Assicurazione Tutela Legale per UAS
Assicurazione Tutela Legale per UAS
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2021 Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Prodotto: “Convenzione Tutela Legale Convenzione UAS”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati.
Che cosa è assicurato?
✓ Difesa penale colposa
✓ Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile
✓ D.Lgs 196/03 e Regolamento EU 2016/679
La polizza prevede il massimale di € 7.500 per sinistro e per anno.
Che cosa non è assicurato?
🗶 diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
🗶 compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente
🗶 fatti dolosi delle persone assicurate
🗶 prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
🗶 fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
🗶 affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
🗶 vertenze con la Società;
L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.
Ci sono limiti alla copertura?
! Questo prodotto non prevede carenze, franchigie, scoperti, limiti di valore in lite, massimali specifici di garanzia.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio
Giudiziario competente che si trovi in Italia e nei paesi confinanti.
✓ L’Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti
territoriali.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa.
Puoi pagare il premio tramite Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
Come posso disdire la polizza?
Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Xxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
In caso di stipula del contratto a distanza online, hai 15 giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio. Per esercitare tale diritto puoi utilizzare l'apposita area riservata all’home insurance oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR. Qualora eserciti il diritto di ripensamento hai diritto alla restituzione del premio versato. Valido solo in caso di stipula del contratto a distanza online.
Assicurazione Tutela Legale per UAS
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: “Convenzione Tutela Legale Convenzione UAS”
Ultimo DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato e disponibile Ed. 07/2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000. Tel.: 000 0000000 - Fax: 000 0000000.
Sito internet: xxx.xxxx.xx - E-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxx.xx
Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
INFORMAZIONI INERENTI ALL’ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020.
Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 517 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.
• Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
• Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 353 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/?xxxxxxxx arag-se-en-sfcr-2020.
Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 488 milioni; Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 185 milioni;
Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1583 milioni;
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2020: 324,3 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili e l’ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall’impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Rischi esclusi | Oltre a quanto previsto dal Dip risultano escluse le seguenti fattispecie riferite : b) alla materia fiscale o amministrativa; c) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; |
Mod MAS 0329 v1 Ed.07/2021 | DIP Aggiuntivo Danni | Pag. 1 di 4 |
d) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; e) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; f) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; g) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; h) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; i )a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; l) alla compravendita o alla permuta di immobili; m) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell’Edilizia; n) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; o) all’attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; p) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; q) all’attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori; r) all’esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; s) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; t) all’adesione ad azioni di classe (class action); u) alla difesa penale per abuso di minori. |
Ci sono limiti alla copertura? | |
Oltre a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: L'assicurato deve tempestivamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. L’assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite: • on line tramite l’area internet riservata (c.d. home insurance) sul sito xxx.xxxx.xx alla sezione “Clienti” seguendo le istruzioni ivi riportate; • mail alla casella xxxxxxx@xxxx.xx utilizzando il modulo presente sul sito xxx.xxxx.xx • tramite posta ordinaria alla Xxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), • al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail xxxxxxxx@xxxx.xx, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 00000 Xxxxxxx (XX). La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. | |
Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all’assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia. | ||
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | ||
Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Obblighi dell’impresa | ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l’importo dovuto. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Oltre a quanto indicato nel DIP: |
Mod MAS 0329 v1 Ed.07/2021 | DIP Aggiuntivo Danni | Pag. 2 di 4 |
- il premio deve essere pagato, con i mezzi consentiti dalla normativa vigente, ad ARAG (anche per mezzo dell’area internet dedicata c.d. Home Insurance) ovvero all'intermediario incaricato; Il premio e il massimale non sono indicizzati; Il premio pagato per l’assicurazione è soggetto all’aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale; - Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. | |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | - Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno. - La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di stipula del contratto a distanza online, il Contraente ha 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della polizza. Tale termine decorre dal giorno successivo alla data di pagamento della rata alla firma. Per esercitare tale diritto il Contraente può utilizzare l'apposita area riservata Home Insurance oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, ha diritto alla restituzione del premio versato. | |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è l’operatore di UAS o il pilota , quale Contraente di polizza, sulla base della documentazione relativa all’ UAS stesso (Regolamento UAS -IT-Edizione 1 del 4 Gennaio 2021 e successive integrazioni e modifiche) con residenza o sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi, nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, relative all’attività di utilizzo dell’UAS (ad esempio: la difesa penale) Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico. MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: il medico, l’associazione, il condominio. Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le seguenti esclusioni di polizza: • attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici • compravendita o permuta di immobili • attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente • attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori • esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario • circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aerei o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche • interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell’Edilizia • fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; • contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; comportano • per il cliente del mercato di riferimento la non operatività delle garanzie di polizza • l’inserimento nel mercato di riferimento negativo del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti. |
Quali costi devo sostenere? | |
La quota parte retrocessa dall’impresa di assicurazione all’intermediario è pari al 28% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 – Xxxxxx VR, Fax: +39 000.0000000 - Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Xxxxxx) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all’Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’Autorità di vigilanza | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E’ pertanto soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni | |
in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che | |
la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, | |
possano demandare la decisione ad un Arbitro. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio |
Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito | |
xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di | |
cooperazione fra organismi nazionali. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicurazione Tutela Legale per UAS
Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Prodotto: “Convenzione Tutela Legale Convenzione UAS” Ed. 07/2021
Glossario
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.
Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di
controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato: i soggetti beneficiari delle garanzie della polizza collettiva.
Commercio elettronico (e-commerce): l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.
Controparte: la parte avversaria in una controversia.
Contraente: soggetto che stipula la polizza collettiva.
Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per
negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell’imputazione (per esempio da doloso a colposo).
Diritti reali: è un diritto che conferisce un potere assoluto ed immediato su una cosa.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, la polizza assicurativa.
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.
Fase giudiziale: fase nella quale ci si rivolge all’Autorità giudiziaria per definire una controversia.
Fase stragiudiziale: fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all’Autorità giudiziaria, perché si sta tentando una
possibile definizione bonaria della vertenza.
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni
Malpractice medica: mancato rispetto delle linee guida minime per la assistenza specializzata che provoca danni fisici o lesioni gravi e permanenti (o morte) al paziente.
Massimale per sinistro: somma massima liquidabile dalla Società per ogni sinistro denunciato limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.
Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.
Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Perito: Xxxxxx professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle
assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione
Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
Querela: azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Social network: siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.
Media network: tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.
Società: l’impresa assicuratrice ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti
Tecnici di Parte).
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Xxxxxxxxxxx è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Valore in lite: determinazione del valore della controversia.
Condizioni di assicurazione
Art. 1 - Oggetto del contratto di assicurazione
1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
6. L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
7. La Società non si assume il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore
delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali .
8. La lingua italiana è quella che fa fede ai fini della presente polizza.
Art. 2 – Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio.
1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.
3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 3 – Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
Art. 4 - Effetto e durata del contratto
1. Il contratto produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
2. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito
dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
3. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.
4. Il contratto ha la durata prevista dalla polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata, mezzi legalmente equivalenti o telefax spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.
Art. 5 - Recesso per sinistro
1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in for ma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Art. 6 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa
1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
3. I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato.
Art. 7 - Insorgenza del sinistro
1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base
alla natura della vertenza, come:
• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato;
• la violazione o presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
• la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale.
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
3. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
4. . In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene garantita con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all’art. 1.
Art. 8 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
3. L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. L’ Assicurato deve fornire ad Arag, in aggiunta a quanto descritto al precedente punto 3, la documentazione idonea
attestante la regolarità del volo così come previsto dal Regolamento EASA
5. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Art. 9 - Gestione del sinistro
1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell'art. 10 per la trattazione giudiziale.
3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 10.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti
possibilità di successo.
5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e
per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.
Art. 10 – Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
2. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
3. La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Art. 11 – Disaccordo con la Società e conflitto di interesse
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Art. 12 - Recupero di somme anticipate dalla Società
1. Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’Assicurato dalla controparte a seguito di
provvedimento giudiziale o di transazione.
2. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’art. 1, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.
Art. 13 - Estensione territoriale Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e il cui Ufficio giudiziario di competenza si trovi nei paesi EASA
Art. 14 – Indicizzazione - adeguamento del massimale e del premio
La presente polizza non è soggetta a indicizzazione
Art. 15 – Ripensamento (articolo valido solo in caso di stipula del contratto a distanza online)
Il Contraente ha 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza.
Tale termine decorre dal giorno successivo alla data di pagamento della rata alla firma.
Per esercitare tale diritto il Contraente può utilizzare l'apposita area riservata Home Insurance oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.
Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, ha diritto alla restituzione del premio versato.
Condizioni Particolari
Art. 16 – Assicurati
L’UAS indicato in polizza, in persona dell’operatore e dei piloti nominalmente designati sulla base della documentazione prevista
dal Regolamento UAS-IT - Edizione 1 del 4 gennaio 2021
Gli oneri riportati all’art. 1 vengono garantiti relativamente al UAS indicato nel frontespizio di polizza e valgono a tutela dei diritti dell’operatore di UAS e dei piloti remoti designati sulla base della documentazione relativa al UAS stesso come prevista dalla Normativa Europea e/o Nazionale vigente. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
Art. 17 – Ambito di operatività del contratto e prestazioni garantite Gli oneri per la tutela legale previsti dall’art. 1 valgono per i sinistri connessi all’utilizzo di UAS in base Regolamento UAS-IT - Edizione 1 del 4 gennaio 2021 e successive modifiche e/o integrazioni, limitatamente alle categorie di operazioni chiamate “Open Category”, “Specific Category” e relative sottocategorie.
Non sono compresi i sinistri connessi all’utilizzo di UAS in ambienti Indoor.
Le prestazioni garantite sono le seguenti:
1. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.
2. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa.
La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
3. D.Lgs n.196/03 e Regolamento EU 2016/679 e relativa normativa italiana collegata e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.
La prestazione opera per:
a) la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00), per i casi di contestazione d'inosservanza del suddetto decreto comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari;
b) per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
Art. 18 – Esclusioni Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale o amministrativa;
c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, ad eccezione dei sinistri
conseguenti a trattamenti medici;
e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
h) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
i) a fatti dolosi delle persone assicurate;
j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
l) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
m) alla compravendita o alla permuta di immobili;
n) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell’Edilizia;
o) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
p) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
q) all’attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
r) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
s) all’attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
t) all’esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
u) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
v) a vertenze con la Società;
w) all’adesione ad azioni di classe (class action);
x) alla difesa penale per abuso di minori.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in Verona, Viale del Commercio
n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di proposte di polizza, di
gestione del contratto assicurativo e dei sinistri denunciati, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti dell’interessato è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito xxx.xxxx.xx. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.