Accordo interconfederale di armonizzazione
18/11/93
Accordo interconfederale di armonizzazione
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e CGIL CISL E UIL, in
ottemperanza alla clausola di armonizzazione di cui al 3° comma della “Norma transitoria” al Capitolo 1. dell’Accordo Interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto e 3 dicembre 1992 ed in coerenza con quanto congiuntamente dichiarato nella “nota” di cui al Capitolo 2. del Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 3 luglio 1993, concordano quanto segue.
Al Capitolo 3. dell’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 3 agosto e 3 dicembre 1992, “Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati”, paragrafo “Livello nazionale di categoria”, dopo le parole “... le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale”, i periodi che seguono sono così sosti- tuiti:
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 Agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimen- to dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun rico- noscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piat- taforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’e- ventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero
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dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione program- mato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex inden- nità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’in- flazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contrat- to l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Roma, 18 novembre 1993
CONFARTIGIANATO CGIL
CNA CISL
CASA UIL
CLAAI
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