Condizioni generali di vendita (CGV) del Cham Paper Group e delle sue società affiliate
Condizioni generali di vendita (CGV) del Cham Paper Group e delle sue società affiliate
1. Campo d’applicazione
Salvo diversi accordi tra le parti, le presenti Condizioni generali di vendita (di seguito indicate con “CGV") valgono per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri della Cham Paper Group (di seguito indicato con “CPG”). Le condizioni generali della controparte della CPG (di seguito indicato come “Acquirente”) sono considerate parte integrante del contratto solo in caso di espresso consenso scritto della CPG.
2. Offerte e conclusione del contratto
2.1 Tutte le offerte della CPG non sono impegnative. Per essere efficaci le offerte, gli accordi accessori e le altre dichiarazioni della CPG necessitano della forma scritta.
2.2 I rapporti contrattuali tra l'acquirente e la CPG possono realizzarsi esclusivamente con una dichiarazione scritta di accettazione della CPG e sempre sulla base delle presenti CGV. La conferma del ricevimento di un ordine non costituisce la dichiarazione di accettazione dello stesso.
3. Consegna
3.1 Salvo diverso accordo, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG.
3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali.
3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto
3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto.
3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.
4. Prezzi
4.1 Fino al momento della consegna i prezzi e le condizioni di consegna possono essere soggetti a modifiche. La fissazione del prezzo avviene secondo criteri e unità specifiche del prodotto.
4.2 In assenza di un accordo speciale, i prezzi sono da intendersi xxxxxx xxxxxxx (EXW Seller’s Premises Incoterms).
4.3 Per le bobine di qualsiasi tipo (carta, cartone, ecc.) nonché per la carta a formato consegnata in pacchi o su pallet, in considerazione delle tolleranze consentite ai sensi del seguente punto 9.3 segg., per la fissazione del prezzo fa fede l’effettivo peso lordo ad inclusione del consueto materiale di imballaggio (vale a dire rivestimento del pacco, nastro d’acciaio, tubo, linguetta, ecc. esclusi pallet). In caso di unità di fornitura di carta in fogli numerati fa fede il relativo peso nominale teorico (peso superficiale nominale x superficie dell’ordine).
4.4 Ciascuna delle parti sostiene le eventuali imposte, tasse doganali e imposte ai sensi dei EXW Seller’s Premises Incoterms ed è soggetta all'obbligo di dichiarazione nei confronti delle autorità.
5. Condizioni di pagamento
5.1 Se non diversamente concordato nella conferma d’ordine, trenta (30) giorni netti dalla data della fattura. Le eventuali spese di pagamento sono a carico dell’acquirente. In caso di pagamento tardivo, si richiedono gli interessi di mora del 5% e la CPG può sospendere tutte le consegne future fino all’arrivo del pagamento, indipendentemente dal termine di consegna concordato e/o recedere dai contratti di fornitura a mezzo di comunicazione scritta.
5.2 Non è consentita la compensazione da parte dell’acquirente nonché la ritenuta di pagamenti in relazione a merci oggetto di reclamo.
6. Trapasso del rischio
6.1 Il rischio trapassa all’acquirente:
a) Con caricamento sul mezzo di trasposto indicato dall’acquirente o selezionato dalla CPG nello stabilimento della CPG;
b) Con la messa a disposizione debitamente comunicata nel magazzino della CPG con la quale si rende noto il ritiro della merce da parte dell’acquirente presso la CPG;
c) Con il ritardo del ritiro dell’acquirente.
7. Obblighi di verifica
7.1 L’acquirente è tenuto ad esaminare la merce al momento della consegna in accordo con la conferma d’ordine. I difetti riscontrabili devono essere comunicati alla CPG entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dalla consegna, altrimenti decadono i diritti per i vizi della cosa.
7.2 I difetti occulti devono essere lamentati dall’acquirente entro cinque (5) giorni lavorativi dalla scoperta. Alla notificazione deve essere allegato un esempio della merce contestata.
7.3 Qualora la notificazione dei difetti non venga presentata per tempo, la merce si intende accettata ai sensi del contratto.
8. Diritti per i difetti della cosa
8.1 Nel caso di notificazione tempestiva e fondata relativa a un difetto considerevole, la CPG è autorizzata al ripristino della conformità, vale a dire alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine e dietro restituzione del materiale contestato. Qualora il ripristino della conformità sia sproporzionato, impossibile o inadeguato, l’acquirente può richiedere una congrua riduzione del contratto d’acquisto o recedere dal contratto.
8.2 Inoltre, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, si escludono tutti i diritti di risarcimento del danno, anche in relazione al rimborso delle spese e ai danni conseguenti dovuti ai difetti.
8.3 L’utilizzo della merce contestata e la spedizione di ritorno della stessa necessitano dell’esplicito consenso della CPG.
8.4 Tutti i diritti per i difetti della cosa decadono dopo un (1) anno dalla data di consegna.
9. Tolleranze
9.1 Le divergenze irrilevanti in relazione alla stabilità, allo spessore, alla sfumatura, alla levigatezza o ad altre specifiche tecniche concordate nonché le ondulature della carta e del cartone non sono da intendersi come difetti e devono essere accettate dall’acquirente se la merce soddisfa le finalità di utilizzo indicate nell’ordine.
9.2 Valgono le seguenti tolleranze quantitative:
Carta e cartone grafico nelle qualità, pesi superficiali e formati consueti per CPG | |
Quantità dell’ordine | Tolleranza |
più di 50 t | +/- 4 % |
da 20 a 50 t | +/- 6 % |
da 10 a 20 t | +/- 8 % |
da 5 a 10 t | +/- 10 % |
da 3 a 5 t | +/- 15 % |
meno di 3 t | +/- 20% |
Produzioni speciali e pesi superficiali insoliti | |
Quantità dell’ordine | Tolleranza |
più di 20 t | +/- 8 % |
da 10 a 20 t | +/- 10 % |
da 5 a 10 t | +/- 15 % |
meno di 5 t | +/- 20 % |
9.3 In caso di pesi superficiali di 49g/m2 e inferiori, vale una tolleranza del 6 %, per tutti gli altri pesi superficiali vale una tolleranza di +/- 5 % per la quale è sempre determinante il peso medio della merce e non il peso dei singoli fogli o parti di bobine.
9.4 La tolleranza relativa all’esattezza numerica per il numero di bobine è del 5 % per unità di pacchi.
9.5 Valgono le seguenti divergenze di misura (in caso di normali condizioni di umidità):
Merce | Tolleranza |
Sezione con taglierina trasversale (formato lordo) | +/- 0,2 %, almeno +/- 2,5 mm |
Sezione con taglierina trasversale a 4 lati (formato netto) | +/- 0,15 %, almeno +/- 1,5 mm |
Carta per imballaggio (formato lordo) | +/- 0,5 %, almeno +/- 5 mm |
Carta per imballaggio (formato netto) | +/- 0,3 %, almeno +/- 2 mm |
9.6 Se le divergenze sono consentite solo in una direzione, le tolleranze quantitative, del peso e della divergenza della misura vengono raddoppiate (eccetto che per
la carta per imballaggio nel formato lordo). In caso di consegna di più tipi di merce è possibile applicare le tolleranze per tipo di merce.
10. Confezionamento
Viene incluso nel prezzo di vendita un confezionamento conforme agli standard. In questo senso è considerato standard un sovraimballo con funzione di protezione durante il trasporto e dall’umidità (ad esempio utilizzato come rivestimento di carta Kraft politenata). Come anima della bobina viene utilizzato un tubo di cartone. Qualora il trasporto della merce richieda imballaggi speciali, le spese a ciò relative vengono sostenute dall’acquirente.
11. Riservato dominio
11.1 Fino all’adempimento completo di tutti gli obblighi dell’acquirente derivanti dall'intero rapporto d’affari con la CPG la merce oggetto della fornitura rimane di proprietà della CPG. In caso di pagamento tardivo o di altri comportamenti non conformi ai termini del contratto da parte dell’acquirente, l’acquirente è tenuto a selezionare la merce soggetta al riservato dominio a prima richiesta e a metterla a disposizione della CPG.
11.2 Nel caso di lavorazione della merce consegnata e soggetta al riservato dominio, alla CPG spetta la comproprietà sul nuovo bene, in rapporto al valore del materiale della merce rispetto agli altri valori del materiale o al valore di lavorazione.
11.3 L’acquirente ha facoltà di vendere nella regolare attività economica la merce consegnata e soggetta al riservato dominio prima o dopo la lavorazione nel caso in cui non si trovi in una condizione di pagamento tardivo. Sin d’ora l’acquirente cede completamente alla CPG la richiesta derivante dall’alienazione della merce nei confronti dei propri clienti. L’acquirente è tenuto ad informare la CPG su tali richieste. L’acquirente non è autorizzato a costituire in pegno la merce soggetta al riservato dominio o a trasferirne la proprietà per garanzia.
12. Disposizioni generali
Qualora parti delle presenti condizioni contrattuali dovessero essere o diventare inefficaci o inattuabili, ciò non pregiudica l’efficacia delle disposizioni restanti. Al posto di queste subentrano disposizioni efficaci, attuabili e il più equivalenti possibile.
12.1 Le modifiche, le integrazioni e le divergenze delle presenti Condizioni contrattuali generali devono avvenire in forma scritta.
13. Diritto applicabile e foro competente
13.1 Tutti gli accordi tra le parti sottostanno esclusivamente al diritto sostanziale svizzero ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (diritto di compravendita internazionale ONU).
13.2 L’esclusivo foro competente sono i tribunali ordinari di Zugo, Svizzera. La CPG ha il diritto di sottoporre a procedimento giudiziale le proprie richieste contro l’acquirente anche presso il proprio domicilio.