tra
ALLEGATO 7
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI CONNESSI
L’anno ..….., del mese di ……………… il ……………….., presso …………………., con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge,
tra
Il Comune di Casalecchio di Reno (in seguito nominato “Ente”), codice fiscale 01135570370, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata il …, a … e domiciliata a Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, xx xxx xxx Xxxxx, 0, nella qualità di Dirigente Area Risorse del Comune di Casalecchio di Reno, che dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Casalecchio di Reno, che legalmente rappresenta, oltre che nell’interesse dell’Istituzione comunale Casalecchio delle Culture che interviene per dare esecuzione alla deliberazione Consiglio Comunale n……... del ……., esecutiva ai sensi di legge
e
la Banca ……………...……………….. (in seguito denominata “Tesoriere”), capitale sociale di euro
…………….. interamente versato, codice fiscale e Partita Iva n. ………………….……, rappresentata dal Sig. ………………..……., nato a …………….………… il ……………….……., che interviene nella sua qualità di ……………….…….. del/la ……………….. medesimo/a, con giusta delega del Consiglio d’amministrazione in data ……….……….
premesso
- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. ………….. del esecutiva ai sensi di
legge, ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016;
- che con determinazione dirigenziale n. ……………….del , esecutiva ai sensi di legge,
sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale in epigrafe, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che a seguito dell’esperimento della procedura di gara il …………………., come da verbale di aggiudicazione provvisoria pari data, il servizio in oggetto è stato provvisoriamente aggiudicato a …………….. con sede legale in ;
- che con determinazione dirigenziale n. ……….. del ……. esecutiva ai sensi di legge, il Servizio in parola è stato aggiudicato e affidato definitivamente a …………….. secondo i patti, norme e condizioni previsti nel bando di gara, documenti allegati e Convenzione di Tesoreria, nonché nell’offerta presentata;
- che per il servizio in oggetto è previsto l’affidamento a titolo non oneroso e pertanto non risulta un importo a base di gara;
- che l’Ente è soggetto al c.d. “sistema di tesoreria mista” in vigore per tutti gli Enti locali dal 1°gennaio 2009 per effetto dell’applicazione dell’art. 77-quater del D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- che in relazione a quanto previsto all’art. 2 comma 7 del presente atto, tenuto anche conto del principio di semplificazione dell’attività amministrativa di cui alla L. n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, le parti si danno reciprocamente
atto che agli enti costituiti dall’amministrazione affidante si applicheranno le disposizioni della presente convenzione, in quanto pertinenti, senza necessità di eventuali nuove convenzioni da stipulare fra i medesimi ed il Xxxxxxxxx incaricato;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
premesso inoltre che
- è comune volontà del Tesoriere e dell’Ente adeguare le procedure di entrata e di spesa, in coerenza con i principi stabiliti dall’ordinamento, per assicurare, nell’ambito del servizio di tesoreria, speditezza delle operazioni di riscossione, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti;
- il perseguimento dei summenzionati principi è coerente al reciproco interesse, ad un miglioramento della qualità dei servizi forniti agli operatori economici e alla comunità locale;
- il processo di adeguamento dell’attività amministrativa in generale e di quella contabile in particolare si basa su un sempre più largo utilizzo di procedure informatiche, il cui stato di sviluppo, in relazione alle capacità operative del Comune, è dettagliatamente specificato nelle documentazioni tecniche in atti e che, in questo ambito, il Tesoriere si impegna senza oneri per il Comune:
1. a collegare il sistema informativo preposto alla gestione del servizio di tesoreria con gli uffici comunali aventi connessione con tale servizio, in funzione dell’attività amministrativo- contabile, di gestione e di controllo svolta dall’Ente, intervenendo sullo stesso per renderlo coerente con le attuali modalità tecnico-operative adottate dal Comune e consentendo così la trasmissione in via informatica e in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione delle relative operazioni;
2. ad attivare, fin dall’inizio del rapporto contrattuale, concordando con il Comune le soluzioni tecniche opportune, tutte le procedure necessarie alla gestione completa degli ordinativi informatici a firma digitale, secondo le vigenti normative in materia. In particolare il servizio di certificazione sarà fornito da società tempo per tempo individuata dal Comune, che gestirà sempre per conto di quest’ultimo, durante lo svolgimento del servizio in oggetto, la trasmissione del flusso telematico certificato ed autenticato secondo le direttive ABI.
3. a collaborare allo sviluppo e all’evoluzione dei servizi di pagamento su canali telematici offerti ai cittadini dal Comune ed i servizi su internet. In particolare, dovrà essere resa possibile ed agevolata la riscossione di qualunque forma di entrata comunale attraverso i canali telematici, sia garantendo il massimo della collaborazione informatica attraverso un interscambio di informazioni con il Comune, nelle forme, modi e frequenze da concordarsi e comunque nel rispetto della gratuità reciproca, sia supportando il Comune nell’attivazione degli strumenti di pagamento richiesti da tali canali telematici, senza oneri per i cittadini;
4. a garantire inoltre relativamente ai servizi Internet del Comune la messa a disposizione di sistemi di pagamento con utilizzo delle principali carte di credito e di un sistema per la gestione di pagamenti tramite addebito su C/C dell’utente (cosiddetto ‘RID non continuativo’), nonché la conseguente attività di rendicontazione attraverso l’apertura dei diversi C/C di tesoreria richiesti da tali sistemi di pagamento;
5. che per quanto attiene alle modalità operative richieste dal Comune in relazione alla trasmissione in via informatica dei flussi informativi (compresa la gestione degli ordinativi informatici) ed alle caratteristiche e ai volumi di attività dei servizi sopra previsti si deve fare riferimento alla predetta documentazione.
si conviene e si stipula quanto segue INDICE
TITOLO I - SERVIZIO DI TESORERIA 3
Art. 1 - Affidamento e durata del servizio 3
Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione per il servizio di tesoreria 3
Art. 3 - Organizzazione del servizio di Tesoreria 4
Art. 4 – Conti Economali 5
Art. 5 - Esercizio finanziario 5
Art. 6 - Riscossioni 5
Art. 7 - Pagamenti 7
Art. 8 - Modalità e limiti per l’emissione dei mandati di pagamento 8
Art. 9 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento 9
Art. 10 - Pagamenti, scadenze obbligatorie, accantonamenti e successiva regolarizzazione 10
Art. 11 - Pagamento retribuzioni al personale dipendente 11
Art. 12 - Riscossioni e pagamenti con sistemi informatici – Gestione informatica del servizio 11
Art. 13 – Trasmissione di atti e documenti 12
Art. 14 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 13
Art. 15 - Garanzia fidejussoria 14
Art. 16 - Verifiche ed ispezioni 14
Art. 17 - Anticipazioni di tesoreria 14
Art. 18 - Utilizzo di somme a specifica destinazione 15
Art. 19 - Tasso debitore e creditore 15
Art. 20 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 16
Art. 21 – Prestiti 17
Art. 22 - Penale 17
Art. 23 - Resa del Conto del Tesoriere 17
Art. 24 - Amministrazione di titoli e valori in deposito 17
Art. 25 - Spese di gestione 18
Art. 26 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di Tesoreria 18
Art. 27 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 18
Art. 29 - Referente del Tesoriere 18
Art. 30 - Divieto di cessione del contratto 19
Art. 31 - Risoluzione del contratto 19
TITOLO II - NORME FINALI 19
Art. 32 - Oneri e spese 19
Art. 33 – Controversie 20
Art. 34 – Rinvio 20
Art. 35 - Domicilio delle parti 20
Art. 36 - Tutela della riservatezza 20
Art. 37 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 21
TITOLO I - SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 1 - Affidamento e durata del servizio
1. Il Comune di Casalecchio di Reno, come sopra costituito, affida a
, come sopra costituita, che accetta, il servizio di Tesoreria dell’Ente e dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, ex art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
2. La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) e sarà svolta nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti dell’Ente, oltreché dei patti stipulati con la presente convenzione, fatta salva la possibilità di rinnovo, per ulteriori 4 (quattro) anni ai sensi delle disposizioni nel tempo vigenti.
3. La convenzione verrà automaticamente prorogata alle medesime condizioni nelle more di espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio sino al termine massimo del 30 giugno successivo alla scadenza; in ogni caso il Tesoriere è tenuto a garantire la continuità del servizio sino a quando il nuovo affidatario non prenderà materialmente in carico lo stesso.
4. Il Tesoriere è tenuto, all’atto della cessazione del servizio, a depositare presso il Servizio Economico Finanziario dell’Ente tutti i registri, i bollettari e ogni altro documento abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo, impegnandosi sin da ora ad assicurare, con il nuovo Tesoriere la continuità della gestione a decorrere dal nuovo esercizio, trasferendo, inoltre, il know-how informatico all’uopo necessario senza oneri a carico dell’Ente.
5. Durante la vigenza della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e seguendo le procedure di rito, potranno essere apportate, mediante semplice scambio di corrispondenza, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il suo miglior svolgimento.
6. Ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000, il servizio di Tesoreria dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici tra il Servizio economico-finanziario dell’Ente ed il Tesoriere, attraverso servizi quali Internet banking e Home banking per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria e l’attivazione del servizio di riscossione/pagamenti con reversali e mandati informatici a firma digitale.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Tesoriere, per operazioni non regolarizzabili in via informatica, l’effettuazione delle stesse presso la Sede comunale.
8. Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio di Tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso.
9. L’Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione per il servizio di tesoreria
1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente, in particolare, la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l’osservanza della normativa vigente al riguardo ed in particolare del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell’ art. 77-quater del D.L. 112/2008
convertito con Legge n. 133/2008, che assoggetta tutti gli enti locali al sistema di Tesoreria Mista e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa che dovesse intervenire nel corso della validità della presente convenzione, ivi comprese le norme in materia di gestione informatizzata del servizio di Tesoreria di cui all’art. 213 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il servizio verrà svolto secondo le condizioni contenute nella presente convenzione e nell’offerta tecnico-economico composta dai parametri, da condizioni economiche e di svolgimento del servizio, di seguito denominata “offerta”, presentata in sede di gara dalla banca e allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), al cui rispetto il Tesoriere si obbliga senza eccezioni o riserva alcuna.
3. Il Tesoriere dichiara di assumere i compiti istituzionali, dettati per legge, usi e consuetudini, per la gestione del servizio di Tesoreria ed è disponibile a prestare l’assistenza tecnico/legale in ordine alle modalità di svolgimento del servizio stesso.
4. A richiesta dell’Ente il Tesoriere presterà ogni opportuna attività di assistenza e consulenza, finalizzata al miglior impegno delle disponibilità comunali in attesa di utilizzazione, ove le condizioni di mercato finanziario lo consentano, ponendo in essere le operazioni conseguenti.
5. Il Tesoriere conferma l’impegno ad effettuare il servizio nel miglior modo possibile, nel rispetto dei termini della presente convenzione, nell’interesse principale dell’utenza e nel rispetto della normativa vigente, allo stesso modo in cui è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dal Comune.
6. Il servizio è svolto gratuitamente e alla scadenza naturale del contratto nessun costo sarà posto a carico dell’Ente per il trasferimento dello stesso ad altro eventuale affidatario.
7. Tutte le condizioni previste dalla presente convenzione si intendono estese anche all’Istituzione Casalecchio delle Culture e agli enti che eventualmente saranno costituiti in futuro dall’amministrazione affidante.
8. Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali, a garanzia degli impegni assunti previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione. I prelievi e le restituzioni saranno effettuati sulla base di apposite richieste sottoscritte dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o da persona da lui delegata.
9. Tutti i depositi devono essere versati nelle modalità di legge, tenuto conto che l’Ente è soggetto al regime di tesoreria mista.
10. Esula dall’ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate che la legge riservi agli agenti della riscossione.
Art. 3 - Organizzazione del servizio di Tesoreria
1. Ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto, il Tesoriere a pena di decadenza dall’affidamento dello stesso, dovrà attivare, con decorrenza 1° gennaio 2012, uno sportello bancario ubicato nel capoluogo (da intendersi come luogo in cui si trova la residenza municipale) dell’Ente, predisposto prevalentemente al servizio di Tesoreria garantendo la piena funzionalità ed il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. Lo sportello dovrà essere ubicato in locali facilmente accessibili al pubblico utente ed ai dipendenti dell’Ente, impegnando il Tesoriere a rimuovere ogni ostacolo in tal senso per facilitare l’accesso alle persone diversamente abili.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel normale orario di apertura dello sportello bancario, con personale qualificato ed in numero sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso e dovrà garantire lo svolgimento di operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche presso agenzie, sportelli o dipendenze del Tesoriere.
3. Il Tesoriere riserva una corsia preferenziale in esclusiva per il personale dell’Ente, che debba svolgere operazioni di Tesoreria per motivi di servizio (es. economo comunale e addetti al Servizio Finanziario o loro delegati).
4. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) della Legge n. 146/1990, il Tesoriere è tenuto ad assicurare, anche in caso di sciopero del proprio personale dipendente, la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi e degli eventuali sussidi economici.
Art. 4 – Conti Economali
1. A norma dell’art. 3 del Regolamento di Economato, il Servizio Economato è dotato, all’inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo economale oltre ad eventuali anticipazioni che in corso d’anno e su determinazione dei responsabili dei centri di spesa, possono essere attivati.
2. Il fondo e le anticipazioni possono essere depositati, anche parzialmente, su appositi conti correnti bancario, accesi presso il tesoriere e gestiti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.
3. Su tali conti correnti l’Economo, o altra figura individuata, sulla base di idonea documentazione, può operare mediante l’emissione di assegni, direttamente ovvero mediante anticipazioni e rimborsi.
4. Il Tesoriere si impegna ad attivare su tali conti la procedura di piena operatività on-line, senza richiedere alcun costo aggiuntivo.
Art. 5 - Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell’esercizio da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo e comunque in tempi tali da permettere la resa del conto di cui al successivo art. 23.
3. Le regolarizzazioni di cui al comma 2 saranno comunque contabilizzate con riferimento all’anno precedente.
Art. 6 - Riscossioni
1. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) anche a firma digitale (tramite Ordinativo Informatico) emessi dall’Ente su moduli informatici appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o per l’Istituzione Casalecchio delle Culture dal Direttore della medesima o in caso di assenza o impedimento da altra persona abilitata a sostituirli con i criteri di individuazione previsti nel vigente Regolamento di contabilità dell’Ente e dell’Istituzione Casalecchio delle Culture e contro rilascio di regolari quietanze, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati, contrassegnate da numero continuativo.
2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni, oltre a fornire i certificati di firma digitale necessari per il riconoscimento delle firme degli ordinativi informatici.
3. L’ordinativo d’incasso deve contenere tutti gli elementi previsti dalle norme in vigore e in particolare dall’art. 180 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal Regolamento di contabilità dell’Ente. Qualora le annotazioni di cui al periodo precedente siano mancanti, il Tesoriere deve tempestivamente segnalarlo all’Ente per acquisire gli elementi mancanti. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall’Ente.
4. L’esazione è pura e semplice e si intende fatta senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il
quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste né ad impegnare, comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale od amministrativa per ottenere l’incasso.
5. L’Ente e il Tesoriere si impegnano a riportare nell’ordinativo di incasso i codici gestionali SIOPE secondo le indicazioni contenute nei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 e s.m.i.
6. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo o causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Il Tesoriere in corrispondenza delle riscossioni (a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma di riscossione) effettuate in difetto di ordinativo di incasso deve indicare all’Ente:
- cognome, nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui eseguire l’operazione;
- causale del versamento da dichiarare dal medesimo versante;
- ammontare del versamento.
7. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso. Tali incassi sono segnalati giornalmente dal Tesoriere all’Ente, il quale deve emettere i relativi ordini di riscossione, di norma, entro 15 (quindici) giorni e comunque entro la chiusura dell’esercizio finanziario, come previsto al precedente art. 5.
8. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali fino al momento della regolarizzazione da parte dell’Ente e deve preoccuparsi di acquisire ogni elemento utile alla corretta imputazione alle contabilità speciali fruttifera e infruttifera. Il Tesoriere non è responsabile della mancanza di apposizione di eventuali vincoli di destinazione.
9. Il Tesoriere mette a disposizione giornalmente copia delle quietanze relative agli incassi provvisori giornalieri, corredate da un tabulato riepilogativo. L’Ente provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso nel più breve tempo possibile.
10. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto ad effettuare l’incasso dandone comunicazione all’Ente che provvederà a trasmettere i corrispondenti ordinativi di incasso.
11. In merito alla riscossione di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, almeno ogni 15 (quindici) giorni, esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo o lettera di prelevamento ed effettuato dal Tesoriere non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di consegna della documentazione di cui sopra. L’accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità prelevata dai conti correnti postali.
12. Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di Tesoreria e trattenute su un apposito conto infruttifero.
13. Nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico degli utenti per gli incassi effettuati presso gli sportelli del Tesoriere, salvo l’eventuale rimborso di spese per imposte e tasse.
14. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo assegni di conto corrente bancario o postale, nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere medesimo o all’Ente.
15. Il Tesoriere è tenuto ad accettare versamenti tramite procedure automatizzate quali bancomat, bonifico bancario, carta di credito, mav, rid, bonifici on-line o altri mezzi concordati e autorizzati dall’Ente. In caso di bonifici da altri istituti bancari, i versamenti effettuati presso altri istituti devono essere rilevati e registrati in automatico con l’indicazione obbligatoria delle causali di versamento.
16. Il Tesoriere provvede ad effettuare l’accredito giornaliero del totale incassato da ogni postazione POS che si trova eventualmente presso gli uffici dell’Ente.
17. Per le entrate tributarie in riscossione diretta, il Tesoriere dovrà gestire il servizio di riscossione e rendicontazione, senza alcun costo aggiuntivo né per l’Ente né per il contribuente se non quelli previsti da leggi fiscali. Le specifiche tecniche e gli standard di colloquio saranno fissati in allegati tecnici definiti tra le parti, ma senza oneri a carico dell’Ente.
18. Al momento della riscossione il Tesoriere dovrà emettere quietanza, in duplice copia. Nessun onere potrà gravare sul contribuente.
19. Il Tesoriere s’impegna a fornire sia la documentazione cartacea sia le immagini scannerizzate dei bollettini di versamento, entro due mesi dalla scadenza di versamento.
20. Le somme incassate sono accreditate sul conto di tesoreria, giornalmente con valuta pari a quella in cui è avvenuto l’incasso, ovvero lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione.
21. Il Tesoriere provvederà all'acquisizione dei dati informativi indicati nei bollettini di versamento e a comunicarli all’Ente entro due mesi dalla scadenza di versamento.
22. Qualunque tipo di operazione, necessaria ad attuare i servizi in oggetto e funzionale al colloquio delle banche dati, dovrà essere a carico del Tesoriere e resa operativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza della presente convenzione.
23. L’Ente potrà comunque, nell’ottica del miglior servizio all’utenza e dalla diversificazione delle possibilità di pagamento da parte del contribuente, stipulare altre convenzioni, aventi come oggetto le attività del presente articolo, con diversi soggetti, senza che alcuno possa vantare l’esclusività e l’obbligatorietà del rapporto di riscossione con l’Ente, ivi compreso il Tesoriere.
24. Non competono al servizio di Tesoreria la riscossione delle entrate tributarie e la riscossione coattiva delle altre entrate che l’Ente abbia affidato o affidi in modo esclusivo agli agenti della riscossione sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 112/1999 e dalle altre successive disposizioni in materia di riscossioni.
25. Compete, invece, al servizio di Tesoreria la riscossione di somme relative ad entrate tributarie che l’Ente abbia stabilito di riscuotere in forma diretta tanto nella fase volontaria, quanto nella fase coattiva.
26. In ogni caso, tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite agenti della riscossione, concessionari, riscuotitori speciali, agenzie bancarie, c/c postali o per mezzo di altri incaricati della riscossione saranno comunque versati presso il Tesoriere.
Art. 7 - Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico), numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti per l’Ente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o per l’Istituzione Casalecchio delle Culture dal Direttore della medesima, o loro delegati o in caso di assenza o impedimento da altra persona abilitata a sostituirli con i criteri di individuazione previsti nel vigente Regolamento di contabilità dell’Ente o dell’Istituzione Casalecchio delle Culture.
2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare, nonché tutte le successive variazioni oltre a fornire i certificati di firma digitale necessari per il riconoscimento delle firme degli ordinativi informatici.
3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il
proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
4. I mandati di pagamento dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle norme in vigore ed in particolare dall’art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché quelli previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente.
5. L’Ente ed il Tesoriere si impegnano a riportare i codici gestionali SIOPE secondo le indicazioni contenute nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 e s.m.i. oltre ai codici CIG e CUP.
6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, nonché su disposizioni dell’Ente da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate di imposte e tasse, rate assicurative ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse o prestabilite in base a contratti o disposizioni di legge o dal cui mancato pagamento possa derivare all’Ente l’addebito di interessi moratori ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2002, sulla base dei documenti che preventivamente gli siano stati comunicati con l’ordine da parte dell’Ente di soddisfare il debito alle relative scadenze. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 (trenta) giorni e comunque entro il termine del mese in corso.
7. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dalla normativa o dal Regolamento di contabilità dell’Ente, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e in cifre.
8. Qualora l’Ente abbia necessità di ritirare i mandati pagati e regolarmente quietanzati, dovrà farne richiesta scritta al Tesoriere che provvederà a darne esecuzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. L’Ente rilascerà allo stesso copie autentiche dei mandati ritirati, debitamente sottoscritte per l’Ente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altra persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento, sulle quali figurerà la seguente annotazione: "Ritirato il mandato originale che è stato rinvenuto regolare e debitamente quietanzato. Se ne dà pertanto discarico al Tesoriere". Per dare esecuzione al presente comma è possibile utilizzare gli strumenti informatici a disposizione sia dell’Ente che del Tesoriere.
9. Qualora, ai sensi della Legge n. 526/1982 e s.m.i., il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ente s’impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quarto giorno lavorativo precedente al giorno di scadenza, apponendo sui medesimi apposita annotazione riportante la data di esecuzione del mandato e gli estremi della contabilità speciale dell’ente da accreditare.
Art. 8 - Modalità e limiti per l’emissione dei mandati di pagamento
1. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle disponibilità di cassa per l’Ente e per l’Istituzione Casalecchio delle Culture nel rispetto degli stanziamenti (di bilancio corrente e residui passivi) con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi disponibili per l’Istituzione e per l’Ente dei fondi stanziati in bilancio, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il Tesoriere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di Tesoreria di cui al successivo articolo 17, deliberata a richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
2. I pagamenti saranno effettuati allo sportello a mani proprie del beneficiario o di un suo delegato, contro il rilascio di quietanza.
3. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Ente, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e di banche corrispondenti.
4. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del beneficiario.
5. Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate o si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati, contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno 2 (due) giorni lavorativi precedenti a detta scadenza o valuta salvo casi di comprovata urgenza.
6. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. Il Tesoriere s’impegna tuttavia a segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario la riduzione dei fondi liberi al di sotto di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Ai sensi di legge ed al fine di utilizzare prioritariamente le giacenze presso il Tesoriere, sia libere che vincolate, per i pagamenti dell’Ente (fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione) il Tesoriere deve segnalare preventivamente all’Ente, per le necessarie verifiche, l’utilizzo dei fondi in Banca d’Italia.
Art. 9 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
1. L’estinzione dei mandati di pagamento da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
2. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna al Tesoriere o per via informatica (Ordinativo Informatico), o ad un suo incaricato presso lo sportello, salvo richiesta scritta da parte dell’Ente di eventuali mandati urgenti. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente alla scadenza.
3. Esso provvederà ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, da inviare con lettera raccomandata A/R nel caso in cui il beneficiario non provveda alla riscossione presso lo sportello con spese a suo carico. All’Ente dovrà essere trasmessa ricevuta di ritorno a comprova dell’avvenuta spedizione dei relativi assegni.
4. L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza.
5. Le spese inerenti l’esecuzione dei pagamenti saranno poste in via generale a carico dei beneficiari, come da offerta allegata al presente atto.
6. Per i pagamenti effettuabili presso gli sportelli del Tesoriere nessuna commissione o spesa sarà posta a carico del beneficiario.
7. Per l’estinzione dei mandati di pagamento a mezzo bonifico bancario su altri Istituti diversi dal Tesoriere, si applicheranno al beneficiario le spese indicate nelle condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto, mentre per l’estinzione di quelli a mezzo bonifico bancario sullo stesso Istituto del Tesoriere, non sarà addebitata al beneficiario alcuna spesa per commissioni.
8. Per l’estinzione dei mandati di pagamento a favore di Enti pubblici, il Tesoriere non applicherà spese per commissioni.
9. L’estinzione di più mandati di pagamento, emessi nello stesso giorno, in favore di un medesimo beneficiario, sarà effettuata con addebito di spese equivalenti ad un’unica operazione.
10. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale/partita i.v.a.) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, Proprietario unico ecc.)
11. I tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere vengono stabiliti nello stesso giorno lavorativo di effettuazione dell’operazione ed al massimo in 2 (due) giorni lavorativi quelli su altri istituti dalla data di addebito al conto dell’Ente.
12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere appone il timbro “pagato” e provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Per dare esecuzione al presente comma è possibile utilizzare gli strumenti informatici a disposizione sia dell’Ente che del Tesoriere.
13. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
14. L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale, si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione, apposita annotazione che equivale ad ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale.
In caso di pagamento a valere sul ricavato di mutui, il mandato deve specificare di quale mutuo si tratti. Al titolo di spesa è data esecuzione dal Tesoriere solo se corredato da una dichiarazione dell’Ente locale che attesti il rispetto delle modalità di utilizzo così come stabilito dall’art. 204, c. 3, D. Lgs. 267/2000.
15. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti dei rendiconti di gestione.
16. La valuta a carico dell’Ente sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione.
17. In caso di utilizzo di assegni circolari quale modalità di pagamento richiesta dall’Ente per particolari tipologie di pagamenti (es. onorari ai seggi elettorali, stipule etc.) nessuna commissione è dovuta al Tesoriere.
Art. 10 - Pagamenti, scadenze obbligatorie, accantonamenti e successiva regolarizzazione
1. Il Tesoriere, nei limiti dei fondi disponibili provvederà alle debite scadenze al regolare ed esatto pagamento delle imposte e tasse al quale l’Ente stesso fosse tenuto, sempreché ne abbia avuta comunicazione scritta (con l’indicazione del termine di scadenza).
2. Parimenti il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, provvederà al pagamento alle scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge al medesimo, ai sensi dell’art. 185, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
3. Entro 30 (trenta) giorni, e comunque entro la chiusura dell’esercizio finanziario, l’Ente emetterà, ai fini della regolarizzazione, il relativo mandato di pagamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5.
4. Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui e/o di prestiti obbligazionari garantiti da delegazione di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria, segnalando
tempestivamente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario l’eventuale insufficienza di fondi.
5. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite risultino insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio insussistenza di fondi da accantonare), quest’ultimo non sarà ritenuto responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponderà, pertanto, in ordine all’indennità di mora eventualmente prevista dal contratto di mutuo.
6. Qualora i pagamenti debbano essere effettuati mediante trasferimento di fondi tra contabilità speciali (art. 44 Legge n. 526/1982), il Tesoriere è esonerato da responsabilità in caso di inottemperanza qualora sui mandati non sia stata indicata detta particolare modalità di pagamento come pure se, in caso di consegna tardiva dei mandati, non riesca a chiedere il trasferimento entro il termine di scadenza previsto.
Art. 11 - Pagamento retribuzioni al personale dipendente
1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti in essere sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere o conto corrente postale, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di Tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento, senza oneri a carico dei dipendenti dell’Ente. I conti correnti della specie presso le filiali del Tesoriere potranno usufruire, inoltre di speciali condizioni eventualmente concordate.
2. Con riguardo ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del D.L. 31/08/1987, n. 359 convertito con Legge 29/10/1987, n. 440 e s.m.i., a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale dipendente, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della relativa distinta, debitamente compilata. Al ricevimento dei mandati, il Tesoriere procede al pagamento degli stipendi e ad accantonare le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro le scadenze di legge, ovvero a vincolare l’anticipazione di Tesoreria.
3. Sarà cura del Servizio Gestione Amministrativa del Personale, trasmettere al Tesoriere comunicazione contenente le date entro le quali dovranno essere accreditati ai dipendenti le rispettive retribuzioni al fine di garantire l’esborso con valuta, di norma, il 27 di ogni mese, nonché gli importi riepilogativi riferiti alle retribuzioni divisi per modalità di pagamento.
Art. 12 - Riscossioni e pagamenti con sistemi informatici – Gestione informatica del
servizio
1. Il Tesoriere si impegna, a richiesta, all’installazione presso casse interne del Comune, di massimo n. …. postazioni per consentire il sistema di pagamento (POS) mediante Pagobancomat e carta di credito, senza oneri a carico dell’Ente, per le spese di installazione, gestione e manutenzione. La commissione sul transato relativa al servizio è pari a quanto indicato nell’offerta economica allegata.
2. Il Tesoriere si impegna ad attivare, fin dall’inizio del rapporto contrattuale e previo collaudo tecnico, concordando con il Comune le soluzioni tecniche opportune, tutte le procedure necessarie alla gestione completa degli ordinativi informatici a firma digitale, secondo le vigenti normative in materia. Il Tesoriere dovrà attivare pertanto un collegamento sicuro e garantire, secondo le modalità operative indicate dal Comune (in relazione a periodicità e tempi), il ricevimento ed il trattamento dei flussi inviati dal Comune, restituendo allo stesso tutte le evidenze (ricevute di servizio ed applicative) necessarie per la corretta gestione del servizio.
3. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, compresi gli eventuali interventi che possano rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.
4. Il Tesoriere non potrà richiedere il pagamento di alcun canone, commissione ecc. di impianto e/o di funzionamento per l’intera durata della convenzione per il servizio di ordinativo informatico.
5. La trasmissione degli ordinativi cartacei – di riscossione e pagamento – sarà posta in essere qualora si verificassero interruzioni del servizio informatizzato dovute a problematiche temporanee.
6. Per ordinativo informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione).
7. Durante il periodo di validità della convezione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento dello stesso.
8. Il Tesoriere si impegna inoltre, senza oneri a carico dell’Ente, a garantire relativamente ai servizi internet del Comune la messa a disposizione di un sistema di commercio elettronico per l’incasso delle entrate dell’Ente con strumenti elettronici di pagamento e di un sistema per la gestione di pagamenti tramite addebito su c/c dell’utente (cosiddetto RID non continuativo), nonché la conseguente attività di rendicontazione attraverso l’apertura dei diversi c/c di tesoreria richiesti da tali sistemi di pagamento.
9. Il Tesoriere si impegna a garantire, anche attraverso società appositamente costituite, la corretta archiviazione e conservazione sostitutiva degli ordinativi di pagamento ed incasso sottoscritti con firma digitale, nonché delle relative quietanze/bollette di pagamento o incasso sottoscritte digitalmente dal Tesoriere. Il costo del servizio sarà oggetto di valutazione secondo le spese indicate nelle condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto.
10. Il Tesoriere, su eventuale richiesta del Comune, si impegna a fornire gratuitamente n. … carte di credito aziendali come indicato in offerta.
Art. 13 – Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, in formato elettronico, accompagnati da distinta elettronica, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta digitalmente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. Fino alla piena operatività della gestione informatizzata del servizio, la distinta sarà trasmessa in duplice copia, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta.
3. Nel caso di utilizzo di ordinativi d’incasso e pagamento informatici come previsto dall’articolo 213 del D. Lgs. n. 267/2000, gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento dovranno essere trasmessi dall’Ente al Tesoriere tramite le procedure informatiche individuate in accordo con il Comune.
4. Il Tesoriere dovrà rilasciare tempestivamente apposite ricevute firmate per ogni singolo ordinativo di incasso e pagamento. In caso di impossibilità di utilizzare le procedure informatiche sarà consentito l’invio in forma cartacea degli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, accompagnati da distinta in doppia copia debitamente sottoscritta di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi.
5. All’inizio di ciascun esercizio l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
- bilancio con gli estremi della deliberazione di approvazione ed avvenuta esecutività;
- l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario aggregato per risorsa ed intervento.
6. Nel corso dell’esercizio finanziario l’Ente trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni esecutive relative a variazioni di bilancio e prelevamento dal fondo di riserva;
- le eventuali variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento (elenco definitivo dei residui);
- delibera esecutiva di approvazione del Conto del bilancio.
7. Tali documenti potranno essere inoltrati mediante l’utilizzo di strumenti informatici a disposizione dell’Ente.
Art. 14 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire:
- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle singole operazioni di esazione e di pagamento con l’evidenziazione di quelle effettuate su somme a specifica destinazione e per girofondi;
- i bollettari delle riscossioni;
- gli ordinativi di incasso e mandati di pagamento;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa;
- i verbali di verifica di cassa;
- eventuali altre evidenze previste dalla legge.
2. Il Tesoriere dovrà inoltre:
- trasmettere quotidianamente all’Ente il giornale di cassa con l’indicazione dei saldi delle somme vincolate a specifica destinazione;
- inviare all’Ente l’elenco di conti transitori passivi ed attivi come allegato al giornale di cassa giornaliero;
- trasmettere elenco mensile delle somme vincolate;
- inviare all’Ente, con la richiesta di xxxxxxxx, una nota dei bolli applicati ai mandati e alle quietanze non rimborsabili dai percipienti;
- registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi;
- provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza;
- intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza;
- ricevere in deposito, per farne richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per diritti d’ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizioni dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro;
- custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale.
3. Il Tesoriere s’impegna, senza costi a carico dell’Amministrazione:
- a gestire il servizio con metodologie e criteri informatici, ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. 267/2000, adeguando il proprio software di Tesoreria a quello tempo per tempo utilizzato dall’Ente;
- a mettere a disposizione, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, servizio
Home-banking, con possibilità di interrogazione on-line da un numero illimitato di
postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale di tutte le operazioni poste in essere;
- a consentire ai Cittadini/Utenti di effettuare transazioni tramite internet;
- ad adeguare le procedure adottate alle nuove tecnologie che verranno definite dai progetti di e-government nazionali e locali, senza costi per l’Ente.
4. Il Tesoriere s’impegna altresì ad effettuare, senza costi a carico dell’Ente, tutte le comunicazioni che la normativa Statale o Regionale porrà di sua competenza.
5. Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti alla gestione del bilancio e alla situazione di cassa e alle verifiche sull’andamento delle riscossioni e pagamenti, risultanti al Tesoriere e all’Ente dalle rispettive scritture o registrazioni, sono effettuate utilizzando sistemi informatici e relativi supporti, a norma dell’art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000.
Art. 15 - Garanzia fidejussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, a richiesta rilascia garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è regolata dalle condizioni di cui all’offerta di gara.
Art. 16 - Verifiche ed ispezioni
1. L’Ente ha la facoltà di esercitare, anche per il tramite dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria, la sorveglianza che riterrà opportuna per assicurarsi del regolare andamento della gestione del servizio.
2. A richiesta, l’Ente potrà provvedere alla verifica di cassa che riguarderà le risultanze contabili, lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, i titoli e gli altri valori a custodia.
3. Analogo controllo potrà essere esercitato sulla gestione del servizio per conto della Istituzione Casalecchio delle Culture, che ha comunque facoltà di esercitare tale controllo autonomamente o per mezzo dell’Ente.
4. L’Ente consente che il Tesoriere proceda, quando questi lo ritenga opportuno, al raccordo delle proprie risultanze con quelle dell’Ente stesso.
5. L’Ente darà il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalerà le discordanze eventualmente rilevate.
6. Il Tesoriere provvederà alla trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa compilati di concerto con l’Ente.
Art. 17 - Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente – presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 222 del D. Lgs.
n. 267/2000 – è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei 3 (tre) dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie a sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente. Più specificatamente l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti:
- assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di Tesoreria delle contabilità speciali;
- assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo articolo 18 della presente convenzione.
2. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso
stabilita, sulle somme effettivamente utilizzate. Le liquidazioni degli interessi sulle somme rivenienti dall’anticipazione, decorrenti dalla data di effettivo utilizzo, sono disposte dall’Ente su richiesta del Tesoriere corredata dall’estratto di conto corrente. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei limiti di cui al precedente art. 8, comma 6, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
3. L’anticipazione di tesoreria verrà gestita attraverso apposito c/c bancario sul quale il Tesoriere metterà a disposizione dell’Ente l’ammontare dell’anticipazione richiesta a norma di legge: sul predetto c/c, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute dello stesso giorno dell’operazione.
4. L’Ente ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, può all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rinvenenti da mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
6. Per attivare l’anticipazione il Tesoriere applicherà all’Ente il tasso di interesse passivo indicato nelle condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto. In ogni caso, sulle anticipazioni di cui all’oggetto non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto.
7. Le stesse condizioni proposte in offerta per l’anticipazione di tesoreria saranno applicate anche agli anticipi su fatture, emesse nei confronti dell’Amministrazione Comunale ed attivati presso il tesoriere dalle società interamente partecipate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 18 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi, di norma ad inizio esercizio finanziario, può all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l’utilizzo in termini di cassa delle somme aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti, comprese quelle rinvenienti da mutui per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile di cui al precedente articolo della presente convenzione.
2. Il ricorso a detto utilizzo vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo, che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.
3. L’Ente non può dar luogo all’applicazione del presente articolo qualora versi in stato di dissesto finanziario.
Art. 19 - Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria di cui all’art. 17, viene applicato il tasso di interesse annuo pari all’Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) con uno spread in ………….. di …… punti percentuali, rilevato come da offerta allegata. Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme e la liquidazione degli interessi ha periodicità trimestrale senza commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, d’iniziativa alla
contabilizzazione ed addebito sul conto di tesoreria degli interessi a debito maturati nel trimestre precedente trasmettendo al Comune apposito riassunto a scalare. L’Ente si impegna ad emettere tempestivamente i mandati a copertura. La valuta di addebito degli interessi è pari all’ultimo giorno del trimestre di applicazione del tasso.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Sugli eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere viene applicato un tasso di interesse annuo pari all’Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) con uno spread in di
……… punti percentuali, rilevato come da offerta allegata con liquidazione trimestrale degli interessi.
4. Sulle stesse disponibilità il Comune può disporre, tramite il Tesoriere, l’impiego in operazioni di reinvestimento, in “pronti contro termine” con l’applicazione di un saggio di interesse pari al valore dell’Euribor (base 360) di durata corrispondente a quella dell’operazione rilevato il giorno di effettuazione dell’operazione – (meno) spread pari a
………..
5. Eventuali operazioni di reimpiego, diverse da quella sopra citata, saranno concordate di comune accordo con il Comune e disposte di volta in volta tramite il Tesoriere, in relazione all’andamento del mercato finanziario.
6. Il conto corrente bancario acceso per la gestione dell’anticipazione di tesoreria e quelli accesi ai sensi del predetto comma 3 saranno, altresì regolati dalle seguenti condizioni:
- spesa tenuta e gestione conto: nessuna, salvo rimborso dei bollo sugli estratti conto;
- spesa per operazioni sul conto: nessuna e senza limite di numero per operazioni;
- valuta crediti: stesso giorno dell’operazione;
- valuta debiti: stesso giorno dell’operazione;
- estratto conto: trimestrale.
Art. 20 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spesa non compresi nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 21 – Prestiti
1. Il Tesoriere, secondo le necessità e le richieste del Comune, si impegna a concedere mutui al tasso fisso o variabile indicato in offerta di durata sino a 15 (quindici) anni per un importo annuo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).
Art. 22 - Penale
1. In caso di ritardo negli obblighi facenti capo al Tesoriere previsti nella presente convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno, verrà applicata giornalmente una penale nella misura da 500,00 a 1.500,00 euro in base all’entità del danno.
2. L’inadempimento dovrà essere contestato formalmente, anche via fax o per posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall’accertamento del danno.
3. Il Tesoriere ha tempo 10 giorni per trasmettere all’Ente eventuali memorie a discarico.
4. In caso di inadempimento agli obblighi facenti capo al Tesoriere previsti nella presente convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno, verrà applicata, a titolo di penale, dopo apposito richiamo effettuato con le modalità di cui al precedente comma 2, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00).
5. Il Tesoriere, nella persona del Referente, individuato ai sensi dell’articolo 29 della presente convenzione, ha tempo 5 (cinque) giorni dalla ricezione per fare pervenire all’Ente eventuali memorie a discarico.
6. Qualora le memorie a discarico non risultino accoglibili a giudizio dell’Ente o non pervenga risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’Ente provvederà ad applicare la penale di cui ai commi 1 e 4 dal giorno di ricezione da parte del Tesoriere.
7. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate dall’Ente, quest’ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento all’Istituto utilmente collocato in graduatoria.
8. In caso di ritardato pagamento da addebitare esclusivamente a responsabilità del Tesoriere, oltre alle penali sopra indicate saranno posti a completo carico del Tesoriere gli interessi di mora eventualmente richiesti dal beneficiario.
Art. 23 - Resa del Conto del Tesoriere
1. Il Tesoriere, entro il termine dei 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, salvo nuove disposizione di legge, rende all’Ente, su modello conforme a quello di legge, anche in via telematica, il “Conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, controllando la corrispondenza dei documenti con le scritture contabili dell’Ente.
Art. 24 - Amministrazione di titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere è tenuto ad assumere, a titolo gratuito, il deposito a custodia dei titoli e di altri valori, sia di proprietà dell’Ente sia di terzi, che l’Ente stesso intenda affidargli. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale, sarà presentato secondo le norme previste per i servizi della specie.
2. I depositi effettuati da terzi per concorrere ad aste di appalto di lavori, di forniture, servizi, ecc. indette dal Comune, saranno ricevuti dal Tesoriere senza ordine scritto, quando ciò sia previsto dall’avviso di asta preventivamente notificatogli. Di tali depositi il Tesoriere rilascia speciali ricevute, staccate da appositi bollettari.
3. I depositi stessi verranno restituiti dietro ordine dell’Ente, comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa, previo ritiro della ricevuta, sulla quale gli interessati rilasceranno dichiarazioni di avvenuta restituzione.
4. I titoli ed ogni altro valore dell’Ente verranno trasmessi al Tesoriere per la custodia con ordine di ricevimento, sottoscritto dall’incaricato del Comune, con elenco in due copie, di cui una sarà restituita dal Tesoriere firmata per ricevuta.
5. La restituzione dei titoli stessi verrà disposta con ordine di restituzione, firmato come sopra, accompagnato dalla relativa deliberazione dell’Ente.
6. Il Tesoriere, a richiesta dell’Ente, riceve in deposito le marche segnatasse utilizzate dagli uffici comunali per la riscossione dei diritti di segreteria, e provvede a consegnarle ai servizi che ne facciano richiesta mediante apposito ordinativo a firma delle persone autorizzate.
Art. 25 - Spese di gestione
1. Il servizio di cui alla presente convenzione è effettuato a titolo gratuito. Restano a carico dell’Ente il rimborso delle spese, per bolli di quietanza e postali, effettivamente sostenute dal Tesoriere e rendicontate trimestralmente.
2. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non prevista dalla presente convenzione, né contenuto nell’offerta, eventualmente richiesto dall’Ente e di volta in volta concordato; i compensi a favore di quest’ultimo saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.
Art. 26 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di Tesoreria
1. Ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. n. 267/00, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente affidante. Il Tesoriere per la gestione del servizio di Tesoreria si obbliga in modo formale verso l’Ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto. Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio.
Art. 27 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. Il Tesoriere è obbligato, per tutta la durata delle presente convenzione, ad osservare, nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, le condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavori del settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché a rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e qualsiasi altro adempimento previsto dalle leggi vigenti a favore dei lavoratori, dipendenti o soci, ivi compresi gli adempimenti previsti dalle norme in materia tributaria e previdenziale.
Art. 28 - Scioperi
1. In caso di sciopero dei propri dipendenti il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione in via preventiva e tempestiva.
2. Il Tesoriere è altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all’immagine dell’Amministrazione comunale.
Art. 29 - Referente del Tesoriere
1. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio Referente dandone contestuale comunicazione scritta all’Amministrazione. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e ogni altra comunicazione ritenuta necessaria. Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al Referente presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al Tesoriere.
2. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio Referente tecnico dandone contestuale comunicazione scritta all’Amministrazione. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente tecnico. A tale soggetto dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.
Art. 30 - Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto aggiudicatario di un appalto di servizi. Non è consentita alcuna forma di subappalto o di subconcessione.
Art. 31 - Risoluzione del contratto
1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l’espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente.
2. L’Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza e/o negligenza del Tesoriere, nei casi di seguito indicati:
- abbandoni o interrompa il servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- impieghi personale e mezzi inadeguati o insufficienti alla esecuzione del servizio;
- non adempia all’obbligo di apertura di uno sportello sul territorio del Comune;
- venga richiamato per iscritto ai propri obblighi contrattuali per più di tre volte nel corso del contratto;
- venga sottoposto a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio,
- previa formale intimazione ad adempiere e a formulare giustificazioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
3. In caso di risoluzione della presente convenzione, il Tesoriere non avrà diritto ad indennizzo, fermo restando il diritto dell’Ente a richiedere di risarcimento per il maggior danno subito.
4. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere s’impegna, se richiesto dall’Ente, a continuare la gestione del servizio alle condizioni stabilite dalla presente convenzione fino alla designazione di altro Tesorerie, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e pagamento.
TITOLO II - NORME FINALI
Art. 32 - Oneri e spese
1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale registrazione e rogito, sono a carico del Tesoriere, senza possibilità di alcuna rivalsa. Saranno dovuti i diritti di cui alla L. 604/1962. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e 11 della tariffa parte I allegata allo stesso DPR.
Art. 33 – Controversie
1. Salvo quanto previsto all’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006, le controversie che dovessero insorgere tra l’Ente o l’Istituzione Casalecchio delle Culture e il Tesoriere per l’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e suoi allegati, sono deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Bologna.
Art. 34 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. In particolare, i riferimenti al D. Lgs. n. 267/2000 e alla normativa contabile degli enti locali sono da intendersi riferiti alla normativa contabile tempo per tempo vigente.
3. Per quanto non riportato nel testo della presente convenzione, si rinvia all’offerta presentata dal Tesoriere in sede di gara ed allegata, in originale, alla presente convenzione.
Art. 35 - Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convezione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:
1) Il COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO , presso la propria sede in xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, (Xx);
2) ….
Art. 36 - Tutela della riservatezza
1. L’Amministrazione Comunale, quale titolare dei dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione conferisce al Tesoriere l’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione. Il responsabile dovrà:
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento ed impartire loro le istruzioni necessarie;
- adottare e far rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati ed adottare le misure organizzative idonee per consentire loro l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
- evadere tempestivamente le richieste di informazioni al Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Tesoriere, quale responsabile del trattamento dei dati personali, deve adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, rispettando il segreto d’ufficio e dovrà comunicare all’Ente i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto per ragioni di servizio, ad altri soggetti pubblici o privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
3. Le parti dovranno, inoltre, richiamare l’attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall’art. 236 c.p., così come modificato dalla Legge n. 86/1990 che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 37 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Data, ……………………………
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Ente Per il Tesoriere
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