ACCORDO OPERATIVO
ACCORDO OPERATIVO
TRA
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito denominata “Scuola”), con sede legale in Roma, via dei Robilant n. 11, -CAP 00135 –( C.F. 80006130613) rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nella qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore
e
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS (di seguito denominata Agenzia), con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxx x. 00 - XXX 00000- (X. F. 97113690586), rappresentata dal Direttore Generale dell’Agenzia, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
di seguito congiuntamente indicate come “le Parti”;
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n.69, e in particolare l’art. 3, comma1, lett. d) il quale stabilisce che la Scuola svolge “attività di formazione e aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni e di imprese private, al fine di migliorare l’interazione e l’efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche nonché con il settore privato”;
VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 178/2009 sopra citato, ove è stabilito che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare l’articolo 14 recante “Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 del dicembre 2016 recante “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” e, in particolare, gli articoli 4 e 6 relativi agli obblighi formativi in capo agli Organismi indipendenti di valutazione delle performance – OIV nonché, al ruolo strategico propulsivo nella specifica area formativa di cui trattasi della SNA;
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2017 tra la SNA e AGENAS, che all’art. 2 prevede la realizzazione di una collaborazione volta a sviluppare attività di formazione, con riguardo sia alle competenze tecnico-specialistiche che alle competenze comportamentali e manageriali, con particolare attenzione alle funzioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) degli enti sanitari e ospedalieri;
VISTO, in particolare, l’art. 5 del predetto Protocollo d’Intesa, che rinvia a successivi atti la definizione delle modalità di attuazione dello stesso nonché quella delle singole attività formative da svolgere e la ripartizione degli oneri;
VISTA la nota del 18 settembre 2018 dell’Ufficio per la Valutazione della Performance – Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale viene comunicato che l’AGENAS è stata accreditata dalla SNA per la erogazione della formazione continua per gli iscritti nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;
VISTO l’accordo operativo tra AGENAS e SNA perfezionato in data 23 novembre 2018, avente una durata pari a 12 mesi e finalizzato alla realizzazione di n. 2 edizioni del “Corso di Formazione e aggiornamento per i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance degli enti sanitari e ospedalieri”;
VISTO il decreto del Presidente della SNA n. 4 del 10 gennaio 2019, con cui sono stati approvati sia il Protocollo d’Intesa sia l’accordo operativo sopra citati;
VISTO il bando di ammissione al “Corso di Formazione e aggiornamento per i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance delle strutture del SSN, iscritti nell’Elenco nazionale di cui al d.M. del 02.12.2016” pubblicato il 10 dicembre 2018 sui siti internet dell’AGENAS e della SNA;
PRESO ATTO che, in data 14 febbraio 2019, hanno avuto avvio la I e la II edizione del corso di formazione sopra citato, che si sono concluse in data 18 aprile 2019;
VISTO lo scambio di note formali intercorso tra il Direttore Generale dell’AGENAS ed il Presidente della SNA, rispettivamente nota prot. AGENAS n. 2019/0001721 del 08/03/2019 e nota prot. SNA n. 0002734 del 22/3/2019, con le quali è resa manifesta l’intenzione di realizzare ulteriori edizioni del Corso di formazione di cui trattasi;
RITENUTO, pertanto, necessario stipulare un nuovo accordo attuativo, per disciplinare, gli aspetti operativi e finanziari relativi all’esecuzione delle attività da realizzarsi congiuntamente
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
(Premesse e allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamati.
Art. 2
(Oggetto)
1. Oggetto del presente Accordo è la progettazione, organizzazione e realizzazione di ulteriori edizioni del “Corso di Formazione e aggiornamento per i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance degli enti sanitari e ospedalieri”.
2. Il percorso formativo è destinato ai componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), iscritti nell'Elenco nazionale di cui al d.M. del 02 dicembre 2016.
3. Ciascuna edizione sarà attivata al raggiungimento di un numero massimo pari a 25 partecipanti e si svolgerà a Roma presso le sedi di AGENAS, secondo il progetto didattico che costituisce parte integrante del presente Accordo operativo (All. 1).
Art. 3
(Xxxxxx, proroga e rinnovo)
1. Il presente Accordo ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. La realizzazione delle attività formative oggetto del presente Accordo avverrà secondo la tempistica di cui al cronoprogramma del progetto didattico (All. 1).
3. La scadenza del suddetto termine non preclude l’emissione di atti e provvedimenti strettamente legati alla conclusione delle attività formative senza che ciò determini una variazione della ripartizione del contributo di iscrizione di cui al successivo articolo 7.
4. Le Parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell’Accordo, e comunque non oltre i limiti temporali previsti dal Protocollo d’intesa.
Art. 4
(Impegni delle Parti)
1. La Scuola assicurerà il coordinamento tecnico scientifico generale del progetto formativo indicato al precedente art. 1.
2. La Scuola inoltre provvederà:
- a conferire gli incarichi di docenza per l’espletamento delle attività didattiche che da programmazione sono affidate alla Scuola;
- a mettere a disposizione la propria piattaforma Moodle per le ore di corso da effettuarsi in modalità e-learning;
- alla selezione dei candidati in collaborazione con XXXXXX;
- ad assicurare il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attività formativa;
3. AGENAS provvederà:
- ad attivare la segreteria organizzativa del corso per supportare le fasi di candidatura, selezione e iscrizione dei discenti;
- a ricevere i contributi di iscrizione posti a carico dei discenti;
- a collaborare con la SNA nella predisposizione del programma del corso e del relativo calendario;
- a conferire gli incarichi di docenza per l’espletamento delle attività didattiche che da programmazione sono affidate all’Agenzia;
- a mettere a disposizione le aule presenti presso la propria sede istituzionale per lo svolgimento delle lezioni frontali;
- alla rilevazione delle presenze, all’assistenza d’aula, al tutoraggio, alla somministrazione dei questionari di valutazione dell’attività didattica.
Art. 5
(Commissione)
1. I partecipanti al Corso saranno selezionati da una Commissione nominata dal Presidente della SNA e dal Direttore Generale dell’AGENAS, composta da tre membri scelti tra professori ed esperti delle materie oggetto del corso, anche in rappresentanza dell’AGENAS e della SNA.
2. Entro i 5 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso, AGENAS comunicherà i nominativi dei candidati che la Commissione ha selezionato per l’iscrizione al sistema on line (SOL) della SNA e gli verranno comunicate le norme che saranno tenuti ad osservare durante la frequenza.
Art. 6
(Referenti)
1. Il Responsabile delle attività oggetto del presente accordo e referente per le suddette attività, nominato dal Direttore generale dell’Agenzia, è la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
2. La Scuola nomina quale Referente per le attività da svolgere il Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxx.
3. L’Agenzia e la Scuola si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 7
(Rimborso delle spese)
1. Il presente Accordo operativo non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti, se non quelli corrispondenti al rimborso delle spese per la realizzazione delle attività, così come suddivise tra le Parti e di cui al precedente articolo 4.
2. In particolare i contributi di iscrizione, destinati a coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle parti per le attività di rispettiva competenza, sono versati da parte dei discenti interamente all’AGENAS, la quale provvederà, previa verifica dell’effettiva riscossione delle somme, a corrispondere il 30% delle medesime alla SNA.
3. AGENAS effettua il versamento sul conto corrente bancario n. 22326 presso la Banca d’Italia, IBAN XX00X0000000000000000000000 – Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Scuola entro trenta giorni dalla verifica dell’effettiva riscossione della totalità dei contributi di iscrizione.
Art. 8
(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del progetto)
1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati della collaborazione, ivi incluse il materiale didattico, sono di proprietà dell’Agenzia e della SNA, in Italia e all’estero, coerentemente con gli impegni assunti dalle parti.
2. Queste ultime potranno disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere d’ingegno o materiale, con indicazione che sono state realizzato nell’ambito dell’attività di collaborazione scientifica di cui trattasi. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
Art. 9
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo, per la durata dell’accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. I titolari del trattamento dei dati personali sono l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione- SNA.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento di dati personali è effettuato per il perseguimento delle finalità del presente Accordo in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento ai sensi del GDPR, di aver provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati e di aver adottato le misure di sicurezza tecniche ed organizzative previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 10
(Risoluzione e recesso)
1. Ciascuna delle Parti può chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo prima della scadenza prevista.
2. La risoluzione non comporta alcuna penale a carico delle parti, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 11
(Norma finale)
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto, ove previsto, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo.
Roma,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
IL DIRETTORE