Contract
Contratto per lavori relativi al “Rio Ardenza – Primo intervento di sistemazione del tratto di foce con ripristino della sezione di deflusso – Rimozione materiale depositato in alveo nel Comune di Livorno” (somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)
L’anno , il giorno del mese di , in Livorno, via A. Xxxxxxx
D.M. n. 31, nell’ufficio del Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx.
TRA
COMMISSARIO DELEGATO ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, (di seguito indicato come “Commissario”), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentato dal dirigente della Regione Toscana Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a il , domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 6359/2015, autorizzato, ai sensi dell’ordinanza del Commissario n. 46 del 25/09/2017, ad impegnare legalmente e formalmente il Commissario per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Ordinanza del Commissario n.
del ;
E
- Impresa (di seguito indicata come “Appaltatore”), con sede legale in
, Via , n. , codice fiscale e partita I.V.A. n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
, rappresentata dal Sig. , nato a il
, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa medesima (eventualmente inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) in qualità di Procuratore speciale, giusta procura
speciale conferita dal Sig , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa
xxxxxxxx, con scrittura privata autenticata in data ………… dal Dott ,
notaio in …………., n. ……. di Repertorio e n di Raccolta che, in copia digitale,
certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott , si
allega al presente contratto quale “Allegato …”.
PREMESSO
- che con verbale di somma urgenza redatto in data 20/10/2017, opportunamente motivato ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori in oggetto necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità causato dalle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino del Rio Ardenza;
- che, contestualmente alla redazione del verbale di cui sopra il Responsabile del procedimento, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, che per primo si è recato sul luogo dell’evento, ha disposto l’immediata esecuzione dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidando direttamente all’Appaltatore l’esecuzione dei medesimi lavori ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, con Ordinanza Commissariale n. del _ è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori di cui trattasi, redatta dal Responsabile del procedimento, e trasmessa al Commissario unitamente al verbale di somma urgenza, impegnando la somma di euro 1.344.245,11 sul Capitolo 2114 della contabilità speciale n. 6064;
- che, ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, sono state verificate, con esito positivo, le autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall’Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
OPPURE
- che sono in corso le verifiche delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la
partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall’Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la specifica che, qualora dal suddetto controllo emerga l’assenza di tali requisiti, il Commissario recederà dal presente atto salvo il pagamento delle opere eseguite, procederà all’eventuale rimborso delle spese già sostenute e, in ogni caso, alla segnalazione alle autorità competenti previste dal medesimo comma 7;
- che l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il Commissario,rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, affida la prestazione dei lavori relativi al “Rio Ardenza – Primo intervento di sistemazione del tratto di foce con ripristino della sezione di deflusso – Rimozione materiale depositato in alveo nel Comune di Livorno”, relativamente all’intervento 2017ELI0085, denominato “Rio Ardenza, Fosso della Banditella, Botro Felciaio e affluenti – Adeguamento alveo, casse di espansione e argini - 1° stralcio”, all’Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante Xxx. , accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nella Perizia - Relazione Illustrativa (in seguito, indicata, per brevità, come “Perizia”) redatta in data 25/10/2017, facente parte integrante del
presente contratto, anche se a questo materialmente non allegata, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionata e già controfirmata dalle parti per integrale accettazione, si trova depositata presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx.
Art. 2 – Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo contrattuale, concordato con l’Appaltatore ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, è fissato in Euro 1.101.840,25 (unmilionecentounomilaottocentoquaranta/25), oltre IVA nei termini di legge, per lavori a misura.
I prezzi unitari delle lavorazioni a misura sono quelli risultanti dal verbale di concordamento prezzi definito con l'Appaltatore che, in copia digitale conforme all'originale cartaceo, si allega al presente contratto quale Allegato “ ”
Trattandosi di lavori a misura, il corrispettivo contrattuale potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all’originale Perizia.
I prezzi unitari per le lavorazioni a misura sono quelli risultanti, sulla base della Perizia, dal concordamento dei prezzi con l’Appaltatore.
Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere – Comunicazioni con l’Appaltatore
L’Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig. .
Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore del Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.
In ottemperanza all’art. 2 del Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio presso e ha comunicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Le comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 sono effettuate a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sopra indicato.
Art. 4 - Garanzia definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante
(scegliere una delle due opzioni )
cauzione, depositata a titolo di pegno a favore del Commissario, costituita presso
, nell'interesse dell’Appaltatore, pari a un importo di euro ( / ). L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.
OPPURE
polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. in data con la quale la Società con sede in si costituisce fideiussore a favore del Commissario nell'interesse dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di euro
( / ). L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.
(in caso di riduzione della garanzia) L’importo della garanzia risulta ridotto in quanto
(inserire dati delle certificazioni possedute dall’Appaltatore oppure dare atto
dello status di microimprese, piccola o media impresa).
Il Commissario può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.
Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione
Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero in data
rilasciata dalla Società , per un massimale pari a:
- partita 1: opere oggetto dell’appalto. L’importo assicurato per la partita 1 corrisponderà all’effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato dal precedente art. 2;
- partita 2: opere preesistenti Euro 50.000,00;
- partita 3: demolizione e sgombero Euro 20.000,00;
- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 800.000,00;
- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili al Commissario sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.
La polizza si trova depositata presso l’ufficio del Commissario c/o Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.
Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro
L’Appaltatore, il Subappaltatore ed i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
L’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
X.Xxx. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 nonché all’osservanza del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’Appaltatore medesimo. Il Piano Operativo di Sicurezza sopra indicato, visionato e già firmato dalle parti per integrale accettazione, si trova depositato presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegato.
Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di somma urgenza.
Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, come disposto dall’art. 40, comma 3 del DPR n. 207/2010, non sarà tenuto conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% del tempo previsto per dare compiuti i lavori, come rilevato dal pluviometro ufficiale più vicino della rete del Servizio Idrologico Regionale rilevabile dal sito xxx.xxx.xxxxxxx.xx. Ai fini di cui al precedente capoverso, è definito "giorno piovoso" il giorno, lavorativo o meno e con riferimento agli orari di lavoro giornalieri 8-12 e 13-17, nel quale sia verificata una delle seguenti condizioni:
- pioggia > 0.5 mm/h per tutte le prime 3 ore di lavoro;
- pioggia > 0.5 mm/h per almeno 4 ore nell'orario di lavoro giornaliero.
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.
Art. 9 - Penali per ritardi
In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera del 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Qualora l’importo
complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui al precedente comma 1 anche le sospensioni disposte dal Commissario in caso di grave inosservanza da parte dell’Appaltatore, o le sospensioni disposte in caso di pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza: quando tali sospensioni siano determinate da inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, le stesse non comporteranno uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori stabiliti dal presente contratto.
3. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l’hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016), fatta eccezione nel’ipotesi di cui all’ultimo periodo del precedente comma 2.
5. È pure riservata al Commissario la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all’Appaltatore.
6. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.107 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni attuative; per la totale o
parziale disapplicazione della penale si applicheranno quelle contenute nel successivo comma 7; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse del Commissario. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide il Commissario su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
8. Il Commissario non corrisponderà alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni dovessero essere sospese per cause non imputabili al Commissario stesso.
9. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate nella misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, computati sulla percentuale dell’utile di impresa del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori durante le visite periodiche al cantiere in vigenza del periodo di sospensione;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
10. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento.
I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art. 11bis - Contabilizzazione dei lavori a misura
1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di cui al precedente articolo 2.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalla Perizia. 3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alla Perizia se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Art. 12 - Oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal
D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.
2. E’, inoltre, a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. H).
3. Sono a carico dell’Appaltatore le spese per le ulteriori prove ed analisi, rispetto agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dalla Perizia e dal presente contratto. Tali prove ed analisi aggiuntive, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, sono disposte dalla Direzione lavori o dall’organo di collaudo.
4. È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.
5. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia il Commissario sia il personale preposto per conto dello stesso alla Direzione Lavori ed assistenza.
6. L'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.
7. Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l’Appaltatore ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo contrattuale, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
Art. 13 – Modifiche al contratto
1. E’ facoltà del Commissario apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo
I prezzi unitari per le lavorazioni a misura, come definiti ai sensi del precedente articolo 2, rimarranno fissi e invariabili.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto
Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto dovranno avvenire, secondo quanto indicato dall’Appaltatore, tramite la casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.
La pec del Commissario presso Regione Toscana è “xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx”. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
Art. 16 – Fatturazione e pagamenti
1. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 11 ed 11bis del presente contratto, raggiungano un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’approvazione dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 giorni successivi
all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell’art. 194, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il ………” con l’indicazione della data.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.
5. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario, dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con la modalità indicata al precedente articolo 15, entro 20 (venti) giorni (o nel diverso termine eventualmente previsto per il pagamento dal contratto di subappalto) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, il
Commissario sospende i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore. Nel caso in cui la mancata produzione delle fatture quietanziate dipenda dalla contestazione, da parte dell’Appaltatore, della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e la stessa sia effettivamente accertata dal Direttore dei lavori, il Commissario sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
In caso di pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016, l’Appaltatore dovrà comunicare la parte di prestazione eseguita dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
7. Le fatture elettroniche intestate a Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, codice fiscale 94079030485, Codice Univoco Ufficio (CUU) PM5WKM, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: CIG 737995103A, CUP J42B17000320002 ed il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la singola fattura. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 6, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, saranno rifiutate.
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa
dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ove l’Amministrazione non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito, il DURC verrà richiesto entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine per il pagamento, di cui al precedente comma 7, è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della sua emissione: pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.
10. Si applicano i commi 5, 5 bis e 6 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo del Commissario in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore, del Subappaltatore e dei cottimisti.
11. Il Commissario, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
12. L’Appaltatore:
a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;
b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti e subappaltatori, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
c) si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente e subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13. Ai sensi della lettera a) del precedente comma 11, l’Appaltatore dichiara che i propri
conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:
- sede di con codice IBAN IT ;
- sede di con codice IBAN IT ;
- sede di con codice IBAN IT ;
- sede di con codice IBAN IT ; L’Appaltatore dichiara, inoltre, che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono:
- il Sig. , Codice Fiscale: ;
- il Sig. , Codice Fiscale: .
L’Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare al Commissario eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.
14. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 737995103A ed il seguente codice CUP J42B17000320002.
15. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore tramite Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale, Sezione di Firenze da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, di cui al precedente comma 12, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera
successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
16. Il Sig. dichiara espressamente di esonerare il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.
17. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell’Appaltatore.
18. Il Commissario, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento all’Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 17 - Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nell’emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 7, e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile al Commissario, spettano all’Appaltatore gli interessi stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
Art. 18 – Subappalto – Subcontratto – Cessione del contratto
1. E’ ammesso il subappalto.
2. L’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare al Commissario apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Il Commissario a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, commi dal 7 al 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Comunque, fino a quella data non è
consentito il subappalto. In caso di subappalto non autorizzato dal Commissario, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
3. L’Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare al Commissario il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate al Commissario eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.
Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Appaltatore, in ottemperanza all’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta.
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.
L’Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e ad inviare al
Commissario comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto potrà essere risolto qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione del Commissario, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:
a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compresi quelli del subappaltatore.
e) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
f) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
g) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione.
h) in caso di subappalto non autorizzato.
3. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni secondo le seguenti modalità:
- per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di
quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore al Commissario, lo stesso potrà rivalersi sui crediti e sui depositi propri dell'appalto;
- in tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).
4. In caso di risoluzione, il Commissario procederà in tutto od in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Art. 20 – Certificato di collaudo
I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di collaudo finale. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l’approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Commissario; il silenzio del Commissario protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Commissario prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all’emissione del certificato, l’opera sarà presa in consegna dal Commissario. Resta nella facoltà del Commissario richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 21 – Conto finale
Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, accertata l’ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato.
Il conto finale dei lavori verrà redatto dal Direttore dei lavori, che lo trasmetterà al Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. 207/2010).
Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia il suo ammontare, ai sensi del successivo articolo 22.
Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo
1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall’Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario, dell’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio stesso.
2. Il Commissario, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura, che, come specificato dal precedente comma 1, dovrà essere successiva all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d’ufficio del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 9 , ultimo periodo del D.Lgs. n.
50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 6 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.
3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Commissario.
4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall’art. 16, commi 8 e 10, del presente contratto, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica:
- della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;
- di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura di cui al precedente comma 2, l’Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).
Art. 23 – Cessione del credito
1. La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.
50/2016,
secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. La cessione dei crediti è ammessa a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione sia trasmesso al Commissario prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.
3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile al Commissario qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso il Commissario cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.
5. L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice CIG 737995103A e del seguente codice unico di progetto (CUP) J42B17000320002. Il Commissario provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.
6. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Commissario e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 15.
Art. 24 – Recesso
Il Commissario si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Essa ne dovrà dare formale comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno venti
giorni.
È fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
Art. 25 – Controversie e foro competente
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà la seguente procedura:
- nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore, il Responsabile del procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori;
- qualora in seguito all’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
Qualora non si proceda all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.
Art. 26 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;
- il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. Approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti.
Art. 27 - Spese contrattuali
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n.
633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Commissario, mentre l’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore. È altresì a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
per il Commissario per l’Appaltatore
Il presente contratto, composto di n. pagine inclusa la pagina successiva relativa all’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo di Euro , che viene apposto (oppure, inserire al posto della precedente la seguente dizione: di numero contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’Ufficio.