CONVENZIONE
Comune di SCORZE’ (VE)
Comune di CAVALLINO-TREPORTI (VE)
CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE DI CLASSE SC2 NEI COMUNI DI SCORZE’ E CAVALLINO-TREPORTI
L’anno duemilaquindici il giorno del mese di , tra il Comune di Scorzè (VE) C.F. 82002430278, legalmente rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ed il Comune di Cavallino- Treporti (VE) C.F. 03129420273, legalmente rappresentato dal Sindaco Nesto Avv. Xxxxxxx
P R E M E S S O
- che l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 10 del D.P.R. n° 465/1997, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’ufficio di segreteria;
- che il Comune di Scorzè con deliberazione di C.C. n. del 24/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ed il Comune di Cavallino-Treporti con deliberazione di C.C. n. del , dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 465/1997;
- che i suddetti Comuni di Scorzè e Cavallino-Treporti, alla data del 31.12.2014 contano, rispettivamente, n. 18.888 e n. 13.566 abitanti; Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
(Oggetto e fine)
Il Comune di Scorzè (VE) – Classe SC2 ed il Comune di Cavallino- Treporti (VE) - Classe SC2 stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste.
ART. 2
(Comune Capo convenzione)
Il Comune di Scorzè assume la veste di Comune “Capo convenzione” e pertanto il titolare della Segreteria comunale convenzionata risulta essere il Segretario comunale individuato con apposito provvedimento dal Sindaco del Comune di Scorzè.
ART. 3
(Nomina e revoca del Segretario Comunale)
Al Sindaco del Comune “Capo convenzione” compete la nomina e revoca del Segretario comunale.
Il Segretario della Segreteria convenzionata sarà scelto con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.
La nomina sarà effettuata dal Sindaco del Comune “Capo convenzione” sentito il Sindaco dell’altro Comune.
La revoca del Segretario comunale della Segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 15, comma 5, del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, con l’intesa che l’atto sarà assunto dal Sindaco “Capo convenzione” sentito obbligatoriamente il Sindaco di Cavallino-Treporti e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta comunale del Comune “Capo convenzione”.
ART. 4
(Modalità operative)
Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in entrambi gli enti.
Il Segretario comunale della Segreteria convenzionata dipenderà
funzionalmente, per le mansioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.
Il rapporto di servizio, sia per quanto attiene al trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune “Capo convenzione” con l’emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell’altro Comune.
La sede di servizio dell’ufficio di Segreteria convenzionata viene fissata presso il Comune di Scorzè.
La classe di appartenenza della Segreteria risulta essere quella di segreteria generale di classe 2^.
Alla sostituzione del Segretario comunale in caso di temporanea assenza o impedimento provvederà il Vice Segretario di ciascun Comune individuato dai rispettivi Sindaci, fatta salva la opportunità di individuare, di volta in volta, un sostituto da parte del Sindaco Capo convenzione come previsto dalle procedure in vigore.
ART. 5
(Modalità di svolgimento del servizio del Segretario Comunale) Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionali alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli stessi, e pertanto esso svolgerà le sue funzioni, assicurando una presenza settimanale pari a n. 21 ore di servizio nel Comune Capo convenzione e pari a n. 15 ore di servizio nel Comune di Cavallino- Treporti.
I Sindaci delle due Amministrazioni individueranno, di comune accordo, le concrete modalità di svolgimento del servizio, nei rispettivi Comuni,
l’orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale.
In ogni caso, il Segretario dovrà assicurare la propria presenza in servizio, organizzando il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, nel rispetto del vigente C.C.N.L.
ART. 6
(Trattamento economico e rapporti finanziari)
Al Segretario comunale, per effetto della convenzione, spetta la maggiorazione della retribuzione nella misura del 25%.
Il Comune di Scorzè, Capo convenzione, provvederà al pagamento delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, effettuerà il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio; provvederà al recupero della quota parte a carico del Comune di Cavallino-Treporti con cadenza quadrimestrale.
In particolare:
- ai fini della retribuzione di risultato al Segretario comunale spetterà quanto previsto dall'art. 42 del CCNL dei Segretari del 16.05.2001, liquidato dal Comune Capo convenzione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo l'acquisizione del giudizio scritto da parte di entrambi i Sindaci. Tale retribuzione verrà ripartita nella misura massima del 10% del monte salari in proporzione al trattamento economico a carico di ciascun Ente;
- l'attribuzione di ulteriori e diversi compensi previsti dal CCNL dei Segretari del 16.05.2001 (art. 41, comma 4) assegnabili in ragione di
specifiche funzioni affidate da ciascun Sindaco al Segretario comunale restano a carico del singolo Comune affidatario.
- al Segretario spetterà l’indennità di “galleggiamento” stabilita nell’art. 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali del 16.5.2001. Tale spesa sarà a carico del Comune di Cavallino-Treporti.
- al Segretario spetterà il rimborso delle spese di viaggio documentate per lo spostamento dalla sede di Scorzè alla sede di Cavallino-Treporti per l'esercizio delle sue funzioni. Tale spesa sarà a carico del Comune di Cavallino-Treporti e sarà rimborsata al Segretario comunale trimestralmente.
- le spese per formazione, missioni e trasferte svolte dal Segretario comunale, saranno a carico esclusivamente del Comune nell'interesse del quale vengono effettuate.
- le spese relative al trattamento economico del Segretario comunale, salvo quelle esclusive poste a carico del singolo Comune, così come determinate all'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001, graveranno su ciascun Comune nella seguente proporzione:
- Comune di Scorzè 58,33% (21/36)
- Comune di Cavallino-Treporti 41,67% (15/36)
ART. 7
(Disposizioni varie)
Si intende attribuita al Sindaco del Comune Capo convenzione ogni potestà autorizzatoria da esercitarsi nei confronti del Segretario della convenzione.
I Comuni convenzionati potranno affidare al Segretario, separatamente o in forma congiunta, altre funzioni in conformità alle disposizioni di
Legge, Statuto o Regolamento.
Gli incarichi di cui al comma precedente verranno disciplinati con separati provvedimenti adottati dagli organi comunali competenti; i relativi oneri sono a carico di ciascuno dei Comuni nella misura da ciascuno pattuita.
ART. 8
(Forme di consultazione)
Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all’anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
ART. 9
(Durata)
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di effettiva presa in servizio del Segretario titolare ed avrà durata fino al 31 dicembre 2020. Al termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.
ART. 10
(Scioglimento della convenzione)
La presente convenzione potrà essere risolta prima della scadenza del termine per una delle seguenti cause:
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali contraenti.
- Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni Comunali contraenti da adottare, con atto deliberativo consiliare, previo
preavviso di almeno trenta giorni.
In qualunque delle ipotesi di scioglimento consensuale della convenzione o di recesso unilaterale dalla stessa, nonché al termine naturale della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario, in quale Comune tra quelli convenzionati lo stesso sarà nominato. Nel caso non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune “Capo convenzione”.
ART. 11
(Classe della convenzione)
La presente convenzione è classificata in classe II^ SC2 (popolazione compresa da 10.001 a 65.000) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del Segretario comunale.
ART. 12
(Registrazione)
La presente convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d’uso ai sensi della vigente normativa.
Tutte le spese relative sono compensate tra i Comuni associati.
ART. 13
(Norme finali)
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di Legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni, per quanto compatibili.
La presente convenzione corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, e dell’atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Venezia – Ufficio
Territoriale del Governo di Venezia - Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO DEL COMUNE DI SCORZE’ (VE)
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE)
Avv. Xxxxxxx Xxxxx