Bando di concorso per borse di studio
SEDE TERRITORIALE DI PARMA
2O22/2O23
BANDO PER LA CONCESSIONE DI: BORSE DI STUDIO
Bando di concorso per borse di studio
approvato il 30/06/2022
SEDE TERRITORIALE DI PARMA
BORSE DI STUDIO
SOMMARIO
Borse di studio
Valore della borsa di studio art. 1
Valore della borsa di studio – incrementi art. 2
Valore della borsa di studio – BAPS art. 3
Valore della borsa di studio - casi particolari art. 4
Scadenza per la presentazione della domanda art. 5
Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede art. 6
Autocertificazione di domicilio art. 7
Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale art. 8
Benefici connessi alla borsa di studio art. 9
Divieto di cumulabilità art. 10
Assegnazione della borsa di studio art. 11
Pagamento della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli
Pagamento della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico
Pagamento della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo
Pagamento della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo
Cause di esclusione, decadenza e revoca
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
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BORSE DI STUDIO
Art. 1
(Valore della borsa di studio)
L’importo della borsa di studio varia in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equiva- lente e alla condizione di studente In sede, Fuori Sede o Pendolare.
1. Il valore della borsa di studio1 è stabilito nel modo seguente:
Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
fino a 16.223,41 | 6.157,74 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 3.598,51 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.481,75 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 16.223,42 a 17.845,75 | 4.002,53 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.339,03 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.613,14 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 17.845,76 a 20.264,78 | 3.325,18 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.943,20 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.340,15 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 20.264,79 a 24.335,11 | 3.078,87 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.799,26 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.240,88 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
2. All’idoneità alla borsa di studio è associato il rimborso della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario di € 140,00, versata per l’iscrizione all’a.a. 2022/2023.
3. Gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati “indipendenti”, ai sensi dell’art. 7 punto 2 delle Norme Generali hanno titolo alla borsa di studio di importo fuori sede, indipen- dentemente dal tempo di percorrenza tra il comune in cui risiedono e la sede del corso e non sono assoggettati alle disposizioni sul domicilio di cui agli art. 6 e 7.
4. Il valore della borsa di studio per gli studenti iscritti all’ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati.
5. La borsa di studio è esente dall’Imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.
6. Gli studenti assegnatari di borsa di studio di cui al presente articolo possono richiedere che una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l’A- zienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro diversi contributi dell’Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:
Importo borsa convertito in servizio ristorazione | Contributo ER.GO | Importo complessivo di prepagato per il servizio ristorativo |
€ 200 | € 100 | € 300 |
€ 400 | € 200 | € 600 |
€ 500 | € 250 | € 750 |
€ 600 | € 300 | € 900 |
1 Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l’importo di borsa è com- prensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio, detratto dalla prima rata di borsa di studio.
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La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere conte- stuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. aller- gie, etc…) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare entro la scadenza dei ricorsi delle graduatorie di borsa di studio.
Per le modalità di fruizione del prepagato si rinvia al Bando Servizi ristorativi.
Art. 2
(Valore della borsa di studio – incrementi)
1. Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1, 3 e 4 è incrementato del 15% in caso di ISEE fino a € 12.167,56.
Il valore incrementato della borsa di studio di cui all’art. 1 comma 1 è:
Valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
fino a € 12.167,56 | 7.081,40 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 4.138,29 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.854,01 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
Nel caso della Borsa di studio in denaro e servizi per studenti fuori sede, iscritti a Parma, già asse- gnatari di posto alloggio di ER.GO nell’a.a. 2021/2022 (BAPS) l’incremento si applica alla quota in denaro come indicato al successivo articolo 3.
2. Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1, 3 e 4 è incrementato del 20% per le studentes- se iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matemati- ca), identificati in base alla circolare M.U.R. REG.UFF.U.0013676.11-05-2022, emanata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 1320/2021 (Tabella in Appendice).
Il valore incrementato della borsa di studio di cui all’art. 1 comma 1 è:
Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
fino a 16.223,41 | 7.389,29 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 4.318,21 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.978,10 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 16.223,42 a 17.845,75 | 4.803,04 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.806,84 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.935,77 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 17.845,76 a 20.264,78 | 3.990,22 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.331,84 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.608,18 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 20.264,79 a 24.335,11 | 3.694,64 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.159,11 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.489,06 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
Nel caso della Borsa di studio in denaro e servizi per studenti fuori sede, iscritti a Parma, già asse- gnatari di posto alloggio di ER.GO nell’a.a. 2021/2022 (BAPS) l’incremento si applica alla quota in denaro, come indicato al successivo articolo 3.
Gli incrementi previsti ai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. Se presenti entrambe le condi- zioni, si applicherà quella più favorevole.
Gli incrementi previsti ai commi 1 e 2 sono erogati in sede di saldo della borsa di studio (rispetti- vamente quarta rata per le matricole dei corsi di primo ciclo e ciclo unico e terza rata in tutti gli altri casi).
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BORSE DI STUDIO
Art. 3
(Valore della borsa di studio – BAPS)
1. Borsa di studio in denaro e servizi per studenti fuori sede, iscritti a Parma, già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell’a.a. 2021/2022 (BAPS)
a. Per gli studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e n. 7 in appendi- ce), iscritti a Parma, già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell’a.a. 2021/2022, richiedenti per l’a.a. 2022/2023 il beneficio Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Parma CUS Parma (BAPS), il valore è stabilito nel modo seguente in relazione all’ISEE:
Intervalli ISEE | Valore Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport (BAPS) per studenti iscritti entro la durata del corso di studi |
fino a € 16.223,41 | QUOTA IN DENARO € 2.481,75 € 2.854,01 in caso di maggiorazione del 15% per ISEE fino a € 12.167,56 € 2.978,10 in caso di maggiorazione del 20% per donne corsi S.T.E.M. VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO GRATUITO INCLUSO IL MESE DI AGOSTO € 2.500,00 PREPAGATO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE € 900,00 PREPAGATO PER SPORT PRESSO IL CUS DI PARMA € 300,00 |
da 16.223,42 a 17.845,75 | QUOTA IN DENARO € 1.613,14 € 1.935,77 in caso di maggiorazione del 20% per donne corsi S.T.E.M. VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO GRATUITO INCLUSO IL MESE DI AGOSTO € 2.500,00 PREPAGATO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE € 500,00 PREPAGATO PER SPORT PRESSO IL CUS DI PARMA € 300,00 |
da 17.845,76 a 20.264,78 | QUOTA IN DENARO € 1.340,15 € 1.608,18 in caso di maggiorazione del 20% per donne corsi S.T.E.M. VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO GRATUITO INCLUSO IL MESE DI AGOSTO € 2.500,00 PREPAGATO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE € 400,00 PREPAGATO PER SPORT PRESSO IL CUS DI PARMA € 300,00 |
da 20.264,79 a 24.335,11 | QUOTA IN DENARO € 1.240,88 € 1.489,06 in caso di maggiorazione del 20% per donne corsi S.T.E.M. VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO GRATUITO INCLUSO IL MESE DI AGOSTO € 2.500,00 PREPAGATO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE € 250,00 PREPAGATO PER SPORT PRESSO IL CUS DI PARMA € 300,00 |
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Intervalli ISEE | Importo Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport (BAPS) per studenti iscritti all’ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studi |
fino a € 16.223,41 | QUOTA IN DENARO € 1.240,88 € 1.427,01 in caso di maggiorazione del 15% per ISEE fino a € 12.167,56 € 1.489,06 in caso di maggiorazione del 20% per donne corsi S.T.E.M. VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO GRATUITO INCLUSO IL MESE DI AGOSTO € 1.350,00 PREPAGATO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE € 450,00 PREPAGATO PER SPORT PRESSO IL CUS DI PARMA € 300,00 |
da 16.223,42 a 17.845,75 | QUOTA IN DENARO € 806,57 € 967,88 in caso di maggiorazione del 20% per donne corsi S.T.E.M. VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO GRATUITO INCLUSO IL MESE DI AGOSTO € 1.350,00 PREPAGATO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE € 250,00 PREPAGATO PER SPORT PRESSO IL CUS DI PARMA € 300,00 |
da 17.845,76 a 20.264,78 | QUOTA IN DENARO € 670,08 € 804,10 in caso di maggiorazione del 20% per donne corsi S.T.E.M. VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO GRATUITO INCLUSO IL MESE DI AGOSTO € 1.350,00 PREPAGATO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE € 200,00 PREPAGATO PER SPORT PRESSO IL CUS DI PARMA € 300,00 |
da 20.264,79 a 24.335,11 | QUOTA IN DENARO € 620,44 € 744,53 in caso di maggiorazione del 20% per donne corsi S.T.E.M. VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO GRATUITO INCLUSO IL MESE DI AGOSTO € 1.350,00 PREPAGATO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE € 125,00 PREPAGATO PER SPORT PRESSO IL CUS DI PARMA € 300,00 |
b) Per la disciplina specifica della gratuità dell’alloggio e del servizio di ristorazione compresi nel BAPS si rinvia integralmente al bando Servizi residenziali sede di Parma e al bando Servizi risto- rativi.
c) L’integrazione alla borsa di € 300,00 per attività sportive è a carico di ER.GO per il 50% e del Centro Universitario Sportivo di Parma (CUS Parma) per il restante 50%. Per le attività proposte dal Centro Universitario Sportivo di Parma (CUS Parma) incluse nel BAPS si rinvia al sito http:// xxx.xxxxxxxx.xx. Le nuove iscrizioni ai corsi della stagione a.a. 2022/2023 sono possibili da settembre 2022. Per accedere ai corsi occorre:
1. la tessera associativa annuale del CUS Parma: per gli aventi diritto al BAPS di cui alla lettera
a) il CUS Parma prevede il prezzo agevolato di 5 euro a tessera; tale costo è a carico di ER.GO ed è vincolato all’effettiva iscrizione ad almeno uno dei corsi proposti dal CUS Parma per la stagione dell’a.a. 2022/2023 e al mantenimento dell’idoneità al BAPS secondo le disposizioni delle Norme Generali e dei Bandi di concorso a.a. 2022/2023;
2. Il certificato medico per attività sportiva non agonistica: gli studenti aventi diritto al BAPS di cui alla lettera a), non in possesso di certificato, possono effettuare la visita di idoneità all’atti- vità sportiva non agonistica gratuitamente presso il Centro medico convenzionato con il CUS Parma. Il costo unitario per il rilascio del certificato medico è a carico di ER.GO.
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BORSE DI STUDIO
Per gli studenti di cui alla lettera a) la quota in denaro non potrà superare l’importo indicato nelle precedenti tabelle, anche in caso di rinuncia al servizio abitativo e/o ristorativo e/o spor- tivo o nel caso di revoca del servizio abitativo per violazione del Regolamento generale delle Residenze Universitarie.
d) Nel caso in cui per mancanza di risorse disponibili non sia possibile l’erogazione della quota di in denaro del BAPS, gli studenti di cui alla lettera a) mantengono comunque il diritto al valore dei servizi riportati nelle tabelle per le soglie economiche di appartenenza.
I termini per presentare la domanda di BAPS sono: 10 agosto 2022 (scadenza on line) - 12 agosto 2022 (perfezionamento domanda on line tramite PEC o PIN).
Gli studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e n. 7 in appendice), iscritti a Parma, già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell’a.a. 2021/2022, non richiedenti il BAPS, possono richiedere il servizio abitativo per l’a.a. 2022/2023, con valore della borsa di studio definito in base agli artt. 1, 2, 4, 6 e 7.
Il valore della borsa di studio per gli altri studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e n. 7 in appendice), iscritti a Parma, richiedenti o non richiedenti l’alloggio nell’a.a. 2022/2023, è definito in base agli artt. 1, 2, 4, 6 e 7.
Art. 4
(Valore della borsa di studio – Casi particolari)
1. Borsa di studio per gli studenti iscritti all’Università o agli Istituti AFAM “X. Xxxxx” e “X. Xxxxxxxx”, che optano per un curriculum superiore a quello normale
Corso di laurea o Diploma accademico di I° Livello con durata di 6 anni
Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
fino a 16.223,41 | 3.592,02 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.099,13 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.447,69 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 16.223,42 a 17.845,75 | 2.334,81 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.364,44 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 941,00 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 17.845,76 a 20.264,78 | 1.939,69 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.133,53 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 781,75 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 20.264,79 a 24.335,11 | 1.796,01 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.049,57 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 723,85 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
Corso di laurea magistrale o Diploma accademico di II° Livello con durata di 4 anni
Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
fino a 16.223,41 | 3.848,59 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 2.249,07 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.551,10 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 16.223,42 a 17.845,75 | 2.501,58 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.461,90 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.008,21 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 17.845,76 a 20.264,78 | 2.078,24 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.214,50 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 837,59 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
da 20.264,79 a 24.335,11 | 1.924,30 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 1.124,54 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo | 775,55 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo |
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Gli studenti assegnatari di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Modena CUS Xx.Xx (BAPS) fruiscono di metà della quota in denaro indicata nella tabella dell’art. 3 comma 1 per ciascun anno del curriculum, mentre la gratuità dell’alloggio e la quota prepagata per il servizio di ristorazione e per le attività sportive sono attribuite per intero per un periodo pari alla durata massima di assegnazione prevista per l’erogazione della borsa di studio in caso di iscrizione a tempo pieno (cfr. art. 1 Norme Generali).
2. Borsa di studio per apolidi, titolari di protezione internazionale e complementare
Per apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di protezione complementare (ad es. per pro- tezione speciale e casi speciali), come definiti all’art. 2.3.4 delle Norme Generali, con nucleo familiare non residente in Italia, il valore della borsa di studio è riconosciuto nell’importo previ- sto per gli studenti fuori sede, indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio.
ER.GO si riserva di modulare i tempi di erogazione della borsa di studio in relazione all’anda- mento della carriera universitaria, nel rispetto dei requisiti di merito richiesti (artt. 8, e art. 9, 10 e 11 delle Norme Generali). Di norma il pagamento della borsa di studio avviene in quattro rate (se matricole di corsi di primo ciclo o ciclo unico) oppure in tre rate (in tutti gli altri casi) secondo quanto disciplinato dai successivi articoli 12 e seguenti, calcolando la quota in de- naro al netto dei servizi richiesti (costo totale rette per l’alloggio ed eventuale prepagato per il servizio di ristorazione, oltre al contributo CAF, se dovuto).
La borsa di studio di ER.GO non è cumulabile con altri interventi economici erogati in denaro
e/o servizi, con le medesime finalità.
ER.GO valuta congiuntamente all’Università i percorsi più appropriati per favorire la perma- nenza nel circuito dei benefici per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche con il ricorso a interventi straordinari.
Gli studenti idonei nelle graduatorie dopo i ricorsi di posto alloggio (art. 15 Norme Genera- li), assegnatari del servizio abitativo di ER.GO, non devono pagare le rette, poiché saranno interamente detratte dalla borsa di studio. Per gli studenti, idonei alla borsa di studio BAPS, valgono le disposizioni sull’alloggio gratuito di cui all’art. 3 del Bando Borse di Studio di Parma e all’art. 2 del Bando Servizi Residenziali di Parma. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di ogni mese in caso di idoneità condizionata.
3. Borse di studio per studenti iscritti ai corsi interateneo “MUNER” e agli altri corsi interateneo delle Università dell’Xxxxxx Xxxxxxx, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx
L’importo della borsa di studio è determinato in base alla sede didattica dove si svolge il pri- mo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, FUORI SEDE o PENDOLARE, l’importo della borsa di studio sarà rideterminato, tenendo conto della condizione di entrambi i semestri.
4. Borsa di studio per membri permanenti di Ordini Religiosi
Per i membri permanenti di ordini religiosi l’importo della borsa di studio è indipendente dalle condizioni economiche familiari, nonché dal luogo di residenza o di domicilio, in quanto fina- lizzato a coprire le spese strettamente connesse alla frequenza universitaria (libri e trasporti) ed è fissato in € 1.240,88.
Art. 5
(Scadenze per la presentazione della domanda)
Scadenza domanda on line | |
Borsa di studio per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi | Dal 4 luglio all’1 settembre 2022 |
BAPS (Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Parma) – SOLO per iscritti a Parma, già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell’a.a. 2021/2022 | Dal 4 luglio al 10 agosto 2022 |
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BORSE DI STUDIO
La domanda on line prevede una prima sezione dedicata ai DATI PERSONALI e una seconda sezione dedicata all’acquisizione dei DATI ECONOMICI con numero di protocollo INPS; solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici.
Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all’art. 14 delle Norme Generali.
Art. 6
(Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede)
1. Sono considerati “Fuori Sede” gli studenti che soddisfano entrambi i seguenti punti a) e b):
a) risiedono2 in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile,
con i mezzi di trasporto pubblico3, in un tempo superiore a novanta minuti
e
b) prendono alloggio a titolo oneroso presso la sede universitaria frequentata o nelle vici- nanze, purchè nell’ambito dei comuni indicati nella Tabella 6 o nella Tabella 7, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti per almeno 10 mesi nell’a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)4. Beneficiano della borsa dell’importo previsto per Studenti Fuori Sede anche gli assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi nel periodo dall’1 ottobre 2022 al 30 set- tembre 2023.
Gli studenti iscritti all’ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordina- mento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio a titolo oneroso nel comune sede del corso o in un comune in- dicato nella Tabella 6 o nella Tabella 7 per almeno 5 mesi nell’a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)5.
Per attestare il domicilio a titolo oneroso lo studente deve compilare l’autocertificazione di
domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 7.
2. Sono considerati “Pendolari” gli studenti:
che, risiedendo in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico6, in un tempo superiore a 90 minuti, prendono domicilio a titolo gratuito presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purché nell’ambito dei comuni indicati nella Tabella 6 o nella Tabella 7, per almeno dieci mesi nell’a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)7.
o
che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico8, in un tempo compreso tra 45 e 90 minuti. Sono comunque consi- derati pendolari gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella Tabella 7 (in Appendice).
2 Si intende la residenza del nucleo famigliare di origine, a meno che lo studente non presenti i requisiti di studente indipendente (art. 7 comma 2 lett. a) e b) Norme Generali a.a. 2022/2023).
3 I tempi di percorrenza sono calcolati con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico, sulla base delle tabelle orarie pubblicate dalle società di gestione del servizio di trasporto pubblico, tenuto conto degli eventuali tempi di attesa tra un mezzo di trasporto pubblico e l’altro.
4 Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all’estero nell’ambito di un programma di mobilità internazionale, ER. GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 10 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell’anno accademico nei diversi ordinamenti.
5 Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all’estero nell’ambito di un programma di mobilità internazionale, ER. GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 5 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell’anno accademico nei diversi ordinamenti.
6 Vd. nota 3
7 Vd. nota 4.
8 Vd. nota 3.
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BORSE DI STUDIO
Gli studenti iscritti all’ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordina- mento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono te- xxxx a prendere domicilio a titolo gratuito nel comune sede del corso o in un comune indicato nella Tabella 6 o nella Tabella 7 per almeno 5 mesi nell’a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)9.
Per attestare il domicilio a titolo gratuito lo studente deve compilare l’autocertificazione di
domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. Sono considerati “In Sede” gli studenti che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico10, in un tempo inferiore a 45 minuti, o che prendono domicilio presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle Tabelle 6 e 7), per un periodo inferiore a 10 mesi o non prendono domicilio nell’a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023).
Chi è domiciliato in un alloggio di sua proprietà11, o di cui risulta proprietario uno dei genitori facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell’attribuzione della borsa di studio è equiparato allo studente residente presso la sede del corso frequentato.
Sono comunque considerati In Sede gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella Tabel-
la 6 (in Appendice).
4. Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare sia residente e percepisca redditi all’estero, al fine di usufruire della borsa di studio “Fuori Sede” o “Pendolare”, devono attenersi alle dispo- sizioni di cui al successivo art. 7, comma 2 qualunque sia il loro comune di residenza in Italia, ad eccezione degli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati “indipendenti”, ai sensi dell’art. 7 punto 2 delle Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato al successivo punto 5.
Agli studenti internazionali il cui nucleo familiare risieda e percepisca redditi in Italia si applica- no le disposizioni previste per gli studenti italiani.
Agli studenti internazionali, il cui nucleo familiare percepisca redditi sia in Italia che all’estero, si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani nel caso in cui la maggior parte del reddito sia percepita in Italia.
5. Gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati “indipendenti”, ai sensi dell’art. 7 punto 2 delle Norme Generali hanno titolo alla borsa di studio di importo fuori sede, indipen- dentemente dal tempo di percorrenza tra il comune in cui risiedono e la sede del corso e non sono assoggettati alle disposizioni sul domicilio di cui agli artt. 6 e 7.
7.1 Disposizioni generali
Art. 7
(Autocertificazione di domicilio)
1. Gli studenti residenti in comuni non indicati nelle Tabelle 6 e 7 interessati alla borsa di stu- dio “Fuori Sede” o “Pendolare” devono presentare ad ER.GO l’autocertificazione di domi- cilio a partire dal 4 luglio 2022. Il modulo, disponibile soltanto on-line, collegandosi al sito xxx.XX-XX.xx, va compilato dopo la conferma della domanda di borsa di studio e trasmesso telematicamente entro il termine ultimo del 15 novembre 2022 con le seguenti opzioni: le autocertificazioni di domicilio compilate entro il 3 ottobre 2022 (prima scadenza) saranno recepite fin dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio pubblicate alle scadenze indicate all’art. 15.1 delle Norme Generali; quelle compilate dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 (secon- da scadenza) saranno invece recepite nelle graduatorie predefinitive di borsa di studio.
9 Vd. nota 4.
10 Vd. nota 3.
11 Fanno eccezione gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati “indipendenti”, ai sensi dell’art. 7 punto 2 delle Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all’art. 6 punto 5 del presente bando.
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BORSE DI STUDIO
Gli studenti che sono già in possesso della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito, secondo le modalità di cui al successivo comma 12, possono allegare tale docu- mentazione in fase di compilazione dell’autocertificazione di domicilio on line, solo se in pos- sesso della documentazione domiciliare completa dei requisiti previsti da bando.
Non devono compilare l’autocertificazione di domicilio on line gli studenti assegnatari di po- sto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi nel periodo dall’1 ottobre 2022 al 15 set- tembre 2023.
2. Gli studenti internazionali per usufruire della borsa di studio “Fuori Sede” o “Pendolare”, devo- no presentare l’autocertificazione di domicilio con le modalità di cui al comma 1, anche qua- lora abbiano la residenza presso la sede del corso frequentato, ad eccezione degli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati “indipendenti”, ai sensi dell’art. 7 punto 2 delle Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all’art. 6 punto 5 del presente bando.
3. Gli studenti idonei nelle graduatorie per l’alloggio che non sono convocati per l’assegnazio- ne con lettera inviata entro il 30 settembre 2022 o che sono convocati entro tale data, ma rinunciano all’alloggio prima della presa di possesso con le modalità indicate nella lettera di convocazione, oppure rinunciano all’alloggio prima della convocazione stessa potranno pre- sentare l’autocertificazione entro la scadenza ultima del 15 novembre 2022 e con le opzioni di cui al precedente comma 1. Qualora questi studenti siano convocati per l’assegnazione dell’alloggio con lettera inviata dopo il 30 settembre 2022, potranno, comunque, beneficiare della borsa di studio “Fuori Sede” a condizione che complessivamente nell’anno accade- mico abbiano un domicilio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, considerando la durata di assegnazione dell’alloggio dell’Azienda e il contratto di locazione esterno, dichiarato e docu- mentato con le modalità previste dal presente articolo.
4. Anche gli studenti che partecipano ai Programmi di mobilità internazionale ai fini dell’otteni- mento della borsa di studio “Fuori Sede” o “Pendolare” devono attenersi a quanto previsto al precedente comma 1. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal comune di residenza. Il presente comma 4 non si applica agli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati “indipendenti”, ai sensi dell’art. 7 punto 2 delle Norme Generali.
5. Il modulo on-line di autocertificazione di domicilio deve essere completo di tutte le informa- zioni richieste. Non sarà possibile lasciare vuoti campi a compilazione obbligatoria, né sono ammesse integrazioni successive al termine di scadenza per la presentazione.
6. La mancata presentazione del modulo on line di autocertificazione di domicilio entro la sca- denza di cui al comma 1 comporta, inizialmente, l’attribuzione della borsa di studio “In Sede”. Qualora rimangano risorse disponibili, dopo il soddisfacimento di tutti gli idonei, sarà ricono- sciuta la borsa di studio “Fuori sede” o “Pendolare”, con l’applicazione di una penale del 25% dell’importo di borsa rideterminato, agli studenti “Fuori sede” o “Pendolari” che hanno inviato la documentazione comprovante il domicilio secondo le modalità e i termini previsti dai suc- cessivi commi 7 e 12. La rideterminazione dell’importo di borsa di studio sarà riconosciuta in sede di pagamento del saldo (quarta rata per le matricole di primo ciclo e ciclo unico e terza rata in tutti gli altri casi).
7. L’autocertificazione è provvisoriamente sostitutiva della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito che deve pervenire per posta, con raccomandata R.R., ad ER.GO, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (fa fede il timbro postale di partenza)12 o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxx.xx-xx.xx o tramite DOSSIER UTENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all’Azienda entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità di cui al comma 12. Non sono soggetti a tale disposizione gli studenti che hanno allegato la docu- mentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito all’autocertificazione di domicilio on line entro la scadenza ultima del 15 novembre 2022.
12 La documentazione che lo studente trasmetterà tramite posta dovrà riportare sulla busta in modo leggibile il nome
e cognome del xxxxxxxx e l’indicazione “CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DOMICILIO”.
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BORSE DI STUDIO
Qualora gli studenti presentino la documentazione del domicilio oltre la scadenza del 31 gen- naio 2023 o integrino dopo tale data la documentazione inviata, sarà applicata una penale pari al 5% dell’importo di borsa di studio spettante. La mancata presentazione della docu- mentazione richiesta comporterà la REVOCA della borsa di studio13. La presentazione tardiva e l’incompletezza della documentazione eventualmente richiesta nell’espletamento dei con- trolli previsti, comporterà la rideterminazione della borsa di studio con importo “In Sede”.
8. Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell’anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data in cui è cambiato, presentando il modulo di variazione di domici- lio, debitamente compilato, scaricabile sul sito xxx.xx-xx.xx nella sezione modulistica. In caso di comunicazione tardiva sarà applicata una penale pari al 5% dell’importo di borsa di studio spettante. In caso di mancata comunicazione la borsa di studio assegnata sarà revocata.
Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell’anno devono, inoltre, presentare la do- cumentazione relativa al vecchio e al nuovo domicilio, secondo le modalità di cui ai commi 7 e 12. Se la variazione di domicilio avviene dopo il 31 gennaio 2023, la documentazione deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di variazione. Qualora gli studenti varino il domicilio da oneroso a gratuito sarà attribuita la borsa di studio “Pendolare”. Se la variazione del domicilio da gratuito ad oneroso avviene prima del 31 gennaio 2023 sarà attri- buita la borsa di studio “Fuori Sede”, se la variazione da gratuito ad oneroso avviene succes- sivamente resta confermata la borsa “Pendolare”.
9. Gli studenti che lasciano o perdono il domicilio nel corso dell’anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data dell’evento, con rideterminazione dell’importo “In sede” se la durata del domicilio risulta inferiore a 10 mesi. In caso di mancata comunicazione la borsa di studio assegnata sarà revocata.
10. È comunque corrisposta la borsa di studio “In Sede”:
- agli studenti che non si attengono alle disposizioni di cui al presente articolo;
- agli studenti che hanno il domicilio presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle Tabelle 6 e 7) per una durata inferiore a dieci mesi o non prendono domicilio;
- agli studenti che nel corso dell’a.a. 2022/2023 prendono la residenza presso la sede del
corso frequentato, fatta eccezione per gli studenti internazionali;
- agli studenti convocati per l’assegnazione dell’alloggio con lettera inviata entro il 30 set- tembre 2022 che, non avendo comunicato la rinuncia al servizio abitativo, non prendano possesso del posto entro il termine previsto;
- agli studenti incorsi nella revoca dell’alloggio, qualora la durata di assegnazione risulti inferiore a 10 mesi, a meno che non presentino entro 30 giorni dalla data di uscita dall’al- loggio un contratto di locazione di durata che, sommata alla durata di assegnazione dell’alloggio, consenta di raggiungere il periodo minimo previsto per mantenere la borsa di studio “fuori sede” per l’a.a. 2022/2023;
- agli studenti domiciliati in un alloggio di loro proprietà14, o di cui risulti proprietario uno dei genitori, facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- gli studenti assegnatari di alloggio per un periodo inferiore a 10 mesi nel periodo compre- so tra l’1 ottobre 2022 e il 15 settembre 2023, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 8 del Bando Servizi residenziali.
11. Gli studenti assegnatari di posto alloggio, che conseguono il titolo di studio nell’a.a. 2022/2023 mantengono l’importo di borsa di studio “Fuori sede”, anche se lasciano l’alloggio al mo- mento del conseguimento del titolo e per tale motivo non raggiungono complessivamente il numero minimo di mesi di assegnazione.
13 Gli studenti che incorrono nella revoca dell’assegnazione della borsa di studio a seguito del controllo sulla docu- mentazione domiciliare mantengono comunque l’idoneità alla borsa e ai benefici associati alle condizioni specificate nell’art. 16 del presente bando.
14 Fanno eccezione gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati “indipendenti”, ai sensi dell’art. 7 punto 2 delle Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all’art. 6 punto 5.
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BORSE DI STUDIO
12. La documentazione da presentare per comprovare il domicilio o i domicili autocertificato/i è
la seguente15:
- Per il domicilio a titolo gratuito:
1) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito, sarà necessario presentare un contratto registrato di comodato a titolo gratuito;
2) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell’a.a. 2021/2022 sia scaduto, lo stu- dente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell’immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest’ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato anche per l’a.a. 2022/2023 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
3) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell’a.a. 2021/2022 sia a tempo in- determinato, o di durata pari a quella del percorso di studi dell’interessato, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell’immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest’ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato durante l’a.a. 2022/2023 con specificate le date di inizio e fine ospi- talità.
- Per il domicilio a titolo oneroso:
1) nel caso in cui lo studente sia intestatario di un contratto di locazione deve presentare copia del contratto;
2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione dovrà presentare, oltre a una copia del contratto, il subentro cessione o sub-locazione regolarmente registrati dall’Agenzia delle Entrate.
Il contratto deve essere regolarmente registrato e, quindi, occorre allegare anche la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’imposta di registro per l’anno accademico in corso (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall’Agenzia delle Entrate). Nel caso di opzione per la cedolare secca, andrà presentata la documenta- zione dell’Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell’opzione per l’anno in corso)16. Qualora il contratto inviato entro il 31 gennaio 2023 scada dopo tale data senza coprire il periodo di 10 mesi, lo studente deve presentare il regolare rinnovo o un nuovo contratto registrato.
I modelli di registrazione del contratto o del subentro devono essere accompagnati dal contratto o dalla scrittura privata di subentro originario datata e firmata dai contraenti, altrimenti saranno ritenuti documentazione incompleta.
3) gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che confermano il domicilio relativo al contratto di locazione trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti sono esentati dal ripresentare il contratto, ma devono comprovarne il rinnovo presentando la copia della registrazione all’Agenzia delle Entrate, valida per l’a.a. 2022/2023 che attesta la proroga del contratto (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall’Agenzia delle Entrate).
4) gli studenti domiciliati presso Residence, affittacamere, B&B e simili, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento online della camera, oppure una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza (non infe- riore a 10 mesi nel periodo dall’1/10/2022 al 30/09/2023) e l’affitto mensilmente pagato.
15 Onde evitare omissioni o dati incompleti, si raccomanda agli studenti di utilizzare la modulistica ER.GO disponibile sul sito xxx.xx-xx.xx nella sezione MODULISTICA.
Si ricorda che, per il domicilio in Italia, la dichiarazione del proprietario/intestatario dovrà essere redatta in lingua italia- na come la restante documentazione. Per il domicilio all’estero potrà essere richiesta la traduzione in lingua italiana della documentazione trasmessa.
16 La documentazione comprovante l’opzione del proprietario per la cedolare secca può essere:
- dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate che conferma l’opzione della cedolare secca
- dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate di proroga della cedolare secca con i riferimenti del contratto
- Mod. RLI Agenzia delle Entrate se l’opzione è fatta in forma cartacea
N.B. La dichiarazione del proprietario relativa all’opzione per la cedolare secca, trasmessa agli inquilini (condizione indispensabile per la validità dell’opzione stessa) non può comunque sostituire una delle documentazioni sopra menzio- nate.
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BORSE DI STUDIO
Nel pieno rispetto delle normative vigenti, ER.GO si riserva la facoltà di accettare altra docu-
mentazione purché debitamente certificata.
13. Qualora uno studente intenda rinunciare all’autocertificazione precedentemente presenta- ta, dovrà presentare dichiarazione motivata entro il 31 gennaio 2023. Tale rinuncia compor- terà l’attribuzione della borsa di studio “In Sede”.
14. Se dai controlli effettuati è accertata la falsità delle dichiarazioni rese, ER.GO revoca la borsa di studio, recuperando le somme già versate, e commina una sanzione di importo triplo rispet- to a quello percepito, in conformità all’art. 10 del Decreto Legislativo n. 68/2012.
15. Tutte le comunicazioni dall’Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei re- quisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul DOSSIER UTENTE (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consultabile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della co- municazione postale.
7.2 Disposizioni particolari in caso di contratto pluriennale registrato con opzione cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con contratto pluriennale registrato con opzione per la cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti e in corso di validità non devono presentare l’autocertificazione di domicilio, né produrre documenta- zione ai sensi del precedente art. 7.1, se confermano lo stesso domicilio per l’a.a. 2022/2023. Devono comunque comunicare on-line tale conferma. Viceversa, in caso di contratto sca- duto o di variazione del domicilio per l’a.a. 2022/2023, devono presentare l’autocertificazione di domicilio e produrre documentazione ai sensi del precedente art. 7.1.
7.3 Controlli
ER.GO sottopone a controllo tutta la documentazione presentata per comprovare il domicilio
ai sensi degli art. 7.1 e 7.2.
ER.GO si riserva inoltre di effettuare sulla documentazione di domicilio a titolo oneroso risul- tata completa e regolare controlli a campione volti ad accertare l’effettivo pagamento del canone/affitto dovuto, richiedendo idonei documenti giustificativi (es. ricevute, copia delle disposizioni di pagamento, etc.).
Art. 8
(Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale)
1. Gli studenti che beneficiano del contributo per mobilità internazionale di cui all’apposito ban- do hanno titolo ad una borsa di studio di importo “In Sede”, indipendentemente dalla loro re- sidenza, in quanto l’importo del contributo assorbe l’eventuale importo di borsa “Pendolare” o “Fuori Sede” a cui avrebbero diritto sulla base di quanto previsto all’art. 1.
Per gli studenti di cui all’art. 3 valgono comunque i valori di borsa in denaro e servizi ivi indicati.
2. Gli studenti che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, che non beneficiano del contributo per la mobilità di cui all’apposito bando, hanno titolo alla borsa di studio dell’im- porto Fuori Sede se hanno un domicilio all’estero a titolo oneroso e di durata almeno pari a dieci mesi nell’a.a. 2022/2023 (nel periodo compreso dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)17. Agli studenti domiciliati all’estero per un periodo almeno pari a 10 mesi e a titolo gra- tuito è attribuita la borsa di studio “Pendolare”. Le disposizioni del presente comma si applica- no a prescindere dal luogo di residenza degli studenti.
3. Gli studenti non residenti nei comuni di cui alle Tabelle 6 e 7 che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, ma non beneficiano del contributo per la mobilità, hanno titolo alla
17 Per le modalità di presentazione dell’autocertificazione di domicilio e della relativa documentazione cfr. art. 7.
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BORSE DI STUDIO
borsa di studio come Fuori Sede o Pendolare anche se la durata del soggiorno all’estero è inferiore a 10 mesi, purché all’autocertificazione di domicilio all’estero uniscano anche un’xx- xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, tale da con- sentire di ricostruire una durata del domicilio complessivamente di 10 mesi a titolo oneroso o gratuito.
4. Il contributo di mobilità internazionale non spetta qualora lo studente, nei casi di non cumula- bilità di cui all’art. 10, rinunci alla borsa di studio di ER.GO.
Art. 9
(Benefici connessi alla borsa di studio)
Gli studenti di anni successivi idonei alla borsa di studio, assegnatari e non assegnatari, hanno
diritto all’esonero totale dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale.
Gli studenti matricole idonei alla borsa di studio, assegnatari e non assegnatari, hanno diritto all’e- sonero totale dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale a condizione di non incorrere in revoca della borsa di studio per mancato conseguimento del merito di conferma al 30/11/2023 (Tabella 3).
Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio hanno inoltre diritto a:
- Contributo di € 500,00 per l’accesso al servizio di ristorazione. Qualora successivamente all’e- rogazione del contributo ristorazione fosse assegnata la borsa di studio, sarà detratto dall’im- porto della borsa il valore di € 250,00, pari al 50% del contributo di ristorazione;
- Quota in servizi per gli studenti di cui all’art. 3.
- Precedenza nelle graduatorie per l’individuazione delle collaborazioni studentesche retribui- te/part-time universitario, se iscritti almeno al secondo anno di corso (fin dal primo anno solo per le lauree magistrali biennali).
Art. 10
(Divieto di cumulabilità)
1. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o pri- vati, incluse le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, le borse di dottorato, gli assegni di ricerca e ogni altro intervento in denaro e/o servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, attribuito in base a requisiti di reddito e/o di merito, ivi comprese le agevolazioni del Bando Collegi universitari INPS. Sono invece cumulabili le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o internazionali volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione e di ricerca degli studenti (es. Programma Erasmus +, Overseas o similari), ivi compresi i contributi per la mobilità interna- zionale erogati dall’Azienda stessa.
2. Gli studenti, nel caso di altra borsa di studio, possono comunque optare per il beneficio ero- gato da ER.GO, previa documentata rinuncia all’altra borsa. Nel caso di rinuncia alla borsa di ER.GO per un’altra borsa di studio, gli studenti mantengono il diritto al rimborso della tassa regionale e all’esonero totale dal contributo universitario annuale, tranne nel caso in cui la borsa di studio concessa comprenda anche l’importo del contributo universitario annuale.
3. Non possono usufruire della borsa di studio gli studenti che ne hanno già beneficiato per lo stesso anno di corso, anche presso altro Corso di Laurea o Dipartimento, tranne nel caso in cui restituiscano l’importo riscosso.
4. In caso di accertamento della violazione del divieto di cumulabilità dopo l’erogazione della borsa di studio, ER.GO procederà a revocare il beneficio con obbligo di restituzione delle somme percepite in denaro e servizi, fatta salva l’opzione di cui al comma 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 16 delle Norme generali.
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BORSE DI STUDIO
Art. 11
(Assegnazione della borsa di studio)
1. Le borse di studio sono finanziate da:
- gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell’iscrizione all’Università, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Pellegrino” di Rimini e al CIELS Bologna;
- risorse dell’Azienda;
- quota del Fondo Integrativo Nazionale per le borse di studio reso disponibile dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- finanziamento regionale sul Fondo Sociale Europeo;
- eventuali contributi dell’Università e/o di altri Enti.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 1320 del 17-12-2021 per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 alla copertura delle borse di studio concorrono finanziamenti statali a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito del finanziamento dell’Unione Europea “Next Generation EU”.
2. Le risorse disponibili per l’a.a. 2022/2023 saranno distribuite nella misura del 75% agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e del 25% agli studenti matricole, proporzionalmente al nu- mero di idonei in ciascuna graduatoria:
anni successivi
- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Me- diatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;
matricole
- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta For- mazione Artistica e Musicale;
- matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
- matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
- matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.
3. In caso di risorse ulteriori dopo l’assegnazione delle borse di studio in base alla ripartizione del- lo stanziamento iniziale, si procederà allo scorrimento delle graduatorie, distribuendo propor- zionalmente in base al numero degli idonei in ciascuna sede, attribuendo il 75% agli studenti iscritti ad anni successivi e il 25% agli studenti matricole e con il seguente ordine di priorità:
anni successivi
- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Me- diatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;
matricole
- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
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BORSE DI STUDIO
- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta For- mazione Artistica e Musicale;
- matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
- matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
- matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.
4. L’assegnazione della borsa di studio è condizionata dagli accertamenti effettuati dalle Uni- versità, dagli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla SSML “San Pellegrino” di Rimini e del CIELS Bologna sui dati di merito dichiarati in sede di autocertificazione. Lo studen- te che, sulla base dei controlli effettuati, risulti non avere nelle graduatorie definitive i requisiti per usufruire della borsa di studio deve restituire l’importo di borsa eventualmente riscosso, fatta salva l’eventuale comminazione di sanzioni per dichiarazioni mendaci.
5. Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia copertura degli idonei alla borsa di studio ER. GO, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, può porre in essere misure di riadeguamento del valore della borsa di studio stabilito dagli art. 1 e seguenti.
Art. 12
(Pagamento della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli)
1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti ad anni successivi al primo anno dei corsi di tutti i cicli la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
- la prima rata di borsa di studio, pari al 50% dell’importo assegnato al netto degli incrementi di cui all’art. 2, è posta in pagamento entro il 31/12/2022 agli studenti che, alla data del 16 no- vembre 2022, dai controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna risultino regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023. Agli altri studenti è posta in pagamento successiva- mente alla regolarizzazione dell’iscrizione18.
Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l’accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all’art. 3 del relativo Bando, se richiesta e le rette per l’alloggio assegnato come disciplinato dall’art. 15 del Bando per i servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
- la seconda rata di borsa di studio, pari al 10% dell’importo assegnato al netto degli incremen- ti di cui all’art. 2, è posta in pagamento da marzo 2023 a favore degli studenti che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2023 i crediti indicati nella Tabella 5 sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 11 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
Il merito al 28/02/2023 di cui alla Tabella 5 (in Appendice) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2022. In caso contrario la seconda rata sarà erogata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).
18 In caso di regolarizzazione dell’iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2022, ER.GO si riserva la possibilità
di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione della seconda rata.
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BORSE DI STUDIO
Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice) succes- sivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).
Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei
requisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2022/2023:
- gli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali);
- gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato;
- gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all’ultimo anno di
corso dell’Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
Gli studenti iscritti all’ulteriore semestre hanno titolo a ricevere la seconda rata, previa verifica del mancato conseguimento della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico ed equivalenti diplomi AFAM entro la sessione straordinaria di laurea dell’a.a. 2021/2022.
- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al 40% dell’importo assegnato al netto degli incre- menti di cui all’art. 2, è posta in pagamento insieme agli incrementi di cui all’art. 2 a partire da giugno 2023, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2023), a favore degli studenti che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2023 i crediti indi- cati nella Tabella 6 sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell’Alta Forma- zione Artistica e Musicale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 11 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato
Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato ottengono la terza rata (saldo) dopo avere superato l’esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e avere regolarizzato l’iscrizione al successivo anno di corso.
Hanno comunque diritto alla terza rata (saldo) della borsa di studio assegnata per l’a.a. 2022/2023 gli studenti che conseguono la laurea entro l’ultima sessione dell’a.a. 2022/2023, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2023, indipendentemente dalla pre- sentazione della domanda per l’a.a. 2023/2024 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.
La terza rata (saldo) di borsa di studio è, comunque, posta in pagamento entro il 30/06/2023:
a. agli studenti iscritti ad anni successivi con disabilità (Art. 12 Norme Generali),
b. agli studenti iscritti all’ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello, della Scuola Superiore per Mediatori Lin- guistici di Rimini e del CIELS Bologna,
c. agli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione dell’Università, della S.P.I.S.A., dei corsi di Dottorato e dei diplomi di perfezionamento AFAM,
d. agli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all’ultimo
anno di corso dell’Università o dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Nel caso di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), l’importo delle tre rate è determinato con riferimento alla quota in denaro.
3. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all’art. 3 delle Norme Generali.
4. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l’idoneità è condizionata da ac- certamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.
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BORSE DI STUDIO
Art. 13
(Pagamento della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico)
1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, o dei Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna la borsa di studio è posta in pagamento in quattro rate:
- La prima rata di borsa di studio, pari al 20% dell’importo assegnato al netto degli incrementi di cui all’art. 2, è posta in pagamento entro il 10/11/2022 agli studenti che risultino dai con- trolli dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, alla data del 17/10/2022 regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023. Agli studenti che regolarizzeranno l’iscrizione tra il 18/10/2022 e il 16/11/2022 la prima rata di borsa di studio sarà posta in pagamento insieme alla seconda rata entro il 31/12/2022.
- La seconda rata di borsa di studio, pari al 30% dell’importo assegnato al netto degli incremen- ti di cui all’art. 2, è posta in pagamento entro il 31/12/2022 agli studenti che risultino dai con- trolli dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, alla data del 16/11/2022 regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023. Agli altri studenti la seconda rata è posta in pagamento insieme alla prima rata successivamente alla regolarizzazione dell’iscrizione19.
Dalla prima rata e dalla seconda rata della borsa di studio sono detratte: la quota con- vertita in prepagato per l’accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all’art. 3 del relativo Bando, se richiesta e le rette per l’alloggio assegnato come disciplinato dall’art. 15 del Ban- do per i servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti per ciascuna rata inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
- La terza rata di borsa di studio, pari al 10% dell’importo assegnato al netto degli incrementi di cui all’art. 2, è posta in pagamento da marzo 2023 a favore degli studenti che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2023 i crediti indicati nella Tabella 1, sulla base dei controlli delle Uni- versità, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Media- tori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 8 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) succes- sivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la terza rata contestualmente alla quarta rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (in Appendice).
Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei re- quisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2022/2023, gli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali).
- La quarta rata (saldo) di borsa di studio, pari al 40% dell’importo assegnato al netto degli in- crementi di cui all’art. 2, è posta in pagamento insieme agli incrementi di cui all’art. 2 a partire da giugno 2023, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2023), a favore degli studenti che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2023 i crediti indi-
19 In caso di regolarizzazione dell’iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2022 ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima e la seconda rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione della terza rata.
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BORSE DI STUDIO
cati nella Tabella 2 sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell’Alta Forma- zione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 8 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
Agli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali), la quarta rata (saldo) della borsa è co- munque posta in pagamento entro il 30 giugno 2023.
2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all’art. 3 delle Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l’idoneità è condizionata da ac- certamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.
Art. 14
(Pagamento della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo)
1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della e Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
- La prima rata di borsa di studio, pari al 50% dell’importo assegnato al netto degli incrementi di cui all’art. 2, è posta in pagamento entro il 31/12/2022 agli studenti che risultino dai con- trolli dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, alla data del 16/11/2022 regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pa- gamento successivamente alla regolarizzazione dell’iscrizione20.
Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l’accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all’art. 3 del relativo Bando, se richiesta e le rette per l’alloggio assegnato come disciplinato dall’art. 15 del Bando per i servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
- La seconda rata di borsa di studio, pari al 10% dell’importo assegnato al netto degli incremen- ti di cui all’art. 2, è posta in pagamento da marzo 2023 a favore degli studenti che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2023 i crediti indicati nella Tabella 1, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Me- diatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 9 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) succes- sivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (in Appendice).
Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2022/2023, gli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali).
20 In caso di regolarizzazione dell’iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2022, ER.GO si riserva la possibilità
di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione della seconda rata.
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BORSE DI STUDIO
- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al 40% dell’importo assegnato al netto degli incrementi di cui all’art. 2, è posta in pagamento insieme agli incrementi di cui all’art. 2 a partire da giugno 2023, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2023), a fa- vore degli studenti che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2023 i crediti indicati nella Tabella 2 sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 9 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
Agli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali), la terza rata (saldo) della borsa è comun- que posta in pagamento entro il 30 giugno 2023.
2. Nel caso di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), l’importo delle tre rate è determinato con riferimento alla quota in denaro.
3. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all’art. 3 delle Norme Generali.
4. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l’idoneità è condizionata da ac- certamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.
Art. 15
(Pagamento della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo)
1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di specializzazione dell’Univer- sità, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
- La prima rata di borsa di studio, pari al 50% dell’importo assegnato al netto degli incrementi di cui all’art. 2, è posta in pagamento entro il 31/12/2022 agli studenti che risultino dai con- trolli dell’Università, della S.P.I.S.A. e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, alla data del 16/11/2022 regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell’iscri- zione.
Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l’accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all’art. 3 del relativo Bando, se richiesta e le rette per l’alloggio assegnato come disciplinato dall’art. 15 del Bando per i servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
- La seconda rata di borsa di studio, pari al 10% dell’importo assegnato al netto degli incremen- ti di cui all’art. 2, è posta in pagamento da marzo 2023 unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2022/2023.
- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al 40% dell’importo assegnato al netto degli in- crementi di cui all’art. 2, è posta in pagamento insieme agli incrementi di cui all’art. 2 dopo il superamento dell’esame o della verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e la regolarizzazione dell’iscrizione al secondo anno di corso.
2. Nel caso di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), l’importo delle tre rate è determinato con riferimento alla quota in denaro.
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BORSE DI STUDIO
3. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all’art. 3 delle Norme Generali.
4. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l’idoneità è condizionata da ac- certamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.
Art. 16
(Cause di esclusione, decadenza e revoca)
1. Per le cause di esclusione, decadenza e revoca si rinvia integralmente all’art. 2.2 e all’art. 4
delle Norme Generali.
2. Nel caso di revoca lo studente è tenuto alla restituzione. Per le modalità di restituzione e recu- pero crediti si rinvia integralmente all’art. 5 delle Norme Generali.
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ER.GO
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
AGLI STUDI SUPERIORI DELL'XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 0, XXXXXXX XXX.XX-XX.XX
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