IPOTESI DI ACCORDO
IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 27 novembre 2000, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Xxxxxx Xxxxx, del Ministro dei trasporti Xxxxxxxxx Xxxxxxx, del
Sottosegretario al lavoro Xxxxxxxx Xxxxxx, del Sottosegretario ai
trasporti Xxxxxxxx Xxxxxxxx, del Direttore generale dei Rapporti di lavoro
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx e dei rappresentanti delle Regioni, delle Province e
dei Comuni,
- FEDERTRASPORTI
- FENIT
- ANAV
e
le Organizzazioni sindacali
- FILT-CGIL
- FIT-CISL
- UIL TRASPORTI
tenuto conto dei contenuti del Protocollo d'intesa tra Governo, Regioni,
Associazioni imprenditoriali e OOSS del 14.12.99, dell'Accordo preliminare
2.3.00, sottoscritto presso questo Ministero e dell'intesa tra Governo,
Regioni, UPI e ANCI del 27.11.00 e considerati parti integranti della
presente ipotesi di accordo,
sottoscrivono la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL degli
autoferrotranviari-internavigatori (TPL-mobilità) 2000-2003.
Ipotesi di accordo di rinnovo del contratto di lavoro AUTOFERROTRANVIERI
per il periodo 2000-2003
Art. 1 - Relazioni industriali.
Le disposizioni di cui alla "Premessa", alla "Informazione e
consultazione" e alla "Formazione e aggiornamento professionale", di cui
all'art. 1, Accordo nazionale 25.7.97, sono sostituite dalle seguenti: Il sistema concertativo.
In conformità al Protocollo d'intesa 14.12.99 tra Governo, Regioni,
Federtrasporti, ANAC, FENIT, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI -
che
viene considerato parte integrante del presente accordo di xxxxxxx
contrattuale, d'ora in avanti chiamato "Protocollo" - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti
in atto nel sistema dei trasporti;
b) sull'opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni
concertative adeguate e con un più puntuale sistema di relazioni
sindacali;
c) sull'esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche
dall'applicazione di normative europee, nonché quelli di privatizzazione
siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte
a salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale, a non
pregiudicare l'assetto e la funzionalità delle diverse modalità
di
trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità
acquisite
e della continuità occupazionale.
Di conseguenza si stabilisce:
1. una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del
"Protocollo" che ha il compito di verificare con sistematicità
l'evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti
del "Protocollo" stesso ivi comprese le tendenze relative all'occupazione
e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse
scelte. Gli incontri si realizzeranno semestralmente e saranno convocati
dal Ministero dei trasporti che assicurerà la gestione operativa di tale
sede concertativa;
2. una sede regionale di concertazione tra Regione, Province e Comuni e
le parti sociali firmatarie del "Protocollo" avente come obiettivo
la
realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e
d'integrazione
delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi
complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale
di
concertazione è assegnato anche il compito di informare sugli schemi e
di
confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei servizi
di trasporto pubblico locale, perseguendo l'obiettivo di privilegiare gli
aspetti tecnico-economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale
sede, per assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati, per
l'individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli
assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni
delle diverse modalità del settore, dai processi di ristrutturazione
e
dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali.
Gli
incontri si realizzeranno, di xxxxx, semestralmente o su richiesta di una
delle parti sociali (l'insieme della rappresentanza sindacale
o
imprenditoriale) e saranno convocati dalla Regione che assicurerà
la
gestione operativa di tale sede concertativa.
Il sistema di relazioni industriali.
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni
industriali in linea con quanto indicato nel "Protocollo" e con i principi
contenuti nel Patto Governo-Parti sociali 23.7.93 e con quanto indicato
nel Verbale d'intesa 23.12.98, recante il Patto sulle politiche di
concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la
trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti, le
parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo
fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del
conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella
distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al
sistema contrattuale con le conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia
ai profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione
necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è
la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti s'mpegnano in nome proprio e per conto degli Organismi
territoriali collegati a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente
applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare per il futuro azioni o
rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato
oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente
rinnovo contrattuale è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci
di competitività delle aziende, la loro integrità ed efficienza
produttiva.
Nel confermare l'unicità contrattuale per le aziende della mobilità che
consenta una più ampia aggregazione settoriale, si adotta un nuovo sistema
d'inquadramento che tiene conto delle diverse articolazioni produttive,
riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di
professionalità, di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali
esistente viene integrato nel modo seguente:
1. costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico
avente per scopo, nell'ambito degli indicatori generali del settore, sia
l'individuazione delle politiche formative più adeguate per assicurare
la
creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle
imprese e
la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare
gli strumenti più idonei per governare fenomeni di esuberi di personale
e
il conseguente sostegno al reddito, in coerenza con quanto stabilito
dal
Patto 23.12.98, punto 4.3. Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro
il
30.6.01 per definire le caratteristiche di tale Organismo e
fissare
eventuali ulteriori compiti, modalità di funzionamento e il relativo
finanziamento;
2. costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti
per verificare la corretta applicazione del CCNL, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, e intervenire per ripristinare
il rispetto del CCNL quando ce ne sia l'esigenza, tramite le proprie
strutture territoriali, anche su istanza di una sola parte;
3. attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si
delineassero cambiamenti nella struttura organizzativa che producano
mutamenti significativi dell'assetto aziendale tali da coinvolgere in modo
significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale
confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di
30
giorni le parti s'impegnano ad attivare un confronto a livello
nazionale
coinvolgendo le strutture associative nazionali;
4. attivazione, previo consenso delle proprietà, di una sede di
confronto a livello aziendale con le strutture territoriali di categoria,
in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle imprese,
al fine di individuare le condizioni e le opportunità per
la
partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale anche sulla base
delle
esperienze compiute in altri settori;
5. attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno
definite dalle parti entro il 30.6.01, per la soluzione di contenziosi
e
di controversie irrisolti a livello aziendale riguardanti
l'applicazione
del CCNL, la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale,
le tutele individuali.
Le politiche formative.
In coerenza con quanto concordato nell'Intesa preliminare 2.3.00, qui
riportato nel presente articolo riguardo al sistema concertativo e alle
relazioni industriali, nonché nel Protocollo del 14.12.99, le parti
intendono condividere le linee guida, all'interno delle quali opereranno,
per la definizione di specifiche intese riguardanti gli strumenti
operativi e gestionali della politica formativa, necessaria per il settore
della mobilità locale.
A tal proposito decidono di istituire una Commissione paritetica che
proporrà alla valutazione delle parti gli strumenti e le modalità per la
costituzione di un Ente bilaterale di settore, alimentato con risorse
predefinite provenienti dalle imprese e dai lavoratori e abilitato ad
attivare ulteriori risorse pubbliche e private per la realizzazione degli
obiettivi che la contrattazione tra le parti individuerà.
Le parti considerano la valorizzazione del lavoro e delle professionalità
individuali una risorsa strategica delle imprese di servizio. Per questa
ragione, confermano la volontà di definire una politica orientata alla
formazione continua finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro
e della produzione, nonché alla realizzazione di processi di adattamento
alle trasformazioni in atto nel mondo della mobilità.
In particolare sarà necessario intervenire per garantire al settore, per
la sua specificità, figure professionali non facilmente reperibili nel
mercato del lavoro; per favorire l'arricchimento delle funzioni e della
implementazione delle competenze; per governare le esigenze di formazione
e riqualificazione professionale connesse con i processi di
ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
Art. 2 - Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità.
A) Norme di carattere generale.
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte
integrante del CCNL degli autofiloferrotranvieri e internavigatori e
si
applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
- autofiloferrotranvie;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle
ferrovie;
- servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola: In 4 aree professionali:
- area 1: mansioni gestionali e professionali;
- area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
- area 3: mansioni operative;
- area 4: mansioni generiche.
In 4 aree operative:
- area esercizio;
- area amministrazione e servizi;
- area manutenzione, impianti e officine;
- area servizi ausiliari per la mobilità.
L'area esercizio si articola in sezioni specifiche:
- esercizio automobilistico, filoviario e tranviario;
- esercizio ferroviario e metropolitano;
- esercizio navigazione lacuale;
- esercizio navigazione lagunare;
- esercizio funivie portuali;
- esercizio funicolari terrestri e aeree.
La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree
professionali, le nuove figure professionali e i relativi profili nonché
i nuovi parametri retributivi, le norme per l'acquisizione dei parametri
successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla
nuova classificazione nonché le norme di 1a applicazione e le norme
transitorie. Tutta la disciplina predetta, xxx comprese le disposizioni
ad
essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto
eventuali
norme di 2° livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi
nulle. L'assegnazione di parametri ad esaurimento ha carattere
eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti
dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello
ed è, quindi, preclusa ai livelli negoziali inferiori.
4) A decorrere dalla data di decorrenza della nuova classificazione sono
abrogate tutte le preesistenti normative in materia d'inquadramento e
di
percorsi professionali del personale. Entro 3 mesi dalla data predetta
le
discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con
le
stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova
classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria
struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche
operative, dei servizi espletati e della propria configurazione
dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base
delle declaratorie di area professionale e dei profili relativi, soltanto
le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura
professionale e il parametro retributivo sono comunicati per iscritto
al
dipendente al momento dell'assunzione e comunque in ogni caso di
mutamento
di tali posizioni. In fase di 1a applicazione al personale in forza alla
data di sottoscrizione del presente accordo e ancora in servizio
all'1.1.01, data di decorrenza della nuova classificazione le figure
professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle "Norme
di
prima applicazione e norme transitorie" di cui alla successiva lett.
D)
del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi d'innovazione che interessano il settore
ove, sulla base di esigenze aziendali, sia necessario disporre
di
personale con profili professionali non rinvenibili in quelli
previsti
dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest'ultima,
potranno procedere al relativo inquadramento configurando una nuova
posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando
al competente livello nazionale (Osservatorio) l'individuazione, entro
5
mesi, dell'assetto classificatorio definitivo delle posizioni
interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall'Accordo nazionale 2.6.87
"Disciplina normativa dei quadri", questi ultimi sono individuati
dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricomprese nell'area
professionale
1. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza della nuova
classificazione, all'art. 1, Accordo nazionale 2.6.87, le parole "di
1°
livello e 2° livello" vengono sostituite dalle seguenti:
"dell'area
professionale 1", all'art. 5 del medesimo accordo le parole "individuati
nell'ambito del 1° livello" sono sostituite dalle seguenti: "cui
è
attribuito il parametro 250" e le parole "individuati nell'ambito del
2°
livello" sono sostituite dalle seguenti: "cui è attribuito il
parametro 230".
9) I CFL di tipo A), di cui alla legge n. 451/94 (cioè per le qualifiche
intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali
con eccezione dell'area professionale 4 e hanno una durata massima di
24
mesi. Al lavoratore assunto con CFL sarà attribuito, per tutta la
durata
del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a
cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area
professionale 1; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale
2; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3. Per
le
figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno,
la
predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all'interno della stessa area professionale appartenenti
alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti
professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione
di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree
operative, ma collocate nella medesima area professionale. A livello
aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all'area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati.
Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno
valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da
quanto previsto alle precedenti lett. a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla
stessa figura professionale, è correlata alla maturazione di una
determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendalmente
sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente articolo.
Sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del
settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e), legge
n.
422/97 e dall'art. 2112 CC, come novellato dall'art. 47, comma 3,
legge n.
428/90. L'effettivo svolgimento, all'atto del predetto passaggio
di
posizione, delle mansioni caratteristiche della figura
professionale
interessata è condizione necessaria per l'attribuzione del parametro
superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei
dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con
le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4.
Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze
tecnico-organizzative dell'azienda, tenere conto, in modo integrato,
dei seguenti aspetti:
- prestazione sul lavoro;
- posizione e ruolo svolto in azienda;
- attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
- capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un'elencazione esaustiva di
tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano
quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo
professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari,
il
possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa
al
profilo considerato può essere attribuita alla condizione che
vengano
acquisite le relative abilitazioni professionali.
15) Nell'ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo
professionale l'espletamento delle attività implica l'utilizzo da parte
del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature etc., messe
a disposizione da parte dell'azienda, in quanto pertinenti allo
svolgimento delle attività predette. A tal fine, ove necessario, l'azienda
programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei
profili professionali può non essere citato espressamente il possesso
di
determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l'utilizzazione
di
mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, etc.
B) Classificazione.
AREA PROFESSIONALE 1
MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI
Declaratoria.
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado
di competenza tecnica e/o gestionale- organizzativa, funzioni di rilevante
importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi
aziendali.
AREA PROFESSIONALE 1
MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI PROFILI E PARAMETRI
Responsabile unità amm./tecnica complessa (250).
Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da
notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi
margini di discrezionalità e autonomia, sulla base delle direttive della
Direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento
degli obiettivi aziendali. Professional (230).
Lavoratori che, con un'elevata competenza professionale, operano con ampi
margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità.
Capo unità organizzativa amm./tecnica (230).
Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità e autonomia,
strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività e
interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati
con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla
gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.
AREA PROFESSIONALE 2
MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE
Declaratoria.
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico
/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi
produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il
coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso
l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un
adeguato livello di professionalità.
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE AUTOMOBILISTICO, FILOVIARIO E TRANVIARIO
PROFILI E PARAMETRI
Coordinatore di esercizio (210).
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali,
svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di
coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale
responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico
automobilistico e/o filotranviario. Addetto all'esercizio (193).
Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei
settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario,
svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla
regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza,
sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa,
quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della
legge n. 127/97 e di supporto alla clientela.
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO (*) PERSONALE VIAGGIANTE (TRAZIONE E SCORTA)
PROFILI E PARAMETRI
Coordinatore (210).
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguate
competenze tecniche e gestionali, organizzano e coordinano, con margini di
discrezionalità e iniziativa, anche in unità operative che richiedono un
elevato impegno organizzativo, gli addetti ai settori del personale
viaggiante (trazione e scorta), esercitando, altresì, la responsabilità
sulle relative strutture operative/organizzative, anche in relazione alla
disponibilità del materiale rotabile secondo le prassi in atto. Assistente coordinatore (193).
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata
competenza gestionale, svolgono attività di supporto nel coordinamento e
nel controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare
operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale
rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio
programmato.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO(*) (PERSONALE DI STAZIONE)
PROFILI E PARAMETRI
Coordinatore ferroviario (posizione 2a) (**) (210).
Lavoratori che svolgono le mansioni previste per il coordinatore
ferroviario in unità operative caratterizzate da rilevanti contenuti
tecnologici e consistenti volumi di traffico e di movimento, che
richiedono un elevato impegno organizzativo. Coordinatore ferroviario (posizione 1a) (**) (202).
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento
e la gestione, sovrintendono, con margini di discrezionalità e iniziativa,
al coordinamento e al controllo di impianti ferroviari complessi e
svolgono compiti che richiedono notevoli competenze nei settori della
circolazione ferroviaria e delle attività operative e gestionali,
garantendo, altresì, le mansioni della dirigenza di movimento. Capo stazione (193).
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza
di movimento (compreso dirigenza unica e/o dirigenza centrale operativa
e/o dirigenza centrale del traffico) e per la gestione, oltre a svolgere
le mansioni dell'operatore di movimento e gestione, dirigono la
circolazione dei treni in linea. Sovrintendono a una stazione di
consistente traffico e operano anche ad un centro di controllo
centralizzato del traffico.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario. (**)Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso
di specifiche esigenze tecnico/organizzative.
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA: AMMINISTRAZIONE E SERVIZI PROFILI E PARAMETRI
Coordinatore di ufficio (205).
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano
con margini di discrezionalità e iniziativa unità operative funzionali di
tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati. Specialista tecnico/amministrativo (193).
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o
amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa,
compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di
massima.
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA: MANUTENZIONE, IMPIANTI E OFFICINE PROFILI E PARAMETRI
Capo unità tecnica (205).
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali,
con margini di discrezionalità e d'iniziativa e con relativa
responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico,
fornendo anche un contributo operativo diretto. Capo operatori (188).
Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità
professionali, svolgono attività di significativo contenuto
tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo
organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative
dello stesso.
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA: SERVIZI AUSILIARI PER LA MOBILITÀ PROFILI E PARAMETRI
Coordinatore della mobilità (178).
Lavoratori che, in possesso di competenze tecnico-gestionali tali da
assicurare un'autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi stabiliti,
coordinano e/o controllano l'attività di altri lavoratori, nonché
collaborano nella verifica dei prodotti e dei servizi resi da terzi. Addetto alla mobilità (170).
Lavoratori che, in possesso di competenze ed esperienze specialistiche
consolidate, in autonomia e in via continuativa, svolgono compiti di
particolare contenuto tecnico-professionale fornendo assistenza e
consulenza per la soluzione dei problemi.
AREA PROFESSIONALE 3 MANSIONI OPERATIVE
Declaratoria.
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste,
svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o
teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri
lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con
un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area
operativa di appartenenza.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE AUTOMOBILISTICO, FILOVIARIO E TRANVIARIO
PROFILI E PARAMETRI
Operatore di esercizio (140 - 158 - 175 - 183) (1).
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono
mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le
attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto.
Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di
viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed
effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le
attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a
livello aziendale.
Collaboratore di esercizio (129).
Lavoratori, che in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni
di guida di mezzi per il trasporto di persone per i quali è richiesta la
patente B ovvero patente di grado superiore senza certificato di
abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e
complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in
linea, rimozione di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei
titoli di viaggio, di informazione e supporto alla clientela e versamento
incassi.
(1)I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C.1/1 del presente articolo.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO(*) PERSONALE VIAGGIANTE (TRAZIONE E SCORTA)
PROFILI E PARAMETRI
Tecnico di bordo (190).
Lavoratori che, avendo maturato almeno 13 anni di condotta effettiva in
ferrovia e acquisite le previste abilitazioni, svolgono mansioni di
macchinista e di capo treno per specifiche esigenze di servizio aziendali
connesse all'effettuazione di percorrenze significative su rete
ferroviaria diversa da quella aziendale. Macchinista (153 - 165 - 183 - 190) (2).
Lavoratori che, in possesso delle previste abilitazioni, sono addetti alla
conduzione di tutti i mezzi di trazione ferroviaria utilizzati
dall'azienda, svolgendo altresì operazioni accessorie secondo prescrizioni
regolamentari e/o prassi aziendali. Capo treno (140 - 158 - 105) (3).
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, oltre ad avere
la responsabilità del convoglio, svolgono mansioni di verifica, emissioni
di titoli di viaggio in vettura, informazioni alla clientela e attività
connesse al movimento applicando norme, regolamenti e procedure
prestabilite.
(*)Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario. (2)I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/6
del presente articolo.
(3)I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/5 del presente articolo.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO (*) (PERSONALE DI STAZIONE)
PROFILI E PARAMETRI
Operatore di movimento e gestione (158).
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestiscono le
attività di movimento e gestione in una stazione di non elevato traffico,
ovvero coadiuvano il capo stazione in stazioni di consistente traffico. Operatore di gestione (158).
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, controllano e
coordinano le attività gestionali di stazioni di consistente traffico e di
rilevante domanda di servizi informativi e di vendita alla clientela,
partecipando alle relative attività. Operatore di stazione (139 - 143) (4).
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono
attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci nonché
attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e
di segnalamento. Assicurano, altresì, il presenziamento connesso ad
attività complementari all'esercizio e il controllo sull'utenza. Caposquadra operatori di manovra (135).
Lavoratori che, oltre a svolgere tutte le mansioni dell'operatore di
xxxxxxx, hanno compiti di coordinamento di altri lavoratori. Operatore di scambi cabina (135).
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono anche
a distanza la manovra degli scambi e dei segnali. Eseguono, altresì, la
manovra di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi
di trazione e dei veicoli. Operatore di manovra (123).
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono la
manovra di scambi e quella di composizione dei convogli ferroviari e lo
spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli. Svolgono, altresì, le
attività di operatore generico purché non prevalenti.
(*)Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario. (4)I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/4
del presente articolo.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA: AMMINISTRAZIONE E SERVIZI PROFILI E PARAMETRI
Collaboratore di ufficio (175).
Lavoratori che, in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono
compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo. Operatore qualificato di ufficio (140 - 155) (5).
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo
tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute. Operatore di ufficio (130).
Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa
richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione
di conoscenze acquisite, nonché, all'occorrenza, compiti di supporto
all'attività degli uffici.
(5)I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/3 del presente articolo.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA: MANUTENZIONE IMPIANTI E OFFICINE PROFILI E PARAMETRI
Operatore certificatore (180).
Lavoratori che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali,
certificano, attestano e/o collaudano, pure con compiti di diagnostica e
anche ai fini della qualità, l'esecuzione di processi manutentivi e/o
installativi, complessi e di particolare rilevanza, eseguiti sia
all'interno dell'azienda sia nell'ambito di commesse affidate all'esterno.
Operatore tecnico (170).
Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano,
con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che
richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con
autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla
funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello
inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra, e
sovrintendono altresì alla sede e all'armamento di linee ad impianto
fisso.
Operatore qualificato (140 - 160) (6).
Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative
e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente o in squadra in
attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in
sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali. Operatore di manutenzione (130).
Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in
attività non complesse di riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli
impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull'armamento, svolgendo
altresì le mansioni in uso.
(6)I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/2 del presente articolo.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA: SERVIZI AUSILIARI PER LA MOBILITÀ PROFILI E PARAMETRI
Assistente alla clientela (154).
Lavoratori che in possesso di adeguata preparazione e conoscenza di almeno
1 lingua straniera, oltre a svolgere compiti di coordinamento di figure
professionali inferiori, effettuano, sia a terra che a bordo dei mezzi,
attività di assistenza alla clientela, fornendo informazioni sui servizi
offerti dall'azienda e in particolare sulla rete, sulle tariffe e sulle
eventuali interconnessioni. Procedono anche alla vendita e/o al controllo
dei titoli di viaggio e di sosta. Operatore qualificato della mobilità (151).
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da
assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute,
svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività
che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche
accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e
fra loro complementari:
- attività di cui ai commi 132 e 133, art. 17, legge n. 127/97;
- competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lett. b, c e
d, comma 2, art. 158, D.lgs. n. 285/92) nonché all'effettuazione di tutte
le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto e integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la
conoscenza di specifiche procedure amministrative e/o tecniche anche
complesse;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche
se non espressamente indicate. Operatore della mobilità (138).
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali
da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute,
svolgono compiti di contenuto tecnico-professionale di limitata
complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure amministrative
e/o tecniche quali, a titolo esemplificativo:
- attività di cui al comma 132, art. 17, legge n. 127/97;
- vendita di titoli di sosta, di trasporto e integrati;
- informazioni al pubblico;
- attività che, su direttiva di massima, richiedono la conoscenza di
procedure tecnico-amministrative di limitata complessità;
- manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e
delle apparecchiature di parcheggio in strutture complesse ad elevata
automazione;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche
se non espressamente indicate.
AREA PROFESSIONALE 4 MANSIONI GENERICHE
Declaratoria.
Lavoratori che eseguono attività di limitata complessità, in esecuzione di
metodi operativi definiti, che presuppongono generiche competenze
professionali acquisibili mediante addestramento e/o pratica, comprese
attività di semplice coordinamento di personale ausiliario.
AREA PROFESSIONALE 4 MANSIONI GENERICHE PROFILI E PARAMETRI
Caposquadra ausiliari (121).
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento di altri lavoratori
della stessa area professionale partecipando altresì all'attività
lavorativa della squadra. Operatore generico (116).
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli ausiliari, di
manutenzione sulla sede e sull'armamento assicurando la protezione dei
cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli
impianti, nonché nell'ambito di attività collaterali a quella del
trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti
quali, a titolo esemplificativo:
- movimentazione e regolazione di flussi auto nei parcheggi;
- sorveglianza parcheggi e aree di sosta;
- riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi. Ausiliario (110).
Lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici,
anche all'esterno; di controllo della regolarità degli ingressi e degli
accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull'armamento, nonché
presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio
viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari
all'esercizio.
Ausiliario generico (100).
Lavoratori che svolgono compiti di sorveglianza e custodia delle unità
aziendali nonché di manovalanza e/o pulizia.
C) Modalità di acquisizione di parametri retributivi: C.1/1
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE AUTOMOBILISTICO, FILOVIARIO E TRANVIARIO
figure professionali param. modalità di accesso operatore di esercizio 000 xxxxxxxxx xx xxxxxxx
" | " | " | 158 | dopo | 9 anni di guida effettiva | (1) |
" | " " | 175 | dopo | 16 | anni di guida effettiva (1) | |
" | " " | 183 | dopo | 21 | anni di guida effettiva (1) | |
C.1/2 |
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA: MANUTENZIONE, IMPIANTI E OFFICINE
figure professionali param. modalità di accesso operatore qualificato 140 parametro di accesso
dopo 6 anni di svolgimento
" " 160 mansioni proprie della figura (2)
C.1/3
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA: AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
figure professionali param. modalità di accesso operatore qualificato
di ufficio 140 parametro di accesso
dopo 6 anni di svolgimento mansioni
" " 155 proprie della figura(3)
X.0/0
XXXX XXXXXXXXXXXXX 0
XXXX OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO (PERSONALE DI STAZIONE)
figure professionali param. modalità di accesso operatore di stazione 139 parametro di accesso
dopo 6 anni di svolgimento mansioni
" " " 143 proprie della figura (4)
C.1/5
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO PERSONALE VIAGGIANTE TRAZIONE E SCORTA
figure professionali param. modalità di accesso
capo | treno | 140 | parametro di accesso |
" | " | 158 | dopo 9 anni di svolgimento mansioni di capo treno (5) |
" | " | 165 | dopo 16 anni di svolgimento mansioni di capo treno (5) |
C.1/6
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO PERSONALE VIAGGIANTE (TRAZIONE E SCORTA)
figure professionali param. modalità di accesso macchinista 153 parametro di accesso
" | 165 | dopo 9 anni di condotta effettiva (6) |
" | 183 | dopo 16 anni di condotta effettiva (6) |
" | 190 | dopo 21 anni di condotta effettiva (6) |
Le parti convengono che le clausole che individuano per la figura
professionale del macchinista: la tempistica dei passaggi fra i diversi
parametri, la determinazione degli stessi nonché le norme connesse, sono
inscindibilmente collegate alla definizione del parametro 190 e sono di
competenza esclusiva del livello nazionale; è pertanto nullo ogni accordo
di 2° livello che modifichi le clausole predette.
(1) Vedi C.2/1
(2) Vedi C.2/6
(3) Vedi C.2/5
(4) Vedi C.2/4
(5) Vedi C.2/3
(6) Vedi C.2/2
C.2/1 Determinazione del periodo di guida effettiva.
Il periodo di guida effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto
disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo
dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore di esercizio;
- agente di movimento (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- conducente di linea (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- conducente di linea (ex lege 1.2.78 n. 30 e CCNL ANAC 23.7.76);
- autista di linea (ex lege 6.8.54 n. 858 e CCNL ANAC 10.12.70);
- autista scelto (ex CCNL ANAC 10.12.70);
- guidatore tranviario (ex lege 6.8.54 n. 858);
- guidatore di xxxxxxx (ex lege 6.8.54 n. 858);
- guidatore scelto (ex lege 6.8.54 n. 858);
- guidatore filoviario (ex lege 4.2.58 n. 22);
- 1° guidatore di xxxxxxx (ex lege 6.8.54 n. 858);
- macchinista di tranvie (ex lege 6.8.54 n. 858);
- 1° macchinista di tranvie (ex lege 6.8.54 n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i
periodi di:
a) servizio militare di leva; | |||
b) aspettativa per motivi privati; c) assenza per provvedimenti disciplinari d) assenza per detenzioni; e) periodi di espletamento di mansioni | definitivi; diverse da | quelle | di |
guida
nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi
di
assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa
indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia
dei veicoli e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso
in cui l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali
diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito
di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale
motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time
sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo
determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati
all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono
computate per intero.
C.2/2 Determinazione del periodo di condotta effettiva.
Il periodo di condotta effettiva aziendale verrà determinato secondo
quanto disposto dai commi successivi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo
dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- macchinista;
- macchinista (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- macchinista ferrovie (ex lege n. 30/78)
- macchinista ferrovie TV, TE, TS (ex lege n. 858/54);
- 1° macchinista ferrovie (ex lege n. 858/54);
- fuochista autorizzato (ex lege n. 30/78) dalla data del conseguimento
dell'abilitazione a macchinista ferrovie ex lege n. 30/78 o ex lege
n.
858/54;
- fuochista autorizzato (ex lege n. 858/54) dalla data del
conseguimento dell'abilitazione a macchinista ferrovie ex lege n.
858/54.
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i
periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di condotta,
nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi
di
assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa
indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia
dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di condotta nel
caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla condotta, sia stato adibito
a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a
seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto
aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2 sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time,
sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo
determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati
all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono
computate per intero.
C.2/3 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di capo treno.
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di capo treno verrà
determinato secondo quanto disposto dai commi successivi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo
dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- capo treno;
- capo treno (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- capo treno (ex lege n. 30/78);
- capo treno ferrovia (ex lege 858/54);
- 1° capo treno (ex lege n. 858/54).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i
periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché,
per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza,
comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa
indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia
dei veicoli e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in
cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse
mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di
ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale
motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time,
sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo
determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati
all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono
computate per intero.
C.2/4 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore di stazione.
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore di
stazione verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo
dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore di stazione;
- agente di movimento e/o gestione (classificazione ex Accordo
nazionale 2.10.89);
- addetto di stazione e gestione (classificazione ex Accordo nazionale
2.10.89);
- gestore (ex lege 1.2.78 n. 30);
- addetto di fermata (ex lege 1.2.78 n. 30);
- impiegato di stazione (ex lege 1.2.78 n. 30);
- addetto fermata di 1a (ex lege 1.2.78 n. 30);
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex lege 1.2.78 n. 30);
- gestore 3a classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- capo fermata 3a classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- alunno di stazione (ex lege 6.8.54 n. 858);
- capo fermata 2a classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- capo fermata 1a classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex lege 6.8.54 n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i
periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché,
per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza,
comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa
indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in
cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse
mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di
ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale
motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2 sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time,
sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo
determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati
all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono
computate per intero.
C.2/5 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato di ufficio.
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore
qualificato di ufficio verrà determinato secondo quanto disposto ai
successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo
dipendente nella seguente figura professionale:
- operatore qualificato di ufficio.
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i
periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché,
per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza,
comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa
indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in
cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse
mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di
ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale
motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle
qualifiche, di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time,
sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo
determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati
all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono
computate per intero.
C.2/6 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato.
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore
qualificato verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo
dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore qualificato;
- operaio qualificato (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- operaio qualificato (ex lege 1.2.78 n. 30);
- operaio 3° classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- operaio 2° classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- operaio 1° classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- meccanico motorista (ex lege 6.8.54 n. 858);
- guidatore (ex lege 6.8.54 n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i
periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché,
per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza,
comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa
indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2
i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in
cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse
mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di
ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale
motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL, finalizzati all'acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time,
sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo
determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati
all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono
computate per intero.
D) Norme di 1a applicazione e norme transitorie.
1) La seguente disciplina è valida soltanto nei confronti dei dipendenti
in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e ancora
in
servizio all'1.1.01, data di decorrenza della nuova classificazione.
2) Ai lavoratori di cui al presente articolo, lett. A), punto 1, la
figura professionale e il parametro retributivo sono comunicati per
iscritto 30 giorni prima della data di applicazione della nuova
classificazione.
3) L'attribuzione delle nuove figure professionali avverrà sulla base
della tabella di derivazione. Qualora fossero state attribuite qualifiche
il cui contenuto professionale manifestasse un'evidente differenziazione
con le mansioni effettivamente svolte, verrà attivato un confronto
a
livello aziendale per ricollocare i lavoratori interessati nelle
nuove
figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area
previsti dalla nuova classificazione, ferma restando la retribuzione
acquisita.
4) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica ad esaurimento ex
lege n. 30/78 ed ex CCNL 23.7.76 sono collocati aziendalmente nelle nuove
figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area
professionale (*).
5) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica che, ai sensi delle
tabelle di derivazione non trova corrispondenza in una nuova figura
professionale, sono ricollocati aziendalmente in queste ultime, anche
mediante attività formativa, sulla base dei profili professionali e delle
declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione.
6) Nei casi in cui i precedenti punti 3, 4 e 5 rinviino alla
ricollocazione aziendale, a tale livello, ove ricorrano le condizioni,
potrà trovare applicazione quanto previsto dal punto 7, lett. A) del
presente articolo della disciplina "Norme relative alla nuova
classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico
e
della mobilità".
7) In fase di 1a applicazione della nuova classificazione, il passaggio
alla figura di "operatore di esercizio", parametro 183, avverrà secondo le
seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del
passaggio stesso, del requisito di 21 anni di guida effettiva, come
determinata dall'apposita norma contrattuale.
(*)L'assistente di 1a ad esaurimento ex lege n. 30/78 e l'assistente di
1a
ad esaurimento ex CCNL 23.7.76, con l'attuale parametro retributivo
188, sono collocati nei profili professionali secondo la presente
disposizione, mantenendo ad esaurimento il parametro 193 con
attribuzione di un assegno 'ad personam' ai sensi dell'art. 3, punto
2
del presente accordo.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- individua il numero complessivo di tutti gli operatori di esercizio
che, alla data di decorrenza della nuova classificazione, espletano
le
effettive mansioni di guida e hanno maturato almeno 16 anni di
guida
effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta
il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione e acquisiscono
la figura di operatore di esercizio, parametro 183. Fermo restando quanto
previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali,
ad
ogni scaglione, a cominciare dal 1°, si aggiungerà progressivamente
una
unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di decorrenza della nuova
classificazione verranno inquadrati nella figura di operatore
di
esercizio, parametro 183, i lavoratori appartenenti al 1° scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per 4 anni consecutivi verrà
effettuato il passaggio al parametro 183 degli agenti appartenenti agli
altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti
come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità
di
guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di
servizio;
in caso di ulteriore parità, dell'età.
8) In fase di 1a applicazione della nuova classificazione, il passaggio
alla figura di "macchinista", parametro 190, avverrà secondo le seguenti
modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del passaggio
stesso, del requisito di 21 anni di condotta effettiva, come determinata
dall'apposita norma contrattuale. Ogni azienda opera nei seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i macchinisti che, alla
data di decorrenza della nuova classificazione, espletano le effettive
mansioni di condotta e hanno maturato almeno 16 anni di condotta
effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta
il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione e acquisiscono
la figura di "macchinista", parametro 190. Fermo restando quanto previsto
nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni
scaglione, a cominciare dal 1°, si aggiungerà progressivamente una unità
fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di decorrenza della nuova
classificazione verranno inquadrati nella figura di "macchinista",
parametro 190, i lavoratori appartenenti al 1° scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per 4 anni consecutivi verrà
effettuato il passaggio degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni
successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti
come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità
di
guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di
servizio;
in caso di ulteriore parità, dell'età.
9) In fase di 1a applicazione della nuova classificazione, il passaggio
alla figura di "capotreno", parametro 165, avverrà secondo le seguenti
modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del passaggio
stesso, del requisito di 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo
treno.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i capi treno che, alla
data di decorrenza della nuova classificazione, espletano le effettive
mansioni di tale qualifica e hanno maturato almeno 11 anni d'anzianità
nello svolgimento delle mansioni di capo treno. Tale somma viene divisa
per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che
annualmente formano lo scaglione e acquisiscono la figura di "capo treno",
parametro 165. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente,
in
caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal 1°,
si
aggiungerà progressivamente una unità fino al raggiungimento della
somma
predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di decorrenza della nuova
classificazione verranno inquadrati nella figura di "capotreno", parametro
165, i lavoratori appartenenti al 1° scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per 4 anni consecutivi verrà
effettuato il passaggio degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni
successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti
come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità
nello svolgimento delle mansioni di capo treno; in caso di parità, della
maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
10) I lavoratori che, dal momento del passaggio dello scaglione in cui
sono inseriti, non hanno maturato l'anzianità richiesta, passano
al
parametro superiore il 1° giorno del mese successivo al
perfezionamento
del predetto requisito. I nominativi dei lavoratori inseriti negli
scaglioni all'atto della definizione degli stessi non sono modificabili,
salvo in caso di erronea valutazione delle precedenze che deve, comunque,
essere fatta valere prontamente dal lavoratore interessato.
11) Al termine della ricollocazione dei lavoratori nel nuovo
inquadramento può essere attivato un confronto a livello aziendale per
dirimere eventuali contenziosi.
A) Tabelle di derivazione.
E.1/1 AREA PROFESSIONALE 1
225 | capo area | responsabile unità amm./tecnica complessa | 250 | |
225 | analista di sistemi | |||
206 | capo ripartizione | capo unità organizzativa | amm./tecnica | 230 |
206 | capo impianto | |||
206 | capo ripartizione(F) | professional | 230 | |
206 | capo impianto (F) |
E.1/2 AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE AUTOMOBILISTICO
coordinatore movimento
188 e traffico coordinatore di esercizio 210
173 addetto movimento e traffico addetto all'esercizio 193
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO
- PERSONALE VIAGGIANTE
ispettore movimento personale
188 viaggiante e/o trazione coordinatore 210
addetto gestione personale
173 viaggiante e/o trazione assistente coordinatore 193
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO
- PERSONALE DI STAZIONE
coordinatore
188 di stazione coordinatore ferroviario (posizione 2a) 210
coordinatore ferroviario (posizione 1a) 202 (*)
173 capo stazione capo stazione 193
(*)Agli attuali coordinatori di stazione viene assegnato il parametro 207
ad esaurimento con le mansioni previste per il coordinatore ferroviario
posizione 1a. Aziendalmente, fra gli stessi e secondo
le esigenze
tecniche organizzative verranno individuati i coordinatori ferroviari
posizione 2a (parametro 210).
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
analista
206 programmatore (*) coordinatore di ufficio 205
188 capo ufficio
188 programmatore specialista tecnico/amministrativo 193
(*)Agli attuali analisti programmatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 207.
AREA PROFESSIONALE 2
AREA OPERATIVA MANUTENZIONE, IMPIANTI E OFFICINE
188 capo tecnico capo unità tecnica 205
173 capo operai capo operatori 188
E.1/3 AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE AUTOMOBILISTICO, FILOVIARIO E TRANVIARIO
agente di movimento operatore di esercizio
159 - con 21 anni di guida effettiva (parametro 4°) 183
agente di movimento
159 - con meno di 16 anni operatore di esercizio 175
di guida effettiva (parametro 3°) conducente di linea
144 - con meno di 16 anni operatore di esercizio 158
di guida effettiva (parametro 2°)
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO PERSONALE VIAGGIANTE (TRAZIONE E SCORTA)
macchinista | |||
166 | - con 21 anni | macchinista | 190 |
di condotta effettiva | (parametro 4°) | ||
macchinista | |||
166 | - con meno di 21 anni | macchinista | 183 |
di condotta effettiva | (parametro 3°) |
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO PERSONALE
VIAGGIANTE (TRAZIONE E SCORTA)
144 | capo treno - con 16 anni di svolgimento delle mansioni | xxxx | xxxxx | (xxxxx. | 0x) | 000 |
xx xxxx xxxxx | ||||||
144 | capo treno - con meno di 16 anni di svolgimento delle mansioni | xxxx | xxxxx | (xxxxx. | 0x) | 000 |
000 | xx xxxx xxxxx conduttore (abilitato a capo treno) | capo | treno | (param. | 1°)(*) | 140 |
126 | conduttore (senza a capo treno) | abilitazione | (lavoratori da riqualificare) | (**) |
(*)In fase di 1a applicazione concorrono alla maturazione del
periodo
d'anzianità anche i periodi di svolgimento delle mansioni di capo
treno, espletate durante la permanenza nella qualifica di conduttore.
(**)Agenti con più di 3 anni d'anzianità, vengono sottoposti, ove idonei
a prova di abilitazione a capo treno, acquisendo il parametro
di
accesso (140) e seguendo il percorso professionale
contrattualmente
previsto. Coloro che non acquisiscono la predetta abilitazione
sono 5),
tali
ricollocati in altre figure professionali ai sensi del punto lett. D) del presente articolo. Nel periodo necessario per operazioni conservano il parametro ad esaurimento 139.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO (PERSONALE DI STAZIONE)
agente operativo di movimento | operatore di movimento | ||
144 | e/o gestione (****) | e gestione | 158 |
addetto operativo di gestione | 158 | ||
159 | e/o stazione (*****) | operatore di gestione | (***) |
agente operativo di movimento | operatore di stazione | ||
144 | e/o gestione (******) addetto di stazione e gestione | (parametro 2°) operatore di stazione | 143 |
126 | (******) | (parametro 1°) | 139 | |
126 | capo manovra | capo squadra operatori di manovra | 135 | |
126 | operatore scambi | cabina | operatore di scambi cabina | 135 |
112 addetto manovra e scambi operatore di manovra 123
(***)All'addetto operativo di gestione e/o stazione è attribuito il profilo professionale di operatore di gestione e il parametro ad esaurimento 175.
(****)Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni di
movimento e gestione, esercitano prevalentemente mansioni
di
movimento non limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e
di
segnalamento.
(*****)Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione con
funzioni di controllo e coordinamento delle attività di gestione
in
stazioni di consistente traffico.
(******)Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione,
nonché attività di movimento limitate alla manovra degli
impianti
di sicurezza e di segnalamento in stazioni di non
consistente
traffico, ovvero collaborano alla gestione in stazioni
di
consistente traffico.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA: AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
assistente
173 programmatore junior collaboratore di ufficio 175
capo turno operatori
segretario | |||
159 operatore CED | operatore qualificato | 155 | |
capo sala registrazione | dati | di ufficio (parametro 2°) | |
addetto a pratiche | |||
144 amministrative | (lavoratori da riqualificare) | (*) | |
126 impiegato generico | operatore di ufficio | 130 |
(*)Lavoratori da riqualificare ai sensi del punto 5), lett. D) del
presente articolo, ai quali è attribuito il parametro 140
ad
esaurimento e un assegno 'ad personam' ai sensi del punto 2),
art.
3 del presente accordo.
AREA PROFESSIONALE 3
AREA OPERATIVA: MANUTENZIONE, IMPIANTI E OFFICINE
operaio tecnico 159 capo squadra operai | operatore | tecnico | 170 |
coordinatore di manutenzione armamento operaio qualificato 144 - con 6 anni d'anzianità | operatore | qualificato | 160 |
nelle mansioni proprie | (parametro | 2°) | |
della qualifica | operatore | qualificato | |
144 operaio qualificato | (parametro 1°) | 140 | |
126 operaio generico | operatore di manutenzione | 130 |
E.1/4 AREA PROFESSIONALE 4
112 | capo squadra manovali capo squadra ausiliari 121 |
126 | verificatore (**) |
112 | coordinatore ausiliari operatore generico 116 |
112 | addetto all'armamento |
112 | addetto alla manutenzione |
112 | centralinista |
100 | commesso ausiliario 110 |
100 | guardia titolare di fermata |
100 | cantoniere |
100 | manovale usciere ausiliario generico 100 |
guardiano/portiere | |
(**) | Agli attuali verificatori viene assegnato il parametro ad |
esaurimento
121.
F) Trattamento del personale in CFL già in forza.
Ai lavoratori con CFL in corso alla data di sottoscrizione del presente
contratto, in conseguenza della definizione della nuova classificazione,
all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro, verrà attribuita la
figura professionale e il relativo parametro d'ingresso, secondo quanto
stabilito dalla lett. A "Norme di carattere generale" del presente
articolo.
Ai lavoratori con CFL in forza alla data di sottoscrizione del presente
accordo, il cui periodo formativo è finalizzato all'acquisizione
rispettivamente delle figure professionali di operatore di esercizio, di
macchinista e di capo treno, verranno attribuiti, all'atto della
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al
31.12.03, rispettivamente parametri d'ingresso delle relative figure
professionali (par. 140 - 153 - 140). Dopo 12 mesi dalla trasformazione a
tempo indeterminato verranno attribuiti i parametri retributivi
immediatamente superiori a quelli d'ingresso (par. 158 - 165 - 158).
Ai fini dell'attribuzione della retribuzione aziendale, i CFL in corso
alla data di sottoscrizione del contratto vanno considerati nuovi assunti.
Di conseguenza, per essi deve valere quanto è stato determinato o sarà
determinato a livello aziendale in applicazione del punto 3, Accordo
2.3.00 e successive integrazioni.
Ai CFL che si trasformano in contratto a tempo indeterminato nel periodo
transitorio previsto per le aziende in cui dovrà essere rideterminato il
salario aziendale, verrà attribuito quello in vigore al momento della
sottoscrizione del contratto.
Dichiarazione a verbale.
In riferimento al punto 11, art. 2, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
precisano che le norme ivi previste fanno riferimento a situazioni future
che potrebbero verificarsi in conseguenza dell'applicazione del presente
CCNL.
Non sono pertanto risolte le situazioni esistenti regolate dalle normative
in atto fino alla data di sottoscrizione del presente contratto per il
riconoscimento della qualifica di agente di movimento.
Dichiarazione a verbale.
FEDERTRASPORTI, FENIT e ANAV dichiarano che con il punto 11, art. 2 del
presente accordo si è intesa riconfermare, esplicitandola, la vigente
disciplina secondo la quale ai fini della maturazione di specifici
requisiti d'anzianità, è presa in considerazione solo quella maturata
nell'azienda di appartenenza, con la sola eccezione dei casi previsti al
predetto punto 11.
Art. 3 - Disciplina della retribuzione a seguito dell'applicazione
della nuova classificazione.
1) A decorrere dalla data di decorrenza della nuova classificazione la
struttura della retribuzione mensile, distinta per parametri retributivi,
è articolata come segue:
a) retribuzione tabellare, quale definita nella tabella allegato 1,
xxxxxxx A;
b) ex-indennità di contingenza, quale definita nella tabella, allegato
1, colonna B, comprensiva dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR)
di cui all'Accordo interconfederale 31.7.92, riproporzionato su
14
mensilità;
c) aumenti periodici d'anzianità, quali definiti nella tabella allegato
1, colonna C e ferma restando la disciplina di cui all'art. 3,
Accordo
nazionale 25.7.97;
d) importi del Trattamento Distinto della Retribuzione (TDR)) di cui
all'art. 22, comma 2, Accordo nazionale 25.7.97 (allegato 1, colonna D);
e) indennità di mensa di cui al punto n. 8, Accordo nazionale 2.10.89;
f) indennità di funzione per i Quadri di cui al punto 6, lett. a),
Accordo nazionale 2.10.89;
g) competenze accessorie unificate di cui al punto 9, comma 1, 2°
xxxxxx, Accordo nazionale 2.10.89;
h) trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis, CCNL 12.3.80, così
come integrato dal punto n. 4 ("Trattamenti sostitutivi per ogni APA")
dell'Accordo nazionale 2.10.89 e dall'art. 4 ("ex nuovo 3° elemento
salariale") dell'Accordo nazionale 25.7.97, modificati come segue:
- l'assegnazione del profilo professionale al momento di applicazione
della nuova classificazione non integra la fattispecie di cui al punto
4,
3° periodo, Accordo nazionale 2.10.89;
- è abrogata la disciplina di cui al punto 3), Accordo nazionale 2.10.89, ma i trattamenti sostitutivi, già ex nuovi terzi elementi salariali, ivi compresi i trattamenti 'ad personam' ad essi connessi, restano attribuiti ai lavoratori di cui al predetto art. 4, Accordo nazionale 25.7.97 nei valori agli stessi spettanti il giorno precedente la
data di applicazione della nuova classificazione, ad eccezione dei casi in
cui per effetto della maturazione di requisiti d'anzianità anche specifica
si acquisisca un parametro retributivo superiore che ai sensi della disciplina ora abrogata comportava l'attribuzione di un minore importo dell'ex nuovo 3° elemento salariale. Tali trattamenti sono determinati in
cifra fissa e non rivalutabili;
i) assegni 'ad personam', eventualmente spettanti in base a norme di
legge, di regolamento o di accordo e trattamenti 'ad personam' di cui
al
successivo punto 2).
Gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere costituiscono
la
retribuzione "normale" e sono corrisposti per 14 mensilità.
Vengono altresì confermate le indennità attualmente vigenti, legate
ad
effettive e/o particolari prestazioni, stabilite dalla
contrattazione nazionale.
2) Ai lavoratori in servizio alla data d'entrata in vigore della nuova
classificazione sono attribuiti, con la medesima decorrenza, trattamenti
'ad personam' pensionabili e non assorbibili, individuati nel valore
indicato nella tabella 2. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa
e non sono rivalutabili. Nei casi in cui ai sensi dei punti 3, 4 e
5,
lett. D), art. 2 "Norme di 1a applicazione e norme transitorie" si
procede
alla ricollocazione aziendale, il trattamento 'ad personam' è quello
indicato nella tabella 2 per qualifiche/figure professionali che abbiano
uguali parametri di partenza e di ricollocazione. Xxx non ricorra tale
situazione il trattamento 'ad personam' sarà determinato nell'eventuale
differenza tra la somma degli elementi retributivi richiamati nelle lett.
a), b), c) e d) del precedente punto 1 relativi all'attuale qualifica e
la
somma degli stessi elementi relativi alla nuova figura
professionale assegnata.
In caso di attribuzione di un ulteriore parametro retributivo, sarà
mantenuto 'ad personam' fino a concorrenza l'eventuale trattamento
di
miglior favore risultante dalla differenza fra il valore
complessivo
relativo al nuovo parametro degli elementi di cui alle lett. a), b),
c)
e d) del precedente punto 1) e il valore corrispondente agli
stessi
elementi relativo al parametro di partenza, comprensivo del trattamento
'ad personam' di cui al presente punto 2). I predetti elementi
retributivi andranno considerati al netto degli aumenti derivanti
da
accordi collettivi o da scatti d'anzianità maturati
successivamente
all'entrata in vigore della nuova classificazione.
3) Secondo quanto previsto dal punto 3), 2° alinea, Accordo preliminare
2.3.00, integrato dal presente accordo, si procede a livello aziendale
a
un riordino dei compensi e delle indennità previsti aziendalmente al
fine
di realizzare una semplificazione e una razionalizzazione degli stessi.
Inoltre, in relazione all'applicazione della nuova classificazione,
i
suddetti elementi saranno rapportati alle nuove figure professionali e
ai
relativi parametri, senza oneri aggiuntivi per le imprese e
con
riconoscimento di eventuali 'ad personam' per i lavoratori in servizio.
Ove tali elementi economici restino espressi in percentuale, gli stessi
sono riproporzionati sulla nuova base retributiva.
4) La retribuzione aziendale sarà, pertanto, articolata come segue:
- compensi e indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni;
- premio di risultato di cui all'art. 6, Accordo nazionale 25.7.97;
- altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a tale livello,
fermo restando quanto previsto dal terzultimo comma, art. 6,
Accordo
nazionale 25.7.97.
Integrazione al punto 3, Accordo preliminare 2 marzo 2000.
La contrattazione dovrà concludersi entro 3 mesi dall'accordo di rinnovo,
ricorrendo, ove necessario, alle procedure del sistema di relazioni
industriali previsto dal presente accordo, ivi compreso il ricorso, su
richiesta di una delle parti, alla mediazione del Ministero del lavoro.
Art. 4 - Trattamento economico e normativo degli addetti all'area operativa "servizi ausiliari della mobilità".
Il rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati all'area operativa "servizi
ausiliari per la mobilità" è regolato dalle disposizioni contrattuali di
cui all'allegato A) "Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi
ausiliari della mobilità".
Per il personale in forza il giorno precedente alla data d'entrata in
vigore del presente accordo, che già svolge le attività ricomprese
nell'area operativa "Servizi ausiliari per la mobilità" e/o assegnato,
anche successivamente, in tale area operativa, viene mantenuto lo stato
giuridico ed economico preesistente, fatto salvo quanto previsto
dall'Accordo nazionale 27.6.86.
Al personale assunto dalla data in vigore del presente accordo saranno
riconosciuti i trattamenti salariali previsti dalla disciplina
contrattuale nazionale, nonché il premio di risultato di cui all'art. 6,
Accordo nazionale 25.7.97, che sarà stabilito per tale area operativa.
Art. 5 - Ferie.
A far data dall'applicazione della nuova classificazione, l'art. 10, comma
1, 2° alinea, Accordo nazionale 12.3.80, è sostituito dal seguente:
"26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore
al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo
pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale".
Art. 6 - Norme in materia di orario di lavoro.
Con riferimento alle disposizioni integrative del CCNL previste al punto
4, Accordo preliminare 2.3.00, le parti confermano e precisano quanto
segue:
a) la durata settimanale dell'orario di lavoro per i lavoratori ai quali
si applica il presente CCNL è realizzata come media nell'arco di
17
settimane. Soltanto le modalità di attuazione saranno oggetto
di
preventivo esame congiunto secondo quanto previsto dall'art. 3,
CCNL
23.7.76, così come modificato dall'art. 3, lett. c), Accordo nazionale
12.7.85;
b) a livello aziendale, nell'ambito del negoziato previsto dall'art. 6,
Accordo nazionale 25.7.97, ove sussista ancora un regime d'orario
inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento
e le compensazioni;
c) nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi
dell'art. 8, punto 2, Accordo nazionale 25.7.97, relativamente
all'adeguamento della prestazione effettiva all'orario contrattuale
nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che, entro 3 mesi dalla
sottoscrizione del presente accordo, vanno contrattate le saturazioni
al
massimo livello tecnicamente e organizzativamente possibile, senza
oneri
aggiuntivi per le imprese. Qualora non si pervenisse ad intese sulla
materia, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del lavoro;
d) la riduzione dell'orario di lavoro contrattuale nazionale, con
particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronto
in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003,
in
relazione all'evoluzione dell'occupazione nel settore e al suo
progressivo
adattamento al processo di liberalizzazione del mercato. Il costo
dell'eventuale riduzione dell'orario di lavoro sarà comunque compreso nei
costi definiti per il rinnovo del 2° biennio;
e) nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in
conformità con la normativa contrattuale e legislativa vigente,
la
rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale
da
evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della
prestazione
lavorativa in capo allo stesso lavoratore. A tal fine, le parti a livello
aziendale effettueranno esami congiunti preventivi e periodici come
previsto dall'art. 3, CCNL 23.7.76, così come modificato dall'art.
3,
lett. C), Accordo nazionale 12.7.85; e ogniqualvolta, su richiesta
anche
di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso
di
controversia, le procedure previste dall'art. 2, lett. B),
Accordo
nazionale 7.2.91.
A livello regionale, sulla base dell'andamento del fenomeno, potranno
essere valutate e individuate possibili soluzioni, compatibilmente
all'organizzazione efficiente ed economica del servizio.
Al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sui riposi
periodici previsti dall'art. 14, Accordo nazionale 25.7.97, verranno
realizzati a livello aziendale esami congiunti a cadenza periodica
e
ogniqualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si
ritenga
necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste
all'art. 2, lett. B), Accordo nazionale 7.2.91;
f) in presenza di regimi d'orario differenziati per effetto della
concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri
benefici orari, le parti a livello aziendale procedono a
un
approfondimento al fine dell'adeguamento alla normativa nazionale.
Art. 7 - Mercato del lavoro - rapporti di lavoro flessibile.
L'art. 7, Accordo nazionale 11.4.95, e l'art. 9, Accordo nazionale 25.7.97
sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:
Le parti nel confermare, quale prassi ordinaria, il sistema di assunzione
a tempo indeterminato, ritengono che - nel rispetto del punto 5,
Accordo
preliminare 2.3.00, la definizione di norme contrattuali condivise,
riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la
flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli
obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio
aderire alla domanda di nuovi servizi e all'espansione delle attività
imprenditoriali, nei settori tradizionali e in tutta l'area ricompresa nel
campo di applicazione del CCNL.
In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di
selezione per assunzione stanno subendo oggi, e subiranno ancora di più
nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali bandi di
concorso: da qui discende l'esigenza di modalità trasparenti e flessibili
che rendano più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze
di personale decise dalle aziende.
L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1 del presente accordo viene
investito dei seguenti compiti:
- monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo;
- proporre soluzioni per:
§ superare eventuali difficoltà;
§ rafforzare l'utilizzo di tali strumenti;
§ adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di
legge e/o pattizie di superiore livello;
§ dirimere eventuali controversie interpretative;
- attuare quanto demandato da accordi sindacali.
In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per
l'attuazione di quanto definito nel CCNL (art. 3, CCNL 23.7.76 e
successive modificazioni e integrazioni).
Tutti i rapporti di lavoro "flessibile", con i limiti definiti dal CCNL,
previa informazione da parte dell'azienda alle strutture sindacali
competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale.
In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1,
comma 2, punto a), legge n. 125/91, eventualmente definendo una
percentuale minima di accesso, da realizzare prevedendo modalità e
requisiti con accordo a livello aziendale.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato
si terrà conto della legge n. 125/91, ove vi sia rispondenza alle
condizioni previste da norme di legge o regolamentari.
Inoltre, con l'obiettivo di favorire l'inserimento dei giovani, le parti
s'incontreranno per verificare l'attuazione al settore della normativa da
emanarsi da parte del Governo relativa a forme d'incentivazione per
l'adozione del part-time "a staffetta", previsti dalla legge n. 196/97.
Il presente articolo regolamenta le seguenti tipologie di rapporto di
lavoro flessibile:
A) contratti a termine ex art. 23, legge n. 56/87;
B) lavoro a tempo parziale;
C) contratto di formazione e lavoro;
D) lavoro temporaneo;
E) apprendistato.
I lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro, esclusi i temporanei,
sono computati ai fini dell'Accordo nazionale 29.7.98.
Le lettere che seguono regolamentano in modo specifico le diverse
modalità.
A) CONTRATTI A TERMINE EX ART. 23, LEGGE n. 56/87
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate, secondo
gli specifici ambiti di applicazione, dall'art. 8, RDL 8.1.31 n. 148,
dalla legge 18.4.62 n. 230, dall'art. 8 bis, legge 25.3.83 n. 79, dalla
legge 8.3.00 n. 53 e dall'art. 61, CCNL 23.7.76 e loro successive
modificazioni e integrazioni.
Fatte salve le predette discipline, le parti concordano che contratti a
termine possono essere attivati, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n.
56, nelle seguenti casistiche e con le seguenti modalità:
1) nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità,
congedi parentali, aspettativa;
2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un
servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo
necessario all'espletamento delle procedure di assunzione;
3) per punte di più intensa attività derivanti dall'effettuazione di
servizi, anche a carattere provvisorio e/o sperimentale, che non sia
possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi
di
lavoro.
La durata minima è pari a 30 giorni calendariali. La durata massima è pari
a 12 mesi, prorogabile per ulteriori 8 mesi nei limiti e con le modalità
stabilite dall'art. 2, legge 18.4.62 n. 230.
B) LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti
(D.lgs. 25.2.00 n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione d'orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione
delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo
pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto
o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo
aziendale.
I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del
criterio di proporzionalità.
Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere
specificata l'entità e la distribuzione dell'orario di lavoro
(giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto
con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato
in
rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro
a
tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non
potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma
restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione
stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore
di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto
stabilito dall'art. 15, CCNL 23.7.76;
e) per i tempi accessori e complementari all'attività di guida del
personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle
vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta
e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno
qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 20/A e 21/A
(FEDERTRASPORTI e FENIT) e 20/B e 21/B (ANAC), CCNL 23.7.76 e
successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle
mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori
a
tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di
vestiario,
così come stabilito dall'art. 50, CCNL 23.7.76, è proporzionato
in
relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai
compensi e indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla
13a mensilità, alla 14a mensilità, alle ferie, alle festività e ad ogni
altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta
in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il TFR si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro
eccedente l'orario concordato con il lavoratore nella lettera
di
assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e
produttive,
ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore,
connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del
servizio.
Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione
d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale
riferito a 1 anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo
delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa
è
pari a 2 ore.
Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10%
calcolata
sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.
Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili,
annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente
lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla
quota oraria della retribuzione globale di fatto.
La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva
dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi
compreso il TFR.
Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell'arco
temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi,
l'orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso,
il
lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o
parziale,
dell'orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento
avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare
da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 3, D.lgs. n.
61/00, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio,
esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può
chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale
per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale al lavoratore
interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile
con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla
Direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati
in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con
la prestazione a tempo pieno;
- documentata necessità di assistere familiari a carico non
autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a
13
anni;
- motivi di famiglia, opportunamente documentati;
- studio, volontariato, etc., opportunamente documentati;
- motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell'esercizio, ferme
restando le disposizioni di legge, l'azienda dovrà accertare che non
sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti
di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del
servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con
contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi
dell'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 61/00;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla
retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato
lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità
elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della
prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 e ss., D.lgs.
25.2.00
n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale
o
verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare
la
collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma
precedente,
comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a
10
giorni di calendario.
Decorsi 5 mesi dalla stipula dell'accordo che introduce
clausole
elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro
un
preavviso di 1 mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio
sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o
autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti
all'attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali
esigenze.
In caso di oggettiva impossibilità, nella fattispecie di cui alle
precedenti lett. a) e b), il periodo di preavviso di cui al comma
precedente può essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e
il
lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il
lavoratore
potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche
per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle
precedenti lett. a), b), c), d).
Per il periodo interessato dall'applicazione delle cosiddette "clausole
elastiche" al lavoratore verrà attribuita una maggiorazione del 5% sulla
retribuzione oraria globale di fatto, tale maggiorazione è comprensiva
dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi
compreso il TFR;
r) i limiti trimestrali e annuali stabiliti dalla legge 27.11.98 n. 409
s'intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione
lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve
le norme di legge (art. 6, D.lgs. 25.2.00 n. 61).
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché
stipulati a tempo determinato.
S'intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4,
D.lgs. n. 61/00.
Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo
svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato
la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
C) CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (CFL) Premessa.
Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del
CFL, prevedendone l'attivabilità per tutte le figure professionali quale
strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile
favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Procedure di verifica di conformità.
Le parti convengono che con il presente articolato si considera superata
la necessità dell'approvazione preventiva dell'Organismo previsto dalle
disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati
conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria
territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente
articolo. Copia del presente articolo verrà depositato a cura delle parti
presso il Ministero del lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende
associate a FEDERTRASPORTI, ANAV, FENIT del 'nulla osta' da parte degli
Uffici del collocamento.
Dovrà in ogni caso farsi riferimento ai contenuti della circolare del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 42 del 23.3.91.
Durata del contratto e attività formativa.
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nell'area professionale 1 sono
considerate "elevate";
b) le professionalità inquadrate nelle aree professionali 2 e 3 sono
considerate "intermedie".
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità
di cui alla lett. a) che precede che prevedano una durata del rapporto
di
formazione non superiore a 24 mesi e una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità
di cui alla lett. b) che precede che prevedano una durata del rapporto
di
formazione non superiore a 24 mesi e una formazione di almeno 80 ore.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti
preordinati alla stipulazione dei CFL di cui all'art. 16, comma 2, lett.
b), legge 19.7.94 n. 451, che prevedano una durata del rapporto di
formazione non superiore a 12 mesi e una formazione minima di base non
inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro,
all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e
antinfortunistica.
I contratti di cui all'art. 16, comma 2, lett. b), legge n. 451/94,
possono essere stipulati sia per le figure professionali corrispondenti
alle professionalità intermedie ed elevate ad eccezione delle figure
professionali inquadrate nell'area professionale 4 nelle quali le parti
convengono di identificare le professionalità di cui all'art. 8, comma 5,
legge n. 407/90.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere
rispettati i principi di non discriminazione diretta e indiretta di cui
alla legge 10.4.91 n. 125.
Rapporto di lavoro.
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni
regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto
diversamente previsto dal presente articolo. La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a
12 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
In caso di trasformazione del CFL in assunzione a tempo indeterminato
s'intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte
dell'interessato.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i
progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da
consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in
posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei
progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle
singole imprese.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere
utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il
periodo di formazione lavoro verrà computato all'anzianità di servizio,
con esclusione degli aumenti periodici d'anzianità e della mobilità
professionale, ad eccezione, con riguardo a quest'ultima, delle deroghe
convenute a livello nazionale.
Qualora il CFL non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di
nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta
alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a 20 dipendenti, 1 mensilità retributiva composta
da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo
attribuito per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è
proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di 1/24 di mese
per ogni mese di durata del contratto:
- dalle aziende con oltre 20 dipendenti, 2 mensilità retributive
composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro
retribuito attribuito per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è
proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/24 di mese
per ogni mese di durata del contratto.
Alla scadenza del CFL per le professionalità considerate intermedie ed
elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto
dal Ministero del lavoro, trasmette agli Uffici competenti per territorio
idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati.
Alla scadenza del CFL per le professionalità considerate elementari, il
datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza
svolta.
Per il limite d'età di assunzione si fa riferimento alle
vigenti | |||||||
disposizioni in | tema | di | CFL, | nonché | in | materia | di |
abilitazioni | |||||||
professionali. |
Per le limitazioni all'utilizzo dei CFL si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge e contrattuali.
La facoltà di assunzione mediante i CFL non è esercitabile dalle aziende
che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere
mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui CFL sia già
venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati non si computano, comunque, a tal fine i contratti
risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero ad iniziativa
del lavoratore, per fatto da lui dipendente o a lui imputabile (ivi
compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i
contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel
biennio precedente sia venuto a scadere un solo CFL.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in
servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro,
nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
Retribuzione.
La retribuzione per i giovani assunti con CFL è costituita dalla
retribuzione tabellare, dall'ex indennità di contingenza, dal TDR,
indennità di turno di cui all'Accordo nazionale 21.5.81, art. 5, lett. a,
dall'indennità di mensa e dall'indennità domenicale, relative ai parametri
definiti ai sensi del punto 9, lett. A), art. 2.
L'applicazione dello specifico trattamento stabilito dal presente articolo
non può comportare l'esclusione dei lavoratori assunti con CFL
dall'utilizzo dei servizi aziendali, ivi compreso il vestiario, ovvero
dalle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al
personale a tempo indeterminato.
Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
In caso di 1 o più interruzioni del servizio dovute a malattia o
infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di
calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e
lavoro, per i contratti fino a 12 mesi.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di
calendario nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 24 mesi.
I periodi di conservazione del posto previsti nei 2 capoversi che
precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi
durata inferiore rispettivamente a 12 e a 24 mesi.
Le assenze per malattia, maternità e servizio militare di leva comportano
un corrispondente prolungamento del CFL.
In caso di malattia, maternità o d'infortunio extraprofessionale del
giovane assunto con CFL, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello
di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico
riconosciuto dagli enti previdenziali e assicurativi.
Dall'1.8.98, nei primi 3 giorni di malattia sarà garantito dalle aziende
un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai
sensi del successivo paragrafo titolato retribuzione.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito
fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda.
D) LAVORO TEMPORANEO
Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che
nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge 24.6.97 n.
196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. a) della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e
commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato
derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri
settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero
adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non
possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi
aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti
nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando
perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti
produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo
necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria,
nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o
dei mezzi.
I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le
fattispecie individuate alle precedenti lett. da a) ad e),
contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per
ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con
arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o
uguale allo 0,5%. In alternativa, è consentita la stipulazione dei
contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro
temporaneo, purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non
inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa
utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente
accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di
pari contenuto professionale.
Nel 2° livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la
determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico
dell'azienda ai sensi dell'art. 6, Accordo nazionale 25.7.97.
Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali
norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici
e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è
tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori
temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione
relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e
sue successive modifiche, dell'Accordo nazionale 28.3.96 e dell'Accordo
interconfederale 22.6.95.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA o, in
mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali
firmatarie del CCNL il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta
comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del
contratto di fornitura.
Inoltre, 1 volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSU/RSA
informazioni in ordine al numero e ai motivi dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero e alla
qualifica dei lavoratori interessati.
Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso
l'azienda utilizzatrice può essere prorogato:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista
il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro
in
servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori
periodi di assegnazione non superiori a 1 anno.
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà
essere opportunamente addestrato e informato di ogni utile notizia
riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete,
struttura dell'azienda, etc.).
Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto,
ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di
libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del
personale dipendente dell'impresa medesima.
Nota a verbale.
Per le aziende aderenti a FEDERTRASPORTI il presente accordo sostituisce
la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 29.11.99 secondo quanto ivi previsto.
Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto
nella premessa dell'Accordo interconfederale 16.4.98 tra CONFINDUSTRIA,
CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
E) APPRENDISTATO
Per la disciplina del l'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni
di legge in materia e in particolare all'art. 16, legge 24.6.97 n. 196 e
successive modifiche e integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di
attuazione e alla presente disciplina contrattuale.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le
norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di
attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i
lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26
nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del
20.7.93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di
handicap i predetti limiti d'età sono elevati di 2 anni.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo
profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione.
Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al
lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato.
Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le
aree professionali 1, 2 e 3.
La durata massima dell'apprendistato è così fissata:
- 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni
inquadrate nell'area professionale 1, 2 e 3;
Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa
azienda, il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini
dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici d'anzianità e
ulteriori deroghe convenute a livello nazionale.
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120
ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto
dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e successive modifiche e
integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle
materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98. Le ore
rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1,
lett. b) del decreto citato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture
esterne pubbliche o private di cui all'art. 2, comma 2, DM 8.4.98.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di
attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da
svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2,
legge n. 196/97 e successive modifiche e integrazioni è ridotta a 80 ore
medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di
cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98 e le rimanenti alle materie
di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
All'apprendista minore di anni 18 non è consentita l'effettuazione di
prestazioni lavorative fra le ore 22 e le 6 né il superamento dell'orario
contrattuale nazionale di lavoro.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le
iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli
effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le
indennità dei dipendenti di ruolo.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente
nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da
un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul
lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15
dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto
dall'art. 4, comma 2, DM 8.4.98.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le
competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione
alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego.
Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto
applicabili e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene
determinata come segue:
- dal 1° al 15° mese: 85% della retribuzione tabellare a cui vanno
aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal CCNL;
- dal 16° al 30° mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno
aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal CCNL.
Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova d'idoneità
prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in
relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in
caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è
stato assunto.
All'apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga
mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non
imputabili, alla prova d'idoneità s'intenderà attribuita la qualifica
professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il
contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in sevizio
almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati non si computano, comunque, i contratti risolti nel
corso o al termine del periodo di prova ovvero ad iniziativa del
lavoratore, per fatto da lui dipendente o a lui imputabile (ivi compreso
il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti
per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel
biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di
apprendistato.
L'art. 54, CCNL 23.7.76, è abrogato e sostituito dalla presente
disciplina.
F) PERCENTUALE DI UTILIZZO DEI CONTRATTI A TERMINE E DEL LAVORO
TEMPORANEO
I contratti a termine ivi compresi quelli a part-time di cui al presente
articolo, lett. A), punti 1), 2) e 3) e i contratti di lavoro temporaneo
di cui alla precedente lett. D) del presente articolo, possono essere
conclusi:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35%
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione,
con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura
massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza
all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella
consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del
20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione
e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende
fino a 500 dipendenti.
Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di
unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
G) NORMA FINALE
L'art. 7, Accordo nazionale 11.4.95 e l'art. 9, Accordo nazionale 25.7.97,
sono abrogati.
Nota a verbale.
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di
rapporti di lavoro flessibili (cosiddetti contratti atipici) le parti
stipulanti s'impegnano ad incontrarsi in sede di Osservatorio nazionale di
cui all'art. 1 del presente accordo successivamente all'entrata in vigore
delle nuove disposizioni, al fine di verificare la congruità delle
disposizioni contrattuali con le stesse cosicché le parti possano
procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente
disciplina.
Art. 8 - Trattamento di maternità.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.
4, comma 1, legge 30.12.71 n. 1204, così come novellata dalla legge n.
53/00, e comunque per un periodo complessivo non superiore a 5 mesi, la
lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico INPS,
da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il
100% della quota giornaliera della retribuzione spettante.
Nota a verbale.
La parti concordano che tale integrazione non potrà in ogni caso essere
superiore alla differenza fra la misura dell'indennità a carico INPS,
vigente alla firma del presente accordo, e il 100% della quota giornaliera
della retribuzione spettante, anche qualora provvedimenti legislativi,
amministrativi o giudiziari, ne mutino sostanzialmente l'ambito normativo
di riferimento e/o il valore.
Art. 9 - Reperibilità.
In conformità alle esigenze organizzative di ciascuna azienda, la stessa
potrà richiedere alle competenti OOSS l'istituzione di turni di
reperibilità nelle varie unità produttive.
Modalità, compensi, individuazione del lavoratori interessati alla
copertura dei turni, saranno oggetto di apposita contrattazione a livello
aziendale.
Qualora vi sia effettuazione della prestazione lavorativa non dovrà essere
pregiudicato il rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia
d'orario di lavoro.
Art. 10 - Decorrenza e durata del CCNL - aumenti retributivi.
Gli aumenti contrattuali, riportati nella tabella allegato 1, decorrono
dall'1.1.01 e saranno erogati al momento dell'applicazione della nuova
classificazione.
La nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto
pubblico e della mobilità e la relativa struttura della retribuzione,
determinata sulla base della nuova scala parametrale, (tabella allegato
1), trova applicazione:
a) entro il 28.2.01 per il personale in forza alla data di
sottoscrizione del presente accordo;
b) a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo per il
personale di nuova assunzione e per i contrattisti di formazione e lavoro
di cui all'art. 2, lett. F).
Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti a
rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro
straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria
ridotta, TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito
a livello nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale,
resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della
percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
A copertura del periodo pregresso, con riferimento a quanto previsto dal
punto 7), Accordo preliminare 2.3.00, la 2a tranche di £ 1.000.000 della
somma forfettaria ivi prevista verrà erogata entro il 31.12.00.
A copertura del periodo 1.7.00-31.12.00, al personale in forza alla data
di sottoscrizione del presente accordo, verrà erogato, entro il 31.1.01,
l'importo forfettario di £ 500.000, calcolato al 5° livello retributivo e
sulla base della vigente classificazione (scala parametrale 100 - 225).
Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e va
rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la
frazione superiore a 15 giorni, nel periodo luglio-dicembre 2000.
L'importo medesimo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di
lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli
istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del TFR.
A partire da luglio 2001 agli aderenti al Fondo "Priamo" di previdenza
complementare con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale al
31.12.95, il contributo aziendale è incrementato dell'1%, sulla base
retributiva prevista dall'art. 12, Accordo nazionale 23.4.98, che andrà
successivamente rivisitato in adeguamento alle normative di legge.
Con la medesima decorrenza agli altri lavoratori aderenti sarà
riconosciuto il medesimo contributo aggiuntivo dell'1%, il cui costo
complessivo sarà a carico delle risorse che saranno rese disponibili per
il biennio 2002-2003.
Il presente contratto avrà scadenza, per la parte economica al 31 dicembre
2001 e per la parte normativa al 31 dicembre 2003.
Art. 11 - Dichiarazione di esigibilità.
Le parti, fermo restando quanto già previsto nei precedenti artt. 1, 3,
punto 4) e nell'Accordo preliminare, punto 4, 3a e 4a alinea, considerata
l'attuale fase di profondo mutamento del settore, che richiede efficienti
revisioni organizzative e la predisposizione di appositi piani di impresa
volti al risanamento produttivo, al ridisegno dell'offerta di trasporto e
al conseguente sviluppo delle attività gestite, convengono di dover
ottenere dai propri iscritti e rappresentati comportamenti di stretta
coerenza tra quanto stabilito dal presente accordo e quanto sarà ancora
oggetto di confronto aziendale per l'applicazione di ogni punto del
presente accordo ovvero quanto sarà stabilito dalla contrattazione
aziendale per le materie proprie di tale livello.
In mancanza di comportamenti aziendali coerenti ovvero qualora non si
pervenisse a livello aziendale alle intese previste dal presente accordo
verrà attivata la procedura di cui all'art. 2, Accordo nazionale 7.2.91.
Art. 12 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Le disposizioni del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti
come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica
inscindibile.
Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano
novate, abrogate o modificate dal presente accordo.
Allegato A.
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER GLI ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI PER LA MOBILITÀ
Art. 1 - Campo di applicazione.
Le disposizioni di cui al presente allegato A), che è parte integrante
dell'Accordo nazionale ... novembre 2000 di rinnovo del CCNL degli
autoferrotranvieri 2000-2003, si applicano al personale addetto ai servizi
ausiliari per la mobilità inquadrato ai sensi della "Nuova classificazione
del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità".
Allo stesso trovano applicazione le norme di cui al CCNL 23.7.76 e sue
successive modificazioni e/o integrazioni relative agli istituti e/o
materie non espressamente regolati dalle seguenti disposizioni.
Art. 2 - Assunzione.
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in
vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti
indicazioni:
a) data di assunzione;
b) durata del periodo di prova;
c) qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o
attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni
che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne
siano provvisti;
g) documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle
leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei
giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data
di
assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con
contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate
nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini
di quanto previsto dall'art. 5, legge 11.11.19 n. 638;
l) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati
e a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 3 - Periodo di prova.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti
limiti:
area professionale 1 e 2: 6 mesi
area professionale 3: 2 mesi
area professionale 4: 1 mese
Il periodo indicato per le aree professionali 1 e 2 è computato in giorni
di calendario. I periodi indicati per le restanti aree professionali sono
di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà
essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la figura
professionale attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto
in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con
diritto al TFR e ai ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il
periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
Art. 4 - Orario di lavoro.
Al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità trovano
applicazione le norme in materia d'orario di lavoro di cui alla legge
15.3.23 n. 692 e sue successive modificazioni e integrazioni.
La durata media dell'orario di lavoro è fissata in 39 ore settimanali
sulla base di un periodo di 17 settimane, con un orario settimanale
massimo di 44 ore.
Art. 5 - Assenze.
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore
l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia
dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate
per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali
accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante
quote giornaliere della retribuzione quante sono le giornate di assenza,
fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 14.
Art. 6 - Aspettativa non retribuita.
In presenza di gravi e comprovati motivi, potrà essere concesso al
lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e
non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non
inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi. In tal caso, il datore di
lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con
assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del
raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 7 del presente accordo.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti
gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.
Art. 7 - Malattia.
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia ovvero della
continuazione della stessa al datore di lavoro; in caso di mancata
comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio dell'assenza, o dal
protrarsi di quest'ultima, la stessa sarà considerata ingiustificata con
le conseguenze previste dal successivo art. 14.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata
dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i
controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico
di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo
ingiustificato, il rapporto di lavoro s'intenderà risolto di pieno diritto
con la corresponsione di quanto previsto a successivo art. 13, ultimo
comma.
Ai sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il datore di lavoro o chi ne
fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per
infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti
competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far
controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e
istituti specializzati di diritto pubblico.
Periodo di comporto.
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno
solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro
potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto
al successivo art. 13, ultimo comma.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle
indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le
norme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo
di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del
contratto stesso.
Trattamento economico di malattia.
Durante il periodo di malattia di cui al presente articolo il lavoratore
avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) a un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i
giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione stessa
per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico INPS ai sensi
dell'art. 74, legge 23.12.78, n. 833, secondo le modalità stabilite,
e
anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n.
33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con
i
contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e
2,
legge 29.2.80 n. 33;
b) a un'integrazione dell'indennità a carico INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le
seguenti misure:
1) 100% per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
2) 75% per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera cui
il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto. Per retribuzione giornaliera s'intende la quota giornaliera
della retribuzione globale di fatto.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di
malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29.2.80 n.
33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata a.r., entro 2
giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione
sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi
certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato
a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il
numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla
data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se INPS non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lett. a) del
presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta da INPS in misura
ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di
indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute agli
apprendisti.
Art. 8 - Infortunio.
Le aziende sono tenute ad assicurare presso INAIL il personale dipendente
soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, secondo le vigenti norme legislative e
regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche
di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non
essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto
inoltrare la prescritta denuncia ad INAIL il datore di lavoro resta
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Il lavoratore, in caso d'infortunio sul lavoro, ha diritto alla
conservazione del posto nel termine previsto dal precedente art. 7, al
paragrafo "Periodo di comporto".
Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato,
l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore
il trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa
l'indennità sostitutiva di preavviso.
Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter
riprendere servizio, questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con
diritto al solo TFR.
Qualora l'azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva
volontariamente il rapporto di lavoro, quest'ultimo rimane sospeso a tutti
gli effetti, salvo la decorrenza dell'anzianità ai fini del preavviso.
Trattamento economico di infortunio.
Ai sensi dell'art. 73, DPR 30.6.65 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione per la
giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà
corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente
per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro,
un'integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL fino a raggiungere
complessivamente le seguenti misure:
1) 60% per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
2) 90% per i giorni dal 5° al 20°;
3) 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto. Per retribuzione giornaliera s'intende la quota giornaliera
della retribuzione globale di fatto.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente
comma sono fissate rispettivamente nell'80% e nel 90%.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se INAIL non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Art. 9 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio.
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la
conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180
rispettivamente dai precedenti artt. 7 e 8, potrà essere prolungata, a
richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non
retribuita e non superiore, in caso di malattia, a 120 giorni alla
condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
In caso d'infortunio, l'aspettativa non retribuita, su richiesta del
lavoratore, sarà prolungata per tutto il periodo dell'infortunio; il
periodo utile ai soli fini dell'anzianità di servizio è limitato a 120
giorni.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui
al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata
a.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o
infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente
comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere
al licenziamento con la corresponsione dell'indennità sostitutiva di
preavviso; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di
servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 10 - Maternità. Astensione dal lavoro.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di
xxxxxxxsi dal lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 8.3.00 n. 53.
Ferma restando la durata complessiva di astensione obbligatoria (5 mesi),
la lavoratrice ha diritto, previa attestazione del medico specialista del
SSN e del medico competente di cui al D.lgs. n. 626/94, a posticipare
l'ingresso nel periodo di astensione obbligatoria 'pre partum' portandolo
non oltre l'inizio del mese precedente la data presunta del parto stesso.
In tal caso, i restanti 4 mesi di godimento dell'astensione in questione
si concentrano nel periodo successivo l'evento considerato.
Il diritto all'astensione obbligatoria è riconosciuto, previa
presentazione di apposita certificazione, anche al padre lavoratore, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge n. 53/00, nei primi 3 mesi
dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della
madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.
La lavoratrice (ovvero il lavoratore relativamente al periodo di
astensione obbligatoria 'post partum' di cui sopra) ha diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da
regolare certificato medico, e fino al compimento di 1 anno d'età del
bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta
causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del
rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato
stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata (ovvero il lavoratore
nei termini di cui sopra) nel corso del periodo in cui opera il divieto ha
diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione
dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle
condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, DPR 25.11.76 n. 1026, la mancata prestazione di
lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della
cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della
certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia
computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
xxxxx, alle mensilità supplementari e al TFR.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti
il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto
stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro e i periodi di astensione
facoltativa indennizzata devono essere computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli
relativi alla 13a mensilità, alle ferie e al TFR.
Il periodo di assenza facoltativa riconosciuto ad entrambi i genitori, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n. 53/00 (pari a 6 mesi
continuativi o frazionati, con elevazione complessivamente non superiore a
10 mesi, da godere nei primi 8 anni del bambino), è computato
nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, e alle
mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice, ovvero il
lavoratore nei casi consentiti, ha diritto a un'indennità pari all'80%
della retribuzione, posta a carico INPS dall'art. 74, legge 23.12.78 n.
833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai
sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,
legge 29.2.80 n. 33.
Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice, ovvero il
lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione, posta
a carico INPS, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6
mesi, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 4, legge n. 53/00.
Nei confronti delle lavoratrici/ori assunte/i a tempo determinato per i
lavori stagionali, INPS provvede direttamente al pagamento delle
prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6, art.
1, legge 29.2.80 n. 33.
Le disposizioni sull'astensione facoltativa e sui permessi per malattia
del bambino trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi
o affidatari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, legge n. 53/00.
Permessi per assistenza al bambino.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri ovvero
eccezionalmente ai padri lavoratori (art. 13, comma 1, legge n. 53/00),
durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo retribuito,
anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in
ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto
ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in
cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di
astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre
cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del
lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice/ore ad uscire
dall'azienda.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle ex art. 10, comma 1, legge n. 1204/71,
possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta da INPS un'indennità pari all'intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli
importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8,
legge n. 912/77, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle
donne.
La lavoratrice ovvero il lavoratore ha diritto, altresì, ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino d'età inferiore agli 8 anni ovvero
d'età compresa tra i 3 e gli 8 anni. In quest'ultimo caso, è previsto il
limite pari a 5 giorni lavorativi annui per ciascun genitore, dietro
presentazione di certificato medico rilasciato da un medico specialista
del SSN o con esso convenzionato.
I periodi di assenza di cui sopra non sono retribuiti ma sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle
mensilità supplementari e al TFR.
Normativa.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico
del SSN e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto e il puerperio la
lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno
successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato
dall'Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto,
vidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il
divieto di licenziamento la lavoratrice/ore ha diritto al TFR e ad
un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso con la
corresponsione della relativa indennità sostitutiva. Le dimissioni
dovranno essere convalidate dal Servizio ispezione della Direzione
provinciale del lavoro.
Ai sensi della legge 31.3.54 n. 90, per le festività cadenti nel periodo
di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a
un'indennità integrativa di quella a carico INPS, da corrispondersi a
carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il
100% della quota giornaliera della retribuzione.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e
puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 11 - Sospensione.
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di
lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla
retribuzione, per tutto il periodo della sospensione, salvo nei casi di
pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza
maggiore.
Art. 12 - Obblighi del prestatore di lavoro.
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e
il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una
condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i
materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi
oltre l'orario prescritto. Non è consentito al personale di allontanarsi
dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso
esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio
personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro
straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro
anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del
datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con
altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno
senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita,
è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
È dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni
mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i
congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione
emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non
contrasti con le norme del presente accordo nazionale e con le leggi
vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione
scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 13 - Preavviso.
I termini di preavviso, a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di ciascun
mese, sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1 e 2: 60
giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3: 45 giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4: 30 giorni di calendario;
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1 e 2: 90
giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3: 60 giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4: 45 giorni di calendario;
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1 e 2: 120
giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3: 75 giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4: 60 giorni di calendario.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal
lavoratore in caso di dimissioni. È in facoltà dell'azienda di esonerare
dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso,
corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al
compimento del preavviso stesso.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla
retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti
la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l'azienda avrà
diritto a trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi
titolo.
Ai sensi del comma 2, art. 2118 CC, in caso di mancato preavviso al
lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della
retribuzione, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente,
comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari.
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i
seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in
relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le
accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni
di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione
normale;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di
giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze
di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo
pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a 3 giorni nell'anno solare senza
comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria
dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si
applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata
responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque
delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza
ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5
(Licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti
mancanze:
- assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la 5a volta nell'anno
solare, dopo formale diffida per iscritto;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione,
deposito, vendita e trasporto;
- abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d'ufficio;
- esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per
conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare in qualunque delle
mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per
la
recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della
documentazione relativa al versamento.
Codice disciplinare.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, le
disposizioni contenute nel presente allegato A), nonché quelle contenute
nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari,
devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda
impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20.5.70 n. 300.
Normativa provvedimenti disciplinari.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere
comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla
scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue
controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle
controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può
essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva
comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Art. 15 - Cessione o trasformazione di azienda.
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve
il rapporto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi
diritti nei confronti del nuovo titolare.
Art. 16 - Norma finale.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolato si fa
rinvio alle norme di diritto comune in materia di rapporto di lavoro.
NORMA GENERALE DI CONVERSIONE ALL'EURO
1. Considerando quanto disposto:
- dal 2° periodo, comma 3, art. 4, Regolamento (CE) n. 1103/97 del
Consiglio del 17.6.97, sul divieto di utilizzo di tassi inversi derivati
dai tassi di conversione;
- dall'art. 5 del Regolamento di cui sopra sui criteri generali di
arrotondamento, per eccesso o per difetto, al centesimo più vicino, per
gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in sede di conversione,
da valori espressi in unità monetarie nazionali in unità di moneta unica
europea. e sul principio generale che tali importi espressi in euro non
possono che prevedere 2 cifre in centesimi;
e tenuto conto di quanto regolato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.lgs
24.6.98 n. 213 in tema di conversione in euro di importi in lire,
contenuti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, non
costituenti autonomi importi valutari da contabilizzare o pagare;
la conversione in euro degli importi in lire (tutti espressi in migliaia),
determinati dalla contrattazione nazionale, avviene attraverso
l'utilizzazione dell'arrotondamento per eccesso del 2° decimale qualora il
3° decimale sia 5 o superiore; il 2° decimale viene lasciato inalterato
qualora il 3° decimale sia 4 o inferiore.
2. In sede applicativa delle ulteriori conversioni in previsione della
definitiva elaborazione dei prospetti paga in euro, dovrà operarsi
nell'ambito di criteri tutelanti il generale principio di equipollenza.
Dichiarazione a verbale.
FEDERTRASPORTI, FENIT e ANAV, precisato che l'apporto delle aziende per la
copertura della presente ipotesi di accordo è stabilito dal punto 7),
Accordo preliminare 2.3.00 e preso atto degli impegni assunti da Governo,
Regioni, Autonomie locali con l'Intesa del 27.11.00, rilevano che i costi
derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo stimati in
£
460 miliardi complessivi a regime, non trovano soluzione oltre la naturale
scadenza del 31.12.01. Pertanto, ferma restando la riserva di scioglimento
di cui alla successiva dichiarazione, procedono alla firma della presente
ipotesi accordo solo tenuto conto della volontà espressa dalle Istituzioni
medesime di affrontare tale questione entro giugno 2001, congiuntamente ai
problemi derivanti dalle dinamiche contrattuali oltre il 2001 con
soluzioni strutturali atte a conseguire l'equilibrio finanziario delle
imprese.
Dichiarazione a verbale.
FEDERTRASPORTI, ANAV e FENIT, in considerazione che gli impegni assunti da
Governo, Regioni e Autonomie locali con l'Intesa 27.11.00 sono
inscindibilmente collegati con l'applicazione della medesima ipotesi
accordo, scioglieranno la riserva sui contenuti della presente ipotesi di
accordo nazionale entro il 20.12.00, al fine di conferirne esecutività, a
seguito della consultazione dei rispettivi Organismi associativi.
Dichiarazione a verbale.
Le OODD precisano che l'applicazione del presente accordo comporta, per le
aziende interessate, che gli interventi a sostegno del settore previsti
per le Regioni a statuto ordinario dovranno trovare adeguata estensione
alle aziende associate che esercitano nei territori delle Regioni a
statuto speciale.
Dichiarazione a verbale.
FAISA CISAL e UGL scioglieranno la riserva sul presente accordo nazionale
entro il 16.12.00, a seguito della consultazione dei lavoratori
interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
Dichiarazione a verbale.
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sul presente
accordo nazionale entro il 16.12.00, a seguito della consultazione dei
lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
Tabella Allegato 1 nuove figure professionali | par | retrib. tabellare | indennità conting. | APA 1 | APA |
+ EDR | |||||
responsabile unità xxx.xx/xxxxxxx complessa | 250 | 1.825.000 | 1.074.240 | 74.188 | 142.857 |
professional | 230 | 1.679.000 | 1.065.738 | 68.253 | 131.429 |
capo unità organizzativa amministrativa/tecnica | 230 | 1.679.000 | 1.065.738 | 68.253 | 131.429 |
coordinatore di esercizio | 210 | 1.533.000 | 1.057.963 | 62.318 | 120.000 |
coordinatore | 210 | 1.533.000 | 1.057.963 | 62.318 | 120.000 |
coordinatore ferroviario (pos. 2) | 210 | 1.533.000 | 1.057.963 | 62.318 | 120.000 |
capo unità tecnica | 205 | 1.496.000 | 1.057.963 | 60.834 | 117.143 |
coordinatore di ufficio | 205 | 1.496.000 | 1.057.963 | 60.834 | 117.143 |
coordinatore ferroviario (pos. 1) | 202 | 1.474.000 | 1.057.963 | 59.944 | 115.429 |
specialista tecnico/amministrativo | 193 | 1.408.900 | 1.050.204 | 57.273 | 110.286 |
addetto all'esercizio | 193 | 1.408.900 | 1.050.204 | 57.273 | 110.286 |
capo stazione | 193 | 1.408.900 | 1.050.204 | 57.273 | 110.286 |
assistente coordinatore | 193 | 1.408.900 | 1.050.204 | 57.273 | 110.286 |
tecnico di bordo | 190 | 1.387.000 | 1.050.204 | 56.383 | 108.571 |
macchinista (pos. 4) | 190 | 1.387.000 | 1.050.204 | 56.383 | 108.571 |
capo operatori | 188 | 1.372.400 | 1.046.568 | 55.789 | 107.429 |
macchinista (pos. 3) | 183 | 1.335.900 | 1.046.568 | 53.888 | 104.571 |
operatore di esercizio (pos. 4) | 183 | 1.335.900 | 1.046.568 | 53.888 | 104.571 |
operatore certificatore | 180 | 1.314.000 | 1.044.849 | 53.415 | 102.857 |
coordinatore della mobilità | 178 | 1.299.400 | 1.044.849 | 52.822 | 101.714 |
collaboratore di ufficio | 175 | 1.277.500 | 1.044.849 | 51.986 | 100.000 |
operatore di esercizio (pos. 3) | 175 | 1.277.500 | 1.044.849 | 51.986 | 100.000 |
operatore tecnico | 170 | 1.241.000 | 1.044.849 | 50.448 | 97.143 |
addetto alla mobilità | 170 | 1.241.000 | 1.044.849 | 50.448 | 97.143 |
macchinista (pos. 2) | 165 | 1.204.500 | 1.039.009 | 48.964 | 94.286 |
capo treno (pos. 3) | 165 | 1.204.500 | 1.039.009 | 48.964 | 94.286 |
operatore qualificato (pos. 2) | 160 | 1.168.000 | 1.039.009 | 47.726 | 91.429 |
operatore di gestione | 158 | 1.153.400 | 1.039.009 | 47.726 | 90.286 |
operatore di esercizio (pos. 2) | 158 | 1.153.400 | 1.039.009 | 47.726 | 90.286 |
operatore di movimento e gestione | 158 | 1.153.400 | 1.039.009 | 47.726 | 90.286 |
capo treno (pos. 2) | 158 | 1.153.400 | 1.039.009 | 47.726 | 90.286 |
operatore qualificato di ufficio (pos. 2) | 155 | 1.131.500 | 1.033.152 | 45.996 | 88.571 |
assistente alla clientela | 154 | 1.124.200 | 1.033.152 | 45.700 | 88.000 |
macchinista (pos. 1) | 153 | 1.116.900 | 1.033.152 | 45.403 | 87.429 |
operatore qualificato della mobilità | 151 | 1.102.300 | 1.033.152 | 44.809 | 86.286 |
operatore di stazione (pos. 2) | 143 | 1.043.900 | 1.033.152 | 42.435 | 81.714 |
operatore qualificato di ufficio (pos. 1) | 140 | 1.022.000 | 1.033.152 | 41.545 | 80.000 |
operatore di esercizio (pos. 1) | 140 | 1.022.000 | 1.033.152 | 41.545 | 80.000 |
operatore qualificato (pos. 1) | 140 | 1.022.000 | 1.033.152 | 41.545 | 80.000 |
capo treno (pos. 1) | 140 | 1.022.000 | 1.033.152 | 41.545 | 80.000 |
operatore di stazione (pos. 1) | 139 | 1.014.700 | 1.033.152 | 40.776 | 79.429 |
operatore della mobilità | 138 | 1.007.400 | 1.033.152 | 40.776 | 78.857 |
capo squadra operatori di manovra | 135 | 985.500 | 1.026.599 | 40.061 | 77.143 |
operatori di scambi cabina | 135 | 985.500 | 1.026.599 | 40.061 | 77.143 |
operatore di ufficio | 130 | 949.000 | 1.026.599 | 38.578 | 74.286 |
operatore di manutenzione | 130 | 949.000 | 1.026.599 | 38.578 | 74.286 |
collaboratore di esercizio | 129 | 941.700 | 1.026.599 | 38.281 | 73.714 |
operatore di manovra | 123 | 897.900 | 1.026.599 | 36.974 | 70.286 |
capo squadra ausiliari | 121 | 883.300 | 1.021.495 | 35.907 | 69.143 |
operatore generico | 116 | 846.800 | 1.021.495 | 34.423 | 66.286 |
ausiliario | 110 | 803.000 | 1.021.495 | 32.779 | 62.857 |
ausiliario generico | 100 | 730.000 | 1.015.000 | 29.675 | 57.143 |
Tabella allegato 2
par | precedenti figure professionali analista | nuove figure professionali professional | ad par personam apa 0 | ad personam apa 1 | ad personam apa 2 |
225 | di sistemi | coordinatore | 230 148.094 | 153.286 | 158.477 |
206 | analista programmatore | di ufficio con parametro | 207 163.742 | 169.623 | 175.503 |
ad esaurimento | |||||
188 | capo tecnico | capo unità tecnica | 205 15.708 | 16.241 | 16.775 |
188 | capo ufficio | coordinatore di ufficio | 205 15.708 | 16.241 | 16.775 |
188 | programmatore | specialista tecnico/ammi- | 193 117.924 | 122.018 | 126.113 |
assistente | nistrativo ex assistente | ||||
1° cl. | 1° | ||||
188 | ex CCNL | con parametro | 193 117.924 | 122.018 | 126.113 |
173 | 23.7.76 ad esaurimento capo operai | ad esaurimento capo operatori | 188 23.157 | 23.838 | 24.519 |
173 | assistente /programmatore | collaboratore | 175 127.204 | 131.688 | 136.172 |
junior/capo | di ufficio | ||||
turno oper. |
operaio tecnico | ||||||
159 159 | /capo squadra op./coord. man.arm. addetto operativo | operatore tecnico operatore | 170 158 | 39.872 140.169 | 41.324 144.344 | 42.777 148.518 |
di gestione e/o stazione segretario | di gestione operatore | |||||
159 144 | /operatore CED /capo sala reg. dati agente operativo | qualificato di ufficio (pos. 2) operatore di stazione | 155 143 | 169.640 128.256 | 175.544 132.825 | 181.448 137.394 |
di movimento e/o gestione addetto | (pos. 2) lavoratori | |||||
144 | a pratiche | da | 140 | 151.870 | 157.329 | 162.788 |
amministrative operaio | riqualificare con parametro ad es. operatore | |||||
144 126 | qualificato capo manovra | qualificato (pos. 1) capo squadra operatori | 140 135 | 151.870 35.922 | 157.329 36.990 | 162.788 38.057 |
operatore | di manovra operatore | |||||
126 | scambi cabina impiegato | di scambi cabina operatore | 135 | 35.922 | 36.990 | 38.057 |
126 126 | generico operaio generico | di ufficio operatore di | 130 130 | 75.279 75.279 | 77.831 77.831 | 80.382 80.382 |
manutenzione |
(segue)
par | precedenti figure professionali analista | nuove figure professionali | ad personam apa 3 | ad personam apa 4 | ad personam apa 5 | ad personam apa 6 |
225 | di sistemi analista | professional coordinatore di ufficio | 163.669 | 168.860 | 174.052 | 179.243 |
206 188 | programmatore capo tecnico | con parametro ad esaurimento capo unità tecnica | 181.384 17.308 | 187.265 17.841 | 193.146 18.374 | 199.026 18.908 |
188 | capo ufficio | coordinatore di ufficio | 17.308 | 17.841 | 18.374 | 18.908 |
188 | programmatore | specialista tecnico | 130.207 | 134.301 | 138.395 | 142.490 |
assistente | /amministra- tivo ex assistente | |||||
1° cl. | 1a | |||||
188 | ex CCNL | con parametro | 130.207 | 134.301 | 138.395 | 142.490 |
23.7.76 ad esaurimento | ad esaurimento capo | |||||
173 | capo operai assistente /programma- | operatori collaboratore | 25.200 | 25.881 | 26.562 | 27.243 |
173 | tore - junior/capo | di ufficio | 140.656 | 145.139 | 149.623 | 154.107 |
turno oper. operaio tecnico/capo | operatore | |||||
159 159 | squadra op./coord. man. arm. addetto operativo | tecnico operatore | 44.229 152.693 | 45.682 156.867 | 47.134 161.042 | 48.587 165.216 |
di gestione | di gestione | |||||
e/o stazione segretario | operatore | |||||
159 144 | /operatore CED/capo sala reg. dati agente operativo | qualificato di ufficio (pos. 2) operatore | 187.352 141.962 | 193.255 146.531 | 199.159 151.100 | 205.063 155.669 |
di movimento | di stazione | |||||
144 | e/o gestione addetto a pratiche | (pos. 2) lavoratori da riqualificare | 168.247 | 173.706 | 179.165 | 184.624 |
144 | amministra- tive operaio qualificato | con parametro ad es. pperatore qualificato | 168.247 | 173.706 | 179.165 | 184.624 |
(pos. 1) | ||||||
126 | capo manovra | capo squadra operatori | 39.125 | 40.193 | 41.261 | 42.328 |
operatore | di manovra operatore | |||||
126 | scambi cabina impiegato | di scambi cabina operatore | 39.125 | 40.193 | 41.261 | 42.328 |
126 | generico | di ufficio | 82.934 | 85.485 | 88.037 | 90.588 |
126 | operaio generico | operatore di | 82.934 | 85.485 | 88.037 | 90.588 |
manutenzione |
par | precedenti figure professionali caposquadra | nuove figure professionali capo squadra | ad par personam apa 0 | ad personam apa 1 | ad personam apa 2 |
112 | manovali | ausiliari | 121 23.338 | 23.991 | 24.643 |
126 | verificatore | operatore generico | 121 151.226 | 156.448 | 161.670 |
coordinatore | con parametro ad esaurimento | ||||
112 | ausiliari/add. | operatore | 116 62.695 | 64.831 | 66.967 |
man./add. arm. | generico | ||||
112 centralinista | ausiliario | 110 | 109.924 | 113.704 | 117.485 |
portiere 100 /usciere/mano- | ausiliario | 100 | 86.028 | 88.995 | 91.962 |
vale/guardiano | generico |
(segue)
par | precedenti figure professionali caposquadra | nuove figure professionali capo squadra | ad par personam apa 3 | ad personam apa 4 |
112 | manovali | ausiliari | 121 25.295 | 25.947 |
126 | verificatore | operatore generico | 121 166.893 | 172.115 |
con parametro ad esaurim. | ||||
112 | coordinatore ausiliari/add. | operatore | 116 69.103 | 71.239 |
112 | man./add. arm. centralinista | generico ausiliario | 110 121.265 | 125.046 |
100 | portiere /usciere/mano- | ausiliario | 100 94.929 | 97.896 |
vale/guardiano | generico |
(segue)
par | precedenti figure professionali caposquadra | nuove figure professionali capo squadra | ad par personam apa 5 | ad personam apa 6 |
112 | manovali | ausiliari | 121 26.600 | 27.252 |
126 | verificatore | operatore generico | 121 177.337 | 182.559 |
coordinatore | con parametro ad esaurim. | |||
112 112 | ausiliari/add. man./add. arm. centralinista | operatore generico ausiliario | 116 73.375 110 128.826 | 75.511 132.607 |
100 | portiere /usciere/mano- | ausiliario | 100 100.863 | 103.830 |
vale/guardiano | generico |
par | precedenti figure | nuove figure | par | retrib. tabellare | indennità di cont. | apa | 1 | TDR |
profess. | profess. | + EDR | ||||||
analista | coordina- tore | |||||||
206 | programm. | di ufficio con parametro ad esaurimento coordina- | 207 | 1.511.100 | 1.057.953 | 61.361 | 118.286 | |
coordina- | tore |
188 tore ferroviario 207 1.511.100 1.057.953 61.361 118.286
di con
stazione parametro
ad esaurimento
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