Informativa relativa alla destinazione del 40% del Premio di Risultato a servizi di Welfare ai sensi dell’Art. 29 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 (integrativo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività...
Informativa relativa alla destinazione del 40% del Premio di Risultato a servizi di Welfare ai sensi dell’Art. 29 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 (integrativo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016)
PREMESSA
Il nuovo Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 prevede che venga istituito per tutto il personale delle Società del Gruppo FS Italiane a cui si applica tale contratto1 il Premio di Risultato annuale2 la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ed è concordata tra le parti datoriali e sindacali a livello nazionale di Gruppo.
Il regime tributario agevolativo introdotto con la Legge di Stabilità 2016 prevede che al Premio di Risultato venga applicata la tassazione pari al 10%3.
Nell’anno 2016, il Gruppo ha raggiunto gli obiettivi fissati per l’indicatore di produttività (treni/km per addetto) e per l’EBITDA, quindi ai dipendenti in servizio nell’anno 2016 spetterà l’erogazione del Premio di Risultato.
Inoltre, in considerazione del fatto che l’incremento dell’EBITDA di Gruppo è stato superiore al 2% rispetto al 2015, ai lavoratori a cui spetta il Premio di Risultato verrà riconosciuta una overperformance pari al 10% sull’importo del premio individuale spettante.
Con particolare riferimento all’anno 2016, il Verbale di Accordo firmato tra le parti il 16 dicembre 2016 ha definito l’importo lordo del Premio di Risultato, differenziato come segue sulla base dei diversi livelli professionali:
Livelli professionali | Importi lordi |
Q1 | € 2.000,00 |
Q2 | € 1.750,00 |
A | € 1.700,00 |
B | € 1.550,00 |
C | € 1.500,00 |
D | € 1.400,00 |
E | € 1.300,00 |
F | € 1.150,00 |
1Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; RFI S.p.A.; Trenitalia S.p.A.; Ferservizi S.p.A.; Italferr S.p.A.; FS Sistemi Urbani S.r.l.; Italcertifer S.p.A.; Mercitalia Rail S.r.l.
2Ai sensi dell’art. 29 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016, in applicazione dell’art. 73 del nuovo CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016
3Nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente, che ha incrementato il limite di reddito agevolabile erogato a titolo di premio di produttività fino a € 3.000.
Gli importi individuali saranno erogati con le competenze del mese di giugno 2017 e verranno individuati a partire dai valori illustrati in tabella, tenendo conto dell’incidenza delle assenze consuntivate dal singolo nel 20164 e dell’incremento del 10%, dovuto al riconoscimento dell’overperformance.
Lo stesso Xxxxxxx di Accordo del 16 dicembre 2016 e la successiva integrazione firmata il 25 gennaio 2017 stabiliscono che ogni lavoratore avente diritto potrà scegliere se destinare il 40% del Premio di Risultato spettante alle misure di welfare individuate ai punti 1, 2 e 3 dell’Art. 22 del Contratto Aziendale di Gruppo, illustrate in dettaglio nel paragrafo successivo.
A tale proposito si intende fornire una prima informativa a tutti i Colleghi e le Colleghe per chiarire le novità introdotte circa la destinazione del Premio di Risultato individuale alle misure di welfare e segnalare gli adempimenti a loro carico.
1. DESTINAZIONE DEL 40% DEL PREMIO DI RISULTATO A SERVIZI DI WELFARE
Nell’anno 20175, è prevista per i dipendenti la possibilità di destinare – su base volontaria – il 40% dell’importo complessivo del Premio di Risultato individuale per l’anno 2016 alle seguenti misure di welfare previste dalla contrattazione aziendale di Gruppo6:
1. agevolazioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: agevolazioni per servizi di educazione, istruzione e assistenza per i propri familiari (es. rette per asili nido e altri istituti scolastici, libri scolastici, ludoteche, vacanze studio, servizi di assistenza per familiari anziani o familiari non autosufficienti, ecc.). Il valore del Premio di Risultato eventualmente destinato a tali servizi si aggiungerà alla somma annua di € 100,00 di costo aziendale corrisposta dalla propria Società di appartenenza per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante7. Il dettaglio dei servizi inclusi nelle agevolazioni e delle modalità di fruizione delle stesse è illustrato nell’informativa disponibile nella sezione “Informazioni” dell’Area “Welfare” del Portale Linea Diretta;
2. Fondo Pensione Complementare Eurofer: il valore del Premio di Risultato eventualmente destinato alla pensione integrativa si aggiungerà alla somma annua di € 100,00 di costo aziendale corrisposta dalla propria Società di appartenenza per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante8;
3. Assistenza Sanitaria Integrativa: forme integrative del Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa che sarà individuato a far data dal 1 luglio 20179 per ampliare e/o estendere al proprio nucleo familiare le prestazioni sanitarie di base previste a fronte del contributo annuo di € 100,00 corrisposto dalle Società
4 L’importo complessivo del Premio è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati ed escludendo i periodi di assenza diversi da ferie, ex festività, congedo di maternità, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti. Per il personale a tempo parziale, il Premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.
5Sulla base di quanto convenuto al punto 9 del Verbale di Accordo tra le parti del 16 dicembre 2016, e successiva integrazione del 25 gennaio 2017
6Ai sensi dell’art. 22, punti 1, 2 e 3, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016
7 Ai sensi dell’art. 22, punto 1, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 8Ai sensi dell’art. 22, punto 2, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 9Ai sensi dell’art. 22, punto 3, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016
per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato (compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante) e con contratto a tempo determinato.
La quota del Premio di Risultato destinata alle misure di welfare illustrate non concorrerà, nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente, a formare il reddito da lavoro dipendente, né sarà soggetta all'imposta agevolata del 10%, disciplinata dall'art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016). Tale regime fiscale agevolato non si applica ai beneficiari che abbiano percepito, nell’anno precedente a quello di percezione del Premio di Risultato, un reddito da lavoro dipendente superiore a € 80.000,0010.
Tuttavia tali beneficiari potranno comunque convertire il 40% del Premio di Risultato in misure di welfare, sebbene con esclusivo riferimento al Fondo Pensione Complementare Eurofer e all’Assistenza Sanitaria Integrativa e comunque non superando nel 2017, anno di erogazione del Premio di Risultato, il plafond previsto dalla normativa fiscale di riferimento per le specifiche ipotesi11.
1.1. Tempistiche e modalità per destinare la quota del Premio di Risultato in servizi di welfare
Entro il 31 maggio 2017, ogni dipendente interessato, potrà comunicare se intende o meno destinare il 40% del proprio Premio di Risultato individuale alle misure di welfare illustrate nel paragrafo precedente.
A tal fine, dal 1 al 31 maggio 2017, ai Colleghi e alle Colleghe verrà richiesto di compilare un apposito modulo online accessibile dalla propria Area Self Service di Linea Diretta.
Il modulo riporterà il valore complessivo del Premio di Risultato individuale spettante al singolo dipendente (calcolato sulla base dei riproporzionamenti per le assenze consuntivate nel 2016 e dell’overperformance del 10%) e il valore corrispondente al 40% eventualmente destinabile alle misure di welfare.
Attraverso la compilazione del modulo ciascun dipendente potrà:
- dichiarare se si intende o meno destinare il 40% del Premio di Risultato individuale ai servizi di welfare;
- in caso di risposta affermativa, indicare l’importo che si intende eventualmente destinare dal mese di giugno al Fondo Pensione Complementare Eurofer. Eventuali ulteriori successive destinazioni del Premio di Risultato al Fondo Pensione Complementare Eurofer saranno possibili esclusivamente contestualmente al versamento degli importi non spesi al 31 dicembre 2017.
Qualora il lavoratore comunichi che non intende convertire il 40% del proprio Premio di Risultato in servizi welfare oppure non eserciti alcuna scelta, l’intero Premio di Risultato verrà erogato con le competenze del mese di giugno 2017.
In caso di scelta favorevole alla conversione, il restante 60% del Premio di Risultato individuale verrà erogato con le competenze del mese di giugno 2017 e il dipendente potrà spendere la quota destinata alle misure di welfare entro il 31 dicembre 2017.
10AI sensi dell’art. 1, comma 160 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
11 Plafond: per il Fondo Pensione Complementare Eurofer pari a € 5.164,57; per l’Assistenza Sanitaria Integrativa pari a € 3.615,20 (art. 51 TUIR).
Per le modalità operative con cui destinare la quota di Premio di Risultato alle Agevolazioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si rimanda all’informativa disponibile nella sezione “Informazioni” dell’Area “Welfare” del Portale Linea Diretta.
Le modalità operative con cui destinare la quota di Premio di Risultato alle forme integrative dell’Assistenza Sanitaria Integrativa saranno comunicate prossimamente attraverso specifiche comunicazioni.
1.2. Mancata spesa del 40% del Premio di Risultato destinato alle misure di welfare
Qualora alla data del 31 dicembre 2017, tutto o parte dell’importo del Premio di Risultato individuale destinato alle misure di welfare non risulti fruito, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer.