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Aggiornamento del
24/09/2007
INDICE
AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI
ARTIGIANATO - Regione Campania - Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (P.A.S.E.R.) - Linea d'azione 3 - Attività 4. Bando per il sostegno allo sviluppo e all'innovazione delle imprese artigiane.
NORMATIVA DEL LAVORO e AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI
Contratto di somministrazione nelle P. A. - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni. Circolare n. 9 del 1 agosto 2007.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Investire in ALBANIA – Scheda Paese
Investire in CINA – Scheda Paese
AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI
ARTIGIANATO - Regione Campania - Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (P.A.S.E.R.) - Linea d'azione 3 - Attività 4. Bando per il sostegno allo sviluppo e all'innovazione delle imprese artigiane.
Oggetto: con il Decreto Dirigenziale numero 426 del 24/07/07, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 6 agosto 2007, è stata approvata la versione on-line della domanda di agevolazione per la partecipazione al "Bando per il sostegno allo sviluppo e all'innovazione delle imprese artigiane" che recepisce le direttive della Linea d'azione 3 - Attività 4 del Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER). Il suddetto Decreto Dirigenziale integra e modifica in alcuni punti il Decreto numero 358 del 08/06/07.
Termini: la partecipazione al Bando è subordinata alla compilazione del solo modulo on-line. Si ricorda, infatti, alle imprese richiedenti che ai fini della formazione della graduatoria provvisoria sarà del tutto ininfluente la data di presentazione della domanda in quanto il presente Bando non è a Sportello. Verranno accettate dalla Amministrazione Regionale esclusivamente le domande pervenute dal 27 luglio 2007 al 1 ottobre 2007 (ore 24). Si consiglia la lettura della "Guida alla compilazione" prima di procedere alla compilazione della domanda.
Informazioni: tel. 0000000000 - 0000000000 -0817966881
NORMATIVA DEL LAVORO e AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI
Contratto di somministrazione nelle P. A. - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni. Circolare n. 9 del 1 agosto 2007.
Il contratto di somministrazione intercorre fra l’amministrazione utilizzatrice e l’agenzia di somministrazione, mentre l’unica relazione contrattuale che coinvolge direttamente il lavoratore somministrato è costituita dal rapporto di lavoro subordinato che si instaura fra questi e l’agenzia, rapporto che può essere a tempo determinato o indeterminato e che non rileva ai fini della somministrazione ad una pubblica amministrazione. L’elemento tipizzante del contratto di lavoro è costituito dalla dissociazione dei poteri del datore di lavoro. Infatti il comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre n. 276 stabilisce che “Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
L’esercizio del potere direttivo datoriale spetta, dunque, all’utilizzatore e non al somministratore che, altrimenti, in quanto formale datore di lavoro, secondo lo schema generale dell’articolo 2094 c.c., ne sarebbe il titolare per così dire “naturale”.
L’evidenziata “dissociazione” di poteri tra utilizzatore e somministratore comporta, ovviamente, numerose peculiarità che si riverberano direttamente sul rapporto di lavoro.
In primo luogo l’articolo 22, comma 5, del decreto citato chiarisce che i lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione di quelle relative alle materie dell’igiene e sicurezza del lavoro. Si ricorda, inoltre, che il lavoratore somministrato, sebbene sia inserito funzionalmente all’interno della struttura dell’amministrazione, trova nell’agenzia di somministrazione il suo formale datore di lavoro.
Le pubbliche amministrazioni ricorrono sempre più di frequente a contratti di somministrazione a tempo determinato in considerazione del favor dimostrato dal legislatore verso tale tipologia contrattuale a seguito della modifica apportata all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dal decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
La Circolare n. 9 del 1 agosto 2007 fornisce i necessari indirizzi alle pubbliche amministrazioni che stipulano tali contratti, in particolare relativamente ai seguenti aspetti.
a) Trattamento economico dei lavoratori somministrati: il principio di parità di trattamento.
L’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 stabilisce che i lavoratori somministrati hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. La norma, dunque, afferma un principio di assoluta parità di trattamento non solo economico, e cioè concernente il trattamento retributivo erogato, ma anche normativo, concernente cioè la disciplina che regola nel suo complesso il rapporto di lavoro. Ciò con l’evidente ratio di evitare ogni forma di sfruttamento del lavoratore da parte delle agenzie di somministrazione o delle imprese utilizzatrici. La parità di trattamento deve essere connessa non ai singoli aspetti della retribuzione, bensì all’insieme del trattamento stesso.
Può affermarsi che il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non già al solo trattamento economico globalmente previsto od alle singole clausole del contratto, bensì alla disciplina complessiva dei singoli istituti contrattuali.
Nella determinazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati alle attività dell’amministrazione (articolo 23, comma 4, prima parte) e dei trattamenti relativi al rapporto, quali l’orario, le ferie, la malattia ecc., le amministrazioni dovranno fare riferimento alla disciplina contrattuale per esse applicabili. Vanno, inoltre, espressamente estesi i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficiano i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla medesima unità produttiva, con esclusione di quelli il cui godimento sia condizionato all’adesione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio (articolo 23 comma 4, seconda parte).
La tutela del lavoratore somministrato è inoltre garantita sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita dall’articolo 23, comma 3. Tale norma è rafforzata dalla previsione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera K, che sancisce che nel contratto di somministrazione l’utilizzatore debba assumersi espressamente l’obbligo di versare direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché di versare i contributi previdenziali dovuti in caso di inadempimento del somministratore, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Il principio della solidarietà comporta che l’amministrazione, indipendentemente dallo schema di ripartizione degli obblighi tra il somministratore e l’utilizzatore, stabilito dalla disciplina sulla somministrazione, può essere direttamente chiamata dal lavoratore somministrato a rispondere in caso di inadempimento del somministratore, salva ovviamente la possibilità di rivalsa sul somministratore - debitore principale.
Inoltre, la chiara formulazione dell’articolo 23, comma 3, esclude che l’amministrazione possa opporre al lavoratore che eserciti nei propri confronti il credito retributivo o previdenziale la necessità di provare l’inadempimento dell’agenzia di somministrazione (c.d. beneficium excussionis), dovendosi, in mancanza di espressa previsione legislativa, applicare la regola generale sulla solidarietà passiva di cui all’articolo 1292 c.c..
Alla luce di quanto evidenziato appare opportuno che le amministrazioni utilizzatrici inseriscano nel bando di selezione dell’agenzia e nel capitolato speciale d’appalto strumenti che consentano all’amministrazione utilizzatrice di verificare la regolarità e la correttezza dell’erogazione dei trattamenti retributivi e dei versamenti contributivi, sempre in considerazione della responsabilità solidale prima richiamata.
b) Costo del lavoro e determinazione del prezzo del contratto di prestazione di servizi.
Per quanto concerne il costo del personale in somministrazione è necessario che le amministrazioni procedano ad una sua esatta individuazione nella fase precedente alla stipula del contratto con l’agenzia di somministrazione. Ciò in quanto tale elemento costituisce il parametro indispensabile ad una corretta valutazione economica delle offerte presentate, ma anche al fine di circoscrivere la scelta fra quelle agenzie che sono effettivamente in grado di fornire il servizio richiesto senza pregiudizio per i lavoratori somministrati.
La stima del costo avviene attraverso una puntuale individuazione delle voci retributive spettanti alle singole posizioni (area o categoria e posizione economica), da ricoprire, con riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti, tenendo conto anche delle voci accessorie che sono stabilite nei contratti integrativi delle singole amministrazioni. Rispetto a tali ultime voci occorre individuare una media annua di tutte le remunerazioni in relazione alla quale stabilire il prezzo da stipulare con l’agenzia di somministrazione e, conseguentemente, la retribuzione effettiva da corrispondere ai lavoratori, anche in considerazione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita dalla legge e in precedenza sottolineata.
Il calcolo può essere effettuato secondo il seguente schema:
1. voci derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di categoria (retribuzione oraria, ex festività, permessi retribuiti, ferie, tredicesima mensilità, ratei trattamento fine rapporto, oneri assicurativi contributivi, ecc..), tenuto conto che la base per la contribuzione previdenziale deve essere calcolata non sulla base del contratto collettivo applicato dall’ente utilizzatore, bensì su quello delle agenzie per il lavoro;
2. voci derivanti dall’applicazione di contratti decentrati integrativi (ad esempio: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, compensi incentivanti la produttività);
3. voci previste direttamente dalla normativa che disciplina il contratto di somministrazione e che rappresentano degli oneri di costo aggiuntivi rispetto ai lavoratori diretti (articolo 12, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 276 del 2003).
Al riguardo dovrà tenersi conto dei possibili scostamenti dal costo, individuato con le modalità sopra evidenziate, dovuti ai rinnovi contrattuali. In caso contrario il prezzo convenuto con l’agenzia di somministrazione dovrà essere aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Pertanto, sarà necessario considerare la possibilità di modificare il prezzo contrattuale sia in ragione dei mutamenti del costo del lavoro, legati ai miglioramenti contrattuali, prevedendone un costante aggiornamento, che in ragione della revisione del margine d’agenzia prevista dalla disposizione sopra richiamata la quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni che contrattano con i privati di inserire nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa la previsione di una clausola di revisione del prezzo.
c) Responsabilità per danni causati dal lavoratore somministrato.
Per quanto concerne la responsabilità per danni si ricorda che i lavoratori somministrati sono dipendenti dell’agenzia e, pertanto, non appare possibile che ai medesimi siano affidati compiti di gestione di strutture, intendendosi con ciò anche il coordinamento di personale dipendente dell’amministrazione o compiti di rappresentanza dell’amministrazione.
Infatti l’articolo 28 della Costituzione stabilisce che: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. La disposizione è diretta a garantire al cittadino una adeguata tutela dei diritti ad esso riconosciuti quando sia in rapporti con la pubblica amministrazione, costituendo tale garanzia un interesse preminente dell’ordinamento, prevedendo, dunque, l’attribuzione di una responsabilità diretta in capo all’amministrazione per gli atti compiuti dai funzionari, sotto il profilo penale, che è sempre personale, sotto il profilo civile, ed amministrativo, cioè in caso di violazione di obblighi amministrativi cui l’ordinamento collega l’irrogazione di sanzioni amministrative.
Nel caso in cui il funzionario adotti atti in violazione di diritti, la responsabilità civile viene estesa all’amministrazione. La dottrina prevalente, ed una consolidata giurisprudenza ritengono che la responsabilità per fatto proprio del pubblico funzionario costituisca una forma di responsabilità diretta della pubblica amministrazione in forza del rapporto di immedesimazione organica che intercorre fra i due soggetti, in quanto la prima agisce per mezzo dei secondi.
Ne risultano collegate, dunque, le diverse tipologie di responsabilità civile contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale, nonché la responsabilità patrimoniale e quella contabile, quali tipologie di responsabilità interna del funzionario nei confronti dell’amministrazione.
Per quanto attiene al tema della responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato e dalla pubblica amministrazione utilizzatrice, l’articolo 26 del decreto legislativo, che si applica anche alle pubbliche amministrazioni, pone la relativa responsabilità civile in capo all’utilizzatore in quanto si avvale della prestazione del lavoratore, e pertanto quale “datore di lavoro sostanziale”, in deroga alla previsione generale contenuta nell’articolo 2049 del codice civile. Ciò non comporta, tuttavia, che sia esclusa la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, nei confronti del quale l’amministrazione può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.
Ciò considerato le amministrazioni potranno, a garanzia della responsabilità amministrativa e contabile, stipulare apposite polizze assicurative. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione e, pertanto, la medesima non può essere valutata quale requisito per l’accesso alle procedure di gara.
c) Sicurezza e dotazione dei mezzi di prevenzione.
Per quanto concerne gli obblighi inerenti la sicurezza e la salute del lavoratore questi sono ripartiti fra agenzia e utilizzatore, secondo la previsione contenuta nell’articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La norma stabilisce che gli obblighi di formazione e di informazione gravano sul somministratore che è il “formale datore di lavoro”, salva diversa ed espressa pattuizione nell’ambito del contratto di somministrazione, che può dunque prevedere che tali obblighi siano direttamente posti a carico dell’utilizzatore. L’utilizzatore ha inoltre l’obbligo di informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. Sarà comunque l’amministrazione utilizzatrice a rispondere in caso di violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Investire in ALBANIA – Scheda Paese
L’Albania è interessata da una transizione verso una moderna economia di mercato. Anche se difficile, il percorso è supportato dalle rimesse dall’estero in gran parte provenienti dalla Grecia e dall’Italia. La crescita del Paese nel 2006 è stata del 5 %, supportata da una domanda interna anch’essa crescente. Il credito bancario, anch’esso in aumento, ha accompagnato l’andamento crescente degli investimenti pubblici ed un buon andamento delle esportazioni. La crescita stimata per il 2007/2008 è pari al 6% a fronte di un aumento della domanda interna, degli investimenti pubblici ed all’espansione rapida dei servizi.
L’Agricoltura è, invece, penalizzata dalla mancanza di investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature, da un limitato accesso al credito e dall’eccessivo frazionamento delle unità produttive. Nel 2006 la produzione agricola è aumentata del 2,5% anche se l’incidenza del settore rispetto al PIL è del 23%; il settore industriale è cresciuto, invece, del 4% rispetto al 2005 e rappresenta il 13,1% del totale. Il settore delle costruzioni è cresciuto nel 2006 rispetto all’anno precedente e rappresenta l’8,1% del PIL, così come i trasporti hanno avuto un incremento sensibile e rappresentano l’8,9% ed i servizi che costituiscono il 46,4%.
L’Inflazione media dei prezzi al consumo è stata del 2,4% nel 2006, mentre, sul piano internazionale, il Paese ormai gioca un ruolo costruttivo nell’Europa sud orientale. Infatti, ha firmato accordi di libero scambio con tutti i Paesi confinanti ed il Patto di stabilità e di Associazione con l’UE.
All’inizio degli anni 2000, l’Albania era l’unico Paese fra quelli in transizione il cui PIL era rappresentato ancora per oltre il 50% dal settore agricolo, a dispetto di quello industriale che, nonostante tutto, nel 2006 è stato pari a circa il 19% del PIL.
Il settore dei Servizi, anche se in crescita, rappresenta una parte ancora piccola dell’economia albanese. Al suo interno rivestono grande importanza i Servizi finanziari in continua espansione ed il turismo che potrebbe rappresentare una risorsa importante ed attraente per gli operatori.
Prospettive: un certo cambiamento è evidente in Albania soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi politico-economici da perseguire, incentrati sulla crescita economica e mirati alla riduzione della povertà. Gli ultimi governi hanno cercato di impiegare i fondi per il sostegno dell’occupazione e delle iniziative a favore delle imprese private, anche grazie agli investimenti su infrastrutture, sanità e istruzione. Il programma di riforme politico-sociali prevede la lotta al crimine organizzato ed il traffico di armi e di persone, corruzione e contrabbando.
Interscambio: l’Italia è il principale partner commerciale per l’Albania. La vicinanza geografica e gli intensi rapporti politico-commerciali ne fanno il principale mercato di sbocco per l’Albania che destina all’Italia oltre il 70% delle proprie esportazioni. Per quanto riguarda l’export, principalmente l’Italia fornisce l’Albania di articoli in pelle (10,5%), autoveicoli (13,7%), cemento (27,5%) ed articoli tessili (19,3%).
Rischio Paese: la SACE colloca l’Albania nella penultima categoria di rischio.
Strumenti finanziari: tra gli strumenti finanziari più importanti per investire in Albania c’è il fondo Venture Capital della SIMEST la cui finalità è quella di sostenere gli investimenti delle imprese italiane attraverso l’acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in diversi Paesi tra cui quelli dell’Area Balcanica. Con un ammontare di 13,7 milioni di €, il fondo è destinato a tutte le imprese nazionali che, appunto, acquisiscono quote di partecipazione in società costituite nei Paesi di alcune aree europee. La Legge n. 100/90 prevede che, per usufruire del contributo, la condizione necessaria è che venga ottenuta la partecipazione della stessa SIMEST.
Un ulteriore strumento previsto dalla Legge n. 100/90 riguarda la partecipazione della SIMEST al capitale di imprese estere, affiancando l’impresa italiana nell’internazionalizzazione. La modalità di intervento prevede la partecipazione fino al 25% al capitale sociale delle imprese estere per la durata massima di otto anni. La partecipazione della SIMEST è presupposto per l’erogazione dei contributi agli interessi a fronte del finanziamento concesso all’impresa dalle banche.
La Legge n. 394/81 favorisce la realizzazione di una struttura permanente e di attività di supporto promozionale da parte di imprese italiane in un Paese non appartenente all’Unione Europea tra cui l’Albania. Sono finanziabili progetti volti alla realizzazione di un insediamento durevole, costituito, in genere, da ufficio, show room, magazzino e un solo negozio. Il progetto dovrà essere realizzato in due anni.
I Crediti all’esportazione, previsti dal D. Lgs. n. 143/98, rappresentano uno strumento per promuovere le esportazioni, consentendo alle imprese italiane di offrire alla controparte estera dilazioni di pagamento a condizioni competitive, tramite la concessione di contributi agli interessi. I soggetti interessati (banche italiane o estere o esportatori) dovranno presentare le richieste alla SIMEST su apposito modulo.
La Legge n. 518/70 è rivolta a raggruppamenti di imprese, loro filiere o distretti per finanziare studi di prefattibilità e fattibilità finalizzati ad investimenti di natura promozionale, commerciale o produttiva. L’intervento pubblico si articola in un primo finanziamento del 75% delle spese, in una fase di accompagnamento nel mercato di interesse e nel monitoraggio della realizzazione dello studio.
Assicurazione: il D. Lgs. n. 143 /98 prevede un aiuto finalizzato alla promozione delle esportazioni attraverso l’assicurazione o la riassicurazione, da parte della SACE, dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l’estero.
Microcredito: per i Paesi dell’area Balcanica è messo a disposizione un fondo destinato a finanziare l’attività di microcredito per iniziative imprenditoriale di forme associative e cooperativistiche locali anche a finalità sociali. Il fondo, dell’ammontare di 5,4 milioni di €, è destinato a privati, società, consorzi, e associazioni per progetti che abbiano finalità coerenti con lo sviluppo economico e sociale dei rispettivi Paesi di operatività.
Consorzi e PMI: la Legge n. 83/89 prevede l’erogazione di contributi per incentivare specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle PMI riunite anche in consorzi. I contributi potranno essere concessi nella percentuale del 40% delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell’anno precedente a quello della domanda.
Banca Europea: nelle Aree Obiettivo 2 e Phasing Out possono beneficiare dei prestiti della Banca Europea per gli investimenti imprese industriali, artigianali, cooperative, servizi, turistiche, commerciali, agricole. L’attività della BEI riguarda il finanziamento di progetti nei trasporti, energia, telecomunicazioni, protezione dell’ambiente e riqualificazione urbana, industria e servizi, sanità ed educazione.
Cards: questo programma si rivolge ai Paesi dell’area balcanica occidentale tra cui l’Albania con i seguenti obiettivi: la ricostruzione, l’aiuto al ritorno dei rifugiati; la creazione di un quadro istituzionale a sostegno della democrazia; riforme economiche; sviluppo sociale; sviluppo di relaziono più strette fra i Paesi beneficiari, fra questi e l’UE.
Trattati con l’Italia: i trattati fra Albania e Italia sono i seguenti: Convenzione per evitare la doppia imposizione; Accordo di cooperazione economica e tecnica; Accordo di navigazione marittima; Accordo di consolidamento del debito estero; Trattato di amicizia e collaborazione; Accordo sulla protezione degli investimenti.
Principali fiere organizzate a Tirana d’interesse per le PMI:
- Albanian agribusiness Council 2007 - 22-25/09/07 Tirana, Agroalimentare, coinvolgimento ICE.
- Xxxxx & Co “Albrelax 4” – 29/09/07-02/10/07 Tirana, Arredamento, coinvolgimento ICE.
- Expo-Prima “Autumn 2007” – 18/10/2007-23/10/07, Campionaria, Tirana, coinvolgimento ICE.
- Centro nazionale delle fiere “Albania business 2007” – 20/10/07-31/10/07, Campionaria, Tirana, coinvolgimento ICE.
Informazioni: Ambasciata d’Italia e Cancelleria Consolare: Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, 2 – Tirana. Tel. 00000-0000000 – xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxx.xx. E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
Scutari Consolato: Rruga Migjeni c/o Centro Xxx Xxxxx. Tel. 000000000000 – xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx. E-mail xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Valona Consolato Generale: Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, 45. tel. 00000-0000000 – xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxx.xx. E-mail xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
Cooperazione italiana allo Sviluppo: Rruga Xxxx Xxxxxx Torre DRIN Tirana. Tel. 00000-0000000/2/3.
ICE: Xxxxx Xxxxxxxxx 000 Xxxxxx. Xxx. 00000-0-000000/000000 – xxx.xxx.xx/xxxxxx0/xxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx. e-mail xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.
Banca Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxx,4 Tirana. Tel. 000000000000/33965.
Ambasciata Repubblica Albanese e Ufficio Commerciale in Italia: Xxx Xxxxxx, 0 – 00199 Roma. Tel. 0000000000/00000000.
Consolato Generale a Bari: Via Calefati 7 – 70121 Bari. Tel. 0000000000.
Consolato Generale a Milano: X. xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Tel. 0000000000.
Investire in CINA – Scheda Paese
Quadro generale: per le imprese che volessero investire in Oriente, il mercato cinese rimane una meta stabile, con una bilancia solida in attivo, con ritmi di crescita al galoppo e con una situazione politica tutto sommato stabile. Particolare attenzione si dovrà fare, invece, al versante del credito e di eventuali contenziosi legali per i quali permangono ancora squilibri interni.
Questo è quanto emerge da uno studio effettuato dall’Ufficio studi Sace spa del Ministero dell’Economia che ha il compito di assicurare i rischi di carattere politico e commerciale a cui sono esposte le imprese italiane nelle proprie strategie di internazionalizzazione.
Dalla relazione della Sace si evidenziano tre punti salienti.
Nonostante qualche rischio di surriscaldamento, l’andamento dell’economia cinese permane positivo, con una crescita a ritmi sostenuti, e non si prevedono elementi che facciano prevedere una flessione nel breve periodo. Il surplus della bilancia dei pagamenti rimane elevato grazie all’andamento delle esportazioni e ai continui afflussi d’investimenti esteri.
La situazione politica è stabile e il governo sta gradualmente attuando le riforme concordate per l’adesione alla WTO. Permangono, tuttavia, sostanziali squilibri nella crescita tra le aree costiere e le rurali che potrebbero provocare tensioni sociali ed elevati costi ambientali legati allo sviluppo economico.
Nonostante i progressi, il contesto operativo rimane, però, caratterizzato da elevata burocrazia e scarsa trasparenza. Il sistema bancario è in corso di risanamento ma permangono distorsioni legate ai canali privilegiati di accesso al credito fornito dalle banche pubbliche alle società statali.
Vi sono, però, altri elementi da tener presenti: un PIL previsto intorno al 9% ed un’inflazione che si aggira intorno al 2%, un continuo afflusso di investimenti esteri che si prevede del 20% rispetto all’anno precedente, le riserve valutarie continueranno ad accumularsi oltrepassando il miliardo di dollari.
Per il rischio bancario il discorso è più complesso: le 4 principali banche pubbliche detenevano oltre il 50% dell’attivo totale. Attualmente, si sta perseguendo una politica di coinvolgimento degli investitori privati nel sistema bancario anche con investitori occidentali.
Inoltre, il governo centrale sta agendo sulle leve della governance e della trasparenza, ma c’è ancora molto da fare. In particolare, sul rischio operativo, campeggia la modernizzazione del sistema legale per arrivare pienamente ad un’economia di mercato. Sace consiglia di evitare procedimenti legali cercando soluzioni stragiudiziali. I problemi principali riguardano la tutela della proprietà intellettuale, il rispetto delle normative che regolano i contratti, la burocrazia.
Altre limitazioni permangono per gli investimenti stranieri, spesso convogliati a settori strategici, anche il rimpatrio dei profitti è limitato dalla scarsa convertibilità della valuta. Per quanto riguarda le infrastrutture, queste stanno migliorando, mentre il sistema fiscale, che sovrappone imposte nazionali e locali, dà luogo a volte ad applicazioni arbitrarie.
Il ruolo dell’Italia: siamo il 19° partner commerciale della Cina, 3° della UE dopo Francia e Germania. Il nostro export per il 2005 è stato di 4,6 miliardi di €, con un’importazione pari a 14,1 mld di € con un saldo negativo di 9,5 mld. Aumentare l’export e diminuire l’import rappresenterà, dunque, la chiave di volta dei nostri rapporti commerciali con la Cina.
In questo panorama generale, un ruolo importante è svolto dalla Campania che rappresenta la principale regione meridionale esportatrice in Cina con circa il 48% del totale. Infatti, nonostante negli ultimi anni lo scambio di merci tra la nostra regione e la Cina sia aumentato in misura consistente, cresce a dismisura il divario nella bilancia commerciale a favore della Cina: le aziende campane devono guardare all’aumento del saldo negativo con estrema attenzione. In particolare le importazioni dalla Cina in Campania crescono di più del 50% tra il 2000 e il 2005, mentre, nello stesso arco di tempo, le esportazioni regionali verso la Cina sono in calo di oltre il 30%. In sostanza, aumenta il saldo commerciale a favore dei flussi di merci dalla Cina alla Campania. Il dato dell’intero Meridione indica un aumento del saldo negativo di oltre il 120%, molto maggiore dell’aumento della Campania che è intorno all’80%.
Nello specifico delle merci esportate dalla Campania in Cina, al primo posto si classifica il cuoio, seguono gli apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e apparecchiature per la telefonia, quindi, la chimica di base, le apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’elettricità. Di un certo rilievo è anche la crescita dell’esportazione di metalli di base non ferrosi, le macchine di impiego generale, nonché il settore dell’ottica e della fotografia. Mentre, le merci della Campania che soffrono sul mercato cinese sono, in primo luogo, alcune macchine per impieghi speciali, come quelle per la metallurgia, per la lavorazione dei prodotti alimentari, per le industrie tessili e delle pelli, per carta e per stampa, nonché la plastica e le pietre.
Informazioni: Sprint Campania – Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese – 80143 Napoli, Centro Direzionale, Isola F4. xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.