ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
Accordo sull’erogazione del buono pasto durante il Lavoro Agile Emergenziale - LAE
PREMESSE
Il lavoro agile o smart working è stato introdotto dall’art. 14 della L. 124/2015 ed è disciplinato dagli artt 18-23 della L. n. 81/2017, nonché dalla successiva direttiva n. 3/2017 del 1° giugno 2017, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, recante le linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fra cui rientra il lavoro agile.
Nel periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19, il lavoro agile, seppur con alcune specifiche, è divenuto la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fra cui le Università, così come disposto dall’art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020.
L’Ateneo di Bologna, in ossequio a quanto previsto dall’art. 87 del D.L. n. 18/2020, garantisce a tutto il personale, che non è tenuto a svolgere attività indifferibili in presenza, la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in condizione di sicurezza presso la propria abitazione. A tal fine sono stati attivati il “lavoro agile emergenziale” (LAE) e, per i dipendenti in particolari condizioni di salute, il “lavoro da casa emergenziale”; con disposizione del Direttore Generale del 10 marzo 2020 sono state indicate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l’orario di lavoro da seguire. Il “lavoro agile emergenziale” e il “lavoro da casa emergenziale” non presentano alcune caratteristiche tipiche del lavoro agile disciplinato dalla normativa sopra richiamata, tra cui la flessibilità dell’orario di lavoro, considerato che i dipendenti svolgono l’attività lavorativa nel rispetto del medesimo orario di lavoro svolto precedentemente in presenza.
La Circolare n.2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica, emanata con finalità esplicative per l’applicazione del lavoro agile nel periodo emergenziale, chiarisce che le Amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro previo confronto sotto tale aspetto con le Organizzazioni Sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, puntualizza che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto ma che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Per quanto premesso, considerato che nel periodo di svolgimento del lavoro agile per l’emergenza epidemiologica sanitaria COVID-19 il personale dell’Ateneo è tenuto al rispetto della propria linea oraria e fermi restando i criteri di cui all’art. 60, comma 2, del CCNL del 16.10.2008, che rappresenta il principale riferimento normativo per l’erogazione del buono pasto per il personale contrattualizzato delle università,
LE PARTI CONCORDANO
1. In ragione di quanto previsto dalla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 02/2020 che chiarisce che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia di buono pasto, previo confronto con le organizzazioni sindacali, viene riconosciuto, a seguito di un confronto fra le parti, il buono pasto al personale contrattualizzato che, in applicazione dell’art. 87 comma 1 del D.L n. 18/2020, presta servizio in “lavoro agile emergenziale” e in “lavoro da casa emergenziale” (previsto per i soggetti in particolari condizioni di salute).
2. Il riconoscimento del buono pasto avviene, secondo la disciplina prevista dall’art. 60 del CCNL del 16.10.2008 e sulla base della effettiva linea oraria già assegnata a ciascun dipendente nell’applicativo Tempus, così come disposto dalla nota del Direttore generale del 10 marzo 2020 in materia di LAE la quale prevede che “il dipendente in LAE è tenuto a svolgere l’attività lavorativa nel rispetto della linea oraria giornaliera e settimanale già assegnata”.
3. Ciascun dipendente dovrà comunicare tempestivamente al proprio Responsabile di Struttura e al proprio referente Tempus le giornate in cui le condizioni previste dal CCNL siano venute meno, ovvero la circostanza che nella giornata siano state svolte meno di 6 ore e 11 minuti, comprensive dei 10 minuti minimi di pausa pranzo da effettuare secondo le modalità previste per il servizio in presenza.
4. Il buono pasto è riconosciuto a decorrere dal primo giorno di “lavoro agile emergenziale” o “lavoro da casa emergenziale” e fino a quando tali modalità lavorative risulteranno necessarie in Ateneo.
Le Parti, presa visione del testo dell’Accordo, in subordine alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.
La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di:
Delegato del Rettore | Xxxx. Xxxxx Xxxx | x.xx Xxxxx Xxxx |
Direttore Generale | Dott. Marco Degli Esposti | x.xx Marco Degli Esposti |
e | ||
la Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di: | ||
Delegato FLC - C.G.I.L. | Susi Bagni | x.xx Susi Bagni |
Delegato C.I.S.L. – FSUR/SCUOLA | Xxxxxxxx Xxxxxx | x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx |
Delegato FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA RUA | Xxxxxxxx Xxxxxxx | x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Componenti R.S.U. |
Nominativo | Firma | Nominativo | Firma |