RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
SULL’IPOTESI SU IPOTESI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE N.2/2020 "RICONOSCIMENTO DEI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA IN CASO DI LAVORO AGILE PER EMERGENZA COVID 19 "
PARTE I – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
MODULO I - ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DELL’ACCORDO
Data di sottoscrizione | 24.04.2020 | |
Periodo temporale di vigenza | Dal 12.03.2020 e per tutto il periodo di lavoro agile per emergenza COVID 19, ai sensi dell’art. 87 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. | |
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Rettore – Direttore Generale | ||
Composizione della delegazione trattante | Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FLC CGIL – CISL Università – CONFSAL/SNALS Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): | |
Per le RSU: FLC CGIL, CISL Università, CONFSAL/SNALS | ||
Per le RSA: GILDA UNAMS | ||
Soggetti destinatari | Tutto il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in caso di lavoro agile per emergenza COVID 19 " | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. | L’ipotesi di accordo verrà sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti |
Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | Osservazioni dell’Organo di Controllo: | |
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento | Il Piano integrato della performance triennale 2020 - 2022, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 e dalle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane” (ANVUR) (gennaio 2019) è stato approvato dal CDA dell’Ateneo in data 31.01.2020. “ |
comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020 - 2022 previsto dall’art.1 comma 5 lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 è stato approvato dal CDA dell’Ateneo in data 31.01.2020. | |
Il Piano integrato della performance triennale 2020 - 2022, e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020 - 2022 sono pubblicati ai sensi dell’art. 10 comma 8 del d.lgs. 33/2013 sull’home page dell’Ateneo, in specifica Sezione “Amministrazione trasparente.” | ||
La Relazione sulla Performance 2018 è stata validata ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n.150/2009 dal Nucleo di Valutazione e successivamente trasmessa all’ANVUR. |
MODULO 2 - ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DELL’ACCORDO
Illustrazione dell’articolato contratto | del | Con accordo n.2/2006, l’Ateneo di Udine, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente (art. 49 “Mense e servizi sociali” del CCNL del Comparto Università del 9.08.2000; art. 15 “Mense e servizi sociali” del CCNL del Comparto Università del 27.01.2005; art. 8 “Buono pasto” del CCNL del Comparto Università del 28.03.2006) disciplinava il valore e l’utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa. |
Sotto il profilo dei contenuti, l’accordo n.6/2006 prevedeva che l’erogazione dei buoni pasto venisse fatta in applicazione dei seguenti criteri: | ||
- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto; | ||
- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto. | ||
Le regole per l’erogazione del buono pasto sono state integrate dall’accordo n.5/2019 con il quale si è stabilito che la maturazione del buono pasto avvenga anche nella seguente situazione: | ||
per la giornata lavorativa nella quale il dipendente per specifiche esigenze di servizio, autorizzate dal Responsabile, effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno un’ora di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto; in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni lavorativi di 7 ore e 12 minuti è prevista la corresponsione del buono pasto quando il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno un’ora di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto. | ||
Nell’attuale situazione di emergenza determinata dall’epidemia |
COVID 19, ai sensi dell’art. 87 del dL 18/2020, il lavoro agile rappresenta la modalità ordinaria con la quale il personale tecnico amministrativo è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa; per quanto attiene all’orario di lavoro, ai dipendenti viene riconosciuto per ciascuna giornata un numero di ore lavorate pari a quello previsto dall’orario individuale per la giornata medesima. Di regola, secondo i contenuti degli accordi sopra citati, l’orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore prevede l’effettuazione di una pausa che costituisce il presupposto per l’erogazione del buono pasto. Essendo la modalità agile l’ordinaria modalità lavorativa, si ritiene che la pausa lavorativa, funzionale al recupero psico-fisico delle forze, debba essere ammessa anche nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica. A supporto della posizione di questa Amministrazione vi è la Circolare esplicativa n.2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica che prevede testualmente che Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali. In applicazione della suddetta circolare e al fine di mantenere adeguati livelli di benessere organizzativo le parti negoziali hanno convenuto di riconoscere il buono pasto per quelle giornate in cui il dipendente è tenuto all’effettuazione di una giornata di lavoro ordinario superiore alle sei ore con l’effettuazione della relativa pausa. Dal punto di vista economico, si osserva che tale accordo non comporta alcun aggravio di spesa, poiché la spesa per i buoni pasto, da erogarsi secondo gli accordi sopra citati, è già prevista nel Bilancio di esercizio 2020; per tale motivo non sono previsti oneri aggiuntivi sul Bilancio. L’accordo trova applicazione dal 12 marzo 2020, data di entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020 che ha previsto che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente. La durata di tale accordo è legata allo svolgimento del lavoro agile per emergenza COVID 19, ai sensi dell’art. 87 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. | |
Modalità di utilizzo delle risorse | Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata alla determinazione di modalità di utlizzo di risorse del fondo di contrattazione |
Effetti abrogativi impliciti | L’ipotesi di accordo non produce effetti modificativi di precedenti accordi in materia |
Attestazione delle coerenza con le prevsioni in materia di meritocrazia e premialità | Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata alla corresponsione di incentivi | |
Attestazione delle coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche | Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata a procedure di progressione economica | |
Risultati attesi sottoscrizione dell’accordo | dalla | Come già evidenziato, l’accordo n. 2/2020 mira a riconoscere il buono pasto per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente è tenuto a un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore e che come tale prevede l’effettuazione di una pausa che costituisce il presupposto per l’erogazione del buono pasto. |
Con l’accordo n.2/2020 si conferma l’attenzione dell’Ateneo nel sostenere e riconoscere l’impegno lavorativo del personale in un momento di particolare difficoltà quale il presente; si ritiene che strumenti di questo tipo, oltre che rappresentare un aiuto concreto, possano contribuire a mantenere un clima lavorativo ed organizzativo sereno, improntato a stima e fiducia reciproca. |
PARTE II – RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Si precisa che le Sezioni sotto riportate:
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Sezione II - Risorse variabili
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazioneRisorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Compatibilità economico finanziaria
non sono pertinenti alla specifica ipotesi di contratto integrativo sottoscritto (vedi da pag. 6 della Circolare MEF n.25 del 19.07.2012 “parte III – Lo schema di relazione tecnico finanziaria”)
MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Si precisa che le Sezioni sotto riportate:
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
non sono pertinenti alla specifica ipotesi di contratto integrativo sottoscritto (vedi da pag. 6 della Circolare MEF n.25 del 19.07.2012 “parte III – Lo schema di relazione tecnico finanziaria”).
In relazione alla Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Si precisa che l’erogazione dei buoni pasto viene effettuata dalla Direzione Amministrazione e Finanza, previa verifica del rispetto dei vincoli presenti in materia negli accordi di contrattazione n.6/2006, n. 5/2019.
MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE
Xxxxxx non pertinente alla specifica ipotesi di contratto integrativo sottoscritto (vedi da pag. 6 della Circolare MEF n.25 del 19.07.2012 “parte III – Lo schema di relazione tecnico finanziaria”)
MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Pur non essendo la presente sezione pertinente alla specifica ipotesi di contratto sottoscritta, si attesta che il sistema di contabilità economico patrimoniale adottato da questa Amministrazione è strutturato in modo da garantire, in sede di imputazione dei costi, il rispetto dei Budget approvati dai competenti Organi di Governo in sede di Budget di previsione 2020- 2022 per la specifica voce di costo relativa ai buoni pasto.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.
Nel Bilancio di esercizio 2020, è prevista la spesa per i buoni pasto di competenza dell’anno.
Distinti saluti.
Udine, 28.04.2020
IL DIRETTORE GENERALE
Fto dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx