Allianz Protect Private
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Allianz Global Corporate & Specialty
Condizioni di Assicurazione
Polizza di Responsabilità Civile Amministratori ed altri organi aziendali
Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Allianz Protect Private
INDICE
Articolo 1 – Oggetto dell’assicurazione 5
Articolo 5 – RICHIESTE DI RISARCIMENTO, difesa e gestione delle controversie 11
Articolo 6 - LIMITE DI INDENNIZZO e ripartizione 13
Articolo 7 – Condizioni Generali 13
MODULO
Polizza N° xx.xxx.xxx
CONTRAENTE | |
ASSICURATORE: | Allianz Global Corporate & Specialty SE Rappresentanza Generale per l’Italia |
3. PERIODO DI ASSICURAZIONE: | Dalle ore 24:00 del 00/00/0000 Alle ore 24:00 del 00/00/0000 |
4. LIMITE DI INDENNIZZO in aggregato per PERIODO DI ASSICURAZIONE | € 00.000,00 |
4.1 Sottolimiti per RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato per PERIODO DI ASSICURAZIONE i) Costi di emergenza La garanzia è prestata entro il sottolimite indicato al punto 4.1 i) del Modulo che è parte della prestazione cui l’ASSICURATORE è tenuto in forza dell’art. 1917, comma 3 del Codice Civile. I seguenti sottolimiti sono parte e non in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO: ii) Presenza ad indagini ed inchieste iii) SPESE PER IL RECUPERO DELL’IMMAGINE | € XXX.000 € X.000.000 € XXX.000 |
5. PERIODO DI ULTRATTIVITA’ | 12 mesi al X% dell’ultimo premio imponibile annuo 24 mesi al X% dell’ultimo premio imponibile annuo 36 mesi al X% dell’ultimo premio imponibile annuo 48 mesi al X% dell’ultimo premio imponibile annuo 60 mesi al X% dell’ultimo premio imponibile annuo |
6. DATA DI RETROATTIVITA’: | Data di iscrizione al registro delle imprese del Contraente |
7. DATA DI CONTINUITA’: | Data di decorrenza della Polizza |
8. PREMIO: | Premio Imponibile € 0,00 Imposte € 0,00 Premio Lordo € 0,00 |
9. Estensione automatica della definizione di SOCIETA’ CONTROLLATA alle NUOVE SOCIETA’ CONTROLLATE: | XX % del totale attivo risultante dall’ultimo bilancio consolidato del CONTRAENTE |
10. LIMITI TERRITORIALI: | Mondo intero escluso Stati Uniti, suoi territori o possedimenti e Canada |
11. RICHIESTE DI RISARCIMENTO/CIRCOSTANZE: | E’ necessario dare avviso scritto per raccomandata a.r./mail a: |
Allianz Global Corporate & Specialty SE Rappresentanza Generale per l’Italia | |
Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – Italy | |
Nel prestare la garanzia prevista dalla presente polizza l’ASSICURATORE si è basato su quanto contenuto nel questionario per la valutazione del rischio e sulla documentazione fornita dal Contraente che è posto alla base del presente contratto.
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
Polizze in corso per gli stessi rischi: | NO |
Polizze annullate negli ultime cinque anni: | NO |
E’ mai stato rifiutato il rinnovo o negata la copertura da parte di altri assicuratori? | NO Motivo: Nessuno |
Siete a conoscenza di circostanze dalle quali possono ragionevolmente derivare delle richieste di risarcimento ai sensi della presente polizza? | NO |
Richieste di risarcimento negli ultimi cinque anni: | NO |
La presente polizza é emessa in 3 copie a Milano, il 19/12/2018
IL CONTRAENTE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Rappresentanza Generale per l’Italia
Allianz Protect Private
Polizza di Responsabilità civile Amministratori ed altri organi aziendali
Articolo 1 – Oggetto dell’assicurazione
1.1. Responsabilità civile amministratori ed altri organi aziendali
L’ASSICURATORE pagherà alle o per conto delle PERSONE ASSICURATE qualsiasi PERDITA derivante da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o PERIODO DI ULTRATTIVITA’ (qualora applicabile), escluso il caso in cui lo stesso sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla SOCIETA’, o qualora la stessa sia tenuta ad indennizzarlo.
1.2. Rimborso alla SOCIETA’
L’ASSICURATORE pagherà alla o per conto della SOCIETA’ qualsiasi PERDITA derivante da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta alla PERSONA ASSICURATA durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o PERIODO DI ULTRATTIVITA’ (qualora applicabile), a condizione che la SOCIETA’ abbia indennizzato o abbia deciso o abbia il dovere di indennizzare la PERSONA ASSICURATA.
1.3. Amministratore di ORGANIZZAZIONE ESTERNE
L’ASSICURATORE pagherà alla o per conto della persona fisica che ricopre la posizione di amministratore, direttore generale, dirigente, membro del collegio sindacale o altro organo aziendale o posizione equivalente in una ORGANIZZAZIONE ESTERNA qualsiasi PERDITA derivante da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o PERIODO DI ULTRATTIVITA’ (qualora applicabile).
Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente clausola opererà solo in seguito all’integrale erosione del LIMITE DI INDENNIZZO e in eccesso rispetto a qualsiasi analoga polizza della responsabilità civile sottoscritta dall’ORGANIZZAZIONE ESTERNA o qualsiasi altra forma di indennizzo giuridicamente ammissibile e percepibile
2.1. Controversie di lavoro su base individuale
L’ASSICURATORE pagherà alla o per conto della PERSONA ASSICURATA le PERDITE derivanti o conseguenti a qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovuta ad un ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO e presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il PERIODO DI ULTRATTIVITA’ (qualora applicabile).
2.2. Costi di emergenza
In situazioni di emergenza le PERSONE ASSICURATE sono autorizzate a sostenere COSTI DI DIFESA senza il preventivo consenso scritto dell’ASSICURATORE nel caso in cui lo stesso non possa essere ragionevolmente ottenuto anticipatamente. L’ASSICURATORE si impegna ad approvarli con effetto retroattivo alla data in cui la PERSONA ASSICURATA avrebbe potuto ottenere il consenso scritto dell’ASSICURATORE.
La garanzia è prestata entro il sottolimite indicato al punto 4.1 i) del Modulo che è parte della prestazione cui l’ASSICURATORE è tenuto in forza dell’art. 1917, comma 3 del Codice Civile.
2.3 PRECEDENTI PERSONE ASSICURATE
L’ASSICURATORE pagherà al o per conto delle PRECEDENTI PERSONE ASSICURATE qualsiasi PERDITA derivante da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente presentata loro per la prima volta
entro i 72 mesi dalla data di cessazione dall’incarico e relativa ad un ATTO DANNOSO commesso antecedentemente alla stessa, a condizione che la Polizza non sia rinnovata o sostituita con analoga polizza.
Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO ai sensi della presente clausola sarà allocata al PERIODO DI ASSICURAZIONE antecedente alla data di mancato rinnovo.
2.4 SOCIETA’ CONTROLLAT
i) Nuove SOCIETA’ CONTROLLATE
Qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE la SOCIETA’ dovesse costituire un'altra entità giuridica o acquisire, direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile italiano di un’altra entità giuridica, questa sarà considerata SOCIETA’ CONTROLLATA dalla data di costituzione o acquisizione, a condizione che la stessa:
- non abbia un totale attivo superiore al valore indicato al Punto 9del Modulo; o
- non abbia i propri TITOLI quotati in una borsa valori negli Stati Uniti d’America, suoi territori o possedimenti; o
- non abbia un volume di vendite o un totale attivo superiore a USD 500.000.000 negli Stati Uniti d’America, suoi territori o possedimenti; o
- non sia una ISTITUZIONE FINANZIARIA.
Qualora non dovessero essere rispettati i parametri sopra indicati la SOCIETA’ dovrà fornire all’ASSICURATORE le informazioni relative a tale entità giuridica, pagare il relativo premio addizionale e accettare le eventuali modifiche contrattuali proposte dall’ASSICURATORE al fine di considerare la stessa come SOCIETA’ CONTROLLATA ai fini della polizza.
Nel caso in cui l’ASSICURATORE dovesse decidere di estendere la definizione di SOCIETA’ CONTROLLATA alla nuova entità giuridica, l’estensione sarà retrodatata alla data di costituzione o acquisizione della stessa.
Nel caso in cui durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE un’entità giuridica dovesse diventare SOCIETA’ CONTROLLATA, la garanzia opererà solo ed esclusivamente per gli ATTI DANNOSI commessi dalle PERSONE ASSICURATE successivamente alla data in cui tale entità giuridica è diventata SOCIETA’ CONTROLLATA.
ii) Precedenti SOCIETA’ CONTROLLATE
Nel caso in cui durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE un’entità giuridica dovesse cessare di essere SOCIETA’ CONTROLLATA, la garanzia opererà solo ed esclusivamente per gli ATTI DANNOSI commessi dalle PERSONE ASSICURATE della precedente SOCIETA’ CONTROLALTA antecedentemente alla data in cui tale entità giuridica ha cessato di essere SOCIETA’ CONTROLLATA.
2.5 Presenza ad indagini ed inchieste
L’ASSICURATORE pagherà inoltre per conto di qualsiasi PERSONA ASSICURATA come definita all’articolo
3.16 i) i costi di indagine derivanti o conseguenti a qualsiasi inchiesta, indagine o esame formale in campo penale, amministrativo o regolamentare alla quale la PERSONA ASSICURATA è giuridicamente obbligata a partecipare, intrapreso da qualsiasi organo di controllo, organo o agenzia governativa riguardante l’attività della Società durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
La garanzia è prestata entro il sottolimite indicato al punto 4.1 ii) del Modulo.
2.6 SPESE PER IL RECUPERO DELL’IMMAGINE
L’ASSICURATORE pagherà inoltre per conto di qualsiasi PERSONA ASSICURATA come definita all’articolo
3.16 i) LE SPESE DI RECUPERO DELL’IMMAGINE sostenuti con il preventivo consenso scritto dell’ASSICURATORE al fine di ripristinare e/o mitigare il danno all’immagine di una PERSONA ASSICURATA come definita all’articolo 3.16 i).
La garanzia è prestata entro il sottolimite indicato al punto 4.1 iii) del Modulo.
2.7 PERIODO DI ULTRATTIVITA’
Nel caso in cui il CONTRAENTE dovesse decidere di non rinnovare e di non sostituire, o l’ASSICURATORE dovesse decidere di non rinnovare la Polizza per qualsiasi motivo diverso dal mancato pagamento del premio, il CONTRAENTE avrà il diritto di acquistare un PERIODO DI ULTRATTIVITA’, a condizione che:
- la decisione di acquistare il PERIODO DI’ ULTRATTIVITA’ sia comunicata all’ASSICURATORE entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE; e
- il premio addizionale richiesto dall’ASSICURATORE al punto 5 del Modulo sia pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione del PERIODO DI ULTRATTIVITA’; e
- non si sia verificata alcuna ACQUISIZIONE, FUSIONE O PROCEDURE CONCORSUALI nei confronti del CONTRAENTE.
Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata e notificata durante il PERIODO DI ULTRATTIVITA’ sarà considerata presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Le parole scritte in maiuscolo hanno il seguente significato:
3.1 ACQUISIZIONI, FUSIONI E PROCEDURE CONCORSUALI
Uno qualsiasi dei seguenti eventi:
i) la fusione del CONTRAENTE od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
ii) l’acquisizione del controllo del CONTRAENTE, così come definito dall’art. 2359 del Codice Civile, da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
iii) l’insolvenza, la richiesta di ammissione o l’ammissione del CONTRAENTE a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.
3.2 Amministratore di ORGANIZZAZIONE ESTERNA
Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro esponente aziendale della SOCIETA’ che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro esponente aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una ORGANIZZAZIONE ESTERNA in seguito ad una nomina da parte della SOCIETA’.
3.3 ASSICURATORE
Allianz Global Corporate & Specialty SE – Rappresentanza Generale per l’Italia - come specificato al Punto 2 del Modulo
3.4 ATTO DANNOSO
Qualsiasi reale o presunta violazione di doveri statutari e/o fiduciari, inadempimento, violazione dei poteri conferiti, negligenza, errore, omissione da parte:
i) di qualsiasi PERSONA ASSICURATA che agisce per conto della SOCIETA’ o qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di tale PERSONA ASSICURATA in quanto tale;
ii) di qualsiasi PERSONA ASSICURATA che ricopre un incarico in un’ORGANIZZAZIONE ESTERNA in seguito ad una specifica direttiva e/o richiesta della SOCIETA’;
iii) della SOCIETA’, ma solo ed esclusivamente con riferimento alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE A TITOLI.
La copertura opera anche per gli ATTI DANNOSI commessi con colpa grave.
3.5 ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO
- qualsiasi licenziamento senza giusta causa;
- molestia;
- discriminazione;
- ritorsione (serrate incluse);
- non corretta rappresentazione della posizione e/o inquadramento e/o mansioni a un dipendente o potenziale dipendente;
- umiliazione, diffamazione o violazione della privacy;
- ingiustificata mancata assunzione o promozione;
- ingiustificata privazione di opportunità di carriera;
- qualsiasi altra violazione dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) comprese le successive modifiche e/o integrazioni, o suo equivalente in altri ordinamenti giuridici;
esclusivamente con riferimento a qualsiasi passato, presente o potenziale dipendente della SOCIETA’.
La copertura opera anche per gli ATTI DANNOSI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO commessi con colpa grave.
3.6 CONTRAENTE
L’entità giuridica indicata al Punto 1 del Modulo.
3.7 COSTI DI DIFESA
Onorari e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto dell’ASSICURATORE per le indagini, la difesa, l’accordo, l’appello o transazione nei confronti di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti di una PERSONA ASSICURATA.
I COSTI DI DIFESA sono prestati sulla base del disposto dell’articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano.
3.8 DATA DI CONTINUITA’
La data antecedentemente alla quale le controversie pendenti o circostanze note sono escluse dalla Polizza.
3.9 DATA DI RETROATTIVTA’
La data antecedentemente alla quale gli ATTI DANNOSI sono esclusi dalla Polizza.
3.10 ISTITUZIONE FINANZIARIA
Qualsiasi banca, inclusa qualsiasi banca d’affari (merchant bank) o banca d’investimento (investment bank), società finanziaria, compagnia di assicurazione o riassicurazione, società di credito ipotecario (mortgage bank), cooperative di credito edilizio (savings and loan association), istituto di credito fondiario (building society), cooperativa di credito (credit union), agenti di borsa (stockbroker) società di investimento mobiliare (investment trust), società di gestione patrimoni (asset management company), gestori di fondi, clearing house e qualsiasi alta entità costituita prevalentemente al fine di commerciare/scambiare beni, contratti a termine (futures, forward), derivati o valuta estera e qualsiasi altra analoga entità.
3.11 LIMITE DI INDENNIZZO
La somma indicata al Punto 4 del Modulo che rappresenta la massima esposizione dell’ASSICURATORE per tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO ricevute durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o PERIODO DI ULTRATTIVITA’ (qualora applicabile). I sottolimiti di indennizzo sono inclusi nel, e non in aggiunta al, LIMITE DI INDENNIZZO.
3.12 ORGANIZZAZIONE ESTERNA
Qualsiasi entità giuridica:
(a) entità giuridica no profit; o
(b) entità giuridica diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la SOCIETA’ detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50% a condizione che:
- non sia costituita, domiciliata o i cui titoli siano scambiati in una borsa valori in U.S.A.;
- non sia un’ISTITUZIONE FINANZIARIA
- non sia una SOCIETA’ CONTROLLATA
a meno che non sia espressamente indicato il contrario in un’appendice alla polizza.
3.13 PERDITA
Qualsiasi somma che in seguito a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO una PERSONA ASSICURATA è giuridicamente obbligata a pagare a titolo di risarcimento danni, danni punitivi ed esemplari e qualsiasi costo o spesa sostenuta per COSTI PER LA GARANZIA FINANZIARIA SOSTITUTIVA DELLA CAUZIONE, costi
per presenza ad indagini ed inchieste e costi di pubblicità o qualsiasi altra estensione prestata dalla Polizza.
L’espressione PERDITA non comprende i danni punitivi ed esemplari relativi a un ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO, i costi di ripristino o riqualificazione ambientale, multe, ammende e tasse.
Perdita inoltre non comprende tutto ciò che non è assicurabile per legge.
3.14 PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo indicato al Punto 3 del Modulo che rappresenta il periodo di efficacia del contratto
3.15 PERIODO DI ULTRATTIVITA’
Il periodo indicato al Punto 7 del Modulo immediatamente successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, durante il quale le PERSONE ASSICURATE possono comunicare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO relativa ad un ATTO DANNOSO antecedente alla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
3.16 PERSONA ASSICURATA
i) Con riferimento agli Articoli 1.1 – 1.4:
Qualsiasi persona fisica che è stata, che è, o che durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE diventa:
- Amministratore, AMMINISTRATORE INDIPENDENTE O NON ESECUTIVO, Direttore Generale, Dirigente, membro del Collegio Sindacale o altro organo aziendale della SOCIETA’, o loro equivalente in qualsiasi altra giurisdizione;
- Amministratore, Direttore Generale, Dirigente o membro del Collegio Sindacale o loro equivalente in qualsiasi altra giurisdizione di una ORGANIZZAZIONE ESTERNA che ha assunto tale posizione in seguito a specifica richiesta della SOCIETA’;
- il coniuge legittimo o convivente di una PERSONA ASSICURATA nel caso in cui la richiesta riguardi beni del quale è cointestatario con la PERSONA ASSICURATA. In nessun caso la garanzia opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che riguardano un ATTO DANNOSO del coniuge legittimo o convivente di una PERSONA ASSICURATA;
- il legale rappresentante o l’erede di una PERSONA ASSICURATA nel caso di morte incapacità o incapacità della PERSONA ASSICURATA. In nessun caso la garanzia opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che riguardano un ATTO DANNOSO del legale rappresentante o dell’erede di una PERSONA ASSICURATA;
- il dipendente della SOCIETA’ che svolge funzioni manageriali o di supervisione;
- il dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto o Shadow Director così come definito dalla sezione 251 del UK Companies Act del 2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- il dipendente designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- il dipendente designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni;
- il dipendente designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;
- qualsiasi membro dell’Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- l’investor relator di cui all’art. 2.2.3 punto 3, lettera j, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 21/12/05 e successive modifiche;
- il dipendente della SOCIETA’ convenuto in solido in un’azione giudiziaria pendente nei confronti di uno dei soggetti sopra elencati.
L’espressione PERSONA ASSICURATA non comprende i liquidatori, curatori fallimentari, commissari straordinari ed i revisori esterni.
ii) Con riferimento all’Articolo 2.1
- Tutti i dipendenti della SOCIETA’.
3.17 PRECEDENTI PERSONE ASSICURATE
Qualsiasi PERSONA ASSICURATA che ha cessato di ricoprire la posizione antecedentemente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE per motivi diversi dalla revoca o licenziamento per giusta causa o ACQUISIZIONI, FUSIONI O PROCEDURE CONCORSUALI.
3.18 RICHIESTA DI RISARCIMENTO
- richiesta scritta per danni, procedimento civile, penale o amministrativo, regolamentare o PROCEDIMENTO DI ESTRADIZIONE instaurato nei confronti di una PERSONA ASSICURATA riguardante un ATTO DANNOSO;
- indagine ufficiale concernente la condotta di una PERSONA ASSICURATA in quanto tale;
- indagine regolamentare o amministrativa nei confronti della SOCIETA’ alla quale una PERSONA ASSICURATA come definita all’Articolo 3.1 i) è giuridicamente obbligata a partecipare.
3.19 SOCIETA’
Il CONTRAENTE e le SOCIETA’ CONTROLLATE.
3.20 SOCIETA’ CONTROLLATA
Qualsiasi SOCIETA’ della quale il CONTRAENTE ha il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile italiano.
E’ inoltre considerata SOCIETA’ CONTROLLATA qualsiasi entità giuridica consolidata nell’ultimo bilancio consolidato del CONTRAENTE in base ai principi IAS o GAAP.
3.21 SPESE PER IL RECUPERO DELL’IMMAGINE
Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dalla PERSONA ASSICURATA come definita all’Articolo 3 21, i), per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta a mitigare i danni causati alla reputazione personale da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO coperta dalla presente polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, hanno dato un obiettivo resoconto.
La definizione di SPESE PER IL RECUPERO DELL’IMMAGINE non comprende i costi di pubblicazione e trasmissione dei comunicati e/o messaggi pubblicitari.
3.22 TITOLI
Qualsiasi obbligazione, titolo di debito, cambiale, azione, certificato azionario o qualsiasi altra quota di capitale o titolo di debito o qualsiasi certificate of interest o partecipazione, ricevuta, warrant od altro diritto a sottoscrivere od acquistare certificati di partecipazione ad un blocco di sindacato (voting trust certificates).
L’ASSICURATORE non è in alcun modo obbligato a effettuare alcun pagamento per PERDITE derivanti da, basate su o attribuibili a:
4.1 Condotta
- un guadagno, profitto o vantaggio al quale la PERSONA ASSICURATA non abbia diritto ai sensi di legge; oppure,
- una condotta dolosa, penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta, premeditata o qualsiasi altra condotta posta in essere da una PERSONA ASSICURATA violando consapevolmente qualsiasi disposizione di legge.
L’esclusione opererà esclusivamente per la PERSONA ASSICURATA che ha posto in essere la condotta e a condizione che la stessa sia confermata mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte della PERSONA ASSICURATA stessa.
4.2 Conoscenza pregressa
- circostanze note dall’ASSICURATO antecedentemente alla DATA DI CONTINUITA’; o,
- RICHIESTE DI RISARCIMENTO o già comunicate, sia pure in via cautelativa, sulla base di altra polizza di cui la presente rappresenta il rinnovo o la sostituzione o alla quale la presente sia successa nel tempo; o,
- controversia pendente o antecedente alla DATA DI CONTINUITA’ o controversia che riguardi o derivi dai medesimi fatti o fatti analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente o antecedente alla DATA DI CONTINUITA’. Ai fini della presente esclusione per controversie si intendono a titolo esemplificativo e non limitativo i procedimenti civili, penali, regolamentari arbitrali o indagini.
4.3 Danni a cose e persone
Infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona o perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale ivi compresa la sua perdita d’uso.
Si precisa che la presente esclusione non opera:
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per danno da stress emotivo conseguente ad un ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO;
- costi e spese conseguenti a procedimenti penali nei confronti delle PERSONE ASSICURATE per violazione colposa del d.lgs n. 81/2008, per corporate manslaughter o analoga disposizione vigente in altri ordinamenti giuridici, relativamente all’attività della SOCIETA’.
4.4 Esclusione sanzioni / embargo
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.
Articolo 5 – RICHIESTE DI RISARCIMENTO, difesa e gestione delle controversie
5.1 Comunicazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO
Il diritto all’indennizzo è subordinato alla comunicazione scritta all’ASSICURATORE di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO non appena possibile e comunque:
i) durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE; o,
ii) non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE o del PERIODO DI ULTRATTIVITA’, ma soltanto se tale RICHIESTA DI RISARCIMENTO è stata notificata alla PERSONA
ASSICURATA nei trenta (30) giorni precedenti alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE o del PERIODO DI ULTRATTIVITA’.
5.2 Modalità di comunicazione
Tutte le notifiche e comunicazioni delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle circostanze dovranno essere inviate dalla PERSONA ASSICURATA per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all’ASSICURATORE ai recapiti indicati al Punto 11 del Modulo.
5.3 Circostanze che possono dare origine ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Nel caso in cui, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, la PERSONA ASSICURATA venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, dovrà darne comunicazione scritta all’ASSICURATORE. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
i) il contestato, supposto o potenziale ATTO DANNOSO;
ii) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale ATTO DANNOSO;
iii) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
iv) una stima della PERDITA potenziale.
A condizione che le comunicazioni siano avvenute nel pieno rispetto di quanto sopra, qualsiasi successiva RICHEISTA DI RISARCIMENTO conseguente alle circostanze già comunicate sarà considerata presentata alla data in cui la circostanza è stata comunicata per la prima volta all’ASSICURATORE.
5.4 RICHIESTE DI RISARCIMENTO collegate
Tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO:
i) relative ad ATTI DANNOSI commessi da uno o più ASSICURATI;
ii) relative a diversi ATTI DANNOSI commessi da uno o più ASSICURATI che possono essere ricondotte alla medesima causa e che sono temporalmente, giuridicamente o economicamente collegati;
saranno considerate singole RICHIESTE DI RISARCIMENTO e presentate alla data in cui è stata presentata la prima delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO collegate.
5.5 Difesa e definizione delle RICHIESTE DI R ISARCIMENTO
Le PERSONE ASSICURATE hanno il dovere di difendersi e contestare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’ASSICURATORE ha il diritto di associarsi nella difesa e nella negoziazione di qualsiasi accordo che comporti o possa comportare un suo obbligo ad effettuare un pagamento agli effetti della Polizza.
Le PERSONE ASSICURATE dovranno fornire all’ASSICURATORE tutta l’assistenza necessaria e attivarsi per porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di attenuare le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
5.6 Pagamento dei COSTI DI DIFESA
L’ASSICURATORE si obbliga a pagare antecedentemente alla definizione della controversia e previa verifica di congruità, i COSTI DI DIFESA dovuti in base alla Polizza dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.
Il CONTRAENTE si obbliga a rimborsare all’ASSICURATORE qualsiasi somma che questi abbia pagato in forza della presente Xxxxxxx e che poi dovesse invece risultare non dovuta.
5.7 Consenso dell’ASSICURATORE
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, la PERSONA ASSICURATA non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’ASSICURATORE (il consenso non potrà essere irragionevolmente negato).
Soltanto le PERDITE conseguenti RICHIESTE DI RISARCIMENTO in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della Polizza potranno essere accolte in garanzia.
Articolo 6 - LIMITE DI INDENNIZZO e ripartizione
6.1 LIMITE DI INDENNIZZO
Il LIMITE DI INDENNIZZO indicato al Punto 4 del Modulo rappresenta in aggregato la somma massima che l’ASSICURATORE pagherà per tutte garanzie prestate dalla Polizza, in conseguenza di RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate nei confronti delle PERSONE ASSICURATE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE ed il PERIODO DI ULTRATTIVITA’ (qualora applicabile).
I sottolimiti di indennizzo indicati ai Punti 4.1 ii) e iii) del Modulo sono inclusi e non in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO.
6.2 Ripartizione
Eccettuato quanto previsto dagli Articoli 1.2 – Oggetto dell’assicurazione, “Rimborso alla SOCIETA’, l’ASSICURATORE non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della SOCIETA’. Conseguentemente, nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della Polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la SOCIETA’, le PERSONE ASSICURATE e l’ASSICURATORE faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un’equa ripartizione tra gli stessi delle PERDITE e dei COSTI DI DIFESA inerenti alle fattispecie sopra menzionate.
Articolo 7 – Condizioni Generali
7.1 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
La presente polizza vale per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate per la prima volta alle PERSONE ASSICURATE e comunicate per iscritto all’ASSICURATORE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o il PERIODO DI ULTRATTIVITA’ (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad ATTI DANNOSI già denunciati ad un altro assicuratore o siano antecedenti alla DATA DI RETROATTIVITA’.
7.2 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta inviata mediante raccomandata entro 30 giorni dalla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, ed in assenza di RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o di circostanze che possono dare origine ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentate per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, la presente Polizza si rinnova automaticamente per un periodo di 12 mesi.
7.3 Estensione territoriale
La copertura assicurativa opera – dove consentito dalla legge – per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate e per gli ATTI DANNOSI verificatisi entro i limiti territoriali indicati al Punto 10 del Modulo.
7.4 Altre assicurazioni
La PERSONA ASSICURATA deve comunicare per iscritto all’ASSICURATORE l’esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano la copertura del medesimo rischio o rischio equivalente o copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente polizza. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, la PERSONA ASSICURATA deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente polizza sarà operante solo per la parte eccedente le PERDITE coperte da qualsiasi altra polizza dei responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile.
Salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui tale altra assicurazione sia garantita da un'altra polizza emessa dall’ASSICURATORE o da un'altra società del Gruppo Allianz, il massimale totale aggregato a carico dell’ASSICURATORE, ai sensi della Polizza, sarà ridotto per un importo pari al limite di indennizzo dell’altra polizza.
7.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno indicato al Punto 3 del Modulo, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.
In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio.
Se il CONTRAENTE non paga i premi o le rate di premio successivi, l’efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
I premi devono essere pagati direttamente all’ASSICURATORE o all’intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della Polizza.
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del CONTRAENTE.
7.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE e/o della PERSONA ASSICURATA relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, oltre all’eventuale annullamento della Polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
7.7 Applicabilità delle dichiarazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio
Nel prestare la garanzia prevista dalla presente polizza l’ASSICURATORE si è basato su quanto contenuto nel Questionario per la valutazione del rischio e sulla documentazione fornita dal Contraente che è posta alla base del presente contratto.
Nessuna affermazione contenuta nel questionario per la valutazione del rischio fatta da una PERSONA ASSICURATA come definita all’articolo 3.16 i) o la conoscenza da parte di una PERSONA ASSICURATA potrà essere attribuita ad un’altra PERSONA ASSICURATA come definita all’articolo 3.16 i) al fine di determinare o meno l’operatività della Polizza.
7.8 Modifiche del contratto
La Polizza contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della Polizza.
7.9 Modifiche rilevanti
a) Il CONTRAENTE e/o la PERSONA ASSICURATA comunicheranno immediatamente per iscritto all’ASSICURATORE ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla Polizza.
Le modifiche o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’ASSICURATORE possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.
In caso di aggravamento del rischio, l’ASSICURATORE avrà inoltre il diritto di recedere dalla Polizza ai sensi dell’art. 1898 C.C.
L’ASSICURATORE rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all’art. 1897 C.C.
In caso di ACQUISIZIONI, FUSIONI O PROCEDURE CONCORSUALI durante il PERIODO DI
ASSICURAZIONE, la Polizza opererà solo ed esclusivamente per gli ATTI ILLECITI verificatisi antecedentemente alla data delle ACQUISIZIONI, FUSIONI O PROCEDURE CONCORSUALI.
b) In aggiunta a quanto indicato alla lettera a) che precede, qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE la SOCIETA’ dovesse effettuare un’offerta pubblica o privata di TITOLI, o i cui TITOLI dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:
i) il CONTRAENTE dovrà fornire all’ASSICURATORE copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l’offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e
ii) l’ASSICURATORE, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della Polizza al fine di includere le PERDITE causate da ATTI DANNOSI commessi dalle PERSONE ASSICURATE
relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo, in tal caso la garanzia sarà estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO basate su o attribuibili a tale offerta di TITOLI, dalla data in cui il CONTRAENTE avrà pagato il premio addizionale richiesto dall’ ASSICURATORE.
7.10 Legge applicabile e foro competente
La Polizza è regolamentata esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano. L’ASSICURATORE ed il CONTRAENTE concordano di rimettere le eventuali dispute esclusivamente alla giurisdizione italiana.
7.11 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a xxxxxxxxx (di seguito l’Intermediario); di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l’Assicuratore.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Assicuratore dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Assicuratore, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Assicuratore da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte a Assicuratore soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all’Assicuratore e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’Assicuratore stessa.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del D. lgs 209/2005.
Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell’Assicuratore nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.
L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Qualora il Contraente revochi l’incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’Assicuratore.
L’Assicuratore stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
IL CONTRAENTE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il CONTRAENTE dichiara:
• di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
• di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali di polizza;
• di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell’Art. 185 d.lgs. 07/09/2005 n° 209;
• di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo composto dalla Nota informativa comprensiva del Glossario e dalle Condizioni di assicurazione .
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRAENTE dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli articoli sottoesposti della Polizza:
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art 2.1 Controversie di lavoro su base individuale Art. 2.3 PRECEDENTI PERSONE ASSICURATE Art 2.4 SOCIETA’ CONTROLLATE
Art. 2.7 PERIODO DI ULTRATTIVITA’ Art. 3.10 LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.13 PERDITA
Art. 3.16 PERSONA ASSICURATA Art. 4 ESCLUSIONI
Art. 5.1 Comunicazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO
Art. 5.3 Circostanze che possono dare origine ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO Art. 5.5 Difesa e definizione delle RICHIESTE DIR ISARCIMENTO
Art. 5.7 Consenso dell’ASSICURATORE Art. 6.1 LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 6.2 Ripartizione
Art. 7.1 Inizio e termine della garanzia (principio claims made) Art. 7.2 Proroga dell’assicurazione
Art. 7.3 Estensione territoriale Art. 7.4 Altre Assicurazioni
Art. 7.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 7.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 7.7 Applicabilità delle dichiarazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio Art. 7.9 Modifiche rilevanti
Art. 7.10 Legge applicabile e foro competente
IL CONTRAENTE