SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO)
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO)
PROCEDURA APERTA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO DESTINATO A RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI E SERVIZI – AREA EX ZUCCHERIFICIO IN CESENA
ELENCO ANNUALE 2017 INTERVENTO N. 2 CIG: 712261797B - CUP: J17B15000370001
PARTE D'OPERA: Progetto esecutivo
Professionisti incaricati:
Progetto Architettonico: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Progetto Valutazione clima acustico Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Progetto Impianti Elettrici e Meccanici:: Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Progetto Antincendio: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Progetto Strutturale: Ing. Xxxxx Xxxxxxxx Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
AREA EDILIZIA E LOGISTICA
Il Responsabile Unico del Procedimento: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Il Dirigente: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Visto:
AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITA’
La Dirigente: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
REPUBBLICA ITALIANA
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Lavori per la realizzazione di un insediamento universitario destinato a residenza per studenti universitari e servizi- Area Ex Zuccherificio in Cesena L’anno 2017, il giorno del mese di ……… alle ore……. in Bologna, nella sede universitaria……………., innanzi a me Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Ufficiale Rogante delegato, con D.R. N. 211 del 18.07.1992 e s.m.., a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell’interesse dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del R.A.C.F. dell’Università, si sono costituiti i Signori:
- Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Montenero di Bisaccia il 31.08.1958, e domiciliata per la carica in Bologna, Via Zamboni, 33, Dirigente di Alma Mater Studiorum Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), in rappresentanza della medesima ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i. e competente alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016 punto ODG 11/01 e del provvedimento del Direttore Generale rep. 4197 prot. n. 107482 del 15 novembre 2016
- e il sig ………..….nato a …..….il…….….., residente in……..via…..nella sua qualità di…………. dell’Impresa……………….con sede legale in…via… (Codice
Fiscale e P.I,….) d’ora in poi Appaltatore;
PREMESSO CHE
- come risulta dal verbale di gara rep registrato
presso l’Ufficio III° delle Entrate di Bologna in data …….. al n. a seguito di
procedura aperta, l’appalto dei lavori per la realizzazione di un insediamento universitario destinato a residenza per studenti universitari e servizi- Area Ex Zuccherificio in Cesena è stato provvisoriamente aggiudicato all’impresa
………………………….………. con sede legale in ………………………………., Via
…………………………………………………, che ha offerto un ribasso del
…………(……………….) sull’importo dei lavori posto a base di gara, per l’importo corrispondente di € …………….. (……………….), oltre a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;
- con provvedimento Dirigente Area Affari Generali, Appalti e Sanità, Rep……………………., prot. n… , l’Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna ha proceduto all’aggiudicazione dei suddetti lavori al
…………………………….per l’importo di complessivo di € …………..
(………………….) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa ……………………, ad esso associata, con sede in
……………….…….. (……..), via……………….………….. P. IVA così
come comunicato dallo stesso consorzio con nota del ………………… agli atti dell'Università – Area Affari Generali, Appalti e Sanità. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;
- in data …………….. si è concluso il procedimento volto ad accertare il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
- ai sensi degli artt. 91 del D.Lgs. 159/2011 è stata acquisita la certificazione
antimafia in data ……………….. rilasciata dalla Prefettura di ;
CAPO I DISCIPLINA APPLICABILE
ART. 1 - ELENCO ELABORATI
I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale, al progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso l'Università, Area Affari Generali Appalti e Sanità.
Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- il Capitolato Speciale di appalto (allegato sub lett. A);
- Computo metrico Estimativo;
- proposte migliorative offerte in sede di gara comprensive del “Computo metrico estimativo dei nuovi prezzi”;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- i piani di sicurezza previsti dal D,Lgs 81/2008;
- il cronoprogramma (allegato sub lett. B);
- le polizze di garanzia.
A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati:
Elenco elaborati:
Elaborati descrittivi
PE-a- RT-GEN | RELAZIONE TECNICA GENERALE | |
PE-AR-b.1 | REL. TECNICA D.M. 503/96 BARRIERE ARCHI., IGIENICO SANITARIE | |
PE-AR-b.2 | RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO | |
PE-AR-b.3 | RELAZIONE GEOLOGICA | |
PE-AR-b.5 | RT PAESAGGISTICA | |
PE-c-AR01 | - | RILIEVO TOPOGRAFICO |
PE-c-AR02 | - | PLANIMETRIA GENERALE |
PE-c-AR03 | - | PIANTA PIANO TERRA SISTEMAZIONE ESTERNA |
PE-c-AR04 | - | PIANTA PIANO INTERRATO |
PE-c-AR05 | - | PIANTA PIANO TERRA |
PE-c-AR06 | - | PIANTA PIANO PRIMO |
PE-c-AR07 | - | PIANTA PIANO SECONDO |
PE-c-AR08 | - | PIANTA PIANO TERZO |
PE-c-AR09 | - | PIANTA PIANO QUARTO |
PE-c-AR10 | - | PIANTA PIANO QUINTO |
PE-c-AR11 | - | PIANTA PIANO SESTO |
PE-c-AR12 | - | PIANTA PIANO SETTIMO |
PE-c-AR13 | - | PIANTA PIANO COPERTURA |
PE-c-AR14 | - | PROSPETTI SEZIONI |
PE-c-AR15 | PIANTA RIFERIMENTO ABACO DELLE FINITURE TUTTI I PIANI | |
PE-c-AR16 | PIANTA RIFERIMENTO ABACO INFISSI INTERNI E ESTERNI | |
PE-c-AR17 | ABACO DEI SOLAI E PAVIMENTI | |
PE-c-AR18 | ABACO PARETI | |
PE-c-AR19 | - | ABACO CONTROSOFFITTI |
PE-c-AR20 | - | ABACO INFISSI ESTERNI |
PE-c-AR21 | - | ABACO INFISSI INTERNI |
PE-c-AR22 | - | PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV 1 DI 2 |
PE-c-AR23 | - | PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV 2 DI 2 |
PE-c-AR24 | - | PIANTE DEI LIVELLI ARREDATE |
PE-c-AR25 | - | SUPERFICI FUNZIONI |
PE-c-S.01.0 | - | PRESCRIZIONI PROGETTUALI |
PE-c-S.01.1 | - | TAV.STRUTTURALE FONDAZIONE PALI |
PE-c-S.01.2 | - | TAV. STRUTTURALE FONDAZIONE |
PE-c-S.01.3 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO TERRA |
PE-c-S.01.4 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO PRIMO |
PE-c-S.01.5 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO SECONDO |
PE-c-S.01.6 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO TERZO |
PE-c-S.01.7 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO QUARTO |
PE-c-S.01.8 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO QUINTO |
PE-c-S.01.9 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO SESTO |
PE-c-S.01.10 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO SETTIMO |
PE-c-S.01.11 | - | TAV. STRUTTURALE PIANO COPERTURA |
PE-c-S.01.12 | - | TAV. STRUTTURALE SEZIONI 1 |
PE-c-S.01.13 | - | TAV. STRUTTURALE SEZIONI 2 |
PE-c-S.01.14 | - | TAV. STRUTTURALE VISTA E PARTICOLARI |
PE-c-S.01.15 | - | TAV. STRUTTURALE TRAVI FONDAZIONI |
PE-c-S.01.16 | - | TAV. STRUTTURALE TRAVI IN P.T |
PE-c-S.01.17 | - | TAV. STRUTTURALE SETTI IN C.A. |
PE-c-S.01.18 | - | TAV. STRUTTURALE PILASTRI IN C.A |
PE-c-S.01.19 | - | TAV. STRUTTURALE SCALE ESTERNE |
PE-c-IE 01 | - | IMPIANTO ELETTRICO CON DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA FORZA MOTRICE |
PE-c-IE 02 | - | IMP. ELETTRICO - DISTRIB. PLANIM. CORPI ILLUM. A CONTROSSOFFITTO |
PE-c-IE 03 | - | IMP. SPECIALI DISTRIB. A CONTROSSOFFITTO/SOTTO PAV. GALLEGGIANTE |
PE-c-IE 04 | - | IMP. DI RILEV. XXXX, TC c.c. E ANTINT CON DISTRIBUZIONE COMPONENTI |
PE-c-IM 01 | - | IMPIANTO ARIA PRIMARIA XXXXXXX.XX PLANIMETRICA COMPONENTI |
PE-c-IM 02 | - | IMP. IDRICO E DI CLIMA ESTATE/INVERNO CON DISTRIB. COMPONENTI |
PE-c-IM 03 | - | SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO |
PE-c-IM 04 | - | SCHEMA FUNZIONALE IMP. ARIA PRIMARIA, CLIMA E ASPIRAZIONE BAGNI |
PE-c-IM 05 | - | SCHEMA DI CENTRALE TERMICA |
PE-c-IM 06 | - | IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE - PLANIMETRIE E SCHEMI ALTIMETRICI |
PE-c-VF01 | - | TAVOLA ANTINCENDIO EDILE |
PE-c-VF02 | - | TAVOLA ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI |
PE-d-IE02 | - | IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE DI TECNICA E SCHEMI UNIFILARI |
PE-d-IE03 | - | PROTEZIONE CONTRO I FULMINI REL. TEC. , VALUT. DEL RISCHIO E MISURE DI PROTEZIONE |
PE-d-S.00.01 | - | RELAZIONE DI CALCOLO OPERE STRUTTURALI |
PE-d-S.00.02 | - | FASCICOLO DEI CALCOLI OPERE STRUTTURALI |
PE-d-S.00.03 | - | RELAZIONE SULLE FONDAZIONI |
PE-e-FT | - | FASCICOLO TECNICO |
PE-e-IE 03 | - | PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI |
PE-e-IM 04 | - | PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI |
PE-e-S.00.4 | - | PIANO DI MANUTENZIONE OPERE STRUTTURALI |
PE-f-PSC | - | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO |
PE-f-QIM | - | QUADRO INCIDENZA MANODOPERA |
PE-g-CME | - | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
PE-h-PRG | - | CRONOPROGRAMMA |
PE-i-EPU | - | ELENCO PREZZI E DESCRIZIONE LAVORAZIONI |
PE-l-CSA ED | - | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE EDILI |
PE-l-CSA ST | - | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE STRUTTURALI |
PE-l-CSA IE | - | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO IMPIANTI ELETTRICI |
PE-l-CSA IM | - | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO IMPIANTI MECCANICI |
Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall’Appaltatore.
CAPO II OGGETTO
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente appalto sono i lavori per la realizzazione di un insediamento universitario destinato a residenza per studenti universitari e servizi- Area Ex Zuccherificio in Cesena, come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.
ART. 3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI
L’importo complessivo del presente appalto, ammonta a:
€ ………………… (euro ) IVA esclusa, di cui:
a) € ……………….. (euro ) per lavori da compensarsi a corpo;
c) € 140.000,00 (centoquarantamila/00) per oneri relativi alla sicurezza.
L’importo di € è così ripartito1
Categoria | Lavori | Sicurezza | Importo Totale Categoria |
OG1(prevalente) | 96.635,21 | ||
OG11 | 43.364,79 | ||
TOTALE | € | 140.000,00 |
La prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.
ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL’OGGETTO DELL'APPALTO
L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tramite della Direzione lavori, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.
La manodopera per eventuali opere in economia verrà retribuita secondo i prezzi
1 Da disciplinare di gara:
Categoria | Lavori | Sicurezza | Importo Totale Categoria |
OG1(prevalente) | 2.618.400,00 | 96.635,21 | 2.715.035,21 |
OG11 | 1.175.000,00 | 43.364,79 | 1.218.364,79 |
TOTALE | 3.793.400,00 € | 140.000,00 | 3.933.400,00 |
ricavati dai prezziari di riferimento aggiornati alla data dell’offerta.
Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.
Il prezzo dell’eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto si intende altresì comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per il funzionamento degli stessi.
CAPO III
DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI
ART. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA
Il finanziamento dell’intervento avverrà in parte con fondi MIUR ( Ministero Istruzione Università e Ricerca) L. 338/2000) ed in parte con i fondi di Xxxxxxxx XXXXX.
ART. 6 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
I prezzi in base ai quali saranno pagati il lavoro e le varie prestazioni, alle condizioni tutte del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati grafici di progetto, si intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile.
ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE
Il presente contratto è stipulato a corpo.
Il corrispettivo determinato dall’offerta complessiva dell’Appaltatore, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.
Il Computo metrico Estimativo posto a base di gara ha valenza esclusivamente al fine della determinazione del corrispettivo a base di appalto e dell’importo contrattuale; non può essere oggetto di contestazione da parte dell’impresa per la determinazione della quantità di opere contrattuali relative alle singole lavorazioni, per la quale hanno valenza esclusivamente gli elaborati grafici e tecnici che sono parte integrante del presente schema di contratto.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.
I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di € 250.000,00, previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della necessaria documentazione di regolarità contributiva.
Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.
La stazione appaltante applica una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori.
Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 N. 123 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di verifica di conformità, secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2 del
D.P.R. 207/2010.
ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. Iva 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P; le stesse, ai sensi della L.244/2007, dovranno essere emesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) relativo alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72 si applica lo split payment, in base al quale l’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA.
La fattura dovrà pertanto essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR 633/1972, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativo CIG e CUP.
Ai sensi dell’art. 3 co. 7 L. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è:
Cod. IBAN: ;
e che le persone delegate (e relativi codici fiscali) ad operare su di esso/i è/sono:
- ……………………………………………………………………………………………). La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Ente o della persona sopra designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate dei conti correnti bancari/o postali devono essere tempestivamente notificate all’Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.
Ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara CIG e ove obbligatorio il Codice Unico di Progetto (CUP).
CAPO IV MODALITÀ DI ESECUZIONE
ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in servizio presso l’Area Edilizia e Logistica.
ART. 10 - DIREZIONE LAVORI
Per l’esecuzione dei lavori è individuato un Direttore Lavori secondo il disposto degli artt. 101 del D.Lgs. 50/2016.
ART.11 – INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'Università avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato.
ART. 12- MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ONERI ED OBBLIGHI
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico- amministrativa dell’Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
Il capocantiere è tenuto a presenziare personalmente (sono ammesse deleghe ad altri soggetti solo per cause certificate) a riunioni settimanali di coordinamento per la definizione delle aree di lavoro, convocate con cadenza settimanale o bisettimanale, a discrezione del direttore dei lavori. E’ altresì tenuto a presentare, entro 24 ore dall’orario di completamento della riunione, cronoprogramma di dettaglio conforme alle decisioni assunte nella riunione medesima.
Ogni singola assenza a tali riunioni o mancata presentazione del relativo cronoprogramma entro i termini suesposti comporta l’applicazione di una penale pari a € 1.000,00 da applicarsi al primo S.A.L. utile successivo alla data in cui si è verificata l’inadempienza.
Qualora l’impresa intenda sostituire il capocantiere, l’impresa stessa deve garantire una sovrapposizione tra i due soggetti per una durata temporale minima pari a 4 settimane.
Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente schema di contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
2) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
3) le riparazioni, fino a collaudo, di ogni danno o guasto provocati da qualsiasi causa, anche indipendente dall’operato dell’appaltatore esclusi i danni causati dall’uso per opere a riguardo delle quali è intervenuta consegna parziale;
4) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori;
5) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
6) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
7) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
8) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
9) l’esecuzione, ove richiesto, di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale d’appalto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
10) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
11) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
12) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
13) la fornitura delle campionature ovvero delle schede tecniche e certificazioni dei materiali e/o componenti da installare, a discrezione della D.L., per la debita approvazione;
14) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
15) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
16) comunicare alla D.L., entro i termini fissati dalla stessa, tutte le notizie relative agli operai giornalmente presenti in cantiere e tutte le notizie relative all’impiego della manodopera;
17) è a carico dell’appaltatore l’assistenza alla D.L. nella stesura della contabilità e nella redazione dei disegni contabili allegati ai SAL;
18) è a carico dell’appaltatore l’onere di guardiania e sorveglianza, sia diurna che notturna, delle opere realizzate e dei mezzi e materiali presenti in cantiere;
19) l’esecuzione di corsi di addestramento per la gestione degli impianti e delle opere realizzate come richiesti dalla stazione appaltante;
20) la pulizia di massima del cantiere e delle opere realizzate; la pulizia accurata del sito di cantiere qualora si operi in presenza di attività della struttura;
21) l’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Il mancato rispetto degli obblighi sopradescritti comporta l’applicazione di una trattenuta pari al 2,00% dell’intero importo contrattuale nel primo S.A.L. utile successivo al verificarsi dell’inadempienza, trattenuta che verrà svincolata ad adempimento compiuto.
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
A) L'appaltatore è obbligato:
1) Alla redazione dell’interezza della documentazione necessaria per ottenimento autorizzazioni di legge ad opere ultimate nonché a:
a) redigere, in corso d’opera, tutte le planimetrie in cui sono dettagliati i singoli presidi antincendio installati e/o posti in opera e, richiamati nell’elaborato medesimo, tutte le certificazioni a corredo dei medesimi e i dati identificativi progressivi;
b) E' altresì' obbligo dell'Appaltatore, redigere gli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito”) delle opere civili, degli impianti, e di qualunque altra opera realizzata compresa nell’appalto, debitamente quotati, con tutti i particolari dovuti e corredati con tutti i manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature e macchine installate. Tali elaborati dovranno essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all’interno dell’Area Edilizia e Logistica, che il Direttore dei Lavori renderà’ noti nei dettagli (per gli elaborati grafici i file dovranno essere in formato dwg e PDF).
Inoltre gli elaborati dovranno essere forniti anche mediante un sistema Building information modeling – BIM.
Detti elaborati dovranno essere consegnati all'Università’, e per essa alla Direzione lavori, perentoriamente entro giorni 30 consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in triplice copia oltre che su CD-Rom, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso intendendo tale onere conglobato nel corrispettivo per l'appalto.
L’Appaltatore si obbliga a sostenere l’organizzazione e qualsiasi onere e spesa inerente alla pratica di accatastamento dell’edificio in argomento, da effettuare dopo l’ultimazione delle opere, mediante redazione di tipo mappale e documenti “DOCFA” per opportuna denuncia che provvederà’ ad inoltrare all’Agenzia del Territorio;
c) corredare ciascun dispositivo REI (schiume, sacchetti ecc.) di targhetta identificativa del prodotto posato;
d) tenere un archivio ordinato e completo di tali certificazioni;
e) consegnare, senza ritardo alcuno, tale documentazione all’attivazione, con conseguente espletamento delle formalità ex art. 230 del DPR 207/2010, di ciascuna parte d’opera già ultimata. L’illuminazione di sicurezza dovrà essere attivata e corredata delle relative certificazioni di legge, sia pur per parti d’opera, in corrispondenza ad ogni espletamento delle formalità ex artt. 230 succitate.
In ogni caso tali consegne parziali non esimono l’appaltatore dall’obbligo di consegna, ad opere ultimate, di certificati di conformità unificati per i singoli impianti.
2) A comunicare al Direttore dei Lavori, prima della relativa esecuzione, la presunta necessità di eseguire opere in economia ed il relativo importo presunto, procedendo alla relativa esecuzione solo ad avvenuta approvazione.
3) A produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4) Per tutti i materiali o le apparecchiature installate l’appaltatore è tenuto, a proprio costo, alla consegna a piè d’opera di una riserva pari al 5% delle quantità poste in opera e contabilizzate.
5) A fornire le verifiche antisismiche degli elementi non portanti (staffaggi, controsoffitti ecc.).
6) E' incluso l'onere per l'istruzione del personale all'uso del sistema ( illuminazione di sicurezza, rivelazione incendi, diffusione sonora EVAC) che comprende:
- raccolta-manuale scritto e grafico delle procedure basilari (passi elementari da compiere) quali ad esempio: esclusione di zone, individuazione dell'elemento in allarme sulle mappe videografiche, riconoscimento dell'allarme, programmazione del test periodico del sistema, registrazione di un messaggio vocale, ecc. (la descrizione dovrebbe essere tagliata su ogni sistema);
- corso in loco, operando sul sistema installato, della durata di almeno 8 ore (suddivise anche in più sessioni), a cura di un operatore specializzato, che illustri agli utenti del sistema, facendole a loro eseguire praticamente, le procedure indicate nella raccolta di cui al punto 1).
Il mancato rispetto degli obblighi sopradescritti comporta l’applicazione di una trattenuta pari al 5% nel primo S.A.L. utile successivo al verificarsi dell’inadempienza, trattenuta che verrà svincolata ad adempimento compiuto.
Sono inoltre compresi nell’importo di appalto:
1) Qualsivoglia maggiore onere o lavorazione correlata all’esecuzione delle opere come previste dal progetto in appalto e da correlarsi a rinvenimenti sulle opere preesistenti;
2) Qualsivoglia attività o lavorazione di dettaglio correlata all’esecuzione delle opere in appalto anche se non esplicitamente indicata negli elaborati progettuali. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli in tutte le loro parti, nonché dei particolari costruttivi. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque
effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
L’appaltatore è inoltre obbligato ad attenersi alle sottoelencate disposizioni senza che le medesime diano atto a richieste di maggiori compensi od oneri rispetto alle pattuizioni contrattuali:
1) Obbligo di lavoro su due turni giornalieri (sabati e prefestivi compresi), se richiesto, già a partire dalla data del verbale di consegna lavori, con presenza di personale che presenzia adeguatamente alla sovrapposizione dei due turni per garantire la continuità delle lavorazioni. Obbligo di lavorare, se necessario ovvero se disposto dal direttore dei lavori, su tre turni o in giornate festive se necessario per garantire la ultimazione nei tempi utili.
2) Obbligo di esecuzione degli ordini delle apparecchiature aventi tempistiche di fornitura particolarmente lunghe o di particolare impatto sulla corretta organizzazione delle fasi del cantiere entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto.
3) Obbligo di presentazione, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto, del programma lavori di dettaglio.
4) L’obbligo di redazione di progetti costruttivi che devono garantire l’accessibilità, l’ispezionabilità e facile manutenzione degli impianti.
Il mancato rispetto degli obblighi succitati comporta l’applicazione di una penale pari al 2% dell’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dedotto dal primo
S.A.L. utile successivo al verificarsi dell’inadempienza, o dedotto dalla rata di saldo, o dedotto dalla polizza fideiussoria a garanzia del saldo.
L’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario delegato, all’Ente Attuatore ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx.
In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx l’Università
applica per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
ART. 13- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l’affidamento in subappalto per l’esecuzione per i lavori o le parti di opere indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta. Non è consentito l’affidamento del subappalto ad Imprese che hanno partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto (art. 105 co. 2 D.Lgs. 50/2016).
Le lavorazioni di cui all’art. 89 co. 11 D.Lgs. 50/2016 e D.M. 248/2016 sono subappaltabili nel limite del 30% delle opere. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite dell’art. 105 co. 2 del D.lgs. 50/2016.
L’appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa2 (art 3 comma 1 aa) D.Lgs 50/2016;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In ogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell’Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Xxxxxxxxxxx è obbligato a rispettare in forza del presente contratto.
L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da esso stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In mancanza di tale clausola i contratti sono nulli.
2 («microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;)
Ove l’Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l’autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l’esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all’allontanamento immediato del subappaltatore.
Il tempo necessario per il rilascio dell’autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.
Per tutti i sub-contratti stipulati che, ai sensi dell’art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Università anche ai fini dell’ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 14 - CONSEGNA LAVORI
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore.
La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori.
ART. 15 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 18 mesi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
CAPO V
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
ART. 16 – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Entro 10 giorni l’Appaltatore deve documentare e comunicare all’Università qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.
ART. 17 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Nessuna modifica nonché variante potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall’Università nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Al solo fine di redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante si farà riferimento, se necessario, anche alle quantità e ai prezzi indicati nel “Computo metrico estimativo dei nuovi prezzi” relativi alle proposte migliorative componenti l’ offerta tecnica, ed inserito dall’operatore economico nella busta dell’offerta
economica.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 sono consentiti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio sia in aumento che in diminuzione che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% e che non comportino un aumento dell’importo del contratto.
Le variazioni disposte dall'Universita’, sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
Per la definizione dei nuovi prezzi che non e’ possibile valutare in analogia con i prezzi contrattuali, si utilizzeranno i listini officiali vigenti nei seguenti prezziari:
- Provveditorato Interregionale OOPP ed Xxxxxx Xxxxxxx Marche
- Elenco Regionale Prezzi OOPP Regione Xxxxxx Xxxxxxx
- Prezzi Informativi delle Opere Edili in Forli’-Cesena – Camera di Commercio ed Artigianato Forli’-Cesena,
Per eventuali voci non reperibili nei listini sopra citati si provvedera’ determinando il prezzo mediante analisi applicando alle quantita’ le prestazioni di mano d'opera, i materiali a pie’ d’opera, i noli dei mezzi di trasporto, presenti nella tabella prezzi della Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Xxxxxx Xxxxxxx Marche aumentati del 15% per spese generali e 10% di utile dell'Impresa.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di gara.
ART. 18 – SOSPENSIONE
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sospensione dei lavori, nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all’Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.
La sospensione dei lavori è sempre consentita per cause di forza maggiore.
ART. 19 – RECESSO
L’Università ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE
L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 13 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- qualora vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni e/o comunicazioni interdittive ai sensi degli artt. 88 e 92 D.Lgs. 159/2011; in tali casi si applicherà una sanzione pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso. Art. 21 – SCORRIMENTO
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
CAPO VI VERIFICHE
ART. 22 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
ART. 23 – COLLAUDO
L’Università nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti all’Università entro sei mesi dalla data di ultimazione dell’opera. Il collaudatore provvede altresì a emettere il certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera,
escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall’Università.
Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l’uso regolare dell’opera da parte dell'Università.
Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l’Università ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.
Fino a collaudo, l’Appaltatore è l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all’Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.
Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’Università all’Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.
ART. 24 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE
L'Università può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all’art. 230 D.P.R. 207/2010.
Quando l'Università si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non può reclamare compensi di sorta.
Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di
manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.
L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.
I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.
CAPO VII GARANZIE
ART. 25- CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Detta garanzia:
• deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016;
• deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• deve essere completa di firma del fideiussore;
• deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;
• deve essere intestata, quale Ente garantito, all’Università;
• deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università;
• deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
• deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;
• deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore;
• lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016;
• l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Università a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere;
• la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Università che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 D.Lgs. 50/2016).
ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE
Polizze CAR e RCT
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del Decreto Ministeriale 123/2004 l’Appaltatore deve stipulare apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la Società che deve prevedere
alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione e garanzia di manutenzione):
- Partita 1 - Opere: 100% dell’importo contrattuale comprensivo dell’IVA;
- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: non richiesta;
- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della partita 1;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante
l’esecuzione delle opere):
- Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.
La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso.
La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti
estensioni:
a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
c) i danni a cavi e condutture sotterranee.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate all’Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.
E’ fatta salva comunque la responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.
L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:
Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore:
Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) Massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00.
Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro: Massimale per sinistro € 3.000.000,00 con il sottolimite per persona di € 1.500.000,00.
In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori.
CAPO VIII RESPONSABILITÀ
ART. 27 - PENALI PER IL RITARDO
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto dei termini intermedi fissati per l’esecuzione delle opere e per l’esecuzione dei lavori su ciascuna area messa a disposizione dell’impresa;
tale penale è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. Ai fini dell’applicazione di tale penale hanno valenza:
- le scadenze intermedie per l’esecuzione di parte delle opere indicate nel contratto e nei relativi documenti facenti parte;
- l’ultimo programma lavori approvato dalla D.L. qualora in tali documenti non siano indicate date intermedie;
- il programma lavori a base di appalto qualora l’impresa non abbia prodotto un programma lavori approvabile.
2- Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione.
In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:
1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2) l’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che la Stazione appaltante deve effettuare entro il termine di legge;
5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di
carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto;
7) l’eventuale presentazione di varianti migliorative approvate.
E’ inoltre applicata una penale pari a € 300,00 (trecento/00) qualora l’impresa non ottemperi ad eventuali disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in appositi Ordini di Servizio, nei termini indicati negli ordini medesimi.
E’ inoltre applicata le trattenuta del 10% nel S.A.L. finale che viene svincolata ad avvenuto deposito di tutte le certificazioni, dichiarazioni, as-built, monografie impianti ed opere eseguite, manuali d’uso e istruzioni di messa in funzione indicate nei documenti contrattuali o richieste dalla direzione lavori;
Sono infine previste le penali e trattenute indicate all’art. 12 “MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ONERI ED OBBLIGHI”.
ART. 28 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE
L'Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.
L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuto al risarcimento dei danni
provocati.
L'Università può accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Appaltatore non può mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Università, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.
ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
ART. 30 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.
Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali danni derivanti all'Università.
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
ART. 31 - PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la
storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.
Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.
Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Università, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Università designa l’Appaltatore “Responsabile del trattamento dei dati personali”, di cui l’Università stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.
L’Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell’Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista degli incaricati all’Università e mantenerla aggiornata.
L’Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei Sig.ri:
- Sig. …………………………………………. C.F. ;
- Sig. …………………………………………. C.F. ;
L’Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per quanto concerne l’Università, i dati raccolti saranno trattati ai fini dello
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, per la stipula del contratto e per l’esecuzione dell’appalto.
Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx.
Il responsabile del trattamento fino alla stipula del contratto è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Dirigente Area Affari Generali Appalti e Sanità.
Gli incaricati del trattamento dati sono individuati con apposito provvedimento.
ART. 33 - CONTROVERSIE
Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.
ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO
Le spese di contratto, di bollo e registro e accessorie nonché quelle per le copie del contratto stesso e dei documenti e disegni di progetto, sono a carico dell’Appaltatore.
Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 11 parte I tariffa DPR 131/89 nonché ad imposta di bollo che viene assolta in modo virtuale ex art. 7 co. 1 e 2, DM 23/1/2004, come da autorizzazione Int. Fin. 4.05.93 n. 11712.
ART. 35 - ALLEGATI
Al presente atto si allegano come parte integrante e sostanziale i seguenti
documenti:
a) Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Cronoprogramma;
c) Offerta economica
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane chiara ed intellegibile voce ai comparenti con l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici che hanno dichiarato l’atto stesso conforme alla volontà degli Enti rappresentati.
Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle Parti.
Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 consta di n…….(….) facciate e parte della predisposte su
file informatico dalla sottoscritta e viene dalle Parti nonché da me firmato a norma di legge mediante certificati di firma digitale, che attesto essere validi alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale.