PROCEDURA APERTA EX ART. 58 E 60 C.3 D.LGS. 50/2016 DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROCEDURA APERTA EX ART. 58 E 60 C.3 D.LGS. 50/2016 DI RILEVANZA COMUNITARIA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI TABLET PER L’IMPIANTO DI SOTTOTITOLAZIONE ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO DELLA SALA TEATRALE
CIG: 9512347D0F – ID 225
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE I – SEZIONE TECNICA
SOMMARIO
2 CLAUSOLE AMMINISTRATIVE-CONTRATTUALI 1
3 RISPONDENZA ALLE NORME DI PRODOTTO E ANTINFORTUNISTICHE 1
6 SPECIFICHE HARDWARE MINIME 3
7 SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI 4
8.1 Documentazione richiesta con l’offerta 4
8.2 Documentazione richiesta con la fornitura 4
9 PROVE DI ACCETTAZIONE E DI TIPO 5
12 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TOTALE O PARZIALE 5
Scopo
La presente specifica si applica ai dispositivi elettronici commercialmente denominati “Tablet”.
Con tablet si indica un dispositivo progettato per la portabilità, con display sensibile al tocco, connessione in rete e operatività intermedia fra smartphone e computer.
Il tablet richiesto dovrà essere un prodotto reperibile anche nel mercato al dettaglio (ossia non modificato nella struttura hardware) ma con caratteristiche di duttilità, affidabilità e prestazione adeguate all’uso richiesto.
I tablet saranno utilizzati come videoterminali di intrattenimento e informazione, riporteranno informazioni generali e/o selezionate per utente nei tempi infra-spettacolo e riporteranno il testo del parlato (selezionabile in più lingue) durante le rappresentazioni.
Dovendosi inoltre installare negli schienali delle poltrone o in altre zone di passaggio e comunque accessibili a chiunque, dovranno rispettare in modo rigoroso le specifiche dimensionali e prestazionali di seguito esposte.
In particolare si sottolineano alcune caratteristiche vincolanti per conseguire quanto sopra esposto:
− Dimensione minima e risoluzione dei tablet: per garantire la leggibilità dei testi;
− Dimensione massima: per permettere l’alloggiamento nello schienale delle poltrone e il passaggio;
− Assenza di batterie: per limitare il rischio incendio ed esplosione, per limitare la potenza impegnata e il surriscaldamento.
1 CLAUSOLE AMMINISTRATIVE-CONTRATTUALI
La fornitura, ove non diversamente previsto negli atti di gara, è disciplinata dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste dalle “CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA”.
2 RISPONDENZA ALLE NORME DI PRODOTTO E ANTINFORTUNISTICHE
Anche per quanto omesso o non espressamente precisato dalla presente specifica sarà assicurata la rispondenza alla vigente legislazione italiana, alle norme antinfortunistiche e alle norme di prodotto (UNI, ISO, CEI).
Le principali direttive di riferimento sono:
− Direttiva 2014/35/UE relativa al basso voltaggio (LVD)
− Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)
− Direttiva 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radio
− Direttiva 2011/65/UE relativa alle sostanze sottoposte a restrizione (RoHS II) e successive modifiche intercorse con Direttiva Delegata 2015/863/UE (RoHS III)
− Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
− Regolamento (UE) No. 617/2013
In caso di conflitto tra la normativa vigente e la presente specifica, si dovrà considerare la prescrizione più restrittiva.
I materiali e gli apparecchi ammessi al regime del marchio di qualità, dovranno disporne e dovranno essere disponibili le dichiarazioni e le documentazioni attestanti la conformità.
In particolare:
• Dichiarazione di conformità UE (dalla quale potranno essere identificati tutti gli atti dell'Unione applicabili all'apparecchio),
• Marcatura CE,
• Dichiarazione di conformità EMC alla Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature (Direttiva 2014/30/UE).
La fornitura dovrà anche essere compatibile con i principi di sostenibilità e ecocompatibilità espressi dalle Direttive europee vigenti alla data della fornitura.
I tablet forniti dovranno essere tutti dello stesso modello e dovranno avere tutti la stessa versione del sistema operativo installato.
Per garantire la reperibilità nel tempo del dispositivo, il tablet dovrà essere di modello presente sul mercato e realizzato da uno produttore consolidato di dispositivi tablet (presente sul mercato dei tablet da più anni e con rete di vendita a livello mondiale); non potrà essere quindi un modello costruito ad hoc e utilizzabile esclusivamente nell’ambito della presente fornitura.
Al fine di ridurre il carico di incendio, il tablet dovrà non avere batteria e pertanto essere progettato per funzionare a tempo indeterminato e senza perdita di stabilità ed efficienza anche senza batteria.
I tablet forniti dovranno rispondere ai seguenti criteri funzionali:
4.1 TABLET
- Tasti funzione con funzioni definibili e/o disattivabili
- Luminosità dello schermo controllabile
- Possibilità di gestire una connessione alla rete dati ethernet cablata. Tale possibilità può essere soddisfatta eventualmente tramite porta USB-C, posto che il sistema operativo la supporti, eventualmente anche ipotizzando che per funzionare necessiti di un dispositivo di conversione USB- Ethernet esterno non oggetto di tale gara.
4.2 SOFTWARE DI GESTIONE
I dispositivi devono essere controllabili mediante un software di gestione centralizzato MDM/EMM avente la potenzialità di gestione di più di 2000 componenti (il software non è oggetto della presente fornitura), dovranno pertanto essere a livello nativo dimensionati, implementati e configurabili per il funzionamento integrale e ottimale del suddetto software.
Da tale software deve essere possibile avere un controllo puntuale dei dispositivi in particolare:
- Poter gestire l’accensione/spegnimento.
- Possibilità di riavviare i dispositivi.
- Possibilità di avviare i dispositivi in modalità chiosco.
- Attivare/disattivare il funzionamento dei tasti fisici del dispositivo.
- Possibilità di forzare la versione del sistema operativo e definire i criteri e le modalità di installazione degli aggiornamenti con possibilità di scelta della specifica release di un determinato aggiornamento e quindi possibilità di governare le campagne massive di aggiornamenti di SO o delle singole release o di bloccare completamente e senza scadenza il cambio di SO.
- Possibilità di raccogliere statistiche di utilizzo in formato log e su “dashboard” sia riguardanti tutto il parco installato di circa 2350 dispositivi che il singolo device (tempo di utilizzo del tablet, app utilizzate, crash, ecc.).
Inoltre deve essere possibile un’interazione immediata e contemporanea su tutti i dispositivi delle seguenti
funzionalità:
- Possibilità di forzare l’apertura/chiusura di una determinata applicazione installata sul dispositivo.
- Possibilità di gestire la luminosità del dispositivo.
- Possibilità di riprodurre messaggi identici su tutti o su gruppi preselezionati.
- Possibilità di inibire i tasti funzione dei tablet
Al fine di poter verificare la compatibilità e la funzionalità dei tablet se ne richiede la pre-consegna di 50 elementi entro un mese dall’ordine.
Il Fornitore dovrà completare in fase di offerta nel modello di offerta economica allegato agli atti di gara i campi indicati con “DI FORNITURA” ben sapendo che la gara è al massimo ribasso e quindi le migliorie rispetto i limiti prescritti, per quanto gradite, non influiranno sull’aggiudicazione.
Si ribadisce che i limiti prescritti sono determinati da vincoli oggettivi di funzionalità o installazione.
Per quanto riguarda l’alimentazione si precisa che la porta USB-C verrà utilizzata sia per la comunicazione
dei dati che per l’alimentazione.
5.1 SISTEMA OPERATIVO
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
versione: | Android | 10 | ||
5.2 BATTERIA | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
batteria: | SENZA BATTERIA | |||
5.3 DIMENSIONI | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
diagonale schermo: | 8” | 7” | 8” | |
spessore: | 11 mm | 15 mm | ||
5.4 CPU | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
frequenza di clock: | 2,5 GHz | |||
5.5 MEMORIA | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
RAM: | 4 GB | 4 GB | ||
memoria persistente: | 64 GB | 64 GB | ||
5.6 ALIMENTAZIONE | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
tensione: | 5 Vcc | 20 Vcc | ||
potenza senza batteria, alla massima risoluzione: | 4 W | 7 W | ||
5.7 INTERFACCE | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
tipo: | USB-C | |||
5.8 GRADO IP | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
livello: | IP67 |
5.9 RESISTENZA AL GRAFFIO
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
durezza: | 4 Mohs | 2 Mohs | ||
5.10 RESISTENZA ALLA CADUTA | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
Numero di eventi, da dislivello: | 6 da 1,2 m | |||
5.11 SURRISCALDAMENTO | ||||
parametro | valore di riferimento | minimo | massimo | DI FORNITURA |
Intervento automatico: | spegnimento | |||
monitoraggio: | segnalazione spegnimento in sala controllo |
Per quanto non in contrasto con il Capitolato Generale e la documentazione contrattuale, i servizi accessori richiesti sono di seguito indicati:
• imballo;
• trasporto a piè d'opera alla data definita dalla Stazione Appaltante; il fornitore appronterà il materiale per la data di consegna convenuta ma si renderà disponibile anche a conservarlo temporaneamente in proprio deposito nel caso la Stazione Appaltante abbia necessità di differire la consegna;
• assistenza post montaggio e messa in servizio per 3 mesi;
• garanzia 24 mesi + estensione di servizio di manutenzione per altri 36 mesi a cura del fornitore che dovrà essere o un rivenditore certificato della marca del dispositivo o comunque essere registrato come service provider del produttore;
• disponibilità al riordino dello stesso modello di dispositivo, o di prodotto equivalente, per almeno 24 mesi dalla data della messa sul mercato;
• patch di sicurezza disponibili per almeno 5 anni dalla data del primo acquisto.
7.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON L’OFFERTA
Per quanto non in contrasto con il Capitolato Generale e la documentazione contrattuale, la
documentazione richiesta con l’offerta si compone di:
→ completamento della sezione “Dati di dettaglio della fornitura proposta” della presente specifica;
→ disegno d'assieme con vincoli di installazione.
7.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON LA FORNITURA
Per quanto non in contrasto con il Capitolato Generale e la documentazione contrattuale, la fornitura dovrà includere la seguente documentazione:
→ istruzioni per l’installazione,
→ manuali d'uso e manutenzione, contenenti, tra le altre informazioni:
▪ prescrizioni di sicurezza,
▪ tutto quanto richiesto dalle normative di prodotto,
▪ certificazioni.
8 PROVE DI ACCETTAZIONE E DI TIPO
Prima della spedizione, potrà essere richiesta l’esecuzione di prove di funzionalità ed efficienza nell’ambito
di quelle previste dalle Norme di prodotto.
Le prove si svolgeranno presso un centro assistenza del Fornitore in zona prossima al cliente; le prove verranno effettuate con mezzi, strumentazione e personale del fornitore in presenza di incaricati del Cliente. I verbali saranno firmati dagli incaricati di entrambe le parti.
Sono a carico del cliente le sole spese di viaggio e soggiorno dei suoi incaricati per il tempo necessario all'esecuzione delle prove, ma in caso di esito negativo o di disservizio della sala prove non dovuto a causa di forza maggiore, ogni onere inerente la ripetizione delle prove sarà a carico del Fornitore.
I materiali forniti dovranno essere di ottima qualità.
Per i componenti soggetti ad usura o comunque più vulnerabili dovrà essere garantita da parte del costruttore la reperibilità di elementi sostitutivi identici o totalmente compatibili anche dopo il periodo di validità della garanzia, in rapporto alla vita attesa del tablet.
Il Fornitore dovrà disporre di una rete di assistenza in grado di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire la continuità di servizio nelle condizioni d’uso e secondo le esigenze specifiche del cliente.
Nel periodo di garanzia il Fornitore si impegnerà a sostituire e/o riparare, senza alcuna spesa per l’Acquirente, tutte le parti che risultassero difettose per qualità od errori di progettazione, costruzione e/o montaggio. Sarà cioè garantito il perfetto funzionamento di ogni singolo elemento dell'intera fornitura per tutto il periodo soggetto a garanzia. Non sono ammesse fasi differenziate a garanzie decrescenti.
La garanzia partirà dalla data di entrata in servizio (prevista non oltre 6 mesi dalla consegna). Le garanzie si intendono estese anche alle apparecchiature di subfornitura.
11 MANUTENZIONE e sostituzione totale o parziale
Il Fornitore dovrà disporre di una rete di assistenza, con centri operativi in zona cliente, in grado cioè di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire la continuità di servizio nelle condizioni d’uso e secondo le esigenze specifiche del cliente.
Nel caso non risulti conveniente la riparazione o la sostituzione parziale di componenti, dovrà essere garantita la completa reperibilità di tablets totalmente compatibili con quelli forniti quanto a dimensioni, modalità installative, prestazioni software e interfaccia utente.
Eventuali aggiornamenti e potenziamenti software dovranno essere retro-compatibili, cioè non richiedere la sostituzione dei dispositivi.
Pre-consegna per test di 50 elementi: entro un mese dall’aggiudicazione della gara Consegna: entro 60 giorni solari dall’aggiudicazione della gara
FIRMATO
Il Direttore Immobili , Sicurezza e Digitale
PARTE II – SEZIONE AMMINISTRATIVA
13 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipula del Contratto, l’Affidatario presta una cauzione definitiva a favore della Fondazione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse ed in particolare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti della Fondazione e pertanto resta espressamente inteso che la Fondazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti della Fondazione verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la Fondazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all’istituto garante di una comunicazione della Fondazione, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla Fondazione.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Fondazione.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione.
14 RESPONSABILITÀ CIVILE
L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del contratto, nonché dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e risorse, nonché dei propri eventuali consulenti, collaboratori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, alla Fondazione, al suo personale, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Aggiudicatario non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo dell’Aggiudicatario (p. es.: sciopero dei dipendenti dell’Aggiudicatario). I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Assuntore, il quale è altresì obbligato a risarcire al Committente gli eventuali danni conseguenti.
L’ Affidatario è, altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli 6 adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne la Fondazione da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.
15 SUBAPPALTO
Il subappalto, qualora regolarmente autorizzato, non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della Fondazione di quanto subappaltato. La Fondazione provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l’onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’articolo 26 che segue.
17 OBBLIGHI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA
Come previsto dall’art. 25 Reg. UE 2016/679, dovranno essere adottate misure di sicurezza a tutela di tutto
il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.
L’Affidatario e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell’art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Fondazione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. L’Affidatario dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.
18 OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’articolo 105, comma 14, D.Lgs. n.
50/2016 in caso di subappalto
19 VERIFICHE DELLA FORNITURA
É nominato Direttore dell’esecuzione il Direttore Immobili , Sicurezza e Digitale o suo delegato, che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.
20 PENALI
Il Direttore dell’esecuzione procederà all’accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle
prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell’esecuzione, si procederà all’immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.
Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.
Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà alla comminazione ed applicazione delle seguenti penali.
▪ Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Fornitore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei beni o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo sarà applicata una penale pari all'3 % (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e la possibilità per la Fondazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.
L’ammontare delle penali non può comunque superare il 10 % per cento dell’ammontare contrattuale; la Fondazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze contrattuali.
In caso di applicazione di penali la Fondazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Fondazione.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Fondazione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
21 CORRISPETTIVI
I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria all’effettuazione delle prestazioni richieste. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi
imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
L’Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
22 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo numero d’ordine e CIG, essere intestata a: Fondazione Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 – 00000 Xxxxxx (P.I. n. 00937610152).
In fattura dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di trasporto, report e qualunque altro documento a corredo della fatturazione e dovranno essere, altresì, allegati alla fattura.
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni sopra descritte, i termini di pagamento potranno subire ritardi non imputabili alla Fondazione.
Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per La Fondazione il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: 4GV5GF.
Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte della Fondazione che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte della Fondazione, fatta salva la corretta compilazione e trasmissione della fattura, secondo le indicazioni sopra esposte. Le eventuali difformità riscontrate nei documenti tramessi, che determinino una non corretta compilazione delle fatture rispetto a quanto richiesto, potranno comportare ritardi nella liquidazione dei pagamenti.
23 REVISIONE PREZZI
Le quotazioni offerte per la fornitura e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione. Nulla è riconosciuto a titolo di variabilità prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare una revisione di prezzi a norma dell'art. 1664 del Codice Civile. Eventuali varianti essenziali al contratto saranno consentite solo con un accordo scritto stipulato dalle parti.
24 RECESSO
É facoltà della Fondazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in caso di avvenuto inizio della prestazione; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all’appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso la Fondazione si obbliga a pagare all’appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell’importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di recesso l’Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..
25 RISOLUZIONE
La Fondazione può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà
concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.Lgs. n.50/2016.
In particolare, fermo restando quanto stabilito dall’art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà della Fondazione - previa contestazione degli addebiti all’appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
c) in caso di ritardi superiori a n. 15 giorni;
d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
e) comminazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto.
Resta inteso che la Fondazione si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
26 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARIA
Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.
In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. A tale proposito l'Aggiudicatario si impegna a far transitare tutte le somme presso un conto corrente bancario o postale, gestito anche in via non esclusiva, o altri strumenti comunque idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla variazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone fisiche autorizzate a operare. L'Aggiudicatario si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, dandone contestuale notizia, nelle forme della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 alla Stazione Appaltante. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'appaltatore riportando il CIG dallo stesso comunicato.
27 CODICE ETICO (D. LGS 231)
In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza sia dei principi, delle norme, degli standard previsti dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che il Codice Etico della Fondazione copia del quale è disponibile sul sito internet della Fondazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti della Fondazione, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Fornitore si impegna a:
1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Fondazione a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.
In caso di mancata osservanza di tali principi, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.
28 RIFERIMENTO AD ALTRE NORME
Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.
29 FORO
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Milano.