Contract
Il presente documento contiene le condizioni generali di fornitura di servizi e prodotti tecnico- linguistici (d'ora in avanti “Condizioni Generali”) della società SOGET EST S.r.l., con sede legale in Padova - Via Longhin 121 - C.F./P.IVA 01689620282 (di seguito per brevità definita “Fornitore”). Premessa
Le presenti Condizioni Generali sono il frutto di consulenza legale specialistica prestata specificamente ed esclusivamente per il settore delle Imprese di Servizi Linguistici e la loro adozione è raccomandata per regolare i rapporti con la propria clientela.
1. Oggetto
1.1 Le Condizioni Generali qui di seguito riportate regolano tutti i contratti da stipularsi tra il Fornitore ed il Cliente destinatario dell'offerta del Fornitore, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di interpretariato.
1.2 Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto dal Fornitore e avranno valore solo per le forniture a cui si riferiscono. Pertanto, ogni eventuale disposizione, introdotta dal Cliente, che sia in contrasto o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali, sarà considerata nulla e priva di effetto a meno che non venga espressamente accettata per iscritto dal Fornitore.
2. Termini e definizioni (come da Norma UNI 10574)
I termini qui di seguito indicati, che possono comparire con iniziali maiuscole o minuscole nelle presenti Condizioni Generali, avranno il significato loro attribuito dal presente Art.2 in ottemperanza alla Norma UNI 10574:2007 ("Definizione dei servizi e delle attività delle imprese di traduzione e di interpretariato").
2.1 Interpretariato: trasposizione orale da una lingua di partenza verso una o più lingue di arrivo. Può essere di diversi tipi:
2.2 Interpretariato simultaneo: interpretariato svolto in contemporanea dalla lingua usata dall'oratore verso una lingua/lingue intelligibile/i agli uditori.
L'interprete deve tradurre simultaneamente, sovrapponendosi cioè all'oratore. La simultanea deve avvenire con l'ausilio di una strumentazione tecnica corrispondente allo stato dell'arte (es. cabina acusticamente isolata, cuffie/ auricolari, microfono,ecc)
2.3 Interpretariato consecutivo: Interpretariato differito dalla lingua usata dall'oratore verso una lingua intelligibile agli uditori. L'interpretariato consecutivo avviene senza ausilio di strumentazioni specifiche e deve essere fornito da personale con conoscenze specifiche di tecniche specialistiche (es. annotazioni su supporto cartaceo) e in possesso dei requisiti previsti ai punti 4.6 e 4.7. della norma UNI 10574. (Nota: applicabile soprattutto per conferenze stampa e consigli di amministrazione).
2.4 Interpretariato sottovoce (Chuchotage): Interpretariato sussurrato simultaneamente dalla lingua usata dall'oratore verso la lingua intelligibile all'uditore. L'interpretariato sottovoce avviene senza l'ausilio di strumentazione tecnica e deve essere fornito da personale con conoscenze specialistiche in materia di interpretariato simultaneo e consecutivo. (Nota: ad esempio non applicabile in caso di persone soggette a protezione es. personaggi politici o comunque tutelati).
2.5 Interpretariato di trattativa: Interpretariato in forma di dialogo fra le due parti che si alternano nei ruoli di oratore e uditore e che usano due diverse lingue (sia a carattere commerciale che tecnico). L'interpretariato di trattativa ha carattere più discorsivo e informale dell'interpretariato consecutivo, non prevede l'annotazione su supporto cartaceo e deve essere svolto da personale scelto come indicato nel punto 4.6 della norma UNI.
2.6 Briefing (riunione informativa): Incontro dedicato alla comunicazione di informazioni specifiche in preparazione dei lavori di interpretariato.
3. Caratteristiche del servizio
3.1 I servizi di interpretariato sono circoscritti al parlato ed escludono la traduzione scritta dei testi; l'interprete è moralmente responsabile dell'integrità del suo lavoro e nello svolgimento dell'incarico non potrà sottostare ad alcun tipo di pressione.
3.2 Per i servizi di interpretariato simultaneo, consecutivo e chuchotage, l'interprete non può essere impegnato per un orario giornaliero superiore alle n. 7 ore; per l'interpretariato di trattativa, l'interprete non può essere impegnato per un orario superiore alle n. 8 ore giornaliere.
3.3 Per gli interpretariati per i quali il Cliente chiede l'offerta degli impianti, il Fornitore garantisce la fornitura di cabine fisse e/o attrezzature mobili rispondenti ai requisiti delle norme ISO 2603 e 4043. L'adesione a suddette normative viene analogamente richiesta in caso di utilizzo di attrezzature tecniche direttamente gestite dal Cliente. In caso la qualità di dette attrezzature venisse valutata dal Fornitore inadeguata per lo svolgimento del servizio o pericolosa per le condizioni di sicurezza e salute del personale, il Fornitore non ha alcun obbligo di fornire il servizio di interpretariato e si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.
3.4 L'uso di schermi televisivi, sia al fine di migliorare la visibilità diretta dell'oratore e della sala, o addirittura, in casi del tutto eccezionali, in sostituzione, è possibile solo ed esclusivamente previo consenso anticipato degli interpreti.
3.5 Nei casi di interpretariati in remoto (vari tipi di teleconferenza o videoconferenza che richiedono l'utilizzo di un video a schermo o monitor), si considera assolutamente necessario il rispetto delle condizioni come riportate nella norma ISO 2603, con particolare enfasi del punto 7.1 per quanto riguarda il suono a garanzia che l'intera gamma di frequenze tra i 125 e 12.500 Hz venga fornita in caso di trasmissione ISDN. Viceversa, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.
3.6 Le condizioni di viaggio/spostamenti a carico del Cliente devono essere tali da non compromettere salute e sicurezza personali dell'interprete e consentire pertanto che non venga compromessa la qualità della prestazione a causa di disagi o fatiche dopo un trasferimento. Nel caso in cui venga constatato che le condizioni proposte o di fatto praticate
non diano a giudizio del Fornitore sufficiente garanzia in tal senso, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.
4. Perfezionamento e Conclusione del Contratto
4.1 Il Cliente, sia in sede di richiesta d'offerta che successivamente, darà al Fornitore in modo chiaro, univoco e dettagliato tutte le indicazioni necessarie all'espletamento dell'incarico (lingue coinvolte, numero oratori e partecipanti, sede, date e orari, settore, ecc). Il Fornitore potrà inoltre richiedere al Cliente documentazioni e/o altro materiale utile per la preparazione tecnica e terminologica dell'interprete/degli interpreti (programma, agenda, interventi/relazioni, filmati e slide, documenti precedentemente utilizzati, glossari, link a siti, normative di riferimento ecc.) in ognuna delle lingue di lavoro. Tale materiale dovrà essere consegnato al Fornitore prima possibile o comunque non oltre i 15 giorni prima della data di inizio del servizio. In caso di testi che dovranno essere letti ad alta voce durante l'evento, è responsabilità del Cliente fornirne anticipatamente una copia per l'interprete e l'oratore deve essere avvertito che la velocità di lettura di un testo sottoposto a simultanea non deve superare le 100 parole al minuto (3 minuti per pagina dattiloscritta a spaziatura doppia). Il Cliente assume piena ed esclusiva responsabilità in merito a quanto da lui fornito.
4.2 Eventuali quotazioni praticate dal Fornitore si intendono vincolanti solo se espressamente formalizzate in contratti o in offerte (per queste ultime, nei limiti della loro validità come da art.4.3).
4.3 L'offerta del Fornitore si intende valida per il periodo indicato nell'offerta medesima. Pertanto, il Fornitore non sarà tenuto a prendere in considerazione eventuali ordini pervenuti successivamente alla scadenza di tale termine.
4.4 Il contratto di fornitura si intende concluso quando il Fornitore riceve dal Cliente, mediante fax o posta elettronica, la propria offerta sottoscritta per accettazione dal Cliente o, alternativamente, una comunicazione scritta di accettazione espressa dell'offerta medesima, unitamente ad eventuale ulteriore modulistica richiesta dal Fornitore a fini legali e/o amministrativi, debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente. Eventuali modifiche o aggiunte introdotte dal Cliente rispetto all'offerta non vincoleranno il Fornitore a meno che non vengano espressamente accettate per iscritto da quest'ultimo.
5. Variazioni
5.1 Sarà facoltà del Cliente richiedere che vengano apportate variazioni ai servizi di interpretariato richiesti. Ogni variante rispetto alla fornitura preventivamente concordata verrà analizzata dal Fornitore che quantificherà al Cliente il corrispettivo aggiornato in base alle modifiche, indicando i nuovi termini di fornitura. In ogni caso, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto qualora le variazioni esulino del tutto da quanto originariamente convenuto oppure per natura, tempistica e/o entità comportino notevoli modificazioni nella natura o nei termini o condizioni del servizio.
5.2 Il Fornitore non introdurrà variazioni o aggiunte ai servizi di interpretariato rispetto alle previsioni contrattuali, senza l'autorizzazione scritta del Cliente. Tuttavia, qualora il Cliente non presti il proprio consenso a variazioni o aggiunte ritenute indispensabili dal Fornitore per la corretta e soddisfacente esecuzione del servizio di interpretariato, il Fornitore sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e non fornirà alcuna garanzia per il Servizio in questione, salvi i diritti di cui all'art.1660 Cod. Civ.
6. Impossibilità di esecuzione del servizio di interpretariato
6.1 Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente qualora l'adempimento del contratto di fornitura fosse reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi che colpiscano il Fornitore e che siano imprevedibili ed allo stesso non imputabili. Tra tali eventi sono da considerarsi inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i seguenti: eventi naturali (quali ad esempio incendi, inondazioni, alluvioni, terremoti), atti di qualsiasi pubblica autorità, esplosioni, incidenti, guerre, insurrezioni, sabotaggi, atti terroristici, epidemie, scioperi nazionali, interruzioni di forniture (ad esempio, di energia elettrica, linee telefoniche o altri mezzi di comunicazione, nonché di altri elementi essenziali per la fornitura del servizio).
6.2 Qualora, per uno o più degli eventi di cui sopra, la realizzazione del servizio e/o l'esecuzione di una qualsiasi altra obbligazione del Fornitore rimanga sospesa per un periodo superiore a tre (3) mesi consecutivi, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il contratto senza alcuna responsabilità di sorta nei confronti dell'altra parte. Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'art.1672 Cod. Civ.
7. Recesso
Il Cliente potrà recedere dal contratto di fornitura del servizio di interpretariato solo mediante comunicazione scritta da recapitarsi al Fornitore entro e non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del servizio senza applicazione di penali. Qualora la comunicazione di recesso pervenga al Fornitore successivamente alla suddetta scadenza, a prescindere dalla motivazione o causa del recesso, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari alla metà dell'importo concordato per il servizio se la comunicazione di recesso perviene al Fornitore fra i 10 (dieci) ed i 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del servizio. Qualora la comunicazione di recesso pervenga al Fornitore il giorno precedente alla data di inizio del servizio la penale sarà pari all'intero importo pattuito per il servizio. L'importo della penale dovrà essere corrisposto al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta da parte del Fornitore. E' fatto salvo il diritto del Fornitore a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
8. Risoluzione anticipata
Il Fornitore ha diritto di risolvere immediatamente il contratto di fornitura dei Servizi senza alcuna responsabilità, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni Generali e dalla legge, qualora intervenga qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del Cliente che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Cliente sia posto, a titolo d'esempio, in liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, o si trovi comunque in stato di insolvenza. In tal caso il Fornitore avrà diritto di chiedere l'intero pagamento in un'unica soluzione di quanto ancora dovuto dal cliente.
9. Codice di Comportamento
Il Fornitore dichiara di essere associato a Confindustria Padova e fornitore abituale di Confindustria Padova e Confindustria Belluno Dolomiti e di essere vincolato al rispetto dei regolamenti, dei codici deontologici e del Codice di Comportamento Etico di riferimento delle suddette Associazioni.
10. Collaborazioni esterne
10.1 Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore si avvalga di collaboratori esterni (interpreti professionisti freelance e/o iscritti ad associazioni di categoria) per svolgere le prestazioni oggetto della fornitura.
10.2 Il Fornitore garantisce l'adeguata preparazione professionale degli interpreti ai quali affiderà l'incarico e al contempo potrà, nel caso in cui l'interprete dovesse recedere dall'impegno preso per gravi motivi, effettuare la sostituzione del professionista opzionato con collega/colleghi di pari competenza e alle medesime condizioni.
11. Responsabili
Tempestivamente a seguito della conclusione di ciascun contratto di fornitura per servizi di interpretariato, ciascuna delle parti nominerà un proprio responsabile per la gestione del contratto, comunicandone il nominativo all'altra parte. Le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto potranno essere scambiate tramite i responsabili così nominati.
12. Verifiche /Sopralluoghi
Il Fornitore si rende disponibile, laddove necessario, a prendere anticipatamente visione della sede ove si svolgerà il servizio al fine di verificare l'idoneità della struttura e, ove previsto (come ad esempio per le simultanee) il posizionamento degli impianti, fornendo indicazioni per la risoluzione di eventuali problematiche logistiche.
13. Corrispettivi e pagamenti
13.1 I corrispettivi dei servizi e i termini di pagamento saranno concordati di volta in volta e saranno indicati nell'offerta del Fornitore per ciascun singolo contratto. Il Fornitore avrà facoltà di chiedere la corresponsione di acconti in fase di conferma dell'incarico e/o, se valutato opportuno, in fasi intermedie in considerazione della natura dell'incarico. Il tempo dedicato alle riunioni informative (briefing) e gli eventuali giorni non lavorati inframezzati ad altri giorni lavorativi di interpretariato, nonché i giorni di trasferimento fuori sede, verranno remunerati al 50% del corrispettivo giornaliero pattuito per il servizio. Xxxxxxx inoltre rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio.
13.2 Salvo diverso accordo scritto, tutti i pagamenti devono essere inviati al Fornitore mediante bonifico bancario presso la banca indicata dal Fornitore.
13.3 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo ad una delle scadenze stabilite, il Fornitore si riserva il diritto di porre a carico del Cliente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002 fino alla data dell'effettivo pagamento, fatto salvo ogni ulteriore diritto.
14. Garanzia; Reclami; Responsabilità
14.1 Il Fornitore garantisce che il servizio offerto venga eseguito a regola d'arte da professionisti di comprovata esperienza professionale, sottoposti a processi di qualificazione e controllo costanti. Nonostante quanto precede, il Cliente prende atto che il fine dell'interpretariato è di facilitare la comunicazione e che, per sua natura, esso non può essere considerato una fedele riproduzione degli interventi. Pertanto, il Fornitore declina ogni e qualsiasi responsabilità relativamente ad eventuali errori od omissioni che possano verificarsi durante l'esecuzione del Servizio di interpretariato, o relativamente al contenuto del discorso originario o delle informazioni su cui si fonda, o agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo del Servizio medesimo.
14.2 Eventuali reclami relativi al servizio di interpretariato, per vizio o difformità da quanto riportato nel contratto, devono pervenire al Fornitore per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data conclusiva dell'evento e dovranno indicare con precisione i vizi e le mancanze rilevate. L'omessa tempestiva notifica del reclamo comporterà decadenza del Cliente da ogni diritto e azione afferenti la qualità del servizio.
14.3 In caso di comprovata fondatezza del reclamo avanzato dal Cliente, il Fornitore accrediterà in tutto o in parte il corrispettivo pattuito per il Servizio in questione. Null'altro potrà essere richiesto dal Cliente. In particolare, eventuali richieste di interruzione del Servizio in corso necessitano della previa approvazione del Fornitore. In ogni caso, la responsabilità del Fornitore, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa o ragione, contrattuale o extracontrattuale, ivi inclusi danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente o da terzi, non potrà eccedere un importo pari al corrispettivo pattuito per il Servizio cui la responsabilità del Fornitore si riferisce. Quale unica deroga a quanto sopra, ove il Fornitore sia dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dai Servizi. Il Fornitore sarà responsabile, limitatamente agli eventi coperti da tale polizza, in misura non eccedente i massimali ivi previsti, restando tassativamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità per importi superiori.
14.4 Il Fornitore declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai materiali forniti dal Cliente al fine della prestazione dei Servizi. Il Cliente rimane l'unico responsabile dei contenuti di tali materiali, e sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che il Fornitore avesse a subire per effetto di quanto sopra. Il Fornitore in ogni caso si riserva il diritto di rifiutare incarichi qualora i materiali forniti dal Cliente siano reputati illegali, immorali, sconvenienti o lesivi di altrui diritti. Il Fornitore, altresì, non fornisce alcuna garanzia circa il raggiungimento di risultati ulteriori di qualsiasi genere per effetto dei Servizi forniti, al di fuori di quanto garantito con le presenti Condizioni Generali e/o mediante espresse pattuizioni individuali eventualmente intercorse con il Cliente.
14.5 Nessun tipo di garanzia si applica, e il Fornitore non sarà tenuto ad alcuna prestazione, se il Cliente non è in regola con i pagamenti, se egli o terzi non soggetti al controllo del Fornitore abbiano apportato modifiche o interventi sui Servizi, così come in tutte le ipotesi di danno scaturente da inadempimento contrattuale, colpa o negligenza del Cliente (ad es. nel
caso in cui il Cliente formuli una richiesta di Servizio difforme dalle sue effettive esigenze) o di terzi non soggetti al controllo del Fornitore.
14.6 E' altresì espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Cliente di sospendere o ritardare pagamenti in caso di reclami, nonché di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o compensazioni tra gli importi dovuti dal Cliente medesimo a titolo di prezzo dei Servizi e somme che quest'ultimo ritenga a lui dovute a qualsiasi titolo.
15. Riservatezza
15.1 Il Fornitore ed il Cliente si impegnano reciprocamente a tenere strettamente riservate, e ad utilizzare esclusivamente allo scopo di dare esecuzione al contratto di fornitura del servizio di interpretariato, tutte le informazioni e documentazioni tra loro scambiate, abbiano dette informazioni natura tecnica, tecnologica, produttiva, commerciale, societaria, amministrativa, finanziaria o aziendale in genere. Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza le informazioni già di pubblico dominio oppure che divengano tali successivamente per fatto non imputabile alla parte che le abbia ricevute, nonché quelle informazioni la cui divulgazione sia necessaria per disposizione normativa o sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità.
15.2 Il Fornitore assicura che il personale coinvolto nella prestazione del servizio di interpretariato è assoggettato a suddetto obbligo di riservatezza. Il ruolo dell'interprete è per sua natura vincolato dal più stretto e severo segreto professionale.
16. Registrazione e divulgazione
Come regola generale, i servizi di interpretariato vengono forniti per uso immediato e diretto da parte degli ascoltatori. Eventuali registrazioni, così come la messa in onda su radio, televisioni, Internet o altro mezzo della voce dell'interprete, richiedono preventivo consenso da parte dello stesso. Qualora l'interpretariato venga registrato, messo a disposizione del pubblico o divulgato, il Cliente è tenuto a far comparire sul mezzo di comunicazione, in particolare nel caso di diffusione via Internet, una dichiarazione nella quale si dichiari esplicitamente trattarsi di un servizio di interpretariato specificandone il tipo (es. simultanea), con la precisazione che scopo dell'interpretariato è facilitare la comunicazione e che lo stesso non può essere considerato fedele riproduzione degli interventi. Il Cliente è tenuto altresì ad includere una clausola di non responsabilità tramite la quale l'interprete declina qualsivoglia responsabilità relativamente a eventuali errori od omissioni che possono verificarsi durante l'interpretariato, al contenuto del discorso originario o delle informazioni su cui si fonda, o agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo del servizio.
17. Autonomia
I contratti di fornitura per il servizio di interpretariato fra il Fornitore ed il Cliente si intendono stipulati fra parti autonome ed indipendenti. Il Fornitore è un'impresa commerciale che presta il servizio di interpretariato, organizzando e gestendo i mezzi necessari e il personale a proprio rischio.
18. Mediazione - Foro Competente
In caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dai contratti di fornitura dei Servizi fra Fornitore e Cliente, le parti si impegnano ad esperire un previo tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 4.3.2010 n.28. Qualora il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, la competenza a decidere di eventuali controversie fra le parti apparterrà in via esclusiva al Foro competente presso la sede principale del Fornitore.
19. Norme applicabili
Le presenti Condizioni Generali, così come ciascun contratto di fornitura di Servizi anche svolto all'estero, saranno regolati dalle norme di legge italiane ed in particolare dalle disposizioni del Codice Civile in materia di contratto di appalto (artt. 1655 e seguenti).
20. Clausole finali
20.1 I singoli contratti di fornitura di Servizi sono regolati dalle pattuizioni di volta in volta intercorse e trasfuse nell'offerta del Fornitore accettata dal Cliente come da art.4.4, nonché dalle presenti Condizioni Generali. Eventuali pregressi accordi verbali o scritti intercorsi fra Fornitore e Xxxxxxx si intenderanno così sostituiti ed abrogati. Eventuali successive modifiche contrattuali non avranno efficacia ove non espressamente pattuite per iscritto.
20.2 Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali dovesse essere giudicata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità delle restanti clausole che continueranno ad avere piena efficacia.
20.3 Le comunicazioni fra le parti inerenti ai propri rapporti contrattuali dovranno avvenire per iscritto e, salvi i casi in cui sia espressamente prevista una forma particolare, potranno essere effettuate mediante posta ordinaria o raccomandata, telefax o posta elettronica, agli indirizzi che ciascuna delle parti avrà cura di fornire all'altra per iscritto in maniera completa e tempestiva, anche in caso di eventuali successive modifiche.
(Il Cliente)
Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di avere esaminato e approvato specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Oggetto); Art. 3 (Caratteristiche del servizio); Art.4 (Perfezionamento e Conclusione del Contratto); Art.5 (Variazioni); Art.6 (Impossibilità di esecuzione del servizio di interpretariato); Art.7 (Recesso); Art.8 (Risoluzione anticipata); Art.10 (Collaborazioni esterne); Art.13 (Corrispettivi e pagamenti); Art.14 (Garanzie; Reclami; Responsabilità); Art.16 (Registrazione e divulgazione); Art.18 (Mediazione - Foro Competente); Art.20 (Clausole finali).
(Il Cliente)