REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MONTEMURLO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MONTEMURLO
(Provincia di Prato) Rep n.
* * * * *
CONTRATTO DI APPALTO PER I SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CIG 93170386FB.
In data in Montemurlo, nella residenza comunale posta in xxx Xxxxxxxxx, 000/000, avanti a me, Segretario Generale del predetto Comune e come tale autorizzato a ricevere e rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente ai sensi dell’art. 97, co. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:
A) domiciliata presso la sede comunale nella sua qualità di del Comune di Montemurlo, CF. 00584640486 e P.IVA 00238960975, xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, di seguito denominato comune committente o comune;
B) , nella sua qualità di
, con sede legale
, la quale interviene nel presente atto in
nome e per conto di che rappresenta, di seguito
denominato appaltatore.
PREMESSO CHE:
1) con determinazione veniva stabilito di procedere all'appalto dei servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia, per il periodo ;
2) con la medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara, da tenersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 142 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in applicazione dell'art.95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di €
oltre all'importo di € IVA esclusa, per oneri della sicurezza conseguenti all'applicazione del DUVRI, non soggetti a ribasso, per un totale presunto di € , oltre IVA se dovuta;
3) l'appalto è stato aggiudicato a come risulta dai verbali delle sessioni di gara tenutesi nei giorni
;
(eventuale) ha individuato come cooperativa esecutrice del servizio
;
4) detta determinazione ha assunto piena efficacia dal -, stante la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara a carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016;
5) come previsto dal disciplinare di gara, il servizio è stato conferito sotto riserva di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale, in data
.
TANTO PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Oggetto del contratto)
1. Il Comune di Montemurlo, come sopra rappresentato, conferisce l'appalto relativo ai servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia per il periodo
all’appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna e si obbliga ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le attività inerenti il servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti ad esso allegati, come elencati al successivo art. 4, o in esso richiamati, nonché all’osservanza della normativa in materia e del Codice Civile, nonché del D.Lgs 50/2016. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sulle attività oggetto della prestazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.
Art. 2
(Corrispettivo dell'appalto e revisione dei prezzi)
1. L’importo contrattuale ammonta a € (euro
), oltre IVA nella misura di legge, di cui :
a) € (euro ) per lo
svolgimento delle attività inerenti il servizio;
b) € (euro ) per oneri
afferenti la sicurezza per i rischi interferenziali.
2. L'importo contrattuale è stato calcolato sulla base del prezzo a base d'asta depurato del ribasso offerto in sede di gara, pari a %. Il corrispettivo dovuto dal Comune è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e di qualsiasi onere inerente e conseguente l’appalto. Il Comune si
riserva, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, di ridurre o aumentare i servizi, durante il periodo contrattuale, anche a seguito di una diminuzione o di un aumento delle iscrizioni: ricorrendone la fattispecie, sarà applicato il disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.
Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione
appaltante né, xxxxxxxxx, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat ( ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.
Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del
contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
E’ altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
3. Le fatture elettroniche emesse saranno contabilizzate sulla base del servizio effettivamente prestato e dovranno essere inviate al Comune di Montemurlo, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; esse saranno liquidate successivamente all'esito favorevole del possesso dei requisiti imposti dalla legge a chi assume appalti pubblici e della positiva verifica degli obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla data di registrazione del protocollo, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall’appaltatore.
4. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture darà diritto all'appaltatore di chiedere l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dalla legge; sono fatte salve le seguenti fattispecie:
- l'accertamento di situazioni debitorie di cui al comma 1 dell’art. 48-bis del
D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e di cui ai commi 5, 5-bis e 6, dell’art. 30 D. Lgs n. 50/2016;
- l'irrogazione di penali di cui all'art. 31 del capitolato speciale di appalto da parte del responsabile del procedimento;
- l’incompleta, inesatta o contestata fatturazione;
- l’incompleta o inesatta prestazione contrattuale.
Art. 2 bis (Tracciabilità finanziaria)
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tale scopo ha comunicato al Comune il numero di conto corrente dedicato, anche non esclusivamente al presente contratto, nonché il nominativo del personale autorizzato ad operarvi. Tale documentazione è conservata agli atti ed ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata al Comune entro 7 giorni.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Prato della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto (se previsto) e subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore dovrà inoltre trasmettere i predetti contratti al Comune ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
Il mancato rispetto della disciplina suddetta costituisce causa di risoluzione di
diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cc.
Art. 3 (Durata dell'appalto)
1. Il presente contratto avrà durata dal . (Inserire eventuali proroghe se previste)
Art. 4
(Allegati contrattuali e obblighi dell'appaltatore)
Formano parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche nel caso non siano materialmente allegati:
a) capitolato speciale di appalto;
b) progetto tecnico; c) XXXXX;
d) offerta economica.
I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e lettera b), sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente sono conservati presso i locali del Comune.
Art. 4 bis (Obblighi dell’appaltatore)
1. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente il comune committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento integrativo del Comune.
A tal fine si dà atto che il comune ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia dei suddetti atti, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a sua volta a trasmettere copia del Decreto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il comune committente, verificata l'eventuale violazione, la contesta all'appaltatore per iscritto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni
Art. 5 (Responsabilità e garanzie)
1. L’appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose del Comune o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto, con conseguente esonero del comune committente da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze assicurative, valide fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione:
.
2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha prestato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria
.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, nonché del rimborso di spese che il comune committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore o per diversa assegnazione dell’appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltatore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il comune committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto, in modo tale che l’importo complessivo garantito rimanga inalterato per tutta la durata dell’appalto; resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.
Art. 6
(Norme sulla sicurezza)
1. Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, prevede l’esistenza di rischi interferenziali, per cui si è resa necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che è parte integrante del presente contratto.
2. L'appaltatore ha comunicato i nominativi del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione aziendale, del medico competente, degli Addetti antincendio e degli Addetti pronto soccorso, in possesso dei requisiti di legge e si è impegnato a rispettare i seguenti adempimenti:
1) svolgimento di adeguate e documentate attività di informazione e formazione dei propri lavoratori e addetti a vario titolo impiegati nei servizi in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 36-37, D.lgs. n. 81/2008 e smi, comprendenti l’organizzazione di almeno due prove di evacuazione annuali, dandone informazione al comune committente tramite invio di copia del verbale entro i 15 giorni successivi alle prove stesse;
2) presentazione del piano di emergenza interno a firma del datore di lavoro e del RSPP;
3) dotazione agli operatori impiegati nel servizio dei necessari DPI e di apposita tessera di riconoscimento;
4) costante aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n. 81/2008;
5) utilizzo degli spazi rispettando la loro destinazione e per le attività per le quali gli stessi sono abilitati, in conformità alle prescrizioni stabilite dal comune committente con il presente contratto e rispettivi allegati, dal DUVRI e da tutta la documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alle prescrizioni connesse all'agibilità dei locali e alla normativa antincendio, dotando ogni struttura destinataria del servizio della cassetta di pronto soccorso, come previsto dal decreto n. 388/2003, con obbligo di reintegrare costantemente i prodotti utilizzati;
6) rispetto, anche da parte di terzi, di tutte le disposizioni di cui al presente contratto, le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi,
dai regolamenti e dalle norme in vigore e disposti, di volta in volta, dalle autorità competenti;
7) applicazione di tutte le misure atte ad evitare incidenti, danni, infortuni e rischi a carico di chiunque usufruisca del servizio e degli operatori impiegati, garantendo la loro incolumità, con particolare attenzione alle attività di sorveglianza sanitaria a cura del medico competente, rispettando le modalità e le frequenze prescritte dal documento di valutazione dei rischi;
8) esecuzione a proprie spese delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra delle strutture adibite a servizi educativi, come previsto dal
D.P.R. 462/01, con incarico a Ente notificato ed abilitato e con cadenza almeno biennale.
3. Il Comune si riserva il diritto di indicare eventuali ed ulteriori adempimenti in materia di sicurezza, in merito ai quali l’appaltatore dovrà adeguarsi entro 30 (trenta) giorni dalla loro comunicazione.
Art. 7
(Divieto di subappalto)
1. E’ fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche parzialmente ad altri soggetti il servizio oggetto di appalto, pena la risoluzione del contratto. Non è considerato subappalto il ricorso a ditte esterne per la manutenzione e per gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 81/2008.
Art. 8
(Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. L'appaltatore è, inoltre, obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono viene eseguito l'appalto.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il comune committente potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, sospendere l’emissione dei mandati di pagamento e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, anche all’escussione della cauzione definitiva. Sulle somme sospese non saranno corrisposti interessi, né l'appaltatore potrà porre eccezioni o pretendere risarcimenti da parte della stazione appaltante.
Art. 9
(Penalità e risoluzione del contratto)
1. In caso di inadempienze e penalità si applica il capitolato speciale di appalto con le modalità prescritte.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) cessione del contratto;
b) subappalto non autorizzato;
c) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
d) grave inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione dei servizi educativi ed integrativi e delle strutture ad essi destinati, anche su
segnalazione della competente ASL;
e) inosservanza del progetto pedagogico e/o educativo;
f) grave o ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
g) interruzione non motivata di servizio;
h) mancato rispetto della normativa e delle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
i) mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste dal capitolato speciale di appalto;
j) inadempienza agli oneri e/o obblighi e/o modalità di esecuzione del servizio risultanti dal capitolato speciale di appalto e del presente contratto, tale da compromettere la funzionalità dei servizi;
k) perdita dei prescritti requisiti.
l) casi documentati di violenza fisica e/o psicologica sui minori.
3. Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, nonché al riconoscimento della responsabilità civile e penale, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata.
4. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto del contratto, anche se sopravvenute:
- l’impossibilità accertata, per l’appaltatore, a realizzare la prestazione ad iniziata esecuzione del presente contratto;
- le violazione di obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal codice di comportamento integrativo comunale.
5. Il comune committente, ai sensi dell’art. 109 D. Lgs n. 50/2016, si riserva
la possibilità di recedere dal contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere all’appaltatore le somme dovute per le prestazioni sino a quel giorno maturate.
6. È fatto salvo ogni diritto della stazione appaltante al risarcimento per i danni subiti.
Art. 10 (Risoluzione delle controversie)
1. Eventuali controversie tra il comune committente e l'appaltatore durante l’esecuzione del servizio, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 206 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo xxxxxxx non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale ed eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Prato.
Art. 11 (Trattamento dei dati personali)
I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, si configurano e rapportano come segue:
-Il Comune è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti all’appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Questo tratterà i dati forniti dal Comune con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente contratto, attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno conservati nell'archivio del Comune, ai sensi di legge;
- L’Appaltatore, per i dati personali che verranno forniti dal Comune committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, viene individuato come “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:
- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Reg.UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, nè divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine della prestazione del servizio, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli.
Art. 12
(Conflitto di interessi e pantouflage)
L’appaltatore si obbliga ad assicurare, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montemurlo, approvato con deliberazione di G. C. n. 218 del 30.12.2013. Ogni violazione a detta normativa costituisce causa di risoluzione del rapporto senza alcun diritto e risarcimenti o
compensi per le prestazioni da effettuare.
L’Arch. Xxxx Xxxxxxx, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del vigente Piano Anticorruzione dell’Ente, degli artt. 6-bis l. n. 241/1990, 6 e 7 DPR n. 62/2013, dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse con l’appaltatore/concessionario; dichiara altresì, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con l’Impresa qui rappresentata contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente atto.
L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montemurlo nei confronti del medesimo concessionario/appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E’ altresì consapevole che ove il presente contratto fosse stipulato in violazione di quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.
Art. 13
(Spese contrattuali)
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, senza eccezione alcuna, sono a totale carico dell’appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto ad IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 con imposta di registro pari a € 200,00. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune. L' imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per
l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00). (indicare eventuali esenzioni)
***
Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su pagine a video oltre agli allegati che le parti mi dispensano dal leggere.
Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i.
(firmato digitalmente)
(firmato digitalmente)
Il Segretario Generale (firmato digitalmente)
Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i.
Il Segretario Generale ( firmato digitalmente)