
ART. 7 – RIPARAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE - Restano a carico della conduttrice tutte le riparazioni di piccola manutenzione ex articolo 1609 del codice civile, oltre alle spese di ordinaria manutenzione.
Sono a carico della parte conduttrice, che sin d’ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, riscaldamento.
ART. 8 – RIPARAZIONI NON A CARICO DELLA CONDUTTRICE - Nel caso in cui l’unità
immobiliare oggetto della locazione necessitasse di riparazioni non a carico della conduttrice, quest’ultima è tenuta a fornire tempestiva comunicazione scritta alla locatrice; Il Comune si riserva il diritto di visitare e far visitare a terzi, previo congruo avviso alla conduttrice, l’unità immobiliare locata al fine di predisporre e di far eseguire, sia all’interno che all’esterno, le riparazioni e/o sostituzioni, nonché le modifiche e/o installazioni di impianti particolari e generali.
ART. 9 - MIGLIORIE E ADDIZIONI.
Le parti stabiliscono che la conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione scritta al COMUNE potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni “ex lege”, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per
l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio del Comune, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.
ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI – Le spese del presente atto ed ogni altra inerente e conseguente sono a totale carico della conduttrice, salvo le spese di registrazione che sono divise in parti uguali fra le parti contraenti.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto nei termini di legge effettuando il versamento dell’imposta di registro dovuta per l’intera durata del contratto.
ART. 11 – EVENTUALI MODIFICHE CONTRATTUALI - Le clausole di cui alla presente scrittura sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili, ed ogni modificazione del presente atto deve avvenire e provarsi in forma scritta.
ART. 12 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE - La conduttrice si obbliga a riconsegnare l’immobile, alla scadenza del contratto, in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.
ART. 13 - FORO COMPETENTE – Per qualunque contestazione o controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto, viene dichiarato esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Belluno.
ART. 14 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.).
La conduttrice dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica emesso in data 06/02/2015 dall'Ing. Xxxx Xx Xxxxx, inscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia, alla posizione n.2930, in ordine alla prestazione energetica dell’unità immobiliare locata.
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO –
Il locatore ed la conduttrice si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003 ).
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di recedere dal contratto in caso di sopravvenienza di esigenze di interesse pubblico. In tal caso il bene di cui trattasi dovrà essere riconsegnato libero entro un congruo termine, che le parti di comune accordo stabiliscono in giorni 30 dalla ricezione della comunicazione di recesso, senza indennizzi di sorta.
La Conduttrice dichiara espressamente che non sussistono divieti e/o incompatibilità a contrarre con pubblica amministrazione ed esonera espressamente il COMUNE da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta del COMUNE.
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si rinvia alle restanti norme vigenti in materia di locazione.
IL LOCATORE LA CONDUTTRICE
A mente dell’art. 1341, secondo xxxxx, del Codice Civile le parti specificatamente approvano i patti di cui agli art 2 (Scioglimento contrattuale) – 5 (Anticipazione canone di locazione) – 6 (Divieto di sublocazione/cessione contratto) - 9 (Xxxxxxxxx e addizioni) – 13 (Foro competente) – 15 (Recesso per ragioni di interesse pubblico ed esonero da responsabilità)
IL LOCATORE LA CONDUTTRICE
C O M U N E D I CANALE D’ AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 49
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sulla deliberazione N. 50 del 13.07.2016 sottoposta a GIUNTA CONSIGLIO
AD OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO CON LA CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO.
REGOLARITÀ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
Canale d'Agordo, lì 13.07.2016
X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)
REGOLARITÀ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
Canale d'Agordo, lì 13.07.2016
X.xx xxxx.xxx Xxxxxx XXXXXXX
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione si compone di complessive n. 7 pagine, di cui n. 4 pagina di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO. IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx DE XXXXX Xxxxxxx X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
21/07/2016
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 4619 del 21/07/2016, contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione,
divenuta esecutiva in data 13/07/2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)
ovvero
diverrà esecutiva il giorno per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Canale d’Agordo, li 21/07/2016 X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
La presente deliberazione viene trasmessa in data 21/07/2016 per le procedure attuative, ai seguenti uffici:
Ufficio Amministrativo Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale
Ufficio Tecnico Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Tributi Ufficio Polizia Locale
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
IL SEGRETARIO COMUNALE
xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)