CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
Contratto Accessivo per l’affidamento in house
Commessa n. 32/2019 (Determinazione Dirigenziale RU )
TRA
La Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata “Città metropolitana”), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, rappresentata dal Dirigente del Servizio 1° del Dipartimento V, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
E
Capitale Lavoro spa (di seguito denominata Capitale Lavoro), con sede legale in Roma, Via Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 41-43 - C.F. e P.IVA 07170551001, nella persona del Presidente, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx
PREMESSO
che l’obiettivo gestionale n. 19139 del PEG 2019 del Servizio 1° del Dipartimento V prevede di “Promuovere lo sviluppo locale attraverso il rafforzamento degli strumenti di pianificazione economico-territoriale integrata”;
che il Piano degli Obiettivi Aziendale 2019 della società in house Capitale Lavoro, spa approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 6 del 17/04/2019, individua la Commessa n. 32/2019 “Avviso Pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali per progetti di Polarità Strategica o Produttiva. Attività finalizzata alla redazione dei "Programmi di fattibilità e relativi Masterplan per progetti di Polarità Strategica o Produttiva";
che per tali attività con Determinazione Dirigenziale R.U. ……… del ………….. del Servizio 1° del Dipartimento V è stata impegnata la somma di € 14.999,00 (quattordicimilanovecentonovantanove/00) IVA inclusa per le attività di redazione di n. 3 Programmi di fattibilità/Masterplan nell’ambito delle attività relative Avviso Pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali per progetti di Polarità Strategica o Produttiva;
TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.
ARTICOLO 2 OGGETTO
Il presente contratto di servizio ha per oggetto le seguenti attività:
redazione di n. 3 Programmi di fattibilità/Masterplan nell’ambito delle attività relative Avviso Pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali per progetti di Polarità Strategica o Produttiva, Scheda Commessa n. 32/2019, per un importo complessivo di € 14.999,00 IVA inclusa al 22%, come di seguito descritti:
• Programma di fattibilità “Centro Servizi_Lab – Monterotondo” € 4.959, comprensivi di IVA;
• Programma di fattibilità “Progetto Integrato Tecnologie Ambientali (PITA) – Anguillara Sabazia” € 4.959, comprensivi di IVA;
• Programma di fattibilità “Riqualificazione produttiva ed ambientale del comparto L – Pomezia” € 5.081, comprensivi di IVA.
ARTICOLO 3 DECORRENZA E TERMINI TEMPORALI
Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2019.
Ai sensi dell’art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Città metropolitana si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.
ARTICOLO 4 CONDIZIONI ECONOMICHE
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente contratto, la Città Metropolitana riconosce a Capitale Lavoro, a titolo di corrispettivo complessivo, € 14.999,00 IVA inclusa dei quali:
• Programma di fattibilità “Centro Servizi_Lab – Monterotondo” € 4.959, comprensivi di IVA;
• Programma di fattibilità “Progetto Integrato Tecnologie Ambientali (PITA) – Anguillara Sabazia” € 4.959, comprensivi di IVA;
• Programma di fattibilità “Riqualificazione produttiva ed ambientale del comparto L – Pomezia” € 5.081, comprensivi di IVA.
La liquidazione dell’importo a saldo avverrà in un’unica soluzione per ciascun Comune a conclusione dei rispettivi Programmi di Fattibilità, dietro presentazione di regolari fatture con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "art. 17 ter DPR 633/72", come previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b), dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 e dall'art. 2 del Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e Finanze del 23/01/2015, accompagnate da relazioni dettagliate sulle attività svolte per ciascun progetto.
Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all’art. 2, rimodulando l’entità dei corrispettivi dovuti a Capitale Lavoro.
ARTICOLO 5 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall’Amministrazione metropolitana ai fini dell’esercizio delle attività di controllo delle società in house, disciplinato dall’art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente contratto, secondo le modalità indicate dalla Città metropolitana nell’ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 38.
Capitale Lavoro opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.
In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni, Capitale Lavoro deve assicurare l’osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.
Capitale Lavoro nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Nella esecuzione del presente contratto, Capitale Lavoro deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.
Capitale Lavoro è l’unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all’esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.
Capitale Lavoro è tenuta a comunicare immediatamente alla Città metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l’applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.
Capitale Lavoro deve garantire in ogni tempo la Città metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall’inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.
ARTICOLO 6 PENALITÀ
Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell’ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell’espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all’addebito.
ARTICOLO 7 RISOLUZIONE
In caso di inadempienze di particolare gravità nell’espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città metropolitana, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.
E’ altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:
− incapacità da parte di Capitale Lavoro, accertata dai competenti Uffici metropolitani, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall’art. 4;
− ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici metropolitani, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull’economia del rapporto.
ARTICOLO 8
CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.
ARTICOLO 9 RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l’esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.
ARTICOLO 10 PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città metropolitana. Il loro eventuale utilizzo da parte di Capitale Lavoro deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato “Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società in house”.
ARTICOLO 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Capitale Lavoro si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell’ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città metropolitana instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.
Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.
ARTICOLO 12 NORME FINALI
Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d’uso.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.
Roma,
Città Metropolitana di Roma Capitale Capitale Lavoro spa Dirigente Serv. 1° - Dip.V Presidente
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx