SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO MONTE BARRO PER IL PERIODO 01/03/2016 - 31/12/2020
Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Xxxx xxxxxx: Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx (Xx) Codice Fiscale: 83008280139 – Partita Iva: 01831780133
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO MONTE BARRO
PER IL PERIODO 01/03/2016 - 31/12/2020
TRA IL PARCO MONTE BARRO (in seguito denominato “Ente”)
Rappresentato dal………………………………..nato a ………………………….. il ,
agente nella qualità di ………………………………………… in base al………………del……………..
E
…………………………………………………..(in seguito denominata anche “Banca” o “Tesoriere”) rappresentata dal…………………….nato a ………………….nella qualità di della
stessa
SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 – AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO
1. In esecuzione della determinazione n. …………del il Parco Monte Barro affida il proprio
servizio di Tesoreria a…………………….. il/la quale accetta di svolgere, nei propri locali, posti nel Comune di Galbiate, il servizio in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche presso proprie agenzie, sportelli o dipendenze.
2. Il servizio di Tesoreria è svolto a decorrere dall’1/3/2016. La durata della convenzione è fissata per il periodo 01.03.2016 – 31.12.2020 con possibilità di rinnovo alla scadenza, alle condizioni di legge vigenti tempo per tempo.
3. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e seguendo le procedure di rito, potranno essere apportate, mediante un semplice scambio di lettere, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per l’Ente.
4. Il Tesoriere ha l’obbligo di garantire la continuità del servizio per almeno 6 mesi dopo la scadenza della convenzione, se richiesto dall’Ente, nelle more dell’individuazione del nuovo Tesoriere. In tal caso si applicano, al periodo della “prorogatio”, le pattuizioni della presente convenzione.
ART. 2- OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione, come previsto dall’art. 209 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha per oggetto il “complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”.
2. L’Istituto Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dall’Ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
ART. 3- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere si impegna entro la data del 30/06/2016 e per tutta la durata della concessione, a mettere a disposizione dell’Ente uno sportello predisposto al servizio di
Parco Monte Barro
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx (Xx) Codice Fiscale: 83008280139 – Partita Iva: 01831780133
Tesoreria, ubicato in Comune di Galbiate. Lo sportello dovrà osservare i normali giorni e orari di apertura degli sportelli bancari.
2. Il Tesoriere si impegna a garantire che il servizio venga reso, con modalità interamente informatizzate con firma digitale. Il Tesoriere deve provvedere pertanto, all’avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico in uso.
3. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi, secondo quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 27/12/2002, n. 289 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2011 (S.I.O.P.E.), nonché alle disposizioni di cui alla circolare AgID n. 64 del 15/01/2014, rendendo operativo il servizio entro 30 giorni dalla data di decorrenza della presente convenzione.
4 Il Tesoriere è tenuto a fornire all’Ente tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà trasmettere, prioritariamente in via telematica e se richiesto in formato cartaceo, i seguenti documenti:
▪ Giornale di cassa giornaliero
▪ Situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere con il dettaglio dei vincoli
▪ Situazione giornaliera di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli
▪ Elenco settimanale e mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate
▪ Elenco giornaliero e mensile delle carte contabili da sistemare
▪ Documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale
5. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home-banking con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dati sopra citati.
ART. 4- COSTO DEL SERVIZIO
1. Per la gestione del servizio è previsto a favore del Tesoriere un compenso annuo di € 1.300 oltre IVA nella misura di legge. Al Tesoriere saranno inoltre rimborsate le spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo o spese vive (quali le spese postali), eventualmente sostenute al di fuori di quanto previsto dalla presente Convenzione.
2. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dalla presente convenzione e non contenuti nell’offerta, eventualmente richiesti dall’Ente, e di volta in volta concordati con il Tesoriere; i compensi a favore di quest’ultimo saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la miglior clientela.
ART. 5- ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE
1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
ART. 6- RISCOSSIONI
1. Le entrate sono incassate di norma dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente, numerati progressivamente e firmati digitalmente dai dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico e secondo i regolamenti vigenti dell’Ente. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere in via telematica, secondo le modalità dell’ordinativo informatico previste all’articolo 8 della presente convenzione. Gli ordinativi di incasso possono essere trasmessi, e devono essere accettati dal Tesoriere, anche in forma cartacea in particolare nei casi individuati dall’art. 8 comma 11.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità.
3. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente , le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro 30 giorni, fatte salve situazioni determinate da cause esterne indipendenti dal Tesoriere o dall’Ente.
4. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
5. Il Tesoriere è tenuto ad incassare allo sportello tutte le entrate senza applicazione di commissioni né a carico dell’Ente né a carico dell’utente.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, di norma, dall’Ente mediante disposizione con apposita lettera. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di Tesoreria nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.
7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato che provvederà a richiedere alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione e a rilasciare quietanza. In relazione a ciò l’Ente trasmette i corrispondenti ordinativi di regolarizzazione.
8. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali bancomat, bonifico bancario o altri mezzi.
9. L’accredito sul conto di Tesoreria per le somme riscosse viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
10. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Tutte le filiali dell’istituto devono essere attivate per la registrazione degli incassi di Tesoreria con rilascio contemporaneo di quietanza e con versamento immediato sul conto di Tesoreria.
11. In caso di bonifici da altre banche i versamenti effettuati presso altri istituti devono essere rilevati e registrati in automatico con l’indicazione delle causali di versamento.
ART. 7 – PAGAMENTI
1. I pagamenti sono effettuati di norma in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati anche digitalmente dai dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico e secondo i regolamenti vigenti dell’Ente. I mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere in via telematica, secondo le modalità previste all’articolo 8 della presente convenzione. I mandati di pagamento possono essere trasmessi, e devono essere accettati dal Tesoriere, anche in forma cartacea in particolare nei casi individuati dall’art. 8 comma 11.
2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse.
3. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità dell’Ente.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e, su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o dei dipendenti abilitati alla firma dei mandati, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, i pagamenti esteri, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento
in base al contratto o a disposizioni di legge. Le relative quietanze costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria.
5. Tutti i pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere previo quietanziamento nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dall’Ente medesimo. Oltre che in contanti, nei limiti previsti dalla normativa, i mandati di pagamento possono essere estinti, con espressa annotazione dell’Ente sui titoli, mediante le seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge;
d) mediante modello F23-F24-F24EP;
e) altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario.
6. Il tesoriere non applicherà le commissioni ne’ per l’Ente ne’ per il beneficiario sui mandati di pagamento per:
- retribuzioni personale dipendente
- gettoni di presenza, indennità di carica e rimborsi amministratori
- utenze
- premi assicurativi.
7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio con modalità di pagamento previste dal sistema bancario. Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell’ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione datata d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dall’Ente sul mandato medesimo. II Tesoriere esegue i pagamenti con le modalità e nei limiti fissate dalla normativa degli Enti Locali.
8. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, il primo giorno lavorativo per le banche, successivo a quello dell’invio al Tesoriere medesimo. L’invio si considera effettuato nel giorno della firma digitale del mandato informatico. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. L’addebito del conto di Tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento.
9. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali entro il giorno 27 di ogni mese (o entro il primo giorno lavorativo antecedente il 27 di ogni mese qualora il 27 cada in giornata festiva o non lavorativa) e per il mese di dicembre entro il giorno 18.
Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’articolo 22 del d.l. 359/1987 convertito nella Legge n. 440/1987, a produrre, i mandati relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di copia della delega di pagamento, debitamente compilata, che l’Ente inoltra direttamente all’Agenzia delle Entrate. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.
10. I mandati relativi alle retribuzioni del personale dipendente dovranno essere consegnati al Tesoriere di norma almeno 3 (tre giorni) lavorativi per le banche, precedenti la data fissata per il pagamento.
11. La valuta di accredito sui conti correnti bancari o postali intestati ai beneficiari è stabilita in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di pagamenti, e comunque non potrà superare i due giorni lavorativi dalla data di addebito sul conto dell’Ente.
12. L’Ente si impegna a non inviare al Tesoriere ordinativi di pagamento oltre la data del 30 dicembre in caso di attivazione del mandato informatico o entro il 16 dicembre nel caso di utilizzo del mandato di pagamento cartaceo (salvo i pagamenti per cassa per i quali la data ultima di presentazione al Tesoriere è in ogni caso il 16 dicembre).
13. Il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi sulle contabilità speciali e non fosse stata chiesta l’anticipazione di tesoreria, o questa non presentasse disponibilità libere da vincoli.
ART. 8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO (MANDATO INFORMATICO)
1. Il servizio di incassi e pagamenti dell’Ente dovrà essere gestito mediante ordinativo informatico con l’applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo quanto stabilito con la circolare n. 64 del 15.01.2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale presso la Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx.
0. Il servizio di cui al presente articolo non dovrà prevedere costi a carico dell’Ente fatta eccezione per il canone dovuto per la conservazione documentale.
3. La procedura dell’ordinativo informatico si svolge attraverso flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere, secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale, in modo da gestire il seguente iter procedurale:
- i dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico dovranno apporre la firma digitale sui documenti virtuali tramite Smart Card rilasciata da un Ente Certificatore autorizzato, quindi inviare il flusso informatico risultante al Tesoriere;
- il Tesoriere dovrà riconoscere la firma apposta e trasmettere, sempre per via telematica, la ricevuta di ritorno di corretta trasmissione, di validazione firma e di risultato controllo dati;
- in caso di errori, l’Ente dovrà provvedere al rinvio dei documenti, con le stesse modalità sopraindicate;
- il Tesoriere, a completamento della transazione documentale, è tenuto ad inviare flusso di ritorno analogamente firmato, contenente le informazioni inerenti le quietanze di pagamento ai singoli creditori;
- il Tesoriere dovrà provvedere all’archiviazione e conservazione su supporto informatico dei documenti prodotti, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti dal Codice dell’amministrazione digitale;
- La suddetta conservazione è affidata all’Ente che potrà in qualsiasi momento decidere di affidare la conservazione documentale ad altro soggetto oppure gestirla in proprio.
4. L’Ente si impegna a comunicare al Tesoriere, all’atto dell’affidamento, le firme autografe e digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri.
5. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e a nominare un referente per la gestione informatizzata a cui l’Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.
6. Il Tesoriere mette a disposizione un servizio di home-banking, con possibilità di interrogazione on- line per la visualizzazione in tempo reale di tutte le informazioni relative alle operazioni poste in essere con riferimento allo stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e pagamento.
7. Il Tesoriere dovrà assicurare all’Ente, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della presente convenzione, senza costi a carico dell’Ente, l ‘attivazione della gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e pagamento.
8. Il Tesoriere dovrà garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia e successivi adeguamenti della stessa.
9. Il servizio relativo alla gestione dell’ordinativo informatico con firma digitale dovrà risultare conforme alla normativa ed agli standard tecnici vigenti.
10. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, senza porre nessun costo a carico dell’Ente, eventuali implementazioni, modifiche od aggiornamenti del sistema informativo che si rendessero necessari per garantire nel tempo le funzionalità della gestione informatizzata del servizio di Tesoreria, anche a seguito di eventuali modifiche normative e/o tecniche. Il Tesoriere si obbliga altresì ad adeguare le procedure adottate ad eventuali cambiamenti di software in uso dall’Ente.
11. Qualora, per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento e questi vengano trasmessi in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.
ART. 9 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, è tenuto, verificata l’insufficienza di somme disponibili presso la contabilità speciale ed eventuali conti fuori Tesoreria unica, a concedere anticipazioni di Tesoreria entro i limiti di legge e secondo le modalità operative normalmente applicate per questa tipologia di operazioni.
2 L’Ente si impegna a corrispondere i relativi interessi nella misura pari al tasso Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio dell’anticipazione, con uno spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) del………, corrispondente all’offerta presentata in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi.
3 Il Tesoriere procede direttamente alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare.
4 Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione di messa a disposizione di fondi né vengono applicati altri oneri o spese.
5 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante all’atto del conferimento dell’incarico le anzidette esposizioni nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
ART. 10 – VERIFICHE ED ISPEZIONI
1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli art. 223-224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.
2. L’organo di revisione ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato.
3. Il Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di Tesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all’interno dell’Ente.
ART. 11 – AMMINISTRAZIONE E DEPOSITO TITOLI E VALORI
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente.
3. L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal tesoriere a titolo gratuito.
ART. 12– UTILIZZO DI SOMME FUORI DALLA TESORERIA UNICA
1. Il tasso di interesse da riconoscere a favore dell’Ente per i depositi e le giacenze costituiti presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica, è pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio del trimestre di riferimento, con uno spread (maggiorazione in punti percentuali per anno) del
……….........., corrispondente all’offerta presentata in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi.
ART. 13 – UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
1. L’Ente può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria.
ART. 14 – GARANZIE FIDEJUSSORIE
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, si impegna a rilasciare, a richiesta dell’Ente stesso, garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori, senza applicazione di spese fisse di rilascio e con commissioni annuali pari a , corrispondenti all’offerta presentata in sede di gara.
2. L’attivazione di tali garanzie è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.
3. È fatta salva in ogni caso la possibilità per l’Ente di richiedere ad altri istituti bancari o assicurativi ulteriori offerte sulle condizioni al momento applicabili e, qualora risultassero più convenienti, accordarsi con i medesimi offerenti, dandone comunicazione al Tesoriere.
ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO
1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.
ART. 16 – OBBLIGHI DELL’ENTE
1. L’Ente è tenuto trasmettere al Tesoriere i seguenti documenti ed informazioni:
a) il bilancio di previsione, gli estremi della relativa delibera di approvazione e la sua esecutività, le successive deliberazioni esecutive di variazioni di bilancio e di prelevamento dal fondo di riserva;
b) l’elenco dei residui attivi e passivi, aggregato secondo le vigenti codifiche di bilancio e sottoscritto dal Responsabile finanziario e successive variazioni;
c) la delibera esecutiva del rendiconto della gestione;
2. In mancanza del bilancio di previsione approvato il tesoriere provvederà ai pagamenti in conto competenza in conformità alle normative vigenti tempo per tempo.
ART. 17 – PENALI CAUZIONI E RISARCIMENTI
1. Nel caso in cui il Tesoriere non rispetti:
a. i termini di attivazione dello sportello di cui all’art. 3 comma 1, si applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
b. i termini di attivazione dell’ordinativo informatico di cui all’art. 3 comma 3, o in caso di interruzione o indisponibilità del servizio per cause non imputabili all’Ente, si applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
2. Il Tesoriere a norma dell’articolo 211 del D.Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. Pertanto il Tesoriere viene esonerato dal prestare cauzione.
3. Per ogni eventuale danno subito dall’Ente, è fatta salva l’azione di risarcimento danni.
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l’espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente.
2. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate dall’Ente, quest’ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, con richiesta di risarcimento dei danni subiti
3. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di pagamento.
ART. 19 – SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Le spese di stipula e di registrazione della presente convenzione e le spese relative alla procedura di gara sono a carico del Tesoriere.
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Ente, quale titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione conferisce al Tesoriere l’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione.
2. Il Tesoriere, quale responsabile del trattamento dei dati personali, deve: a) nominare per iscritto gli incaricati al trattamento ed impartire loro le istruzioni necessarie; b) adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003; c) trasmettere tempestivamente all’Ente tutte le richieste avanzate dagli interessati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 eventualmente pervenute.
3. Il Tesoriere, quale responsabile del trattamento dei dati personali, deve adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione attenendosi alle istruzioni impartite dall’Ente, rispettando il segreto d’ufficio. I dati gestiti possono essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto per ragioni di servizio, ad altri soggetti pubblici o privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
4. Il Tesoriere è tenuto ad informare i propri dipendenti che svolgono attività legate alla presente convenzione, su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla Legge n. 86 del 26/04/90 che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Si applicano alla presente convenzione le disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall’AVCP e sue successive modifiche e integrazioni.
ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
1.È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.
ART. 23 – APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL PARCO MONTE BARRO
1. Al contratto di concessione in oggetto si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Parco Monte Barro, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 10 del 19.02.2014, che si consegna al momento della sottoscrizione del contratto. L’appaltatore dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori.
2. Nei casi di violazione dei principi del Codice di Comportamento, l’Amministrazione del Parco Monte Barro valuterà l’eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione all’Istituto di Credito aggiudicatario.
ART. 24 – DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
- per il Parco Monte Barro – CF 83008280139 presso la propria sede sita in Xxxxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
- per il Tesoriere - CF..................... presso........................................................
L’ENTE IL TESORIERE
Parco Monte Barro