Contract
C O M U N E D I S A N T’A N T I M O
(Città Metropolitana di Napoli)
Appalto per i lavori di TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN CASERMA DEI CARABINIERI.
CIG: 875474434C - CUP: B34E20003050004
------------------------------REPUBBLICA ITALIANA---------------------------------
Repertorio n.
L’anno duemilaventuno addì del mese di , in Sant’Antimo (NA), nella Casa Comunale, avanti a me dr.ssa Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica-amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, si sono costituiti:
1) l’ing. , nato a il ,
Dirigente del III Settore, il quale agisce ai sensi e per gli effetti del decreto commissariale , in nome e per conto del Comune di Sant’Antimo (NA),
C.F. 01554810638, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Committente".
2) il Sig. , nato a il , residente in
alla Via F , in qualità di Amministratore unico della ditta
, con sede legale in alla Via ,
C.F.
Io Segretario Comunale sono certo della identità personale delle sopra costituite parti, avendo conoscenza personale e diretta del rappresentante legale della Stazione Appaltante ed avendo acquisito conoscenza del sig. mediante esibizione della carta di identità
rilasciata dal Comune di
corso di validità.
in data
n. in
AI DEL PRESENTE CONTRATTO FINI PREMETTONO:
- che la struttura oggetto dell’intervento di ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d’uso, si trova all’interno del complesso sportivo comunale ubicato in xxx Xxxxxxx x. 000, adiacente al palazzetto dello sport ed era originariamente destinata a struttura alberghiera a servizio del complesso sportivo e denominata “OLIMPIA HOTELS”;
- che l’immobile è stato realizzato su parte della particella n.16 del foglio di mappa n. 3 del Catasto Terreni, di proprietà del Comune di Sant’Antimo e ricade in ZONA I (attrezzature sportive) del P.R.G. vigente (approvato in data 10/12/1977 con D.P.G.R. della Campania n. 4586);
- che la costruzione dell'edificio denominato “OLIMPIA HOTELS” è stata assentita con delibera del Commissario Straordinario n. 93 del 02/12/2002 e con successiva variante in corso d’opera approvata con delibera della Commissione Straordinaria n. 146 del 10/09/2003, per la realizzazione di un ulteriore piano;
- che l'edificio in oggetto è assentito con Permesso di Costruire in sanatoria 52/08, rilasciato in deroga ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01, in data 25/07/2008, per ampliamenti e trasformazioni apportate alla struttura foresteria denominata “OLIMPIA HOTELS” ad esclusivo servizio del centro sportivo sito alla Via X. Xxxxxxx, di proprietà di questo ente;
- che il rilascio del titolo edilizio in deroga alla strumentazione urbanistica è stato preceduto:
a) dalla relazione istruttoria dell'allora Funzionario del 3° Settore redatta in data 01/02/2008, prot. 377, ed in data 25/02/2008, prot. 630;
b) dal parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica in data 20/02/2008;
c) dalla deliberazione di C.C. n. 22 del 14/03/2008;
- che l’Amministrazione Comunale ha invitato questo Ufficio Tecnico a valutare la possibilità di convertire la foresteria esistente nel Centro Sportivo sito alla via G. Marco/Mercalli, in caserma dei Carabinieri;
- che l’attuale Commissione Straordinaria (nominata con DPR del 18.03.2020, pubblicato in
G.U. alla serie generale n. 111 del 20.04.2020) ha dato impulso alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte dell’U.T.C. con numerose riunioni tenutesi anche presso la Prefettura di Napoli, non ultima quella del 24/06/2020 alla presenza del Comandante Provinciale dell’Arma, del Comandante della Legione Carabinieri e del Direttore dell’Agenzia del Demanio;
- che con Determina n. 272 del 30/09/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto dall'U.T.C., al quale va allegata la stima di vulnerabilità sismica, dei lavori di rifunzionalizzazione edilizia dell’immobile da destinarsi in Tenenza dei Carabinieri;
- che è stato acquisito il parere del Settore Urbanistico n.6184 del 25/02/2021, secondo il quale, trattandosi di standard urbanistici la cui consistenza rimane invariata, è possibile cambiarne la destinazione d’uso, da foresteria a Tenenza dei Carabinieri;
- che in data 15/03/2021, con nota prot. 7862 è stato trasmesso allo scrivente Responsabile del III Settore il progetto definitivo – esecutivo delle opere in oggetto comprendente il progetto di adeguamento sismico (n.19 tavole a firma dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) ed il progetto di ristrutturazione edilizia (a firma dell’arch. Xxxxxxx Xxxxxx e del geom. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx del Comune di Sant’Antimo);
- che in data 16/03/2021, con atto prot. 7992, è stato redatto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo esecutivo ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 16/03/2021 l’Avvocato dello Stato Xxxxxxx Xxxxxxx ha redatto il proprio parere dal quale si legge: “dal combinato disposto degli artt. 7, lett. c e 14 del D.P.R. 380/2001, si ritiene che l’intervento di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso dell’immobile dovrà essere deliberato dal Comune con validazione del relativo progetto e attestazione della sussistenza dell’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento”;
- che con delibera di Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n.6 del 18/03/2021, il Comune di Sant’Antimo ha approvato il progetto definitivo esecutivo dei LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN TENENZA DEI CARABINIERI – CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO,
- che in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. del
(R.G. n. ), è stata indetta la gara per l’esecuzione dei lavori di TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN TENENZA DEI CARABINIERI con la procedura
negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. c_bis) del D.Lgs. 50/2016 secondo la formulazione della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Pubblicata in GU Serie Generale n. 140 del 17-06- 2019 e di di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4 e 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con la determina di cui al punto precedente si è dato atto l’importo complessivo delle lavorazioni determina quanto riportato nella seguente tabella:
Cat. | Descrizione | importo | Incidenza % |
OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | € 409.722,89 | 89,704 |
OS21 | OPERE STRUTTURALI SPECIALI | € 47.028,85 | 10,296 |
€ 456.751,74 | 100,000 |
- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA di cui all’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la gara è stata svolta dal III Settore del Comune di Sant’Antimo;
- che l’importo a base di gara è pari ad € 443.602,22 oltre € 13.149,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per l’importo complessivo di € 456.751,74;
- il certificato del Casellario Giudiziale n° /2021/R, rilasciato dal Ministero della
Giustizia il nei confronti del sig. , Amministratore Unico
della ditta ;
- certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n°
/2021/R, rilasciato dal Ministero della Giustizia il ditta ;
nei confronti della
- la visura camerale C.C.I.A.A. REA scioglimenti e procedure concorsuali;
della , di assenza di
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito on line prot. INAIL_-------------- del , nei confronti della , con esito regolare e scadenza ;
- l’esito regolare relativa alla verifica della regolarità fiscale richiesta n.
; ACCLARATO:
del
- che la verifica positiva sul possesso dei requisiti costituisce condizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva (art.32, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016);
- che, con Verbale d’efficacia prot. n. del , si è preso atto ed aggiudicato definitivamente il servizio alla ditta , con sede in , alla Via , per il prezzo complessivo di € inclusi oneri per la sicurezza pari ad € al netto del ribasso offerto in sede di gara e che rappresenta il valore contrattuale;
- - che il relativo esito di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani “ ”, “ ”, “ ” e “ ”;
- che la ditta aggiudicataria ha consegnato il Progetto di servizio con l’elenco del personale che sarà utilizzato per l’espletamento del servizio;
- che la ditta aggiudicataria ha consegnato copia conforme del piano di sicurezza;
- che la ditta aggiudicataria ha prodotto apposita dichiarazione, acquisita al protocollo n. in data con cui:
1. esonera l’Ente appaltante da qualsiasi responsabilità nei confronti di xxxxx, anche per rischi eventualmente eccedenti il massimale assicurato;
2. esonera l’Ente appaltante da ogni responsabilità e controversia che potrebbe derivare dai rapporti intercorrenti tra la stessa ditta aggiudicataria ed il personale impiegato per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
- che la ditta
ha consegnato in data
prot. n.
contratto, stipulato
dall’aggiudicatario con apposita ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa, per lo smaltimento dei rifiuti,
- che utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con
nota del ,
è pervenuta la liberatoria riguardante le
informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- che il Responsabile del Settore III – LL.PP. dichiara che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e sono stati rispettati i requisiti e le comunicazioni previsti dal Dlgs. n.50/2016 per la stipula del contratto.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - (oggetto e disciplina del contratto)
Il Committente come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, i lavori indicati in oggetto, alle condizioni e modalità di cui: al presente contratto, agli atti progettuali approvati con delibera della Commissione Straordinaria n. 000 del 00/00/2021, alle norme da questi richiamate e all'offerta presentata in sede di gara (all. 1).
Il progetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere, è composto dagli elaborati di seguito indicati, che vengono sottoscritti dall’Appaltatore in modalità telematica, per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non allegati ai fini della registrazione, ad eccezione del capitolato speciale parte I norme amministrative (all. 2) e del computo metrico estimativo (all. 3), ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis, del D.Lgs. 50/2016.
Gli stessi, rilasciati quali copie conformi di documenti originali formati su supporto analogico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, saranno conservati, unitamente al contratto, in conformità alla normativa vigente.
Le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi interventi esecutivi sono stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto - parte I e, II.
ARTICOLO 2 (termine per l'ultimazione dei lavori e penali)
L’Appalto avrà la durata di quattro mesi (120 gg naturali e consecutivi) decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di Consegna dei Lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei singoli interventi attuativi dell’accordo quadro, verranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto - parte I.
ARTICOLO 3 (corrispettivo e pagamenti)
Il valore complessivo stimato dell’Appalto è pari a € 000.000,00 oltre IVA.
È prevista la corresponsione dell’anticipazione del prezzo in favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e
s.m. e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Pertanto, i pagamenti verranno effettuati, attraverso il Tesoriere del Committente, mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: Banca , filiale di NAPOLI (NA), IBAN , individuando nel Sig.
, CF ,, la persona delegata ad operare su di esso, giusta comunicazione dell’operatore economico acquisita al prot. n.
, del ,.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
ARTICOLO 4 (obblighi dell'Appaltatore)
L'Appaltatore si obbliga ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, nonché le norme contenute negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti.
L'Appaltatore è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.
Le parti danno atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 68/99, l'Appaltatore è tenuto/non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo dichiarato, in sede di istanza per la partecipazione alla gara, di avere alle dipendenze un numero di lavoratori superiore/inferiore a 15.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Committente e del piano operativo di sicurezza che verrà redatto a cura dall'Appaltatore in riferimento ai singoli interventi attuativi.
ARTICOLO 5 (obblighi ai sensi del protocollo di legalità)
L’Appaltatore accetta integralmente e sottoscrive, in modalità telematica, il protocollo di legalità, non allegato al presente contratto, ma soggetto a conservazione, unitamente allo stesso, in conformità alla normativa vigente.
In particolare, sottoscrive e si obbliga a rispettare specificatamente le clausole da 1 a 6 previste dall’art 8 del Protocollo di legalità.
ARTICOLO 6 (divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 7 (subappalto)
L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, ha dichiarato/non ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Legalità, le opere della categoria OG1. Il subappalto verrà autorizzato dalla R.U.P. con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, la clausola di cui all’art. 3, comma 9, della L. 136/2010.
ARTICOLO 8 (avvalimento)
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ha partecipato all'appalto
avvalendosi del requisito dell'attestazione SOA - per la categoria OG1 classifica -
dell'operatore economico , come da contratto di avvalimento presentato in sede di gara.
ARTICOLO 9 (garanzia definitiva)
L'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016 garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria emessa in data 00/00/0000 dalla AAAAAA Assicurazioni Spa col numero 00000000 per l'importo di € 000.000,00 conformemente allo schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018, munita di clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile, ed esigibile a semplice richiesta scritta entro il termine di 15 gg. (all. 4).
Detta garanzia sarà svincolata ai sensi di legge. Il diritto di valersi della garanzia definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 10 (polizza assicurativa)
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito polizza assicurativa per danni alle opere, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, emessa dalla AAAA Assicurazioni Spa col numero 012345, con durata dal 00/00/0000 al 00/00/0000 (all. 5), con
l'obbligo di rinnovo e pagamento delle relative rate successive fino a completamento dei lavori. ARTICOLO 11 (domicilio dell'Appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore ha eletto domicilio digitale alla casella pec xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, così come risultante dalla scheda anagrafica del "Portale Gare Telematiche".
ARTICOLO 12 (spese contrattuali)
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e a tal fine ha provveduto al versamento di Euro 0.000,00, giusta reversale n. 0000 del 00/00/0000, salvo conguaglio.
ARTICOLO 13 (registrazione e imposta di xxxxx)Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13. L'imposta di bollo è corrisposta ai sensi delle tariffe approvate con il DPR n. 642/1972 e s.m. e i.
Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica. ARTICOLO 14 (controversie)
Per la definizione delle controversie è competente il Giudice del Foro di Napoli. È esclusa la clausola arbitrale.
Nel caso di iscrizione di riserve sui documenti contabili le parti, al fine di addivenire ad accordo bonario, attiveranno la procedura prevista dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 15 (L.190/2012 anticorruzione)
L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta di non trovarsi nella situazione di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.
L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento della Comune di Sant’Antimo approvato in ossequio al DPR 62/2013. La violazione degli obblighi di
comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
La Ditta appaltatrice dichiara di accettare fin d’ora le clausole riportate nel protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di X.Xxxxxx (NA) con la Prefettura di Napoli e che di seguito si riportano :-
- Clausola n° 1 :
"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accettata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art l septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso."
- Clausola n° 2 :
“La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."
- Clausola n° 3:
"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente."
- Clausola n° 4 :
"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."
- Clausola n° 5 :
" La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c”
- Clausola n° 6 :
"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi"
- Clausola n° 7 :
"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato”
-Clausola n. 8:
"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.
-Clausola n. 9
"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.
-Clausola n. 10
" Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";
-Xxxxxxxx x. 00
" La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 ce, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti dì cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319.c.p., 319-bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”
-Clausola n. 12
"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".
-Clausola n. 13
"La sottoscritta impresa dichiara dì conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio."
Clausola n. 14
"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo”.
-Clausola n. 15
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto ".
ARTICOLO 16 (trattamento dei dati personali)
Il Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, informa l’Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati per le finalità e con le modalità di cui all’informativa del par. 26 del disciplinare di gara.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, l’Appaltatore è informato che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali, per la qual cosa l’Appaltatore medesimo presta il proprio consenso per accettazione
dell’informativa parte integrante e sostanziale al presente contratto anche se materialmente non allegata.
Il presente contratto si compone di complessive numero pagine comparenti a video fin qui.
Il presente atto, letto, approvato e confermato dalle parti, viene sottoscritto con
Allegati al presente contratto:
1. offerta economica
2. capitolato speciale parte I Norme Amministrative
3. computo metrico estimativo
4. garanzia definitiva
5. polizza assicurativa
Gli allegati da 1, 4 e 5 sono duplicati informatici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 5 del DPCM 13 novembre 2014, dei documenti informatici originali.
Gli allegati 2 e 3 sono copie conformi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 4 del DPCM 13 novembre 2014, di documenti originali formati su supporto analogico.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.