CONTRATTO TRA
Châtillon, lì
Prot.
Spett.le
[IMPRESA]
[Indirizzo] [Città]
Inviata a mezzo Raccomandata A/R
Oggetto: Lettera di incarico per attività professionale nell’ambito del “super-ecobonus 110%”
Con la presente, Xx affidiamo l’incarico in oggetto ai termini ed alle condizioni di seguito riportate.
*** CONTRATTO TRA
Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. siglabile C.V.A. S.p.A., società a socio unico con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta 01013130073, capitale sociale € 395.000.000,00 interamente versato, in persona di [•] (di seguito “C.V.A.” o “Committente”);
E
la Società/Studio [•], con sede legale in [•], Via [•], codice fiscale e partita IVA n. [•], in persona del [•] e legale rappresentante dott. [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei necessari poteri (di seguito anche “Professionista”),
il sig./dott./ing. [•], nato a [•] il [•], residente in [•], [iscritto all’Albo professionale dei [•] n. [•]], codice fiscale [•] e partita IVA [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei necessari poteri (di seguito anche “Professionista”),
di seguito congiuntamente ma indistintamente “Parti” e singolarmente “Parte”,
PREMESSO CHE
- la Committente è in grado di svolgere, in qualità di general contractor, interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici anche, ma non limitatamente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “DL Rilancio”) - che ha introdotto alcune misure di sostegno per incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (cd. “Superbonus”) – ovvero in conformità a ulteriori e diversi incentivi previsti, tra le altre, dalle seguenti disposizioni: D.L. 63/2012,
L. 160/2019, D.L. 201/2011, L. 296/2006, L. 208/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Altre Detrazioni”);
- nell’ambito di tali attività di efficienza energetica è stato firmato ovvero è in corso di formalizzazione tra la Committente e il Cliente, proprietario/titolare dell’immobile sito in [•] (di seguito “Cliente”) una scrittura privata (di seguito “Scrittura Privata") ai Pag. 1 di 9
sensi della quale la Committente si è impegnata a verificare la possibilità di eseguire a favore del Cliente interventi di efficientamento energetico (di seguito “Lavori”), con conseguente possibilità, per il Cliente, di accedere, ove ne ricorrano le condizioni, agli incentivi statali nella forma del Superbonus e/o di Altre Detrazioni;
- la Committente intende coinvolgere il Professionista nella realizzazione di parte delle attività connesse agli interventi di efficientamento energetico individuati dalla Scrittura Privata e, pertanto, intende concludere con il Professionista medesimo il presente contratto di diritto privato (di seguito “Contratto”) per l’affidamento e esecuzione dell’incarico con esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016;
- L’onorario del Professionista sarà determinato applicando il coefficiente esposto nella Tabella onorari allegata al presente Contratto sub lettera A) (di seguito “Coefficiente”);
- il Professionista, che ha maturato una significativa competenza nell’ambito della professione e nel settore dell’efficientamento energetico, dichiara di ritenere gli importi indicati nella suddetta Tabella adeguati e soddisfattivi di qualsiasi sua richiesta economica ai fini dell’espletamento dell’incarico, che dichiara di accettare;
tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Oggetto
Con il presente Contratto, le cui premesse e i cui allegati formano parte sostanziale e integrante del medesimo, la Committente
affida al Professionista, nell’ambito delle attività di cui alla Scrittura Privata, lo specifico incarico (di seguito “Incarico”) di:
a) verifica di congruità urbanistica;
Laddove dalla verifica di congruità urbanistica emergano “non conformità” insanabili o le stesse non siano sanate dal Cliente entro il termine indicato nella Scrittura Privata, il presente Contratto cesserà la propria efficacia, fatti salvi in ogni caso gli onorari di cui all’art. 7 “Compensi pattuiti”;
b) predisposizione:
(i) dell’Attestazione di Prestazione Energetica (anche “APE”) ante e, nella loro versione preliminare, dell’APE Post e
della c.d. Legge 10/91 e s.m.i, complessivamente indicati come Progetto Energetico (anche “PE”);
(ii) della prima parte del Progetto Appaltabile (anche “PA1”) da presentare al Cliente per la deliberazione degli interventi.
All’esito della verifica preliminare per l’ottenimento del salto delle due classi energetiche previste dalla vigente normativa, laddove tale salto non sia possibile, il presente Contratto cesserà la propria efficacia, fatti salvi in ogni caso gli onorari di cui all’art. 7 “Compensi pattuiti”;
c) predisposizione della seconda parte del Progetto Appaltabile (anche “PA2”) che comprende, oltre ai particolari e dettagli esecutivi, anche tutte le attività inerenti al coordinamento della sicurezza in fase progettuale, quale a mero titolo esemplificativo la predisposizione del PSC,
il tutto come meglio precisato e dettagliato nell’Allegato B – Specifica Tecnica.
Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di possedere l’esperienza, i titoli e i requisiti professionali per svolgere l’Incarico nei termini di cui al Contratto e di legge e di non versare in alcuna posizione di incompatibilità, stabilita da leggi, regolamenti o qualsivoglia disposizione in vigore, per la stipulazione del presente Contratto.
Il Professionista renderà la sua collaborazione professionale sotto la propria piena responsabilità, con autonomia decisionale e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente, impegnandosi comunque a eseguire quanto affidato nel rispetto delle indicazioni di gestione della commessa impartite dalla Committente, secondo la massima diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ., per la tutela e il conseguimento del risultato e dell’interesse della Committente in piena conformità alle previsioni stabilite nel presente Contratto.
Il Professionista dovrà presentare tutti i documenti, i progetti, le dichiarazioni, le relazioni e gli studi (di seguito “Elaborati”) meglio specificati e definiti nei paragrafi seguenti ovvero nell’Allegato B.
Il Professionista adeguerà l’attività professionale ad eventuali nuove disposizioni che dovessero essere emanate durante lo svolgimento dell’Incarico e, laddove di particolare incidenza, per queste prestazioni aggiuntive potrà formulare alla Committente la richiesta di integrazione del proprio compenso
Articolo 2. Obblighi e dichiarazioni del Professionista
Sotto sua esclusiva responsabilità, il Professionista espressamente dichiara che l’Incarico sarà svolto personalmente ovvero, ove applicabile, dai soggetti, propri soci e/o collaboratori, dal medesimo indicati e di essere in possesso di tutti i requisiti professionali stabiliti dalle vigenti leggi in materia per l’espletamento dell’incarico di cui al presente Contratto, anche, ma non limitatamente, ai sensi degli artt. 2229 e 2231 cod. civ. ove applicabili, nonché ai sensi del DL Rilancio e successive modifiche e integrazioni.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi ovvero nel caso in cui manchi o venga meno anche solo uno dei requisiti professionali dichiarati dal Professionista, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
Il Professionista si impegna, altresì, a partecipare a tutti gli incontri, comprese eventuali assemblee di condominio, e ai sopralluoghi che si rendessero necessari per verificare o illustrare il progetto in corso di predisposizione agli enti, ai soggetti o alle amministrazioni competenti o interessati, nonché agli incontri convocati per l’approvazione, ove applicabile, delle diverse fasi progettuali. ll Professionista si impegna, eventualmente, a collaborare con il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per esaminare eventuali norme e procedure con particolare riguardo alle norme di sicurezza, di tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente e quant’altro occorresse allo svolgimento dell’Incarico.
Articolo 3. Termini e modalità di consegna degli Elaborati
Copia di tutti gli elaborati tecnico-grafici previsti contrattualmente dovrà essere consegnata su supporto ottico (chiavetta USB o CD/DVD) in formato *.DWG – versione LT 2005/versione 2011 o inferiore di AutoCAD.
Gli elaborati testuali (incluso il PSC) dovranno anche essere consegnati su supporto ottico (chiavetta USB) in formato PDF/*DOC/*DOCX oppure in formato comunque compatibile con il programma Microsoft Word versione XP/ Microsoft Word versione.
Il Professionista dovrà in ogni caso fornire anche copia cartacea di tutti gli elaborati tecnici e amministrativi. Tutti gli Elaborati prodotti alla Committente dovranno essere sottoscritti, anche digitalmente.
Il mancato rispetto dei termini di consegna degli Elaborati comporterà per la Committente, fatta salva l’applicazione della penale di cui all’art. 5, la facoltà di ritenere risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 4. Programma cronologico
Quanto oggetto dell’Incarico, ivi compresa la presentazione degli Elaborati di cui all’Allegato B), dovrà essere eseguito entro il termine ultimo (di seguito “Xxxxxxx Xxxxxx”) massimo complessivo di 105 (centocinque) così suddivisi:
• entro 30 gg naturali consecutivi dalla sottoscrizione del presente Contratto per la redazione del rilievo e della verifica di conformità urbanistica. Resta inteso che, in caso di verifica di congruità urbanistica negativa o in caso di ritardi connessi alla comprovata impossibilità di accedere agli atti necessari per l’effettuazione della predetta verifica non imputabili al Professionista, le Parti avranno la facoltà di concordare l’eventuale sospensione del Termine Ultimo per il periodo strettamente necessario a consentire la relativa eventuale sanatoria o l’acquisizione dei predetti atti;
• entro 45 gg naturali consecutivi dall’esito positivo della verifica di congruità urbanistica comunicata alla Committente, per la redazione del PA1;
• entro 30 gg naturali consecutivi dalla deliberazione degli interventi da parte del Cliente per il completamento del PA2.
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Le Parti potranno concordare proroghe e sospensioni in caso di imprevisti e di conclamate difficoltà causate dal Cliente o dagli Enti pubblici, non addebitabili alla condotta del Professionista.
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Il Professionista potrà richiedere inoltre proroghe sull’esecuzione delle attività di cui all’art. “Oggetto” in caso di impossibilità ad operare per disposizioni dovute nei propri confronti o dei propri dipendenti e/o collaboratori all’emergenza sanitaria in atto c.d. COVID 19. La Committente, in tali casi può disporre la sostituzione del Professionista con altro concordato con la Committente a cui sarà data, con formale passaggio di consegne da parte del Professionista di tutta la documentazione fino a quel momento prodotta dal Professionista. In tal caso la Committente provvederà al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento al Professionista del compenso per l’opera già svolta, determinato in relazione al risultato utile derivato ed in ogni caso previa rendicontazione di dettaglio.
Salvo quanto sopra indicato, il mancato rispetto del Xxxxxxx Xxxxxx comporterà l’eventuale applicazione di penali da ritardo come indicate nel Contratto, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, oltre alla facoltà della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Articolo 5. Penali
Qualora non venga rispettato il Termine Ultimo la Committente avrà la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo, determinata nella misura dello 0,2% del compenso indicato nel presente Contratto e sarà trattenuta sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute dalla Committente.
In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’intero compenso professionale.
In ogni caso, qualora il ritardo ecceda i 50 giorni, la Committente avrà la facoltà di provvedere alla risoluzione di diritto del
Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
In ogni caso, la Committente si riserva di richiedere e ottenere il maggior danno sulla base di quanto disposto all’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
Articolo 6. Divieto di subappalto e collaborazioni
Il presente Xxxxxxxx si intende conferito al Professionista intuitu personae e, pertanto, il Professionista non potrà affidare le attività oggetto del Contratto o parte di esse in subappalto.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori e l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente Incarico rimangono ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nell’art. 7 “Compensi pattuiti” del presente Contratto.
In caso di qualsivoglia richiesta, pretesa e/o azione avanzata nei confronti della Committente da parte di eventuali dipendenti, collaboratori, subappaltatori, subcontraenti e/o consulenti del Professionista, e/o dagli enti previdenziali, che dovesse derivare dal mancato assolvimento degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva in capo al Professionista medesimo e/o che dovesse derivare dalla rivendicazione di un rapporto di lavoro, nei confronti della Committente, da parte di eventuali dipendenti, collaboratori, subappaltatori, subcontraenti e/o consulenti del Professionista, la Committente si riserva sin d’ora il diritto di agire nei confronti del Professionista medesimo al fine di essere tenuta indenne e manlevata in relazione a tali richieste, pretese e/o azioni.
Articolo 7. Compensi pattuiti
L’importo (ogni e qualsiasi onere e spesa compresi) previsto per l’esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto (di seguito
“Corrispettivo”), a seconda delle casistiche sottoindicate:
A. in caso di esito negativo della verifica di congruità urbanistica di cui alla lett. a) dell’art. 1 “Oggetto”, e mancata sanatoria
da parte del Cliente, è pari a quanto indicato nella relativa colonna di cui all’Allegato “A - Tabella onorari”;
B. in caso di esito positivo della verifica di congruità urbanistica e di esito negativo della verifica preliminare per l’ottenimento del salto delle due classi energetiche previste dalla vigente normativa, di cui alla lett. b), punto (i), dell’art. 1 “Oggetto”, è pari a quanto indicato nella relativa colonna di cui all’Allegato “A - Tabella onorari”;
C. in caso di esito positivo: (i) della verifica di congruità urbanistica, (ii) della verifica preliminare per l’ottenimento del salto delle due classi energetiche previste dalla vigente normativa e (iii) di rinuncia da parte del Cliente all’esecuzione degli interventi di cui al PA1 indicato alla lett. b), punto (ii), dell’art. 1 “Oggetto”, è pari a quanto indicato nella relativa colonna di cui all’Allegato “A - Tabella onorari”;
D. in caso di esito positivo: (i) della verifica di congruità urbanistica, (ii) della verifica preliminare per l’ottenimento del salto delle due classi energetiche previste dalla vigente normativa, (iii) di deliberazione positiva da parte del Cliente all’esecuzione degli Interventi affidati dal Cliente a CVA di cui al PA1 indicato alla lett. b), punto (ii), dell’art. 1 “Oggetto” e
(iv) consegna alla Committente del PA2 è pari a quanto indicato nella relativa colonna di cui all’Allegato “A - Tabella onorari”.
Quanto sopra oltre ad IVA e contributo previdenziale, se dovuti.
Nell’importo sopra indicato sono compresi gli oneri della sicurezza che ammontano a € 0,00 (eurozero/00).
Le Parti derogano espressamente a quanto previsto all’art. 2234 cod. civ..
Articolo 8. Modalità di pagamento e contestazioni
Il Professionista sarà remunerato dei compensi previsti dall’art. 7 “Compensi pattuiti” del presente Contratto con bonifico bancario al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il Professionista potrà procedere alla fatturazione del compenso con le seguenti modalità:
▪ 100% dell’importo previsto all’art. 7, lett. A, “Compensi pattuiti”, alla consegna al Committente della relazione di Verifica Urbanistica;
▪ 100% dell’importo previsto all’art. 7, lett. B, “Compensi pattuiti”, alla consegna al Committente del PE;
▪ 100% dell’importo previsto all’art. 7, lett. C, “Compensi pattuiti”, alla consegna del PA1;
▪ importo residuo risultante dalla differenza tra quanto già corrisposto al Professionista e quanto dovuto al medesimo a consuntivo secondo quanto previsto dall’art. 7, lett. D, “Compensi pattuiti”, alla consegna del PA2.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente Contratto ed il loro pagamento sarà comunque sottoposto:
- alla sussistenza delle condizioni contrattualmente previste;
- alla consegna da parte del Professionista della documentazione di cui ai punti che precedono;
- alla consegna da parte del Professionista della documentazione di cui alle previsioni di legge in materia e del DURC, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di erogazione del pagamento.
La fattura dovrà essere intestata a:
C.V.A. S.p.A. a s.u. - Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx (XX), partita IVA 01013130073.
La fattura dovrà essere trasmessa attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa. Per la ricezione della fattura la Committente ha attivato un canale accreditato al quale è associato il seguente codice destinatario: IZ3OU8E. La fattura dovrà riportare obbligatoriamente tale codice nell’apposito campo “CodiceDestinatario” del formato XML. Il mancato inserimento del codice destinatario all’interno della fattura elettronica impedirà la corretta ricezione della stessa che non sarà presa in carico da parte della Società.
Ai fini della individuazione della data di decorrenza dei termini di pagamento farà esclusivamente fede la data inserita nella ricevuta di consegna della fattura elettronica.
La Committente avrà la facoltà di contestare le attività di cui all’Incarico eseguite dal Professionista e conseguentemente di sospendere e/o rifiutare il relativo pagamento, qualora (ma non limitatamente): (i) il Professionista non abbia emesso regolare fattura secondo i tempi e le modalità indicate nel Contratto; ovvero (ii) il Professionista non abbia consegnato la documentazione di cui alle previsioni di legge in materia, ivi compreso (ove applicabile) il DURC in corso di validità alla data di erogazione del pagamento; ovvero (iii) l’esecuzione delle attività di cui all’Incarico, e/o parte di esse, non sia stata svolta in conformità alle previsioni del presente Contratto.
La Committente potrà compensare qualsiasi credito eventualmente vantato nei confronti del Professionista, derivante dal presente Contratto ovvero derivante da qualsivoglia altro rapporto contrattuale e/o extracontrattuale, con i debiti sorti nei confronti del Professionista medesimo ai sensi del Contratto.
Articolo 9. Coperture assicurative
Il Professionista assume a Suo esclusivo carico, nello svolgimento delle attività oggetto dell’Incarico, la più completa ed assoluta responsabilità per sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti
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comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità nonché da ogni onere al riguardo.
Per quanto riguarda l’attività di progettazione, il Professionista, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, deve essere munito, fin dalla data di accettazione del Contratto come indicata all’art. 4 “Programma cronologico”, di una adeguata polizza di responsabilità civile professionale (compresa la sezione RCO in caso di presenza di personale dipendente del professionista), stipulata con una primaria Compagnia assicurativa per una durata almeno pari alla durata del Contratto con massimale minimo di euro 2.500.000,00 che preveda l’attivazione della postuma decennale all’ultimazione dei lavori e con chiaro riferimento alle attività svolte e rientranti nell’ambito del D.L. 34/2020, compresi i danni di natura patrimoniale derivanti da attività di assistenza e consulenza finalizzata alla redazione di documentazione tecnico economica per l’accesso del Committente al credito d’imposta.
Articolo 10. Responsabilità nell’esecuzione dell’Incarico
Il Professionista assume la più ampia responsabilità in ordine alla realizzazione a regola d’arte e nel rispetto del Contratto e di qualsivoglia normativa applicabile delle attività di cui all’Incarico e si impegna ad effettuare, a totali sue cure e spese, tutte le modifiche che si rendessero necessarie a causa di esecuzioni non conformi, nel minor tempo possibile e comunque secondo le richieste della Committente.
Il Professionista, in relazione all’Incarico, si impegna in particolare a manlevare e a tenere indenne - anche nei confronti del Cliente e/o di qualsivoglia autorità - la Committente, le altre società del Gruppo CVA, i loro dipendenti, agenti, e qualsiasi altro soggetto che agisca per loro conto: i) da tutte le responsabilità civili, penali e amministrative, sanzioni incluse, e da tutti i danni di qualsivoglia natura conseguenti e/o derivanti dalle prestazioni contrattuali o dall’eventuale inosservanza di provvedimenti amministrativi, della legislazione e normativa applicabile, compresa quella tecnica specifica, dalle norme sulla sicurezza e sulla sanità dei propri lavoratori ; e ii) da qualsiasi responsabilità derivante dall’esito negativo di eventuali controlli svolti dalle autorità competenti che comportino la decadenza dal Superbonus o dalle Altre Detrazioni, nella misura in cui la decadenza sia stata disposta a seguito di inadempimenti riconducibili alle obbligazioni assunte dal Professionista ai sensi del presente Contratto;
La violazione delle previsioni di cui al presente articolo comporta la facoltà della Committente di ritenere risolto di diritto il
presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 11. Modifiche
Le Parti convengono altresì che nessuna modifica del presente Contratto sarà valida ed efficace se non venga pattuita e provata per iscritto.
Articolo 12. Clausola di riservatezza
Il Professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione dell’Incarico, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 13. Sicurezza e Ambiente
Il Professionista si impegna espressamente ad ottenere dal Cliente dettagliate informazioni, anche in forma documentale, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché su eventuali piani di emergenza del luogo in cui verrà svolta l’attività e che si coordinerà e coopererà con la Committente all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell’ambiente.
Al fine di dimostrare l’idoneità tecnico professionale il Professionista si impegna a consegnare all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto i seguenti documenti:
• Visura Camerale o iscrizione all’albo professionale
• Autocertificazione di idoneità tecnico professionale
• DURC o regolarità contributiva
• Attestati inerenti all’Incarico specifico
• Elenco dei lavoratori che saranno impegnati dal Professionista nello svolgimento dell’Incarico con indicazione per ognuno di essi (i) dei dati identificativi [ivi compreso il codice fiscale] e (ii) della tipologia di contratto di lavoro stipulato. Ultimate le attività oggetto dell’Incarico e quale condizione per l’accettazione delle attività oggetto dell’Incarico da parte della Committente, il Professionista dovrà consegnare l’elenco dei lavoratori effettivamente impiegati nelle attività oggetto dell’Incarico durante tutta la durata dello stesso.
Articolo 14. Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Committente
A seguito della diffusione del virus SARS Covid-19 e delle disposizioni legislative attualmente vigenti, la Committente ha adottato specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali a tutela della salute dei propri lavoratori al fine di limitare il più possibile il rischio di contagio sul posto di lavoro.
Tutte le disposizioni attualmente vigenti sono contenute nel “Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” esaminato e accettato dal Professionista. Il Professionista, affinché le misure adottate siano effettivamente efficaci, si impegna a organizzare l’attività da svolgersi nei luoghi di lavoro oggetto dell’Incarico professionale, in proprio o da eventuali subappaltatori, nel rispetto delle disposizioni contenute in tale Protocollo.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., oltre a richiedere al Professionista il risarcimento di tutti i maggiori danni sofferti. Resta inteso che, in tali ipotesi, il Professionista non avrà alcun diritto ad indennizzi di sorta.
Articolo 15. Risoluzione
Il presente Xxxxxxxxx si considererà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. in tutte le ipotesi previste nel Contratto e qualora ricorra anche una sola delle seguenti circostanze, salvo in ogni caso il diritto di C.V.A. di ottenere il risarcimento del danno sofferto:
i) mancanza o venire meno di anche solo uno dei requisiti professionali in capo al Professionista indicati all’art. 2 “Obblighi e dichiarazioni del Professionista”;
ii) esistenza di qualsiasi causa di impossibilità a ricoprire il presente Incarico, anche sopravvenuta, mendacità e/o omissioni in merito, tranne le eccezioni legate all’emergenza sanitaria COVID-19 di cui all’art. 4 “Programma Cronologico”;
iii) mancata tempestiva comunicazione da parte del Professionista alla Committente del verificarsi di una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere i) e ii);
iv) mancata effettuazione di anche solo una delle attività indicate all’art. 1 “Oggetto”;
v) qualsiasi caso di negligenza o imperizia da parte del Professionista;
vi) inosservanza delle previsioni previste dalle clausole di cui al presente Contratto;
vii) il Professionista venga messo in stato di liquidazione, di fallimento o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire le attività oggetto dell’Incarico.
Restano salve le previsioni di cui all’art. 1454 e seguenti cod. civ.
Articolo 16. Recesso
Il Professionista potrà recedere dal Contratto solo per giusta causa ed inoltre in modo da evitare qualsivoglia pregiudizio alla Committente. In tal caso la Committente provvederà al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento del compenso per l’opera già svolta, determinato in relazione al risultato utile derivato.
La Committente si riserva, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ., inoltre, di recedere interamente o in parte e in ogni momento dal presente Contratto, anche prima dell’esecuzione totale dell’Incarico, mediante preavviso scritto al Professionista di almeno 15 (quindici) giorni.
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La Committente, anche in espressa deroga a diverse previsioni di legge quali, ove applicabili, l’art. 2227 e l’art. 1671 cod. civ., non sarà responsabile delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per il Professionista derivanti dal recesso, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – il mancato guadagno, eventuali costi e/o passività derivanti dalla risoluzione di contratti di subappalto o di fornitura o qualunque altro pregiudizio eventualmente occorsogli.
Articolo 17. Divieto di cessione del Contratto
É fatto divieto al Professionista di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le Parti.
In caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del precedente art. 15 “Risoluzione” e dell’art. 1456 cod. civ.
Articolo 18. Foro competente esclusivo
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.
Articolo 19. Trattamento dei dati personali
Tale informativa contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti per l’espletamento del Contratto, nonché per l’adempimento di obblighi normativi e regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano al Professionista in virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Articolo 20. Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs. 231/2001 e s.m.i, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Professionista dichiara di essere al corrente che la Committente rispetta i dettami del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e sue s.m.i..
Il Professionista si impegna ad osservare quanto contenuto nel Codice Etico e di Comportamento nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) adottati dalla Committente e consultabili sul sito (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx), astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato decreto ed uniformando la propria condotta alle disposizioni ivi contenute, pena la risoluzione anticipata del Contratto ex art. 1456 del codice civile, fatti salvi in ogni caso i diritti della Committente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del Contratto ed a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
Articolo 21. Sospensione
Qualora, nel corso della realizzazione delle attività di cui all’Incarico, la Committente, i) per cause di forza maggiore ovvero ii) ove ritenga che la realizzazione delle attività di cui all’Incarico non proceda secondo le condizioni stabilite nel Contratto, la Committente potrà sospendere le attività di cui all’Incarico sino a che tali inosservanze vengano rimosse. La Committente potrà altresì ordinare la sospensione anche qualora, ma non limitatamente, siano sospesi i lavori di cui alla Scrittura Privata.
Articolo 22. Domicilio e Comunicazioni
Salvo quanto previsto nel presente Contratto, in espressa deroga a quando indicato nel Certificato di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Parti o nelle iscrizioni e registrazioni imposte per l’attività del Professionista, nel caso in cui il Professionista sia soggetto a registrazione, ogni comunicazione tra il Professionista e la Committente dovrà avvenire per iscritto e avrà validità solo se invitata ai seguenti indirizzi:
Committente:
Unità Emittente, gestione amministrativa del Contratto: C.V.A. S.p.A. a s.u. - Funzione Acquisti Appalti - PEC [•] / email [•] - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXXX (XX);
referente: ;
Unità Richiedente, gestione tecnica del Contratto: C.V.A. S.p.A. a s.u ;
referenti: ……………………..
Professionista: alla c.a. [•], indirizzo [•], indirizzo PEC [•] / email [•].
In caso di variazione di tale domicilio, il Professionista ha l’onere di informare la Committente per mezzo di lettera raccomandata o PEC; in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute all’indirizzo indicato.
C.V.A. S.p.A. a s.u.
[•]
***
Allegati al Contratto:
- Allegato A – Xxxxxxx xxxxxxx;
- Allegato B – Specifica Tecnica.
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