POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS (PATRIMONIO)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS (PATRIMONIO)
CIG XXX
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI ARZACHENA |
XXX XXXXXXX 0 |
00000 XXXXXXXXX - XX |
COD.FISC. 82000900900 |
PART. IVA 00330040908 |
CIG 7655422E12
e
COMPAGNIA DI SSICURAZIONE |
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2018 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2021 |
31.12
Scadenza annuale al
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Revisione del prezzo
Art.7 Recesso
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Ispezione delle cose assicurate
Art.14 Assicurazione per conto di chi spetta Art.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.16 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.17 Coassicurazione e delega
Art.18 Clausola broker
Art.19 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Forma di copertura
Art.2 Oggetto della copertura
Art.3 Esclusioni
Art.4 Enti esclusi
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 Spese di demolizione e sgombero
Art.2 Perdita pigioni
Art.3 Onorari di architetti, professionisti e consulenti Art.4 Spese peritali
Art.5 Ricorso terzi
Art.6 Rottura di vetri e cristalli
Art.7 Fenomeno elettrico
Art.8 Danni indiretti
Art.9 Furto, rapina estorsione di valori Art.10 Furto, rapina estorsione del contenuto Art.11 Portavalori
Art.12 Differenziale Storico-Artistico
Art.13 Neve e ghiaccio
Art.14 Gelo
Art.15 Crollo e collasso strutturale dei fabbricati Art.16 Ricostruzione archivi – dati – programmi
Art.17 Eventi socio-politici ed atti di Terrorismo e Sabotaggio Art.18 Eventi atmosferici
Art.19 Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Art.20 Guasti macchine
Art.21 Opere di Fondazione
Art.22 Oneri Urbanizzazione
Art.23 Grandine su fragili
Art.24 Spese di ricerca e riparazione del guasto Art.25 Danni da movimentazione interna
Art.26 Franamenti, smottamenti, cedimenti del terreno Art.27 Parco veicoli
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno
Art.4 Mandato dei periti
Art.5 Operazioni peritali
Art.6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art.8 Leeway Clause
Art.9 Limite massimo di indennizzo
Art.10 Pagamento dell’indennizzo
Art.11 Indennizzo separato per ciascuna partita Art.12 Compensazione fra partite
Art.13 Rinuncia al diritto di surroga
Art.14 Anticipo indennizzi
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art.2 Riduzione programmata del premio
Art.3 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||||
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||||
Assicurato : | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||||
Broker : | CON.S.A.I. srl | |||||||||
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. | |||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||||
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati | |||||||||
Danni diretti : | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione | |||||||||
Xxxxx consequenziali : | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. | |||||||||
Danni indiretti : | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate | |||||||||
Valore Intero : | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. | |||||||||
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto : | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. | |||||||||
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti antintrusione, impianti di segnalazione, impianti di telesorveglianza, impianti antincendio, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché qualsiasi altro impianto tecnologico a servizio e/o completamento del fabbricato siano essi interni o esterni al medesimo. S’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi |
comunque costruiti, aziende agricole, cimiteri, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente nonché arredo urbano se realizzato in materiali metallici o cemento. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. S’intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant’altro a completamento e servizio delle reti stesse, gli impianti semaforici, gli impianti di telesorveglianza e rilevazione (stradale, atmosferica o altro) ed i pannelli d’informazione. Rientrano nella presente definizione altresì gli impianti di produzione di energia alternativa elettrica e termica, siano essi fotovoltaici, solari, eolici, termici o altro nonché impianti di sollevamento acque e liquidi in genere. | |
Ubicazione : | Il singolo fabbricato ovvero più fabbricati posti nella medesima area ad una distanza massima di cinque metri l’uno dall’altro che formino un complesso destinato ad un uso omogeneo da parte del Contraente |
Contenuto e beni mobili in genere: | Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all’esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, attrezzature elettroniche in genere ed apparecchi ad impiego mobile, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto. Rientrano nella presente definizione altresì i veicoli in genere esclusi quelli iscritti al P.R.A. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni del Contraente che presso terzi. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, opere d’arte in genere, monumenti celebrativi, archivi, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento;, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". |
Valori : | Per “valori” si intendono denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, gioielli, pietre e metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o nelle ubicazioni assicurate. |
Opere d’Arte : | Per opere d’arte s’intendono : • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d’ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004). I beni di cui alla presente definizione rientrano nella partita Contenuto. |
Attrezzature elettroniche: | • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse. • Apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all’esterno per naturale destinazione • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte. • Parcometri I beni di cui alla presente definizione rientrano nella partita Contenuto. |
Conduttori esterni: | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno |
Apparecchi ad impiego mobile: | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. I beni di cui alla presente definizione rientrano nella partita Contenuto. |
Dati: | Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Programmi: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Supporti dati: | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Parco veicoli: | Veicoli a motore e non per il trasporto sdia pubblico che privato di persone e/o cose, compresi i rimorchi. Sono compresi nella presente definizione, oltre ad autobus, autovetture, motocicli, anche gli |
scavatori, i semoventi, le macchine operatici e gli autocarri, comunque attrezzati nonché mezzi di locomozione terrestri non iscritti al PRA di proprietà o in uso al Contraente. | |
Dipendenti: | Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea; |
Inondazioni e/o alluvioni : | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Eventi Socio-politici : | Per eventi socio-politici s’intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio : | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi Atmosferici : | Per eventi atmosferici s’intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, colpi di vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente definizione. Sono altresì compresi i danni derivanti da acqua piovana penetrata nel fabbricato a causa di intasamento o insufficiente capacità di smaltimento di gronde o pluviali. |
Xxxxxxxxx : | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Allagamenti : | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Autocombustione : | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio : | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione : | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Implosione : | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio : | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Furto : | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Rapina : | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla |
persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. | |
Estorsione : | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fenomeno Elettrico : | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, elaborazione dati, ecc. |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) S’intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Enti pubblici in genere, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate quali, ed esempio, Enel, , ecc.), sempreché assicurate da tali soggetti. A tal fine la mera copertura “Rischio locativo” non sarà considerata come copertura assicurativa alternativa alla presente.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tendostrutture, le tensostrutture e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi,
gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida anche per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 – Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati (Buona Fede).
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi centoventi giorni prima della suddetta scadenza
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della
corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi. Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art.5 – Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli
scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 200%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.7 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Recesso annuale
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata-PEC da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.
Art.10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.14 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.17 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.18 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Soc. CON.S.A.I. srl, con sede legale in Roma, Via Aquilonia, n.4, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.000137250, che agisce in quanto Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società suindicata, e in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà all’emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, previsti dagli accordi di collaborazione oppure, in assenza, nella misura del 9% (noveperecento).
Art.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Forma di copertura
Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1).
Art.2 – Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art.3 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
1) verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
c) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
e) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dei fabbricati del Contraente nonché quelli derivanti da movimentazioni all’interno di tali fabbricati;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2) causati da o dovuti a:
a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
b) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza e fatto salvo quanto previsto all’art.15 Sez.4;
c) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, rotture meccaniche, errata manovra salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza
d) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all’art.2 Sez.1;
e) deterioramento o logorio o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
f) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
g) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
h) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri.
i) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
j) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie “spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”
k) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
l) dispersione liquidi e prodotti in genere esclusivamente per rottura accidentale di cisterne e vasche;
m) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
n) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
o) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia “Danni indiretti”.
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art.4 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Opere d’arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente o da terzi e ciò limitatamente alle garanzie prestate con tale polizza.
2. Impianti fotovoltaici se coperti da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente o da terzi e ciò limitatamente alle garanzie prestate con tale polizza
3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate;
5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
6. Aeromobili e natanti, automezzi in genere iscritti al PRA
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell’importo pagabile a termini di polizza nonché dell’ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento e beni mobili in genere (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per
eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi”, Tossici e nocivi esclusi i radioattivi come normati dalle leggi in materia (D.P.R. 165/64).
Art.2 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola “Spese Peritali”.
La garanzia é prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art.4 – Spese peritali
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all’Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art.5 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Art.6 – Rottura di vetri e cristalli
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3. Per rottura s’intende, oltre alla distruzione totale o parziale del vetro o cristallo anche le crepature che ne pregiudichino la tenuta strutturale e obblighino alla loro sostituzione. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
Art.7 – Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti e conduttori esterni compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art.8 – Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx costi
In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l’Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei o attraverso i fabbricati ed i beni assicurati in genere danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 12 mesi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali alternativi;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature, macchinari e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• prestazioni di servizi da terzi;
• lavoro straordinario, notturno, festivo del personale;
• applicazione di metodi di lavoro alternativi;
• ecc.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Danni da interruzione d’esercizio
A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto q) dell’art.3 Sez.3 “Esclusioni” la Società indennizza, i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica derivanti da fonte alternative solari, eoliche, termiche, ecc. a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato ai sensi della Sezione 3 sempre che:
- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione 3;
- il macchinario sia collegato alla rete; Sono escluse:
a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione 3 della presente polizza, causato da:
• serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
• mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
• difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
• sospensione, scadenza. annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
• penali o indennità o multe dovute a terzi;
• disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
b) le perdite dovute a:
• difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
• mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
• giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.
La presente garanzia è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione 3 pur indennizzabile, risulti interamente assorbito dalla franchigia contrattuale.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Danni da interruzione di esercizio”.
Art.9 – Furto, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all’esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi fabbricato dell’Assicurato i valori siano o si ritengano essere o presso terzi qualora agli stessi affidati in forza di contratti o convenzioni.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
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Art.10 – Furto, rapina estorsione del contenuto
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento del contenuto dei fabbricati o di parti dei fabbricati medesimi causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.
A condizione però che l’Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”.
Limitatamente all’assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
La presente garanzia s’intende estesa agli enti, siano essi mobili o a completamento degli immobili, trovantisi all’aperto per naturale destinazione purché saldamente ancorati agli immobili, a pali o strutture fisse di sostegno in genere; il massimale per sinistro per la presente estensione è pari a ¼ (un quarto) del massimale previsto per la garanzia di cui al presente articolo ed al relativo indennizzo verrà applicato uno scoperto del 20%.
Limitatamente alla garanzia Furto con destrezza l’indennizzo verrà corrisposto a condizione che l’evento accada all’interno dei locali durante l’orario lavorativo e che lo stesso venga constatato e denunciato entro le 72 ore successive all’accadimento stesso.
Limitatamente a furto, rapina estorsione dei beni ad impiego mobile installati su automezzi, fermo quanto sopra riportato per quanto applicabile, il furto nel lasso di tempo intercorrente tra le ore 6 e le 22 sarà coperto a condizione che:
• Il veicolo sia ricoverato in rimesse custodite o locali chiusi a chiave
• Qualora si trovi al di fuori delle rimesse o locali di cui al punto precedente in caso di brevi soste in corso di viaggio lo stesso sia chiuso a chiave
Art.11 – Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.
Art.12 – Differenziale storico-artistico
Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.13 – Neve e ghiaccio
Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
Relativamente ai danni conseguenti a sovraccarico di neve si conviene che rimangono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico neve al momento della costruzione dell’immobile.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve e ghiaccio”.
Art.14 – Gelo
Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro, la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.
Art.15 – Crollo e collasso strutturale dei fabbricati
A parziale deroga dell’art3 Sez.3 la Società indennizza i danni materiali e diretti di crollo e collasso strutturale, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Crollo e collasso strutturale dei fabbricati”.
Art.16 – Ricostruzione archivi - dati - programmi
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti agli archivi assicurati, su qualsiasi tipo di supporto siano gli stessi realizzati, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e/o di restauro, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta e il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, sostenuti per la ricostruzione degli archivi e dei dati distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
La Società indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti causati da un evento accidentale non espressamente escluso.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi – dati programmi”.
Art.17 – Eventi socio-politici ed atti di Terrorismo e Sabotaggio
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, in caso di occupazione dei fabbricati assicurati che si protragga per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni (escluso Incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.
Rimane altresì convenuto che relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, la Società non indennizzerà i danni da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti, né indennizzerà i danni da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi socio-politici” e “Terrorismo e sabotaggio”.
Art.18 – Eventi atmosferici
Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, colpi di vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, sono compresi anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La Società non risponde:
• Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
• dei danni subiti da:
• insegne od antenne e consimili installazioni esterne
• enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
Art.19 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, sono esclusi i danni:
A. causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
B. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
C. a enti mobili all’aperto non per naturale destinazione;
D. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
A maggior precisazione di quanto sopra sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art.20 – Guasti Macchine
A parziale deroga del disposto del punto 2) dell’Art.3 Sez.3 La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine ivi comprese le macchine elettroniche.
La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
a) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
b) a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
c) di deperimento o logoramento che siano conseguenza dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.
Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all’aperto.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Guasti Macchine”.
Art.21 – Opere di fondazione
La Società risponde, in aggiunta alla liquidazione calcolata in base al disposto dell’Art.6 Sez.5 della presente polizza, delle spese necessarie per l’integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
1. mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell’Assicurato;
2. leggi, regolamenti o ordinanze, statali o locali, che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati Quanto sopra applicabile anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 alla voce “Opere di fondazione”
Art. 22 - Oneri urbanizzazione – vincoli Autorità
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, purché i Fabbricati stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all’epoca della loro realizzazione.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 alla voce “Oneri di urbanizzazione”
Art. 23 – Grandine su fragili
Fermo quanto stabilito alla garanzia “Eventi Atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali causati da grandine a lastre in cemento-amianto, lucernari, vetrate e manufatti in plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Grandine”.
Art.24 – Spese ricerca e riparazione del guasto
La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e riparazione dei guasti e/o difetti e/o rotture di
tubazioni, raccordi, condutture impianti che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza (Sez. 6).
Art.25 – Danni da movimentazione interna
Relativamente ai danni materiali ai beni assicurati direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione avvenuti esclusivamente all’interno delle aree di pertinenza delle ubicazioni assicurate.
La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 alla voce “Danni da movimentazione interna”
Art.26 - Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine
La Società risponde dei danni dei danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate causate da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine.
La Società non risponde:
a) dei danni conseguenti a lavori stradali, riparazione o manutenzione dei fabbricati;
b) dei danni a cose mobili all'aperto.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Franamenti e cedimenti del terreno”.
Art.27 – Parco veicoli
Si conviene che relativamente agli enti rientranti nella definizione di "Parco veicoli", saranno indennizzati solo i danni conseguenti ai seguenti eventi:
• lncendio (da qualsiasi causa determinate) ivi compresa l’autocombustione
• Fulmine, esplosione, implosione, scoppio
• Caduta aeromobili e corpi volanti in genere, loro parti o cose trasportate, meteoriti o scorie
• Eventi atmosferici, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio
• Terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Ferme le esclusioni tutte previste dall'art.3 della Sezione 3 che precede.
Valgono altresì le garanzie di cui agli artt. 1 ,4, 5 e 7, 15 della presente Sezione. La presente garanzia e prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Parco veicoli". Le garanzie di cui al presente articolo valgono esclusivamente durante ii rimessaggio e/o ricovero dei veicoli/natanti sia presso strutture di proprietà o in uso al Contraente, che presso terzi.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
A) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
B) entro quindici giorni da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
C) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
D) conservare fino alla visita del perito incaricato dalla Società del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
E) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art.4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Danni diretti
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
• per i beni mobili, ivi compresi i veicoli, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d’arte ed i valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
• per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo
strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
f) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
g) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
h) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) usque h) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque h), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Qualora a causa di un medesimo evento risultassero attivate due o più diverse garanzie di cui alla presente polizza si conviene che per ciascuna garanzia verrà applicato il relativo limite, qualora previsto, ma verrà applicata, al cumulo delle garanzie, solo una franchigia identificata sin d’ora nella più elevata. L’eventuale scoperto, viceversa, verrà applicato ad ogni singola garanzia.
Parimenti, qualora un medesimo evento danneggiasse beni situati in ubicazioni diverse si conviene che, fermo il limite fissato per la garanzia, verrà applicato una sola franchigia salvo se diversamente specificato.
Maggiori costi
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo per i maggiori costi verrà calcolato sulla base delle spese documentate sopportate dall’Assicurato per il periodo massimo previsto all’Art.8 Sez.4.
Danni da interruzione d’esercizio
L’ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600kJ), tramite lettura del contatore, relativamente ai trenta giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600kJ) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c1) il prezzo di vendita al kWh, (1 kWh è pari a 3.600kJ) contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
c2) il valore dell'incentivo statale a kWh riconosciuto in funzione della produzione annua e sulla base delle norme vigenti al momento del danno:
d) l’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.
Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.50.000,00.=.
Art.8 – Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che:
1) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato.
La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C. sempreché l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art.5 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art.1907
C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.
Art.9– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.10 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 12 - Compensazione fra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, fosse maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell’articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso territorio.
Art.13 – Rinuncia all’azione di surroga
A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
Art.14 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 70% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
Le constatazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 90° (novantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non potrà mai essere superiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Imponibile ‰ | Premio Imponibile Annuo |
1 | Fabbricati | 53.576.739,24 | ||
2 | Contenuto e beni mobili | 4.430.000,00 | ||
3 | Impianti di illuminazione, semaforici, videosorveglianza ecc. | 30.000,00 | ||
5 | Ricorso terzi | 2.000.000,00 | ||
6 | Ricorso locatari | 500.000,00 | ||
7 | Valori | 20.000,00 | ||
Totale | 60.556.739,24 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | 0.= |
Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Premesso che in nessun caso la Società pagherà somma superiore a €.10.000.000,00.= per annualità assicurativa, e che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €.500,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi qui di seguito riportati, si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4) | = | |
Xxxxxxx Xxxxxxx (Art.2 Sez.4) | 5.000,00 | = |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4) | 5.000,00 | |
Spese peritali (Art.4 Sez.4) | 25.000,00 | |
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4) | 2.000.000,00 | |
Rottura vetri e cristalli (Art.6 Sez.4) | 15.000,00 | Sc. 10% min. 500 |
Fenomeno Elettrico (Art.7 sez.4) | 25.000,00 | 500,00 |
Maggiori costi (art.8 Sez.4) | 100.000,00 | 500,00 |
Danni da interruzione d’esercizio (Art.8 Sez.4) | 100.000,00 | |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.9 Sez.4) | 5.000,00 | 500,00 |
Furto, Xxxxxx, Estorsione del Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Art.10 Sez.4) | 40.000,00 | |
Portavalori (Art.11 Sez.4) | 3.000,00 | |
Differenziale Storico-artistico (Art.12 sez.4) | 300.000,00 | |
Neve e ghiaccio (Art.13 sez.4) | 50% per singolo fabbr. Con max € 2 mln. | Scop. 10% min. € 500,00 |
Gelo (Art.14 Sez.4) | 50% per singolo fabbr. Con max € 2 mln 50% | Scop. 10% min. € 500,00 |
Crollo e collasso strutturale (Art.15 Sez.4) | = | |
Ricostruzione archivi (Art.16 Sez.4) | 10.000,00 | 500,00 |
Eventi socio-politici (art.17 sez.4) | 70% per singolo fabbr. Con max 2 mln. | Scop. 10% min. € 500,00 |
Terrorismo e sabotaggio (art.17 sez.4) | 50% | 5.000,00 |
Eventi atmosferici (art.18 sez.4) | 50% per singolo fabbr. Con max € 2 mln. | Scop. 10% min. € 1.000,00 |
Inondazioni ed alluvioni (art.19 sez.4) | 50% per singolo fabbr. Con max € 2 mln. | Scop. 10% min. € 3.000,00 |
Allagamenti (art.19 sez.4) | 50% per singolo fabbr. Con max € 2 mln | Scop. 10% min. € 3.000,00 |
Guasti macchine (Art.20 Sez.4) | 50.000,00 | 1.000,00 |
Opere di fondazione (Art.21 Sez.4) | = | |
Oneri di urbanizzazione (Art.22 sez.4) | 25.000,00 | |
Grandine su fragili (Art.23 Sez.4) | 30.000,00 | 2.000,00 |
Spese di ricerca e riparazione guasto (Art.24 sez.4) | 5.000,00 | 500,00 |
Danni da movimentazione interna (Art.25 Sez.4) | = | |
Franamenti e cedimenti del terreno (Art.26 Sez.4) | = | |
Parco Veicoli (Art.27 Sez.4) | = | |
Terremoto | 50% per singolo fabbr. Con max 2 mln.€ | 5.000,00 |
Danni a beni dei dipendenti | 10.000,00 | 500,00 |
Limite per singola opera d’arte | 5.000,00 |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo ed esclusivamente le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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Documento firmato digitalmente