TRADUZIONE
TRADUZIONE
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Tailandia sulla partecipazione di tale Stato alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza Aceh — AMM)
A. Lettera dell’Unione europea
Giacarta, 26 ottobre 2005
Eccellenza,
il memorandum di intesa tra il governo dell’Indonesia e il Movimento per l’Aceh libero (GAM), firmato a Helsinki il 15 agosto 2005, prevede, tra l’altro, la costituzione di una missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) (AMM) da parte dell’Unione europea e dei paesi contributori dell’ASEAN. Detto memorandum di intesa prevede altresì che lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri siano stabiliti di concerto dal governo indonesiano e dall’Unione europea.
Di conseguenza, mi pregio di proporre, in allegato, le disposizioni che si applicherebbero alla partecipazione del Suo paese all’AMM e al relativo personale schierato, il cui status, privilegi e immunità figurano nel- l’accordo tra il governo dell’Indonesia, l’UE e i paesi contributori dell’ASEAN.
Le sarei grato se volesse confermarmi di accettare le disposizioni figuranti in allegato, nonché confermare il Suo consenso sul fatto che la presente lettera, il relativo allegato, insieme alla Sua risposta costituiscono un accordo giuridicamente vincolante tra l’UE e il governo del Regno di Tailandia, che entrerà in vigore il giorno della firma della Sua risposta e resterà in vigore per la durata della partecipazione del Suo paese all’AMM.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
ALLEGATO I
1. Il Regno di Tailandia, come previsto nel memorandum di intesa, partecipa all’AMM in conformità delle seguenti disposizioni e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie, fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione europea.
2. La partecipazione dell’UE si fonda sull’azione comune adottata dal Consiglio il 9 settembre 2005 sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (missione di vigilanza in Aceh — AMM). Il Regno di Tailandia aderisce alle disposizioni dell’azione comune che disciplinano la sua partecipazione e quella del suo personale all’AMM, fatte salve le disposizioni del presente allegato.
3. La decisione di porre termine alla partecipazione dell’UE all’AMM è presa dal Consiglio dell’Unione europea previa consultazione del Regno di Tailandia sempreché tale paese contribuisca ancora all’AMM alla data in cui è presa la decisione.
4. Il Regno di Tailandia garantisce che il suo personale partecipante all’AMM effettui la propria missione conforme- mente:
— alle pertinenti disposizioni dell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 9 settembre 2005 e alle eventuali successive modifiche,
— al piano operativo (OPLAN) approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 9 settembre 2005,
— alle misure di attuazione previste dal presente accordo.
5. Il personale distaccato dal Regno di Tailandia all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.
6. Il Regno di Tailandia informa a tempo debito il capomissione dell’AMM di qualsiasi modifica del proprio contributo all’AMM.
7. Il personale distaccato all’AMM dall’inizio della missione è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Regno di Tailandia. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.
8. Lo status del personale dell’AMM, compreso il personale messo a disposizione dell’AMM da parte del Regno di Tailandia è disciplinato dall’accordo sullo status, i privilegi e le immunità dell’AMM concluso tra il governo del- l’Indonesia, l’Unione europea e i paesi contributori dell’ASEAN.
9. Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al punto 8, il Regno di Tailandia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’AMM.
10. Il Regno di Tailandia, conformemente al proprio diritto interno e fatte salve le eventuali immunità derivanti dall’accordo sullo status, i privilegi e le immunità dell’AMM, è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. Il Regno di Tailandia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.
11. Il Regno di Tailandia si impegna, sulla base della reciprocità, a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente scambio di lettere. Il modello della dichiarazione figura nell’allegato II.
12. L’Unione europea assicura che i suoi Stati membri formulino, sulla base della reciprocità, una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo, per la partecipazione del Regno di Tailandia all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente scambio di lettere. Il modello della dichiarazione figura nell’allegato II.
13. Le norme riguardanti lo scambio e la sicurezza delle informazioni classificate figurano nell’allegato III. Ulteriori orientamenti possono essere formulati dalle autorità competenti, tra cui il capomissione dell’AMM.
14. Tutto il personale partecipante all’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
15. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
16. Il capomissione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.
17. Il Regno di Tailandia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui al punto 2.
18. Il capomissione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.
19. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal Regno di Tailandia per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capomissione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
20. Il Regno di Tailandia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione alla missione.
21. Il Regno di Tailandia non contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.
22. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato in cui è condotta l’operazione, il Regno di Tailandia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status, i privilegi e le immunità dell’AMM di cui al punto 8.
23. Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune o il capomissione e le autorità competenti del Regno di Tailandia.
24. Entrambe le parti hanno il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso scritto di un mese.
25. Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte unicamente per via diplomatica tra le parti.
ALLEGATO II
Testo delle dichiarazioni reciproche di cui ai punti 11 e 12
Testo per gli Stati membri dell’UE:
«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 9 settembre 2005, sulla missione di vigilanza in Aceh dell’Unione europea (missione di vigilanza in Aceh — AMM) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Regno di Tailandia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati dall’AMM, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— siano stati causati da membri del personale provenienti dal Regno di Tailandia nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’AMM, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
— risultino dall’uso di mezzi appartenenti al Regno di Tailandia, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’AMM proveniente dal Regno di Tailandia nell’utilizzare detti mezzi.»
Testo per il Regno di Tailandia:
«Il Regno di Tailandia che partecipa all’AMM, come previsto al paragrafo 5.3 del memorandum di intesa e nell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 9 settembre 2005, sulla missione di vigilanza in Aceh dell’Unione europea (missione di vigilanza in Aceh — AMM) cercherà per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’AMM per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’AMM qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’AMM, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
— risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’AMM, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’AMM nell’utilizzare detti mezzi.»
ALLEGATO III
Norme sullo scambio e sulla sicurezza delle informazioni classificate
Al fine di creare un quadro per lo scambio delle informazioni classificate pertinenti nel contesto dell’AMM fino al livello di classificazione RISERVATO (RESTREINT UE) tra l’Unione europea e il Regno di Tailandia si applicano le norme seguenti.
Il Regno di Tailandia garantirà che le informazioni classificate dell’UE [cioè le informazioni (segnatamente le conoscenze che possono essere comunicate in qualsiasi forma) o il materiale classificati che si ritiene debbano essere protetti contro la divulgazione non autorizzata e che sono stati indicati come tali da una classificazione di sicurezza] che gli sono comunicate conservino la classificazione di sicurezza ad esse assegnata dall’UE e proteggerà tali informazioni conforme- mente alle seguenti norme, basate sulle norme di sicurezza del Consiglio (1). In particolare:
— il Regno di Tailandia non utilizzerà le informazioni classificate dell’UE per scopi diversi da quelli per i quali esse gli sono state comunicate e per fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore,
— il Regno di Tailandia non rivelerà le suddette informazioni a terzi senza l’approvazione preliminare dell’UE,
— il Regno di Tailandia si assicurerà che l’accesso alle informazioni classificate dell’UE che gli vengono comunicate sarà autorizzato soltanto a persone che hanno necessità di sapere,
— il Regno di Tailandia si assicurerà che, prima di ottenere l’accesso a informazioni classificate dell’UE, tutti coloro che chiedono l’accesso a tali informazioni vengano informati in merito ai requisiti delle norme protettive di sicurezza pertinenti alla classificazione delle informazioni cui accedono e vi si conformino,
— tenendo conto del loro livello di classificazione, le informazioni classificate dell’UE saranno trasmesse al Regno di Tailandia per mezzo di valigia diplomatica, di servizi postali militari, di servizi postali protetti, telecomunicazioni protette o consegna personale. Il Regno di Tailandia notificherà in anticipo al segretariato generale del Consiglio dell’UE il nome e l’indirizzo dell’organismo responsabile della sicurezza delle informazioni classificate e gli indirizzi precisi cui le informazioni debbono essere trasmesse,
— il Regno di Tailandia assicurerà che tutti i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, le stanze, i sistemi di comunicazione e informazione e simili in cui le informazioni classificate dell’UE vengono conservate e/o manipolate siano protetti da adeguate misure materiali di sicurezza,
— il Regno di Tailandia si assicurerà che i documenti classificati dell’UE che gli vengono comunicati siano registrati in un registro speciale al momento del ricevimento. Il Regno di Tailandia si assicurerà che il numero, la diffusione e la distruzione delle copie di documenti classificati dell’UE che gli vengono comunicati effettuate dall’organismo ricevente, siano registrati nel suddetto registro speciale,
— il Regno di Tailandia notificherà al segretariato generale del Consiglio dell’UE ogni caso di compromissione di informazioni classificate dell’UE che gli sono state comunicate. In siffatti casi, il Regno di Tailandia avvierà indagini e prenderà adeguate misure per evitare il riprodursi di tali fatti.
Ai fini delle presenti norme le informazioni classificate comunicate all’Unione europea dal Regno di Tailandia saranno trattate come se fossero informazioni classificate dell’UE e sarà loro garantito un equivalente livello di protezione.
Quando il presente accordo è scaduto o vi è messa fine, tutte le informazioni o il materiale classificati forniti o scambiati continuano ad essere protetti conformemente alle disposizioni qui stabilite.
(1) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Documento allegato alla presente lettera.
B. Risposta del Regno di Tailandia
Jakarta, 9 December 2005
Your Excellency,
I have the honour to refer to your letter of 26 October 2005, together with its Annex, which reads as follows:
‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union (EU).
Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement between the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.
I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall con- stitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Kingdom of Thailand, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’
In reply, I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, together with your letter and its Annex, under reply, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the EU, which shall enter into force on the date of this letter.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
(ATCHARA SERIPUTRA)
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Indonesia