Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 8758/23. Subject Codes: SAN 213 PHARM 59 MI 332 COMPET 362 VETER 45 ENV 418 RECH 146 CODEC 718 IA 82. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006. Commission Document Number: COM(2023) 193 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 28 aprile 2023. Interinstitutional Files: 2023/0131(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5593380464267015156_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2023/0131(COD)
Bruxelles, 28 aprile 2023 (OR. en)
8758/23
SAN 213
PHARM 59
MI 332
COMPET 362
VETER 45
ENV 418
RECH 146
CODEC 718
IA 82
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 26 aprile 2023
Destinatario: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2023) 193 final
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n.
726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 193 final.
All.: COM(2023) 193 final
8758/23 lk
LIFE 5 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.4.2023
COM(2023) 193 final 2023/0131 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2023) 390 final} - {SWD(2023) 192 final} - {SWD(2023) 193 final} -
{SWD(2023) 194 final}
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
La legislazione farmaceutica dell'UE ha consentito l'autorizzazione di medicinali sicuri, efficaci e di qualità elevata. Tuttavia l'accesso dei pazienti ai medicinali in tutta l'UE e la sicurezza dell'approvvigionamento costituiscono motivo di crescente preoccupazione, rispecchiata dalle recenti conclusioni del Consiglio1 e risoluzioni del Parlamento europeo2. Si registra inoltre un crescente problema di carenza di medicinali in numerosi paesi dell'UE/del SEE. Tra le conseguenze di tali carenze figurano la minore qualità delle cure ricevute dai pazienti e l'aumento dell'onere per i sistemi sanitari e gli operatori sanitari, che devono individuare e fornire trattamenti alternativi. Sebbene la legislazione farmaceutica crei incentivi normativi per l'innovazione e strumenti normativi a sostegno di un'autorizzazione tempestiva di terapie innovative e promettenti, i medicinali non sempre raggiungono il paziente; inoltre si registrano livelli di accesso diversi per i pazienti nell'UE.
Inoltre l'innovazione non è sempre incentrata su esigenze mediche insoddisfatte e vi sono fallimenti del mercato, in particolare nello sviluppo di antimicrobici prioritari che possono contribuire ad affrontare la resistenza antimicrobica. Gli sviluppi scientifici e tecnologici e la digitalizzazione non sono pienamente sfruttati e nel contempo occorre prestare attenzione all'impatto ambientale dei medicinali. Inoltre il sistema di autorizzazione potrebbe essere semplificato al fine di tenere il passo con la concorrenza normativa a livello globale. La strategia farmaceutica per l'Europa3 costituisce una risposta olistica alle sfide attuali della politica farmaceutica, con azioni legislative e non legislative che interagiscono tra loro per conseguire l'obiettivo generale di garantire l'approvvigionamento dell'UE di medicinali sicuri e a prezzi accessibili e di sostenere gli sforzi di innovazione dell'industria farmaceutica dell'UE4. La revisione della legislazione farmaceutica è fondamentale ai fini del conseguimento di tali obiettivi. Tuttavia l'innovazione, l'accesso e l'accessibilità economica sono influenzati anche da fattori che esulano dall'ambito di applicazione di tale legislazione, quali le attività globali di ricerca e innovazione o le decisioni nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso. Di conseguenza non tutti i problemi possono essere affrontati con la sola revisione della legislazione. Ciò nonostante la legislazione farmaceutica dell'UE può costituire un fattore abilitante e
1 Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'Unione europea e degli Stati membri (GU C 269 del 23.7.2016, pag. 31). Conclusioni del Consiglio sull'accesso ai medicinali e ai dispositivi medici per un'UE più forte e resiliente (2021/C 269 I/02) (GU C 269I del 7.7.2021, pag. 3).
3 Comunicazione della Commissione, Strategia farmaceutica per l'Europa (COM(2020) 761 final), xxxxx://xxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx_xx.
4 Lettera di incarico della presidente della Commissione europea a Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf (xxxxxx.xx) (solo in EN).
di collegamento per l'innovazione, l'accesso, l'accessibilità economica e la protezione dell'ambiente.
La proposta di revisione della legislazione farmaceutica dell'UE si basa sul livello elevato di tutela della sanità pubblica e di armonizzazione già conseguito per l'autorizzazione dei medicinali. L'obiettivo generale della riforma è garantire che i pazienti in tutta l'UE possano accedere tempestivamente e in modo equo ai medicinali. Un altro obiettivo della proposta è migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e affrontare le carenze attraverso misure specifiche, tra cui obblighi più severi per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di notificare le carenze potenziali o effettive e i ritiri dal commercio, le cessazioni e le sospensioni del commercio prima della prevista interruzione della fornitura continua di un medicinale al mercato. Al fine di sostenere la competitività globale e il potere innovativo del settore, occorre trovare il giusto equilibrio tra gli incentivi all'innovazione, con una maggiore attenzione alle esigenze mediche insoddisfatte, nonché misure in materia di accesso e accessibilità economica.
È necessario semplificare il quadro, adattarlo ai cambiamenti scientifici e tecnologici e fare in modo che contribuisca a ridurre l'impatto ambientale dei medicinali. La riforma proposta è esaustiva ma mirata e si concentra su disposizioni pertinenti per il conseguimento dei suoi obiettivi specifici; contempla pertanto tutte le disposizioni, fatta eccezione per quelle relative alla pubblicità, ai medicinali falsificati, ai medicinali omeopatici e ai medicinali tradizionali di origine vegetale.
Di conseguenza gli obiettivi della proposta sono i seguenti:
obiettivi generali:
– garantire un livello elevato di sanità pubblica assicurando la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per i pazienti dell'UE;
– armonizzare il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri;
obiettivi specifici:
– garantire che tutti i pazienti in tutta l'UE dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili;
– migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e garantire che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'UE;
– offrire un contesto attraente, favorevole all'innovazione e alla competitività per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali in Europa;
– migliorare la sostenibilità dei medicinali dal punto di vista ambientale.
Tutti gli obiettivi generali e specifici di cui sopra sono pertinenti anche per i settori relativi ai medicinali per le malattie rare e per uso pediatrico.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La legislazione farmaceutica dell'UE attualmente in vigore comprende tanto una legislazione generale quanto una specifica. La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6 (congiuntamente la "legislazione farmaceutica generale") stabiliscono disposizioni relative alle prescrizioni per l'autorizzazione e dopo l'autorizzazione per i medicinali, ai regimi di sostegno prima dell'autorizzazione, agli incentivi normativi in termini di protezione dei dati e del mercato, alla fabbricazione e alla fornitura, come pure all'Agenzia europea per i medicinali ("EMA" o "Agenzia") La legislazione farmaceutica generale è integrata da una legislazione specifica in materia di medicinali per le malattie rare (regolamento (CE) n. 141/2000, "regolamento sui medicinali orfani"7), medicinali per uso pediatrico (regolamento (CE) n. 1901/2006, "regolamento pediatrico"8) e medicinali per terapie avanzate (regolamento (CE) n. 1394/2007, "regolamento sui medicinali per terapie avanzate"9). La proposta di revisione della legislazione farmaceutica consisterà in due proposte legislative:
– una nuova direttiva, che xxxxxx e sostituisce le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE10 del Parlamento europeo e del Consiglio e integra parti pertinenti del regolamento pediatrico (regolamento (CE) n. 1901/2006);
– un nuovo regolamento, che abroga e sostituisce il regolamento (CE)
n. 726/2004, abroga e sostituisce il regolamento orfano (regolamento (CE)
n. 141/2000) e abroga e integra parti pertinenti del regolamento pediatrico (regolamento (CE) n. 1901/2006).
La fusione del regolamento sui medicinali orfani e del regolamento pediatrico con la legislazione applicabile a tutti i medicinali consentirà una semplificazione e una maggiore coerenza.
I medicinali per le malattie rare e per uso pediatrico continueranno ad essere soggetti alle medesime disposizioni di qualsiasi altro medicinale per quanto riguarda la loro qualità, sicurezza ed efficacia, ad esempio per quanto concerne le procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, come pure le prescrizioni in materia di
5 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
6 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
7 Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
8 Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 0000/00/XX x xx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
9 Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 0000/00/XX x xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
10 Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10).
farmacovigilanza e di qualità. Tuttavia a questi tipi di medicinali continueranno ad applicarsi anche prescrizioni specifiche al fine di sostenerne lo sviluppo. Ciò è dovuto al fatto che le forze di mercato da sole si sono dimostrate insufficienti a stimolare una ricerca e uno sviluppo adeguati di medicinali per uso pediatrico e per pazienti affetti da una malattia rara. Tali prescrizioni, attualmente stabilite in atti legislativi distinti, dovrebbero essere integrate nel presente regolamento e nella direttiva menzionata al fine di garantire la chiarezza e la coerenza di tutte le misure applicabili a tali medicinali.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
La legislazione farmaceutica dell'UE di cui sopra presenta stretti legami con diversi altri atti legislativi dell'UE correlati. Il "regolamento sulla sperimentazione clinica" (regolamento (UE) n. 536/2014)11 consente un'approvazione più efficiente delle sperimentazioni cliniche nell'UE. Il regolamento (UE) 2022/12312 rafforza il ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali al fine di facilitare una risposta coordinata a livello UE alle crisi sanitarie. La legislazione sulle tariffe spettanti all'EMA13 contribuisce a fornire finanziamenti adeguati per le attività di tale Agenzia, compresa la corrispondente remunerazione da corrispondere alle autorità nazionali competenti per il loro contributo al completamento dei compiti dell'EMA.
Vi sono inoltre collegamenti con i quadri normativi dell'UE per altri prodotti sanitari. La legislazione dell'UE in materia di sangue, tessuti e cellule14 è pertinente, in quanto alcune sostanze di origine umana sono materiali di partenza per i medicinali. Anche il quadro normativo dell'UE per i dispositivi medici15 è pertinente, in quanto esistono prodotti che combinano medicinali e dispositivi medici.
Inoltre gli obiettivi della proposta di riforma della legislazione farmaceutica sono coerenti con quelli di una serie di agende iniziative politiche dell'UE di più ampio respiro.
11 Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
12 Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
13 Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1) e regolamento (UE)
n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano.
14 Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30) e direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
15 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1) e regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
In termini di promozione dell'innovazione, Orizzonte Europa16, un programma di finanziamento fondamentale per la ricerca e l'innovazione dell'UE, e il piano di lotta contro il cancro17 sostengono tanto la ricerca quanto lo sviluppo di medicinali nuovi. Inoltre l'innovazione nel settore farmaceutico è promossa dai quadri in materia di proprietà intellettuale, relativi ai brevetti a norma delle leggi nazionali in materia di brevetti, della convenzione sul brevetto europeo e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS), nonché relativi ai certificati protettivi complementari ai sensi del regolamento dell'UE relativo a tali certificati18. Il piano d'azione sulla proprietà intellettuale19 nel contesto della strategia industriale comprende la modernizzazione del sistema dei certificati protettivi complementari. I certificati protettivi complementari estendono determinati diritti relativi ai brevetti al fine di proteggere l'innovazione e fornire una compensazione per la lunga durata delle sperimentazioni cliniche e delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio. Per quanto concerne la risposta alle esigenze mediche insoddisfatte nel settore della resistenza antimicrobica, la riforma proposta della legislazione farmaceutica contribuirà agli obiettivi del piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica20.
Per quanto riguarda l'accesso ai medicinali, oltre alla legislazione farmaceutica, un ruolo è svolto anche dai quadri in materia di proprietà intellettuale, dal regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (regolamento (UE) 2021/2282)21 e dalla direttiva sulla trasparenza (direttiva 89/105/CEE)22. Oltre ad estendere taluni diritti relativi ai brevetti al fine di proteggere l'innovazione, i certificati protettivi complementari incidono sull'effetto dei periodi di protezione normativa previsti dalla legislazione farmaceutica e quindi sull'ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari e, in ultima analisi, sull'accesso dei pazienti ai medicinali e sull'accessibilità economica di questi ultimi. A norma del regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie, gli organismi nazionali competenti per la valutazione delle tecnologie sanitarie effettueranno valutazioni cliniche congiunte che confronteranno i nuovi medicinali con quelli esistenti. Tali valutazioni cliniche congiunte aiuteranno gli Stati membri a prendere decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso più tempestive e basate su dati concreti. Infine la direttiva sulla trasparenza disciplina gli aspetti procedurali delle decisioni degli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, ma non incide sul livello dei prezzi.
16 Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 0000/0000 x (XX) x. 0000/0000 (XX L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
17 Comunicazione della Commissione, Piano europeo di lotta contro il cancro (COM(2021) 44 final).
18 Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).
19 Comunicazione della Commissione, Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano d'azione in materia di proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (COM(2020) 760 final).
20 Comunicazione della Commissione, Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000.
21 Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 1).
22 Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).
Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali, la proposta di riforma della legislazione farmaceutica mira ad affrontare le carenze sistemiche e le sfide della catena di approvvigionamento. La riforma proposta integra pertanto e sviluppa ulteriormente i ruoli degli Stati membri e delle autorità competenti degli Stati membri, come stabilito nell'estensione del mandato dell'EMA (regolamento (UE) 2022/123), e mira a garantire l'accesso ai medicinali critici e la loro fornitura continua durante le crisi sanitarie. Integra inoltre la missione dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) di garantire la disponibilità di contromisure mediche in preparazione alle crisi sanitarie e durante queste ultime. La proposta di riforma della legislazione farmaceutica è pertanto coerente con il pacchetto di iniziative legislative relative alla sicurezza sanitaria nel contesto dell'Unione europea della salute23.
Per affrontare le sfide ambientali, la proposta di riforma della legislazione farmaceutica sosterrà le iniziative nel contesto del Green Deal europeo24. In tale contesto figurano il piano d'azione dell'UE "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" e la revisione: i) della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane25, ii) della direttiva sulle emissioni industriali26 e iii) dell'elenco degli inquinanti delle acque di superficie e sotterranee ai sensi della direttiva quadro sulle acque27. La proposta è inoltre ben allineata con l'approccio strategico in materia di prodotti farmaceutici nell'ambiente28.
Infine, per quanto riguarda l'uso dei dati sanitari, lo spazio europeo di dati sanitari29 fornirà un quadro comune in tutti gli Stati membri per l'accesso a dati sanitari del mondo reale di qualità elevata. Ciò promuoverà i progressi nella ricerca e nello sviluppo di medicinali e fornirà strumenti nuovi per la farmacovigilanza e le valutazioni cliniche comparative. Facilitando l'accesso ai dati sanitari e il loro utilizzo, le due iniziative congiuntamente sosterranno la competitività e la capacità di innovazione dell'industria farmaceutica dell'UE.
23 Unione europea della salute - Proteggere la salute degli europei e rispondere collettivamente alle crisi sanitarie transfrontaliere,
xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx-0000-0000/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxx- life/european-health-union_it.
24 Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
25 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
26 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
27 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) e direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1).
28 Approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci, xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxx_xx.
29 Comunicazione della Commissione, Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone, i pazienti e l'innovazione (COM(2022) 196 final).
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 114, paragrafo 1, e dall'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò è coerente con la base giuridica della legislazione farmaceutica dell'UE attualmente in vigore. L'articolo 114, paragrafo 1, ha per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, mentre l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), riguarda la definizione di parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Parametri comuni di qualità, sicurezza ed efficacia per l'autorizzazione di medicinali costituiscono una questione transfrontaliera di sanità pubblica che interessa tutti gli Stati membri e può quindi essere regolamentata in maniera efficace soltanto a livello di UE. L'azione dell'UE si fonda altresì sul mercato unico per conseguire un impatto maggiore per quanto concerne l'accesso a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili e per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'UE. Misure non coordinate da parte degli Stati membri possono comportare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi intra-UE di medicinali rilevanti per l'intera UE e probabilmente aumenterebbero altresì gli oneri amministrativi per le aziende farmaceutiche, che spesso operano in più di uno Stato membro.
Un approccio armonizzato a livello UE offre inoltre maggiori possibilità di incentivi a sostegno dell'innovazione e di azioni concertate per lo sviluppo di medicinali in settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte. Inoltre, secondo le previsioni, la semplificazione e la razionalizzazione dei processi nel contesto della proposta di riforma dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità e migliorare pertanto l'efficienza e l'attrattiva del sistema UE. La riforma inciderà inoltre positivamente sul funzionamento competitivo del mercato attraverso incentivi mirati e altre misure che facilitano il rapido ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari, contribuendo all'accesso dei pazienti ai medicinali e all'accessibilità economica di questi ultimi. Tuttavia la proposta di riforma della legislazione farmaceutica rispetta la competenza esclusiva degli Stati membri nell'erogazione di servizi sanitari, comprese le politiche e le decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso.
• Proporzionalità
La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi della riforma. Procede in tal senso favorendo un'azione nazionale, che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire tali obiettivi in modo soddisfacente.
Il principio di proporzionalità è stato rispecchiato nel confronto delle diverse opzioni esaminate nella valutazione d'impatto. Ad esempio i compromessi sono intrinseci tra l'obiettivo dell'innovazione (promuovere lo sviluppo di medicinali nuovi) e l'obiettivo dell'accessibilità economica (spesso conseguito tramite la concorrenza a livello di farmaci generici/biosimilari). La riforma mantiene gli incentivi come un elemento fondamentale per l'innovazione, ma tali incentivi sono adattati per incoraggiare e ricompensare meglio lo sviluppo di medicinali in settori nei quali si
registrano esigenze mediche insoddisfatte e per affrontare meglio l'accesso tempestivo dei pazienti ai medicinali in tutti gli Stati membri.
• Scelta dell'atto giuridico
Il regolamento proposto introduce numerose modifiche al regolamento (CE)
n. 726/2004. Incorpora inoltre parte delle disposizioni e modifiche attuali del regolamento (CE) n. 1901/2006, nonché le disposizioni e modifiche attuali del regolamento (CE) n. 141/2000. Un nuovo regolamento che abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (anziché un regolamento modificativo) è considerato pertanto lo strumento giuridico appropriato.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Per la riforma della legislazione farmaceutica generale sono state svolte attività di consultazione dei portatori di interessi nel contesto delle valutazioni e delle valutazioni d'impatto in parallelo della legislazione farmaceutica generale e dei regolamenti pediatrico e sui medicinali orfani30.
Per i medicinali per le malattie rare e per uso pediatrico nel 2020 è stata effettuata e pubblicata una valutazione congiunta del funzionamento dei due atti legislativi31.
Per quanto riguarda la legislazione farmaceutica generale, dalla valutazione della legislazione è emerso che questa continua ad essere pertinente per il duplice obiettivo generale di tutelare la sanità pubblica e armonizzare il mercato interno dei medicinali nell'UE. La legislazione ha conseguito gli obiettivi della revisione del 2004, anche se non nella stessa misura per tutti gli obiettivi. L'obiettivo di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali è stato conseguito in misura maggiore, mentre l'accesso dei pazienti ai medicinali in tutti gli Stati membri è stato conseguito soltanto in misura limitata. Per quanto concerne la garanzia del funzionamento competitivo del mercato interno e dell'attrattiva in un contesto globale, la legislazione ha prodotto risultati in misura moderata. Dalla valutazione è emerso che i risultati conseguiti o le carenze registrate nel contesto della revisione del 2004 rispetto ai suoi obiettivi dipendono da numerosi fattori esterni che esulano dall'ambito di applicazione della legislazione. In tale contesto figurano le attività di ricerca e sviluppo e l'ubicazione internazionale dei poli di attività di ricerca e sviluppo, le decisioni nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, le decisioni delle imprese e le dimensioni del mercato. Il settore farmaceutico e lo sviluppo di medicinali hanno natura globale; la ricerca e le sperimentazioni cliniche condotte in un continente sosterranno lo sviluppo e l'autorizzazione in altri continenti; anche le catene di approvvigionamento e la fabbricazione di medicinali hanno natura globale. Esiste una cooperazione internazionale destinata ad
30 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d'impatto, allegato 5: valutazione.
31 Valutazione della legislazione in materia di medicinali per le malattie rare e per uso pediatrico, xxxxx://xxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx- and-children-legislation_it.
armonizzare le prescrizioni a sostegno dell'autorizzazione, ad esempio la conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano32.
Grazie alla valutazione è stato possibile individuare le principali carenze che la legislazione farmaceutica non ha affrontato in modo adeguato, pur riconoscendo che esse dipendono anche da fattori che esulano dal suo ambito di applicazione. Tali carenze principali sono le seguenti:
– le esigenze mediche dei pazienti non sono sufficientemente soddisfatte;
– l'accessibilità economica dei medicinali rappresenta una sfida per i sistemi sanitari;
– esistono disparità nell'accesso dei pazienti ai medicinali in tutta l'UE;
– la carenza di medicinali costituisce un problema sempre più grave nell'UE;
– il ciclo di vita dei medicinali può avere impatti negativi sull'ambiente;
– il sistema normativo non tiene sufficientemente conto dell'innovazione e, in alcuni casi, crea inutili oneri amministrativi.
Per quanto riguarda i medicinali per le malattie rare e per uso pediatrico, dalla valutazione è emerso che, nel complesso, i due atti legislativi specifici hanno conseguito risultati positivi consentendo lo sviluppo di un maggior numero di medicinali per questi due gruppi di popolazione. Tuttavia grazie alla valutazione è stato altresì possibile individuare importanti carenze, che sono analoghe a quelle individuate per la legislazione farmaceutica generale:
– le esigenze mediche dei pazienti affetti da malattie rare e pediatrici non sono sufficientemente soddisfatte;
– l'accessibilità economica dei medicinali rappresenta una sfida crescente per i sistemi sanitari;
– esistono disparità nell'accesso dei pazienti ai medicinali in tutta l'UE;
– il sistema normativo non tiene sufficientemente conto dell'innovazione e, in alcuni casi, crea inutili oneri amministrativi.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Per la riforma della legislazione farmaceutica generale sono state svolte attività di consultazione dei portatori di interessi nel contesto della valutazione e della valutazione d'impatto in parallelo33. Per tale esercizio è stata elaborata un'unica strategia di consultazione, comprendente attività di consultazione retrospettive e prospettiche. L'obiettivo era raccogliere contributi e punti di vista da tutti i gruppi di
32 ICH – harmonisation for better health, xxxxx://xxx.xxx.xxx/.
33 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d'impatto, allegato 2: consultazione dei portatori di interessi (relazione riepilogativa).
portatori di interessi in merito tanto alla valutazione della legislazione quanto alla valutazione d'impatto delle diverse opzioni strategiche possibili per la riforma.
Nel contesto della strategia di consultazione sono stati individuati i gruppi fondamentali seguenti di portatori di interessi: il pubblico generale; le organizzazioni che rappresentano i pazienti, i consumatori e la società civile attive nel settore della sanità pubblica e delle questioni sociali (organizzazioni della società civile); gli operatori sanitari e i prestatori di assistenza sanitaria; i ricercatori, i membri del mondo accademico e delle società scientifiche (accademici); le organizzazioni ambientaliste; l'industria farmaceutica e i suoi rappresentanti.
Nel contesto del lavoro politico interno a sostegno della revisione, la Commissione ha collaborato con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e le autorità competenti degli Stati membri che si occupano di regolamentazione dei medicinali. Entrambi questi soggetti svolgono un ruolo cruciale nell'attuazione della legislazione farmaceutica.
Le informazioni sono state raccolte tramite consultazioni svoltesi tra il 30 marzo 2021 e il 25 aprile 2022. Nello specifico, si tratta di:
– riscontro sulla tabella di marcia di valutazione combinata della Commissione/valutazione d'impatto iniziale (dal 30 marzo al 27 aprile 2021);
– consultazione pubblica online della Commissione (dal 28 settembre al 21 dicembre 2021);
– indagini mirate presso i portatori di interessi svolte presso autorità pubbliche, l'industria farmaceutica, comprese le piccole e medie imprese (PMI), il mondo accademico, rappresentanti della società civile e prestatori di assistenza sanitaria (indagine) (dal 16 novembre 2021 al 14 gennaio 2022);
– colloqui (dal 2 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022);
– un seminario di convalida sulle risultanze della valutazione (seminario 1) tenutosi il 19 gennaio 2022;
– un seminario di convalida sulle risultanze della valutazione d'impatto (seminario 2) tenutosi il 25 aprile 2022.
È stato registrato un ampio consenso tra i portatori di interessi in merito al fatto che il sistema farmaceutico attualmente in vigore garantisce un livello elevato di sicurezza dei pazienti, su cui la revisione può basarsi per affrontare sfide nuove e migliorare l'offerta di medicinali sicuri e a prezzi accessibili, l'accesso dei pazienti e l'innovazione, in particolare nei settori nei quali le esigenze mediche dei pazienti non sono soddisfatte. Il pubblico, i pazienti e le organizzazioni della società civile hanno espresso l'auspicio di un accesso equo a terapie innovative in tutta l'UE, anche per le esigenze mediche insoddisfatte, nonché di una fornitura continua dei loro medicinali. Le autorità pubbliche e le organizzazioni di pazienti hanno optato per una durata variabile per i principali incentivi attualmente in vigore, come si evince dall'opzione prescelta. L'industria farmaceutica ha espresso parere sfavorevole nei confronti di qualsiasi introduzione di incentivi variabili o della riduzione della durata di quelli esistenti e si è detta invece favorevole all'introduzione di incentivi supplementari o
nuovi. L'industria ha sottolineato altresì la necessità di stabilità nel contesto del quadro giuridico attuale e di prevedibilità degli incentivi. Gli elementi relativi all'ambiente, al sostegno normativo a favore di soggetti non commerciali e al riposizionamento dei medicinali inclusi nell'opzione prescelta sono stati sostenuti dai principali portatori di interessi quali i prestatori di assistenza sanitaria, il mondo accademico e le organizzazioni ambientaliste.
Per quanto riguarda la revisione della legislazione in materia di medicinali per uso pediatrico e per le malattie rare, sono state svolte attività specifiche di consultazione nel contesto della procedura di valutazione d'impatto: una consultazione pubblica si è svolta dal 7 maggio al 30 luglio 2021. Inoltre, dal 21 giugno al 30 luglio 2021, sono state condotte indagini mirate, tra cui un'indagine sui costi tanto per le aziende farmaceutiche quanto per le autorità pubbliche (le risposte tardive sono state accettate fino alla fine di settembre del 2021, in ragione della pausa estiva). Alla fine di giugno del 2021 è stato condotto un programma di colloqui con tutti i pertinenti gruppi di portatori di interessi (autorità pubbliche, industria farmaceutica, comprese le PMI, mondo accademico, rappresentanti della società civile e prestatori di assistenza sanitaria), mentre i gruppi di discussione si sono riuniti il 23 febbraio 2022 per discutere di alcune delle questioni principali della revisione.
È stato registrato un ampio consenso tra i portatori di interessi in merito al fatto che i due atti legislativi hanno avuto un effetto positivo sullo sviluppo di medicinali per uso pediatrico e sul trattamento di malattie rare. Tuttavia, per quanto riguarda il regolamento pediatrico, l'intera struttura attuale del piano di indagine pediatrica e della condizione che consente di derogare all'obbligo di redigere tale piano è stata considerata un possibile ostacolo allo sviluppo di taluni medicinali innovativi. Tutti i portatori di interessi hanno sottolineato che, tanto per i medicinali per le malattie rare quanto per quelli per uso pediatrico, i medicinali che rispondono alle esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti dovrebbero ricevere maggiore sostegno. Le autorità pubbliche hanno sostenuto una durata variabile per l'esclusiva di mercato dei medicinali per le malattie rare quale strumento per orientare meglio lo sviluppo nei settori nei quali non sono disponibili trattamenti. L'industria farmaceutica ha espresso parere sfavorevole nei confronti di qualsiasi introduzione di incentivi variabili o della riduzione della durata di quelli esistenti e si è detta invece favorevole all'introduzione di incentivi supplementari o nuovi. Per quanto riguarda la revisione della legislazione farmaceutica generale, l'industria ha sottolineato altresì la necessità di stabilità nel contesto del quadro giuridico attuale e di prevedibilità degli incentivi.
• Assunzione e uso di perizie
Oltre all'ampia consultazione dei portatori di interessi descritta nelle sezioni precedenti, sono stati svolti gli studi esterni seguenti a sostegno della valutazione e della valutazione d'impatto in parallelo della legislazione farmaceutica generale nonché della valutazione condotta in concomitanza e della valutazione d'impatto della legislazione sui medicinali orfani e pediatrici:
– Study supporting the Evaluation and Impact Assessment of the general pharmaceutical legislation. Evaluation Report, Technopolis Group (2022);
– Study supporting the Evaluation and Impact Assessment of the general pharmaceutical legislation. Impact Assessment Report, Technopolis Group (2022);
– Future-proofing pharmaceutical legislation - Study on medicine shortages, Technopolis Group (2021);
– Study to support the evaluation of the EU Orphan Regulation, Technopolis Group ed Ecorys (2019);
– Study on the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical incentives and rewards in Europe, Copenhagen Economics (2018);
– Study on the economic impact of the Paediatric Regulation, including its rewards and incentives, Technopolis Group ed Ecorys (2016).
• Valutazioni d'impatto
Legislazione farmaceutica generale
La valutazione d'impatto per la revisione della legislazione farmaceutica generale34 ha analizzato tre opzioni strategiche (A, B e C).
– L'opzione A si fonda sullo statu quo e consegue gli obiettivi principalmente attraverso nuovi incentivi;
– l'opzione B consegue gli obiettivi attraverso un aumento degli obblighi e della vigilanza;
– l'opzione C adotta un approccio "quid pro quo" nel senso che i comportamenti positivi vengono ricompensati e gli obblighi sono utilizzati soltanto in assenza di alternative.
L'opzione A mantiene il sistema attuale di protezione normativa per i medicinali innovativi e aggiunge ulteriori periodi di protezione subordinata a condizioni. Gli antimicrobici prioritari beneficiano di un voucher trasferibile di esclusiva. Le prescrizioni attualmente in vigore in materia di sicurezza dell'approvvigionamento sono mantenute (notifica del ritiro con almeno due mesi di anticipo). Le prescrizioni vigenti in materia di valutazione del rischio ambientale continuano ad applicarsi con obblighi aggiuntivi di informazione.
L'opzione B prevede una durata variabile dei periodi di protezione normativa dei dati (suddivisi in periodi standard e periodi soggetti a condizioni). Le imprese devono disporre di un antimicrobico nel loro portafoglio oppure effettuare pagamenti a favore di un fondo per finanziare lo sviluppo di antimicrobici nuovi. Le imprese sono tenute a lanciare sul mercato medicinali con un'autorizzazione a livello UE nella maggior parte degli Stati membri (compresi i mercati di piccole dimensioni) e a fornire informazioni sui finanziamenti pubblici ricevuti. Le prescrizioni attuali in
34 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d'impatto.
materia di sicurezza dell'approvvigionamento sono mantenute e le imprese sono tenute a offrire la loro autorizzazione all'immissione in commercio per il trasferimento a un'altra impresa prima del ritiro. La valutazione del rischio ambientale comporta responsabilità supplementari per le imprese.
L'opzione C prevede una durata variabile della protezione normativa dei dati (suddivisi in periodi standard e periodi soggetti a condizioni), trovando un equilibrio tra l'offerta di incentivi interessanti per l'innovazione e il sostegno all'accesso tempestivo dei pazienti ai medicinali in tutta l'UE. Gli antimicrobici prioritari possono beneficiare di un voucher trasferibile di esclusiva soggetto a criteri di ammissibilità rigorosi e a condizioni rigorose per l'uso del voucher, mentre misure concernenti un uso prudente contribuiscono ulteriormente ad affrontare la resistenza antimicrobica. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sono tenuti a garantire la trasparenza in merito ai finanziamenti pubblici delle sperimentazioni cliniche. La comunicazione di carenze è armonizzata e soltanto le carenze critiche sono portate all'attenzione delle autorità a livello di UE. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sono tenuti a notificare anticipatamente eventuali carenze e a offrire la loro autorizzazione all'immissione in commercio per il trasferimento a un'altra impresa prima del ritiro. Sono rafforzate le prescrizioni relative alla valutazione del rischio ambientale e alle condizioni d'uso.
Tutte le opzioni sono integrate da una serie di elementi comuni destinati a semplificare e razionalizzare le procedure normative e a rendere la legislazione adeguata alle esigenze future al fine di accogliere nuove tecnologie.
L'opzione prescelta si basa sull'opzione C e comprende anche gli elementi comuni di cui sopra. L'opzione prescelta è stata considerata la migliore scelta politica, tenendo conto degli obiettivi specifici della riforma e dell'impatto economico, sociale e ambientale delle misure proposte.
L'opzione prescelta e la sua introduzione di incentivi variabili costituiscono un modo efficace sotto il profilo dei costi per conseguire gli obiettivi di un migliore accesso, rispondendo alle esigenze mediche insoddisfatte e alla necessità di accessibilità economica per i sistemi sanitari. Si prevede un aumento dell'8 % dell'accesso, il che corrisponde a 36 milioni di persone residenti nell'UE che possono potenzialmente beneficiare di un medicinale nuovo, 337 milioni di EUR di guadagni annui per i pagatori pubblici e un maggior numero di medicinali che rispondono a esigenze mediche insoddisfatte. Inoltre si prevedono risparmi per le imprese e le autorità di regolamentazione attraverso misure trasversali che consentirebbero di migliorare il coordinamento, la semplificazione e l'accelerazione dei processi normativi.
Si stima che le misure volte a incentivare lo sviluppo di antimicrobici prioritari comportino costi per i pagatori pubblici e l'industria dei medicinali generici, ma potrebbero essere efficaci contro la resistenza antimicrobica se applicate in condizioni rigorose e con misure severe per un uso prudente. Tali costi devono essere considerati anche nel contesto della minaccia di batteri resistenti e dei costi attuali sostenuti a causa della resistenza antimicrobica, compresi i decessi, i costi sanitari e le perdite di produttività. I costi principali per l'industria sono associati a un periodo predefinito più breve per la protezione normativa dei dati e a condizioni per l'estensione della protezione normativa dei dati, nonché a maggiori attività di comunicazione in materia di carenze e rischi ambientali. Le autorità di
regolamentazione sosterranno costi per svolgere compiti aggiuntivi nei settori della gestione delle carenze e del rafforzamento della valutazione del rischio ambientale e del sostegno scientifico e normativo prima dell'autorizzazione.
Legislazione in materia di medicinali orfani e per uso pediatrico
Anche la valutazione d'impatto sulla revisione della legislazione in materia di medicinali orfani e per uso pediatrico ha analizzato tre opzioni strategiche (A, B e C) per ciascun atto legislativo. Le diverse opzioni strategiche variano per quanto riguarda gli incentivi o i premi cui avrebbero diritto i medicinali per le malattie rare e per uso pediatrico. La revisione comprenderà inoltre una serie di elementi comuni presenti in tutte le opzioni.
Per i medicinali per le malattie rare, l'opzione A mantiene i 10 anni di esclusiva di mercato e aggiunge, come ulteriore incentivo, un voucher trasferibile di protezione normativa per i prodotti che rispondono a un'elevata esigenza medica insoddisfatta dei pazienti. Tale voucher consente una proroga di un anno della durata della protezione normativa oppure può essere venduto a un'altra impresa e utilizzato per un prodotto presente nel portafoglio di quest'ultima impresa.
L'opzione B abolisce l'attuale esclusiva di mercato di 10 anni per tutti i medicinali orfani.
L'opzione C prevede una durata variabile di esclusiva di mercato di 10, nove e cinque anni, sulla base del tipo di medicinale orfano (rispettivamente per un'elevata esigenza medica insoddisfatta, sostanze attive nuove e applicazioni di impiego ben noto). Può essere concessa una proroga "bonus" dell'esclusiva di mercato di un anno, basata sull'accessibilità per i pazienti in tutti gli Stati membri interessati, ma soltanto per i prodotti che rispondono a un'elevata esigenza medica insoddisfatta e per le sostanze attive nuove.
Tutte le opzioni sono integrate da una serie di elementi comuni destinati a semplificare e razionalizzare le procedure normative e a rendere la legislazione adeguata alle esigenze future.
L'opzione C è stata considerata la migliore scelta politica, tenendo conto degli obiettivi specifici e degli impatti economici e sociali delle misure proposte. Secondo le previsioni questa opzione dovrebbe fornire un esito positivo equilibrato che contribuisca al conseguimento dei quattro obiettivi della revisione. Mirerà a riorientare gli investimenti e a stimolare l'innovazione, in particolare nel contesto dei prodotti che rispondono a un'elevata esigenza medica insoddisfatta, senza compromettere lo sviluppo di altri medicinali per le malattie rare. Le misure previste da questa opzione dovrebbero inoltre migliorare la competitività dell'industria farmaceutica dell'UE, comprese le PMI, e produrre i migliori risultati in termini di accesso dei pazienti (grazie: i) alla possibilità che i medicinali generici e biosimilari entrino sul mercato prima di quanto avviene attualmente; e ii) all'assoggettamento proposto a condizioni di accesso per estendere l'esclusiva di mercato). Inoltre criteri più flessibili per definire meglio un'affezione orfana renderanno la legislazione più "adatta" ad accogliere tecnologie nuove e ridurranno gli oneri amministrativi.
Il saldo totale dei costi e dei benefici annuali calcolati per ciascun gruppo di portatori di interessi per questa opzione prescelta rispetto allo scenario di base sono i seguenti:
662 milioni di EUR di risparmi sui costi per i pagatori pubblici derivanti da un ingresso sul mercato accelerato di farmaci generici e un guadagno di 88 milioni di EUR di profitti per il settore dei medicinali generici. Il pubblico beneficerà di 1 o 2 medicinali supplementari per elevate esigenze mediche insoddisfatte e, complessivamente, di un accesso più ampio e più rapido ai medicinali da parte dei pazienti. Si stima che i medicinali originatori registreranno una perdita lorda di profitti pari a 640 milioni di EUR derivante da un ingresso anticipato di medicinali generici sul mercato, ma si prevedono risparmi per le imprese attraverso le misure trasversali contemplate dalla legislazione farmaceutica generale che consentirebbero un coordinamento migliore, una semplificazione e un'accelerazione dei processi normativi.
Per i medicinali per uso pediatrico, nell'opzione A la proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare è mantenuta come premio per tutti i medicinali che completano un piano di indagine pediatrica (PIP). Viene inoltre aggiunto un premio supplementare a favore dei medicinali che rispondono alle esigenze mediche insoddisfatte di pazienti pediatrici. Tale premio consisterà in 12 mesi supplementari di proroga del certificato protettivo complementare o di un voucher di protezione normativa (della durata di un anno), che potrebbe essere trasferito a un altro medicinale (eventualmente di un'altra impresa) dietro pagamento, consentendo al medicinale ricevente di beneficiare di una protezione normativa dei dati prorogata (un anno supplementare). Nel contesto dell'opzione B, il premio per il completamento di un piano di indagine pediatrica viene abolito. Gli sviluppatori di ogni nuovo medicinale continuerebbero ad essere tenuti a concordare con l'EMA un piano di indagine pediatrica e a condurlo, ma i costi aggiuntivi sostenuti non sarebbero oggetto di alcun premio. Nell'opzione C, come avviene attualmente, la proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare rimane il premio principale per il completamento di un piano di indagine pediatrica. Tutte le opzioni sono integrate da una serie di elementi comuni destinati a semplificare e razionalizzare le procedure normative e a rendere la legislazione adeguata alle esigenze future.
L'opzione C è stata considerata la migliore scelta politica, tenendo conto degli obiettivi specifici delle misure proposte e degli impatti economici e sociali. L'opzione C dovrebbe tradursi in un aumento del numero di medicinali, in particolare nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte di pazienti pediatrici, che dovrebbero raggiungere tali pazienti in tempi più rapidi rispetto a quanto avviene attualmente. Garantirebbe inoltre un'equa remunerazione del capitale investito per gli sviluppatori di medicinali che rispettano l'obbligo giuridico di studiare medicinali per uso pediatrico, nonché una riduzione dei costi amministrativi connessi alle procedure che derivano da tale obbligo.
Le nuove misure di semplificazione e i nuovi obblighi (ad esempio quelli connessi al meccanismo d'azione del medicinale) dovrebbero ridurre di due-tre anni i tempi di accesso alle versioni dei medicinali per uso pediatrico e portare ogni anno a tre ulteriori medicinali per uso pediatrico nuovi rispetto allo scenario di base, una circostanza questa che a sua volta si traduce in premi supplementari per gli sviluppatori. Questi nuovi medicinali per uso pediatrico comporteranno, su base annua, costi per il pubblico stimati a 151 milioni di EUR, mentre le imprese produttrici di medicinali originatori guadagnerebbero 103 milioni di EUR di profitti lordi a titolo di compensazione dei loro sforzi. Grazie alla semplificazione del
sistema di premi legato allo studio di medicinali per uso pediatrico, le imprese produttrici di medicinali generici potranno prevedere più facilmente quando saranno in grado di entrare nel mercato.
• Efficienza normativa e semplificazione
Le revisioni proposte mirano a semplificare il quadro normativo e a migliorarne l'efficacia e l'efficienza, riducendo in tal modo i costi amministrativi a carico delle imprese e delle autorità competenti. La maggior parte delle misure previste agirà sulle procedure principali per l'autorizzazione e la gestione del ciclo di vita dei medicinali.
I costi amministrativi diminuiranno per le autorità competenti, le imprese e altri soggetti pertinenti, in ragione di due motivi generali. Innanzitutto le procedure saranno semplificate e accelerate, ad esempio in relazione al rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio e alla presentazione di variazioni o al trasferimento della competenza per le qualifiche di medicinale orfano dalla Commissione all'EMA. In secondo luogo, vi sarà un maggiore coordinamento della rete europea di regolamentazione dei medicinali, ad esempio in termini di lavoro dei diversi comitati dell'EMA e di interazioni con i relativi quadri normativi. Secondo le previsioni, ulteriori contributi alla riduzione dei costi per le imprese e le amministrazioni dovrebbero provenire da adeguamenti attuati per tener conto di concetti nuovi quali le sperimentazioni cliniche adattive, il meccanismo d'azione di un medicinale, l'uso di evidenze dal mondo reale e i nuovi usi dei dati sanitari nel contesto del quadro normativo.
Una maggiore digitalizzazione faciliterà l'integrazione dei sistemi e delle piattaforme di regolamentazione in tutta l'UE e il sostegno al riutilizzo dei dati e dovrebbe ridurre i costi per le amministrazioni nel corso del tempo (anche se potrebbe comportare costi iniziali una tantum). Ad esempio le presentazioni di informazioni in formato elettronico da parte dell'industria all'Agenzia europea per i medicinali e alle autorità competenti degli Stati membri consentiranno risparmi sui costi per l'industria. Inoltre l'uso previsto delle informazioni sul prodotto in formato elettronico (a differenza dei foglietti illustrativi in formato cartaceo) dovrebbe comportare altresì una riduzione dei costi amministrativi.
Secondo le previsioni, le PMI e i soggetti non commerciali coinvolti nello sviluppo dei medicinali beneficeranno in particolare della prevista semplificazione delle procedure, di un uso più ampio di processi elettronici e della riduzione degli oneri amministrativi. La proposta mira inoltre a ottimizzare il sostegno normativo (ad esempio la consulenza scientifica) alle PMI e alle organizzazioni non commerciali, con conseguente ulteriore riduzione dei costi amministrativi per tali soggetti.
Nel complesso, le misure previste per la semplificazione e la riduzione degli oneri dovrebbero ridurre i costi per le imprese, sostenendo l'approccio "one in one out". In particolare si prevede che le procedure proposte di razionalizzazione e il sostegno rafforzato genereranno risparmi sui costi per l'industria farmaceutica dell'UE.
• Diritti fondamentali
La proposta contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione della salute umana ed è pertanto coerente con l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
L'incidenza sul bilancio è illustrata nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.
L'incidenza sul bilancio riguarda principalmente i compiti supplementari che l'Agenzia europea per i medicinali deve svolgere in termini di sostegno scientifico, amministrativo e informatico nei seguenti settori principali:
– sostegno scientifico e normativo rafforzato prima dell'autorizzazione;
– processo decisionale in merito alle qualifiche di medicinali orfani e gestione del registro dell'Unione dei medicinali qualificati come orfani;
– valutazione e certificazione del master file della sostanza attiva;
– capacità ispettive per ispezioni in paesi terzi e sostegno agli Stati membri;
– rafforzamento della valutazione del rischio ambientale;
– gestione delle carenze e sicurezza dell'approvvigionamento.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Lo sviluppo di medicinali nuovi può essere un processo lungo che può richiedere fino a 10-15 anni. Gli incentivi e i premi incidono pertanto numerosi anni dopo la data dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Anche i benefici per i pazienti devono essere misurati su un periodo di almeno cinque-dieci anni dopo l'autorizzazione di un medicinale. La Commissione intende monitorare i parametri pertinenti che consentono di valutare i progressi delle misure proposte al fine di permettere il conseguimento dei loro obiettivi. La maggior parte degli indicatori è già raccolta a livello di EMA. Inoltre il comitato farmaceutico35 costituirà un forum per discutere le questioni relative al recepimento e al monitoraggio dei progressi compiuti. La Commissione riferirà periodicamente in merito a tale monitoraggio. Una valutazione significativa dei risultati della legislazione riveduta può essere prevista soltanto dopo almeno 15 anni dalla sua entrata in vigore.
35 Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa alla creazione di un comitato farmaceutico (75/320/CEE).
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta di revisione della legislazione farmaceutica consiste in una proposta relativa a un nuovo regolamento e in una proposta relativa a una nuova direttiva (cfr. la precedente sezione "Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato"), che riguarderà anche i medicinali orfani e quelli per uso pediatrico. Le disposizioni relative ai medicinali orfani sono state integrate nella proposta di regolamento. Per quanto concerne i medicinali per uso pediatrico, le prescrizioni procedurali applicabili a tali medicinali sono principalmente integrate nella proposta di regolamento, mentre il quadro generale per l'autorizzazione e il riconoscimento di premi per tali medicinali è stato incluso nella nuova direttiva. I principali settori di revisione nel contesto della proposta di nuova direttiva sono trattati nella relazione che accompagna la proposta di direttiva.
La proposta di regolamento comprende i settori principali di revisione illustrati di seguito.
Promozione dell'innovazione e dell'accesso a medicinali a prezzi accessibili creando un ecosistema farmaceutico equilibrato
Al fine di consentire l'innovazione e promuovere la competitività dell'industria farmaceutica dell'UE, in particolare delle piccole e medie imprese, le disposizioni di cui alla proposta di regolamento operano in sinergia con quelle di cui alla proposta di direttiva.
A tale riguardo, viene proposto un sistema equilibrato di incentivi. Il sistema premia l'innovazione, in particolare nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte, e l'innovazione raggiunge i pazienti e migliora l'accesso in tutta l'UE, anche per i medicinali per le malattie rare. Per rendere il sistema normativo più efficiente e favorevole all'innovazione, si propongono misure destinate a semplificare e razionalizzare le procedure e a creare un quadro agile e adeguato alle esigenze future (cfr. le misure proposte più avanti nella sezione "Riduzione degli oneri normativi e messa a disposizione di un quadro normativo flessibile a sostegno dell'innovazione e della competitività" e nella proposta di direttiva).
Modulazione della durata dell'esclusiva di mercato dei medicinali orfani
La proposta di regolamento continua a prevedere misure volte a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'autorizzazione di medicinali per rispondere alle esigenze mediche insoddisfatte delle persone affette da malattie rare e si concentra maggiormente sugli ambiti caratterizzati da elevate esigenze mediche insoddisfatte, nel cui contesto la ricerca è maggiormente necessaria e gli investimenti sono più rischiosi. I criteri per individuare i medicinali che rispondono a un'elevata esigenza medica insoddisfatta sono stabiliti nel regolamento. La durata dell'esclusiva di mercato è fissata a [nove] anni, fatta eccezione per: i) i medicinali orfani destinati a rispondere a un'elevata esigenza medica insoddisfatta, per i quali la durata sarà pari a [dieci] anni, e ii) i medicinali orfani di impiego ben noto, cui saranno concessi [cinque] anni di esclusiva di mercato. Può essere concessa una proroga "bonus" dell'esclusiva di mercato di [un] anno, sulla base dell'accesso dei pazienti in tutti gli Stati membri interessati.
Al fine di continuare a sostenere l'ulteriore sviluppo di un medicinale orfano già autorizzato, evitando nel contempo la perpetuizzazione, le prime due nuove indicazioni di un medicinale orfano saranno premiate con [un] anno di esclusiva ciascuna. La proroga si applicherà all'intero medicinale.
Pertanto la modulazione dell'esclusiva di mercato, pur mantenendo il sistema di premi per i medicinali orfani molto competitivo rispetto ad altre regioni, premierà meglio i medicinali che risponderanno a malattie per le quali non è disponibile alcun trattamento o per i medicinali che apporteranno progressi eccezionali in termini di trattamento. Inoltre il nuovo sistema promuoverà anche una più rapida concorrenza a livello di medicinali generici/biosimilari, migliorando l'accessibilità economica e l'accesso dei pazienti ai medicinali orfani.
Piani di indagine pediatrica per i medicinali per uso pediatrico, basati sul meccanismo di azione del medicinale
Attualmente l'obbligo di condurre un piano di indagine pediatrica per gli studi svolti su pazienti pediatrici è soppresso in determinate situazioni, ad esempio quando un prodotto per adulti è destinato a una malattia non presente nei bambini. Tuttavia, in taluni casi, in ragione del suo meccanismo di azione molecolare, la molecola in questione può essere efficace contro una malattia che colpisce pazienti pediatrici diversa da quella per la quale era stata inizialmente concepita per l'uso negli adulti.
La proposta prevede che in tali casi il prodotto dovrà essere studiato anche per l'uso nei pazienti pediatrici. Tale requisito, oltre ad aumentare il numero di medicinali adeguatamente oggetto di studio per uso pediatrico, dovrebbe promuovere anche l'innovazione e la ricerca.
Misure relative agli antimicrobici
Al fine di promuovere lo sviluppo di antimicrobici prioritari in grado di contrastare la resistenza antimicrobica, sono introdotti voucher trasferibili di esclusiva dei dati. A tal fine sono stabiliti criteri rigorosi per definire le categorie di antimicrobici prioritari ammissibili a beneficiare di tale voucher.
Un tale voucher concederà allo sviluppatore dell'antimicrobico prioritario un ulteriore anno di protezione normativa dei dati, che tale sviluppatore può utilizzare per qualsiasi prodotto incluso nel suo portafoglio o vendere a un altro titolare di autorizzazione all'immissione in commercio.
Il numero di voucher sarà limitato a un massimo di dieci su un periodo di 15 anni. Sarà garantita la trasparenza in merito a qualsiasi contributo ai costi di ricerca e sviluppo per gli antimicrobici prioritari. Sono inoltre introdotte condizioni rigorose per il trasferimento e l'uso del voucher per prorogare il periodo di protezione dei dati di un altro prodotto entro un determinato periodo di tempo, al fine di garantire la prevedibilità per i prodotti concorrenti, compresi i medicinali generici e biosimilari.
I criteri di ammissibilità e la validità del voucher sono legati altresì agli obblighi di fornire l'antimicrobico prioritario nell'UE. Si propone un periodo di decadenza di 15 anni, al termine del quale il Parlamento e il Consiglio possono decidere di mantenere o rivedere la misura, su proposta della Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita durante tale periodo.
Le misure per un uso prudente degli antimicrobici richiedono che questi ultimi siano sottoposti a prescrizione nell'UE. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di antimicrobici sono tenuti a elaborare un piano di stewardship della resistenza antimicrobica che comprenda informazioni sulle misure di attenuazione dei rischi, sul monitoraggio e sulla comunicazione della resistenza al medicinale.
Il destino ambientale dell'antimicrobico, anche attraverso la sua produzione e il suo smaltimento, diventa un fattore da valutare nel contesto della valutazione del rischio ambientale. La proposta rafforza le sue disposizioni in materia di dimensioni degli imballaggi, misure educative e smaltimento adeguato di antimicrobici inutilizzati e scaduti.
Sostegno scientifico e normativo rafforzato prima dell'autorizzazione
Il sostegno scientifico e normativo dell'Agenzia europea per i medicinali sarà rafforzato, in particolare per gli sviluppatori di medicinali che rispondono ad esigenze mediche insoddisfatte, ad esempio basandosi sull'esperienza acquisita con il regime PRIME e sulle procedure utilizzate durante la pandemia di COVID-19, come un riesame graduale dei dati. Fornirà un quadro giuridico rafforzato per tale sostegno scientifico e una valutazione e un'autorizzazione accelerate dei medicinali che offrono progressi terapeutici eccezionali nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte, compresi i medicinali orfani, in particolare per le elevate esigenze mediche insoddisfatte.
Le piccole e medie imprese e i soggetti senza scopo di lucro beneficeranno di un regime di sostegno dedicato costituito da sostegno normativo, procedurale e amministrativo, che comprenderà anche una riduzione delle tariffe, una dilazione del loro pagamento o una deroga alle stesse. Inoltre il regolamento facilita la segnalazione sull'etichetta di solidi risultati di ricerca, effettuati da soggetti senza scopo di lucro, consentendo nuove indicazioni terapeutiche promettenti di medicinali non protetti da brevetto che rispondono a esigenze mediche insoddisfatte.
L'Agenzia europea per i medicinali sarà inoltre in grado di fornire consulenza scientifica agli sviluppatori parallelamente ai pareri scientifici forniti dagli organismi competenti per la valutazione delle tecnologie sanitarie a norma del regolamento relativo a tale valutazione o da gruppi di esperti a norma del regolamento sui dispositivi medici. L'Agenzia europea per i medicinali potrà inoltre consultare altre autorità pertinenti degli Stati membri (ad esempio con competenze nel campo delle sperimentazioni cliniche) nelle sue attività di consulenza scientifica.
Tali misure sono intese ad aiutare gli sviluppatori di medicinali a generare evidenze cliniche che soddisfino le esigenze delle diverse autorità durante il ciclo di vita dei medicinali, rispettando nel contempo le diverse competenze dei quadri giuridici interessati.
Inoltre l'Agenzia europea per i medicinali sarà in grado di fornire pareri scientifici relativi alla classificazione dei medicinali, consigliando in tal modo gli sviluppatori e le autorità di regolamentazione in merito al fatto che un determinato prodotto in fase di sviluppo sia o meno un medicinale.
Infine l'Agenzia europea per i medicinali coordinerà un meccanismo di consultazione delle autorità pubbliche attive durante il ciclo di vita dei medicinali, al fine di
promuovere la condivisione di informazioni e la messa in comune di conoscenze su questioni generali di natura scientifica o tecnica pertinenti per lo sviluppo e la valutazione dei medicinali e per l'accesso agli stessi.
Autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio
Nel contesto di un'emergenza di sanità pubblica è di grande interesse per l'UE che medicinali sicuri ed efficaci possano essere sviluppati e messi a disposizione all'interno dell'UE il prima possibile. Processi agili, rapidi e semplificati sono essenziali. Esiste già una serie di misure a livello UE destinate a facilitare, sostenere e accelerare lo sviluppo e l'autorizzazione all'immissione in commercio di trattamenti e vaccini durante un'emergenza di sanità pubblica.
La proposta di regolamento introduce la possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee di emergenza all'immissione in commercio per far fronte a emergenze di sanità pubblica. Tali autorizzazioni dovrebbero essere rilasciate a condizione che il beneficio della disponibilità immediata del medicinale in questione sul mercato, tenuto conto delle circostanze dell'emergenza di sanità pubblica, sia superiore al rischio inerente al fatto che potrebbero non essere ancora disponibili ulteriori dati clinici e non clinici esaustivi e di qualità (anche se dovrebbero comunque essere richiesti in una fase successiva).
Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali
Affrontare le carenze di medicinali
La proposta definisce un quadro per le attività che gli Stati membri e l'Agenzia devono svolgere per migliorare la capacità dell'UE di reagire in modo efficiente e coordinato al fine di sostenere in qualsiasi momento la gestione delle carenze e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali, in particolare di medicinali critici, per i cittadini dell'UE. Le disposizioni volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali nell'UE sono state fondate in parte su un dialogo strutturato con e tra i soggetti coinvolti nella catena del valore della fabbricazione di farmaci e le autorità pubbliche.
La presente proposta integra e sviluppa ulteriormente i compiti fondamentali già assegnati all'Agenzia nell'ambito dell'estensione del suo mandato (regolamento (UE) 2022/123), introdotta nel contesto della risposta sanitaria globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 e del quadro migliorato per la gestione delle crisi. Integra inoltre la missione dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) di garantire la disponibilità di contromisure mediche in preparazione alle crisi e durante queste ultime.
Capacità dell'EMA di ispezionare siti ubicati in paesi terzi
Le sfide in termini di competenze e capacità ispettive nella rete dell'UE sono risultate evidenti e tali lacune sono state ulteriormente aggravate a causa della pandemia di COVID-19. In alcuni casi la mancanza di risorse ha comportato ritardi nelle ispezioni di interesse per l'UE. Sono necessarie soluzioni per promuovere e sostenere capacità ispettive supplementari e sviluppare le competenze degli ispettori, al fine di rafforzare la vigilanza del rispetto delle buone prassi da parte di siti situati al di fuori dell'UE. Le modifiche del quadro giuridico consentiranno all'Agenzia europea per i
medicinali di disporre dell'autorità e delle competenze necessarie per effettuare determinate ispezioni di interesse per l'UE anche in situazioni di emergenza e quando sono necessarie capacità e competenze specifiche.
Programma di audit congiunto
Al fine di mantenere un'attuazione equivalente e armonizzata della legislazione dell'UE in materia di buone prassi di fabbricazione, cliniche e di distribuzione, nonché delle corrispondenti attività di contrasto, il nuovo quadro giuridico istituisce, nel contesto dell'EMA, il programma di audit congiunto per garantire che gli ispettorati degli Stati membri siano sottoposti ad audit regolari condotti da altri Stati membri.
Inoltre il programma di audit congiunto sarà uno strumento essenziale per gli accordi di riconoscimento reciproco e per altri accordi internazionali, in quanto fornisce la prova di un sistema normativo per i medicinali basato su una rete di agenzie dell'UE che operano secondo norme coerenti in materia di migliori prassi.
Riduzione degli oneri normativi e messa a disposizione di un quadro normativo flessibile a sostegno dell'innovazione e della competitività
Miglioramento della struttura e della governance dell'EMA e della rete di regolamentazione
L'agilità del sistema normativo europeo costituisce una componente fondamentale per attrarre richiedenti e sviluppatori di medicinali, dai medicinali generici e biosimilari ai medicinali all'avanguardia. La valutazione dei medicinali nell'UE fa affidamento sull'EMA, sulle autorità competenti degli Stati membri e sui loro esperti presenti in seno ai comitati scientifici dell'EMA.
Tanto i comitati scientifici dell'EMA quanto le autorità competenti degli Stati membri si trovano ad affrontare un numero crescente di procedure, una circostanza questa che richiede risorse supplementari per garantire che i relatori e i valutatori continuino a essere disponibili per effettuare la valutazione entro termini temporali adeguati. Inoltre la valutazione di medicinali innovativi e complessi comporta sfide nuove. Le limitazioni della capacità registrate durante la pandemia di COVID-19 rischiano di diventare più frequenti.
È pertanto fondamentale continuare a ottimizzare il funzionamento e l'efficienza del sistema normativo. A tale riguardo occorre evitare la duplicazione dei lavori e gestire le procedure nel modo più efficiente possibile.
Tuttavia l'attuale struttura dell'EMA fa sì che in alcuni casi nella valutazione di un singolo medicinale siano coinvolti fino a cinque comitati scientifici. Pertanto la struttura dei comitati scientifici dell'EMA è semplificata e ridotta a due comitati principali: il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) e il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) in veste di principale comitato per la sicurezza.
Le competenze del comitato per le terapie avanzate (CAT), del comitato per i medicinali orfani (COMP), del comitato pediatrico (PDCO) e del comitato dei medicinali vegetali (HMPC) saranno mantenute e riorganizzate sotto forma di gruppi
di lavoro e di un gruppo di esperti che forniranno contributi al CHMP, al PRAC e al gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate - medicinali per uso umano (CMDh).
Il CHMP e il PRAC saranno composti, come avviene attualmente, da esperti di tutti gli Stati membri e, in particolare, in seno al CHMP, la rappresentanza dei pazienti sarà rafforzata nominando per la prima volta rappresentanti dei pazienti come membri di tale comitato.
I gruppi di lavoro sosterranno il lavoro dei comitati e saranno composti principalmente da esperti nominati dagli Stati membri sulla base delle loro competenze e da esperti esterni. Ciò garantirà un collegamento continuo tra gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri e l'EMA. Il modello dei relatori rimane invariato.
La rappresentanza dei pazienti e degli operatori sanitari con competenze in tutti i settori, comprese le malattie rare e pediatriche, sarà rafforzata in seno al CHMP e al PRAC, oltre che in seno ai gruppi di lavoro dedicati che rappresentano i pazienti e gli operatori sanitari.
Questa struttura semplificata dovrebbe liberare risorse affinché la rete si concentri su attività nuove, in particolare per quanto concerne il sostegno scientifico fin dalle fasi iniziali per i medicinali promettenti e il riposizionamento, nonché le attività connesse a un approccio maggiormente basato sul ciclo di vita per l'autorizzazione dei medicinali.
Saranno offerte opportunità di formazione affinché tutti gli Stati membri acquisiscano competenze in nuovi settori scientifici e tecnologici, in modo da poter contribuire attivamente al lavoro della rete di regolamentazione per la valutazione e il monitoraggio dei medicinali, compresi i medicinali complessi e innovativi all'avanguardia.
La competenza per l'adozione delle decisioni sulle qualifiche di medicinali orfani sarà trasferita dalla Commissione all'Agenzia al fine di garantire una procedura più efficace ed efficiente.
Altre misure di semplificazione, razionalizzazione e adeguatezza alle esigenze future
La riduzione degli oneri normativi sarà agevolata da misure destinate a semplificare le procedure normative e da una maggiore digitalizzazione, comprese le disposizioni relative alla presentazione elettronica delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio e delle informazioni sul prodotto in formato elettronico (ePI) relative ai medicinali autorizzati.
Tra le misure destinate a ridurre gli oneri normativi figurano l'abolizione del rinnovo e la clausola di decadenza. La semplificazione della struttura dei comitati scientifici presso l'EMA dovrebbe ridurre altresì gli oneri normativi per le imprese e semplificare le loro interazioni con l'EMA.
La riduzione degli oneri amministrativi attraverso misure di semplificazione e digitalizzazione andrà a beneficio in particolare delle piccole e medie imprese e dei soggetti senza scopo di lucro coinvolti nello sviluppo di medicinali. Inoltre una serie
di misure contribuirà a garantire che il quadro normativo sia in grado di far fronte agli sviluppi scientifici emergenti. Ciò comprende disposizioni relative alle sperimentazioni cliniche adattate, all'uso di evidenze dal mondo reale, all'uso secondario dei dati sanitari e agli spazi di sperimentazione normativa.
Uno spazio di sperimentazione normativa può, a determinate condizioni, essere collegato a un quadro adattato, in base alle caratteristiche o ai metodi inerenti a determinati medicinali (in particolare nuovi), senza abbassare i parametri elevati di qualità, sicurezza ed efficacia. Le misure relative ai quadri adattati sono contemplate nella proposta di direttiva.
Nel loro complesso, le varie misure contenute nella proposta di regolamento e nella proposta di direttiva riguardanti la semplificazione a sostegno dell'innovazione, dell'adeguatezza alle esigenze future e della riduzione dell'onere normativo rafforzeranno la competitività del settore farmaceutico.
Piani di indagine pediatrica evolutivi e semplificati
Per taluni tipi di sviluppi pediatrici è problematica la necessità di presentare e concordare con l'EMA, in una fase molto precoce, un piano completo di sviluppo clinico per gli studi concernenti pazienti pediatrici. In alcuni casi, ciò obbliga gli sviluppatori a formulare ipotesi sui risultati attesi.
Questa circostanza comporta la necessità conseguente di modificare il piano di indagine pediatrica (quando, ad esempio, una molecola non è mai stata utilizzata in precedenza). Con il concetto di piano di indagine pediatrica evolutivo, ad alcuni tipi di sviluppi, come quelli relativi alle molecole utilizzate per la prima volta nell'uomo, sarà concessa la possibilità di presentare inizialmente un piano di sviluppo clinico di alto livello.
L'EMA acconsentirà a che il piano di sviluppo sia completato in futuro e che siano presentate informazioni nuove in fasi precise dello sviluppo. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi e creerà, se del caso, un sistema più agile di piani di indagine pediatrica.
2023/0131 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) Il quadro farmaceutico dell'Unione ha consentito l'autorizzazione di medicinali sicuri, efficaci e di qualità elevata nell'Unione, contribuendo a un livello elevato di sanità pubblica e al buon funzionamento del mercato interno di tali medicinali.
(2) La strategia farmaceutica per l'Europa segna un punto di svolta con l'aggiunta di ulteriori obiettivi chiave e la creazione di un quadro moderno che metta a disposizione di pazienti e sistemi sanitari medicinali innovativi e consolidati a prezzi accessibili, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e rispondendo alle preoccupazioni ambientali.
(3) Affrontare la disparità nell'accesso dei pazienti ai medicinali è diventata una priorità fondamentale della strategia farmaceutica per l'Europa, come sottolineato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Gli Stati membri hanno chiesto meccanismi e incentivi riveduti per lo sviluppo di medicinali adattati al livello delle esigenze
1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
mediche insoddisfatte, garantendo nel contempo l'accesso dei pazienti ai medicinali e la disponibilità di medicinali in tutti gli Stati membri.
(4) Le precedenti modifiche della legislazione farmaceutica dell'Unione hanno riguardato l'accesso ai medicinali prevedendo una valutazione accelerata delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio o consentendo l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per i medicinali che rispondono a esigenze mediche insoddisfatte. Sebbene tali misure abbiano accelerato l'autorizzazione di terapie innovative e promettenti, tali medicinali non sempre raggiungono i pazienti, per i quali, nell'Unione, si continuano a registrare livelli diversi di accesso ai medicinali.
(5) La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza questioni critiche che richiedono una riforma del quadro farmaceutico dell'Unione per rafforzarne la resilienza e garantire che sia al servizio delle persone in ogni circostanza.
(6) Per ragioni di chiarezza, è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3 con un regolamento nuovo.
(7) I medicinali veterinari sono disciplinati dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Tali medicinali non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se ad essi si applicano determinate disposizioni relative alla governance e ai compiti generali dell'Agenzia di cui al presente regolamento. I compiti specifici dell'Agenzia in relazione ai medicinali veterinari sono stabiliti nei regolamenti (UE) 2019/6 e (CE) n. 470/20095 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8) L'ambito di applicazione dei medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata è stato adattato alle realtà del mercato e allo sviluppo tecnologico, nonché alla necessità di garantire una valutazione centralizzata per talune categorie di medicinali. Alla luce della relazione della Commissione6 sull'esperienza acquisita, si è dimostrato necessario migliorare il funzionamento delle procedure per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali nel mercato dell'Unione e modificare taluni aspetti amministrativi dell'Agenzia europea per i medicinali. Inoltre il quadro normativo dovrebbe essere adattato alle condizioni del mercato e alla realtà economica correnti, pur continuando a garantire un livello elevato di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente. Le conclusioni di tale relazione rendono necessario apportare correzioni ad alcune delle procedure operative nonché adeguamenti per tener conto degli sviluppi
3 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
4 Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
5 Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
6 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita in seguito all'applicazione delle procedure per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, a norma degli obblighi definiti nella normativa dell'UE sui medicinali per uso umano (COM(2021) 497 final).
scientifici e tecnologici. Dalla stessa relazione risulta altresì che si dovrebbero confermare i principi generali, precedentemente stabiliti, che disciplinano la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata ("procedura centralizzata").
(9) Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, in linea di principio l'autorizzazione di antimicrobici è nell'interesse della salute dei pazienti a livello di Unione e tali antimicrobici dovrebbero pertanto poter essere autorizzati a tale livello.
(10) Al fine di mantenere un livello elevato di valutazione scientifica dei medicinali nuovi e dei medicinali destinati all'intera popolazione dell'Unione, la procedura centralizzata dovrebbe essere obbligatoria per i medicinali ad alta tecnologia, in particolare quelli derivanti da processi biotecnologici, gli antimicrobici prioritari, i medicinali orfani, i medicinali per uso pediatrico e qualsiasi medicinale che includa sostanze attive non autorizzate prima dell'ultima modifica importante dell'ambito di applicazione della procedura centralizzata, intervenuta nel 2004.
(11) Nel campo dei medicinali per uso umano dovrebbe essere previsto l'accesso facoltativo alla procedura centralizzata anche quando il ricorso a una procedura unica comporti un valore aggiunto per i pazienti. Tale procedura centralizzata dovrebbe restare facoltativa per i medicinali che, pur non appartenendo alle categorie di medicinali da autorizzare a livello di Unione, rappresentano comunque innovazioni terapeutiche. È opportuno consentire di accedere a questa procedura anche per medicinali che, benché non "innovativi", possono essere utili alla società o ai pazienti, compresi quelli pediatrici, (come taluni medicinali cedibili senza ricetta medica) se autorizzati sin dall'inizio a livello di Unione. Tale opzione può essere estesa ai medicinali generici e biosimilari autorizzati dall'Unione, purché venga imperativamente preservata l'armonizzazione acquisita all'atto della valutazione del medicinale di riferimento nonché i risultati di quest'ultima. Allo stesso tempo, al fine di garantire un'ampia disponibilità di medicinali generici, tali medicinali possono in ogni caso essere autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, anche se basati su un medicinale di riferimento autorizzato mediante procedura centralizzata.
(12) La struttura e il funzionamento dei vari organi che compongono l'Agenzia dovrebbero essere configurati in modo tale da tener conto della necessità di un costante rinnovo delle conoscenze scientifiche, della necessità di cooperare tra istanze dell'Unione e nazionali, della necessità di una partecipazione adeguata della società civile e del futuro allargamento dell'Unione. I vari organi dell'Agenzia dovrebbero stabilire e sviluppare contatti appropriati con le parti interessate, in particolare con rappresentanti dei pazienti e degli operatori sanitari.
(13) Il principale compito dell'Agenzia dovrebbe essere quello di fornire alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri pareri scientifici del più alto livello per consentire loro l'esercizio dei poteri loro conferiti dagli atti giuridici dell'Unione in materia di medicinali per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali. L'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe essere rilasciata dalla Commissione soltanto quando l'Agenzia avrà proceduto ad una valutazione scientifica unica della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali ad alta tecnologia, effettuata applicando i parametri più elevati possibili.
(14) Per assicurare una stretta cooperazione tra l'Agenzia e gli scienziati che operano negli Stati membri, il suo consiglio d'amministrazione dovrebbe essere composto in modo da garantire che le autorità competenti degli Stati membri siano strettamente associate alla gestione globale del sistema dell'Unione di autorizzazione dei medicinali.
(15) Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere composto dalle tariffe e dagli oneri versati dal settore privato e dai contributi erogati dal bilancio dell'Unione per l'attuazione delle politiche dell'Unione e dai contributi versati da paesi terzi.
(16) L'elaborazione dei pareri dell'Agenzia su ogni questione relativa ai medicinali per uso umano dovrebbe spettare esclusivamente al comitato per i medicinali per uso umano.
(17) L'istituzione dell'Agenzia mediante il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio7, sostituito dal regolamento (CE) n. 726/2004, ha consentito il rafforzamento della valutazione scientifica e il monitoraggio dei medicinali nell'Unione, in particolare attraverso i suoi organi e comitati scientifici per i quali le autorità competenti degli Stati membri forniscono esperti e competenze, garantendo una valutazione indipendente e di qualità elevata. Il presente regolamento non istituisce una nuova Agenzia. L'Agenzia di cui al presente regolamento è quella istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004.
(18) È opportuno ampliare l'ambito delle attività dei comitati scientifici e modernizzare il loro funzionamento e la loro composizione. A tale riguardo è importante garantire la rappresentanza di pazienti e operatori sanitari in seno al comitato per i medicinali per uso umano, in quanto principale comitato di valutazione dell'Agenzia per i medicinali per uso umano.
(19) Si dovrebbe poter fornire una consulenza scientifica generalizzata e più approfondita ai futuri richiedenti un'autorizzazione all'immissione in commercio. È inoltre opportuno istituire strutture che consentano lo sviluppo della consulenza alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese ("PMI").
(20) I medicinali promettenti che possono rispondere in modo significativo alle esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti dovrebbero beneficiare di un sostegno scientifico precoce e rafforzato. Tale sostegno aiuterà in ultima analisi i pazienti a beneficiare il prima possibile di terapie nuove.
(21) Ai fini di una consulenza più informativa e di uno scambio di informazioni tra organi diversi, la consulenza scientifica erogata dall'Agenzia dovrebbe talvolta essere elaborata parallelamente alla consulenza scientifica erogata da altri organi. Ciò dovrebbe valere per la consultazione scientifica congiunta effettuata dal gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie di cui al regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e, nel caso di medicinali che comportano un dispositivo medico, per la consultazione dei gruppi di
7 Regolamento (CE) n. 1647/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE)
n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19).
8 Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 1).
esperti di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Qualora siano istituiti meccanismi paralleli di consulenza scientifica a norma di altri atti giuridici pertinenti dell'Unione, dovrebbe applicarsi un meccanismo analogo.
(22) È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei comitati scientifici affinché l'Agenzia possa partecipare attivamente al dialogo scientifico internazionale e sviluppare alcune attività ormai necessarie, in particolare, nell'ambito dell'armonizzazione scientifica internazionale e della cooperazione tecnica con l'Organizzazione mondiale della sanità.
(23) Inoltre, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/6, che restano applicabili ai medicinali veterinari, per rafforzare la certezza del diritto è necessario definire le responsabilità in materia di trasparenza dei lavori dell'Agenzia e talune condizioni per la commercializzazione di medicinali autorizzati dall'Unione, affidare all'Agenzia un potere di controllo sulla distribuzione di medicinali autorizzati dall'Unione, svolgere ispezioni congiuntamente agli Stati membri nei paesi terzi e precisare le sanzioni e le loro modalità d'esecuzione in caso d'inosservanza del presente regolamento e delle condizioni contenute nelle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate nell'ambito delle procedure da esso stabilite.
(24) In particolare l'Agenzia dovrebbe avere il potere e la capacità di effettuare ispezioni, qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione e le autorità competenti degli Stati membri richiedano sostegno nello svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 riveduta. L'interesse dell'Unione può riguardare situazioni nelle quali, al fine di garantire un accesso più rapido ai medicinali, le sfide legate alle capacità di ispezione a livello nazionale devono essere affrontate tempestivamente o nelle quali la risposta a un'emergenza di sanità pubblica o a un evento grave richiede un'azione immediata. Dotare l'Agenzia di capacità adeguate di ispezione faciliterà inoltre, nell'interesse dell'Unione, la diffusione delle migliori prassi e del know-how e migliorerà la vigilanza sulla fabbricazione di medicinali in tutto il mondo. Su richiesta di un'autorità competente dello Stato membro, a propria discrezione, l'Agenzia può accettare di fornire sostegno per le ispezioni di siti ubicati nell'Unione o di effettuare ispezioni di siti ubicati in paesi terzi.
(25) In alcuni casi le carenze del sistema di sorveglianza degli Stati membri e delle relative attività di contrasto potrebbero ostacolare fortemente il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e di quelli della direttiva 2001/83/CE riveduta, il che potrebbe comportare persino l'emergere di rischi per la sanità pubblica. Per far fronte a tali sfide è opportuno garantire norme armonizzate in materia di ispezione attraverso l'istituzione di un programma di audit congiunto in seno all'Agenzia. Il programma di audit congiunto armonizzerà inoltre ulteriormente l'interpretazione delle buone prassi di fabbricazione e distribuzione sulla base delle prescrizioni legislative dell'Unione. Sosterrà inoltre un ulteriore riconoscimento reciproco dei risultati delle ispezioni tra
9 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
10 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
gli Stati membri e con i partner strategici. Nell'ambito del programma di audit congiunto, le autorità competenti sono soggette ad audit regolari condotti da altri Stati membri per mantenere un sistema di qualità equivalente e armonizzato e per garantire un'attuazione adeguata delle pertinenti buone prassi di fabbricazione e distribuzione nelle legislazioni nazionali e l'equivalenza con altri ispettorati del SEE.
(26) In seno all'Agenzia dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro per le ispezioni, che fornisca contributi e raccomandazioni su tutte le questioni relative, direttamente o indirettamente, alle buone prassi di fabbricazione e alle buone prassi di distribuzione, indipendentemente dalla procedura di autorizzazione all'immissione in commercio attraverso linee gerarchiche diverse. In particolare tale gruppo di lavoro dovrebbe essere competente per l'istituzione, lo sviluppo e la supervisione generale del programma di audit congiunto.
(27) Al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo di medicinali nuovi da parte delle PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione11 e per ridurre i costi dell'immissione in commercio dei medicinali per uso umano autorizzati mediante procedura centralizzata, tali imprese dovrebbero beneficiare di un regime di sostegno da parte dell'Agenzia.
(28) Il regime di sostegno dovrebbe essere composto da un sostegno normativo, procedurale e amministrativo e da una riduzione delle tariffe, una dilazione del loro pagamento o una deroga alle stesse. Tale regime dovrebbe coprire le varie fasi delle procedure prima dell'autorizzazione, quali la consulenza scientifica, la presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e le procedure dopo l'autorizzazione.
(29) I soggetti giuridici che non svolgono un'attività economica, quali università, organi pubblici, centri di ricerca od organizzazioni senza scopo di lucro, rappresentano un'importante fonte di innovazione e dovrebbero anch'essi beneficiare del regime di sostegno menzionato. Considerando che dovrebbe essere possibile tenere conto della situazione particolare di tali soggetti su base individuale, tale sostegno può essere conseguito al meglio mediante un regime di sostegno dedicato, compreso il sostegno amministrativo, nonché attraverso la riduzione delle tariffe, la dilazione del loro pagamento o una deroga alle stesse.
(30) L'Agenzia dovrebbe avere il potere di formulare raccomandazioni scientifiche per stabilire se un medicinale in fase di sviluppo, che potrebbe potenzialmente rientrare nell'ambito di applicazione obbligatorio della procedura centralizzata, soddisfi i criteri scientifici per essere considerato un medicinale. Tale meccanismo di consulenza affronterebbe quanto prima le questioni relative ai casi limite con altri settori, quali le sostanze di origine umana, i cosmetici o i dispositivi medici, che potrebbero sorgere con l'evolversi della scienza. Al fine di garantire che le raccomandazioni formulate dall'Agenzia tengano conto dei pareri di meccanismi di consulenza equivalenti in altri quadri giuridici, l'Agenzia dovrebbe consultare gli organi consultivi o di regolamentazione pertinenti.
11 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(31) Per aumentare la trasparenza delle valutazioni scientifiche e di tutte le altre attività, l'Agenzia dovrebbe creare e gestire un portale web europeo dei medicinali.
(32) L'esperienza acquisita con il funzionamento del sistema normativo ha dimostrato che l'attuale struttura dell'Agenzia europea per i medicinali, caratterizzata da molteplici comitati scientifici, determina spesso complessità nel processo di valutazione scientifica tra i comitati, una duplicazione del lavoro e un uso non ottimizzato delle competenze e delle risorse. Inoltre l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si trovano ad affrontare sfide legate alle limitazioni delle capacità e delle competenze adeguate per far fronte al numero crescente di procedure relative ai medicinali esistenti e alla valutazione di medicinali nuovi, in particolare i medicinali complessi e innovativi all'avanguardia.
(33) Al fine di ottimizzare il funzionamento e l'efficienza del sistema normativo, la struttura dei comitati scientifici dell'Agenzia è semplificata e ridotta a due comitati principali per i medicinali per uso umano, ossia il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) e il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC).
(34) La semplificazione delle procedure non dovrebbe incidere sulle norme o sulla qualità della valutazione scientifica dei medicinali al fine di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia degli stessi. Dovrebbe inoltre consentire la riduzione del periodo di valutazione scientifica da 210 a 180 giorni.
(35) I comitati scientifici dell'Agenzia dovrebbero poter delegare taluni dei loro compiti di valutazione a gruppi di lavoro che dovrebbero essere aperti ad esperti del mondo scientifico e nominati a tal fine, mantenendo tuttavia la completa responsabilità dei pareri scientifici da essi forniti.
(36) Le competenze del comitato per le terapie avanzate (CAT), del comitato per i medicinali orfani (COMP), del comitato pediatrico (PDCO) e del comitato dei medicinali vegetali (HMPC) sono mantenute attraverso gruppi di lavoro e un gruppo di esperti organizzati in base ad ambiti diversi e che forniscono contributi al CHMP e al PRAC. Il CHMP e il PRAC sono composti da esperti di tutti gli Stati membri, mentre i gruppi di lavoro sono costituiti per lo più da esperti nominati dagli Stati membri, sulla base delle loro competenze, e da esperti esterni. Il modello dei relatori rimane invariato. La rappresentanza dei pazienti e degli operatori sanitari con competenze in tutti i settori, comprese le malattie rare e pediatriche, è rafforzata in seno al CHMP e al PRAC, oltre che in seno ai gruppi di lavoro dedicati che rappresentano i pazienti e gli operatori sanitari.
(37) I comitati scientifici quali il CAT sono stati fondamentali per garantire competenze e lo sviluppo di capacità in un settore tecnologico emergente. Tuttavia, dopo oltre 15 anni, i medicinali per terapie avanzate sono ora più comuni. La piena integrazione della loro valutazione nel lavoro del CHMP faciliterà la valutazione dei medicinali appartenenti alla stessa classe terapeutica, indipendentemente dalla tecnologia su cui si basano. Garantirà inoltre che tutti i medicinali biologici siano valutati dal medesimo comitato.
(38) Ai fini di una consulenza più informativa sulle domande di autorizzazione a una sperimentazione clinica e, quindi, di una consulenza più integrata in tema di sviluppo
in vista dell'introduzione, in futuro, di prescrizioni in materia di dati per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, l'Agenzia può avviare consultazioni con i rappresentanti degli Stati membri con competenze nel campo delle sperimentazioni cliniche. Ciò nonostante le decisioni relative alle domande di autorizzazione a una sperimentazione clinica dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri, in conformità del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
(39) Ai fini di un processo decisionale più informato, dello scambio di informazioni e della messa in comune di conoscenze su questioni generali di natura scientifica o tecnica relative ai compiti dell'Agenzia per quanto riguarda i medicinali per uso umano, in particolare gli orientamenti scientifici sulle esigenze mediche insoddisfatte e la progettazione di sperimentazioni cliniche o altri studi e la produzione di evidenze durante il ciclo di vita del medicinale, l'Agenzia dovrebbe poter ricorrere a un processo di consultazione delle autorità o degli organi attivi durante il ciclo di vita dei medicinali. Tali autorità potrebbero essere, se del caso, rappresentanti dei capi delle agenzie per i medicinali, del gruppo di coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche, del comitato di coordinamento per le SoHO, del gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie, del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, delle autorità nazionali competenti per i dispositivi medici, delle autorità nazionali competenti per la fissazione dei prezzi e il rimborso dei medicinali, dei fondi assicurativi nazionali o degli organismi pagatori dell'assistenza sanitaria. L'Agenzia dovrebbe inoltre poter estendere il meccanismo di consultazione ai consumatori, ai pazienti, agli operatori sanitari, all'industria, alle associazioni che rappresentano gli organismi pagatori o ad altri portatori di interessi, a seconda dei casi.
(40) Gli Stati membri dovrebbero garantire un finanziamento adeguato delle autorità competenti affinché queste possano svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento e della [direttiva 2001/83/CE riveduta]. Inoltre, in linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate13, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti degli Stati membri assegnino risorse adeguate ai fini dei loro contributi ai lavori dell'Agenzia, tenendo conto della remunerazione basata sui costi che ricevono dall'Agenzia.
(41) Nel contesto della cooperazione con le organizzazioni internazionali per sostenere la sanità pubblica mondiale, è importante sfruttare la valutazione scientifica effettuata dall'Unione e promuovere la fiducia delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi sulla base dell'uso di certificati di medicinali per i medicinali autorizzati nell'Unione. Un richiedente può chiedere, in modo indipendente o nel contesto di una domanda nell'ambito della procedura centralizzata, un parere scientifico dell'Agenzia per l'uso del medicinale in questione per mercati al di fuori dell'Unione. Per l'emissione di tali pareri scientifici l'Agenzia dovrebbe cooperare con l'Organizzazione mondiale della sanità e con le autorità e gli organi di regolamentazione pertinenti di paesi terzi.
12 Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
13 xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx- union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.
(42) L'Agenzia può cooperare con autorità competenti di paesi terzi nel contesto dello svolgimento dei propri compiti. Tale cooperazione normativa dovrebbe essere coerente con la più ampia relazione economica dell'Unione con il paese terzo interessato, tenendo conto dei pertinenti accordi internazionali tra l'Unione e tale paese terzo.
(43) Xxxx'interesse della sanità pubblica, le decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio nell'ambito della procedura centralizzata dovrebbero essere prese in base ai criteri scientifici oggettivi della qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale interessato, escludendo considerazioni economiche o d'altro tipo. In casi eccezionali, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di vietare l'uso nel proprio territorio di medicinali per uso umano.
(44) I criteri di qualità, sicurezza ed efficacia di cui alla [direttiva 2001/83/CE riveduta] dovrebbero applicarsi ai medicinali autorizzati dall'Unione nell'ambito della procedura centralizzata. Il rapporto rischi/benefici di tutti i medicinali sarà valutato al momento della loro immissione in commercio e in qualsiasi altro momento in cui l'autorità competente lo ritenga opportuno.
(45) Le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, come qualsiasi altra domanda presentata all'Agenzia, dovrebbero seguire il principio del "digitale per definizione" ed essere quindi inviate all'Agenzia in formato elettronico. Le domande dovrebbero essere valutate sulla base del fascicolo presentato dal richiedente conformemente alle diverse basi giuridiche previste dalla [direttiva 2001/83/CE riveduta]. Nel contempo l'Agenzia e i comitati competenti possono tenere conto di tutte le informazioni in loro possesso. I richiedenti sono invitati a presentare in generale dati xxxxxx, in particolare per quanto concerne le sperimentazioni cliniche effettuate dal richiedente al fine di garantire una valutazione completa della qualità, della sicurezza e dell'efficacia del medicinale.
(46) La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici14 stabilisce disposizioni in merito a tale protezione in base ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. Qualsiasi studio che comporti il ricorso ad animali vivi e che offre informazioni essenziali sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia di un medicinale dovrebbe prendere in considerazione i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento per quanto riguarda il trattamento e l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici, e dovrebbe essere ottimizzato in modo da fornire i risultati più soddisfacenti con l'utilizzo del minor numero possibile di animali. Le procedure di tali sperimentazioni dovrebbero essere concepite in modo da evitare dolore, sofferenza, angoscia o danni prolungati per gli animali e dovrebbero seguire gli orientamenti disponibili dell'Agenzia e della Conferenza internazionale sull'armonizzazione (ICH). In particolare il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio e il titolare di una tale autorizzazione dovrebbero tenere conto dei principi stabiliti nella direttiva 2010/63/UE, compreso, ove possibile, il ricorso a metodologie di approccio nuove in sostituzione della sperimentazione animale. In tale contesto possono figurare a titolo esemplificativo ma non esaustivo: modelli in vitro, quali sistemi microfisiologici compresi organi su chip
14 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
(organ-on-chip), modelli di coltura cellulare (2D e 3D), modelli di organoidi e di cellule staminali umane; strumenti in silico o metodi del "read-across".
(47) Dovrebbero essere predisposte procedure per facilitare, ove possibile, la sperimentazione animale congiunta, al fine di evitare inutili duplicazioni di sperimentazioni che utilizzano animali vivi disciplinate dalla direttiva 2010/63/UE. I richiedenti e i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dovrebbero compiere ogni sforzo possibile per riutilizzare i risultati di studi condotti su animali e rendere pubblicamente disponibili i risultati ottenuti da tali studi. Per le domande semplificate i richiedenti l'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbero fare riferimento agli studi pertinenti condotti per il medicinale di riferimento.
(48) Il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo dovrebbero rispecchiare la valutazione dell'Agenzia e costituire parte del suo parere scientifico. Il parere può raccomandare determinate condizioni che dovrebbero costituire parte dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ad esempio per quanto concerne l'uso sicuro ed efficace del medicinale o gli obblighi dopo l'autorizzazione che devono essere rispettati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tali condizioni possono contemplare l'obbligo di effettuare studi sulla sicurezza o sull'efficacia dopo l'autorizzazione o altri studi ritenuti necessari per ottimizzare il trattamento, ad esempio quando il regime di dosaggio proposto dal richiedente, pur essendo accettabile e pur dimostrando un rapporto rischi/benefici positivo, potrebbe essere ulteriormente ottimizzato dopo l'autorizzazione. Il richiedente che non sia d'accordo con parti del parere può chiederne il riesame.
(49) Data la necessità di ridurre i tempi complessivi di approvazione dei medicinali, il tempo che intercorre tra il parere del comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) e la decisione finale sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio non dovrebbe, in linea di principio, superare i 46 giorni.
(50) Sulla base del parere dell'Agenzia, la Commissione dovrebbe adottare una decisione in merito alla domanda mediante atti di esecuzione. In casi giustificati, la Commissione può rinviare il parere per un ulteriore esame o discostarsi nella sua decisione dal parere dell'Agenzia. Tenendo conto della necessità di mettere rapidamente i medicinali a disposizione dei pazienti, sarebbe opportuno riconoscere che il presidente del comitato permanente per i medicinali per uso umano utilizzerà i meccanismi disponibili a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio15, e in particolare la possibilità di ottenere il parere del comitato con procedura scritta ed entro termini rapidi che, in linea di principio, non supereranno i 10 giorni di calendario.
(51) Di norma, l'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe essere rilasciata per un periodo illimitato; tuttavia un rinnovo può essere deciso soltanto per motivi giustificati connessi alla sicurezza del medicinale.
15 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(52) È necessario prevedere che i requisiti in campo etico di cui al regolamento (UE)
n. 536/2014 si applichino ai medicinali autorizzati dall'Unione. In particolare, per quanto riguarda la sperimentazione clinica eseguita all'esterno dell'Unione su medicinali destinati ad essere autorizzati nell'Unione, al momento della valutazione della domanda di autorizzazione si dovrebbe verificare che tale sperimentazione sia stata eseguita nel rispetto di principi equivalenti a quelli di cui al regolamento (UE)
n. 536/2014 per quanto concerne i diritti e la sicurezza del soggetto e l'affidabilità e robustezza dei dati generati nel contesto della sperimentazione clinica.
(53) Dai medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti possono derivare rischi per l'ambiente. È perciò necessario assoggettare tali medicinali a una procedura di valutazione del rischio ambientale, simile alla procedura prevista dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, da condurre in parallelo alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia del medicinale interessato nell'ambito di una procedura unica dell'Unione. La valutazione del rischio ambientale dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alla [direttiva 2001/83/CE riveduta], che si basano sui principi di cui alla direttiva 2001/18/CE, ma tiene conto delle specificità dei medicinali.
(54) La [direttiva 2001/83/CE riveduta] consente agli Stati membri di autorizzare temporaneamente l'uso e la fornitura di medicinali non autorizzati per motivi di sanità pubblica o per le esigenze di singoli pazienti, compresi i medicinali da autorizzare a norma del presente regolamento. È inoltre necessario che gli Stati membri siano autorizzati a norma del presente regolamento a mettere a disposizione un medicinale per uso compassionevole prima della sua autorizzazione all'immissione in commercio. In tali situazioni eccezionali e urgenti, in cui manca un medicinale autorizzato idoneo, la necessità di proteggere la sanità pubblica o la salute dei singoli pazienti deve prevalere su altre considerazioni, in particolare la necessità di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio e, di conseguenza, di disporre di informazioni complete sui rischi presentati dal medicinale, compresi eventuali rischi per l'ambiente derivanti da medicinali contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) o da essi costituiti. Al fine di evitare ritardi nella messa a disposizione di tali medicinali o incertezze circa il loro status in taluni Stati membri, è opportuno che, in tali situazioni eccezionali e urgenti, per un medicinale contenente OGM o da essi costituito una valutazione del rischio ambientale o un'autorizzazione a norma della direttiva 2001/18/CE o della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 non costituisca una condizione preliminare. Tuttavia, in tali casi, gli Stati membri dovrebbero attuare misure adeguate per ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi prevedibili derivanti dall'emissione volontaria o accidentale di medicinali contenenti OGM o da essi costituiti nell'ambiente.
(55) Per i medicinali, il periodo di protezione dei dati relativi alle prove non cliniche e alle sperimentazioni cliniche dovrebbe essere quello indicato nella [direttiva 2001/83/CE riveduta].
16 Xxxxxxxxx 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
17 Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75).
(56) Per rispondere in particolare alle legittime aspettative dei pazienti e tenere conto dell'evoluzione sempre più rapida della scienza e delle terapie è opportuno istituire procedure di valutazione accelerate dei medicinali che presentano un forte interesse terapeutico e procedure per l'ottenimento di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate, soggette a determinate condizioni rivedibili periodicamente.
(57) I programmi per l'uso compassionevole consentono un accesso precoce ai medicinali. Le disposizioni in vigore dovrebbero essere rafforzate al fine di garantire che, ogniqualvolta ciò sia possibile, si segua un approccio comune in materia di criteri e condizioni per l'uso compassionevole di nuovi medicinali nell'ambito delle legislazioni degli Stati membri. Inoltre è importante consentire la raccolta di dati in merito a tali usi al fine di orientare le decisioni relative al rapporto rischi/benefici dei medicinali interessati.
(58) In determinate circostanze le autorizzazioni all'immissione in commercio possono essere rilasciate, subordinatamente a obblighi o condizioni specifici, nel rispetto di determinate condizioni o in circostanze eccezionali. In circostanze analoghe, per i medicinali con un'autorizzazione all'immissione in commercio standard la legislazione dovrebbe consentire l'autorizzazione di nuove indicazioni nel rispetto di determinate condizioni o in circostanze eccezionali. In linea di principio i medicinali autorizzati nel rispetto di determinate condizioni o in circostanze eccezionali dovrebbero soddisfare le prescrizioni previste per un'autorizzazione all'immissione in commercio standard, fatta eccezione per le deroghe o le condizioni specifiche indicate nella pertinente autorizzazione all'immissione in commercio condizionata o eccezionale, ed essere soggetti a un riesame specifico del rispetto delle condizioni o degli obblighi specifici imposti. Resta inoltre inteso che i motivi di rifiuto di un'autorizzazione all'immissione in commercio si applicano mutatis mutandis a tali casi.
(59) In linea di principio un medicinale può essere oggetto di una sola autorizzazione all'immissione in commercio per lo stesso titolare. Autorizzazioni duplicate all'immissione in commercio dovrebbero essere rilasciate soltanto in circostanze eccezionali Qualora tali circostanze eccezionali vengano meno, in particolare per quanto concerne la protezione conferita da un brevetto o da un certificato protettivo complementare in uno o più Stati membri, gli eventuali effetti negativi sui mercati derivanti dall'esistenza di un'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio dovrebbero essere ridotti al minimo mediante il ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio iniziale o dell'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio.
(60) Il processo decisionale normativo in materia di sviluppo, autorizzazione e sorveglianza dei medicinali può essere sostenuto dall'accesso ai dati sanitari, compresi i dati del mondo reale, se del caso, ossia i dati sanitari generati al di fuori degli studi clinici, così come dall'analisi di tali dati. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di utilizzare tali dati, anche attraverso la rete per l'analisi dei dati e l'interrogazione del mondo reale (DARWIN, Data Analysis and Real World Interrogation Network) e l'infrastruttura interoperabile dello spazio europeo di dati sanitari. Attraverso tali capacità l'Agenzia può sfruttare tutte le potenzialità del supercalcolo, dell'intelligenza artificiale e della scienza dei big data al fine di adempiere il proprio mandato, senza compromettere i diritti alla tutela della vita privata. Se necessario l'Agenzia può cooperare con le autorità competenti degli Stati membri al fine di conseguire tale obiettivo.
(61) Il trattamento dei dati sanitari richiede un livello elevato di protezione contro gli attacchi informatici. È necessario quindi che l'Agenzia sia dotata di un livello elevato di controlli e processi di sicurezza contro gli attacchi informatici al fine di garantire il normale funzionamento dell'Agenzia stessa in ogni momento. A tal fine l'Agenzia dovrebbe stabilire un piano per prevenire, individuare e mitigare gli attacchi informatici nonché rispondervi, in modo che il proprio funzionamento sia sempre sicuro, prevenendo nel contempo qualsiasi accesso illegale alla documentazione in proprio possesso.
(62) Vista la natura sensibile dei dati sanitari, l'Agenzia dovrebbe salvaguardare le sue operazioni di trattamento e garantire che esse avvengano nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati quali i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Se necessario ai fini del presente regolamento, il trattamento di dati personali dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe aver luogo conformemente ai regolamenti (UE) 2016/67918 e (UE) 2018/172519 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(63) L'accesso ai dati sui singoli pazienti provenienti da studi clinici in formato strutturato che consenta di effettuare analisi statistiche è prezioso per aiutare le autorità di regolamentazione a comprendere le evidenze presentate e per orientare il processo decisionale normativo sul rapporto rischi/benefici di un medicinale. L'introduzione di tale possibilità nella legislazione è importante per promuovere valutazioni del rapporto rischi/benefici basate sui dati in tutte le fasi del ciclo di vita di un medicinale. Il presente regolamento conferisce pertanto all'Agenzia il potere di richiedere tali dati nel contesto della valutazione delle domande iniziali di autorizzazione e di quelle successive alla stessa.
(64) Di norma per i medicinali generici e biosimilari non dovrebbero essere elaborati e presentati piani di gestione del rischio, anche in considerazione del fatto che il medicinale di riferimento dispone di tale piano; tuttavia, in casi specifici, per tali medicinali dovrebbe essere elaborato e presentato alle autorità competenti un piano di gestione del rischio.
(65) Nell'elaborazione della consulenza scientifica e in casi debitamente giustificati, l'Agenzia dovrebbe inoltre poter consultare le autorità istituite tramite altri atti giuridici dell'Unione pertinenti o altri organi pubblici stabiliti nell'Unione, a seconda dei casi. Tra questi possono figurare esperti in sperimentazioni cliniche, dispositivi medici, sostanze di origine umana o qualsiasi altro aspetto necessario per l'erogazione della consulenza scientifica in questione.
18 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
19 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(66) Attraverso il regime per i medicinali prioritari (PRIME), l'Agenzia ha acquisito esperienza nell'erogazione di un sostegno scientifico e normativo fin dalle fasi iniziali agli sviluppatori di determinati medicinali che, sulla base di evidenze preliminari, possono rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta e sono considerati promettenti in una fase iniziale di sviluppo. È opportuno riconoscere questo meccanismo di sostegno fin dalle fasi iniziali, anche per gli antimicrobici prioritari e i medicinali riconvertiti quando soddisfano i criteri di tale regime, e consentire all'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri e la Commissione, di stabilire criteri di selezione per i medicinali promettenti.
(67) L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri e la Commissione, dovrebbe stabilire i criteri di selezione scientifica per i medicinali che ricevono sostegno prima dell'autorizzazione, dando priorità agli sviluppi più promettenti nelle terapie. Nel caso di medicinali che rispondono a esigenze mediche insoddisfatte, sulla base dei criteri di selezione scientifica stabiliti dall'Agenzia, qualsiasi sviluppatore interessato può presentare evidenze preliminari atte a dimostrare che il medicinale è in grado di fornire un importante progresso terapeutico rispetto all'esigenza medica insoddisfatta individuata.
(68) Prima di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio in uno o più Stati membri, un medicinale per uso umano deve essere in genere sottoposto a studi approfonditi volti a garantirne la sicurezza, la qualità elevata e l'efficacia di impiego per la popolazione cui è destinato. Tuttavia, nel caso di alcune categorie di medicinali per uso umano, per rispondere a esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti e nell'interesse dalla sanità pubblica, può essere necessario rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio sulla base di dati meno completi di quelli normalmente richiesti. Il rilascio di una tale autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe essere subordinato a obblighi specifici. Le categorie di medicinali per uso umano interessate dovrebbero comprendere i medicinali, inclusi i medicinali orfani, volti a trattare, prevenire o diagnosticare malattie gravemente debilitanti o potenzialmente letali, o destinati a essere utilizzati in situazioni di emergenza per reagire a minacce per la sanità pubblica.
(69) L'Unione dovrebbe disporre dei mezzi per procedere ad una valutazione scientifica dei medicinali presentati secondo le procedure decentrate di autorizzazione all'immissione in commercio. Inoltre, per garantire l'armonizzazione effettiva delle decisioni amministrative adottate dagli Stati membri rispetto ai medicinali presentati secondo procedure decentrate di autorizzazione all'immissione in commercio, è necessario che l'Unione disponga dei mezzi per risolvere le divergenze tra Stati membri in merito alla qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali.
(70) In caso di rischio per la sanità pubblica, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o le autorità competenti dovrebbero poter imporre di propria iniziativa restrizioni urgenti in materia di sicurezza o di efficacia per garantire un rapido adeguamento dell'autorizzazione all'immissione in commercio al fine di mantenere un uso sicuro ed efficace del medicinale da parte degli operatori sanitari e dei pazienti. Qualora venga avviato un riesame in merito alla medesima preoccupazione in materia di sicurezza o di efficacia affrontata mediante restrizioni urgenti adottate da un'autorità competente, nel contesto di tale riesame dovrebbero essere prese in considerazione eventuali osservazioni scritte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio al fine di evitare duplicazioni di valutazione.
(71) I termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano possono essere modificati. Sebbene gli elementi fondamentali di una variazione siano stabiliti nel presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare tali elementi stabilendo ulteriori elementi necessari, di adeguare il sistema al progresso tecnico e scientifico e di utilizzare misure di digitalizzazione per garantire che siano evitati oneri amministrativi superflui per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e le autorità competenti.
(72) Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e finanziari tanto per l'industria farmaceutica quanto per le autorità competenti, è opportuno introdurre talune misure di razionalizzazione. Dovrebbe quindi essere resa possibile la presentazione per via elettronica di domande di autorizzazione all'immissione in commercio e di variazione dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio.
(73) Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse sia per i richiedenti di autorizzazioni all'immissione in commercio che per le autorità competenti che valutano tali domande, è opportuno introdurre una valutazione unica di un master file della sostanza attiva. L'esito della valutazione dovrebbe essere rilasciato mediante un certificato. Al fine di evitare duplicazioni di valutazione, il ricorso a un certificato del master file della sostanza attiva dovrebbe essere obbligatorio per le domande successive o per le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti tale sostanza attiva provenienti da un titolare della certificazione del master file della sostanza attiva. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire la procedura per la valutazione unica di un master file della sostanza attiva. Al fine di ottimizzare ulteriormente l'uso delle risorse, ala Commissione dovrebbe essere conferito il potere di estendere il sistema di certificazione a master file della qualità supplementari, ad esempio nel caso di nuovi eccipienti, coadiuvanti, precursori radiofarmaceutici e intermedi di sostanze attive, quando l'intermedio è una sostanza attiva chimica di per sé o utilizzata in associazione a una sostanza biologica.
(74) Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e finanziari per i richiedenti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e le autorità competenti, è opportuno introdurre talune misure di razionalizzazione. Dovrebbe quindi essere introdotta la possibilità di presentare per xxx xxxxxxxxxxx xx domande di autorizzazione all'immissione in commercio e di variazione dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio. Per i medicinali generici e biosimilari, fatta eccezione per casi specifici, non è necessario elaborare piani di gestione del rischio e presentarli alle autorità competenti.
(75) In una situazione di emergenza di sanità pubblica è di grande interesse per l'Unione che medicinali sicuri ed efficaci possano essere sviluppati e messi a disposizione all'interno della stessa il prima possibile. È essenziale disporre di processi agili, rapidi e razionalizzati. Esiste già una serie di misure a livello di Unione destinate a facilitare, sostenere e accelerare lo sviluppo e il rilascio di autorizzazioni all'immissione in commercio di trattamenti e vaccini durante un'emergenza di sanità pubblica.
(76) Si ritiene opportuno che la Commissione disponga altresì della possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee di emergenza all'immissione in commercio per far fronte a emergenze di sanità pubblica. Le autorizzazioni temporanee di emergenza all'immissione in commercio possono essere rilasciate a condizione che, tenuto conto delle circostanze dell'emergenza di sanità pubblica, il beneficio della disponibilità
immediata sul mercato del medicinale interessato sia superiore al rischio inerente al fatto che possono comunque essere necessari ulteriori dati non clinici e clinici esaustivi e di qualità. Un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio dovrebbe essere valida soltanto durante l'emergenza di sanità pubblica. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di modificare, sospendere o revocare tali autorizzazioni all'immissione in commercio al fine di tutelare la sanità pubblica o qualora il titolare di tale autorizzazione non abbia rispettato le condizioni e gli obblighi stabiliti nell'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio.
(77) Lo sviluppo della resistenza antimicrobica è motivo di crescente preoccupazione e la messa a punto di antimicrobici efficaci è ostacolata da un fallimento del mercato; è pertanto necessario prendere in considerazione misure nuove per promuovere lo sviluppo di antimicrobici prioritari efficaci contro la resistenza antimicrobica e sostenere le imprese, spesso PMI, che scelgono di investire in questo settore.
(78) Per essere considerato un "antimicrobico prioritario", un medicinale dovrebbe costituire un progresso effettivo contro la resistenza antimicrobica e dovrebbe pertanto essere basato su dati non clinici e clinici che attestino un beneficio clinico significativo per quanto concerne la resistenza antimicrobica. Nel valutare le condizioni relative agli antibiotici, l'Agenzia terrà conto della definizione delle priorità degli agenti patogeni per quanto concerne il rischio di resistenza antimicrobica di cui al documento "WHO priority pathogens list for R&D of new antibiotics", in particolare di quelli elencati come prioritari 1 (priorità critica) o prioritari 2 (priorità elevata) o, qualora vi sia un elenco equivalente di agenti patogeni prioritari adottato a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe tenere conto di tale elenco dell'Unione in via prioritaria.
(79) L'introduzione di un voucher che premia lo sviluppo di antimicrobici prioritari attraverso un anno supplementare di protezione normativa dei dati è in grado di fornire il sostegno finanziario necessario agli sviluppatori di antimicrobici prioritari. Tuttavia al fine di assicurare che il premio finanziario, sostenuto in ultima analisi dai sistemi sanitari, sia per lo più assorbito dallo sviluppatore dell'antimicrobico prioritario e non dall'acquirente del voucher, il numero di voucher disponibili sul mercato dovrebbe essere limitato al minimo. Di conseguenza è necessario stabilire condizioni rigorose per la concessione, il trasferimento e l'uso del voucher e riconoscere altresì alla Commissione la possibilità di revocare il voucher in determinate circostanze.
(80) Un voucher trasferibile di esclusiva dei dati dovrebbe essere disponibile soltanto per i medicinali antimicrobici che apportano un beneficio clinico significativo per quanto concerne la resistenza antimicrobica e che presentano le caratteristiche descritte nel presente regolamento. È inoltre necessario garantire che un'impresa che riceve tale incentivo sia a sua volta in grado di fornire il medicinale a pazienti in tutta l'Unione in quantità sufficienti e informazioni su tutti i finanziamenti ricevuti per la ricerca connessa al suo sviluppo, al fine di dare un resoconto completo del sostegno finanziario diretto concesso al medicinale.
(81) Per garantire un livello elevato di trasparenza e informazioni complete sull'effetto economico del voucher trasferibile di esclusiva dei dati, in particolare per quanto concerne il rischio di sovracompensazione degli investimenti, è necessario che lo sviluppatore di un antimicrobico prioritario fornisca informazioni su tutto il sostegno finanziario diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo dell'antimicrobico
prioritario. La dichiarazione dovrebbe includere il sostegno finanziario diretto ricevuto da qualsiasi fonte in tutto il mondo.
(82) Il trasferimento di un voucher per un antimicrobico prioritario può essere effettuato mediante vendita. Il valore dell'operazione, che può essere monetario o altrimenti concordato tra l'acquirente e il venditore, sarà reso pubblico in modo da informare le autorità di regolamentazione e il pubblico. L'identità del titolare di un voucher che è stato concesso e non ancora utilizzato dovrebbe essere resa pubblica in qualsiasi momento, in modo da garantire il massimo livello di trasparenza e fiducia.
(83) Le disposizioni relative ai voucher trasferibili di esclusiva dei dati saranno applicabili per un periodo determinato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento o fino alla concessione di un numero massimo di voucher da parte della Commissione al fine di limitare il costo totale della misura per i sistemi sanitari degli Stati membri. L'applicazione limitata della misura offrirà inoltre la possibilità di valutarne l'effetto nel far fronte al fallimento del mercato nello sviluppo di antimicrobici nuovi che affrontino la resistenza antimicrobica, come pure di valutare i costi per i sistemi sanitari nazionali. Tale valutazione fornirà le conoscenze necessarie per decidere se prorogare l'applicazione della misura.
(84) Il periodo di applicazione delle disposizioni sui voucher trasferibili di esclusiva per gli antimicrobici prioritari può essere esteso e il numero totale di voucher può essere aumentato dal Parlamento e dal Consiglio su proposta della Commissione sulla base dell'esperienza acquisita.
(85) Se la Commissione ritiene che vi siano motivi per credere che un medicinale possa comportare un grave rischio potenziale per la salute umana, l'Agenzia dovrebbe effettuare una valutazione scientifica del medicinale per giungere a una decisione in merito all'eventualità di mantenere, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio in questione, assunta sulla base di una valutazione generale del rapporto rischi/benefici. La Commissione può altresì intervenire in merito a un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata qualora non siano rispettate le condizioni cui detta autorizzazione è subordinata.
(86) I medicinali per le malattie rare e per uso pediatrico dovrebbero essere soggetti alle medesime disposizioni di qualsiasi altro medicinale per quanto riguarda la loro qualità, sicurezza ed efficacia, ad esempio per quanto concerne le procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, come pure le prescrizioni in materia di farmacovigilanza e di qualità. Tuttavia ad essi si applicano anche prescrizioni specifiche. Tali prescrizioni, attualmente stabilite in normative distinte, dovrebbero essere integrate nel presente regolamento al fine di garantire la chiarezza e la coerenza di tutte le misure applicabili a tali medicinali.
(87) Alcune affezioni orfane si manifestano con tale rarità da non consentire che i costi di sviluppo e commercializzazione di un medicinale destinato alla diagnosi, alla prevenzione o al trattamento delle stesse siano recuperati con le probabili vendite. Tuttavia i pazienti colpiti da condizioni cliniche rare dovrebbero aver diritto ad un trattamento qualitativamente uguale a quello riservato agli altri pazienti; occorre quindi promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'immissione sul mercato di medicinali adeguati da parte dell'industria farmaceutica.
(88) Il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio20 ha dimostrato di riuscire a promuovere gli sviluppi di medicinali orfani nell'Unione; pertanto un intervento a livello di Unione resta preferibile a una serie di provvedimenti nazionali non coordinati fra loro, che possono dar luogo a distorsioni della concorrenza e creare ostacoli agli scambi all'interno dell'Unione.
(89) È opportuno mantenere la procedura aperta e trasparente dell'Unione per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano a medicinali potenziali, stabilita dal regolamento (CE) n. 141/2000. Al fine di aumentare la chiarezza giuridica e la semplificazione, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni giuridiche specifiche applicabili a tali medicinali.
(90) È opportuno mantenere criteri oggettivi per la qualifica di medicinale orfano basata sulla prevalenza della condizione clinica potenzialmente letale o cronicamente debilitante per la quale si ricerca una diagnosi, la prevenzione o un trattamento, e sull'assenza di metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento della condizione clinica in questione autorizzati nell'Unione; una prevalenza non superiore a cinque casi su 10 000 individui è di norma considerata come soglia adeguata. Il criterio di qualifica di medicinale orfano basato sulla redditività del capitale investito sarà abolito, in quanto non è mai stato utilizzato.
(91) Il criterio per la qualifica di medicinale orfano basato sulla prevalenza di una malattia può tuttavia non essere adeguato per individuare le malattie rare in tutti i casi. Ad esempio, per le condizioni cliniche che hanno una durata breve e una mortalità elevata, misurare il numero di persone che hanno contratto la malattia in un determinato periodo di tempo rispecchierebbe meglio l'eventualità che la malattia in questione sia rara ai sensi del presente regolamento rispetto a una misurazione del numero di persone affette da tale malattia in un determinato momento. Al fine di individuare meglio soltanto le malattie rare, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire criteri di qualifica specifici per determinate condizioni cliniche qualora quelli previsti non siano adeguati per motivi scientifici e sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia.
(92) Al fine di individuare meglio soltanto le malattie rare, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare i criteri di qualifica mediante atto delegato qualora tali criteri non siano adeguati per determinate condizioni cliniche in ragione di motivi scientifici e sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia. Inoltre i criteri di qualifica richiedono l'adozione di misure di esecuzione da parte della Commissione.
(93) Qualora nell'Unione sia già stato autorizzato un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento della condizione clinica in questione, il medicinale orfano dovrà apportare benefici significativi alle persone colpite da tale condizione clinica. In tale contesto, un medicinale autorizzato in uno Stato membro è in genere considerato autorizzato nell'Unione. Non è necessario che esso disponga di un'autorizzazione dell'Unione o sia autorizzato in tutti gli Stati membri per essere considerato un metodo soddisfacente. Inoltre i metodi comunemente utilizzati per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento che non sono soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio possono essere considerati soddisfacenti se esistono evidenze scientifiche della loro
20 Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
efficacia e sicurezza. In taluni casi, i medicinali preparati per un singolo paziente presso una farmacia sulla base di una prescrizione medica o secondo le prescrizioni di una farmacopea e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti dalla farmacia in questione possono essere considerati trattamenti soddisfacenti se sono ben noti e sicuri e si tratta di una pratica generale per la popolazione di pazienti interessata nell'Unione.
(94) La competenza per il riconoscimento della qualifica di un medicinale come medicinale orfano, sotto forma di decisione, è attribuita all'Agenzia. Ciò dovrebbe facilitare e accelerare la procedura di qualifica, garantendo nel contempo un livello elevato di competenza scientifica.
(95) Al fine di incoraggiare un'autorizzazione più rapida dei medicinali qualificati come orfani, la durata della validità della qualifica di medicinale orfano è stata fissata a sette anni, con possibilità di proroga da parte dell'Agenzia a determinate condizioni; la qualifica di medicinale orfano può essere ritirata su richiesta del promotore del medicinale orfano.
(96) L'Agenzia è competente per il riconoscimento della qualifica di medicinale orfano nonché per l'istituzione e la gestione di un registro dei medicinali qualificati come orfani. Tale registro dovrebbe essere accessibile al pubblico e i dati minimi che dovrebbero essere inclusi nel registro sono specificati nel presente regolamento, riconoscendo alla Commissione il potere di modificare o integrare tali dati mediante un atto delegato.
(97) I promotori di medicinali orfani qualificati come tali in forza del presente regolamento dovrebbero beneficiare pienamente degli incentivi accordati dall'Unione o dagli Stati membri allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di medicinali destinati alla diagnosi, alla prevenzione o al trattamento di tali condizioni cliniche, incluse le malattie rare.
(98) I pazienti con affezioni orfane meritano di disporre di medicinali aventi la stessa qualità, sicurezza ed efficacia di quelli di cui dispongono altri pazienti; i medicinali orfani dovrebbero quindi essere sottoposti alla normale procedura di valutazione svolta dal comitato per i medicinali per uso umano affinché il richiedente ottenga un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali orfani, mentre può essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio distinta per le indicazioni che non soddisfano i criteri per ottenere la qualifica di medicinale orfano.
(99) Un'ampia percentuale di malattie rare rimane priva di trattamento e si osserva un raggruppamento delle attività di ricerca e sviluppo nei settori nei quali il profitto è maggiormente garantito. È pertanto necessario concentrarsi sui settori nei quali la ricerca è più necessaria e gli investimenti sono più rischiosi.
(100) I medicinali orfani che rispondono a un'elevata esigenza medica insoddisfatta prevengono, diagnosticano o trattano condizioni cliniche per le quali non esistono altri metodi di prevenzione, diagnosi o trattamento o, qualora tali metodi già esistano, apporterebbero progressi terapeutici eccezionali. In entrambi i casi, il criterio della riduzione significativa della morbilità o della mortalità della malattia in questione per la popolazione di pazienti interessata dovrebbe garantire che siano coperti soltanto i medicinali più efficaci. L'Agenzia dovrebbe elaborare orientamenti scientifici in
merito alla categoria dei "medicinali orfani che rispondono a un'elevata esigenza medica insoddisfatta".
(101) L'esperienza acquisita dall'adozione del regolamento (CE) n. 141/2000 dimostra che l'incentivo più efficace per indurre l'industria ad investire nello sviluppo e nella messa a disposizione di medicinali orfani è la prospettiva di ottenere un'esclusiva di mercato per un determinato numero di anni, durante i quali parte degli investimenti possa essere recuperata. Oltre ai periodi di esclusiva di mercato, i medicinali orfani beneficeranno dei periodi di protezione normativa di cui alla [direttiva 2001/83/CE riveduta], comprese le proroghe della protezione normativa dei dati. Tuttavia il medicinale orfano che ottenga un'indicazione terapeutica supplementare beneficerà soltanto della proroga dell'esclusiva di mercato. (102) È introdotta una modulazione dell'esclusiva di mercato al fine di incentivare la ricerca e lo sviluppo di medicinali orfani che rispondono a elevate esigenze mediche insoddisfatte, garantire la prevedibilità del mercato e un'equa distribuzione degli incentivi; i medicinali orfani che rispondono a elevate esigenze mediche insoddisfatte beneficiano dell'esclusiva di mercato più lunga, mentre l'esclusiva di mercato per i medicinali orfani di impiego ben noto, che richiedono meno investimenti, è la più breve. Al fine di garantire una maggiore prevedibilità per gli sviluppatori, è stata abolita la possibilità di rivedere i criteri di ammissibilità per l'esclusiva di mercato dopo sei anni dall'abolizione dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
(103) Al fine di incoraggiare un accesso più rapido e più ampio anche ai medicinali orfani, è concesso un ulteriore periodo di esclusiva di mercato di un anno ai medicinali orfani per l'immissione di un medicinale sul mercato dell'Unione, fatta eccezione per i medicinali di impiego ben noto.
(104) Al fine di premiare la ricerca sulle indicazioni terapeutiche nuove e il loro sviluppo, è previsto un ulteriore periodo di esclusiva di mercato di un anno per un'indicazione terapeutica nuova (con un massimo di due indicazioni).
(105) Il presente regolamento comprende diverse disposizioni volte a evitare che l'esclusiva di mercato conferisca vantaggi non giustificati e a migliorare l'accessibilità dei medicinali garantendo un ingresso più rapido sul mercato di medicinali generici e biosimilari e di medicinali simili. Chiarisce inoltre la concordanza tra l'esclusiva di mercato e la protezione dei dati e definisce le situazioni nelle quali un medicinale simile può ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio, nonostante l'esclusiva di mercato in corso.
(106) Prima di essere immesso in commercio in uno o più Stati membri un medicinale per uso umano deve essere sottoposto a studi approfonditi, comprese le prove non cliniche e le sperimentazioni cliniche, al fine di garantirne la sicurezza, l'elevata qualità e l'efficacia di impiego nella popolazione cui è destinato. È importante che tali studi siano condotti anche sulla popolazione pediatrica al fine di garantire che i medicinali siano adeguatamente autorizzati per l'uso in tale popolazione, nonché di migliorare le informazioni disponibili sull'impiego dei medicinali nelle varie popolazioni pediatriche. È altresì importante che i medicinali siano presentati con dosaggi e formulazioni adeguate all'uso nei pazienti pediatrici.
(107) Pertanto lo sviluppo di medicinali potenzialmente utilizzabili per la popolazione pediatrica dovrebbe diventare parte integrante dello sviluppo di medicinali ed essere
integrato nel programma di sviluppo per gli adulti. I piani di indagine pediatrica dovrebbero essere pertanto presentati nella fase iniziale dello sviluppo del medicinale, in modo da consentire, laddove opportuno, l'esecuzione di studi nella popolazione pediatrica prima della presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio.
(108) Poiché lo sviluppo di medicinali è un processo dinamico che dipende dai risultati di studi in corso, in alcuni casi, ad esempio quando sono disponibili informazioni limitate sui medicinali perché questi ultimi sono sottoposti a sperimentazione per la prima volta nella popolazione pediatrica, dovrebbe essere istituita una procedura specifica che consenta di elaborare progressivamente un piano di indagine pediatrica.
(109) Durante le emergenze di sanità pubblica, al fine di evitare di ritardare una rapida autorizzazione di un medicinale destinato al trattamento o alla prevenzione di una condizione clinica connessa all'emergenza di sanità pubblica, dovrebbe essere prevista la possibilità di derogare temporaneamente alle prescrizioni relative agli studi pediatrici da presentare al momento della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.
(110) Al fine di non mettere in pericolo la salute dei bambini ed evitare di esporli a sperimentazioni cliniche inutili, è opportuno derogare all'obbligo di concordare e condurre studi pediatrici nei bambini quando il medicinale non offre probabilmente una garanzia di efficacia o di sicurezza per parte o per l'insieme della popolazione pediatrica, il medicinale non rappresenta un beneficio terapeutico significativo rispetto ai trattamenti esistenti per i pazienti pediatrici oppure la malattia cui il medicinale è destinato si verifica solo nelle popolazioni adulte. Ciò nonostante, nell'ultimo caso, se, sulla base di evidenze scientifiche esistenti, si prevede che il medicinale, in ragione del suo meccanismo di azione molecolare, sia efficace contro una malattia diversa nei pazienti pediatrici, l'obbligo dovrebbe essere mantenuto.
(111) Al fine di garantire che la ricerca nella popolazione pediatrica sia condotta soltanto per soddisfare le esigenze terapeutiche di tale popolazione, l'Agenzia dovrebbe concordare e rendere pubblici elenchi di deroghe per medicinali specifici oppure per classi o parti di classi di medicinali. Vista la continua evoluzione della scienza e della medicina, si dovrebbe prevedere la possibilità di modificare gli elenchi di deroghe. Tuttavia, in caso di revoca di una deroga, la prescrizione non andrebbe applicata per un determinato periodo, in modo da consentire almeno l'approvazione di un piano di indagine pediatrica e l'avvio degli studi sulla popolazione pediatrica prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.
(112) Al fine di garantire che la ricerca sia condotta soltanto se sicura ed etica e che l'obbligo di disporre di dati relativi agli studi sulla popolazione pediatrica non blocchi o ritardi l'autorizzazione di medicinali per altre popolazioni, l'Agenzia può differire l'avvio o il completamento di alcune o di tutte le misure contenute in un piano di indagine pediatrica per un periodo di tempo limitato. Tale differimento dovrebbe essere prorogato soltanto in casi debitamente giustificati.
(113) La possibilità di modificare un piano di indagine pediatrica approvato dovrebbe essere prevista quando il richiedente incontra difficoltà di attuazione tali da rendere il piano non eseguibile o non più appropriato.
(114) L'Agenzia, previa consultazione della Commissione e delle parti interessate, dovrebbe elaborare i dettagli del contenuto di una domanda di approvazione di un piano di indagine pediatrica, della sua modifica, di deroghe allo stesso e di richieste di differimento.
(115) Per i medicinali destinati ad essere sviluppati esclusivamente per l'uso pediatrico, che sarebbero sviluppati indipendentemente dalle disposizioni vigenti, dovrebbero essere richieste informazioni semplificate sul piano di indagine pediatrica.
(116) Al fine di garantire che i dati a sostegno dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativi all'impiego di un medicinale in pazienti pediatrici da autorizzare a norma del presente regolamento siano stati sviluppati correttamente, il comitato per i medicinali per uso umano dovrebbe verificarne la conformità rispetto al piano di indagine pediatrica approvato e a eventuali deroghe e differimenti nella fase di convalida delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio.
(117) Per incentivare i promotori che sviluppano medicinali per uso pediatrico l'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione un servizio gratuito di consulenza scientifica.
(118) Per fornire agli operatori sanitari e ai pazienti informazioni sull'uso sicuro ed efficace dei medicinali nella popolazione pediatrica, i risultati degli studi condotti conformemente a un piano di indagine pediatrica, indipendentemente dal fatto che sostengano o meno l'uso del medicinale nei pazienti pediatrici, dovrebbero essere inclusi nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e, se del caso, nel foglietto illustrativo.
(119) Al fine di sostenere lo sviluppo di indicazioni nuove ed esclusivamente pediatriche di medicinali autorizzati non più coperti da diritti di proprietà intellettuale, è necessario stabilire un tipo specifico di autorizzazione all'immissione in commercio, ossia l'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico. L'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico dovrebbe essere rilasciata applicando le procedure esistenti di autorizzazione all'immissione in commercio, ma dovrebbe applicarsi in maniera specifica ai medicinali sviluppati esclusivamente per uso pediatrico. Il nome del medicinale per cui è rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico potrebbe coincidere con la denominazione esistente del corrispondente medicinale per adulti, in modo da poter beneficiare del riconoscimento della marca e, nel contempo, della protezione normativa associata ad una nuova autorizzazione di immissione in commercio.
(120) La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico dovrebbe comprendere i dati relativi all'impiego del medicinale nella popolazione pediatrica raccolti conformemente al piano di indagine pediatrica approvato. Tali dati possono essere raccolti dalla letteratura pubblicata o da nuovi studi. Inoltre la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico dovrebbe poter far riferimento a dati contenuti nel fascicolo di un medicinale che è o è stato autorizzato nell'Unione. L'obiettivo è fornire un ulteriore incentivo per incoraggiare le PMI, comprese le aziende produttrici di medicinali generici, a sviluppare medicinali non protetti da brevetto per la popolazione pediatrica.
(121) Lo svolgimento di alcuni piani di indagine pediatrica può essere interrotto per vari motivi, nonostante i possibili risultati positivi per il trattamento di pazienti pediatrici
ottenuti da studi già condotti. Le informazioni relative a tali interruzioni e alle corrispondenti motivazioni dovrebbero essere raccolte dall'Agenzia e rese pubbliche al fine di informare eventuali terzi che possano essere interessati a proseguire gli studi di cui sopra.
(122) Al fine di aumentare la trasparenza sulle sperimentazioni cliniche condotte nei pazienti pediatrici in paesi terzi e menzionate in un piano di indagine pediatrica o condotte da un titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio indipendentemente da un piano di indagine pediatrica, le informazioni su tali sperimentazioni cliniche dovrebbero essere incluse nella banca dati europea delle sperimentazioni cliniche istituita dal regolamento (UE) n. 536/2014.
(123) La sintesi dei risultati di tutte le sperimentazioni cliniche pediatriche incluse nella banca dati europea delle sperimentazioni cliniche istituita dal regolamento (UE)
n. 536/2014 dovrebbe essere resa pubblica entro sei mesi dalla conclusione delle sperimentazioni cliniche, salvo qualora ciò non sia possibile per giustificati motivi scientifici.
(124) Per discutere delle priorità nello sviluppo dei medicinali, in particolare nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte in relazione ai pazienti pediatrici, e per coordinare gli studi relativi ai medicinali per uso pediatrico, l'Agenzia dovrebbe istituire una rete europea costituita da rappresentanti dei pazienti, accademici, sviluppatori di medicinali, sperimentatori e centri di ricerca con sede nell'Unione o nello Spazio economico europeo.
(125) È opportuno fornire finanziamenti dell'Unione per coprire tutti gli aspetti del lavoro dell'Agenzia derivanti da attività connesse all'uso pediatrico, quali la valutazione dei piani di indagine pediatrica, le deroghe alle tariffe per la consulenza scientifica e le misure di informazione e trasparenza, compresa la banca dati degli studi pediatrici e la rete.
(126) È necessario adottare misure per la sorveglianza dei medicinali autorizzati dall'Unione, in particolare per una sorveglianza rigorosa degli effetti indesiderati di tali medicinali nel quadro delle attività di farmacovigilanza dell'Unione al fine di assicurare il rapido ritiro dal mercato di qualsiasi medicinale che presenti un rapporto rischi/benefici negativo in condizioni d'uso normali.
(127) È opportuno mantenere i compiti principali dell'Agenzia nel settore della farmacovigilanza di cui al regolamento (CE) n. 726/2004. Tra questi rientrano la gestione della rete di banche dati di farmacovigilanza e di elaborazione dei dati dell'Unione ("banca dati Eudravigilance"), il coordinamento dei comunicati di sicurezza da parte degli Stati membri e la comunicazione al pubblico di informazioni in merito a questioni di sicurezza. La banca dati Eudravigilance dovrebbe costituire il punto unico di ricezione delle informazioni in materia di farmacovigilanza. Gli Stati membri non dovrebbero quindi imporre ulteriori obblighi di comunicazione ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio. La banca dati dovrebbe essere pienamente e costantemente accessibile agli Stati membri, all'Agenzia e alla Commissione e, nella misura opportuna, ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e al pubblico.
(128) Per rafforzare l'efficienza della sorveglianza del mercato, l'Agenzia dovrebbe essere competente per il coordinamento delle attività di farmacovigilanza effettuate dagli Stati membri. Sono necessarie diverse disposizioni per istituire procedure di farmacovigilanza rigorose ed efficaci, per permettere all'autorità competente dei singoli Stati membri di adottare misure provvisorie di emergenza, compresa la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, e per introdurre infine la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, a una nuova valutazione del rapporto rischi/benefici di un medicinale.
(129) I progressi scientifici e tecnologici nell'analisi dei dati e nell'infrastruttura dei dati sono essenziali per lo sviluppo, l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali. La trasformazione digitale ha inciso sul processo decisionale normativo, rendendolo maggiormente basato sui dati e moltiplicando le possibilità di accesso alle evidenze durante l'intero ciclo di vita di un medicinale. Il presente regolamento riconosce l'esperienza dell'Agenzia e la sua capacità di accedere ai dati presentati indipendentemente dal richiedente o dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di analizzarli. Su tale base, l'Agenzia dovrebbe prendere l'iniziativa di aggiornare il riassunto delle caratteristiche del prodotto nel caso in cui nuovi dati sull'efficacia o sulla sicurezza incidano sul rapporto rischi/benefici di un medicinale.
(130) È inoltre opportuno affidare alla Commissione, in stretta cooperazione con l'Agenzia e previa consultazione con gli Stati membri, il coordinamento dell'esecuzione delle varie funzioni di sorveglianza che esercitano gli Stati membri e, in particolare, la fornitura di informazioni sui medicinali, come pure il controllo del rispetto delle buone prassi di fabbricazione, di laboratorio e cliniche.
(131) È necessario assicurare che le procedure dell'Unione di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali siano attuate in modo coordinato con le procedure degli Stati membri di autorizzazione all'immissione in commercio già oggetto di un'ampia armonizzazione ad opera della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
(132) L'Unione e gli Stati membri hanno sviluppato un processo basato su evidenze scientifiche che consente alle autorità competenti di stabilire l'efficacia relativa di medicinali nuovi o esistenti. Questo processo si concentra specificamente sul valore aggiunto di un medicinale rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove o esistenti. Tuttavia, tale valutazione non dovrebbe essere effettuata nel contesto dell'autorizzazione all'immissione in commercio, per la quale si conviene che è opportuno mantenere i criteri fondamentali. È utile a tale proposito prevedere la possibilità di raccogliere informazioni sui metodi impiegati dagli Stati membri per determinare il beneficio terapeutico fornito da ciascun medicinale nuovo.
(133) Gli spazi di sperimentazione normativa possono offrire l'opportunità di far progredire la regolamentazione attraverso un apprendimento normativo proattivo, che consenta alle autorità di regolamentazione di acquisire conoscenze normative migliori e di trovare i mezzi più efficaci per regolamentare le innovazioni sulla base di evidenze dal mondo reale, in particolare in una fase molto precoce dello sviluppo di un medicinale, che può essere particolarmente importante in considerazione dell'elevata incertezza e delle sfide dirompenti, nonché in sede di elaborazione di nuove politiche. Gli spazi di sperimentazione normativa mettono a disposizione un contesto strutturato per la sperimentazione e consentono, se del caso in condizioni reali, la sperimentazione di tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi (al momento in particolare nel
contesto della digitalizzazione o dell'uso dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico nel ciclo di vita dei medicinali, dalla scoperta e dallo sviluppo dei medicinali fino alla loro somministrazione) per un periodo di tempo limitato e in una parte limitata di un settore o di un ambito soggetto a vigilanza normativa, garantendo che siano in atto garanzie adeguate. Nelle sue conclusioni del
23 dicembre 2020 il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a prendere in considerazione l'uso di spazi di sperimentazione normativa caso per caso durante l'elaborazione e la revisione della legislazione.
(134) Nel settore dei medicinali è sempre necessario garantire un livello elevato di protezione, tra l'altro, dei cittadini, dei consumatori e della salute, nonché la certezza del diritto, condizioni di parità e una concorrenza leale e rispettare i livelli di protezione esistenti.
(135) L'istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa dovrebbe basarsi su una decisione della Commissione a seguito di una raccomandazione dell'Agenzia. Tale decisione dovrebbe fondarsi su un piano dettagliato che illustri le particolarità dello spazio di sperimentazione e descriva i medicinali da contemplare Uno spazio di sperimentazione normativa dovrebbe essere limitato nel tempo e può esservi posta fine in qualsiasi momento sulla base di considerazioni di sanità pubblica. Gli insegnamenti tratti dal ricorso a uno spazio di sperimentazione normativa dovrebbero orientare le modifiche future del quadro giuridico al fine di integrare pienamente i particolari aspetti innovativi nel regolamento sui medicinali. Se del caso, la Commissione può elaborare quadri adattati sulla base dei risultati di uno spazio di sperimentazione normativa.
(136) Le carenze di medicinali rappresentano una minaccia crescente per la sanità pubblica, con potenziali rischi gravi per la salute dei pazienti nell'Unione e ripercussioni sul loro diritto di accedere a cure mediche adeguate. Le cause profonde di tali carenze sono connesse a molteplici fattori; sono state altresì individuate sfide lungo l'intera catena del valore farmaceutica, che spaziano da problemi di qualità a problemi di fabbricazione. In particolare le carenze di medicinali possono derivare da interruzioni della catena di approvvigionamento e vulnerabilità che incidono sulla fornitura di ingredienti e componenti fondamentali. Di conseguenza tutti i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dovrebbero disporre di piani di prevenzione delle carenze al fine di evitarne il verificarsi. L'Agenzia dovrebbe fornire orientamenti ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio in merito agli approcci volti a razionalizzare l'attuazione di tali piani.
(137) Al fine di conseguire una migliore sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali nel mercato interno e contribuire in tal modo a un livello elevato di protezione della sanità pubblica, è opportuno ravvicinare le norme in materia di monitoraggio e comunicazione delle carenze effettive o potenziali di medicinali, comprese le procedure e i rispettivi ruoli e obblighi dei soggetti interessati di cui al presente regolamento. È importante garantire la fornitura continua di medicinali, spesso data per scontata in tutta Europa. Ciò vale in particolare per i medicinali più critici, che sono essenziali per garantire la continuità delle cure, l'erogazione di un'assistenza sanitaria di qualità e un livello elevato di protezione della sanità pubblica in Europa.
(138) Le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il potere di monitorare le carenze di medicinali autorizzati attraverso procedure sia nazionali che centralizzate, sulla base
delle notifiche dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio. L'Agenzia dovrebbe avere il potere di monitorare le carenze di medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata, anche sulla base delle notifiche dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio. Quando sono individuate carenze critiche, sia le autorità nazionali competenti che l'Agenzia dovrebbero operare in modo coordinato per gestire tali carenze critiche, indipendentemente dal fatto che il medicinale interessato dalla carenza critica sia coperto da un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata o da un'autorizzazione all'immissione in commercio nazionale. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e gli altri soggetti pertinenti devono fornire le informazioni pertinenti per orientare il monitoraggio. Anche i distributori all'ingrosso e altre persone fisiche o giuridiche, comprese le organizzazioni dei pazienti o gli operatori sanitari, possono segnalare all'autorità competente una carenza di un determinato medicinale commercializzato nello Stato membro interessato. Il gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali ("gruppo direttivo per le carenze dei medicinali" (Medicine Shortages Steering Group, "MSSG")), già istituito in seno all'Agenzia a norma del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio21, dovrebbe adottare un elenco di carenze critiche di medicinali e garantire il monitoraggio di tali carenze da parte dell'Agenzia. L'MSSG dovrebbe inoltre adottare un elenco di medicinali critici autorizzati a norma della [direttiva 2001/83/CE riveduta] o del presente regolamento per garantire il monitoraggio della fornitura di tali prodotti. L'MSSG può formulare raccomandazioni sulle misure che devono essere adottate dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, dagli Stati membri, dalla Commissione e da altri soggetti per risolvere eventuali carenze critiche o garantire la sicurezza dell'approvvigionamento al mercato di tali medicinali critici. La Commissione può adottare atti di esecuzione per garantire che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i distributori all'ingrosso o altri soggetti pertinenti adottino misure adeguate, tra cui la costituzione o il mantenimento di scorte di emergenza.
(139) Per garantire la continuità della fornitura e la disponibilità di medicinali critici sul mercato, è opportuno stabilire norme sul trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio prima della cessazione definitiva dell'immissione in commercio. Tale trasferimento non dovrebbe essere considerato una variazione.
(140) È evidente che un migliore accesso alle informazioni contribuisce alla sensibilizzazione del pubblico, dando ad esso l'opportunità di esprimere osservazioni, e permette alle autorità di tenere in debito conto tali osservazioni. Il pubblico dovrebbe pertanto avere accesso alle informazioni del registro dell'Unione dei medicinali, della banca dati Eudravigilance e della banca dati della fabbricazione e della distribuzione all'ingrosso, previa cancellazione di tutte le informazioni di natura commerciale a carattere riservato da parte dell'autorità competente. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio22 dà la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e ne definisce i principi generali e le limitazioni. L'Agenzia dovrebbe quindi offrire un accesso più ampio possibile ai documenti, bilanciando
21 Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
22 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
attentamente il diritto all'informazione e le prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Taluni interessi pubblici e privati, per esempio i dati personali e le informazioni di natura commerciale a carattere riservato, dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.
(141) Per garantire il rispetto di determinati obblighi relativi alle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano rilasciate a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter imporre sanzioni pecuniarie. Nel valutare le responsabilità per l'inosservanza di tali obblighi e nell'imporre le suddette sanzioni, è importante che esistano strumenti che consentano di tener conto del fatto che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio potrebbero essere parte di un soggetto economico più ampio. In caso contrario, vi è un rischio chiaro e identificabile che in caso di inosservanza di tali obblighi ci si possa sottrarre alle responsabilità, con possibili ripercussioni sulla capacità di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive in considerazione delle circostanze del caso. Per garantire la certezza del diritto nello svolgimento del procedimento in caso di violazione è necessario fissare importi massimi per le sanzioni. Tali importi massimi non dovrebbero essere collegati al fatturato di un determinato medicinale, bensì del soggetto economico interessato.
(142) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") riguardo alla determinazione delle situazioni nelle quali possono essere necessari studi di efficacia dopo l'autorizzazione, alla specificazione delle categorie di medicinali per cui potrebbe essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio soggetta a obblighi specifici e alla specificazione delle procedure e delle prescrizioni per il rilascio di tale autorizzazione all'immissione in commercio e per il suo rinnovo, alla specificazione delle esenzioni alle variazioni e delle categorie in cui le variazioni dovrebbero essere classificate e alla definizione delle procedure per l'esame delle domande di variazione dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio, nonché alla specificazione delle condizioni e delle procedure per la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali per l'esame delle domande relative a tali variazioni, alla definizione delle procedure per l'esame delle domande di trasferimento delle autorizzazioni all'immissione in commercio, alla definizione della procedura e delle norme per l'imposizione di ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, nonché alle condizioni e ai metodi per la loro riscossione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare misure supplementari per definire le situazioni in cui possono essere richiesti studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea23. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti
23 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(143) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione alle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Le competenze di esecuzione relative al rilascio di autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate e alla sospensione, alla revoca o al ritiro di tali autorizzazioni, alla concessione di voucher, alla creazione e alla modifica di spazi di sperimentazione normativa e alle decisioni sullo status normativo dei medicinali dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(144) L'articolo 91 del regolamento (UE) n. 536/2014 stabilisce attualmente, tra l'altro, che esso si applica fatte salve le direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE.
(145) L'esperienza dimostra che, nelle sperimentazioni cliniche con medicinali sperimentali contenenti OGM o da essi costituiti, la procedura per assicurare la conformità alle prescrizioni delle direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale e l'autorizzazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro è complessa e può richiedere un lasso di tempo significativo.
(146) La complessità della suddetta procedura aumenta notevolmente nel caso delle sperimentazioni cliniche pluricentriche effettuate in diversi Stati membri, in quanto i promotori delle sperimentazioni cliniche sono tenuti a presentare in parallelo più domande di autorizzazione a più autorità competenti di diversi Stati membri. Inoltre le prescrizioni e le procedure nazionali per la valutazione del rischio ambientale e l'autorizzazione scritta da parte delle autorità competenti ai sensi della legislazione in materia di OGM variano notevolmente da uno Stato membro all'altro in quanto alcuni Stati membri applicano la direttiva 2001/18/CE, altri applicano la direttiva 2009/41/CE e vi sono Stati membri che applicano la direttiva 2009/41/CE o la direttiva 2001/18/CE a seconda delle circostanze specifiche di una sperimentazione clinica. Non è quindi possibile stabilire a priori la procedura nazionale da seguire.
(147) Di conseguenza è particolarmente difficile eseguire sperimentazioni cliniche pluricentriche con medicinali sperimentali contenenti OGM o da essi costituiti che coinvolgono diversi Stati membri.
(148) Uno degli obiettivi del regolamento (UE) n. 536/2014 è introdurre un'unica valutazione coordinata e armonizzata della domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica tra gli Stati membri interessati, con un paese a capo del coordinamento della valutazione (lo Stato membro relatore).
(149) È pertanto opportuno prevedere una valutazione centralizzata della valutazione del rischio ambientale che coinvolga esperti delle autorità nazionali competenti.
(150) L'articolo 5 della direttiva 2001/18/CE stabilisce che le procedure di autorizzazione per l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e le relative norme di cui agli articoli da 6 a 11 non si applicano alle sostanze e ai composti medicinali per uso umano se autorizzati da atti giuridici dell'Unione che soddisfano i criteri elencati in tale articolo.
(151) La prescrizione relativa al possesso di un'autorizzazione per la fabbricazione e l'importazione di medicinali sperimentali nell'Unione conformemente all'articolo 61,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 536/2014 dovrebbe essere estesa ai medicinali sperimentali contenenti OGM o da essi costituiti di cui alla direttiva 2009/41/CE.
(152) Al fine di garantire un funzionamento efficace del regolamento (UE) n. 536/2014, è pertanto ragionevole definire una procedura di autorizzazione specifica per l'emissione deliberata di sostanze e composti medicinali per uso umano contenenti OGM o da essi costituiti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/18/CE che tenga conto delle caratteristiche specifiche delle sostanze e dei composti medicinali.
(153) Le norme dettagliate relative alle sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza di taluni obblighi di cui al presente regolamento sono specificate nel regolamento (CE)
n. 658/2007 della Commissione24. Tali norme dovrebbero essere mantenute, ma è opportuno consolidarle trasferendone gli elementi centrali e l'elenco che specifica tali obblighi nel presente regolamento, pur mantenendo una delega di poteri che consenta alla Commissione di integrare il presente regolamento stabilendo procedure per l'imposizione di tali sanzioni pecuniarie. Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire che il regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione25 resta in vigore e continua ad applicarsi a meno che e fintantoché non sia abrogato. Per lo stesso motivo, è opportuno chiarire che i regolamenti (CE) n. 2049/200526, (CE) n. 507/200627, (CE) n. 658/2007 e (CE) n. 1234/200828 restano in vigore e continuano ad applicarsi a meno che e fintantoché non siano abrogati.
(154) Il presente regolamento ha una doppia base giuridica: l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), TFUE. Persegue l'obiettivo di instaurare un mercato interno in materia di medicinali per uso umano, sulla base di un livello elevato di protezione della salute. Nel contempo il presente regolamento fissa parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali per affrontare i problemi comuni di sicurezza relativi a tali medicinali. Gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente. Tali due obiettivi sono inscindibili l'uno dall'altro e nessuno di essi è subordinato all'altro. Per quanto concerne l'articolo 114 TFUE, il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per i medicinali e prevede disposizioni specifiche per quanto riguarda l'autorizzazione
24 Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10).
25 Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 6).
26 Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).
27 Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 6).
28 Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).
dei medicinali mediante procedura centralizzata, garantendo in tal modo il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione dei medicinali. Per quanto concerne l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), TFUE, il presente regolamento fissa parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali.
(155) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e segnatamente la dignità umana, l'integrità della persona, i diritti dei minori, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e la libertà delle arti e delle scienze.
(156) L'obiettivo del presente regolamento è garantire l'autorizzazione di medicinali di qualità elevata, anche per i pazienti pediatrici e i pazienti affetti da malattie rare in tutta l'Unione. Laddove tale obiettivo non possa essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata, possa essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano a livello di Unione, definisce norme e procedure a livello di Unione e di Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali nonché disposizioni in materia di governance dell'Agenzia europea per i medicinali ("Agenzia") istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004, che svolge i compiti relativi ai medicinali per uso umano di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2019/6 e ad altri atti giuridici pertinenti dell'Unione.
Il presente regolamento non pregiudica le competenze delle autorità degli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali o di inclusione dei medesimi nell'ambito d'applicazione dei sistemi sanitari nazionali o dei regimi di previdenza sociale, in base a condizioni sanitarie, economiche e sociali. Gli Stati membri possono scegliere, fra le informazioni presenti nell'autorizzazione all'immissione in commercio, le indicazioni terapeutiche e le dimensioni delle confezioni che rientreranno nei rispettivi regimi di previdenza sociale.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 della [direttiva 2001/83/CE riveduta29].
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) "medicinale veterinario": un medicinale quale definito all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
2) "medicinale qualificato come orfano": un medicinale in fase di sviluppo che ha ottenuto la qualifica di medicinale orfano mediante una decisione di cui all'articolo 64, paragrafo 4;
3) "medicinale orfano": un medicinale che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale orfano di cui all'articolo 69;
4) "promotore del medicinale orfano": qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che abbia presentato una domanda di qualifica di medicinale orfano o abbia ottenuto tale qualifica mediante una decisione di cui all'articolo 64, paragrafo 4;
5) "medicinale simile": un medicinale contenente una o più sostanze attive simili a quelle contenute in un medicinale orfano già autorizzato, con la stessa indicazione terapeutica;
6) "sostanza attiva simile": una sostanza attiva identica o una sostanza attiva con le stesse caratteristiche principali di struttura molecolare (ma non necessariamente tutte le stesse caratteristiche strutturali molecolari) e che agisce attraverso il medesimo meccanismo. Nel caso dei medicinali per terapie avanzate, per i quali le caratteristiche principali di struttura molecolare non possono essere completamente definite, la somiglianza tra due sostanze attive è valutata sulla base delle caratteristiche biologiche e funzionali;
7) "beneficio significativo": un vantaggio clinicamente rilevante o un contributo importante fornito da un medicinale orfano alla cura del paziente, se tale vantaggio o contributo va a beneficio di una parte sostanziale della popolazione cui è destinato;
8) "clinicamente superiore": un medicinale che apporta un significativo beneficio terapeutico o diagnostico superiore a quello fornito da un medicinale orfano, a seguito di uno o più degli effetti seguenti:
a) maggiore efficacia rispetto ad un medicinale orfano autorizzato presso una parte sostanziale della popolazione cui è destinato;
b) maggiore sicurezza rispetto ad un medicinale autorizzato presso una parte sostanziale della popolazione cui è destinato;
c) in casi eccezionali, ove non sia dimostrata né una maggiore efficacia né una maggiore sicurezza, una dimostrazione che il medicinale dia un sensibile contributo, per altra via, alla diagnosi o alla cura del paziente;
29 [Titolo della direttiva 2001/83/CE riveduta, data (GU L XX del XX.XX.XXX, pag. X)].
11) "autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico": autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata ad un medicinale per uso umano che non è protetto da un certificato protettivo complementare a norma del regolamento (CE)
n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali30 [OP: sostituire il riferimento con quello del nuovo strumento una volta adottato] o da un brevetto che può beneficiare di un certificato protettivo complementare, e che copre esclusivamente le indicazioni terapeutiche importanti per l'uso nella popolazione pediatrica o in sue sottopopolazioni, incluse le indicazioni riguardanti il dosaggio appropriato, la forma farmaceutica o la via di somministrazione del prodotto;
12) "spazio di sperimentazione normativa": un quadro normativo nel cui contesto è possibile sviluppare, convalidare e sottoporre a prova in un ambiente controllato soluzioni normative innovative o adattate che facilitino lo sviluppo e l'autorizzazione di medicinali innovativi che possono rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, conformemente a un piano specifico e per un periodo di tempo limitato sotto vigilanza normativa;
13) "medicinale critico": un medicinale la cui fornitura insufficiente determina danni gravi o rischi di danni gravi per i pazienti e individuato utilizzando la metodologia di cui all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a);
14) "carenza": una situazione in cui l'offerta di un medicinale autorizzato e immesso in commercio in uno Stato membro non soddisfa la domanda di tale medicinale in detto Stato membro;
15) "carenza critica in uno Stato membro": una carenza di un medicinale per il quale non esiste un medicinale alternativo adeguato disponibile sul mercato di tale Stato membro e alla quale non è possibile porre rimedio;
16) "carenza critica": una carenza critica in uno Stato membro per la quale un'azione coordinata a livello di Unione è ritenuta necessaria al fine di porvi rimedio conformemente al presente regolamento.
Medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata
1. Un medicinale che figura nell'elenco di cui all'allegato I può essere immesso in commercio nell'Unione soltanto se per tale medicinale è stata rilasciata un'autorizzazione dall'Unione conformemente al presente regolamento ("autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata").
2. Per qualsiasi medicinale che non figura nell'elenco di cui all'allegato I può essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata conformemente al presente regolamento se tale medicinale soddisfa almeno una delle prescrizioni seguenti:
30 Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).
a) il richiedente dimostra che tale medicinale costituisce un'innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico o tecnico o che il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente al presente regolamento è nell'interesse della salute dei pazienti a livello di Unione, anche per quanto concerne la resistenza antimicrobica e i medicinali per le emergenze di sanità pubblica;
b) si tratta di un medicinale ad uso esclusivamente pediatrico.
3. Per i medicinali omeopatici non può essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del presente regolamento.
4. La Commissione rilascia e controlla le autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzata dei medicinali per uso umano a norma del capo II.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 175, al fine di modificare l'allegato I per tener conto del progresso tecnico e scientifico.
Autorizzazione da parte degli Stati membri di medicinali generici di medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata
Un medicinale generico di un medicinale di riferimento autorizzato dall'Unione può essere autorizzato dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della [direttiva 2001/83/CE riveduta] alle condizioni seguenti:
a) la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è presentata a norma dell'articolo 9 della [direttiva 2001/83/CE riveduta];
b) il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo sono coerenti, sotto tutti i punti di vista pertinenti, con quelli del medicinale autorizzato dall'Unione.
Il primo comma, lettera b), non si applica alle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo che fanno riferimento a indicazioni, posologie, forme farmaceutiche, modalità o vie di somministrazione o qualsiasi altra modalità con cui il medicinale può essere utilizzato e che erano comunque coperte da un brevetto o da un certificato protettivo complementare per i medicinali al momento della commercializzazione del medicinale generico e laddove il richiedente il medicinale generico abbia chiesto di non includere tali informazioni nella sua autorizzazione all'immissione in commercio.
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME SULLE DOMANDE
SEZIONE 1
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO CENTRALIZZATA
Presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali contemplati dal presente regolamento è stabilito nell'Unione. È responsabile dell'immissione in commercio di detti medicinali, sia che questa sia stata effettuata dal titolare stesso sia da una o più persone designate a tal fine.
2. Il richiedente concorda con l'Agenzia la data di presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.
3. Il richiedente presenta una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per via elettronica all'Agenzia nei formati messi a disposizione dalla stessa.
4. Il richiedente è responsabile dell'esattezza delle informazioni e della documentazione fornite con la propria domanda.
5. Entro 20 giorni dal ricevimento di una domanda, l'Agenzia verifica se sono state presentate tutte le informazioni e la documentazione richieste a norma dell'articolo 6 e se la domanda non contiene carenze critiche che possono impedire la valutazione del medicinale e decide se la domanda è valida.
6. Qualora ritenga che la domanda sia incompleta o contenga carenze critiche che possono impedire la valutazione del medicinale, l'Agenzia ne informa il richiedente e fissa un termine per la presentazione delle informazioni e della documentazione mancanti. Tale termine può essere prorogato una volta dall'Agenzia.
Al ricevimento delle risposte del richiedente alla richiesta di presentare le informazioni e la documentazione mancanti, l'Agenzia deciderà se la domanda può essere considerata valida. Se si rifiuta di convalidare una domanda, l'Agenzia ne informa il richiedente indicando i motivi di tale rifiuto.
Se il richiedente non fornisce le informazioni e la documentazione mancanti entro il termine fissato, la domanda è considerata ritirata.
7. L'Agenzia elabora orientamenti scientifici per l'individuazione delle carenze critiche che possono impedire la valutazione di un medicinale, in consultazione con la Commissione europea e gli Stati membri.
Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata
1. Ogni domanda di autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata di un medicinale per uso umano comprende specificamente ed esaustivamente le informazioni e la documentazione di cui al capo II della [direttiva 2001/83/CE riveduta]. Nel caso di domande a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e degli articoli 10 e 12 della [direttiva 2001/83/CE riveduta], la domanda include la presentazione elettronica di dati grezzi, conformemente all'allegato II di tale direttiva.
La documentazione contiene una dichiarazione attestante che le sperimentazioni cliniche effettuate all'esterno dell'Unione europea ottemperano ai requisiti in campo etico di cui al regolamento (UE) n. 536/2014. Tali informazioni e documentazione tengono conto del carattere unico e dell'Unione dell'autorizzazione richiesta e, tranne che in casi eccezionali riguardanti l'applicazione del diritto in materia di marchi a norma del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio31, prevedono l'utilizzazione di una denominazione unica per il medicinale. L'utilizzazione di una denominazione unica non esclude l'uso di qualificatori aggiuntivi ove necessario per identificare presentazioni diverse del medicinale interessato.
2. Per i medicinali che possono offrire progressi terapeutici eccezionali in termini di diagnosi, prevenzione o trattamento di una condizione clinica potenzialmente letale, gravemente debilitante oppure grave e cronica nell'Unione, l'Agenzia può, previa consulenza del comitato per i medicinali per uso umano per quanto concerne la maturità dei dati relativi allo sviluppo, proporre al richiedente un riesame graduale dei pacchetti completi di dati per i singoli moduli di informazioni e documentazione di cui al paragrafo 1.
In qualsiasi momento l'Agenzia può sospendere o annullare il riesame graduale se il comitato per i medicinali per uso umano ritiene che i dati forniti non siano di una maturità sufficiente o che il medicinale non offra più progressi terapeutici eccezionali. L'Agenzia ne informa il richiedente.
3. Alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio si applica una tariffa da corrispondere all'Agenzia per l'esame della stessa.
4. Se del caso la domanda può comprendere un certificato del master file della sostanza attiva o una domanda di master file della sostanza attiva o qualsiasi altro certificato o altra domanda di master file della qualità di cui all'articolo 25 della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
5. Il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio dimostra che il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento della sperimentazione animale a fini scientifici è stato applicato conformemente alla direttiva 2010/63/UE per quanto concerne gli studi sugli animali condotti a sostegno della domanda.
31 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
Il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio non effettua sperimentazioni animali qualora siano disponibili metodi scientificamente soddisfacenti di sperimentazione non animale.
6. L'Agenzia provvede a che il parere del comitato per i medicinali per uso umano sia rilasciato entro i 180 giorni successivi al ricevimento di una domanda valida. Se si tratta di un medicinale per uso umano contenente organismi geneticamente modificati o da essi costituito, il parere di detto comitato tiene conto dell'esame della valutazione del rischio ambientale conformemente all'articolo 8.
Sulla base di una richiesta debitamente motivata, il comitato per i medicinali per uso umano può sollecitare la proroga della durata dell'analisi dei dati scientifici contenuti nel fascicolo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.
7. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali per uso umano di elevato interesse per la sanità pubblica e in particolare sotto il profilo dell'innovazione terapeutica, il richiedente può chiedere una procedura di valutazione accelerata. Lo stesso vale per i prodotti di cui all'articolo 60 La domanda è debitamente motivata.
Se il comitato per i medicinali per uso umano accoglie la domanda, il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 6, primo comma, è ridotto a 150 giorni.
Valutazione del rischio ambientale dei medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti
1. Fatto salvo l'articolo 22 della [direttiva 2001/83/CE riveduta], la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano contenente o costituito da organismi geneticamente modificati quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE è accompagnata da una valutazione del rischio ambientale che individui e valuti i potenziali effetti avversi degli organismi geneticamente modificati sulla salute umana e sull'ambiente.
2. La valutazione del rischio ambientale per i medicinali di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente agli elementi di cui all'articolo 8 e alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato II della [direttiva 2001/83/CE riveduta] sulla base dei principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE, tenendo conto delle specificità dei medicinali.
3. Gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano ai medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.
4. Gli articoli da 6 a 11 della [direttiva 2001/18/CE riveduta] e gli articoli da 4 a 13 della direttiva 2009/41/CE non si applicano alle operazioni relative alla fornitura e all'uso clinico, compresi il confezionamento e l'etichettatura, la distribuzione, lo stoccaggio, il trasporto, la preparazione per la somministrazione, la somministrazione, la distruzione o lo smaltimento di medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti, fatta eccezione per la loro fabbricazione, in uno dei casi seguenti:
a) se uno Stato membro ha escluso tali medicinali dall'ambito di applicazione della [direttiva 2001/83/CE riveduta] a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva;
b) se uno Stato membro ha autorizzato temporaneamente l'uso e la distribuzione di tali medicinali a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2001/83/CE riveduta]; o
c) se tali medicinali sono messi a disposizione da uno Stato membro a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4 gli Stati membri attuano misure adeguate per ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi prevedibili derivanti dall'emissione volontaria o accidentale di medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti nell'ambiente.
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative all'uso dei medicinali di cui al paragrafo 4 siano disponibili e fornite alle autorità competenti istituite dalla direttiva 2009/41/CE, ove necessario e in particolare in caso di incidente di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2009/41/CE.
Contenuto della valutazione del rischio ambientale dei medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti
La valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, contiene gli elementi seguenti:
a) descrizione dell'organismo geneticamente modificato e delle modifiche introdotte, nonché caratterizzazione del prodotto finito;
b) individuazione e caratterizzazione dei pericoli per l'ambiente, gli animali e la salute umana;
c) caratterizzazione dell'esposizione, valutando la possibilità o la probabilità che i pericoli individuati si concretizzino;
d) caratterizzazione dei rischi, tenendo conto dell'entità di ciascun pericolo possibile e della possibilità o probabilità che tale effetto avverso si concretizzi;
e) strategie di minimizzazione del rischio proposte per affrontare i rischi individuati, comprese misure specifiche di contenimento per limitare il contatto con il medicinale.
Procedura per la valutazione del rischio ambientale dei medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti
1. Il richiedente presenta all'Agenzia la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Il comitato per i medicinali per uso umano esamina la valutazione del rischio ambientale.
2. Nel caso di medicinali capostipiti di una classe o quando viene sollevata una questione nuova durante l'esame della valutazione del rischio ambientale presentata, il comitato per i medicinali per uso umano o il relatore procede alle consultazioni necessarie con gli organismi che gli Stati membri hanno istituito a norma della direttiva 2001/18/CE. Possono altresì consultare i pertinenti organi dell'Unione. I dettagli della procedura di consultazione sono pubblicati dall'Agenzia al più tardi entro il [OP: 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Valutazione da parte del comitato di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
1. Nell'elaborare il proprio parere il comitato per i medicinali per uso umano verifica che le informazioni e la documentazione presentate a norma dell'articolo 6 siano conformi alle prescrizioni di cui alla [direttiva 2001/83/CE riveduta] ed esamina se ricorrono le condizioni alle quali il presente regolamento assoggetta il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Nell'elaborare il proprio parere il comitato per i medicinali per uso umano può richiedere quanto segue:
a) che un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro sottoponga a prova il medicinale per uso umano, i suoi materiali di partenza, i suoi ingredienti e, se necessario, i suoi prodotti intermedi o altri componenti, per assicurare che i metodi di controllo utilizzati dal fabbricante, e descritti nei documenti della domanda, siano soddisfacenti;
b) che il richiedente integri entro un certo termine le informazioni che accompagnano la domanda. In caso di richiesta in tal senso, il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 6, primo comma, è sospeso fino alla presentazione delle informazioni integrative richieste. Tale termine è sospeso anche durante il periodo di tempo concesso al richiedente per predisporre spiegazioni orali o scritte.
2. Se entro 90 giorni dalla convalida della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e durante la valutazione il comitato per i medicinali per uso umano ritiene che i dati forniti non siano di qualità o maturità sufficienti per completare la valutazione, può essere posta fine alla valutazione. Il comitato per i medicinali per uso umano riepiloga le carenze per iscritto. Su tale base, l'Agenzia informa il richiedente di conseguenza e fissa un termine affinché sia posto rimedio a tali carenze. La domanda è sospesa fino a quando il richiedente avrà posto rimedio alle carenze. Se il richiedente non pone rimedio a tali carenze entro il termine fissato dall'Agenzia, la domanda è considerata ritirata.
Articolo 11 Certificazione del fabbricante
1. Su richiesta scritta del comitato per i medicinali per uso umano, uno Stato membro fornisce le informazioni attestanti che il fabbricante di un medicinale o l'importatore di un paese terzo è in grado di fabbricare il medicinale interessato o di effettuare i controlli necessari, o entrambe le attività, secondo le informazioni e i documenti presentati dal richiedente a norma dell'articolo 6.
2. Se lo ritiene necessario per completare la valutazione, il comitato per i medicinali per uso umano può esigere che il richiedente sottoponga il sito di fabbricazione del medicinale interessato a un'ispezione specifica.
L'ispezione è effettuata entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 6, primo comma, da ispettori dello Stato membro adeguatamente qualificati. Tali ispettori possono essere accompagnati da un relatore o da un esperto nominato da detto comitato oppure da uno o più ispettori dell'Agenzia. Le ispezioni possono essere svolte senza preavviso.
Per i siti di fabbricazione situati in paesi terzi, l'ispezione può essere effettuata dall'Agenzia, su richiesta degli Stati membri e secondo la procedura di cui all'articolo 52.
Articolo 12 Parere del comitato
1. L'Agenzia informa senza indebito ritardo il richiedente quando dal parere del comitato per i medicinali per uso umano risulta quanto segue:
a) la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione all'immissione in commercio di cui al presente regolamento;
b) la domanda soddisfa i criteri di cui al presente regolamento qualora siano apportate le modifiche richieste dall'Agenzia al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
c) la domanda soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, purché siano apportate le modifiche richieste dall'Agenzia all'etichettatura o al foglietto illustrativo del medicinale al fine di garantire la conformità al capo VI della [direttiva 2001/83/CE riveduta];
d) se del caso, la domanda soddisfa i criteri di cui agli articoli 18 e 19, nel rispetto delle condizioni specifiche ivi contenute.
2. Entro 12 giorni dal ricevimento del parere di cui al paragrafo 1, il richiedente può richiedere per iscritto all'Agenzia un riesame del parere. In tal caso il richiedente fornisce all'Agenzia le motivazioni dettagliate della sua domanda entro 60 giorni dal ricevimento del parere.
La procedura di riesame può riguardare solo punti del parere inizialmente individuati dal richiedente e può fondarsi solo sui dati scientifici che erano disponibili all'atto dell'adozione del parere iniziale da parte del comitato per i medicinali per uso umano.
Nei 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni della domanda il comitato per i medicinali per uso umano riesamina il proprio parere. Le motivazioni delle conclusioni raggiunte sono allegate al parere definitivo.
3. Nei 12 giorni successivi all'adozione l'Agenzia trasmette il parere definitivo del comitato per i medicinali per uso umano alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente. Il parere è accompagnato da una relazione che descrive la valutazione del medicinale da parte di tale comitato ed espone le motivazioni delle sue conclusioni.
4. Se il parere è favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio pertinente, ad esso sono allegati i documenti seguenti:
a) un riassunto delle caratteristiche del prodotto, di cui all'articolo 62 della [direttiva 2001/83/CE riveduta] e corrispondente alla valutazione del medicinale;
b) una raccomandazione relativa alla frequenza della presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza;
c) l'elenco dettagliato delle eventuali condizioni o restrizioni da imporre alla fornitura o all'uso del medicinale interessato, comprese le condizioni alle quali il medicinale può essere messo a disposizione dei pazienti, conformemente ai criteri di cui al capo XII della [direttiva 2001/83/CE riveduta];
d) l'elenco dettagliato delle eventuali condizioni o restrizioni raccomandate per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
e) l'elenco dettagliato delle eventuali misure raccomandate per garantire l'uso sicuro del medicinale da includere nel sistema di gestione del rischio;
f) se opportuno, informazioni dettagliate su eventuali obblighi raccomandati di effettuare studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione o di rispettare gli obblighi relativi alla registrazione o alla segnalazione delle sospette reazioni avverse più rigorosi di quelli di cui al capo VIII;
g) se opportuno, informazioni dettagliate su eventuali obblighi raccomandati di effettuare studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione ove siano individuate problematiche connesse ad alcuni aspetti dell'efficacia del medicinale che possano essere risolte soltanto dopo l'immissione in commercio del medicinale. Tale obbligo di effettuare tali studi è basato sugli atti delegati adottati a norma dell'articolo 21 tenendo conto degli orientamenti scientifici di cui all'articolo 123 della [direttiva 2001/83/CE riveduta];
h) se opportuno, informazioni dettagliate su eventuali obblighi raccomandati di condurre eventuali altri studi dopo l'autorizzazione al fine di migliorare l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
i) nel caso di medicinali per i quali vi sia un'incertezza sostanziale quanto al rapporto tra gli endpoint surrogati e l'esito previsto per la salute, se opportuno e pertinente ai fini del rapporto rischi/benefici, un obbligo di comprovare il beneficio clinico dopo l'autorizzazione;
j) se opportuno, informazioni dettagliate su eventuali obblighi raccomandati di effettuare ulteriori studi per la valutazione del rischio ambientale dopo l'autorizzazione, la raccolta di dati di monitoraggio o informazioni sull'uso, qualora sia necessario esaminare ulteriormente le preoccupazioni in merito a rischi per l'ambiente o la sanità pubblica, compresa la resistenza antimicrobica, dopo l'immissione in commercio del medicinale;
k) il testo dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, presentato conformemente al capo VI della [direttiva 2001/83/CE riveduta];
l) la relazione di valutazione riguardante i risultati delle prove farmaceutiche e non cliniche e delle sperimentazioni cliniche e riguardante il sistema di gestione del rischio e il sistema di farmacovigilanza per il medicinale interessato;
m) se opportuno, l'obbligo di effettuare studi di convalida specifici di un medicinale al fine di sostituire i metodi di controllo basati sugli animali con metodi di controllo non basati sugli animali.
5. Quando adotta il proprio parere, il comitato per i medicinali per uso umano include i criteri relativi alla prescrizione o all'impiego dei medicinali per uso umano a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
SEZIONE 2
DECISIONI DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio
1. Entro 12 giorni dal ricevimento del parere del comitato per i medicinali per uso umano, la Commissione presenta al comitato permanente per i medicinali per uso umano di cui all'articolo 173, paragrafo 1, un progetto di decisione relativa alla domanda.
In casi debitamente giustificati, la Commissione può rinviare il parere all'Agenzia per un supplemento d'esame.
Se prevede il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio, il progetto di decisione include i documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 4.
Se prevede il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettere da c) a j), il progetto di decisione precisa, se necessario, i termini entro cui tali condizioni devono essere soddisfatte.
Se un progetto di decisione differisce dal parere dell'Agenzia, la Commissione fornisce una spiegazione dettagliata delle ragioni delle differenze.
La Commissione trasmette il progetto di decisione agli Stati membri e al richiedente.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione definitiva entro i
12 giorni successivi al ricevimento del parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 173, paragrafi 2 e 3.
3. Se uno Stato membro solleva importanti questioni nuove di natura scientifica o tecnica non trattate nel parere dell'Agenzia, la Commissione può rinviare la domanda all'Agenzia per un supplemento d'esame. In tal caso le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 iniziano nuovamente una volta ricevuta la risposta dell'Agenzia.
4. L'Agenzia diffonde i documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) ad e), e comunica i termini fissati conformemente al paragrafo 1, primo comma.
Ritiro di un'autorizzazione all'immissione in commercio
Il richiedente che ritiri la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presentata all'Agenzia prima che sulla stessa sia stato reso un parere ne comunica all'Agenzia i motivi. L'Agenzia rende tali informazioni accessibili al pubblico e pubblica, ove disponibile, la relazione di valutazione, previa cancellazione di tutte le informazioni di natura commerciale a carattere riservato.
Rifiuto di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata
1. L'autorizzazione all'immissione in commercio è rifiutata se, verificate le informazioni e la documentazione presentate a norma dell'articolo 6, si ritiene che:
a) il rapporto rischi/benefici del medicinale veterinario non sia favorevole;
b) il richiedente non abbia dimostrato in modo adeguato o sufficiente la qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale;
c) il medicinale non presenti la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;
d) la valutazione del rischio ambientale sia incompleta o non sufficientemente documentata dal richiedente o i rischi individuati nella valutazione del rischio ambientale non siano stati affrontati in misura sufficiente dal richiedente;
e) le informazioni o la documentazione fornite dal richiedente conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, siano errate;
f) l'etichettatura e il foglietto illustrativo proposti dal richiedente non siano conformi al capo VI della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
2. Il rifiuto di un'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione costituisce un divieto di immettere in commercio il medicinale interessato in tutta l'Unione.
3. Le informazioni in merito a ogni rifiuto e le relative motivazioni sono messe a disposizione del pubblico.
Autorizzazioni all'immissione in commercio
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 8 e 9, della [direttiva 2001/83/CE riveduta], un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata conformemente al presente regolamento è valida in tutta l'Unione. Essa conferisce, in ogni Stato membro, gli stessi diritti ed obblighi derivanti da un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da tale Stato membro a norma dell'articolo 5 della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
La Commissione provvede affinché i medicinali per uso umano autorizzati siano iscritti nel registro dell'Unione dei medicinali e sia loro attribuito un numero, che appare sul confezionamento.
2. Le notifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e indicano la data di autorizzazione all'immissione in commercio e il numero d'iscrizione nel registro dell'Unione dei medicinali, l'eventuale denominazione comune internazionale (DCI) della sostanza attiva del medicinale, la relativa forma farmaceutica e l'eventuale codice anatomico, terapeutico e chimico (ATC).
3. L'Agenzia pubblica immediatamente la relazione di valutazione del medicinale per uso umano, con la motivazione del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, previa cancellazione di tutte le informazioni di natura commerciale a carattere riservato.
La relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) comprende:
– una sintesi della relazione di valutazione redatta in modo tale da essere comprensibile per il pubblico. Tale sintesi comprende, in particolare, una sezione relativa alle condizioni d'uso del medicinale;
– una sintesi degli studi per la valutazione del rischio ambientale e dei relativi risultati presentati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e l'esame della valutazione del rischio ambientale e delle informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, della [direttiva 2001/83/CE riveduta] da parte dell'Agenzia.
4. Ottenuta un'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare di tale autorizzazione informa l'Agenzia delle date di effettiva commercializzazione del medicinale per uso umano negli Stati membri, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio notifica all'Agenzia e all'autorità competente dello Stato membro interessato quanto segue:
a) la propria intenzione di cessare permanentemente la commercializzazione di un medicinale in tale Stato membro conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a); o
b) la propria intenzione di sospendere temporaneamente la commercializzazione di un medicinale in tale Stato membro conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera c); o
c) una carenza potenziale o effettiva in tale Stato membro conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d); e
le motivazioni delle azioni di cui alle lettere a) e b) conformemente all'articolo 24, così come qualsiasi altra motivazione relativa ad azioni precauzionali per quanto concerne la qualità, la sicurezza, l'efficacia e l'ambiente.
Su richiesta dell'Agenzia, segnatamente nell'ambito della farmacovigilanza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce all'Agenzia tutti i dati relativi ai volumi di vendita a livello di Unione, ripartiti per Stato membro, del medicinale interessato e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni nell'Unione e nei suoi Stati membri.
Validità e rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio
1. Fatto salvo il paragrafo 2, un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale è valida per un periodo illimitato.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere, al momento del rilascio di un'autorizzazione, sulla base di un parere scientifico dell'Agenzia in merito alla sicurezza del medicinale, di limitare la validità dell'autorizzazione all'immissione in commercio a cinque anni.
Se la validità dell'autorizzazione all'immissione in commercio è limitata a cinque anni, il titolare di tale autorizzazione presenta all'Agenzia una domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio almeno nove mesi prima che l'autorizzazione in questione cessi di essere valida.
Se una domanda di rinnovo è stata presentata a norma del secondo comma, l'autorizzazione all'immissione in commercio resta valida finché la Commissione non abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 13.
L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rinnovata sulla base di una nuova valutazione, da parte dell'Agenzia, del rapporto rischi/benefici. Una volta rinnovata, l'autorizzazione all'immissione in commercio è valida per un periodo illimitato.
Autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali
1. In circostanze eccezionali in cui, in una domanda a norma dell'articolo 6 della [direttiva 2001/83/CE riveduta] di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale o di una indicazione terapeutica nuova di un'autorizzazione all'immissione in commercio esistente rilasciata a norma del presente regolamento, il richiedente non è in grado di fornire dati completi sull'efficacia e sulla sicurezza del medicinale in condizioni d'uso normali, in deroga all'articolo 6, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione a norma dell'articolo 13, nel rispetto di condizioni specifiche, qualora siano soddisfatte le prescrizioni seguenti:
a) il richiedente ha dimostrato, nel fascicolo della domanda, che esistono ragioni oggettive e verificabili per non essere in grado di fornire dati completi sull'efficacia e sulla sicurezza del medicinale in condizioni d'uso normali, sulla base delle motivazioni di cui all'allegato II della [direttiva 2001/83/CE riveduta];
b) fatta eccezione per i dati di cui alla lettera a), il fascicolo della domanda è completo e soddisfa tutte le prescrizioni del presente regolamento;
c) condizioni specifiche sono incluse nella decisione della Commissione, in particolare per garantire la sicurezza del medicinale e per garantire che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio notifichi alle autorità competenti qualsiasi incidente relativo al suo uso e, se necessario, adotti le misure appropriate.
2. Il mantenimento della nuova indicazione terapeutica autorizzata e la validità dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata a norma del paragrafo 1 sono collegati alla nuova valutazione, da parte dell'Agenzia, delle condizioni di cui al paragrafo 1 dopo due anni dalla data in cui la nuova indicazione terapeutica è stata autorizzata o l'autorizzazione all'immissione in commercio è stata rilasciata e, successivamente, secondo una frequenza basata sul rischio che deve essere determinata dall'Agenzia e specificata dalla Commissione nell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Tale nuova valutazione è effettuata sulla base di una domanda del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mantenimento della nuova indicazione terapeutica autorizzata o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio in circostanze eccezionali.
Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata
1. In casi debitamente giustificati, per rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta dei pazienti di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2001/83/CE riveduta], la Commissione può rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata o una nuova indicazione terapeutica condizionata relativa a un'autorizzazione all'immissione in commercio esistente autorizzata a norma del presente regolamento per un medicinale che potrebbe rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2001/83/CE riveduta], prima della presentazione di dati clinici completi, a condizione che il beneficio della disponibilità immediata sul mercato di tale medicinale sia superiore al rischio inerente al fatto che sono comunque necessari ulteriori dati.
In situazioni di emergenza un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata o una nuova indicazione terapeutica condizionata di cui al primo comma può essere rilasciata anche in assenza di dati non clinici o farmaceutici completi.
2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate o una nuova indicazione terapeutica condizionata di cui al paragrafo 1 possono essere rilasciate soltanto se il rapporto rischi/benefici del medicinale è favorevole e se il richiedente è presumibilmente in grado di fornire dati completi.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate o una nuova indicazione terapeutica condizionata rilasciate a norma del presente articolo sono subordinate a obblighi specifici. Tali obblighi specifici e, se del caso, il termine di adempimento sono precisati nelle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tali obblighi specifici sono riesaminati annualmente dall'Agenzia per i primi tre anni successivi al rilascio dell'autorizzazione e successivamente ogni due anni.
4. Nell'ambito degli obblighi specifici di cui al paragrafo 3, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata rilasciata a norma del presente articolo è tenuto a completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischi/benefici è favorevole.
5. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo indicano chiaramente che l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata del medicinale è stata rilasciata subordinatamente agli obblighi specifici di cui al paragrafo 3.
6. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata iniziale, rilasciata a norma del presente articolo, ha una validità di un anno, rinnovabile per i primi tre anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e ogni due anni successivamente.
7. Una volta assolti gli obblighi specifici di cui al paragrafo 3 per un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata rilasciata a norma del presente articolo, su domanda del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, e previo parere favorevole dell'Agenzia, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio in conformità dell'articolo 13.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 175 al fine di integrare il presente regolamento definendo:
a) le categorie di medicinali cui si applica il paragrafo 1;
b) le procedure e le prescrizioni per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, per il suo rinnovo e per l'aggiunta di una nuova indicazione terapeutica condizionata a un'autorizzazione all'immissione in commercio esistente.
Studi imposti dopo l'autorizzazione
1. Dopo aver rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio, l'Agenzia può ritenere necessario che il titolare della stessa:
a) effettui uno studio sulla sicurezza dopo l'autorizzazione se esistono preoccupazioni quanto ai rischi relativi a un medicinale autorizzato. Se sussistono le stesse preoccupazioni in merito a più di un medicinale, l'Agenzia, previa consultazione del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, invita i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio interessati ad effettuare uno studio congiunto sulla sicurezza dopo l'autorizzazione;
b) effettui uno studio sull'efficacia dopo l'autorizzazione qualora le conoscenze sulla malattia o la metodologia clinica indichino che potrebbe essere necessario rivedere le precedenti valutazioni dell'efficacia in misura significativa. L'obbligo di effettuare lo studio sull'efficacia dopo l'autorizzazione è basato sugli atti delegati adottati a norma dell'articolo 21 tenendo conto degli orientamenti scientifici di cui all'articolo 123 della [direttiva 2001/83/CE riveduta];
c) effettui uno studio per la valutazione del rischio ambientale dopo l'autorizzazione per esaminare ulteriormente i rischi per l'ambiente o la sanità pubblica dovuti all'emissione del medicinale nell'ambiente, qualora emergano nuove preoccupazioni in relazione al medicinale autorizzato o ad altri medicinali contenenti la medesima sostanza attiva.
Qualora tale obbligo si applichi a più di un medicinale, l'Agenzia invita i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio interessati ad effettuare uno studio congiunto per la valutazione del rischio ambientale dopo l'autorizzazione.
Qualora ritenga necessario uno o più degli studi dopo l'autorizzazione di cui alle lettere da a) a c), l'Agenzia ne informa per iscritto il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, indicando le motivazioni della sua valutazione e includendo gli obiettivi e i termini per la presentazione e l'effettuazione dello studio.
2. L'Agenzia fornisce al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che lo chieda entro 30 giorni dal ricevimento della lettera l'opportunità di presentare osservazioni scritte in risposta alla propria lettera entro il termine da essa stabilito.
3. Sulla base delle osservazioni scritte, l'Agenzia riesamina il proprio parere.
4. Se il parere dell'Agenzia conferma la necessità di effettuare uno o più degli studi dopo l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), la Commissione modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio mediante atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13 al fine di includere l'obbligo quale condizione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, fatto salvo il caso in cui la Commissione rinvii il parere all'Agenzia per un supplemento d'esame. Per quanto concerne gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio aggiorna di conseguenza il sistema di gestione del rischio.
Studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 175 al fine di integrare il presente regolamento determinando le situazioni in cui possono essere richiesti studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera g), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b).
Sistema di gestione del rischio
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio inserisce nel proprio sistema di gestione del rischio eventuali condizioni per l'autorizzazione che rispecchino gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettere da d) a g), o all'articolo 20, oppure all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 19.
Responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non incide sulla responsabilità civile o penale del fabbricante o del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio prevista dal diritto nazionale applicabile degli Stati membri.
Sospensione dell'immissione in commercio, ritiro di un medicinale dal mercato, ritiro di un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
1. Oltre alla notifica resa a norma dell'articolo 116, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio notifica senza indebito ritardo all'Agenzia qualsiasi sua azione volta a sospendere la commercializzazione di un medicinale, a ritirare un medicinale dal mercato, a chiedere il ritiro di un'autorizzazione all'immissione in commercio o a non chiederne il rinnovo, unitamente ai motivi di tale azione.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dichiara se tale azione si basa sui motivi seguenti:
a) il medicinale è nocivo;
b) il medicinale è privo di efficacia terapeutica;
c) il rapporto rischi/benefici non è favorevole;
d) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;
e) non sono stati effettuati i controlli sul medicinale o sui suoi componenti, né i controlli in una fase intermedia della fabbricazione, oppure non è stata rispettata un'altra prescrizione o un altro obbligo inerente al rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione; o
f) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha individuato un grave rischio per l'ambiente o per la sanità pubblica attraverso l'ambiente e non lo ha affrontato in misura sufficiente.
Se l'azione di cui al primo comma consiste nel ritirare un medicinale dal mercato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce informazioni sull'impatto di tale ritiro sui pazienti già in cura.
La notifica del ritiro permanente di un medicinale dal mercato o della sospensione temporanea dell'autorizzazione all'immissione in commercio, oppure del ritiro permanente di un'autorizzazione all'immissione in commercio o dell'interruzione temporanea della fornitura di un medicinale è effettuata conformemente all'articolo 116, paragrafo 1.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio notifica l'azione a norma del paragrafo 1 se essa è intrapresa in un paese terzo e se si fonda su uno dei motivi di cui all'articolo 195 o all'articolo 196, paragrafo 1, della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 l'Agenzia trasmette le informazioni alle autorità competenti degli Stati membri senza indebito ritardo.
4. Qualora intenda ritirare definitivamente l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale critico, il titolare dell'autorizzazione in questione, prima della notifica di cui al paragrafo 1, propone, a condizioni ragionevoli, di trasferire l'autorizzazione all'immissione in commercio a un soggetto terzo che abbia dichiarato l'intenzione di immettere in commercio tale medicinale critico o di utilizzare la documentazione farmaceutica non clinica e clinica contenuta nel fascicolo del medicinale ai fini della presentazione di una domanda a norma dell'articolo 14 della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
Autorizzazioni duplicate all'immissione in commercio
1. Un medicinale specifico può essere oggetto di una sola autorizzazione all'immissione in commercio per lo stesso titolare.
In deroga al primo comma, la Commissione autorizza lo stesso richiedente a presentare più di una domanda all'Agenzia per il medicinale in questione in uno dei casi seguenti:
a) se una delle sue indicazioni o forme farmaceutiche è protetta da un brevetto o da un certificato protettivo complementare in uno o più Stati membri;
b) per motivi di commercializzazione congiunta con un'altra impresa non appartenente al medesimo gruppo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per il quale è richiesto un duplicato.
Non appena scade il brevetto o il certificato protettivo complementare pertinente di cui alla lettera a), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ritira l'autorizzazione all'immissione in commercio iniziale o duplicata.
2. Per quanto riguarda i medicinali per uso umano, le disposizioni dell'articolo 187, paragrafo 3, della [direttiva 2001/83/CE riveduta] si applicano ai medicinali autorizzati a norma del presente regolamento.
3. Fatto salvo il carattere unico e dell'Unione del contenuto dei documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a k), il presente regolamento non osta all'uso di due o più modelli commerciali per uno stesso medicinale per uso umano coperto da una sola autorizzazione all'immissione in commercio.
Medicinali per uso compassionevole
1. In deroga all'articolo 5 della [direttiva 2001/83/CE riveduta], gli Stati membri possono mettere a disposizione per uso compassionevole un medicinale per uso umano appartenente alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. Possono essere compresi usi terapeutici nuovi di un medicinale autorizzato.
2. Ai fini del presente articolo, per "uso compassionevole" si intende la messa a disposizione, per motivi umanitari, di un medicinale appartenente alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ad un gruppo di pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente debilitante o la cui malattia è considerata potenzialmente letale, e che non possono essere curati in modo soddisfacente con un medicinale autorizzato. Il medicinale interessato deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 6, oppure la presentazione di tale domanda è imminente, oppure il medicinale deve essere sottoposto a sperimentazioni cliniche nel contesto della medesima indicazione.
3. Quando applica il paragrafo 1, lo Stato membro ne dà notifica all'Agenzia.
4. Qualora sia previsto l'uso compassionevole da parte di uno Stato membro, il comitato per i medicinali per uso umano, sentito il fabbricante o il richiedente, può adottare
pareri sulle condizioni di impiego, sulle condizioni di distribuzione e sui pazienti destinatari. I pareri sono aggiornati se necessario.
Nel preparare il parere, il comitato per i medicinali per uso umano può chiedere informazioni e dati ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e agli sviluppatori e può avviare con loro discussioni preliminari. Il comitato può altresì avvalersi di dati sanitari ottenuti al di fuori degli studi clinici, se disponibili, tenendo conto dell'affidabilità di tali dati.
L'Agenzia può inoltre collaborare con le agenzie per i medicinali di paesi terzi al fine di scambiare ulteriori informazioni e dati.
Nel preparare il proprio parere, il comitato per i medicinali per uso umano può consultare lo Stato membro interessato e chiedere a quest'ultimo di fornire tutte le informazioni o tutti i dati in possesso dello Stato membro in relazione al medicinale interessato.
5. Gli Stati membri tengono conto di tutti i pareri disponibili e notificano all'Agenzia la messa a disposizione di prodotti sulla base del parere nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché le prescrizioni in materia di farmacovigilanza siano applicate a tali prodotti. L'articolo 106, paragrafi 1 e 2, per quanto concerne rispettivamente la registrazione e la segnalazione di sospette reazioni avverse e la presentazione di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, si applica mutatis mutandis.
6. L'Agenzia tiene un elenco aggiornato dei pareri adottati conformemente al paragrafo 4 e lo pubblica sul proprio sito web.
7. I pareri di cui al paragrafo 4 non pregiudicano la responsabilità civile o penale del fabbricante o del richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio.
8. Ove sia stato istituito un programma per l'uso compassionevole conformemente ai paragrafi 1 e 5, il richiedente assicura che i pazienti che vi prendono parte abbiano accesso al nuovo medicinale anche durante il periodo che intercorre tra l'autorizzazione e l'immissione in commercio.
9. Il presente articolo lascia impregiudicata il regolamento (UE) n. 536/2014 e l'articolo 3 della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
10. L'Agenzia può adottare orientamenti dettagliati che stabiliscono il formato e il contenuto delle notifiche di cui ai paragrafi 3 e 5 e lo scambio di dati a norma del presente articolo.
Richiesta di parere su questioni scientifiche
Su richiesta del direttore esecutivo dell'Agenzia o della Commissione, il comitato per i medicinali per uso umano formula pareri su questioni scientifiche riguardanti la valutazione di medicinali per uso umano. Tale comitato tiene debitamente conto delle richieste di parere degli Stati membri.
L'Agenzia pubblica il parere previa cancellazione di tutte le informazioni di natura commerciale a carattere riservato.
Decisioni normative relative alle autorizzazioni all'immissione in commercio
L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale contemplato dal presente regolamento può essere rilasciata, rifiutata, modificata, sospesa, ritirata o revocata solo secondo le procedure di cui al presente regolamento per i motivi previsti dal medesimo.
Periodi di protezione normativa
Fatto salvo il diritto in materia di protezione della proprietà industriale e commerciale, i medicinali per uso umano autorizzati a norma del presente regolamento beneficiano dei periodi di protezione normativa di cui al capo VII della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
SEZIONE 3
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI EMERGENZA ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio
Nel corso di un'emergenza di sanità pubblica, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio per i medicinali destinati al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi medica di una malattia o condizione clinica grave o potenzialmente letale direttamente connessa all'emergenza di sanità pubblica, prima della presentazione dei dati clinici, non clinici e relativi alla qualità completi, nonché delle informazioni e dei dati ambientali.
Per quanto riguarda i medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, non si applicano gli articoli da 13 a 24 di tale direttiva.
Una domanda di autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio è presentata a norma degli articoli 5 e 6.
Criteri per il rilascio di un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio
Un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio può essere rilasciata soltanto dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e se sono soddisfatte le prescrizioni seguenti:
a) nell'Unione non esistono altri metodi soddisfacenti autorizzati o sufficientemente disponibili di trattamento, prevenzione o diagnosi oppure, qualora un tale metodo sia già disponibile, l'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio del medicinale contribuirà a rispondere all'emergenza di sanità pubblica;
b) sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, l'Agenzia emette un parere in cui conclude che il medicinale potrebbe essere efficace nel trattamento, nella prevenzione o nella diagnosi della malattia o della condizione clinica direttamente connessa all'emergenza di sanità pubblica e che i benefici noti e potenziali del prodotto sono superiori ai rischi noti e potenziali del prodotto, tenendo conto della minaccia rappresentata dall'emergenza di sanità pubblica.
Articolo 32 Parere scientifico
1. L'Agenzia provvede a che il parere scientifico del comitato per i medicinali per uso umano sia rilasciato senza indebito ritardo, tenendo conto della raccomandazione della task force per le emergenze di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo xxxxx. Ai fini dell'emissione del proprio parere, l'Agenzia può prendere in considerazione tutti i dati pertinenti relativi al medicinale interessato.
2. L'Agenzia esamina tutte le nuove evidenze fornite dallo sviluppatore, dagli Stati membri o dalla Commissione, o tutte le altre evidenze di cui sia venuta a conoscenza, in particolare quelle che potrebbero incidere sul rapporto rischi/benefici del medicinale interessato.
L'Agenzia aggiorna il proprio parere scientifico, se necessario.
3. L'Agenzia trasmette senza indebito ritardo alla Commissione il parere scientifico e i relativi aggiornamenti, come pure le eventuali raccomandazioni in merito all'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio.
Decisione della Commissione relativa a un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio
1. Sulla base del parere scientifico dell'Agenzia o dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta senza indebito ritardo, mediante atti di esecuzione, una decisione in merito all'autorizzazione temporanea di
32 Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
emergenza all'immissione in commercio del medicinale nel rispetto delle condizioni specifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 173, paragrafo 2.
2. Sulla base del parere scientifico dell'Agenzia di cui al paragrafo 1, la Commissione stabilisce condizioni specifiche per quanto concerne l'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio, in particolare le condizioni di fabbricazione, uso, fornitura e monitoraggio della sicurezza, nonché la conformità alle relative buone prassi di fabbricazione e farmacovigilanza. Se necessario, le condizioni possono specificare i lotti del medicinale oggetto dell'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio.
3. Possono essere stabilite condizioni specifiche che impongano il completamento di studi in corso o lo svolgimento di studi nuovi per garantire l'uso sicuro ed efficace del medicinale o ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente. È fissato un termine per la presentazione di tali studi.
4. Tali condizioni specifiche e, se del caso, il termine di adempimento sono precisati nelle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sono riesaminati annualmente dall'Agenzia.
Validità di un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio
L'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio cessa di essere valida quando la Commissione pone fine al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a norma dell'articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2022/2371.
Variazione, sospensione o revoca di un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio
La Commissione può sospendere, revocare o modificare un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio mediante atti di esecuzione in qualsiasi momento nei casi seguenti:
a) i criteri di cui all'articolo 31 non sono più soddisfatti;
b) è opportuno proteggere la sanità pubblica;
c) il titolare di un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio non ha rispettato le condizioni e gli obblighi stabiliti in tale autorizzazione;
d) il titolare di un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio non ha rispettato le condizioni specifiche stabilite conformemente all'articolo 33.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 173, paragrafo 2.
Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio o di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dopo un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio
Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 33 può presentare una domanda a norma degli articoli 5 e 6 al fine di ottenere un'autorizzazione a norma dell'articolo 13, 16 o 19.
Ai fini della protezione normativa dei dati, l'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio e ogni successiva autorizzazione all'immissione in commercio, di cui al primo comma, sono considerate parte della stessa autorizzazione all'immissione in commercio globale.
Articolo 37 Periodo transitorio
Quando l'autorizzazione temporanea all'immissione in commercio di un medicinale è sospesa o revocata per motivi diversi dalla sicurezza del medicinale, o se l'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio in questione cessa di essere valida, gli Stati membri possono, in circostanze eccezionali, prevedere un periodo transitorio per la fornitura del medicinale ai pazienti già trattati con lo stesso.
Relazione con l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/123
1. Ai medicinali per i quali l'Agenzia può prendere in considerazione un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio si applica l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/12333.
La task force per le emergenze rivolge una raccomandazione relativa a un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio al comitato per i medicinali per uso umano affinché formuli un parere conformemente all'articolo
32. A tal fine la task force per le emergenze istituita a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/123 può, se del caso, svolgere le attività di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento prima del riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica.
33 Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
2. Qualora sia stata rivolta una richiesta di raccomandazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/123 e sia stata presentata una domanda di autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio per il medicinale interessato, la procedura di raccomandazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/123 è sospesa e prevale la procedura di autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio. Tutti i dati disponibili sono presi in considerazione durante l'esame della domanda di autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio.
Ritiro di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2001/83/CE riveduta]
Se la Commissione ha rilasciato un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio a norma dell'articolo 33, gli Stati membri ritirano qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2001/83/CE riveduta] per l'uso di medicinali contenenti la medesima sostanza attiva per tutte le indicazioni soggette all'autorizzazione temporanea all'immissione in commercio.
CAPO III
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI "ANTIMICROBICI PRIORITARI"
Concessione del diritto a un voucher trasferibile di esclusiva dei dati
1. Su richiesta del richiedente al momento della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un voucher trasferibile di esclusiva dei dati a un "antimicrobico prioritario" di cui al paragrafo 3, alle condizioni di cui al paragrafo 4, sulla base di una valutazione scientifica dell'Agenzia.
2. Il voucher di cui al paragrafo 1 conferisce al suo titolare il diritto di ottenere ulteriori 12 mesi di protezione dei dati per un medicinale autorizzato.
3. Un antimicrobico è considerato un "antimicrobico prioritario" se i dati preclinici e clinici confermano un beneficio clinico significativo per quanto riguarda la resistenza antimicrobica e l'antimicrobico presenta almeno una delle caratteristiche seguenti:
a) rappresenta una classe nuova di antimicrobici;
b) il suo meccanismo di azione è nettamente diverso da quello di qualsiasi antimicrobico autorizzato nell'Unione;
c) contiene una sostanza attiva non precedentemente autorizzata in un medicinale nell'Unione che affronta un organismo multiresistente e un'infezione grave o potenzialmente letale.
Nella valutazione scientifica dei criteri di cui al primo comma, e nel caso degli antibiotici, l'Agenzia tiene conto dell'elenco dell'Organizzazione mondiale della sanità "WHO priority pathogens list for R&D of new antibiotics" o di un elenco equivalente stabilito a livello di Unione.
4. Al fine di ottenere il voucher dalla Commissione, il richiedente:
a) dimostra di disporre della capacità di fornire l'antimicrobico prioritario in quantità sufficienti per soddisfare il fabbisogno previsto del mercato dell'Unione;
b) fornisce informazioni su tutto il sostegno finanziario diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo dell'antimicrobico prioritario.
Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare di tale autorizzazione rende accessibili al pubblico le informazioni di cui alla lettera b) attraverso una pagina web dedicata e comunica tempestivamente all'Agenzia il collegamento elettronico a tale pagina web.
Articolo 41 Trasferimento e uso del voucher
1. Un voucher può essere utilizzato per prorogare di 12 mesi la protezione dei dati dell'antimicrobico prioritario o di un altro medicinale autorizzato a norma del presente regolamento del medesimo titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o di un titolare diverso.
Un voucher è utilizzato una sola volta e in relazione a un unico medicinale autorizzato mediante procedura centralizzata e soltanto se tale prodotto si trova nei primi quattro anni della protezione normativa dei dati.
Un voucher può essere utilizzato soltanto se l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'antimicrobico prioritario per il quale il diritto era stato inizialmente concesso non è stata ritirata.
2. Per utilizzare il voucher, il suo proprietario chiede una variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio in questione a norma dell'articolo 47 al fine di prorogare la protezione dei dati.
3. Un voucher può essere trasferito a un altro titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio e non può essere poi trasferito ulteriormente.
4. Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio al quale è trasferito un voucher notifica il trasferimento all'Agenzia entro 30 giorni, indicando il valore dell'operazione tra le due parti. L'Agenzia rende tale informazione accessibile al pubblico.
Articolo 42 Validità del voucher
1. Un voucher cessa di essere valido nei casi seguenti:
a) se la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 47 per prorogare la protezione dei dati del medicinale ricevente;
b) se non è utilizzato entro cinque anni dalla data di rilascio.
2. La Commissione può revocare il voucher prima del trasferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 3, qualora non sia stata soddisfatta una richiesta di fornitura, appalto o acquisto dell'antimicrobico prioritario nell'Unione.
3. Fatti salvi i diritti relativi ai brevetti o i certificati protettivi complementari34, se un antimicrobico prioritario è ritirato dal mercato dell'Unione prima della scadenza dei periodi di protezione del mercato e dei dati di cui agli articoli 80 e 81 della [direttiva 2001/83/CE riveduta], tali periodi non impediscono la convalida, l'autorizzazione e l'immissione in commercio di un medicinale che utilizza l'antimicrobico prioritario come medicinale di riferimento conformemente al capo II, sezione 2, della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
Durata di applicazione del capo III
Il presente capo si applica fino al [OP: inserire la data corrispondente a 15 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o fino alla data in cui la Commissione ha concesso in totale 10 voucher conformemente al presente capo, qualora quest'ultima data sia anteriore.
CAPO IV
MISURE DOPO L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Restrizioni urgenti per motivi di sicurezza o efficacia
1. Se, in caso di rischio per la sanità pubblica, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio adotta di propria iniziativa restrizioni urgenti per motivi di sicurezza o efficacia, detto titolare ne informa immediatamente l'Agenzia.
34 Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).
Se l'Agenzia non solleva obiezioni entro 24 ore dal ricevimento di tale informazione, le restrizioni urgenti per motivi di sicurezza o efficacia si considerano temporaneamente approvate.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenta la domanda di variazione corrispondente entro 15 giorni dall'inizio di tale restrizione conformemente all'articolo 47.
2. In caso di rischio per la sanità pubblica, la Commissione può modificare l'autorizzazione all'immissione in commercio per imporre restrizioni urgenti per motivi di sicurezza o efficacia al titolare di detta autorizzazione.
La Commissione adotta la decisione di modificare l'autorizzazione all'immissione in commercio mediante atti di esecuzione.
Qualora la decisione della Commissione a norma del presente articolo imponga restrizioni per quanto concerne l'uso sicuro ed efficace del medicinale, la Commissione può altresì adottare una decisione destinata agli Stati membri a norma dell'articolo 57.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, se non concorda con la decisione della Commissione, può presentare all'Agenzia osservazioni scritte in merito alla variazione entro 15 giorni dal ricevimento della decisione della Commissione. Sulla base delle osservazioni scritte, l'Agenzia emette un parere sull'eventuale necessità di modificare la variazione.
Qualora sia necessaria una modifica della variazione, la Commissione adotta una decisione definitiva secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 173, paragrafo 2.
Se viene avviato un deferimento ai sensi dell'articolo 55 del presente regolamento o dell'articolo 95 o 114 della [direttiva 2001/83/CE riveduta] in relazione alla medesima preoccupazione in materia di sicurezza o di efficacia oggetto della variazione in questione, nel contesto di tale deferimento si tiene conto di eventuali osservazioni scritte fornite dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Aggiornamento di un'autorizzazione all'immissione in commercio in relazione a sviluppi scientifici e tecnologici
1. Dopo il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del presente regolamento, il titolare della medesima tiene conto dei progressi scientifici e tecnici nel modo di fabbricazione e nei metodi di controllo di cui all'allegato I, punti
6 e 10, della [direttiva 2001/83/CE riveduta] e introduce tutte le modifiche eventualmente necessarie affinché il medicinale possa essere fabbricato e controllato con i metodi scientifici generalmente accettati. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio chiede un'approvazione per le corrispondenti variazioni a norma dell'articolo 47 del presente regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce senza indebito ritardo all'Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni nuove che potrebbero implicare modifiche delle informazioni o della documentazione di cui all'allegato I, agli articoli 11, 28, 41 o 62 della [direttiva 2001/83/CE riveduta], all'allegato II della medesima direttiva o all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunica senza indebito ritardo all'Agenzia e alla Commissione i divieti o le restrizioni imposti, a detto titolare o a qualsiasi soggetto avente un rapporto contrattuale con detto titolare, dalle autorità competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale è commercializzato e qualsiasi altra nuova informazione che possa influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medicinale interessato. Le informazioni comprendono i risultati positivi e negativi di sperimentazioni cliniche o di altri studi per tutte le indicazioni e per tutte le popolazioni di pazienti, presenti o non presenti nell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché i dati relativi a usi del medicinale non previsti dai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantisce che le informazioni sul prodotto e i termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, compresi il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo, siano aggiornati tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, comprese le conclusioni della valutazione e le raccomandazioni rese pubbliche tramite il portale web europeo dei medicinali istituito ai sensi dell'articolo 104.
4. L'Agenzia può in qualsiasi momento chiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presentare dati dimostranti che il rapporto rischi/benefici resta favorevole. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ottempera in modo esaustivo e tempestivo ad ogni richiesta di tale tipo. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio risponde inoltre pienamente ed entro il termine fissato a qualsiasi richiesta di un'autorità competente in merito all'attuazione di qualsiasi misura precedentemente imposta, comprese le misure di minimizzazione del rischio.
L'Agenzia può chiedere in qualsiasi momento al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di trasmettere una copia del master file del sistema di farmacovigilanza. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio trasmette la copia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio risponde inoltre pienamente ed entro il termine fissato a qualsiasi richiesta di un'autorità competente in merito all'attuazione di qualsiasi misura precedentemente imposta per quanto concerne i rischi per l'ambiente o la sanità pubblica, compresa la resistenza antimicrobica.
Aggiornamento dei piani di gestione del rischio
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui agli articoli 9 e 11 della [direttiva 2001/83/CE riveduta] presenta all'Agenzia un piano di gestione del rischio e una sintesi dello stesso, qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento sia ritirata ma sia mantenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di cui agli articoli 9 e 11 della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
Il piano di gestione del rischio e la relativa sintesi sono presentati all'Agenzia entro 60 giorni dal ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento mediante una variazione a norma dell'articolo 47.
2. L'Agenzia può imporre al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della [direttiva 2001/83/CE riveduta] l'obbligo di presentare un piano di gestione del rischio e una sintesi dello stesso se:
a) sono state imposte misure supplementari di minimizzazione del rischio per il medicinale di riferimento; o
b) ciò è giustificato da motivi di farmacovigilanza.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il piano di gestione del rischio è allineato a quello per il medicinale di riferimento.
4. L'imposizione dell'obbligo di cui al paragrafo 3 è debitamente motivata per iscritto, notificata al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e comprende il termine per la presentazione del piano di gestione del rischio e della sintesi mediante una variazione a norma dell'articolo 47.
Variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
1. La domanda di variazione di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è presentata per via elettronica nei formati messi a disposizione dall'Agenzia, fatto salvo il caso in cui la variazione sia costituita da un aggiornamento da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle informazioni contenute in una banca dati.
2. Le variazioni sono classificate in diverse categorie in funzione del livello di rischio per la sanità pubblica e del potenziale impatto sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia del medicinale in questione. Tali categorie vanno dalle modifiche dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio che hanno il maggior impatto potenziale sulla qualità, sulla sicurezza o sull'efficacia del medicinale alle modifiche che hanno un impatto minimo o che non hanno alcun impatto fino alle modifiche amministrative.
3. Le procedure per l'esame delle domande di variazione sono proporzionate al rischio e all'impatto associati alle variazioni. Tali procedure vanno dalle procedure che consentono l'attuazione solo previa approvazione sulla base di una valutazione
scientifica completa alle procedure che consentono l'attuazione immediata e la notifica successiva all'Agenzia da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tali procedure possono comprendere altresì l'aggiornamento, da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle informazioni contenute in una banca dati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 175 al fine di integrare il presente regolamento definendo:
a) le categorie di cui al paragrafo 2 utilizzate per classificare le variazioni;
b) le procedure per l'esame delle domande di variazione dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio, comprese le procedure per gli aggiornamenti in una banca dati;
c) le condizioni per la presentazione di un'unica domanda per più di una modifica dei termini della medesima autorizzazione all'immissione in commercio e per la stessa modifica dei termini di più autorizzazioni all'immissione in commercio;
d) le esenzioni alle procedure di variazione che consentono di compiere direttamente l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'allegato I;
e) le condizioni e le procedure di cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi o con organizzazioni internazionali per l'esame delle domande di variazione dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Parere scientifico sui dati presentati da soggetti senza scopo di lucro per il riposizionamento di medicinali autorizzati
1. Un soggetto che non esercita un'attività economica ("soggetto senza scopo di lucro") può presentare all'Agenzia o a un'autorità competente dello Stato membro evidenze non cliniche o cliniche sostanziali per una nuova indicazione terapeutica che si prevede soddisferà un'esigenza medica insoddisfatta.
Su richiesta di uno Stato membro, della Commissione o di propria iniziativa e sulla base di tutte le evidenze disponibili, l'Agenzia può effettuare una valutazione scientifica del rapporto rischi/benefici dell'uso di un medicinale con una nuova indicazione terapeutica che riguarda un'esigenza medica insoddisfatta.
Il parere dell'Agenzia è reso pubblicamente disponibile e le autorità competenti degli Stati membri ne sono informate.
2. Nei casi in cui il parere è favorevole, i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali interessati presentano una variazione per aggiornare le informazioni sul prodotto con l'indicazione terapeutica nuova.
3. L'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), della [direttiva 2001/83/CE riveduta] non si applica alle variazioni di cui al presente articolo.
Trasferimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio
1. Un'autorizzazione all'immissione in commercio può essere trasferita a un nuovo titolare. Tale trasferimento non è considerato una variazione. Il trasferimento è subordinato alla preventiva approvazione da parte della Commissione, mediante atti di esecuzione, a seguito della presentazione all'Agenzia di una domanda di trasferimento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 175 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo procedure per l'esame delle domande di trasferimento delle autorizzazioni all'immissione in commercio presentate all'Agenzia.
Articolo 50 Autorità di sorveglianza
1. Per i medicinali prodotti nell'Unione, le autorità di sorveglianza per la fabbricazione sono le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che hanno rilasciato l'autorizzazione alla fabbricazione di cui all'articolo 142, paragrafo 1, della [direttiva 2001/83/CE riveduta] per il medicinale interessato.
2. Per i medicinali importati da paesi terzi, le autorità di sorveglianza per le importazioni sono le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che hanno rilasciato all'importatore l'autorizzazione di cui all'articolo 142, paragrafo 3, della [direttiva 2001/83/CE riveduta], salvo che siano stati conclusi tra l'Unione e il paese d'esportazione accordi appropriati intesi a garantire che tali controlli siano effettuati nel paese esportatore e che il fabbricante applichi standard di buone prassi di fabbricazione almeno equivalenti a quelli previsti dall'Unione.
Uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un altro Stato membro o dell'Agenzia.
3. L'autorità di sorveglianza per la farmacovigilanza è l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il master file del sistema di farmacovigilanza.
Competenze delle autorità di sorveglianza
1. Le autorità di sorveglianza per la fabbricazione e per le importazioni sono competenti a verificare, per conto dell'Unione, che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale o il fabbricante o l'importatore stabilito nell'Unione soddisfi le prescrizioni riguardanti la fabbricazione e le importazioni di cui ai capi XI e XV della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
Nell'effettuare la verifica di cui al primo comma, le autorità di sorveglianza possono chiedere di essere accompagnate da un relatore o da un esperto nominato dal comitato per i medicinali per uso umano o da un ispettore dell'Agenzia.
Le autorità di sorveglianza per la farmacovigilanza sono competenti a verificare, per conto dell'Unione, che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale soddisfi le prescrizioni in materia di farmacovigilanza di cui ai capi IX e XV della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
Ove ritenuto necessario, le autorità di sorveglianza per la farmacovigilanza possono procedere a ispezioni prima dell'autorizzazione per verificare l'esattezza e la corretta attuazione del sistema di farmacovigilanza quale è stato descritto dal richiedente a supporto della sua domanda.
2. Se, a norma dell'articolo 202 della [direttiva 2001/83/CE riveduta], la Commissione è informata di serie divergenze di pareri tra Stati membri in merito alla questione se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano o il fabbricante o l'importatore stabilito nell'Unione soddisfi o no le prescrizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere, sentiti gli Stati membri interessati, che un ispettore dell'autorità di sorveglianza effettui una nuova ispezione presso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il fabbricante o l'importatore.
L'ispettore in questione è accompagnato da due ispettori di Stati membri che non sono parte in causa o da due esperti nominati dal comitato per i medicinali per uso umano.
3. Tenendo conto degli accordi eventualmente conclusi tra l'Unione e paesi terzi ai sensi dell'articolo 50, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o del comitato per i medicinali per uso umano o di propria iniziativa, può chiedere che un fabbricante stabilito in un paese terzo si sottoponga a un'ispezione.
L'ispezione è effettuata da ispettori degli Stati membri adeguatamente qualificati. Tali ispettori possono chiedere di essere accompagnati da un relatore o da un esperto nominato dal comitato per i medicinali per uso umano o da un ispettore dell'Agenzia. La relazione degli ispettori è messa a disposizione della Commissione, degli Stati membri e dell'Agenzia per via elettronica.
Capacità di ispezione dell'Agenzia
1. Quando è richiesta un'ispezione, inclusa nel sistema di sorveglianza di cui all'articolo 188, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2001/83/CE riveduta], come menzionato all'articolo 11, paragrafo 2, per un sito situato in un paese terzo, l'autorità di sorveglianza competente per tale sito può chiedere all'Agenzia di partecipare all'ispezione o di effettuare l'ispezione.
2. A seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia può optare alternativamente per una delle possibilità seguenti:
a) prestare assistenza partecipando a un'ispezione congiunta con l'autorità di sorveglianza competente per il sito. In tal caso l'autorità di sorveglianza dirige l'ispezione e il relativo seguito. Al termine dell'ispezione, l'autorità di sorveglianza rilascia il pertinente certificato relativo alle buone prassi di fabbricazione e inserisce il certificato nella banca dati dell'Unione; o
b) effettuare l'ispezione e provvedere al relativo seguito per conto dell'autorità di sorveglianza. Dopo il completamento dell'ispezione, l'Agenzia rilascia il pertinente certificato relativo alle buone prassi di fabbricazione e inserisce tale certificato nella banca dati dell'Unione di cui all'articolo 188, paragrafo 15, della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
Qualora decida di effettuare l'ispezione, l'Agenzia può chiedere ad altri Stati membri di partecipare all'ispezione. A tale richiesta si applicano le disposizioni in materia di ispezioni congiunte di cui all'articolo 189 della [direttiva 2001/83/CE riveduta]. Nel caso in cui effettui l'ispezione sotto forma di ispezione congiunta, l'Agenzia dirige tale ispezione.
L'Agenzia può altresì chiedere di essere accompagnata da un relatore o da un esperto nominato dal comitato per i medicinali per uso umano.
Qualora sia necessaria un'ispezione di follow-up alla luce di un certificato di non conformità alle buone prassi di fabbricazione rilasciato dall'Agenzia, lo svolgimento di tale ispezione spetterà all'autorità di sorveglianza competente per il sito in questione; la procedura di cui al paragrafo 2 si applica se l'autorità di sorveglianza competente per il sito in questione chiede all'Agenzia di partecipare all'ispezione di follow-up o di subentrare nell'esecuzione di tale ispezione.
3. Nell'adottare la propria decisione a norma del paragrafo 2 l'Agenzia tiene conto dei criteri di cui all'allegato III.
4. Alle ispezioni di cui al paragrafo 2 si applica l'articolo 188, paragrafi 6 e da 8 a 17, della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
Gli ispettori dell'Agenzia hanno gli stessi poteri conferiti ai rappresentanti ufficiali dell'autorità competente ai sensi di tali disposizioni.
5. Su richiesta di uno Stato membro, gli ispettori dell'Agenzia possono fornire sostegno a tale Stato membro quando effettua le ispezioni di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 536/2014. L'Agenzia decide se effettuare essa stessa tale ispezione sulla base dei criteri di cui all'allegato III.
6. L'Agenzia garantisce:
a) che siano messe a disposizione risorse adeguate per l'esecuzione dei compiti di ispezione conformemente ai paragrafi 2 e 5;
b) che gli ispettori dell'Agenzia possiedano competenze, conoscenze tecniche e qualifiche formali equivalenti a quelle degli ispettori nazionali, come specificato nella compilazione, pubblicata dalla Commissione, delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni;
c) di partecipare in qualità di ispettorato al programma di audit congiunto e di essere soggetta ad audit periodici.
Articolo 53 Ispezioni internazionali
1. L'Agenzia, in consultazione con la Commissione, coordina una cooperazione strutturata in materia di ispezioni nei paesi terzi tra gli Stati membri e, se del caso, la Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute del Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale della sanità e autorità internazionali designate, mediante programmi internazionali di ispezione.
2. In cooperazione con l'Agenzia, la Commissione può adottare orientamenti dettagliati che stabiliscono i principi applicabili a tali programmi internazionali di ispezione.
Articolo 54 Programma di audit congiunto
1. Il gruppo di lavoro per le ispezioni di cui all'articolo 142, lettera k), garantisce quando segue:
a) l'istituzione e lo sviluppo del programma di audit congiunto e la sua supervisione;
b) il monitoraggio di eventuali misure adottate dallo Stato membro a norma del paragrafo 4 e limitatamente a tale paragrafo;
c) la cooperazione con i pertinenti organismi a livello internazionale e di Unione al fine di facilitare il lavoro relativo al programma di audit congiunto.
Ai fini del primo comma, il gruppo di lavoro per le ispezioni può istituire un sottogruppo operativo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro:
a) mette a disposizione personale responsabile dell'audit formato;
b) accetta che le autorità competenti incaricate dell'attuazione delle buone prassi di fabbricazione e di distribuzione e delle relative attività di sorveglianza e di applicazione della normativa applicabili ai medicinali e alle sostanze attive siano sottoposte ad audit periodici e, se del caso, secondo il programma di audit congiunto.
3. Il programma di audit congiunto è considerato parte integrante del sistema di qualità dei servizi ispettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1572
della Commissione35 e garantisce il mantenimento di standard di qualità adeguati ed equivalenti all'interno della rete dell'Unione delle autorità nazionali competenti.
4. Nell'ambito del programma di audit congiunto, il personale responsabile dell'audit redige una relazione di audit dopo ogni audit. Tale relazione di audit comprende, se del caso, opportune raccomandazioni in merito alle misure che lo Stato membro interessato deve prendere in considerazione per garantire che il suo sistema di qualità pertinente e le sue attività di applicazione della normativa siano coerenti con gli standard di qualità dell'Unione.
Su richiesta dello Stato membro, la Commissione o l'Agenzia può sostenere tale Stato membro nell'adozione delle misure adeguate a norma del primo comma.
5. Ai fini del paragrafo 4, l'Agenzia:
a) garantisce la qualità e la coerenza delle relazioni di audit del programma di audit congiunto;
b) stabilisce i criteri per la formulazione delle raccomandazioni del programma di audit congiunto.
6. La compilazione delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2017/1572 è aggiornata dall'Agenzia al fine di includervi le norme applicabili al funzionamento, alla struttura e ai compiti del programma di audit congiunto.
7. L'Unione fornisce i finanziamenti per le attività che sostengono il lavoro del programma di audit congiunto.
Articolo 55 Procedura di deferimento
1. Le autorità di sorveglianza o le autorità competenti di un altro Stato membro, se ritengono che il fabbricante o l'importatore stabilito nel territorio dell'Unione abbia cessato di adempiere gli obblighi di cui al capo XI della [direttiva 2001/83/CE riveduta], ne informano senza indebito ritardo l'Agenzia e la Commissione fornendo una motivazione dettagliata e indicando le misure che propongono.
Analogamente, qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che una delle misure di cui ai capi IX, XIV e XV della [direttiva 2001/83/CE riveduta] debba essere applicata al medicinale in questione o qualora il comitato per i medicinali per uso umano abbia espresso un parere in tal senso, lo Stato membro e la Commissione, senza indebito ritardo, si informano reciprocamente e informano altresì il comitato per i medicinali per uso umano, fornendo una motivazione dettagliata e indicando le misure che propongono.
35 Direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 44).
2. In ciascuna delle circostanze di cui al paragrafo 1 la Commissione chiede il parere dell'Agenzia entro un termine che essa decide in funzione dell'urgenza della questione, affinché siano esaminate le motivazioni invocate. Ogniqualvolta sia possibile, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano è invitato a presentare esplicazioni orali o scritte.
3. In una qualsiasi fase della procedura di cui al presente articolo la Commissione può adottare misure provvisorie, mediante atti di esecuzione, previa adeguata consultazione dell'Agenzia. Tali misure provvisorie sono di applicazione immediata.
La Commissione adotta senza indebito ritardo, mediante atti di esecuzione, una decisione definitiva relativa alle misure da adottare per il medicinale interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 173, paragrafo 2.
La Commissione può altresì adottare una decisione destinata agli Stati membri a norma dell'articolo 57.
4. Se per proteggere la sanità pubblica o l'ambiente è indispensabile un provvedimento urgente, uno Stato membro può sospendere di sua iniziativa o su richiesta della Commissione l'impiego nel suo territorio di un medicinale per uso umano autorizzato conformemente al presente regolamento.
Se agisce di propria iniziativa, lo Stato membro informa la Commissione e l'Agenzia delle motivazioni dell'intervento entro il giorno lavorativo successivo alla sospensione. L'Agenzia informa senza indugio gli altri Stati membri. La Commissione avvia immediatamente la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4, lo Stato membro assicura che gli operatori sanitari siano informati rapidamente in merito alla sua azione e alle motivazioni della medesima. Le reti costituite dalle associazioni professionali possono essere utilizzate a tal fine. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia in merito alle azioni adottate a tal fine.
6. Le misure sospensive di cui al paragrafo 4 possono essere mantenute fino all'adozione di una decisione definitiva da parte della Commissione conformemente al paragrafo 3.
7. L'Agenzia informa circa la decisione definitiva qualsiasi persona interessata che ne faccia richiesta e, non appena adottata la decisione, la mette a disposizione del pubblico.
8. Se la procedura è avviata a seguito della valutazione dei dati relativi alla farmacovigilanza, il parere dell'Agenzia, conformemente al paragrafo 2, è adottato dal comitato per i medicinali per uso umano sulla base di una raccomandazione del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e si applica l'articolo 115, paragrafo 2, della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
9. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, quando una procedura di cui all'articolo 95 o agli articoli 114, 115 e 116 della [direttiva 2001/83/CE riveduta] riguarda una serie di medicinali o una classe terapeutica, i medicinali autorizzati conformemente al
presente regolamento e che appartengono a tale serie o classe sono inclusi soltanto nella procedura di cui all'articolo 95 o agli articoli 114, 115 e 116 di detta direttiva.
Intervento in relazione a un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata
Qualora giunga alla conclusione che il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata a norma dell'articolo 19, compresa una nuova indicazione terapeutica rilasciata di cui all'articolo 19, non ha ottemperato agli obblighi stabiliti in detta autorizzazione, l'Agenzia informa la Commissione di conseguenza.
La Commissione adotta una decisione di variazione, sospensione o revoca di tale autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di cui all'articolo 13.
Attuazione, da parte degli Stati membri, delle condizioni o restrizioni di un'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione
Qualora il comitato per i medicinali per uso umano faccia riferimento nel proprio parere a condizioni o restrizioni raccomandate, come previsto all'articolo 12, paragrafo 4, lettere da d) a g), la Commissione può adottare una decisione destinata agli Stati membri, conformemente all'articolo 13, per l'attuazione delle condizioni o restrizioni previste.
CAPO V
SOSTEGNO NORMATIVO PRIMA DELL'AUTORIZZAZIONE
Articolo 58 Consulenza scientifica
1. Le imprese o, se del caso, i soggetti senza scopo di lucro possono chiedere all'Agenzia la consulenza scientifica di cui all'articolo 138, paragrafo 1, secondo comma, lettera p).
Tale consulenza può essere richiesta anche per i medicinali di cui agli articoli 83 e 84 della [direttiva 2001/83/CE riveduta].
2. Nell'elaborare la consulenza scientifica di cui al paragrafo 1 e su richiesta delle imprese o, se del caso, di soggetti senza scopo di lucro che hanno richiesto tale consulenza scientifica, l'Agenzia può consultare esperti degli Stati membri aventi competenze in materia di sperimentazioni cliniche o dispositivi medici oppure i gruppi di esperti designati a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745.
3. Nell'elaborare la consulenza scientifica di cui al paragrafo 1 e in casi debitamente giustificati, l'Agenzia può consultare le autorità stabilite in altri atti giuridici dell'Unione pertinenti per l'erogazione della consulenza scientifica in questione oppure altri organismi pubblici stabiliti nell'Unione, a seconda dei casi.
4. L'Agenzia include nella relazione pubblica europea di valutazione i settori chiave della consulenza scientifica una volta adottata la corrispondente decisione di autorizzazione all'immissione in commercio in relazione al medicinale, previa cancellazione di tutte le informazioni di natura commerciale a carattere riservato.
Articolo 59 Consulenza scientifica parallela
1. Le imprese o, se del caso, i soggetti senza scopo di lucro stabiliti nell'Unione possono chiedere che la consulenza scientifica di cui all'articolo 58, paragrafo 1, sia svolta parallelamente alla consultazione scientifica congiunta effettuata dal gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie, in linea con l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2282.
2. Nel caso di medicinali che comportano un dispositivo medico, le imprese o, se del caso, i soggetti senza scopo di lucro possono chiedere la consulenza scientifica di cui all'articolo 58, paragrafo 1, parallelamente alla consultazione dei gruppi di esperti di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745.
3. Nel caso del paragrafo 2, la consulenza scientifica di cui all'articolo 58, paragrafo 1, comporta scambi di informazioni tra le rispettive autorità o i rispettivi organismi e, se del caso, presenta tempistiche sincronizzate, preservando nel contempo la separazione delle rispettive competenze.
Sostegno scientifico e normativo rafforzato per i medicinali prioritari ("PRIME")
1. L'Agenzia può offrire un sostegno scientifico e normativo rafforzato, compresa, se del caso, la consultazione di altri organismi di cui agli articoli 58 e 59 e meccanismi di valutazione accelerata, per determinati medicinali che, sulla base di evidenze preliminari presentate dallo sviluppatore, soddisfano le condizioni seguenti:
a) possono rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta di cui all'articolo 83, paragrafo 1, della [direttiva 2001/83/CE riveduta];
b) sono medicinali orfani e possono rispondere a un'elevata esigenza medica insoddisfatta di cui all'articolo 70, paragrafo 1;
c) sono considerati di grande interesse dal punto di vista della sanità pubblica, in particolare per quanto concerne l'innovazione terapeutica, tenendo conto della fase precoce di sviluppo, o gli antimicrobici che presentano una qualsiasi delle caratteristiche di cui all'articolo 40, paragrafo 3.
2. L'Agenzia, su richiesta della Commissione e previa consultazione della task force per le emergenze dell'EMA, può offrire sostegno scientifico e normativo rafforzato agli sviluppatori di un medicinale per prevenire, diagnosticare o trattare una malattia derivante da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero se l'accesso a tali prodotti è ritenuto necessario per garantire un livello elevato di preparazione e risposta dell'Unione alle minacce per la salute.
3. L'Agenzia può interrompere il sostegno rafforzato qualora si accerti che il medicinale non risponderà nella misura prevista all'esigenza medica insoddisfatta individuata.
4. La conformità di un medicinale ai criteri di cui all'articolo 83 della [direttiva 2001/83/CE riveduta] è valutata sulla base dei criteri pertinenti, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto un sostegno in quanto medicinale prioritario a norma del presente articolo.
Raccomandazione scientifica sullo status normativo
1. Per i prodotti in fase di sviluppo che possono rientrare nelle categorie di medicinali che devono essere autorizzati dall'Unione elencati nell'allegato I, uno sviluppatore o un'autorità competente degli Stati membri può presentare all'Agenzia una richiesta debitamente motivata di raccomandazione scientifica al fine di stabilire, a livello scientifico, se il prodotto in questione sia potenzialmente un "medicinale", compreso un "medicinale per terapia avanzata" quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio36.
L'Agenzia formula la sua raccomandazione entro 60 giorni dal ricevimento di tale richiesta, termine questo che è prorogato di ulteriori 30 giorni qualora sia richiesta una consultazione a norma del paragrafo 2.
2. Nell'elaborare la raccomandazione di cui al paragrafo 1, l'Agenzia consulta, se del caso, i pertinenti organismi consultivi o di regolamentazione istituiti nel contesto di altri atti giuridici dell'Unione in settori correlati. Nel caso di prodotti a base di sostanze di origine umana, l'Agenzia consulta il comitato di coordinamento per le sostanze di origine umana (SoHO) istituito dal regolamento (UE) n. [riferimento da aggiungere dopo l'adozione, cfr. COM(2022) 338 final].
Gli organismi consultivi o di regolamentazione consultati rispondono alla consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Previa cancellazione di tutte le informazioni di natura commerciale a carattere riservato, l'Agenzia pubblica sintesi delle raccomandazioni fornite conformemente al paragrafo 1.
36 Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 0000/00/XX x xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
Decisione in merito allo status normativo
1. In caso di disaccordo debitamente motivato rispetto alla raccomandazione dell'Agenzia, a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di decidere se il prodotto è un prodotto di cui all'articolo 61, paragrafo 1.
La Commissione può avviare la procedura di cui al primo comma di propria iniziativa.
2. La Commissione può chiedere chiarimenti all'Agenzia o rinviare la raccomandazione all'Agenzia per un supplemento d'esame qualora la richiesta motivata di uno Stato membro sollevi questioni nuove di natura scientifica o tecnica oppure di propria iniziativa.
3. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è adottata mediante atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 173, paragrafo 2, tenendo conto della raccomandazione scientifica dell'Agenzia.
CAPO VI MEDICINALI ORFANI
Criteri per la qualifica di medicinale orfano
1. Un medicinale destinato alla diagnosi, alla prevenzione o al trattamento di una condizione clinica potenzialmente letale o cronicamente debilitante è qualificato come medicinale orfano se il promotore del medicinale orfano può dimostrare che sono soddisfatti i requisiti seguenti:
a) non più di cinque persone su 10 000 nell'Unione sono affette dalla condizione clinica in questione al momento della presentazione della domanda di qualifica di medicinale orfano;
b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento di tale condizione clinica autorizzati nell'Unione oppure, se tali metodi esistono, il medicinale in questione avrebbe effetti benefici significativi per le persone affette da tale condizione clinica.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), e sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, nei casi in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono adeguati a causa delle caratteristiche specifiche di determinate condizioni cliniche o di altri motivi scientifici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 175 al fine di integrare il paragrafo 1, lettera a), stabilendo criteri specifici per determinate condizioni cliniche.
3. La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo mediante atti di esecuzione secondo la procedura prevista all'articolo 173, paragrafo 2, al fine di specificare ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 1.
Concessione della qualifica di medicinale orfano
1. Il promotore del medicinale orfano presenta all'Agenzia una domanda di concessione della qualifica di medicinale orfano in qualsiasi fase dello sviluppo del medicinale prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di cui agli articoli 5 e 6.
2. La domanda del promotore del medicinale orfano è corredata delle informazioni e della documentazione seguenti:
a) nome o ragione sociale e indirizzo permanente del promotore del medicinale orfano;
b) sostanze attive del medicinale;
c) condizione clinica proposta per la quale il medicinale è previsto o indicazione terapeutica proposta;
d) giustificazione relativa all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, o ai pertinenti atti delegati adottati a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, nonché descrizione della fase di sviluppo, compresa l'indicazione terapeutica prevista.
Il promotore del medicinale orfano risponde dell'esattezza delle informazioni e della documentazione.
3. L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate, elabora orientamenti dettagliati sui requisiti di procedura, forma e contenuto delle domande di concessione e di trasferimento della qualifica di medicinale orfano a norma dell'articolo 65.
4. L'Agenzia adotta una decisione di concessione o di rifiuto della qualifica di medicinale orfano in base ai criteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, o ai pertinenti atti delegati adottati conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, entro 90 giorni dal ricevimento di una domanda valida. La domanda è considerata valida se contiene tutte le informazioni e tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.
Al fine di stabilire se i criteri per la concessione della qualifica di medicinale orfano sono soddisfatti, l'Agenzia può consultare il comitato per i medicinali per uso umano o uno dei suoi gruppi di lavoro di cui all'articolo 150, paragrafo 2, primo comma. L'esito di tali consultazioni è allegato alla decisione, nel contesto delle conclusioni scientifiche dell'Agenzia che giustificano la decisione.
La decisione e gli allegati di cui al presente paragrafo sono notificati al richiedente.